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Document 32017R0821

Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio

OJ L 130, 19.5.2017, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/821/oj

19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Pur rappresentando un notevole potenziale di sviluppo, le risorse naturali di minerali nelle zone di conflitto o ad alto rischio possono dare origine a controversie laddove i proventi del loro sfruttamento servano a finanziare l'insorgere di conflitti violenti o ad alimentarli, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto. In tali zone è di importanza fondamentale, per assicurare la pace, lo sviluppo e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali.

(2)

Governi e organizzazioni internazionali, in collaborazione con gli operatori economici del settore e le organizzazioni della società civile, incluse le organizzazioni delle donne che sono in prima linea nell'attirare l'attenzione sulle condizioni di sfruttamento imposte da gruppi armati e forze di sicurezza così come sugli stupri e sulle violenze utilizzati per controllare le popolazioni locali, hanno colto la sfida posta dalla volontà di impedire il finanziamento di tali gruppi e forze in aree ricche di risorse.

(3)

Le violazioni dei diritti umani sono comuni nelle aree ricche di risorse colpite da conflitti e nelle aree ad alto rischio e possono comprendere il lavoro minorile, la violenza sessuale, la scomparsa di persone, il trasferimento forzato e la distruzione di luoghi di rilevanza spirituale o culturale.

(4)

L'Unione è attivamente impegnata nella realizzazione di un'iniziativa dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) volta a promuovere l'approvvigionamento responsabile di minerali originari delle aree di conflitto; tale iniziativa è stata all'origine di un processo multiparti con il sostegno delle autorità pubbliche e ha portato all'adozione delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) («Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza») inclusi i relativi allegati e supplementi. Nel maggio 2011 il Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale ha raccomandato di promuovere attivamente il rispetto di tali Linee guida.

(5)

Il concetto di approvvigionamento responsabile, cui è fatto riferimento nella versione aggiornata delle Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (2), è in linea con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (3). Questi documenti mirano a promuovere l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento laddove le imprese si approvvigionano in aree teatro di conflitti e caratterizzate da situazioni instabili. Al più alto livello internazionale, la risoluzione 1952 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, incentrata specificamente sulla situazione della Repubblica democratica del Congo (RDC) e dei paesi vicini dell'Africa centrale, invita a rispettare il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Nel seguito dato a tale risoluzione, anche il gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla RDC ha esortato al rispetto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

(6)

In aggiunta a tali iniziative multilaterali, il 15 dicembre 2010, a Lusaka, i capi di Stato e di governo della regione dei Grandi Laghi africani si sono impegnati a livello politico a lottare contro lo sfruttamento illegale delle risorse naturali nella regione e hanno approvato tra l'altro un meccanismo di certificazione regionale basato sulle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

(7)

Il presente regolamento, mediante il controllo del commercio di minerali provenienti da aree di conflitto, è uno degli strumenti volti a eliminare il finanziamento dei gruppi armati. L'azione dell'Unione nel settore della politica estera e di sviluppo contribuisce altresì alla lotta contro la corruzione, al rafforzamento delle frontiere nonché all'offerta di formazione alle popolazioni locali e ai loro rappresentanti, al fine di mettere in luce gli abusi.

(8)

Nella sua comunicazione del 4 novembre 2008 intitolata «Iniziativa “materie prime” — rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa», la Commissione ha riconosciuto l'importanza, ai fini della competitività dell'Unione, di garantire alle materie prime un accesso affidabile e senza distorsioni. L'iniziativa «materie prime» contenuta in tale comunicazione della Commissione è una strategia integrata intesa a rispondere alle varie sfide connesse all'accesso alle materie prime non agricole e non energetiche. Con tale iniziativa si riconoscono e si promuovono la trasparenza in materia finanziaria e nella catena di approvvigionamento, nonché l'applicazione delle norme in materia di responsabilità sociale delle imprese.

(9)

Nelle sue risoluzioni del 7 ottobre 2010, dell'8 marzo 2011, del 5 luglio 2011 e del 26 febbraio 2014, il Parlamento europeo ha invitato l'Unione a legiferare sulla base del modello della legge statunitense sui minerali dei conflitti, articolo 1502 del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Legge Dodd-Frank sulla riforma dei mercati finanziari e sulla protezione dei consumatori). Nelle sue comunicazioni del 2 febbraio 2011 intitolata «Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e materie prime» e del 27 gennaio 2012 intitolata «Commercio, crescita e sviluppo — Ripensare le politiche commerciali e d'investimento per i paesi più bisognosi», la Commissione ha annunciato la sua intenzione di riflettere sulle possibilità di migliorare la trasparenza lungo l'intera catena di approvvigionamento, compresi gli aspetti legati al dovere di diligenza. Nell'ultima comunicazione tra quelle suindicate, la Commissione, in linea con l'impegno con essa assunto in occasione della riunione del maggio 2011 del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale, ha inoltre sollecitato un maggiore sostegno per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e le Linee guida sul dovere di diligenza dell'OCSE e ne ha raccomandato l'applicazione, anche nei paesi non membri dell'OCSE.

(10)

I cittadini e gli attori della società civile dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione pubblica alla mancanza di obbligo per gli operatori economici dell'Unione di rendere conto dei loro eventuali legami con attività illecite di estrazione e di commercio di minerali originari di aree di conflitto. Tali minerali, potenzialmente presenti nei prodotti di consumo, creano un nesso tra consumatori e conflitti in territori esterni all'Unione. Pertanto, i consumatori sono indirettamente connessi ai conflitti che hanno gravi ripercussioni sui diritti umani, in particolare i diritti delle donne, giacché i gruppi armati spesso ricorrono allo stupro di massa come strategia deliberata per l'intimidazione e il controllo delle popolazioni locali allo scopo di tutelare i propri interessi. Per questa ragione, i cittadini dell'Unione hanno chiesto, in particolare attraverso petizioni, che la Commissione presenti proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio affinché sia riconosciuta la responsabilità degli operatori economici, conformemente alle pertinenti linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE.

