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Document 32016R1328

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa

C/2016/4796

OJ L 210, 4.8.2016, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1328/oj

4.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1328 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2016

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2016/1036 del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Il 12 febbraio 2016 la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di alcuni prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo («prodotti piatti di acciaio laminati a freddo») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Federazione russa («Russia») (collettivamente denominati «paesi interessati») con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione (2) («il regolamento provvisorio»).

(2)

L'inchiesta è stata avviata il 14 maggio 2015 (3) in seguito a una denuncia presentata il 1o aprile 2015 dall'European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.

(3)

Come indicato nel considerando 19 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.2.   Registrazione

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 (4) la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario e spedito dalla RPC e dalla Russia. La registrazione delle importazioni è cessata con l'istituzione delle misure provvisorie il 12 febbraio 2016.

(5)

La questione della registrazione e della possibile applicazione retroattiva del dazio antidumping in questione e le osservazioni ricevute a tale riguardo sono trattate dettagliatamente nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione (5). Il presente regolamento tratta unicamente le osservazioni ricevute conformemente alle conclusioni provvisorie in materia di dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione e la posizione definitiva della Commissione su tali questioni.

1.3.   Fase successiva della procedura

(6)

Dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base di cui è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie») alcune parti interessate hanno presentato comunicazioni scritte per rendere note le loro opinioni sui risultati provvisori. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(7)

Un centro di servizi siderurgici e operatore commerciale collegato ha chiesto l'intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale («il consigliere auditore») sulla questione dei rimborsi. Il consigliere auditore ha esaminato la richiesta e risposto per iscritto. Il 3 maggio 2016 si è inoltre tenuta un'audizione con il consigliere auditore su richiesta di Eurofer.

(8)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Per disporre di informazioni più complete per quanto riguarda la redditività, i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati invitati a fornire dati sulla redditività del periodo 2005-2010 in relazione alle vendite nell'Unione del prodotto in esame. Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno presentato le informazioni richieste.

(9)

Per verificare le risposte al questionario di cui al considerando 8 sono state effettuate visite di verifica in loco dei dati presentati dai seguenti produttori dell'Unione:

ThyssenKrupp Germany, Duisburg, Germania,

ArcelorMittal Belgium NV, Gent, Belgio,

ArcelorMittal Sagunto S.L., Puerto de Sagunto, Spagna.

(10)

La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della RPC e della Russia e riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.

(11)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione.

1.4.   Affermazioni riguardanti la richiesta, la verifica e l'uso delle informazioni supplementari

(12)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive alcuni produttori esportatori hanno presentato osservazioni sul termine ultimo concesso ai produttori dell'Unione per fornire le informazioni richieste e hanno contestato l'accuratezza di tali dati e la procedura di verifica. Tali parti hanno asserito che l'industria dell'Unione può non aver comunicato dati corretti e che essa aveva beneficiato di un trattamento favorevole in violazione dei diritti delle altre parti a un'inchiesta obiettiva, imparziale e non discriminatoria. Questo presunto trattamento favorevole dell'industria dell'Unione sarebbe evidenziato anche dalla clemenza dimostrata dalla Commissione nei suoi confronti quando ha omesso di fornire alcune informazioni importanti (le parti si riferivano a fatture mancanti).

(13)

Per quanto riguarda l'asserzione relativa al trattamento favorevole, l'argomentazione è respinta. La questione in oggetto riguarda il testo del considerando 59 del regolamento provvisorio, in cui si spiega che per i trasferimenti interni non sono rilasciate fatture, in linea con pratiche contabili accreditate. È fuori discussione che l'industria dell'Unione possa esimersi dal fornire le informazioni richieste.

(14)

Gli stessi produttori esportatori hanno affermato che raccogliendo e verificando dati supplementari dei produttori dell'Unione la Commissione aveva discriminato i produttori esportatori russi che avevano chiesto una seconda verifica.

(15)

In primo luogo va notato che la Commissione, in veste di autorità incaricata dell'inchiesta, ha chiaramente il diritto di chiedere dati supplementari se ciò è ritenuto necessario e opportuno per la sua analisi, sia nella fase provvisoria che nella fase definitiva dell'inchiesta. In questo caso, come spiegato al considerando 154, la Commissione aveva validi motivi per chiedere tali dati supplementari e successivamente verificarli. Le verifiche hanno riguardato esclusivamente i dati supplementari che non sono stati richiesti in precedenza ed esse hanno garantito l'attendibilità dei dati su cui la Commissione ha basato le sue conclusioni. In secondo luogo, le richieste di una seconda verifica avanzate dai produttori esportatori russi si riferivano in effetti a dati già sottoposti alla verifica iniziale, mentre la seconda verifica presso la sede di alcuni produttori dell'Unione si è resa necessaria per verificare i dati supplementari di cui al considerando 8 e per determinare se il dazio antidumping dovesse essere riscosso con effetto retroattivo. Le argomentazioni di cui sopra sono pertanto state respinte.

1.5.   Prodotto in esame e prodotto simile

(16)

I considerando 21 e 22 del regolamento provvisorio contengono la definizione provvisoria del prodotto in esame. Nessuna parte ha fatto pervenire comunicazioni in merito a tale definizione.

(17)

Secondo la definizione definitiva, il prodotto in esame è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80, 7226 92 00 e originari della RPC e della Russia.

Sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame i seguenti tipi di prodotto:

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici,

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»),

i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico», e

i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido.

(18)

In assenza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 22 a 24 del regolamento provvisorio.

2.   DUMPING

2.1.   Repubblica popolare cinese

2.1.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(19)

Come spiegato al considerando 34 del regolamento provvisorio, nessuno dei produttori esportatori interessati dalla presente inchiesta ha chiesto il TEM.

2.1.2.   Paese di riferimento

(20)

Nel regolamento provvisorio era stato scelto come paese di riferimento il Canada conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(21)

Una parte interessata ha affermato che la differenza tra i margini di dumping e di pregiudizio faceva dubitare dell'esattezza dei calcoli effettuati dalla Commissione. La stessa parte interessata ha inoltre affermato che tale differenza, se oggettivamente corretta, avrebbe invalidato la scelta del Canada come paese di riferimento dato il livello dei prezzi del prodotto in esame in questo paese.

(22)

La Commissione conferma i suoi calcoli e ricorda inoltre che la scelta del paese di riferimento è effettuata tra paesi in cui il prezzo del prodotto simile è formato in circostanze il più possibile simili a quelle del paese di esportazione. Il livello dei prezzi in quanto tale non è un criterio nella scelta.

(23)

In considerazione di quanto precede, l'affermazione che il Canada non sia un paese di riferimento adeguato è respinta. La Commissione conferma le argomentazioni esposte nei considerando da 27 a 34 del regolamento provvisorio e la scelta del Canada come paese di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

2.1.3.   Valore normale

(24)

In assenza di osservazioni in merito alla determinazione del valore normale, si confermano i considerando da 35 a 45 del regolamento provvisorio.

2.1.4.   Prezzo all'esportazione

(25)

Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio, un gruppo di società ha rilevato un'incongruenza tra i calcoli del pregiudizio e del dumping, che affermava essere dovuta a un errore di trascrizione della Commissione. La Commissione ha accertato tuttavia che l'incongruenza era stata causata da un piccolo errore di trascrizione che era stato commesso da questo gruppo di società ed ha inciso sul prezzo all'esportazione. L'errore di trascrizione è stato corretto dalla Commissione.

2.1.5.   Confronto

(26)

In assenza di osservazioni sul confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, si confermano i considerando 49 e 50 del regolamento provvisorio.

2.1.6.   Margini di dumping

(27)

A causa della modifica del prezzo all'esportazione descritta al considerando 25, il margine di dumping di un gruppo di società è stato ricalcolato e il nuovo calcolo ha determinato un suo lieve aumento. Questo aumento modifica anche il margine di dumping di tutte le altre società cinesi, dato che il loro margine è basato su questo gruppo di società.

(28)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

Margini di dumping, RPC

Società

Margine di dumping definitivo

Gruppo Angang

59,2 %

Gruppo Shougang

52,7 %

Altre società che hanno collaborato

56,9 %

Tutte le altre società

59,2 %

2.2.   Russia

2.2.1.   Introduzione

(29)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore russo ha contestato l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Tale produttore esportatore ha presentato nuovi dati per contestare le conclusioni di cui al considerando 60 del regolamento provvisorio, in cui la Commissione ha dimostrato che il produttore esportatore aveva riferito una quantità di vendite superiore a quella resa materialmente possibile dalla produzione.

(30)

La Commissione ha organizzato due audizioni, offrendo al produttore esportatore in questione l'opportunità di presentare osservazioni e chiarire le sue affermazioni.

(31)

Durante le audizioni la Commissione ha sottolineato che qualsiasi comunicazione/spiegazione trasmessa dopo la verifica può essere accettata solo se i dati su cui si basa sono già stati presentati o se può essere connessa a dati forniti nelle risposte al questionario o al più tardi durante la visita di verifica. Il produttore esportatore non è stato in grado di suffragare le sue argomentazioni con informazioni già contenute nelle risposte al questionario o nei documenti raccolti in loco. Le conclusioni della fase provvisoria che hanno indotto la Commissione ad applicare l'articolo 18 del regolamento di base e che sono esposte ai considerando 60 e 61 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate. In conformità all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha quindi stabilito in via definitiva il margine di dumping per la società in questione sulla base dei dati disponibili.

(32)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore ha affermato di essere stato sottoposto a un trattamento discriminatorio nell'ambito della presente inchiesta antidumping, che ha leso i suoi diritti procedurali, tra cui i diritti di difesa. Il produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione non ha accettato una seconda verifica nella sede della sua controllata in Belgio, mentre era stata effettuata invece una seconda verifica nelle sedi dei produttori e degli importatori dell'industria dell'Unione. Per le ragioni indicate al considerando 15 questa affermazione deve essere respinta.

(33)

Tale produttore esportatore ha affermato inoltre che la Commissione avrebbe potuto utilizzare i prezzi all'esportazione del suo importatore/operatore commerciale collegato e i dati sui costi di produzione dell'unico produttore esportatore che ha collaborato pienamente con la Commissione. Così facendo, secondo tale produttore esportatore, la Commissione avrebbe potuto evitare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, poiché aveva verificato in separata sede questo importatore/operatore commerciale collegato e non aveva sollevato alcuna questione sulla sua cooperazione. Come indicato sopra, il volume complessivo delle vendite (al netto dell'uso vincolato e adeguato in funzione della variazione delle scorte) indicato dal produttore esportatore eccedeva i quantitativi prodotti, e ciò non ha consentito alla Commissione di concludere che fossero state integralmente riferite le vendite all'esportazione nell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto la proposta della società di utilizzare una serie di transazioni che può rappresentare solo parzialmente il totale delle vendite nell'Unione. La Commissione non ha quindi utilizzato i dati sul costo di produzione perché non erano disponibili vendite all'esportazione da utilizzare per il confronto.

(34)

Due produttori esportatori hanno presentato osservazioni sullo svolgimento delle visite di verifica e hanno chiesto alla Commissione di sospendere l'inchiesta in attesa dell'esame delle loro affermazioni. In riferimento a ciò i produttori esportatori hanno contestato l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base da parte della Commissione. Il ministero per lo Sviluppo economico della Federazione russa ha inoltre chiesto la sospensione dell'applicazione delle misure antidumping definitive previste, finché la denuncia formale dei due produttori esportatori non sia stata debitamente valutata dalle istituzioni competenti dell'Unione.

