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Document 32016D2007

Decisione (UE) 2016/2007 della Commissione, del 1° febbraio 2016, Aiuti di Stato SA.36754- 2014/C (ex 2014/NN e 2013/N) che l'Ungheria ha in parte attuato e a cui intende dare attuazione a favore di AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd. [notificata con il numero C(2016) 405] (Testo rilevante ai fini del SEE )

C/2016/0405

GU L 310 del 17.11.2016, pp. 24–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2007/oj

17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/24


DECISIONE (UE) 2016/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2016

Aiuti di Stato SA.36754- 2014/C (ex 2014/NN e 2013/N) che l'Ungheria ha in parte attuato e a cui intende dare attuazione a favore di AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd.

[notificata con il numero C(2016) 405]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con notifica elettronica protocollata in data 16 settembre 2013 (SANI 8899), rettificata con comunicazione del 25 settembre 2013, le autorità ungheresi hanno notificato, a norma del punto 65 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2) (in appresso «gli Orientamenti 2007-2013»), l'intenzione di concedere un aiuto regionale per un grande progetto di investimento che AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd. (in appresso «AHM») dovrà realizzare a Győr.

(2)

Con lettera del 9 luglio 2014, la Commissione ha comunicato all'Ungheria la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (in appresso «la decisione di avvio») in relazione agli aiuti a finalità regionale da attuare a favore del progetto di investimento di AHM, al fine di effettuare una valutazione approfondita sulla base della comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (3) (in appresso «comunicazione sui criteri di valutazione»).

(3)

Con lettera del 9 ottobre 2014, (2014/101245) l'Ungheria ha inviato le proprie osservazioni e le informazioni necessarie per la valutazione dettagliata.

(4)

La decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 novembre 2014 (4). Gli interessati sono stati invitati a presentare le proprie osservazioni.

(5)

Con lettere del 25 novembre 2014 (2014/119782), del 28 luglio 2015 (2015/074087) e del 24 agosto 2015 (2015/083208), la Commissione ha richiesto informazioni supplementari che l'Ungheria ha trasmesso con lettere del 13 febbraio 2015 (2015/014716), del 30 settembre 2015 (2015/096577) e del 9 ottobre 2015 (2015/100135).

(6)

Non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA/DELL'AIUTO

2.1.   OBIETTIVO DELLA MISURA

(7)

Le autorità ungheresi intendono promuovere lo sviluppo regionale concedendo ad AHM aiuti a finalità regionale sotto forma di una sovvenzione diretta e di uno sgravio dell'imposta sulle società per investimenti nella sede dell'impresa di Győr, nella regione del Transdanubio occidentale (Nyugat-Dunántúl). Il Transdanubio occidentale è una regione assistita ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, con un massimale standard di aiuti a finalità regionale per le grandi imprese pari al 30 % dell'equivalente sovvenzione lordo (in appresso «ESL»), conformemente alla carta ungherese degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 (5).

2.2.   IL BENEFICIARIO

(8)

Il beneficiario dell'aiuto è AHM, società interamente controllata da Audi Hungaria Services Zrt. A sua volta, Audi Hungaria Services Zrt. è una controllata di AUDI AG, che fa parte del gruppo Volkswagen. L'attività del gruppo Volkswagen, con sede a Wolfsburg, in Germania, si riconduce a due divisioni, la Divisione Automotive e la Divisione Servizi Finanziari. La divisione Automotive presenta due aree commerciali: «autovetture» e «veicoli commerciali, power engineering».

(9)

La divisione Automotive del gruppo Volkswagen si compone di dodici marchi: Volkswagen, AUDI, ŠKODA, SEAT, Bentley, Porsche, Bugatti, Lamborghini, Ducati, Veicoli Commerciali Volkswagen, Scania e MAN. Ciascun marchio possiede un carattere proprio e opera sul mercato come entità autonoma. La produzione automobilistica del gruppo Volkswagen spazia dai modelli di piccole dimensioni alle automobili di lusso e i veicoli commerciali.

(10)

Nel 2014, il gruppo Volkswagen gestiva un totale di 118 stabilimenti in tutto il mondo (6),vendendo ai propri clienti 10,1 milioni di automobili, pari a una quota del 12 % del mercato mondiale delle autovetture. Il gruppo ha raggiunto un fatturato di 202 miliardi di euro e ha impiegato 592 586 dipendenti (7).

(11)

Nel 2014, AUDI AG contava 79 483 dipendenti, ha consegnato 1,7 milioni di nuovi veicoli a livello mondiale e ha raggiunto un fatturato di 53 miliardi di EUR.

(12)

Nel 2014, AHM ha prodotto 135 232 automobili, ha impiegato 11 274 dipendenti e ha totalizzato un fatturato di 7,2 miliardi di EUR.