(11)

Nel contesto del presente regolamento, e conformemente alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento è un processo costante, proattivo e reattivo, attraverso il quale gli operatori economici del settore controllano e gestiscono i loro acquisti e le loro vendite, al fine di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo e la propria estraneità ai conflitti o agli effetti negativi ad essi conseguenti.

(12)

Gli audit svolti da terzi sulle pratiche degli operatori economici quanto a dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento assicurano la credibilità a beneficio degli operatori economici a valle e contribuiscono a migliorare l'esercizio di tali pratiche a monte della catena.

(13)

Attraverso la diffusione da parte degli operatori economici di informazioni sulle strategie e pratiche da essi adottate per rispettare il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento si assicura la trasparenza necessaria per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle misure adottate dagli operatori economici.

(14)

Agli importatori dell'Unione incombe la responsabilità individuale di rispettare gli obblighi in materia di dovere di diligenza ai sensi del presente regolamento. Tuttavia, molti regimi esistenti e futuri per l'esercizio del dovere di diligenza («regimi sul dovere di diligenza») nella catena di approvvigionamento potrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Esistono già regimi per l'esercizio del dovere di diligenza volti a spezzare il legame tra conflitti e approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro. Tali regimi si basano su audit eseguiti da soggetti terzi indipendenti per la certificazione di fonderie e raffinerie che dispongano di sistemi atti a garantire che l'approvvigionamento di minerali avvenga in modo responsabile. Dovrebbe essere possibile riconoscere tali regimi nel sistema dell'Unione per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento («sistema dell'Unione»). La metodologia e i criteri per stabilire l'equivalenza di tali regimi con gli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero essere stabiliti in un atto delegato, onde consentire ai singoli operatori economici che sono membri di tali regimi di conformarsi al presente regolamento nonché al fine di evitare la duplicazione degli audit. Tali regimi dovrebbero integrare i principi generali in materia di dovere di diligenza, garantire che i requisiti siano in linea con le raccomandazioni specifiche delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e rispettare i requisiti procedurali quali l'impegno dei soggetti interessati, il meccanismo di trattamento dei reclami e la reattività.

(15)

Gli operatori economici hanno espresso, attraverso consultazioni pubbliche, il loro interesse per l'approvvigionamento responsabile di minerali e hanno illustrato i regimi sul dovere di diligenza in atto, volti a perseguire i loro obiettivi nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese, a rispondere alle domande della clientela o a garantire la sicurezza del loro approvvigionamento. Gli operatori economici dell'Unione hanno tuttavia segnalato le innumerevoli difficoltà e sfide pratiche da essi incontrate nell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento a causa della lunghezza e complessità di tali catene a livello mondiale che coinvolgono un elevato numero di operatori economici spesso mal informati o indifferenti alle questioni etiche. La Commissione dovrebbe rivedere gli oneri legati all'approvvigionamento responsabile e all'esecuzione di audit da parte di terzi, alle conseguenze amministrative di tali approvvigionamento e audit e al loro impatto potenziale sulla competitività, in particolare quella delle piccole e medie imprese (PMI), e dovrebbe comunicare le proprie risultanze al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe assicurarsi che le microimprese e le piccole e medie imprese beneficino di un'assistenza tecnica e finanziaria adeguata nonché dovrebbe agevolare lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Le microimprese e le piccole e medie imprese stabilite nell'Unione che importano minerali e metalli dovrebbero di conseguenza beneficiare del programma COSME istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(16)

Le fonderie e le raffinerie sono elementi importanti delle catene di approvvigionamento mondiali di minerali in quanto rappresentano in genere l'ultima fase in cui è possibile garantire effettivamente il rispetto del dovere di diligenza mediante la raccolta, la comunicazione e la verifica delle informazioni sull'origine dei minerali e sulla catena di custodia. Dopo questa fase di trasformazione, è spesso considerato impossibile risalire all'origine dei minerali. Lo stesso vale per i metalli riciclati, che hanno attraversato fasi ancora ulteriori del processo di trasformazione. Un elenco dell'Unione delle fonderie e raffinerie globali responsabili costituirebbe quindi per gli operatori economici a valle una garanzia di trasparenza e sicurezza per quanto riguarda le pratiche del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Conformemente alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, gli operatori economici a monte come le fonderie e le raffinerie dovrebbero essere sottoposti a un audit svolto da soggetti terzi indipendenti in relazione alle loro pratiche del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, anche ai fini della loro inclusione nell'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali.

(17)

È essenziale che gli importatori dell'Unione di minerali e metalli i quali rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento ne rispettino le disposizioni, incluse le fonderie e le raffinerie dell'Unione che importano e trattano minerali e concentrati in esso contemplati.

(18)

Al fine di garantire l'adeguato funzionamento del sistema dell'Unione assicurandosi nel contempo che la maggior parte dei minerali e dei metalli che rientrano nell'ambito del presente regolamento e che sono importati nell'Unione siano soggetti agli obblighi da esso previsti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi in situazioni in cui i volumi di importazione annui degli importatori dell'Unione di ciascun minerale o metallo di cui sopra siano inferiori alle relative soglie elencate nell'allegato I del presente regolamento.

(19)

Al fine di garantire un corretto funzionamento del sistema dell'Unione e facilitare la valutazione dei regimi sul dovere di diligenza che potrebbero essere riconosciuti ai sensi del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in relazione alla modifica dell'allegato I al presente regolamento, al fine di stabilire e modificare le soglie relative ai volumi di minerali e metalli ed in relazione alla definizione della metodologia e dei criteri da seguire per tale valutazione tenendo conto, a tale riguardo, dell'attività dell'OCSE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati dell'elaborazione di tali atti delegati.