(35)

La Commissione osserva che la verifica costituisce solo una fase della procedura di inchiesta svolta dalla Commissione in veste di autorità incaricata dell'inchiesta. La Commissione ha ampiamente spiegato le ragioni di merito in base alle quali ha deciso di applicare l'articolo 18 del regolamento di base. L'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base si fonda su elementi di prova presentati in forma scritta dalle società alla Commissione e sull'affidabilità e la coerenza di tali elementi. I produttori esportatori hanno avuto la possibilità di esercitare pienamente i loro diritti di difesa nel corso della procedura tramite la presentazione di informazioni e di osservazioni, le audizioni e le riunioni, di cui due specificamente dedicate alle questioni sollevate.

(36)

Per quanto riguarda la richiesta di sospensione, la Commissione osserva che l'unica base per la sospensione delle misure istituite a norma del regolamento di base è l'articolo 14, paragrafo 4. La Commissione rileva inoltre che le condizioni per la sospensione previste in tale articolo non sono soddisfatte. Detto articolo stabilisce che le misure possono essere sospese unicamente nell'interesse dell'Unione qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. Non vi è alcuna indicazione che tali condizioni siano soddisfatte nel caso in esame e la Commissione osserva che non è stato fatto alcun riferimento a tali circostanze. L'indagine ha anzi dimostrato che erano soddisfatte le condizioni per l'istituzione di misure definitive, come previsto all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione respinge detta richiesta.

2.2.2.   Valore normale

(37)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore ha contestato l'adeguamento applicato dalla Commissione ai suoi costi di produzione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, descritto al considerando 76 e motivato al considerando 80 del regolamento provvisorio. Il produttore esportatore interessato non ha però presentato alcuna argomentazione che avrebbe consentito alla Commissione di modificare la propria opinione che gli indici di consumo delle materie prime indicati dalla società nelle risposte al questionario erano inadeguati perché la Commissione potesse valutare accuratamente il costo dei materiali utilizzati dalla società per la produzione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(38)

Lo stesso produttore esportatore ha inoltre affermato che le perdite legate alla liquidazione delle sue due società controllate d'oltremare dovevano essere escluse dal calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita («spese SGAV»). Tale produttore esportatore ha anche affermato che le spese d'imballaggio erano state conteggiate due volte nel costo di produzione e nelle spese SGAV. La Commissione ha riveduto le sue conclusioni di conseguenza, poiché le spiegazioni fornite dalla società in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie erano comprovate da informazioni che erano state debitamente presentate nelle risposte al questionario o prima o durante la visita di verifica.

(39)

Dopo la revisione delle spese SGAV la Commissione ha constatato che alcune vendite interne erano remunerative. Ciò le ha permesso di calcolare il margine di dumping sulla base delle spese SGAV e dei profitti della società. Nella fase provvisoria la Commissione non aveva riscontrato vendite remunerative sul mercato interno e di conseguenza aveva calcolato il margine di dumping utilizzando le spese SGAV e i profitti tratti da fonti esterne.

(40)

Due produttori esportatori hanno contestato il modo in cui la Commissione aveva calcolato le loro spese SGAV, come descritto al considerando 75 del regolamento provvisorio. Essi hanno spiegato che la Commissione non dovrebbe considerare le perdite legate alla rivalutazione di prestiti in valuta estera come facenti parte delle spese SGAV, dato che le società non hanno di fatto sostenuto alcuna spesa e si sono limitate a rivalutare i bilanci utilizzando il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo del loro rendiconto finanziario. La Commissione contesta questa argomentazione, facendo riferimento sia alle norme internazionali di rendicontazione finanziaria sia ai principi contabili generalmente accettati russi. Dette perdite sono state debitamente registrate nella contabilità dei produttori ed erano state subite nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(41)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive i produttori esportatori hanno ribadito le loro affermazioni senza presentare alcun fatto nuovo riguardo alle perdite controverse. I produttori esportatori hanno fatto riferimento al regolamento (CE) n. 2852/2000 (6) del Consiglio (fibre di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea), in cui la Commissione ha rifiutato l'inclusione nelle spese SGAV del guadagno netto sul cambio.

(42)

La Commissione osserva che la situazione di fatto del caso menzionato dai produttori esportatori è diversa. Come spiegato al considerando 34 del suddetto regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio, è stato constatato che i guadagni sui cambi non derivavano principalmente dalla produzione e dalle vendite.

(43)

I produttori esportatori non hanno messo in discussione la pertinenza dei loro prestiti per i costi di produzione del prodotto simile. La Commissione ha pertanto concluso che le perdite erano legate a tali prestiti, che sono stati utilizzati per finanziare le attività fisse necessarie per la produzione del prodotto simile. Di conseguenza, tali perdite devono essere prese in considerazione nel determinare le spese SGAV della società. La Commissione ha pertanto respinto questa affermazione.

(44)

Il produttore esportatore russo ha nuovamente ribadito la sua affermazione dopo la comunicazione delle conclusioni definitive aggiuntive. L'affermazione esula tuttavia dagli aspetti specifici delle conclusioni aggiuntive. La Commissione mantiene la posizione espressa nei punti precedenti.

(45)

Uno dei produttori esportatori ha contestato il metodo usato dalla Commissione per calcolare il totale delle spese SGAV degli operatori commerciali nazionali collegati, in cui la Commissione ha utilizzato le spese SGAV dichiarate per le vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato interno. La Commissione ha accettato questa obiezione e ha corretto il calcolo definitivo. Dato che le spese SGAV rettificate non differiscono sostanzialmente da quelle utilizzate in origine e riguardano solo un numero limitato di vendite, tale rettifica non ha avuto alcuna incidenza sul margine di dumping.

(46)

Un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione ha conteggiato due volte i costi di imballaggio per determinare i costi di produzione totali nel test della redditività. La Commissione ha respinto questa affermazione. Come descritto dettagliatamente nelle conclusioni provvisorie, la Commissione ha dedotto i costi di imballaggio dalle spese SGAV prima di calcolare i costi di produzione complessivi.

(47)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, i produttori esportatori hanno contestato il metodo usato per costruire il valore normale. Essi hanno sostenuto che la Commissione ha utilizzato una percentuale errata delle spese SGAV e che applicando le spese SGAV unicamente alle vendite remunerative, essa ha fortemente sovrastimato il valore normale.

(48)

La Commissione conduce le inchieste in modo obiettivo. Il metodo usato per costruire il valore normale è seguito in modo coerente in tutti i casi in cui sono soddisfatti i criteri pertinenti. La Commissione applica l'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, che esige che gli importi relativi alle spese SGAV e ai profitti siano basati sulle vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. La richiesta dei produttori esportatori di utilizzare un importo fisso delle spese SGAV, indipendentemente dal fatto che tali spese si riferiscano a vendite nel corso di normali operazioni commerciali o meno, è in contrasto con detta disposizione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(49)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore ha sollevato la questione degli importi negativi registrati nell'elenco delle transazioni sul mercato interno in relazione al calcolo del valore normale. Il produttore esportatore ha spiegato che tali importi si riferivano a rettifiche di fatture ed erano dovuti alla configurazione del suo sistema contabile, in cui per apportare una rettifica a una fattura era necessario compensare interamente l'importo registrato inizialmente con un importo negativo corrispondente. Egli ha affermato che il calcolo del valore normale effettuato dalla Commissione non teneva conto della configurazione specifica del suo sistema contabile e che pertanto non era corretto.

(50)

La Commissione osserva in primo luogo che, contrariamente a quanto previsto nelle istruzioni contenute nel questionario della Commissione, il produttore esportatore ha elencato tali rettifiche come operazioni anziché indicarle come rettifiche nell'apposita colonna del questionario della Commissione. In secondo luogo, dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha effettivamente presentato un margine di dumping riveduto, ma senza trasmettere un elenco riveduto delle transazioni sul mercato interno o un calcolo riveduto del dumping. In terzo luogo, la Commissione rileva che tale affermazione riguarda in realtà la qualità dei dati che il produttore esportatore stesso ha trasmesso alla Commissione nel corso dell'inchiesta. In quarto luogo, il calcolo del valore normale, che comprendeva l'elenco delle transazioni sul mercato interno così come presentato dal produttore esportatore, era stato debitamente comunicato durante la fase provvisoria dell'inchiesta. Il produttore esportatore non ha tuttavia formulato alcuna osservazione su questo calcolo nelle sue osservazioni sulle conclusioni provvisorie. Lo stesso elenco delle transazioni sul mercato interno è stato utilizzato nei calcoli del dumping divulgati nella fase definitiva. Il produttore esportatore non spiega perché non abbia potuto sollevare la questione in una fase precedente dell'inchiesta.

(51)

Nonostante tutte queste carenze nel comportamento del produttore esportatore in relazione a questo punto, la Commissione, in qualità di autorità incaricata dell'inchiesta obiettiva e imparziale, ha esaminato tale affermazione e ha concluso che il calcolo del valore normale doveva effettivamente essere rettificato in modo da evitare possibili doppi conteggi. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive l'esportatore ha fornito una chiave che ha permesso di filtrare il suo elenco delle transazioni per escludere tutte le rettifiche e lasciare solo le registrazioni finali. La Commissione ha applicato il metodo di rettifica dell'elenco proposto dal produttore esportatore dopo la divulgazione delle conclusioni definitive ai dati verificati e, di conseguenza, ha accettato l'argomentazione nella sua integrità.

(52)

La Commissione ha inviato le conclusioni definitive aggiuntive a tutte le parti interessate per informarle che aveva accettato l'argomentazione e le ha invitate a presentare osservazioni.

(53)

In seguito alla comunicazione di queste conclusioni aggiuntive, una parte ha affermato che esse mettevano ancora più in evidenza le carenze nella collaborazione dei produttori esportatori russi. Tale parte ha anche sostenuto che le conclusioni aggiuntive dimostravano che le serie di dati supplementari avrebbero potuto non essere prese in considerazione e non avrebbero dovuto essere accettate. In effetti, la Commissione ha sollevato la questione della qualità delle informazioni fornite e della collaborazione, ma in questo specifico caso ha deciso che l'affermazione poteva essere obiettivamente accettata.

(54)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni aggiuntive, il produttore esportatore russo ha convenuto sul principio e sulla portata della rettifica apportata dalla Commissione al suo margine di dumping.

(55)

Il produttore esportatore ha dichiarato di aver fornito con le risposte al questionario l'elenco delle operazioni effettuate sul mercato interno, in che non è messo in discussione. È la qualità di tale documento che viene contestata. Il produttore esportatore ha inoltre affermato di non aver fatto pervenire osservazioni sull'elenco delle operazioni dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, perché la serie di dati non aveva alcuna incidenza sul calcolo del margine di dumping. La Commissione osserva che il produttore esportatore ha ribadito più volte affermazioni relative al metodo e agli aspetti del calcolo che, se fossero state accettate dalla Commissione (quod non), l'avrebbero indotta a utilizzare questa serie di dati. Era quindi essenziale che la parte interessata si assicurasse che la serie di dati comunicata nella fase provvisoria fosse corretta e potesse essere utilizzata per il calcolo del margine di dumping. La società ha sollevato la questione delle cancellazioni e delle multiple registrazioni identiche nel corso della visita di verifica, ma è solo nella fase della divulgazione delle conclusioni definitive che il problema è emerso in tutta la sua portata, dimostrata dall'impatto sul calcolo del margine di dumping. Sebbene la società sostenga che le registrazioni non sono note di credito, la chiave che permette di identificare tali registrazioni, fornita dalla società stessa, è denominata «numero di nota di credito». La Commissione ha comunque accettato l'argomentazione nella sua integrità e la società non ha contestato il nuovo calcolo del margine di dumping.

