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Document 32017R0983
Commission Regulation (EU) 2017/983 of 9 June 2017 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for tricyclazole in or on certain products (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2017/983 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2017/983 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/3841
GU L 148 del 10.6.2017, p. 27–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/27 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/983 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2017
che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per il triciclazolo sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Tutti gli LMR, tranne quello per il riso, sono fissati al limite di determinazione (LOD). |
(2) |
La non iscrizione del triciclazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stabilita dalla decisione 2008/770/CE della Commissione (2). A seguito di una nuova domanda presentata conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tale sostanza attiva non è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1826 della Commissione (4). Tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triciclazolo sono state revocate. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR per il riso fissati per tale sostanza nell'allegato III conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a). |
(3) |
In considerazione della mancata approvazione della sostanza attiva triciclazolo, gli LMR per tale sostanza dovrebbero essere fissati al limite di determinazione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti ai LOD pertinenti è opportuno elencare valori per difetto nell'allegato V conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(4) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti lo sviluppo tecnico permette di fissare LOD inferiori. |
(5) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(7) |
In considerazione della lunga durata di conservazione del riso e per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per il riso coltivato prima o durante il 2016. Tuttavia, tenuto conto delle incertezze relative ad alcune proprietà del triciclazolo, i termini previsti nel presente regolamento non consentono alcun trattamento con triciclazolo durante e dopo il 2017. |
(8) |
Al fine di applicare lo stesso metodo al riso Basmati, tenuto conto che esso è sottoposto a un processo specifico di stagionatura prima di poter essere immesso sul mercato, è opportuno prevedere per tale riso coltivato prima o durante il 2016 un periodo supplementare di 6 mesi prima di applicare gli LMR modificati, per consentirne condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento rimane applicabile, ad eccezione del riso Basmati, al riso importato e immesso sul mercato prima del 30 giugno 2017.
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento rimane applicabile al riso Basmati importato prima del 30 dicembre 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a tutti i prodotti, ad eccezione del riso Basmati a decorrere dal 30 giugno 2017.
Esso si applica al riso Basmati a decorrere dal 30 dicembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Decisione 2008/770/CE della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del triciclazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 16).
(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1826 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativo alla non approvazione della sostanza attiva triciclazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 88).
ALLEGATO
Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato III, parte A, la colonna relativa al triciclazolo è soppressa. |
2) |
nell'allegato V è aggiunta la seguente colonna per il triciclazolo: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
Triciclazolo
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Triciclazolo
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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