(20)

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere tenute a garantire l'applicazione uniforme da parte degli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, svolgendo adeguati controlli ex post. La documentazione relativa a tali controlli dovrebbe essere conservata per almeno cinque anni. Dovrebbe spettare agli Stati membri stabilire le norme applicabili in caso di violazione del presente regolamento.

(21)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per la corretta attuazione del presente regolamento. È altresì opportuno che le competenze di esecuzione relative al riconoscimento dei regimi sul dovere di diligenza come equivalenti, alla possibilità di revocare l'equivalenza in caso di lacune, nonché l'istituzione dell'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). In ragione della natura di tali atti di esecuzione, considerati i limitati poteri discrezionali della Commissione, poiché tali atti dovrebbero essere basati sulla metodologia e sui criteri che saranno adottati dalla Commissione mediante un atto delegato per il riconoscimento di regimi per il dovere di diligenza, per l'adozione di tali atti di esecuzione è opportuno fare ricorso alla procedura consultiva.

(22)

Al fine di garantire un'attuazione efficace del presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo di transizione onde consentire, tra l'altro, l'istituzione di autorità competenti degli Stati membri e permettere alla Commissione di riconoscere i regimi sul dovere di diligenza e agli operatori economici di acquisire familiarità con gli obblighi loro imposti dal presente regolamento.

(23)

La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrebbero riesaminare periodicamente la loro assistenza finanziaria e gli impegni politici assunti in relazione alle zone di conflitto o ad alto rischio dove sono estratti stagno, tantalio, tungsteno e oro, in particolare la regione dei Grandi Laghi africani, al fine di garantire la coerenza delle politiche e di incentivare e rafforzare il rispetto della buona governance, dello Stato di diritto, e delle attività estrattive etiche.

(24)

La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema dell'Unione stabilito dal presente regolamento. Entro il 1o gennaio 2023 e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento e l'efficacia del sistema dell'Unione, nonché il suo impatto concreto per quanto riguarda la promozione dell'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio e sugli operatori economici dell'Unione, incluse le PMI, e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni, se necessario, possono essere corredate di opportune proposte legislative comprendenti eventualmente ulteriori disposizioni vincolanti.

(25)

Nella loro comunicazione congiunta del 5 marzo 2014 intitolata «L'approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio: Verso un approccio integrato dell'UE» (la «comunicazione congiunta del 5 marzo 2014»), la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si sono impegnati ad attuare misure di accompagnamento atte a garantire un approccio integrato dell'Unione in materia di approvvigionamento responsabile, in parallelo al presente regolamento, con l'obiettivo non solo di conseguire un elevato livello di partecipazione degli operatori economici al sistema dell'Unione previsto dal regolamento, ma anche di garantire che sia adottato un approccio globale, coerente e completo per promuovere un approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio.

(26)

Il fatto di impedire che i profitti provenienti dal commercio di minerali e metalli siano utilizzati per finanziare i conflitti, attuando il dovere di diligenza e la trasparenza, contribuisce a promuovere la buona governance e uno sviluppo economico sostenibile. Pertanto, il presente regolamento riguarda anche i settori che rientrano nella politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, oltre al settore predominante contemplato che rientra nella politica commerciale comune dell'Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un sistema dell'Unione sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento («sistema dell'Unione»), al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro. Il presente regolamento è strutturato in modo da garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'Unione, e delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto o ad alto rischio.

2.   Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento degli importatori dell'Unione di minerali o metalli di cui all'allegato I, contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro.

3.   Il presente regolamento non si applica agli importatori dell'Unione di minerali o metalli, qualora il loro volume annuo di importazioni per ciascuno dei minerali o metalli interessati sia inferiore alle soglie relative ai volumi di cui all'allegato I.

Tutte le soglie relative ai volumi sono fissate a un livello tale da garantire che la maggior parte, e comunque non meno del 95 %, dei volumi totali importati nell'Unione di ciascun minerale e metallo per codice della nomenclatura combinata, sia soggetto agli obblighi degli importatori dell'Unione di cui al presente regolamento.

4.   La Commissione adotta un atto delegato, ai sensi degli articoli 18 e 19, se fattibile entro il 1o aprile 2020 e non oltre il 1o luglio 2020, per modificare l'allegato I che stabilisce le soglie relative ai volumi di tantalio o minerali di niobio e loro concentrati, minerali di oro e loro concentrati, ossidi e idrossidi di stagno, tantalati e carburi di tantalio.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi degli articoli 18 e 19 per modificare le soglie esistenti elencate nell'allegato I ogni tre anni dopo il 1o gennaio 2021.

6.   Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, il presente regolamento non si applica ai metalli riciclati.

7.   Il presente regolamento non si applica agli stock qualora un importatore dell'Unione dimostri che tali stock nella loro forma attuale sono stati costituiti in una data verificabile precedente al 1o febbraio 2013.