2.3.   IL PROGETTO DI INVESTIMENTO

(13)

A Győr, AHM si occupa della produzione di motori e delle relative componenti. Inoltre, prima del completamento del progetto di investimento notificato, avvenuto alla fine del 2014, l'impresa procedeva all'assemblaggio delle automobili con un sistema basato su piattaforma.

(14)

Il progetto di investimento perseguiva tre obiettivi: una maggiore flessibilità e diversificazione delle operazioni di assemblaggio, un maggior volume di automobili assemblate e una più profonda integrazione verticale del processo di produzione delle vetture.

(15)

Il primo obiettivo consisteva nell'incrementare la flessibilità delle operazioni di assemblaggio, sostituendo la precedente tecnologia, basata su piattaforma, con la tecnologia del processo di produzione basata su moduli (Modularer Querbaukasten, in appresso «MQB»). Mentre la tecnologia basata su piattaforma,utilizzata a Győr, consentiva soltanto l'assemblaggio di automobili con la medesima piattaforma (soprattutto di lunghezza uguale o simile, spesso appartenenti a un unico segmento), la tecnologia MQB, di nuova installazione, permette l'assemblaggio nella medesima linea di produzione di automobili di diversa lunghezza, appartenenti a uno spettro di segmenti (nella fattispecie, ai segmenti A e B e, in teoria, anche al segmento A0 […] (*1)). Questa nuova tecnologia è stata installata in un nuovo impianto, mentre l'attività di assemblaggio precedente, basata su piattaforma, è stata completamente soppressa nel 2014, così come la linea di assemblaggio antecedente, che è stata smantellata e rimossa. Attualmente, l'intera produzione automobilistica di Győr si basa sulla tecnologia MQB, fondata sul principio di modularità che, tramite la standardizzazione dei componenti di modelli diversi, appartenenti a segmenti di mercato differenti, consente una significativa riduzione dei costi. In considerazione della standardizzazione richiesta e della distanza fisica (pari a circa 1,5 km) tra la sede di assemblaggio precedente e quella attuale, non è stato possibile integrare la linea antecedente nel nuovo processo di produzione. Il nuovo impianto permette la produzione di vari modelli di autovetture Audi: le nuove generazioni dei modelli già assemblati a Győr in passato (Audi TT Coupé, TT Roadster e A3 Cabriolet) e un modello del tutto nuovo della serie A3 con una struttura quattro porte (A3 Sedan). I modelli successivi hanno subito varie modifiche del design e miglioramenti tecnici. Tuttavia, in virtù della continuità in termini di qualità, degli elevati standard di design delle diverse generazioni e dell'elevato sviluppo tecnico, nonché del mantenimento delle principali dotazioni e dimensioni geometriche, la classificazione POLK (8) è rimasta invariata. L'Audi TT Coupé e la TT Roadster rimangono nel segmento B, la A3 Cabriolet resta nel segmento A e la nuova A3 Sedan rientrerà anch'essa nel segmento A.

(16)

Il secondo obiettivo del progetto consisteva nell'aumento della capacità tecnica complessiva delle operazioni di assemblaggio dello stabilimento di Győr, da [60 000- 110 000] a [130 000-180 000] autovetture l'anno. Si prevede di utilizzare in media il […] % della nuova capacità per la produzione di automobili del segmento A e il […] % per la produzione di automobili del segmento B. L'aumento della capacità consente l'assemblaggio sia del prodotto addizionale (A3) sia di un maggior numero di modelli successivi.

(17)

Il terzo obiettivo del progetto verteva su una più profonda integrazione verticale delle attività di produzione dello stabilimento di Győr. Le precedenti operazioni di assemblaggio sono trasformate in un impianto per la produzione di autovetture pienamente integrato: l'investimento nel nuovo impianto di assemblaggio è accompagnato dalla realizzazione di un reparto carrozzeria, un reparto verniciatura e un reparto presse, dedicati prevalentemente alla produzione dei modelli citati. Solo un'esigua percentuale (fino al […] %) della produzione dei nuovi reparti carrozzeria e verniciatura (in forma di scocche) viene inviata, ad altri stabilimenti del gruppo Volkswagen fuori dal SEE. Circa il […] % delle parti di carrozzeria realizzate nel nuovo reparto presse è utilizzato per la produzione automobilistica di Győr. Il restante […] % delle parti di carrozzeria prodotte a Győr è spedito ad altri siti di produzione del gruppo Volkswagen. In origine era stato previsto che tali componenti venissero utilizzati per la produzione di veicoli del segmento POLK B. Tuttavia, dopo la decisione di avvio, l'Ungheria ha informato la Commissione che, per effetto di variazioni della domanda, il […] % della produzione del reparto presse avrebbe potuto essere utilizzato in altri siti del gruppo Volkswagen per la produzione di automobili dei segmenti da A0 a C.