(56)

Un produttore esportatore ha affermato che la Commissione non ha incluso nel calcolo delle spese SGAV le entrate derivanti dallo svincolo delle riserve, risalenti a prima del periodo dell'inchiesta. Secondo tale produttore esportatore, la Commissione usa due pesi e due misure e una valutazione asimmetrica al confronto con le perdite derivanti dalla rivalutazione delle valute estere che la Commissione ha incluso.

(57)

La Commissione osserva che il suo approccio è coerente. Le spese SGAV non comprendono né le entrate né le spese che incidono sugli utili di un particolare esercizio, che la Commissione ha riscontrato essere in relazione con le operazioni effettuate oltremare del produttore esportatore. Questo fatto è stato menzionato nelle conclusioni definitive e non è stato contestato dal produttore esportatore. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

2.2.3.   Prezzo all'esportazione

(58)

La Commissione ha esaminato ulteriormente le vendite di uno dei produttori esportatori effettuate a un operatore commerciale indipendente con sede in Svizzera, come descritto al considerando 84 del regolamento provvisorio. La Commissione si è rivolta sia al produttore esportatore che all'operatore commerciale indipendente e ha svolto ricerche proprie sulla questione al fine di ottenere ulteriori informazioni sulla loro relazione.

(59)

Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, Eurofer ha chiesto alla Commissione di esaminare attentamente la relazione tra il produttore esportatore e l'operatore commerciale svizzero e di adeguare opportunamente il calcolo sulla base dei risultati di tale esame.

(60)

Dopo aver valutato i risultati di questo esame, la Commissione ha deciso di considerare questo operatore svizzero come indipendente rispetto al produttore esportatore russo. La Commissione non ha riscontrato elementi a sostegno dell'asserzione secondo cui le due parti erano collegate nel periodo dell'inchiesta e ha pertanto respinto tale argomentazione.

(61)

Il produttore esportatore ha inoltre presentato informazioni supplementari che hanno consentito alla Commissione di rettificare le vendite alle parti indipendenti nell'Unione. Il produttore esportatore aveva dichiarato precedentemente tali vendite sulla base di fatture interne in rubli russi. Queste fatture riflettevano il valore iniziale in valute estere, convertito con il tasso di cambio giornaliero applicato dalla società. La Commissione ha potuto confrontare queste nuove informazioni con quelle verificate sul posto. La rettifica effettuata ha determinato una lieve riduzione del margine di dumping rispetto al calcolo provvisorio.

(62)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, i produttori esportatori hanno sostenuto che gli adeguamenti effettuati per le spese SGAV e i profitti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non potevano essere applicati alle vendite tramite i loro operatori commerciali/importatori collegati in Svizzera.

(63)

A loro avviso, gli adeguamenti sono appropriati solo in caso di specifiche transazioni, in cui le condizioni di vendita prevedono che un prodotto sia consegnato dopo il suo sdoganamento, come le transazioni effettuate a condizioni reso sdoganato (DDP — Delivered Duty Paid), cioè in caso di transazioni in cui la parte collegata agisce come importatore. Allo stesso tempo essi hanno affermato che i loro operatori commerciali/importatori collegati con sede in Svizzera dovrebbero essere considerati come facenti parte della rete di esportazione del produttore.

(64)

In risposta tale affermazione, la Commissione conferma che dovrebbe essere applicato un adeguamento per le spese SGAV e un equo margine di profitto a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, secondo e terzo comma, del regolamento di base, per tutti i tipi di vendite effettuate tramite operatori commerciali/importatori collegati svizzeri.

(65)

Anche se la consegna delle merci secondo le condizioni di transazione dichiarate dai produttori esportatori avviene prima della loro immissione in libera pratica e anche se la responsabilità dello sdoganamento è dell'acquirente (diversamente dalle transazioni a condizioni DDP), ciò non cambia il fatto che le vendite siano effettuate dall'operatore commerciale/importatore collegato, che sostiene le spese SGAV e che cerca normalmente di ottenere un profitto con i propri servizi.

(66)

Visto che l'operatore commerciale/importatore è collegato al produttore esportatore, secondo l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base i dati di tale operatore/importatore sono, per definizione, inaffidabili e i suoi utili dovrebbero essere stabiliti su una base equa dall'autorità incaricata dell'inchiesta. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non esclude la possibilità di applicare adeguamenti per i costi sostenuti prima dell'importazione, nella misura in cui tali costi sono normalmente a carico dell'operatore/importatore. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(67)

I produttori esportatori hanno ribadito questa affermazione dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, senza fornire nuove informazioni sulle funzioni degli operatori commerciali/importatori svizzeri. La Commissione precisa che la sua posizione è in linea con la giurisprudenza dell'Unione. In ogni caso il fatto che le società collegate svolgano solo determinate funzioni non impedisce alla Commissione di applicare gli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ma ciò potrebbe riflettersi in un importo minore delle spese SGAV da detrarre dal prezzo al quale il prodotto in esame è rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente. L'onere della prova spetta alle parti interessate che intendono contestare l'importo degli adeguamenti effettuati in base all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Di conseguenza, se tali parti considerano gli adeguamenti eccessivi, devono fornire prove specifiche e calcoli che giustifichino tale asserzione. I produttori esportatori non hanno tuttavia fornito alcun elemento di prova che metta in discussione le spese SGAV o la percentuale di profitto utilizzata. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

2.2.4.   Confronto

(68)

Nelle loro osservazioni i produttori esportatori hanno contestato l'utilizzo della data del contratto di vendita o dell'ordine di acquisto per convertire in rubli russi le vendite all'esportazione in valuta estera. I produttori esportatori hanno sostenuto che finora la Commissione non si è mai avvalsa di questa opzione, ma hanno ammesso che essa può essere più appropriata della data delle fattura per determinare le condizioni materiali di vendita. La Commissione ha quindi respinto questa argomentazione.

(69)

I produttori esportatori hanno ribadito questa affermazione dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, sottolineando che la Commissione aveva fornito una motivazione insufficiente riguardo all'utilizzo della data del contratto o dell'ordine di acquisto. Essi hanno inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il tasso di cambio valido al massimo 60 giorni prima della data della fattura, per tener conto delle sensibili variazioni dei cambi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base.

(70)

In questo caso la Commissione non ha concesso l'adeguamento per sensibili variazioni dei cambi, dato che le variazioni del tasso di cambio EUR/RUB presentavano una forte volatilità piuttosto che sensibili variazioni verso la fine del periodo dell'inchiesta. Se la Commissione avesse applicato l'adeguamento per sensibili variazioni nel contesto del deprezzamento della valuta di questo produttore esportatore, ciò avrebbe ridotto i prezzi all'esportazione, facendo aumentare i margini di dumping. Inoltre, l'adeguamento per sensibili variazioni dovrebbe essere utilizzato per riflettere le variazioni dei tassi di cambio e non per imporre il termine massimo di 60 giorni dalla data della fattura come suggeriscono i produttori esportatori. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(71)

Seguendo l'approccio della data del contratto o dell'ordine di acquisto la Commissione ha, in larga misura, ridotto al minimo l'impatto delle fluttuazioni significative e imprevedibili dei tassi di cambio verso la fine del periodo dell'inchiesta. La Commissione non è d'accordo con l'affermazione dei produttori esportatori secondo cui questo sarebbe un cambiamento metodologico ingiustificato. Essa ha utilizzato il tasso di cambio della data di vendita, in piena conformità con l'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, e ha spiegato sufficientemente le ragioni per le quali, in questo caso, la data del contratto o dell'ordine di acquisto determina giustamente le condizioni materiali di vendita. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

2.2.5.   Margini di dumping

(72)

Tenendo conto delle modifiche nella determinazione del valore normale descritte nei considerando da 37 a 51 e confermando le altre conclusioni formulate nei considerando da 65 a 93 del regolamento provvisorio, i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 2

Margini di dumping, Russia

Società

Margine di dumping definitivo

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC

18,7 %

PAO Severstal

35,9 %

PJSC Novolipetsk Steel (7)

38,9 %

Tutte le altre società

38,9 %

3.   PREGIUDIZIO

3.1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

(73)

Una parte interessata ha messo in discussione la rappresentatività dei denuncianti, affermando che gli impianti di rilaminazione non erano stati presi in considerazione nei calcoli. A tale riguardo va notato che nel calcolo della produzione totale era senz'altro compreso il volume di produzione degli impianti di rilaminazione. Tale osservazione è pertanto respinta.

(74)

In assenza di altre osservazioni sulla definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 94 a 98 del regolamento provvisorio.

3.2.   Consumo dell'Unione

(75)

Varie parti hanno osservato che, tra l'altro, il consumo avrebbe dovuto essere analizzato complessivamente, combinando il consumo nel mercato vincolato e il consumo nel mercato libero.

(76)

A tale proposito va ricordato che l'evoluzione del consumo nel mercato vincolato e nel mercato libero è stata presentata e spiegata nelle tabelle 5 e 6 del regolamento provvisorio. Combinando queste due tabelle, si constata che nel periodo in esame il consumo complessivo (comprendente sia il mercato vincolato che quello libero) ha avuto la seguente evoluzione:

Tabella 3

Consumo complessivo (mercato vincolato e mercato libero) (tonnellate)

 

2011

2012

2013

2014

PI

Consumo complessivo

36 961 744

34 375 474

36 277 064

37 461 260

37 306 302

Indice (2011 = 100)

100

93

98

101

101

Fonte: risposte verificate di Eurofer al questionario ed Eurostat.

(77)

La tabella sopra riportata mostra che, dopo un netto calo nel 2012, il consumo complessivo è aumentato raggiungendo un livello leggermente superiore nel periodo dell'inchiesta rispetto all'inizio del periodo in esame. Questa tendenza è spiegata dall'aumento del consumo vincolato, che è stato più marcato del calo del consumo nel mercato libero in termini assoluti.

(78)

Una parte interessata ha sostenuto che l'affermazione secondo cui i prodotti destinati all'uso vincolato non sono in concorrenza con le importazioni non ha una spiegazione ragionevole. Secondo tale parte, i produttori dell'Unione ricorrerebbero a importazioni se queste fossero disponibili a prezzi competitivi. L'uso vincolato dovrebbe quindi essere preso in considerazione.

(79)

A tale proposito va osservato che dal punto di vista economico non ha alcun senso che i produttori integrati acquistino dalla concorrenza prodotti destinati alla produzione a valle, se dispongono della capacità richiesta per fabbricare tali prodotti. In un settore a forte intensità di capitale come il settore siderurgico, i tassi di utilizzo della capacità dovrebbero infatti essere mantenuti al loro livello più elevato, in modo da diluire i costi fissi e mantenere costi di produzione ai livelli più bassi. L'argomentazione riportata al considerando 78 deve pertanto essere respinta.