8.   Il presente regolamento si applica ai minerali e metalli di cui all'allegato I che sono ottenuti come sottoprodotti quali definiti all'articolo 2, lettera t).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «minerali»: i minerali seguenti quali elencati nella parte A dell'allegato I:

minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio o tungsteno, e

oro;

b)   «metalli»: i metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno od oro, elencati nella parte B dell'allegato I;

c)   «catena di approvvigionamento minerario»: l'insieme di attività, organizzazioni, attori, tecnologie, informazioni, risorse e servizi correlati con il trasporto e la lavorazione dei minerali dal sito di estrazione alla loro integrazione nel prodotto finito;

d)   «dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento»: obblighi incombenti agli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro per quanto riguarda i loro sistemi di gestione, gestione del rischio, audit di terzi indipendenti e comunicazione delle informazioni, al fine di identificare e affrontare i rischi reali e potenziali connessi con le zone di conflitto o ad alto rischio, onde evitare o attenuare gli effetti negativi associati alle attività di approvvigionamento;

e)   «catena di custodia o sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento»: la documentazione degli operatori economici indicati in successione ai quali incombe la responsabilità dei minerali e dei metalli nei loro spostamenti lungo la catena di approvvigionamento;

f)   «zone di conflitto o ad alto rischio»: zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo;

g)   «gruppi armati e forze di sicurezza»: i gruppi di cui all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;

h)   «fonderia e raffineria»: ogni persona fisica o giuridica che svolge forme di metallurgia estrattiva che comprendono le fasi della trasformazione finalizzata a produrre il metallo a partire da un minerale;

i)   «fonderie e raffinerie responsabili globali»: le fonderie e raffinerie situate all'interno o all'esterno dell'Unione che si ritiene soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento;

j)   «a monte»: la catena di approvvigionamento minerario dal sito di estrazione alla fonderia e alla raffineria, incluse entrambe;

k)   «a valle»: la catena di approvvigionamento dei metalli dalla fase successiva alla fonderia o alla raffineria al prodotto finale;

l)   «importatore dell'Unione»: la persona fisica o giuridica che dichiara i minerali o i metalli ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o ogni persona fisica o giuridica per conto della quale è rilasciata tale dichiarazione, come indicato nei dati supplementari 3/15 e 3/16 ai sensi dell'allegato B del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/2446 (8);

m)   «regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento» o «regime sul dovere di diligenza»: un insieme di procedure, strumenti e meccanismi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento su base volontaria, inclusi audit da parte di terzi indipendenti, sviluppato e controllato da governi, associazioni settoriali o gruppi di organizzazioni interessate;

n)   «autorità competenti degli Stati membri»: le autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10 con competenze per quanto riguarda le materie prime, i processi industriali e gli audit;

o)   «Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza»: le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (seconda edizione, OCSE 2013), compresi tutti gli allegati e i supplementi;

p)   «meccanismo per il trattamento dei reclami»: un sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi, che consenta alle parti interessate, inclusi gli informatori, di esprimere le proprie preoccupazioni in merito alle circostanze dell'estrazione, del commercio e del trattamento di minerali in zone di conflitto o ad alto rischio e della loro esportazione da tali zone;

q)   «modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento»: una strategia di catena di approvvigionamento conforme all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza che illustra i rischi di effetti negativi gravi che possono essere associati all'estrazione, al commercio e al trattamento di minerali in zone di conflitto o ad alto rischio e alla loro esportazione da tali zone;

r)   «piano di gestione del rischio»: la risposta scritta di un importatore dell'Unione ai rischi rilevati nella catena di approvvigionamento sulla base dell'allegato III delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;

s)   «metalli riciclati»: prodotti rigenerati destinati al consumatore finale o post-consumo, o scarti di metalli lavorati creati durante la fabbricazione dei prodotti, compresi i materiali metallici in eccesso, obsoleti, difettosi e di scarto contenenti metalli raffinati o lavorati suscettibili di essere riciclati per la produzione di stagno, tantalio, tungsteno od oro. Ai fini di tale definizione, i minerali parzialmente lavorati, non lavorati o che costituiscono un sottoprodotto di una diversa vena estrattiva non sono considerati metalli riciclati;

t)   «sottoprodotto»: un minerale o un metallo che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che è stato ottenuto dalla trasformazione di un minerale o un metallo esulante dall'ambito di applicazione del presente regolamento e che non sarebbe stato ottenuto senza la trasformazione del minerale o metallo primario esulante dall'ambito di applicazione del presente regolamento;

u)   «data verificabile»: una data che possa essere verificata mediante l'ispezione della presenza di timbri datari sui prodotti o di elenchi di inventario.

Articolo 3

Conformità degli importatori dell'Unione con gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

1.   Gli importatori dell'Unione di minerali o metalli devono rispettare gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento stabiliti dal presente regolamento e devono conservare documentazione che comprovi la rispettiva conformità a tali obblighi, compresi i risultati degli audit svolti da soggetti terzi indipendenti.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro sono incaricate di svolgere appropriati controlli ex post ai sensi dell'articolo 11.

3.   Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, i soggetti interessati possono chiedere il riconoscimento di regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento da parte della Commissione, al fine di facilitare il rispetto da parte degli importatori dell'Unione dei requisiti pertinenti di cui agli articoli da 4 a 7.

Articolo 4

Obblighi connessi al sistema di gestione

Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli devono:

a)

adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico informazioni aggiornate sulla propria strategia in materia di catena di approvvigionamento dei minerali e dei metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;

b)

integrare, nella propria strategia in materia di catena di approvvigionamento, i principi secondo i quali deve essere esercitato il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento conformemente alle norme di cui al modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento di cui all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;

c)

organizzare i rispettivi sistemi interni di gestione in modo da favorire l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, affidando agli alti dirigenti, nei casi in cui l'importatore dell'Unione non sia una persona fisica, l'incarico di sorvegliare il processo relativo al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento nonché di conservare i documenti relativi a tali sistemi per un periodo di almeno cinque anni;

d)

rafforzare le proprie relazioni con i fornitori integrando la propria strategia in materia di catena di approvvigionamento nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori conformemente all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;

e)

istituire un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi o fornire tale meccanismo tramite accordi di collaborazione con altri operatori economici o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un mediatore;

f)

per quanto riguarda i minerali, gestire un sistema di catena di custodia o di tracciabilità nella catena di approvvigionamento attraverso i quali ottenere le seguenti informazioni adeguatamente documentate:

i)

descrizione dei minerali, compresi i loro nomi commerciali e il loro tipo;

ii)

nome e indirizzo del fornitore dell'importatore dell'Unione;

iii)