(18)

I lavori relativi al progetto di investimento sono iniziati nel febbraio 2011 e sono stati ultimati il 31 dicembre 2014.

2.4.   COSTI DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

(19)

Nel caso in esame, le spese ammissibili prevedono investimenti in immobili, macchinari e attrezzature, mentre non sono ammessi investimenti in attività immateriali. I beni usati sono esclusi.

(20)

I costi complessivi del progetto di investimento ammissibili all'aiuto, del valore nominale di 342 936 milioni di HUF (1 144 milioni di EUR (9)), hanno un valore attuale (10) di 355 550 milioni di HUF (1 186 milioni di EUR). La Tabella I presenta una ripartizione dei costi ammissibili complessivi.

Tabella I

Costi dell'investimento ammissibili all'aiuto in valore nominale (in milioni di HUF)

Anni

2011

2012

2013

2014

Totale

Fabbricati

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Macchinari/attrezzature

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Attività immateriali

0

TOTALE

[…]

[…]

[…]

[…]

342 936

2.5.   FINANZIAMENTO DELL'INVESTIMENTO

(21)

Le autorità ungheresi confermano che il contributo proprio del beneficiario, privo di qualsiasi sostegno pubblico, è superiore al 25 % dei costi ammissibili.

2.6.   BASE GIURIDICA

(22)

La base giuridica nazionale per il sostegno finanziario è la seguente:

a)

sarà concessa una sovvenzione diretta in applicazione delle disposizioni del regime di aiuti XR 47/2007 (11), esente dall'obbligo di notificazione al di sotto della soglia per la singola notificazione a norma del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione (12) (in appresso «regolamento di esenzione»). Il regime è basato sul decreto governativo 8/2007 (I.24.) del ministro ungherese dell'Economia e dei trasporti sulle sovvenzioni agli investimenti concesse con singole decisioni del governo (Kormány egyedi döntésével megítélhető támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet);

b)

si concederà uno sgravio fiscale in applicazione delle disposizioni del regime di sconto fiscale per lo sviluppo N 651/2006 (13), varato dalla legge LXXXI del 1996 sull'imposta sulle società e sui dividendi e dal decreto governativo 206/2006 (X.16) sullo sgravio dell'imposta per lo sviluppo (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X.16.) Kormányrendelet).

2.7.   LA MISURA DI AIUTO

(23)

AHM ha presentato domanda di sovvenzione diretta il 5 marzo 2010, ossia prima dell'inizio dei lavori relativi al progetto di investimento. In data 26 marzo 2010, le autorità ungheresi hanno confermato, in linea di principio, l'ammissibilità del progetto di investimento all'aiuto richiesto. Le autorità ungheresi hanno presentato un'offerta di aiuto relativa alla sovvenzione diretta per il progetto di investimento (con l'eccezione del reparto presse) l'8 settembre 2010, accettata da AHM il 1o ottobre 2010. Per quanto attiene alla sovvenzione diretta per il reparto presse, l'offerta è stata presentata il 27 aprile 2011 ed è stata accettata il 4 maggio 2011.

(24)

Il beneficiario ha richiesto lo sgravio d'imposta (per cui sussiste un diritto formale soggetto all'approvazione della Commissione) il 29 ottobre 2010 (e, per il reparto presse, il 27 gennaio 2011), ossia prima dell'inizio dei lavori relativi all'investimento.

(25)

L'aiuto è stato concesso, previa approvazione della Commissione, mediante accordo di sovvenzione sottoscritto il 6 luglio 2011 (e il 28 settembre 2011 per il reparto presse).

(26)

L'Ungheria intende concedere un aiuto pari a 39 952 milioni di HUF (133,3 milioni di EUR) al valore attuale. Poiché le spese ammissibili complessive previste per il progetto hanno un valore attuale di 355 550 milioni di HUF (1 186 milioni di EUR), l'intensità di aiuto proposta è pari all'11,24 % in termini di ESL.

(27)

Le autorità ungheresi confermano che gli aiuti per il progetto non saranno cumulati con altri aiuti erogati da fonti locali, regionali, nazionali o dell'Unione per i medesimi costi ammissibili e che né il massimale di aiuto approvato al valore attuale né l'intensità di aiuto concessa saranno superati qualora i costi ammissibili si discostino dall'importo stimato.

(28)

AHM ha ricevuto aiuti agli investimenti per attività di investimento precedenti a Győr, avviate prima del 2003 e nel 2006.

(29)

L'aiuto notificato è concesso a condizione che il beneficiario mantenga l'investimento nella regione assistita per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento.