(80)

Alcune parti interessate sono ritornate sulla questione del consumo nelle loro osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni definitive. Diverse parti hanno affermato che il mercato vincolato e quello libero non erano stati correttamente analizzati e spiegati. Tuttavia, come indicato ai considerando da 103 a 106 del regolamento provvisorio, è chiaro che il consumo di ogni mercato è diverso e riflette la prestazione delle maggiori industrie a valle coinvolte. Il mercato vincolato è aumentato grazie allo sviluppo di settori come quello automobilistico. I settori industriali generali approvvigionati attraverso il mercato libero si sono invece sviluppati in misura minore. L'affermazione che il mercato libero e quello vincolato non siano stati analizzati correttamente è stata respinta.

(81)

In assenza di altre osservazioni sul consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 99 a 106 del regolamento provvisorio.

3.3.   Importazioni dai paesi interessati

3.3.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(82)

In assenza di osservazioni sulla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 107 a 111 del regolamento provvisorio.

3.3.2.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dai paesi interessati

(83)

Come già indicato, alcune parti hanno sostenuto che la situazione globale, comprendente sia il mercato vincolato che il mercato libero, avrebbe dovuto essere analizzata prendendo in considerazione i vari indicatori. Per quanto riguarda la quota di mercato, va notato che, vista la mancanza di concorrenza tra il consumo vincolato (vendite) e le importazioni dai paesi interessati e vista la specificità del mercato vincolato a valle, non è stata registrata alcuna analisi della quota di mercato espressa in percentuale del consumo complessivo. Questo fatto è anche in linea con la giurisprudenza consolidata dell'Unione (8).

(84)

In assenza di altre osservazioni sul volume e sulla quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 112 a 114 del regolamento provvisorio.

3.3.3.   Prezzo delle importazioni dai paesi interessati e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(85)

In primo luogo va notato che le quantità vendute dall'industria dell'Unione hanno dovuto essere corrette a causa di un errore di trascrizione. Dato che tale errore non ha influito in modo notevole sui prezzi medi, esso ha avuto un'incidenza trascurabile sui margini calcolati.

(86)

Una parte ha sostenuto che la percentuale aggiunta al valore CIF per coprire i costi successivi all'importazione dovrebbe essere ricalcolata sulla base di un importo per tonnellata. Quest'argomentazione è stata accettata e i calcoli sono stati adeguati di conseguenza, con un'incidenza marginale sui margini.

(87)

I margini di sottoquotazione definitivi sono stati quindi rivisti e ammontano rispettivamente a 8,1 % e 15,1 % per la RPC e la Russia.

(88)

In assenza di altre osservazioni riguardanti il volume, la quota di mercato e il prezzo delle importazioni dai paesi interessati, e ad eccezione dei margini di sottoquotazione come spiegato nel considerando 87, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 115 a 119 del regolamento provvisorio.

3.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

3.4.1.   Metodo

(89)

Alcune parti hanno presentato osservazioni sul metodo usato per analizzare la situazione economica dell'industria dell'Unione. Le parti hanno osservato in particolare che il mercato vincolato, nonostante le sue grandi dimensioni, era escluso in larga misura dall'analisi economica e che le conclusioni erano basate unicamente sui risultati riguardanti il mercato libero. Tali parti hanno sostenuto in particolare che il prezzo di vendita e la redditività del mercato vincolato avrebbero dovuto essere analizzati separatamente. Esse hanno inoltre affermato che si sarebbe dovuto procedere a un'analisi della situazione globale, comprendente sia il mercato vincolato sia il mercato libero, e che quest'analisi avrebbe permesso di concludere che l'industria dell'Unione non ha subito alcun pregiudizio.

(90)

A tale proposito va notato che, come spiegato nel considerando 123 del regolamento provvisorio, la Commissione ha analizzato separatamente il mercato vincolato, il mercato libero e la prestazione globale dell'industria dell'Unione, ove applicabile. Per quanto concerne il mercato vincolato, la maggior parte di questo mercato comporta trasferimenti vincolati effettuati all'interno di un'unica entità giuridica, per cui non viene emessa alcuna fattura e quindi non esiste un prezzo di vendita. Nel caso delle vendite vincolate tra entità collegate è evidente che, viste le differenti politiche dei prezzi di trasferimento applicabili tra i diversi produttori inclusi nel campione, non era possibile effettuare un'analisi valida dei prezzi e degli indicatori di redditività. È stato possibile invece realizzare un'analisi dell'evoluzione del volume del consumo vincolato. Per quanto riguarda il mercato libero, sono stati analizzati il costo unitario di produzione, il prezzo di vendita, il volume delle vendite e la redditività. Per quanto concerne l'attività complessiva riguardante il mercato vincolato e quello libero, strettamente collegati, sono stati analizzati diversi indicatori, tra cui il volume di produzione, la capacità, il tasso di utilizzo degli impianti, l'occupazione, la produttività, le scorte, il costo del lavoro, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito.

(91)

In base a quanto precede, l'asserzione che l'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione sia basata unicamente sul mercato libero e avrebbe dovuto comprendere un'analisi delle attività sul mercato vincolato e dell'attività complessiva, deve essere respinta. Tutti gli aspetti significativi relativi all'evoluzione della situazione economica su tali mercati sono stati analizzati, individualmente o aggregati.

(92)

Una parte ha affermato che nell'analisi del mercato libero avrebbero dovuto essere esaminati altri indicatori, come la produzione, le scorte e il flusso di cassa, unicamente per il mercato libero. Essa ha concluso che l'analisi effettuata non presenta lo stato reale del presunto pregiudizio.

(93)

A tale riguardo va notato che l'esame di altri indicatori di pregiudizio unicamente per il mercato libero si è rivelato difficilmente realizzabile, vista la stretta relazione tra le attività del mercato vincolato e del mercato libero. Inoltre, una tale analisi non avrebbe condotto a conclusioni significative. Di conseguenza l'argomentazione è stata respinta.

(94)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, alcuni produttori esportatori sono ritornati sulla questione nelle loro osservazioni. Essi hanno affermato che il metodo usato per analizzare il mercato vincolato e quello libero comportava una violazione del principio di equità e obiettività dell'esame. Tuttavia, sia il mercato vincolato che quello libero sono stati esaminati nei limiti del possibile e se esistevano dati significativi ed è stata realizzata anche una valutazione cumulativa, ove opportuno. È stato quindi chiaramente dimostrato che la conclusione relativa al pregiudizio è stata raggiunta con una triplice valutazione (del mercato vincolato, del mercato libero e un'analisi cumulativa), utilizzando tutti i dati pertinenti. Nei casi in cui non è stato possibile effettuare una valutazione, sono stati spiegati i motivi.

(95)

Inoltre, grazie a questo metodo globale, i punti sollevati dai produttori esportatori si riferiscono a questioni di presentazione piuttosto che di sostanza, in quanto tutti i dati pertinenti sono stati presentati. Tali dati mostrano che il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato libero e sul quello vincolato è leggermente aumentato di meno dell'1 %, ma questo aumento è inferiore alla crescita del consumo su detti mercati. Per quanto riguarda i prezzi e la redditività sul mercato dell'Unione, sono pertinenti solo per le vendite tra parti indipendenti. In effetti, non esistono prezzi di vendita per i trasferimenti vincolati né prezzi di vendita affidabili per le vendite vincolate, per i motivi già menzionati al considerando 142 del regolamento provvisorio. Perciò non ha potuto essere realizzata nessuna analisi significativa della redditività del mercato vincolato. Per quanto concerne il costo di produzione, si ricorda che l'evoluzione di questo indicatore sul mercato libero è stata analizzata anche se il regolamento di base non lo richiede espressamente. L'evoluzione del costo di produzione sul mercato vincolato non è stata analizzata per le ragioni indicate nello stesso considerando.

(96)

Sulla base di quanto precede è stato chiaramente dimostrato che la conclusione relativa al pregiudizio è il risultato di una triplice valutazione (del mercato vincolato, del mercato libero e un'analisi cumulativa), utilizzando tutti i dati pertinenti. L'affermazione relativa alla violazione del principio di equità e obiettività dell'esame è respinta.

(97)

In base a quanto precede e in assenza di altre osservazioni su questo punto, si conferma il metodo di valutazione della situazione dell'industria dell'Unione descritto ai considerando da 120 a 123 del regolamento provvisorio.

3.4.2.   Indicatori macroeconomici

3.4.2.1.   Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

(98)

Una parte interessata ha osservato che l'industria dell'Unione ha spostato il suo interesse dal mercato libero a quello vincolato e preferisce ormai vendere sul mercato vincolato, dove vengono venduti prodotti con un valore aggiunto più elevato.

(99)

A tale proposito va notato che l'industria dell'Unione non decide in modo indipendente di concentrarsi sul mercato vincolato o su quello libero. Al contrario, dato che il mercato dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo è determinato dalla domanda e non dall'offerta, come dimostrato dalla capacità disponibile dei produttori dell'Unione, l'industria dell'Unione non ha deciso di concentrarsi sul mercato vincolato, ma ha perso quote di mercato e volumi di vendite sul mercato libero a causa del forte aumento della disponibilità di importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Questo problema non è stato osservato sul mercato vincolato. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

(100)

La stessa parte interessata ha asserito che il miglioramento dell'utilizzo degli impianti non è legato a una diminuzione della capacità ma piuttosto a un aumento del volume di produzione.

(101)

A tale riguardo va notato che anche se l'aumento dell'utilizzo degli impianti non è legato unicamente alla diminuzione della capacità, dal momento che anche il volume di produzione è aumentato, tale diminuzione è, di gran lunga, la principale causa dell'aumento dell'utilizzo degli impianti. Infatti se si considerano le cifre assolute il volume di produzione è aumentato solo di 337 348 tonnellate, mentre la capacità è diminuita di 1 873 141 tonnellate. Per questi motivi l'affermazione è stata respinta.

(102)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 124 a 126 del regolamento provvisorio.

3.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(103)

I produttori esportatori russi hanno affermato che la diminuzione del volume delle vendite non può essere considerata una prova del pregiudizio, in quanto corrispondeva in larga misura al calo del consumo nel periodo in esame. Essi hanno affermato che la diminuzione era dovuta al calo dei prezzi mondiali delle materie prime che ha causato il calo dei prezzi del prodotto in esame, alla crescita del volume di importazioni dai paesi terzi a partire dal 2012 e alle importazioni del prodotto in esame da parte dell'industria dell'Unione.

(104)

A tale proposito va notato in primo luogo che la differenza tra la diminuzione delle vendite (– 14 %) e il calo del consumo (– 9 %) non può essere considerata trascurabile. Inoltre, il calo dei prezzi mondiali delle materie prime non può essere ritenuto un motivo valido per la diminuzione del volume delle vendite, poiché tali elementi, cioè i prezzi delle materie prime e i volumi delle vendite, non sono direttamente collegati. Qualsiasi calo dei prezzi mondiali delle materie prime varrebbe inoltre sia per l'industria dell'Unione che per le importazioni. Per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi, la tendenza va analizzata nel corso di tutto il periodo in esame e non a partire dalla metà di tale periodo. In questo contesto va notato che le importazioni dai paesi terzi sono diminuite sia in termini assoluti (– 206 571 tonnellate) sia in termini relativi (la quota di mercato è scesa dal 10,9 % al 9,1 %). Inoltre, per quanto riguarda le importazioni dell'industria dell'Unione dai paesi interessati, va notato che tali acquisti sono rimasti stabili nel periodo in esame e rappresentavano meno dell'1 % del fatturato totale dell'industria dell'Unione. Per questi motivi l'argomentazione ha dovuto essere respinta.