paese d'origine dei minerali;

iv)

quantità estratte e date dell'estrazione, se disponibili, espresse in volume o in peso;

v)

qualora i minerali siano originari di zone di conflitto o ad alto rischio, oppure se altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento quali elencati nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza siano stati constatati dall'importatore dell'Unione, informazioni aggiuntive conformemente alle raccomandazioni specifiche destinate agli operatori economici a monte enunciate nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, quali la miniera di origine dei minerali, i luoghi in cui i minerali sono consolidati, commercializzati e trasformati, nonché imposte, oneri e diritti versati;

g)

per quanto riguarda i metalli, stabilire un sistema di catena di custodia o di tracciabilità nella catena di approvvigionamento attraverso i quali ottenere le seguenti informazioni adeguatamente documentate:

i)

descrizione dei metalli, compresi i loro nomi commerciali e il loro tipo;

ii)

nome e indirizzo del fornitore dell'importatore dell'Unione;

iii)

nome e indirizzo delle fonderie e delle raffinerie nella catena di approvvigionamento dell'importatore dell'Unione;

iv)

se disponibili, rapporti in merito agli audit effettuati da soggetti terzi nelle fonderie e nelle raffinerie, o una prova della conformità con un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8;

v)

qualora i rapporti di cui al punto iv) non siano disponibili:

i paesi di origine dei minerali presenti nella catena di approvvigionamento delle fonderie e delle raffinerie,

qualora i metalli siano basati su minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio, oppure se altri rischi legati alla catena di approvvigionamento quali elencati nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza siano stati constatati dall'importatore dell'Unione, altre informazioni in conformità delle raccomandazioni specifiche per gli operatori economici a valle indicate in tali Linee guida;

h)

per quanto riguarda i sottoprodotti, fornire informazioni adeguatamente documentate a partire dal punto di origine di tali sottoprodotti, vale a dire il punto in cui il sottoprodotto è separato per la prima volta dal suo minerale o metallo primario che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Obblighi connessi alla gestione del rischio

1.   Gli importatori dell'Unione dei minerali devono:

a)

individuare e valutare i rischi di effetti negativi sulla loro catena di approvvigionamento minerario, esaminando le informazioni fornite conformemente all'articolo 4 alla luce dei principi della loro strategia in materia di catena di approvvigionamento, definiti conformemente all'allegato II e alle raccomandazioni stabilite nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;

b)

attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati destinata a prevenire o a ridurre gli effetti negativi:

i)

comunicando le conclusioni della valutazione del rischio legato alla catena di approvvigionamento ai propri alti dirigenti designati a tal fine, nei casi in cui l'importatore dell'Unione non sia una persona fisica;

ii)

adottando misure di gestione del rischio conformemente all'allegato II e alle raccomandazioni stabilite nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, tenuto conto della propria capacità di influenzare e, se necessario, di adottare le misure necessarie per fare pressione sui fornitori, in grado più di altri di prevenire o ridurre efficacemente i rischi individuati, prevedendo la possibilità di:

proseguire gli scambi commerciali adottando al contempo misure di riduzione del rischio misurabili,

sospendere temporaneamente gli scambi commerciali nel corso dell'applicazione delle misure di riduzione del rischio misurabili, o

risolvere il contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di riduzione del rischio;

iii)

attuando il piano di gestione del rischio; monitorando e verificando i risultati degli sforzi per ridurre il rischio; comunicando tali risultati agli alti dirigenti designati a tal fine, nei casi in cui l'importatore dell'Unione non sia una persona fisica, e prevedendo, se del caso, la sospensione o la risoluzione del contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di ridurre il rischio;

iv)

realizzando valutazioni supplementari dei fatti e del rischio per quanto riguarda il rischio che richiedono misure di riduzione o quando mutano le circostanze.

2.   Nel perseguire gli sforzi per ridurre i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, l'importatore dell'Unione di minerali si consulta con i fornitori e le parti interessati, compresi le autorità pubbliche locali e centrali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e i soggetti terzi interessati, e concorda con essi una strategia di riduzione dei rischi misurabili nell'ambito del suo piano di gestione del rischio.

3.   Gli importatori dell'Unione di minerali si basano sulle misure e sugli indicatori che figurano nell'allegato III delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per definire strategie di riduzione del rischio connesso alle zone di conflitto o ad alto rischio nel loro piano di gestione del rischio e misurare i progressi compiuti.

4.   Gli importatori dell'Unione di metalli rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento identificano e valutano, in linea con l'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e con le raccomandazioni specifiche di tali Linee guida, i rischi presenti nella propria catena di approvvigionamento sulla base delle relazioni di audit disponibili eseguite da soggetti terzi, concernenti le fonderie e raffinerie nella propria catena di approvvigionamento e valutano, ove opportuno, le prassi relative al dovere di diligenza di tali fonderie e raffinerie. Tali relazioni di audit devono essere conformi all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. In mancanza di tali relazioni di audit eseguite da soggetti terzi concernenti le fonderie e raffinerie nella loro catena di approvvigionamento, gli importatori dell'Unione di metalli identificano e valutano i rischi nella propria catena di approvvigionamento nell'ambito del proprio sistema di gestione del rischio. In tali casi, gli importatori dell'Unione di metalli eseguono audit del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento attraverso un soggetto terzo indipendente ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

5.   Nei casi in cui non siano persone fisiche, gli importatori dell'Unione di metalli comunicano le risultanze della valutazione del rischio di cui al paragrafo 4 ai propri alti dirigenti designati a tal fine e attuano una strategia di risposta intesa a prevenire o ridurre gli effetti negativi, in linea con l'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e con le raccomandazioni specifiche di cui alle suddette Linee guida.

Articolo 6

Obblighi connessi alla realizzazione di audit da parte di soggetti terzi

1.   Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli affidano a soggetti terzi indipendenti l'esecuzione di audit («audit da parte di soggetti terzi»).