2.8.   DISPOSIZIONI GENERALI

(30)

Le autorità ungheresi si sono impegnate a trasmettere alla Commissione:

entro due mesi dalla concessione dell'aiuto, una copia degli atti pertinenti connessi alla misura di aiuto,

con cadenza quinquennale, a decorrere dall'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione, una relazione intermedia (che riporti indicazioni sugli importi dell'aiuto erogati, sull'esecuzione del contratto di aiuto e su ogni altro progetto di investimento avviato presso il medesimo impianto o stabilimento),

entro sei mesi dal pagamento dell'ultima tranche di aiuti, in base al calendario dei pagamenti notificato, una relazione finale dettagliata.

3.   MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(31)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato che il progetto di aiuto rispetta i criteri standard di compatibilità previsti dagli Orientamenti 2007-2013 e che l'importo dell'aiuto proposto e l'intensità dell'aiuto non superano i massimali consentiti. Tuttavia la Commissione, ai sensi del punto 68 degli Orientamenti 2007- 2013, non ha potuto confermare la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno nell'ambito dell'esame preliminare.

(32)

Il punto 68 degli Orientamenti 2007-2013 impone alla Commissione di avviare l'indagine formale e procedere a una valutazione dettagliata dell'effetto di incentivazione, della proporzionalità, nonché degli effetti positivi e negativi dell'aiuto laddove la quota di mercato del beneficiario per il prodotto e il mercato geografico considerati superi il 25 % prima o dopo l'investimento (in appresso anche «condizione di cui al punto 68, lettera a)»),oppure laddove la capacità creata dall'investimento superi il 5 % di un mercato in condizione di declino relativo o assoluto (in appresso anche «condizione di cui al punto 68, lettera b)»).

(33)

Nell'esame preliminare, la Commissione non ha potuto escludere che le soglie relative alla quota di mercato e all'incremento della capacità generato dall'investimento in un mercato poco efficiente non fossero superate nei mercati presi in esame.

(34)

Più precisamente, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla proposta dell'Ungheria di definire il mercato del prodotto rilevante come la combinazione dei segmenti A0, A e B della classificazione POLK e ha lasciato aperta la questione dell'esatta definizione del mercato del prodotto rilevante, considerando tutte le alternative plausibili per la definizione del mercato, inclusa in particolare la segmentazione più circoscritta per cui vi siano dati disponibili (14). Poiché AHM produrrà veicoli e parti di carrozzeria per automobili dei segmenti A, B e, in teoria, del segmento A0, la Commissione ha reputato che, nel caso in esame, sia i singoli segmenti sia la combinazione di tali segmenti dovrebbero essere considerati plausibili mercati rilevanti del prodotto.

(35)

Per quanto attiene alla possibile suddivisione tra autovetture e veicoli commerciali leggeri, la Commissione ha ritenuto che le due categorie non vengano considerate separatamente.

(36)

Inoltre, la Commissione non è stata in grado di pronunciarsi definitivamente in merito alla definizione del mercato geografico, in quanto non ha potuto stabilire se il mercato geografico consistesse nello Spazio economico europeo (in appresso «SEE») oppure, come suggerito dall'Ungheria, se comprendesse almeno i mercati combinati di tutta Europa, dell'America settentrionale e meridionale e della Cina considerati nel loro insieme.

(37)

L'analisi di cui al punto 68, lettera a), degli Orientamenti 2007-2013 ha appurato che la soglia di mercato applicabile, pari al 25 %, è superata nei segmenti A e B valutati singolarmente e congiuntamente nel SEE in tutti gli anni considerati, e nei segmenti combinati da A0 a B a partire dal 2011.

(38)

Per quanto attiene all'analisi di cui al punto 68, lettera b), la Commissione ha stabilito che nel SEE i mercati rilevanti del prodotto erano poco efficienti; pertanto ha dovuto verificare se le capacità create dal progetto superassero il 5 % della dimensione di tali mercati.

(39)

La Commissione ha reputato che, ai fini dell'applicazione della condizione di cui al punto 68, lettera b), sia opportuno ricorrere all'approccio dell'incremento lordo di capacità. Un approccio basato sull'incremento netto di capacità (ottenuto detraendo la capacità esistente dalla capacità prevista complessiva) impedirebbe alla Commissione di valutare l'effetto dell'aiuto di Stato sui mercati in declino, penalizzati da sovraccapacità strutturali, ogni qualvolta l'investimento sovvenzionato non dovesse aumentare la capacità esistente di più del 5 % della dimensione del mercato. Tuttavia la condizione di cui al punto 68, lettera b), è stata introdotta proprio con l'obiettivo di individuare le situazioni in cui il mercato è in declino e la portata dell'investimento sovvenzionato esercita un forte impatto sui concorrenti.