(105)

Per quanto riguarda la quota di mercato, le stesse parti hanno chiesto come mai la Commissione avesse concluso provvisoriamente che la diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione (dal 74,8 % al 70,8 %) era indicativa del pregiudizio, mentre la quota di mercato del 5,4 % detenuta dalle importazioni dall'India, dall'Iran e dall'Ucraina non era considerata in grado di annullare il nesso di causalità tra il presunto pregiudizio e le importazioni dai paesi interessati.

(106)

Si noti a tale proposito che la quota di mercato dei paesi sopramenzionati dovrebbe essere analizzata nel corso di tutto il periodo in esame e non concentrandosi su un periodo specifico di un anno. Ne consegue che la quota di mercato detenuta dalle importazioni dall'India, dall'Iran e dall'Ucraina sono aumentate soltanto dal 4 % al 5,4 % nel corso del periodo in esame, cioè di soli 1,4 punti percentuali, mentre, come spiegato al considerando 105, le importazioni totali dai paesi terzi sono diminuite dal 10,9 % al 9,1 % a vantaggio delle importazioni dai paesi interessati. Ne consegue che la diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione non può essere confrontata in senso stretto con la quota di mercato detenuta dai suddetti paesi e che tale diminuzione può essere considerata indicativa del pregiudizio. Per questi motivi l'argomentazione è stata respinta.

(107)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 127 a 132 del regolamento provvisorio.

3.4.2.3.   Occupazione, costo del lavoro e produttività

(108)

Una parte interessata ha affermato che il calo dell'occupazione non dovrebbe essere associato alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, ma piuttosto alla modernizzazione delle attrezzature che ha portato all'assunzione di personale più qualificato e si è tradotto in un aumento del costo del lavoro.

(109)

A tale proposito va notato che le affermazioni sulla modernizzazione delle attrezzature e sull'assunzione di personale più qualificato non sono suffragate da alcun elemento di prova e devono pertanto essere respinte.

(110)

Un'altra parte interessata ha manifestato dubbi per quanto riguarda la tendenza opposta seguita dall'occupazione (– 10 %) e dal costo del lavoro (+ 11 %) nel periodo in esame. Si è inoltre chiesta se l'evoluzione riguardasse sia il mercato vincolato che il mercato libero.

(111)

A questo proposito si rinvia al considerando 144 del regolamento provvisorio, in cui si spiega che l'aumento del costo del lavoro era di fatto collegato a forti tagli dell'organico che hanno richiesto il pagamento di indennità di licenziamento e, di conseguenza, hanno aumentato i costi del lavoro per equivalente a tempo pieno. Va anche osservato che il calo occupazionale non ha riguardato esclusivamente il personale del mercato libero o di quello vincolato ma ha interessato l'occupazione complessiva, dal momento che i prodotti destinati sia al mercato libero che a quello vincolato sono fabbricati dallo stesso personale con le stesse attrezzature. Per questi motivi l'argomentazione ha dovuto essere respinta.

(112)

In assenza di osservazioni, si confermano le conclusioni riportate nei considerando 133 e 134 del regolamento provvisorio.

3.4.2.4.   Scorte, entità del margine di dumping, crescita, prezzi, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

(113)

In assenza di osservazioni riguardanti le scorte, l'entità del margine di dumping, la crescita, i prezzi, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 135 a 151 del regolamento provvisorio.

3.4.3.   Conclusioni relative al pregiudizio

(114)

Varie parti interessate hanno affermato che l'analisi del pregiudizio era basata solo sull'andamento negativo degli indicatori sul mercato libero e che le conclusioni di tale analisi non bastavano per giustificare che l'industria dell'Unione, nel suo insieme, avesse subito un notevole pregiudizio.

(115)

A tale riguardo, come indicato al considerando 96, si ricorda che la Commissione non ha limitato la sua analisi al mercato libero in particolare, ma ha anche, se del caso, analizzato e raggiunto conclusioni sull'evoluzione della situazione economica dell'industria dell'Unione nel suo complesso e sul mercato vincolato in particolare.

(116)

Va inoltre notato che la conclusione secondo cui l'industria ha subito un notevole pregiudizio non si basa esclusivamente sull'andamento negativo dei microindicatori e macroindicatori del mercato libero. Alcuni di questi indicatori mostrano un andamento negativo del mercato libero, mentre altri indicatori relativi alla prestazione complessiva dell'industria dell'Unione come l'occupazione, il costo del lavoro per ETP, gli investimenti e l'utile sul capitale investito, evidenziano anche un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Tenendo conto delle dimensioni del mercato libero e di quello vincolato, va notato che l'andamento positivo della prestazione dell'industria dell'Unione nel mercato vincolato (in relazione a taluni indicatori) non è bastata a compensare la prestazione negativa nel mercato libero, come dimostrato dall'andamento negativo dei suddetti indicatori relativi all'attività complessiva. In considerazione di ciò, l'argomentazione deve essere respinta.

(117)

In seguito all'esame delle osservazioni riassunto nei considerando da 73 a 115, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 152 a 155 del regolamento provvisorio.

4.   NESSO DI CAUSALITÀ

(118)

Alcune parti interessate hanno affermato che il pregiudizio non poteva essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e che altri fattori annullavano il nesso di causalità. Alcune asserzioni ripetevano soltanto le argomentazioni già presentate nella fase provvisoria, senza alcun elemento nuovo. Le osservazioni nuove sono analizzate di seguito.

4.1.   Ripresa dell'economia europea

(119)

Una parte interessata ha contestato l'esistenza di un lento processo di ripresa dopo la crisi del 2012 e ha sostenuto che le importazioni dai paesi interessati non avevano impedito all'industria dell'Unione di beneficiare di tale ripresa. Sostanzialmente, essa ha affermato che la mancata ripresa dalla crisi del 2012 era causata dalla presunta persistenza di una scarsa domanda di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.

(120)

Va osservato in primo luogo che tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta il consumo è aumentato del 4,4 %, il che può essere considerato un segno di lenta ripresa, benché non sia stato raggiunto il livello del 2011. Per quanto riguarda le importazioni dai paesi interessati, occorre notare che in un contesto di lenta ripresa la loro quota di mercato è aumentata dal 13,5 % nel 2012 al 18,7 % nel 2013 e addirittura al 20,1 % nel periodo dell'inchiesta. In base a quanto precede, l'argomentazione deve essere respinta.

4.2.   Investimenti e aumento della capacità e della produzione

(121)

La stessa parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione aveva involontariamente preso decisioni commerciali sbagliate effettuando investimenti onerosi nel 2011 e 2012 e aumentando la capacità nel 2011.

(122)

Su questo punto va ricordato che la presente inchiesta ha incentrato la sua analisi sull'evoluzione della situazione economica dell'industria dell'Unione nel periodo dal 2011 al periodo dell'inchiesta. L'aumento della capacità avvenuto tra il 2010 e il 2011 non rientra quindi nell'ambito dell'analisi. Va inoltre notato che l'affermazione secondo cui l'industria dell'Unione ha presumibilmente effettuato investimenti onerosi negli anni 2011 e 2012, non è sostenuta da alcun elemento di prova concreto. Infine, va osservato che gli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione inclusa nel campione nel periodo in esame rappresentavano meno del 2,5 % del loro attivo netto e consistevano principalmente in investimenti a fini di sostituzione e di razionalizzazione. Dato il livello e la natura degli investimenti, essi non possono essere considerati sufficientemente significativi per aver influito sulla prestazione economica dell'industria dell'Unione. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

(123)

Dopo l'istituzione delle misure provvisorie e nuovamente dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, alcune parti interessate hanno sostenuto che, piuttosto che le importazioni dai paesi interessati, è l'aumento del volume di produzione dell'industria dell'Unione in un periodo di calo dei consumi che dovrebbe essere considerato la causa del pregiudizio.

(124)

A questo proposito, come indicato nel considerando 152 del regolamento provvisorio, si ricorda che l'industria dell'Unione ha aumentato il volume di produzione per soddisfare l'aumento del consumo vincolato. Poiché l'industria dell'Unione produce principalmente su ordinazione, come confermato dal livello relativamente basso delle scorte (cfr. il considerando 136 del regolamento provvisorio), tale aumento non può essere considerato la causa del pregiudizio. Sulla base di quanto precede l'argomentazione deve essere respinta.

4.3.   Prezzi delle materie prime

(125)

Alcune parti interessate hanno contestato le conclusioni raggiunte riguardo all'impatto del calo dei prezzi delle materie prime sui prezzi praticati dall'industria dell'Unione. In primo luogo esse hanno affermato che il calo dei prezzi all'importazione era inferiore a quello dei prezzi delle materie prime ed hanno citato l'esempio del minerale di ferro. Nella sua comunicazione, una delle parti ha indicato che il prezzo del minerale di ferro (RMB per tonnellata) era diminuito del 39 % nel periodo in esame. In secondo luogo, esse hanno affermato che l'argomentazione della Commissione riportata nei considerando da 171 a 175 del regolamento provvisorio non ha confutato l'affermazione che il calo dei prezzi delle materie prime avesse comportato un calo dei prezzi per il prodotto in esame. Inoltre, esse hanno sostenuto che la Commissione non aveva dato il giusto peso al calo dei prezzi mondiali delle materie prime.

(126)

A tale riguardo va ricordato innanzitutto che i prezzi all'importazione dai paesi interessati sono diminuiti in media del 20 % nel periodo in esame, un calo superiore a quello del costo di produzione dell'industria dell'Unione. Per quanto concerne il materiale di ferro, dopo la conversione dei dati sui prezzi da RMB a EUR per tonnellata, risulta che i prezzi del minerale di ferro sono diminuiti solo del 31 % circa sul periodo in esame. Supponendo in modo prudente che la quota del minerale di ferro corrisponda al 35 % dei costi nei paesi interessati, il calo dei prezzi delle materie prime avrebbe potuto comportare solo un calo dei prezzi inferiore all'11 % circa mentre, come già detto, i prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono diminuiti del 20 %.

(127)

Per quanto riguarda la seconda affermazione, va sottolineato che la Commissione non ha escluso il fatto che il calo dei prezzi delle materie prime abbia inciso sul prezzo del prodotto in esame nel periodo in esame. Tuttavia, essa ha sostenuto che il prezzo del prodotto in esame nell'Unione non ha seguito un'unica tendenza dei prezzi a livello mondiale che rispecchia essenzialmente l'evoluzione dei prezzi delle materie prime. La Commissione ha analizzato anche altri fattori che incidono sui prezzi, come le differenze regionali e l'eccesso di capacità. Essa ha inoltre affermato che se il prezzo del prodotto in esame non fosse diminuito più dei prezzi delle materie prime, le condizioni di concorrenza sul mercato sarebbero rimaste eque e l'industria dell'Unione sarebbe stata in grado di trarre i benefici derivanti dalla riduzione dei costi e di raggiungere di nuovo la redditività. In base a quanto precede, le suddette argomentazioni devono essere respinte.

(128)

Alcuni produttori esportatori sono tornati sulla questione nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive. Non è stata tuttavia sollevata alcuna nuova argomentazione.