Tali audit affidati a soggetti terzi:

a)

riguardano l'insieme delle attività dell'importatore dell'Unione, nonché dei processi e dei sistemi da questo utilizzati per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei minerali o dei metalli, compresi i sistemi di gestione dell'importatore dell'Unione, di gestione del rischio e di comunicazione delle informazioni in conformità, rispettivamente, degli articoli 4, 5 e 7;

b)

hanno lo scopo di determinare la conformità delle pratiche di diligenza dell'importatore dell'Unione nella catena di approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 7;

c)

includono raccomandazioni rivolte all'importatore dell'Unione su come migliorare le sue pratiche di diligenza nella catena di approvvigionamento; nonché

d)

rispettano i principi di indipendenza, di competenza e di responsabilità definiti nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

2.   Gli importatori di metalli dell'Unione sono esonerati dall'obbligo di affidare audit a soggetti terzi, a norma del paragrafo 1, a condizione che mettano a disposizione prove sostanziali, compresi audit svolti da soggetti terzi, che dimostrino che tutte le fonderie e le raffinerie della loro catena di approvvigionamento rispettano il presente regolamento.

L'obbligo di presentare prove sostanziali si considera soddisfatto laddove gli importatori dell'Unione di metalli dimostrino di rifornirsi esclusivamente da fonderie e raffinerie indicate dalla Commissione a norma dell'articolo 9.

Articolo 7

Obblighi di comunicazione

1.   Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli mettono a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro le relazioni relative a ogni audit realizzato da soggetti terzi indipendenti a norma dell'articolo 6 o una prova della conformità a un regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8.

2.   Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli mettono a disposizione dei propri acquirenti situati immediatamente a valle tutte le informazioni raccolte e conservate all'esito dell'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza.

3.   Gli importatori dell'Unione di minerali o di metalli elaborano ogni anno una relazione sulle proprie strategie e pratiche di diligenza nella propria catena di approvvigionamento applicate per assicurare un approvvigionamento responsabile e ne danno la più ampia diffusione, anche su internet. In tale relazione essi illustrano, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, le misure adottate per conformarsi agli obblighi in materia di sistemi di gestione di cui all'articolo 4 e di gestione del rischio di cui all'articolo 5, nonché una sintesi degli audit eseguiti da soggetti terzi, di cui indicano il nome.

4.   Qualora un importatore dell'Unione possa ragionevolmente concludere che i metalli sono ottenuti unicamente da materiali riciclati o di scarto, egli, tenendo debitamente conto della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza:

a)

rende pubbliche le sue conclusioni; nonché

b)

descrive in modo ragionevolmente esauriente le misure relative al dovere di diligenza adottate nel giungere a tale conclusione.

Articolo 8

Riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

1.   I governi, le associazioni settoriali e altri gruppi di organizzazioni interessate che attuano regimi sul dovere di diligenza («titolari dei regimi») possono presentare domanda presso la Commissione affinché i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento da essi elaborati e controllati siano riconosciuti dalla Commissione. Tali domande sono accompagnate da adeguati elementi di prova e informazioni.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19, a completamento del presente regolamento stabilendo la metodologia e i criteri che consentono alla Commissione di valutare se i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento agevolino il soddisfacimento da parte degli operatori economici dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e di riconoscere i regimi.

3.   Qualora la Commissione stabilisca, sulla base delle prove e delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1 e conformemente alla metodologia e ai criteri per il riconoscimento stabiliti a norma del paragrafo 2, che il regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, se applicato efficacemente da un importatore dell'Unione dei minerali o dei metalli, consente a quest'ultimo di rispettare il presente regolamento, essa adotta un atto di esecuzione che concede a tale regime il riconoscimento dell'equivalenza ai requisiti del presente regolamento. Prima di adottare tali atti di esecuzione, se opportuno, è consultato il segretariato dell'OCSE.

Nell'adottare una decisione in merito al riconoscimento di un regime per l'esercizio del dovere di diligenza, la Commissione tiene conto delle differenti pratiche vigenti nel settore interessato da tale regime e prende in considerazione anche il metodo e l'approccio basato sul rischio utilizzati dal regime per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio, come pure i risultati ottenuti. Tali risultati sono comunicati dal titolare del regime.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

4.   Se appropriato, la Commissione verifica inoltre periodicamente che i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento continuino a rispettare i criteri che hanno portato alla decisione di riconoscere l'equivalenza adottata a norma del paragrafo 3.

5.   Il titolare di un regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento del quale è stata riconosciuta l'equivalenza a norma del paragrafo 3 informa senza indugio la Commissione di ogni modifica o aggiornamento apportati a tale regime.

6.   Qualora vi siano prove di casi ripetuti o significativi in cui gli operatori economici che attuano un regime riconosciuto in conformità del paragrafo 3 non hanno rispettato gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, la Commissione esamina, in consultazione con il titolare del regime riconosciuto, se tali casi indichino lacune del regime;

7.   Se la Commissione individua il mancato rispetto del presente regolamento o lacune di un regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto, essa può concedere al titolare del regime un opportuno periodo di tempo per adottare misure correttive.

Laddove il titolare del regime non sia in grado di adottare le misure correttive necessarie o si rifiuti di farlo, e qualora la Commissione abbia stabilito che il mancato rispetto o le lacune di cui al primo comma del presente paragrafo compromettono la capacità dell'importatore dell'Unione che attua un regime di rispettare il presente regolamento, o laddove casi ripetuti o significativi di non conformità da parte di operatori economici che attuano un regime siano dovuti a lacune del regime, la Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, per revocare il riconoscimento del regime.

8.   La Commissione istituisce e mantiene aggiornato un registro di regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su internet.