(40)

L'analisi di cui al punto 68, lettera b), per il progetto di investimento (a eccezione del reparto presse) ha mostrato che la soglia del 5 % verrebbe superata soltanto se la capacità di produzione totale fosse impiegata per la fabbricazione di automobili del segmento B. Sulla base delle stime di produzione presentate dall'Ungheria, il superamento della soglia del 5 % è altamente improbabile per qualunque segmentazione plausibile del mercato automobilistico.

(41)

Con riferimento alla capacità creata dal reparto presse per la produzione di parti di carrozzeria, l'analisi di cui al punto 68, lettera b), mostra che la soglia del 5 % potrebbe essere superata solo se a Győr si registrasse un netto aumento della quota di produzione di automobili del segmento B. La Commissione pertanto non ha stabilito se la capacità del reparto presse superi la soglia del 5 % della dimensione del mercato, misurato in base ai dati relativi al consumo apparente del prodotto interessato prima dell'investimento.

(42)

Poiché la Commissione non è stata in grado di stabilire in modo univoco che i valori soglia previsti al punto 68, lettere a) e b), degli Orientamenti 2007-2013 non fossero stati superati si è deciso di avviare il procedimento di indagine formale. Al riguardo, si è sottolineato che la Commissione svolge una valutazione approfondita del progetto di investimento come previsto dalla comunicazione sui criteri di valutazione qualora, sulla base delle osservazioni ricevute in seguito all'avvio del procedimento di indagine formale, non possa stabilire con certezza se i valori soglia siano stati superati. L'Ungheria e le parti interessate sono state invitate a presentare le proprie osservazioni.

4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(43)

Non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati.

5.   OSSERVAZIONI DELL'UNGHERIA

5.1.   MERCATO DEL PRODOTTO RILEVANTE

(44)

L'Ungheria ribadisce la posizione secondo cui il mercato del prodotto dovrebbe essere definito come la combinazione dei segmenti da A0 a B (classificazione POLK).

(45)

Le autorità ungheresi continuano a ritenere che la sostituibilità sul fronte della domanda si verifichi ai margini di ogni singolo segmento di autovetture considerato, come riconosciuto dalla Commissione nelle decisioni precedenti (15). Poiché vi è la possibilità di una catena di sostituzione sul versante della domanda dei segmenti A0 e B con il segmento A, le autorità ungheresi considerano tutti i segmenti interessati come un unico segmento combinato.

(46)

Le autorità ungheresi sostengono inoltre che l'obiettivo dell'introduzione della tecnologia MQB risiede proprio nell'incremento della flessibilità sul versante dell'offerta, consentendo al beneficiario di produrre autovetture per i segmenti A0, A e B sulla stessa linea di produzione basata sulla tecnologia MQB, con la possibilità di trasferire la produzione da un mercato all'altro. Gli effetti dell'aiuto si potranno avvertire su tutti i mercati in questione.

5.2.   MERCATO GEOGRAFICO RILEVANTE

(47)

L'Ungheria continua a ritenere che il mercato geografico rilevante per il settore automobilistico sia il mercato globale, ribadendo le motivazioni addotte in fase di notifica:

i flussi commerciali e le quote di importazione ed esportazione (16) del SEE hanno raggiunto un livello che dimostra come nel settore automobilistico gli scambi avvengano in un mercato globale,

per quanto attiene alle barriere commerciali, negli ultimi anni vi è la tendenza all'abbattimento degli ostacoli normativi; gli ostacoli agli scambi tra molti paesi e il SEE sono ormai minimi e si assiste a un processo generale che mira al raggiungimento di un maggior grado di armonizzazione e integrazione,

i prezzi con un andamento analogo nelle varie regioni sono un indicatore importante dell'esistenza di mercati integrati. Dall'analisi degli indici di prezzo (17) basati sui dati dei prezzi per il SEE e per gli USA è emerso che gli indici per i segmenti A e B presentano la stessa evoluzione e un'elevata correlazione. Si può concludere pertanto che almeno gli Stati Uniti e il SEE rientrino nel medesimo mercato geografico,

i costi della creazione di una rete di distribuzione mondiale sono trascurabili, tanto da non rappresentare un ostacolo alla redditività della vendita di veicoli su scala globale,

a fronte della diminuzione dei costi di trasporto, i livelli di importazione e di esportazione delle vetture registrano un continuo aumento. Un'automobile su tre prodotte nell'UE è destinata all'esportazione e una su cinque vendute nell'Unione è di importazione,

il gruppo Volkswagen è un produttore globale di automobili esposto alla concorrenza, a livello mondiale, di altri produttori di ricambi originali (original equipment manufacturer, in appresso «OEM»),

i dieci maggiori OEM possiedono un numero elevato di siti di produzione in tutto il mondo. Il gruppo Volkswagen gestisce 100 stabilimenti di produzione dislocati in Europa, America settentrionale, America meridionale, Africa e Asia. Molte di queste sedi realizzano veicoli dei segmenti A e B. Le controllate dei grandi OEM competono anche a livello interno per le decisioni relative alle varie sedi.