4.4.   Importazioni dell'industria dell'Unione

(129)

Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione non ha dato abbastanza peso alle importazioni del prodotto in esame effettuate dall'industria dell'Unione nella sua valutazione sul nesso di causalità e che quindi tale valutazione era incompleta e inaccurata.

(130)

Come indicato nel considerando 104, nel periodo in esame le importazioni dell'industria dell'Unione dai paesi interessati erano rimaste stabili e rappresentavano meno dell'1 % del fatturato totale dell'industria dell'Unione. Inoltre, come indicato nel considerando 191 del regolamento provvisorio, tali acquisti sono stati effettuati da filiali commerciali libere di acquistare da varie fonti prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Queste filiali commerciali tendono a offrire il materiale più economico possibile per mantenere i propri rapporti commerciali. In considerazione degli esigui volumi coinvolti e del fatto che questi non sono aumentati nel periodo in esame, si ritiene di aver dato un peso sufficiente alle importazioni dai paesi interessati. L'argomentazione deve quindi essere respinta.

(131)

Alcuni produttori esportatori sono tornati sulla questione nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive ed hanno sostenuto che la Commissione aveva reinterpretato i numeri per giustificare la constatazione del pregiudizio, rivalutando la quota detenuta dalle importazioni rispetto alle vendite totali. In realtà la Commissione non ha reinterpretato i numeri, ma ha fornito una cifra più precisa (meno dell'1 %) invece dell'intervallo indicato nel regolamento provvisorio (0 % — 5 %).

4.5.   Esistenza di un accordo applicabile in precedenza sugli scambi di determinati prodotti di acciaio tra la Russia e l'Unione

(132)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e di quelle definitive, le stesse parti interessate hanno ripetuto l'argomentazione che le importazioni russe sono rimaste entro i contingenti non pregiudizievoli fissati nell'accordo applicabile in precedenza relativo agli scambi di determinati prodotti di acciaio tra la Russia e l'Unione. Esse hanno contestato in particolare la conclusione che i contingenti fossero «troppo elevati» e hanno indicato che c'era una notevole sovrapposizione tra la definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta e la categoria degli «altri prodotti laminati piatti» (come definiti negli accordi).

(133)

A tale proposito va ricordato che il suddetto accordo scaduto prima del periodo dell'inchiesta, precisamente il 22 agosto 2012, in seguito all'adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Va inoltre osservato che l'accordo non conteneva alcuna disposizione riguardante l'indicizzazione del contingente d'importazione secondo l'effettiva evoluzione annua della domanda o del consumo. In altre parole, un mercato in contrazione non avrebbe comportato un adeguamento corrispondente dei contingenti. Inoltre, l'articolo 10 del suddetto accordo prevedeva che le quantità dovessero essere aumentate del 2,5 % per ciascun gruppo di prodotti ad ogni rinnovo annuale. Non sorprende pertanto che il contingente per il gruppo di prodotti in cui rientrano quelli oggetto della presente inchiesta non sia mai stato raggiunto nel periodo di applicazione dell'accordo.

(134)

Alla luce di quanto precede i contingenti indicati negli allegati di tali accordi annuali risultano sconnessi dalla realtà del mercato e dall'evoluzione dei consumi, dal momento che il contingente veniva automaticamente rivisto al rialzo a prescindere dall'evoluzione del consumo o della domanda. Dato che nel periodo di applicazione dell'accordo il contingente non è mai stato esaurito, si può considerare che esso era effettivamente «troppo elevato» non solo per il periodo di esistenza dell'accordo, ma anche se confrontato con l'evoluzione del consumo nel periodo in esame. Di conseguenza qualsiasi confronto tra il livello di tale contingente, che non era più applicabile dal 22 agosto 2012, e il livello delle importazioni dalla Russia nel periodo in esame è irrilevante. L'argomentazione deve quindi essere respinta.

(135)

La presunta sovrapposizione tra la definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta e gli «altri prodotti laminati piatti» corrispondenti è stata analizzata più approfonditamente. In primo luogo è emerso che la definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta comprendeva anche prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «fogli legati laminati a freddo e rivestiti». In secondo luogo solo 7 dei 42 codici TARIC compresi nell'accordo relativi ai gruppi di prodotti suddetti sono risultati perfettamente corrispondenti ai codici menzionati nel regolamento provvisorio (7209169000, 7209179000, 7209189100, 7209269000, 7209279000, 7209289000 e 7225508000). Di conseguenza 35 codici TARIC riportati nell'allegato dell'accordo sono esclusi dalla definizione del prodotto della presente inchiesta. Circa 10 codici TARIC oggetto della presente inchiesta non sono invece compresi nel suddetto accordo. Sulla base di quanto precede la presunta sovrapposizione non risulta suffragata da elementi di prova e tali asserzioni devono essere respinte.

4.6.   Eccesso di capacità dell'industria dell'Unione

(136)

Un'altra parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione è stata gravemente danneggiata dal proprio eccesso di capacità che ha causato un'offerta eccessiva, un aumento dei costi e una riduzione dei profitti ed ha anche scoraggiato ulteriori investimenti. Essa ha inoltre osservato che in assenza di importazioni, il tasso di utilizzo degli impianti avrebbe superato solo il 72 %.

(137)

In primo luogo va ricordato che l'industria dell'Unione ha ridotto la sua capacità del 3 % nel periodo in esame per adattarsi alla mutata situazione del mercato mondiale. Sebbene il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione nel periodo in esame non possa essere considerato soddisfacente e i bassi livelli di utilizzo degli impianti possano indubbiamente incidere sulla prestazione di un'industria, va notato che l'industria dell'Unione era ancora remunerativa nel 2011, quando la sua capacità installata era superiore a quella del periodo dell'inchiesta e il suo utilizzo era inferiore a quello del periodo dell'inchiesta. Visto il miglioramento dell'utilizzo degli impianti legato alla riduzione della capacità, si è quindi concluso che il livello di utilizzo degli impianti non può essere considerato un elemento che annulli il nesso di causalità. Sulla base di quanto precede l'argomentazione deve essere respinta.

4.7.   Importazioni dai paesi terzi

(138)

Varie parti hanno affermato che la Commissione non aveva valutato correttamente l'impatto delle importazioni dai paesi terzi. Esse hanno sostenuto che il livello delle loro importazioni era simile a quello delle importazioni russe e che le importazioni dall'Iran e dall'Ucraina avevano prezzi inferiori a quelli delle importazioni dalla Russia e dalla Cina. Inoltre, come indicato al considerando 105, una parte interessata ha affermato che le importazioni dall'Ucraina, dall'India e dall'Iran, che nel periodo in esame rappresentavano il 5,4 % della quota di mercato, non erano state valutate in modo appropriato rispetto al calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione.

(139)

A questo proposito va rilevato in primo luogo che, come indicato al considerando 104, la quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi è diminuita dal 10,9 % al 9,1 % (da 854 281 a 647 710 tonnellate) nel periodo in esame, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla sola Russia è aumentata dal 5,9 % al 9,8 % (da 466 165 a 697 661 tonnellate). In base a ciò, le importazioni dalla Russia e da altri paesi terzi hanno quindi seguito andamenti opposti. Va inoltre osservato che, nel quadro della presente inchiesta, le importazioni dalla Russia sono state cumulate con le importazioni dalla Cina e che la quota di mercato dei paesi interessati è aumentata dal 14,3 % nel 2011 al 20,1 % nel periodo dell'indagine.

(140)

In secondo luogo, anche se le importazioni dall'Iran e dall'Ucraina sono state indubbiamente effettuate a prezzi medi inferiori a quelli dei paesi interessati, va notato che il livello dei prezzi medi di queste importazioni è stato inferiore a quello delle importazioni dai paesi interessati nel corso di tutto il periodo in esame e che non vi sono stati mutamenti significativi nella loro politica dei prezzi durante tale periodo. Dal momento che la loro quota di mercato è aumentata solo leggermente dal 2,9 % al 3,4 %, è improbabile che tali importazioni annullino il nesso di causalità.

(141)

In terzo luogo, come indicato al considerando 106, la quota di mercato dell'Ucraina, dell'India e dell'Iran dovrebbe essere analizzata nel corso del periodo in esame e non concentrando l'attenzione su uno specifico periodo di un anno. Ne consegue che la quota di mercato delle importazioni dall'India, dall'Iran e dall'Ucraina è leggermente aumentata dal 4 % al 5,4 % nel periodo in esame, mentre le importazioni da altri paesi terzi (compresi quelli sopramenzionati) sono generalmente diminuite, passando dal 10,9 % al 9,1 %. Pertanto il calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione (– 4 %) non può essere confrontato con la quota di mercato detenuta dai suddetti paesi soltanto nel periodo dell'inchiesta e l'aumento della quota di mercato non può essere considerato sufficientemente significativo per annullare il nesso di causalità.

(142)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, alcuni produttori esportatori hanno affermato che, se valutate in termini assoluti, le importazioni da tutti i paesi terzi erano comparabili alle importazioni dalla Russia e dovevano essere considerate altrettanto pregiudizievoli. A tale proposito va notato in primo luogo che, come indicato ai considerando da 107 a 111 del regolamento provvisorio, le condizioni per valutare cumulativamente le importazioni cinesi e russe sono state soddisfatte. Le importazioni dalla Russia non dovrebbero pertanto essere analizzate isolatamente. In secondo luogo va anche rilevato che l'analisi delle importazioni dovrebbe indubbiamente essere effettuata esaminando i numeri assoluti, ma occorre anche esaminare l'evoluzione di tali numeri assoluti. A questo riguardo e come indicato sopra, va notato che le importazioni da tutti i paesi terzi hanno registrato un calo di 206 571 tonnellate nel periodo in esame, mentre le importazioni dalla Russia sono aumentate di 231 496 tonnellate. Le importazioni dai paesi interessati valutate cumulativamente hanno seguito una tendenza simile e sono aumentate di 312 224 tonnellate. Come descritto sopra, le importazioni da tutti i paesi terzi sono state molto inferiori a quelle provenienti dai paesi interessati nel periodo in esame. Esse hanno anche seguito una tendenza opposta a quella delle importazioni dalla Russia o dai paesi interessati. Alla luce di quanto precede, si conferma che le importazioni dai paesi terzi sono state analizzate correttamente, tenendo conto delle tendenze della quota di mercato, del volume e del prezzo. L'argomentazione è quindi stata respinta.

4.8.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(143)

Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 202 a 204 del regolamento provvisorio.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(144)

In assenza di osservazioni sull'interesse dell'industria dell'Unione si conferma la conclusione raggiunta nel considerando 209 del regolamento provvisorio.

5.2.   Interesse degli importatori e degli utilizzatori

(145)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, varie parti hanno sostenuto che non sarebbe nell'interesse dell'Unione istituire misure antidumping nei confronti dei paesi interessati. Tale affermazione è stata ripetuta dopo la divulgazione delle conclusioni definitive. Le parti hanno affermato che l'istituzione di misure antidumping sarebbe contraria all'interesse dei piccoli utilizzatori, perché avrebbero un effetto anticoncorrenziale (i produttori dell'Unione aumenteranno i prezzi) e perché i produttori dell'Unione non producono certi tipi di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.

(146)

Tali asserzioni sono già state trattate nei considerando da 220 a 223 del regolamento provvisorio e dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie o definitive non sono state fornite ulteriori informazioni sostanziali a sostegno di tali affermazioni. L'argomentazione è pertanto respinta.