Articolo 9

Elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono o modificano l'elenco di nomi e indirizzi delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali.

Tale elenco è redatto tenendo conto delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali interessate dai regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 8 e delle informazioni presentate dagli Stati membri conformemente all'articolo 17, paragrafo 1.

2.   La Commissione si adopera al meglio per individuare tali fonderie e raffinerie incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si approvvigionano, almeno in parte, nelle zone di conflitto o ad alto rischio, in particolare basandosi sulle informazioni fornite dai titolari dei regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti ai sensi dell'articolo 8.

3.   La Commissione istituisce o modifica l'elenco utilizzando il modello figurante nell'allegato II e conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Il segretariato dell'OCSE è consultato, se opportuno, prima dell'adozione di tale elenco.

4.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, rimuove dall'elenco i nomi e gli indirizzi delle fonderie e delle raffinerie che non sono più riconosciute come importatori responsabili sulla base delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 17, paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

5.   La Commissione aggiorna tempestivamente e pubblica, anche su internet, le informazioni contenute nell'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali.

Articolo 10

Autorità competenti degli Stati membri

1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti entro il 9 dicembre 2017. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle denominazioni o dei recapiti delle autorità competenti.

2.   La Commissione rende disponibile al pubblico, anche su internet, un elenco delle autorità competenti stilato utilizzando il modello figurante nell'allegato III. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri hanno la responsabilità di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione.

Articolo 11

Controlli ex post degli importatori dell'Unione

1.   Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione di adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli adempiano agli obblighi conformemente agli articoli da 4 a 7.

2.   I controlli ex post di cui al paragrafo 1 sono eseguiti adottando un approccio basato sul rischio come pure nei casi in cui un'autorità competente sia in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del presente regolamento da parte di un importatore dell'Unione.

3.   I controlli ex post di cui al paragrafo 1 comprendono, tra l'altro:

a)

l'esame dell'esercizio da parte dell'importatore dell'Unione del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento a norma del presente regolamento, in particolare degli obblighi in materia di sistema di gestione, di gestione del rischio, di esecuzione di audit ad opera di soggetti terzi indipendenti e di comunicazione delle informazioni;

b)

l'esame della documentazione e dei dati atti a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera a);

c)

l'esame del rispetto degli obblighi in materia di esecuzione di audit conformemente alla portata, all'obiettivo e ai principi di cui all'articolo 6;

I controlli ex post di cui al paragrafo 1 dovrebbero includere ispezioni in loco, anche nei locali dell'importatore dell'Unione.

4.   Gli importatori dell'Unione garantiscono l'assistenza necessaria per agevolare l'esecuzione dei controlli ex post di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione della documentazione.

5.   Al fine di garantire la chiarezza dei compiti e la coerenza delle azioni tra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione elabora orientamenti non vincolanti sotto forma di un manuale che specifica le fasi che le autorità competenti degli Stati membri devono seguire nello svolgimento dei controlli ex post di cui al paragrafo 1. Tali orientamenti includono, se opportuno, modelli di documenti per facilitare l'attuazione del presente regolamento.

Articolo 12

Documentazione relativa ai controlli ex post degli importatori dell'Unione

Le autorità competenti degli Stati membri conservano la documentazione dei controlli ex post di cui all'articolo 11, paragrafo 1, in cui indicano in particolare la natura e i risultati di tali controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

La documentazione relativa ai controlli ex post di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è conservata per almeno cinque anni.

Articolo 13

Cooperazione e scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni, anche con le rispettive autorità doganali, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli ex post effettuati.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione in relazione alle carenze riscontrate nell'ambito dei controlli ex post di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e alle norme applicabili in caso di infrazione di cui all'articolo 16.

3.   La cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2 avviene nel pieno rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e del regolamento (CE) n. 45/2001del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sulla protezione dei dati, nonché del regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda la diffusione di informazioni riservate.

Articolo 14

Orientamenti

1.   Al fine di offrire chiarezza e certezza e rendere coerenti le pratiche degli operatori economici, con particolare riferimento alle PMI, la Commissione, in consultazione con il Servizio europeo per l'azione esterna e l'OCSE, predispone orientamenti non vincolanti sotto forma di un manuale per gli operatori economici, in cui è spiegato come applicare al meglio i criteri per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio. Tale manuale si basa sulla definizione di zone di conflitto o ad alto rischio di cui all'articolo 2, lettera f), del presente regolamento e tiene conto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in tale settore, compresi altri rischi legati alla catena di approvvigionamento che provocano segnalazioni definiti nei pertinenti supplementi di tali Linee guida.

2.   La Commissione ricorre a periti esterni che forniscono un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio. Tale elenco si basa sull'analisi del manuale di cui al paragrafo 1 realizzata dai periti esterni e delle informazioni fornite, tra l'altro, dalle università e dai regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Gli importatori dell'Unione che si riforniscono in zone non figuranti in tale elenco continuano a essere tenuti a rispettare gli obblighi in materia di dovere di diligenza ai sensi del presente regolamento.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 16

Norme applicabili in caso di infrazione

1.   Gli Stati membri prevedono norme relative a sanzioni da applicare in caso di infrazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

3.   In caso di infrazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri notificano all'importatore dell'Unione le misure correttive che egli deve adottare.

