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Document 32016R0101R(01)

    Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016)

    GU L 28 del 4.2.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/101/corrigendum/2016-02-04/oj

    4.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 28/17


    Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 21 del 28 gennaio 2016 )

    Pagina 58, articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c):

    anziché

    «b)

    Ciascuno degli input di valutazione di cui alla lettera a), punto i), è trattato separatamente. Quando l'input di valutazione è costituito da una matrice di parametri, gli AVA sono calcolati sulla base delle esposizioni oggetto di valutazione relative a ciascun parametro di tale matrice. Quando l'input di valutazione non si riferisce a strumenti negoziabili, gli enti collegano l'input di valutazione e la relativa esposizione oggetto di valutazione ad un insieme di strumenti negoziabili sul mercato. Gli enti possono ridurre il numero di parametri dell'input di valutazione ai fini del calcolo degli AVA utilizzando una metodologia adeguata a condizione che i parametri ridotti soddisfino tutti i seguenti requisiti:

    i)

    il valore totale dell'esposizione oggetto di valutazione ridotta è pari al valore totale dell'esposizione oggetto di valutazione originaria;

    ii)

    la serie ridotta di parametri può essere collegata ad una serie di strumenti negoziabili sul mercato;

    iii)

    il rapporto tra la misura della varianza 2 definita di seguito e la misura della varianza 1 definita di seguito sulla base dei dati storici degli ultimi 100 giorni di negoziazione è inferiore a 0,1.

    c)

    Ai fini del presente paragrafo, per “misura della varianza 1” si intende la varianza del profitto e della perdita dell'esposizione oggetto di valutazione sulla base dell'input di valutazione non ridotto, e per “misura della varianza 2” la varianza del profitto e della perdita dell'esposizione oggetto di valutazione sulla base dell'input di valutazione non ridotto meno l'esposizione oggetto di valutazione basata sull'input di valutazione ridotto. Se ai fini del calcolo degli AVA è utilizzato un numero ridotto di parametri, la determinazione che i criteri di cui alla lettera b) sono soddisfatti è soggetta a riesame della metodologia di netting e convalida interna da parte della funzione di controllo indipendente su base almeno annuale.»

    leggasi

    «b)

    Ciascuno degli input di valutazione di cui alla lettera a), punto i), è trattato separatamente. Quando l'input di valutazione è costituito da una matrice di parametri, gli AVA sono calcolati sulla base delle esposizioni oggetto di valutazione relative a ciascun parametro di tale matrice. Quando l'input di valutazione non si riferisce a strumenti negoziabili, gli enti collegano l'input di valutazione e la relativa esposizione oggetto di valutazione ad un insieme di strumenti negoziabili sul mercato. Gli enti possono ridurre il numero di parametri dell'input di valutazione ai fini del calcolo degli AVA utilizzando una metodologia adeguata a condizione che i parametri ridotti soddisfino tutti i seguenti requisiti:

    i)

    il valore totale dell'esposizione oggetto di valutazione ridotta è pari al valore totale dell'esposizione oggetto di valutazione originaria;

    ii)

    la serie ridotta di parametri può essere collegata ad una serie di strumenti negoziabili sul mercato;

    iii)

    il rapporto tra la misura della varianza 2 definita di seguito e la misura della varianza 1 definita di seguito sulla base dei dati storici degli ultimi 100 giorni di negoziazione è inferiore a 0,1.

    Ai fini del presente paragrafo, per “misura della varianza 1” si intende la varianza del profitto e della perdita dell'esposizione oggetto di valutazione sulla base dell'input di valutazione non ridotto, e per “misura della varianza 2” la varianza del profitto e della perdita dell'esposizione oggetto di valutazione sulla base dell'input di valutazione non ridotto meno l'esposizione oggetto di valutazione basata sull'input di valutazione ridotto.

    c)

    Se ai fini del calcolo degli AVA è utilizzato un numero ridotto di parametri, la determinazione che i criteri di cui alla lettera b) sono soddisfatti è soggetta a riesame della metodologia di netting e convalida interna da parte della funzione di controllo indipendente su base almeno annuale.»


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