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Document 32018R0707
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/707 of 28 February 2018 amending Delegated Regulation (EU) No 639/2014 as regards the eligibility criteria for support for hemp under the basic payment scheme and certain requirements in respect of voluntary coupled support
Regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda i criteri di ammissibilità al sostegno per la canapa nell'ambito del regime di pagamento di base e alcuni requisiti in materia di sostegno accoppiato facoltativo
Regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda i criteri di ammissibilità al sostegno per la canapa nell'ambito del regime di pagamento di base e alcuni requisiti in materia di sostegno accoppiato facoltativo
C/2018/1209
GU L 119 del 15.5.2018, pp. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32022R2529
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15.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/707 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2018
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda i criteri di ammissibilità al sostegno per la canapa nell'ambito del regime di pagamento di base e alcuni requisiti in materia di sostegno accoppiato facoltativo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, l'articolo 52, paragrafo 9, e l'articolo 67, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2) prevede che le sementi utilizzate per la produzione di canapa siano certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (3). La direttiva 2008/62/CE della Commissione (4) stabilisce tuttavia una certificazione alternativa per le sementi di canapa di varietà da conservare. È pertanto opportuno inserire un riferimento a quest'ultima direttiva nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. |
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(2) |
A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni di cui al titolo IV, capo 1, del medesimo regolamento e del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. |
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(3) |
L'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) al fine di fornire maggiore chiarezza in merito alle responsabilità degli Stati membri per quanto attiene al carattere limitativo della produzione del sostegno accoppiato facoltativo. È pertanto necessario allineare la terminologia utilizzata nel capo 5, sezione 1, e nell'articolo 67 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, nonché nell'allegato I di detto regolamento, con la nuova formulazione dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013. In base all'esperienza acquisita con l'applicazione dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1307/2013, è inoltre opportuno aggiornare il contenuto delle informazioni che gli Stati membri devono presentare alla Commissione a norma dell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. |
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(4) |
In conformità all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente ai settori o alle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli si trovano in difficoltà. Secondo l'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, un tipo di agricoltura o un settore agricolo si può considerare in difficoltà se esiste un rischio di abbandono o di declino della produzione. A seguito del chiarimento delle responsabilità degli Stati membri per quanto attiene al carattere limitativo della produzione del sostegno accoppiato facoltativo, tale limitazione non è giustificata. È pertanto opportuno sopprimere l'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 639/2014. È inoltre auspicabile aggiornare il divieto di cumulo del sostegno di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 639/2014. |
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(6) |
Poiché la soppressione dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e la riformulazione dell'articolo 52, paragrafo 6, del medesimo regolamento da parte del regolamento (UE) 2017/2393 si applicano dal 1o gennaio 2015, è opportuno che le modifiche corrispondenti del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 si applichino alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi al 2014, ad eccezione delle disposizioni sul cumulo del sostegno. Per motivi di certezza del diritto, il cumulo del sostegno dovrebbe continuare a essere determinato sulla base di un confronto tra gli obiettivi rispettivi delle misure di sostegno accoppiato o di altre misure e politiche dell'Unione interessate. A tal proposito, l'obiettivo del sostegno accoppiato facoltativo dovrebbe essere rappresentato dal mantenimento degli attuali livelli di produzione a norma dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prima della modifica apportata dal regolamento (UE) 2017/2393. La modifica dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dovrebbe pertanto applicarsi alle domande di aiuto relative all'anno civile 2019 e a quelli successivi. |
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(7) |
Per quanto riguarda la nuova disposizione sulla certificazione delle sementi di canapa, è opportuno che si applichi alle domande di aiuto relative all'anno civile 2018 e a quelli successivi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è modificato come segue:
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1) |
all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel “catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (*1). Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (*2) o, per le varietà da conservare, dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE della Commissione (*3). (*1) Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1)." (*2) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74)." (*3) Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13).»;" |
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2) |
all'articolo 52, il paragrafo 3 è soppresso; |
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3) |
all'articolo 53, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Fatto salvo l'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'importo unitario del sostegno di cui al secondo comma, gli Stati membri possono decidere di applicare importi unitari modulati a determinate categorie di agricoltori o a livello di azienda agricola, per tener conto delle economie di scala risultanti dalle dimensioni delle strutture di produzione in determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli destinatari o, se la misura è destinata a una regione o ad un intero settore, nella regione o nel settore interessato. L'articolo 67, paragrafo 1, del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, alla comunicazione di tali decisioni.»; |
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4) |
all'articolo 53 bis, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Se la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'ambito di una misura di sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda considerato è pari o superiore alla superficie o al numero di capi cui è fatto riferimento all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, quali comunicati in conformità al punto 3, lettera j), dell'allegato I del presente regolamento, la misura di sostegno non beneficia di alcun trasferimento di fondi da altre misure di sostegno. 3. Se la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'ambito di una misura di sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda considerato è inferiore alla superficie o al numero di capi cui è fatto riferimento all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, quali comunicati in conformità al punto 3, lettera j), dell'allegato I del presente regolamento, il trasferimento di fondi non può comportare che l'importo unitario sia inferiore al rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento comunicato a norma del punto 3, lettera i), del suddetto allegato e la superficie o il numero di capi di cui all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.»; |
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5) |
all'articolo 54, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se il sostegno nell'ambito di una determinata misura di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell'ambito di un'altra misura di sostegno accoppiato, o di una misura attuata in virtù di altre misure e politiche dell'Unione, gli Stati membri garantiscono che l'agricoltore interessato possa ricevere il sostegno finalizzato a far fronte alla stessa difficoltà, secondo quanto indicato all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e quale definito per tale misura di sostegno accoppiato, nell'ambito di una sola misura per settore, regione, determinato tipo di agricoltura o determinato settore agricolo destinatario a norma di detta disposizione.»; |
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6) |
all'articolo 67, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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7) |
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punti 2), 3), 4), 6) e 7), si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all'anno civile 2014.
L'articolo 1, punto 1), si applica alle domande di aiuto relative all'anno civile 2018 e a quelli successivi.
L'articolo 1, punto 5), si applica alle domande di aiuto relative all'anno civile 2019 e a quelli successivi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).
(4) Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13).
(5) Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Contenuto delle informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 67, paragrafo 1
Le informazioni comprendono:
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1) |
la percentuale del massimale nazionale di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per ogni anno fino al 2020; |
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2) |
il titolo di ciascuna misura di sostegno; |
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3) |
una descrizione di ogni misura di sostegno, che specifichi almeno i dati seguenti:
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4) |
se del caso, la descrizione dettagliata della situazione particolare della regione o del settore interessati e delle caratteristiche dei tipi di agricoltura o dei settori agricoli determinati che rendono la percentuale di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 insufficiente per far fronte alle difficoltà individuate e che giustificano un aumento del livello del sostegno a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del medesimo regolamento; |
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5) |
se del caso, la dimostrazione dell'esistenza di una delle esigenze di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), del regolamento (UE) n. 1307/2013. |