(48)

L'Ungheria ritiene pertanto che il mercato geografico rilevante trascenda i confini del SEE e includa almeno tutta l'Europa, l'America settentrionale e meridionale e la Cina.

(49)

L'Ungheria evidenzia inoltre che il sito di Győr è l'unico al mondo a produrre l'AUDI TT Coupé, l'AUDI TT Roadster e l'AUDI A3 Cabriolet e pertanto soddisfa una domanda di portata globale. La produzione di Győr della A3 Sedan è distribuita anch'essa su scala globale (a eccezione dei veicoli prodotti esclusivamente per il mercato cinese a Foshan, in Cina).

5.3.   CONSIDERAZIONI SULLA CAPACITÀ

(50)

Le autorità ungheresi sostengono che per verificare la condizione di cui al punto 68, lettera b), sia opportuno applicare il metodo dell'incremento netto della capacità. Tra l'altro, l'obiettivo del progetto di investimento è di ampliare lo stabilimento esistente di Győr. L'integrazione verticale del processo di produzione implica che la precedente capacità (di [60 000-110 000] vetture l'anno dei segmenti A e B sarà ora gestita dal nuovo impianto di assemblaggio e dalle strutture di produzione di recente realizzazione.

(51)

L'Ungheria afferma che indipendentemente dal fatto che 1) un veicolo sia soltanto assemblato in un determinato stabilimento o prodotto nell'ambito di un processo di produzione integrato verticalmente o che 2) i modelli di nuova generazione possano avere caratteristiche diverse, il prodotto finale rimane nel medesimo segmento. Pertanto, la capacità di [60 000-110 000] automobili l'anno prodotte (assemblate) prima del progetto di investimento sarà mantenuta anche in seguito per effetto del progetto di investimento. In aggiunta a tale capacità esistente, vi sarà poi un'ulteriore capacità di produzione pari a [60 000-80 000] veicoli.

(52)

L'incremento netto della capacità ammonterebbe pertanto a un massimo di [60 000-80 000] veicoli l'anno nel medesimo gruppo di segmenti (da A a B), senza superare la soglia del 5 % di cui al punto 68, lettera b), degli Orientamenti 2007-2013.

(53)

Le autorità ungheresi hanno ritenuto che la quota pari al […] % della produzione del reparto presse destinata alle automobili del segmento B prodotte in altri siti del gruppo Volkswagen non determinerà un aumento della produzione complessiva delle vetture del segmento B all'interno del gruppo, in quanto vi sarà una mera sostituzione delle parti di carrozzeria acquistate esternamente con quelle di produzione propria. Secondo l'Ungheria, il metodo di calcolo applicato dalla Commissione nella decisione di avvio comporterebbe un doppio conteggio della capacità di produzione generata all'interno del gruppo Volkswagen. Inoltre, come indicato nel considerando 17 della presente decisione, secondo i nuovi piani del beneficiario, tali componenti sarebbero utilizzati per la produzione di automobili che rientrano nei segmenti da A0 a C.

5.4.   APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE SUI CRITERI DI VALUTAZIONE

(54)

Le autorità ungheresi ritengono che, sulla base delle motivazioni sopra esposte in merito alla corretta definizione del mercato rilevante del prodotto e geografico, nonché dell'applicazione del metodo dell'incremento netto della capacità, le soglie di cui al punto 68 degli Orientamenti 2007-2013 non vengano superate e che l'aiuto potrebbe essere autorizzato senza procedere a una valutazione dettagliata.

5.5.   VALUTAZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA DI AIUTO

(55)

L'Ungheria ha tuttavia fornito le informazioni necessarie allo svolgimento di una valutazione dettagliata.