5.3.   Altre argomentazioni

(147)

Alcune parti hanno sostenuto che la Commissione favoriva i produttori dell'Unione e cercava di riscontrare ad ogni costo l'esistenza di pratiche di dumping.

(148)

Questa affermazione non è stata ulteriormente comprovata. La Commissione sottolinea che l'inchiesta viene condotta nel quadro giuridico applicabile, seguendo le più elevate norme di neutralità e di trasparenza.

(149)

Secondo alcune parti, il fatto che i produttori dell'Unione abbiano importato il prodotto oggetto dell'inchiesta dimostra che essi non sono in grado di soddisfare la domanda dell'Unione.

(150)

Come spiegato anche nel considerando 191 del regolamento provvisorio, vari produttori dell'Unione fanno parte di gruppi siderurgici integrati dotati di società commerciali indipendenti. Questi operatori commerciali sono liberi di acquistare da qualsiasi fonte di loro scelta, anche dai paesi interessati. Occorre sottolineare che tali acquisti hanno rappresentato meno dell'1 % delle vendite dei denuncianti. Oltre a ragioni di autodifesa e di mantenimento dei rapporti commerciali, non vi sono elementi nel fascicolo che indichino che tali importazioni sono state effettuate per il fatto che i produttori dell'Unione non erano in grado di soddisfare la domanda.

5.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(151)

In assenza di altre osservazioni sull'interesse dell'Unione, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 229 a 232 del regolamento provvisorio.

6.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

6.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(152)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti hanno comunicato osservazioni sul profitto di riferimento del 5 % utilizzato provvisoriamente per calcolare le vendite sottocosto (underselling), come spiegato nei considerando 237 e 238 del regolamento provvisorio. Una parte interessata ha sostenuto che i profitti del settore non sarebbero stati superiori al 5 % e un'altra ha affermato che un profitto di riferimento del 5 % era eccessivo. Tali affermazioni non sono state suffragate da elementi di prova.

(153)

Eurofer ha considerato troppo basso il profitto di riferimento del 5 %. In primo luogo, ha respinto l'accenno al profitto di riferimento sui prodotti laminati magnetici a grani orientati, per il fatto che, tra l'altro, la ricerca e sviluppo, i mercati e la natura dell'acciaio erano diversi. In secondo luogo, Eurofer ha affermato che le prove disponibili e verificabili anteriori al 2009 dimostravano che il profitto di riferimento utilizzato doveva essere almeno del 10 %. Nel sostenere questo, Eurofer si è basata in parte sulle informazioni fornite dai produttori denuncianti che erano stati inclusi nel campione e che, su richiesta della Commissione, avevano fornito anche dati sulla redditività tra l'altro per il periodo 2005-2008 e in parte sulla redditività raggiunta da alcuni altri produttori dell'Unione in tale periodo. Eurofer ha aggiunto che il profitto di riferimento non dovrebbe essere stabilito sulla base degli anni in cui l'industria è stata colpita dalla crisi economica o dalle importazioni in dumping provenienti dai paesi interessati. In terzo luogo Eurofer ha sostenuto che il profitto di riferimento dovrebbe essere adeguato alla luce delle importazioni effettuate dopo il periodo dell'inchiesta e di un continuo deprezzamento supplementare sleale delle importazioni in esame. Essa ha inoltre sottolineato che in passato le istituzioni dell'Unione si erano già basate su un livello di profitto superiore al normale per compensare il pregiudizio causato da importazioni oggetto di dumping (9).

(154)

Tali osservazioni sono state debitamente analizzate. Va ricordato innanzitutto che, come indicato al considerando 236 del regolamento provvisorio, l'inchiesta aveva stabilito che per tutto il periodo in esame sono stati importati volumi significativi dai paesi interessati che hanno avuto un effetto negativo, tra l'altro, sulla redditività dell'industria dell'Unione. Pertanto, nessuno degli anni del periodo in esame poteva essere considerato indicativo per stabilire il profitto che poteva ragionevolmente essere ottenuto in normali condizioni di concorrenza. Dato che l'unica osservazione ricevuta a tale riguardo nella fase provvisoria non era sufficientemente motivata, la Commissione ha deciso di stabilire provvisoriamente il profitto di riferimento sulla base dei risultati delle inchieste riguardanti altri prodotti siderurgici. Tuttavia, dopo l'istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha esaminato ulteriormente la questione non solo prendendo in considerazione le osservazioni pervenute dopo la divulgazione delle conclusioni, ma anche chiedendo maggiori informazioni a tale riguardo e analizzandole.

(155)

Come già indicato al considerando 8, dopo l'istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha invitato i produttori dell'Unione inclusi nel campione a fornire dati sulla redditività per quanto riguarda il prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione negli anni dal 2005 al 2010 (le stesse informazioni per il periodo dal 2011 al periodo dell'inchiesta erano già state fornite con le risposte al questionario iniziale). Tali informazioni sono state fornite e debitamente verificate. La redditività media ponderata per gli anni dal 2005 al 2008 che ha potuto essere calcolata su tale base era compresa, per ciascuno di questi anni, tra il 9 % e il 15 %. Gli anni dal 2005 al 2008 sono risultati rappresentativi per stabilire un profitto di riferimento, perché non sono stati colpiti dalla crisi economica che ha inciso fortemente sul settore a partire dal 2009 e non sono stati caratterizzati da condizioni di mercato eccezionalmente favorevoli. Inoltre, il volume delle importazioni dai paesi interessati e da altri paesi durante quegli anni rivelava una forte concorrenza.

(156)

In base a quanto precede, la Commissione ritiene quindi che il profitto di riferimento raggiunto dall'industria nell'anno rappresentativo più recente, cioè il 2008, costituisca una base più adeguata per stabilire un profitto di riferimento per questa industria rispetto al profitto di riferimento del 5 % utilizzato provvisoriamente. Tale margine di profitto medio ponderato ammonta al 9,9 % e i calcoli delle vendite sottocosto sono stati adeguati di conseguenza. Dato che questo margine di profitto è basato sui dati della redditività reale per il prodotto in esame, esso costituisce la migliore informazione disponibile a tal fine.

(157)

Alcuni produttori esportatori sono tornati sulla questione dei margini di pregiudizio utilizzati per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio nelle loro osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive. Citando il punto 60 della sentenza EFMA (10) hanno sottolineato che «per calcolare il prezzo indicativo atto ad eliminare il pregiudizio di cui trattasi [il margine di profitto da usare] deve essere limitato al margine di profitto che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente prevedere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping». Tali produttori esportatori hanno anche sostenuto che il profitto realizzato nell'anno 2011 costituisce un margine di profitto attendibile in assenza di importazioni oggetto di dumping. Se si tiene conto del fatto che i dati del fascicolo per il periodo dal 2009 al periodo dell'inchiesta non erano chiaramente appropriati a causa della presenza significativa di importazioni in dumping a basso prezzo e della crisi finanziaria del 2009, che ha colpito il settore siderurgico anche nel 2010 e nel 2011, è evidente che la Commissione aveva validi motivi per risalire ancora più indietro (se esistevano dati disponibili) per individuare l'anno rappresentativo più recente e che il periodo 2005-2008 dovrebbe quindi essere esaminato. In base ai dati disponibili si è concluso che l'anno 2008 era il più appropriato per i motivi suddetti. L'asserzione che si tratti di una scelta di comodo è priva di fondamento, dato che il 2008 non è stato affatto l'anno con il profitto più elevato del periodo 2005-2008. Il 2008 è stato scelto perché era l'anno più recente con condizioni di concorrenza normali. Da un esame dei prezzi del mercato dell'Unione, dei dati sulle importazioni e del consumo dell'Unione risulta infatti che esisteva una situazione normale di mercato concorrenziale.

(158)

Il metodo utilizzato per stabilire il profitto normale per il livello di eliminazione del pregiudizio è quindi pienamente in linea con la sentenza EFMA e l'argomentazione è stata respinta.

(159)

Gli stessi produttori esportatori hanno sostenuto che, come indicato nel considerando 122, la Commissione non aveva tenuto conto, nella sua analisi della situazione dell'industria dell'Unione, degli eventi che hanno avuto luogo nel 2010 per il fatto che erano avvenuti prima del periodo di analisi, mentre aveva deciso di ricorrere all'anno 2008 per determinare il profitto di riferimento. A tale riguardo va notato che il periodo in esame per l'analisi della situazione dell'industria dell'Unione è stato limitato al periodo che va dal 2011 al periodo dell'inchiesta, come previsto nel considerando 20 del regolamento provvisorio, ma non esistono limiti giuridici che impediscano alla Commissione di ricorrere a periodi non compresi nel periodo in esame per stabilire un margine di profitto ragionevole, purché il periodo scelto sia rappresentativo del livello di profitto che potrebbe essere realizzato in assenza di importazioni oggetto di dumping. Ciò viene debitamente spiegato nel considerando 157. Tale affermazione deve pertanto essere respinta.

(160)

Le stesse parti hanno affermato che, in assenza di «altri indicatori di pregiudizio» per il periodo 2005-2008, le parti interessate non hanno potuto presentare osservazioni pertinenti sulla correttezza del livello del profitto di riferimento. A tale proposito va notato che la determinazione dell'anno più recente in cui prevalevano condizioni di mercato normali e la valutazione della situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame costituiscono due esercizi distinti, in cui la Commissione non esige e/o analizza la stessa serie di informazioni. Gli «altri indicatori di pregiudizio» non sono rilevanti per stabilire se in un determinato anno prevalgano condizioni di mercato normali. L'argomentazione è quindi stata respinta.

(161)

Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che i dati della redditività del 2008 non avrebbero dovuto essere utilizzati perché non rientrano nel periodo che va dal 2011 al periodo dell'inchiesta. Dalla suddetta sentenza EFMA risulta tuttavia che durante il periodo in esame nessun anno era adeguato per la determinazione di un profitto di riferimento. Dato che nella fase provvisoria, la Commissione non disponeva di informazioni attendibili, verificate e utilizzabili sulla redditività fornite dall'industria, essa si è basata su tassi di redditività utilizzati in altre inchieste. Tuttavia, dato che aveva ricevuto e verificato informazioni supplementari sulla redditività in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e dato che queste informazioni si sono rivelate indicative per un profitto che poteva essere ragionevolmente ottenuto in condizioni di concorrenza normali in questo settore, l'utilizzo di questo profitto è più appropriato dell'utilizzo di una cifra condizionata da condizioni di mercato differenti (prodotti, condizioni di concorrenza), anche se più recente. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(162)

Un produttore esportatore russo ha dichiarato che non era stato calcolato il margine di vendita sottocosto per i tipi di prodotti trattati da importatori collegati all'ingresso nel mercato dell'Unione. Poiché erano disponibili dati che hanno permesso di includere tali vendite, l'argomentazione è stata accettata e i margini di sottoquotazione (undercutting) e di vendita sottocosto (underselling) sono stati aggiornati di conseguenza.

