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Dokuments 32016R1962

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1962 della Commissione, del 7 novembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

C/2016/7223

GU L 303 del 10.11.2016., 1.–3. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1962/oj

10.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1962 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2016

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Porte per doccia smontate, progettate per essere montate e fissate alla parete, costituite dalle seguenti componenti:

due pannelli, costituiti da vetro di sicurezza monolastra (ESG EN 12150), delle dimensioni di 2 100 × 860 × 6 mm (il pannello a bilico funge da porta) e di 2 100 × 810 × 6 mm (pannello fisso/non a bilico),

due profili di alluminio da fissare su un lato di ciascun pannello, delle dimensioni di 2 100 × 25 mm, composti da guide, una guarnizione in plastica e quattro buchi per le viti,

pomelli, barre, piastre, cerniere, morsetti e altri dispositivi di fissaggio di acciaio ad alta resistenza,

viti, chiavi a brugola, tasselli e viti di ancoraggio,

guarnizioni (una guarnizione magnetica per chiudere i pannelli della porta e una guarnizione a soffietto per sigillare lo spazio tra parti fisse e mobili).

Il vetro è dotato di protezione essendo stato impregnato e trattato contro il calcare, lo sporco e i depositi di agenti pulenti.

(Cfr. immagine dell'articolo già montato) (*1)

7020 00 80

Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a), 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7020 00 e 7020 00 80 .

L'articolo è un prodotto composito, presentato in versione non montata, costituito da più elementi. Poiché i profili sono applicati solo su un lato di ciascun pannello, il prodotto non è considerato racchiuso in una cornice (cfr. anche il capitolo 70, Considerazioni generali, secondo paragrafo, delle note esplicative della nomenclatura combinata). I profili, i dispositivi di fissaggio, le viti, i tasselli, le guarnizioni ecc. sono componenti di carattere accessorio. È quindi il vetro che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale.

La classificazione nella voce 7326 , come altri lavori di acciaio, o nella voce 7610 , come intelaiature di alluminio, è pertanto esclusa.

È esclusa anche la classificazione nella voce 7013 come oggetti di vetro per la toletta o per simili usi poiché tale voce include esclusivamente piccoli articoli amovibili (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7013 , primo paragrafo, punto 2)].

La classificazione nella voce 7007 come vetro di sicurezza è altresì esclusa poiché la voce riguarda i vetri di sicurezza ma non gli articoli con essi costruiti.

L'articolo va perciò classificato nel codice NC 7020 00 80 tra gli altri lavori di vetro.

Image 1

(*1)  L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.


Augša