5.5.1.   Effetti positivi dell'aiuto

(56)

L'Ungheria ritiene che l'investimento contribuisca allo sviluppo regionale dell'area di Győr e del Transdanubio occidentale per i seguenti motivi:

il progetto di investimento crea 2 100 nuovi posti di lavoro diretti, fa sì che dipendenti altamente qualificati rimangano nel Transdanubio occidentale e alimenterà un'ulteriore domanda per tale forza lavoro. I nuovi dipendenti saranno in buona parte laureati,

il progetto creerà, inoltre, un elevato numero di posti di lavoro nella regione anche in modo indiretto, presso fornitori di beni e servizi. L'effetto moltiplicatore sull'occupazione è pari a 2,5 posti di lavoro indiretti a livello dei fornitori (18) per ogni posto di lavoro diretto creato dal progetto, mentre per i posti di lavoro indotti dalle spese dei dipendenti dei fornitori è pari a 2,2 posti di lavoro per ogni posto di lavoro diretto. Nel complesso si arriva alla creazione indiretta di 9 870 posti di lavoro,

la regione godrà di importanti effetti di diffusione delle conoscenze: già prima dell'investimento, il beneficiario intratteneva una vivace cooperazione con i propri partner universitari, svolgendo 15 progetti di ricerca e sviluppo (R&S) ogni anno. Dopo il completamento dell'investimento, si prevede un raddoppio dei progetti annui di R&S, in quanto AHM prevede di estendere la cooperazione nel settore di ricerca e sviluppo alle Università di Miskolc e di Óbuda, rafforzando al contempo i rapporti esistenti con la Széchenyi István University di Győr e con l'Università di tecnologia di Budapest (19),

il beneficiario era un membro fondatore del Pannon Automotive Cluster (PANAC), che opera nella regione e riunisce fornitori del settore automobilistico e altre imprese (di consulenza, logistica, finanza ecc.). L'investimento innescherà ulteriori effetti di aggregazione positivi, attraendo un elevato numero di fornitori industriali e nuovi investimenti. Tale raggruppamento contribuirà allo sviluppo della regione del Transdanubio occidentale con il raggiungimento di economie di scala esterne determinate dalla vicinanza geografica e alla creazione di un'area di innovazione e sviluppo infrastrutturale,

il beneficiario offre una formazione regolare (interna ed esterna) ai propri dipendenti, contribuendo così al trasferimento del know-how nella regione.

5.5.2.   Adeguatezza dell'aiuto

(57)

Le autorità ungheresi hanno spiegato che, prima di decidere in merito alla concessione dell'aiuto, nell'ottica di promuovere lo sviluppo regionale del Transdanubio occidentale, erano state valutate altre misure strategiche, quali per esempio un ulteriore sviluppo delle infrastrutture pubbliche o il miglioramento del sistema di istruzione. Negli anni precedenti, tuttavia, erano già state intraprese le seguenti misure di politica generale:

la costruzione dell'autostrada M1, che collega Budapest al confine austriaco attraversando la regione del Transdanubio occidentale,

la creazione di un parco industriale a Győr,

la ricostruzione della linea ferroviaria Budapest-Győr-Hegyeshalom,

alcuni sviluppi nell'ambito dell'istruzione, quali la concessione dello status universitario a uno degli istituti di formazione superiore della zona (la Széchenyi István University).

(58)

Nonostante i provvedimenti citati, la regione è ancora sottosviluppata rispetto ad alcune aree limitrofe (quali il Burgenland e Bratislava) e alla media dell'Unione europea in termini di PIL pro capite, occupazione, infrastrutture e istruzione.

(59)

Si è concluso pertanto che l'aiuto di Stato per questo grande progetto di investimento fosse uno strumento più efficace per sostenere e promuovere lo sviluppo della regione. Le autorità ungheresi evidenziano inoltre che, sebbene l'aiuto si possa considerare una misura selettiva, esso è stato offerto in base a regimi di aiuto applicabili a qualunque altro investitore in Ungheria che risponda ai requisiti specifici previsti dalla normativa.

5.5.3.   Effetto di incentivazione/scenariocontrofattuale

(60)

L'Ungheria ha trasmesso informazioni a riprova che l'aiuto rientra nello scenario 2) della comunicazione sui criteri di valutazione, in quanto offre un incentivo al beneficiario affinché realizzi l'intero investimento nello stabilimento di Győr invece di destinarlo in parte a [sede 1, in una regione non assistita del SEE] e in parte a [sede 2, in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE]. In particolare, l'Ungheria ha fornito documenti aziendali pertinenti, autentici e aggiornati che spiegano il processo decisionale multifasico per la scelta della sede cui è destinato l'investimento e forniscono dati finanziari dello scenario controfattuale. Entrambi sono descritti di seguito.

Il processo decisionale del beneficiario

(61)

In seno al gruppo Volkswagen le decisioni di investimento sono predisposte in base a un processo decisionale a più stadi, che prevede l'analisi di vari siti in un processo comparativo e competitivo. Le fasi principali sono le seguenti: 1) pianificazione delle vendite a lungo termine (LAP) e sessioni di pianificazione, 2) sviluppo del prodotto, approvazione del prodotto e preselezione del sito, 3) definizione dell'investimento e della sede.

(62)

Il processo decisionale per l'investimento notificato ha rispettato tale iter generale. Per gli investimenti del marchio AUDI, giuridicamente indipendente, le decisioni importanti dovevano essere prese a livello di marchio e poi confermate a livello di gruppo.