(163)

Lo stesso produttore esportatore russo ha affermato che la determinazione del livello di vendita sottocosto non era corretta. Egli ha affermato che i valori del costo di produzione dell'industria dell'Unione utilizzati per calcolare le vendite sottocosto erano molto elevati per alcuni tipi di prodotto, se confrontati con tipi di prodotto quasi identici, e che la Commissione avrebbe dovuto non tenerne conto o adeguarli a un livello realistico. Egli ha anche precisato che, sebbene la media dei prezzi all'esportazione CIF per le importazioni cinesi sia più elevata del 3 %, il margine di vendita sottocosto degli esportatori russi è doppio. Infine, ha affermato che il volume di prodotti comparabili venduto dall'industria dell'Unione rappresentava solo il 6,4 % del volume complessivo delle sue esportazioni.

(164)

Dopo un ulteriore controllo la Commissione ha tuttavia stabilito che i dati relativi al costo di produzione dell'industria dell'Unione erano esatti. Per quanto riguarda la differenza tra il valore CIF e il margine di vendita sottocosto, va notato che tale confronto è semplicistico e non tiene conto delle possibili variazioni del prezzo e dei costi tra i diversi tipi di prodotto, dal punto di vista dell'Unione o del produttore esportatore. Va inoltre osservato che il regolamento di base non fissa alcuna soglia per quanto riguarda il confronto tra il volume esportato e il corrispondente volume venduto dall'industria dell'Unione per i prodotti simili. In ogni caso, tenuto conto dell'argomentazione di cui al considerando 162, il volume di prodotti comparabili venduto dall'industria dell'Unione rappresentava il 10 % del volume complessivo delle sue esportazioni. A tale riguardo va notato inoltre che più del 90 % dei prodotti esportati nell'Unione da questo specifico produttore esportatore potrebbe essere messo in rapporto con un prodotto comparabile dell'Unione. In base a quanto precede, quest'argomentazione deve essere respinta.

(165)

Alcuni produttori esportatori hanno contestato l'applicazione da parte della Commissione dell'articolo 2, paragrafo 9, per i calcoli del pregiudizio e hanno dichiarato che l'articolo 2, paragrafo 9, fa parte delle disposizioni sul dumping del regolamento di base e non può essere utilizzato per analogia per calcolare il pregiudizio. Essi hanno affermato che il prezzo di libera pratica dovrebbe essere basato sul prezzo effettivamente praticato dagli importatori collegati nell'Unione ai primi acquirenti indipendenti nell'Unione.

(166)

Lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è determinare se sia sufficiente, per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, applicare al prezzo all'esportazione di tali importazioni un'aliquota del dazio inferiore (rispetto a quella basata sul margine di dumping). Tale valutazione dovrebbe essere basata sul prezzo all'esportazione franco frontiera dell'Unione, che è considerato un livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Nel caso delle vendite all'esportazione tramite importatori collegati, per analogia con il metodo seguito per il calcolo del margine di dumping, il prezzo all'esportazione è costruito sulla base del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Dato che il prezzo all'esportazione è un elemento indispensabile nel calcolo del margine di pregiudizio e detto articolo è la sola disposizione del regolamento di base che fornisce indicazioni sulla costruzione del prezzo all'esportazione, l'applicazione di tale articolo per analogia è giustificata.

(167)

Il metodo proposto da questa parte condurrebbe inoltre una disparità di trattamento nel calcolo dei suoi margini e di quelli degli altri produttori esportatori inclusi nel campione che vendono a importatori indipendenti. Il metodo usato per gli altri produttori esportatori inclusi nel campione si basava su un prezzo all'esportazione a livello CIF, che esclude naturalmente le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto per la rivendita nell'Unione dopo lo sdoganamento. La Commissione ritiene che la determinazione del prezzo all'importazione utilizzato per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto non dovrebbe essere influenzata dal fatto che le esportazioni siano destinate a operatori collegati o indipendenti nell'Unione. Il metodo usato dalla Commissione garantisce un trattamento paritario in entrambe le circostanze.

(168)

La Commissione ha pertanto ritenuto che l'approccio adottato era corretto e ha respinto tali argomentazioni.

(169)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha sostenuto che, a causa della detrazione delle spese SGA e del profitto dal prezzo di vendita, i tassi di vendita sottocosto e di dumping non potevano più essere confrontati correttamente, perché il denominatore per il calcolo (cioè il prezzo CIF) non era più lo stesso. L'affermazione è stata respinta, dato che le detrazioni delle spese SGA e del profitto incidono solo sul numeratore del rapporto e non sul denominatore.

(170)

In seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, alcune parti interessate hanno inoltre affermato che la detrazione delle spese SGA e dei profitti alterava l'effetto della regola del dazio inferiore. Tuttavia, visto che un metodo comparabile è stato applicato per il calcolo del dumping, è chiaro che non esiste alcuna distorsione della regola del dazio inferiore. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(171)

Una parte interessata ha dichiarato che la cosiddetto regola del dazio inferiore non era adeguata per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione nel presente caso, per il fatto che mentre il costo di produzione dell'industria dell'Unione è rimasto stabile dopo il periodo dell'inchiesta, i prezzi delle importazioni dalla Russia e dalla Cina sono diminuiti rispettivamente del 19 % e del 22 % tra aprile e dicembre 2015. Su tale base, essa ha affermato che il livello dei rispettivi dazi antidumping provvisori (26,2 % e 16 %) era insufficiente, in quanto i dazi erano stati già in gran parte o interamente assorbiti dalla suddetta diminuzione dei prezzi. A causa di questo calo dei prezzi, i produttori dei paesi interessati sono riusciti ad aumentare il loro volume di esportazioni nell'Unione in modo significativo. La parte ha inoltre fatto riferimento al considerando 26 del regolamento (CE) n. 437/2004 del Consiglio (11), in cui la Commissione ha affermato che le conclusioni dovrebbero limitarsi al periodo dell'inchiesta, tranne nei casi in cui gli effetti dovuti alle nuove circostanze intervenute successivamente siano palesi, incontrovertibili, duraturi, non passibili di manipolazioni, né siano la conseguenza di un'azione deliberata delle parti interessate.

(172)

Tale argomentazione deve essere respinta. Da un lato, l'affermazione che i costi di produzione dell'industria dell'Unione sono rimasti stabili non è stata suffragata da prove fattuali. Dall'altro, benché i prezzi all'importazione dai paesi interessati siano effettivamente scesi in modo significativo dopo la fine del periodo dell'inchiesta, vi sono diverse indicazioni del fatto che nel secondo trimestre del 2016 essi sono nuovamente in aumento. Il calo dei prezzi di vendita non sembra perciò di natura durevole e quindi sarebbe prematuro trattarlo come tale.

(173)

Dato che il livello di collaborazione era elevato, il margine di pregiudizio definitivo per la RPC applicabile ai produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato è stato calcolato come la media dei due produttori esportatori inclusi nel campione. Il margine di pregiudizio definitivo per la RPC applicabile ai produttori esportatori che non hanno collaborato è stato fissato al livello del margine più elevato delle due società che hanno collaborato.

(174)

Per la Russia il margine di pregiudizio definitivo applicabile ai produttori esportatori che non hanno collaborato è stato stabilito in base al margine di pregiudizio di un tipo di prodotto rappresentativo dei produttori esportatori che hanno collaborato. Tale margine si applica a PJSC Novolipetsk Steel perché la sua mancata collaborazione, illustrata in precedenza nella sezione «Dumping», riguardava anche il suo prezzo all'esportazione e quindi il suo margine di pregiudizio.

(175)

Tenuto conto delle questioni menzionate nei considerando da 152 a 172, i margini di pregiudizio e di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono indicati nella seguente tabella, che contiene anche le aliquote del dazio definitivo.

Tabella 4

Margini e aliquote del dazio definitivi

Produttori esportatori cinesi

Margine di dumping definitivo (%)

Margine di pregiudizio definitivo (%)

Aliquota del dazio definitivo (%)

Gruppo Angang

59,2

19,7

19,7

Gruppo Shougang

52,7

22,1

22,1

Altre società che hanno collaborato

56,9

20,5

20,5

Tutte le altre società

59,2

22,1

22,1

Produttori esportatori russi

 

 

 

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC

18,7

26,4

18,7

PAO Severstal

35,9

34,0

34,0

PJSC Novolipetsk Steel

38,9

36,1

36,1

Tutte le altre società

38,9

36,1

36,1

(176)

I suddetti margini di pregiudizio sono stati arrotondati per difetto, se del caso, al decimo più vicino, a seguito delle osservazioni di un produttore esportatore dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.

(177)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale, specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio applicabile a «tutte le altre società» a livello nazionale) sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Il prodotto importato in esame fabbricato da altre società il cui nome non è espressamente menzionato nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non dovrebbero beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(178)

Le richieste di applicazione di queste aliquote del dazio antidumping individuali (ad esempio in seguito a un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate alla Commissione (12), con di tutte le informazioni pertinenti riguardanti, in particolare, qualsiasi modifica delle attività della società legate alla produzione e alle vendite sul mercato interno e all'esportazione, che è connessa, ad esempio, a tale cambiamento del nome della società o delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(179)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione, si ritiene che nel presente caso siano necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione delle misure antidumping. Tali misure speciali comprendono: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, che deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura devono essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

6.2.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(180)

Visti i margini di dumping constatati e il livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

6.3.   Esecutività delle misure

(181)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il denunciante ha affermato che alcuni produttori esportatori avevano iniziato ad assorbire i dazi provvisori istituiti rifiutando di aumentare i prezzi. Tale affermazione non può essere verificata nell'ambito della presente inchiesta. In caso di presentazione di una domanda di inchiesta antiassorbimento separata, potrebbe essere aperto un riesame a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, se vengono forniti elementi di prova prima facie.

(182)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati, ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00 (codice TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (codice TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (codice TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codici TARIC 7211238019, 7211238095 e 7211238099), ex 7211 29 00 (codici TARIC 7211290019 e 7211290099), 7225 50 80 e 7226 92 00 e originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici,

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»),

i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico», e

i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese

Società

Aliquota del dazio definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

RPC

Angang Steel Company Limited, Anshan

19,7

C097

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd, Tianjin

19,7

C098

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato

20,5

 

Tutte le altre società

22,1

C999

Russia

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

18,7

C099

PAO Severstal, Cherepovets

34

C100

Tutte le altre società

36,1

C999

3.   L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora tale fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 1).

(3)  GU C 161 del 14.5.2015, pag. 9.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 104).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. (Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che istituisce un dazio definitivo antidumping e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17).

(7)  La società ha informato la Commissione che in seguito a modifiche nella legislazione russa essa ha cambiato la sua forma giuridica da società per azioni aperta (Open Joint Stock Company — OJSC) a società per azioni pubblica (Public Joint Stock Company — PJSC). Tale modifica ha effetto dal 1o gennaio 2016.

(8)  Causa C-315/90, Gimelec e a. contro Commissione, sentenza del 27 novembre 1991, EU:C:1991:447, punto 23.

(9)  Regolamento (CEE) n. 3262/90 della Commissione, del 5 novembre 1990, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di audiocassette originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong Kong (GU L 313 del 13.11.1990, pag. 5).

(10)  Causa T-210/95 European Fertilizer Manufacturer's Association (EFMA) contro Consiglio [1999] Racc. II-3291.

(11)  Regolamento (CE) n. 437/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Færøer (GU L 72 dell' 11.3.2004, pag. 23).

(12)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

RPC

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

RPC

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

RPC

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

C105

RPC

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

RPC

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

RPC

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

RPC

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

RPC

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

RPC

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

RPC

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

RPC

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113


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