Articolo 17

Relazioni e riesame

1.   Entro il 30 giugno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulle notifiche di misure correttive emesse dalle loro autorità competenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, e sulle relazioni relative agli audit svolti da soggetti terzi messe a disposizione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

2.   Entro il 1o gennaio 2023 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento. Tale riesame tiene conto dell'impatto concreto del presente regolamento, anche per quanto riguarda la promozione e i costi dell'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nel suo ambito di applicazione e provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, nonché dell'impatto del presente regolamento sugli operatori economici dell'Unione, incluse le PMI, come pure delle misure di accompagnamento delineate nella comunicazione congiunta del 5 marzo 2014. La Commissione discute in merito alla relazione di riesame con il Parlamento europeo e con il Consiglio. Il riesame comprende una valutazione indipendente del numero totale di operatori economici a valle nell'Unione aventi stagno, tantalio, tungsteno od oro nella loro catena di approvvigionamento che hanno adottato regimi sul dovere di diligenza. Il riesame valuta l'adeguatezza e l'attuazione di questi regimi sul dovere di diligenza nonché l'impatto del sistema dell'Unione in loco, come pure la necessità di disposizioni vincolanti supplementari al fine di assicurare un effetto leva sufficiente del mercato complessivo dell'Unione sulla catena di approvvigionamento di minerali responsabile a livello globale.

3.   Sulla base delle conclusioni del riesame a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta se le autorità competenti degli Stati membri debbano avere la competenza per imporre sanzioni agli importatori dell'Unione in caso di reiterata inadempienza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Essa può, ove opportuno, presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio a tale proposito.

Articolo 18

Metodologia di calcolo delle soglie

Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, sulla base delle informazioni doganali fornite su richiesta della Commissione dagli Stati membri in merito ai volumi di importazione annui per importatore dell'Unione e per codice della nomenclatura combinata di cui all'allegato I nei rispettivi territori, la Commissione seleziona il volume di importazione annuo maggiore per importatore dell'Unione e per codice della nomenclatura combinata corrispondente almeno al 95 % del volume annuo complessivo di importazioni nell'Unione per tale codice della nomenclatura combinata quale nuova soglia da inserire nell'allegato I. La Commissione, in tale contesto, si basa sulle informazioni relative alle importazioni per ciascun importatore dell'Unione fornite dagli Stati membri per quanto riguarda i due anni precedenti.

Articolo 19

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 giugno 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 20

Entrata in vigore e data di applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Fatta eccezione per le disposizioni di cui al paragrafo 3, il presente regolamento si applica a decorrere dal 9 luglio 2017.

3.   L'articolo 1, paragrafo 5, l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 4 a 7, l'articolo 8, paragrafi 6 e 7, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3, e 4, gli articoli 12 e 13, l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 17 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 aprile 2017.

(2)  OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD 2011 edition (Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, edizione OCSE2011).

(3)  Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations «Protect, Respect and Remedy» Framework (Principi guida su imprese e diritti umani: Attuare il quadro delle Nazioni Unite «Proteggere, rispettare e rimediare», approvato dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani con la sua risoluzione 17/4 del 6 luglio 2011 (A/HRC/RES/17/4).

(4)  Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(9)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco dei minerali e metalli contemplati dal regolamento (UE) 2017/821 classificati nella Nomenclatura Combinata

Parte A: Minerali

Descrizione

Codice NC

Suddivisione TARIC

Soglia relativa al volume (kg)

Minerali di stagno e loro concentrati

2609 00 00

 

5 000

Minerali di tungsteno e loro concentrati

2611 00 00

 

250 000

Minerali di tantalio o niobio e loro concentrati

ex 2615 90 00

10

si applicano l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 18

Minerali di oro e loro concentrati

ex 2616 90 00

10

si applicano l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 18

Oro, greggio o semilavorato, o in polvere con una concentrazione di oro inferiore al 99,5 % che non ha superato la fase di raffinazione

ex 7108  (*1)

 

100

Parte B: Metalli

Descrizione

Codice NC

Suddivisione TARIC

Soglia relativa al volume (kg)

Ossidi e idrossidi di tungsteno

2825 90 40

 

100 000

Ossidi e idrossidi di stagno

ex 2825 90 85

10

si applicano l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 18

Cloruro di stagno

2827 39 10

 

10 000

Tungstati

2841 80 00

 

100 000

Tantalati

ex 2841 90 85

30

si applicano l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 18

Carburi di tungsteno

2849 90 30

 

10 000

Carburi di tantalio

ex 2849 90 50

10

si applicano l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 18

Oro, greggio o semilavorato, o in polvere con una concentrazione di oro del 99,5 % o superiore che ha superato la fase di raffinazione

ex 7108  (*2)

 

100

Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno

7202 80 00

 

25 000

Stagno greggio

8001

 

100 000

Barre, profilati e fili, di stagno

8003 00 00

 

1 400

Stagno; altri articoli

8007 00

 

2 100

Tungsteno; polveri

8101 10 00

 

2 500

Tungsteno greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione

8101 94 00

 

500

Fili di tungsteno (wolframio)

8101 96 00

 

250

Barre di tungsteno, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli; altri articoli

8101 99

 

350

Tantalio greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri

8103 20 00

 

2 500

Barre di tantalio, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli; altri articoli

8103 90

 

150


(*1)  Ai fini della modifica della soglia, il volume importato ottenuto applicando la metodologia e i criteri di cui all'articolo 18 sono fissati come soglia per entrambe le linee tariffarie ex 7108 incluse nell'allegato I.

(*2)  Ai fini della modifica della soglia, il volume importato ottenuto applicando la metodologia e i criteri di cui all'articolo 18 saranno fissati come soglia per entrambe le linee tariffarie ex 7108 incluse nell'allegato I.


ALLEGATO II

Modello di elenco delle fonderie e raffinerie responsabili globali di cui all'articolo 9

Colonna A:

Nome delle fonderie e raffinerie in ordine alfabetico

Colonna B:

Indirizzo della fonderia o della raffineria

Colonna C:

Indicare con un asterisco * se la fonderia o la raffineria si riforniscono di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio


A

B

C


ALLEGATO III

Modello di elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 10

Colonna A:

Nome degli Stati membri in ordine alfabetico

Colonna B:

Nome dell'autorità competente

Colonna C:

Indirizzo dell'autorità competente


A

B

C


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