(63)

L'introduzione di nuovi prodotti all'interno del gruppo Volkswagen segue il cosiddetto processo di creazione del prodotto (PEP), che spazia dalla pianificazione del prodotto all'avvio della produzione (SOP). Il processo di creazione del prodotto è composto dalle quattro fasi principali descritte nello schema sottostante.

Image 1

Definizione dell’investimento e del sito di produzione

Approvazione del prodotto / Preselezione del sito

Attuazione del progetto Investimento

LAP Sessioni di pianificazione

[…]

Avvio

(1)   Pianificazione delle vendite a lungo termine e sessioni di pianificazione

(64)

Il punto di partenza è la fase di pianificazione delle vendite a lungo termine, in cui si analizzano previsioni dello sviluppo del mercato e della domanda potenziale, nonché le oscillazioni del mercato. La pianificazione delle vendite programma gli sviluppi del prodotto per […] anni a venire e indica quali capacità di produzione aggiuntive occorra creare o come si debbano adeguare le capacità esistenti. La pianificazione delle vendite a lungo termine si riflette nelle sessioni di pianificazione annuali, a cura del consiglio di vigilanza del gruppo, che contengono il quadro finanziario degli investimenti programmati.

(65)

Presso l'AUDI AG, la programmazione si basa sulla pianificazione delle vendite consolidata a lungo termine del gruppo Volkswagen. Già nella sessione di pianificazione del [20xx] il gruppo aveva individuato l'esigenza di una maggiore capacità di produzione per le vetture dei segmenti A0 e A. In questa fase, tali capacità aggiuntive non erano state attribuite ad alcun sito specifico.

(66)

Tenuto conto dei già elevati tassi di utilizzo delle capacità produttive in essere negli impianti di produzione esistenti, la pianificazione aveva indicato che, nel lungo termine, le capacità correnti non sarebbero state sufficienti a coprire il fabbisogno dettato dall'aumento dei volumi di vendita previsto.

(2)   Sviluppo del prodotto, approvazione del prodotto e preselezione del sito

(67)

In questa fase, varie divisioni di AUDI, il gruppo Volkswagen e i siti di produzione interessati lavorano insieme per giungere sia alla definizione del prodotto sia alla preselezione del sito. In questo stadio, la divisione di controllo del gruppo […] assume un ruolo centrale e di consolidamento.

(68)

Il primo passo in questa seconda fase è il processo di sviluppo del prodotto che, secondo le norme interne del beneficiario, ha inizio almeno […] prima della data prevista per l'avvio della produzione. Poiché il progetto notificato include quattro modelli, le decisioni in merito alla fattibilità del progetto sono state prese in tempi diversi e prevedevano date differenti per l'avvio della produzione dei vari modelli (20).

(69)

L'approvazione del prodotto, ossia la decisione di realizzare un prodotto proposto nella pianificazione delle vendite a lungo termine, prevede che lo sviluppo del prodotto raggiunga un target di fattibilità prestabilito. I ricavi previsti per il nuovo prodotto vengono confrontati con i costi di produzione necessari (investimento incluso). Ai fini della previsione dei costi di produzione, si sceglie, in un primo momento, in chiave ipotetica, una sede specifica su cui si fonda l'ipotesi di pianificazione (sede ipotetica). La sede ipotetica viene utilizzata per definire un quadro e una struttura iniziali dei costi del progetto. Essa non preannuncia il sito di produzione specifico, ma funge da riferimento per la valutazione dei costi di produzione previsti.

(70)

[…]; nel caso di un prodotto del tutto nuovo […], la sede ipotetica viene scelta generalmente in base agli indicatori di rendimento; la sede con i migliori dati di rendimento verrà considerata come prima ipotesi. Nella pratica si tiene conto anche di altri criteri, quali la presenza di capacità non sfruttata o di strutture idonee. Ai fini dei calcoli per l'approvazione del prodotto, la redditività di quest'ultimo è cruciale, ma si procede anche a sviluppare e analizzare le possibili sedi alternative.

(71)

Al livello del marchio, il VAP (comitato prodotti) e il PSK (comitato per la strategia di prodotto) di AUDI AG hanno confermato con le rispettive decisioni la fattibilità del prodotto per tutti i quattro modelli considerati. Tali decisioni hanno identificato quali sedi ipotetiche preliminari [sede 3 in una regione non assistita del SEE] per la A3 Cabriolet e le parti di carrozzeria della A3 Sedan, e Győr per la A3 Sedan, la TT Coupé e la TT Roadster. Le decisioni sono state quindi confermate al livello del gruppo dal K-VAP/K-PSK.

(3)   Definizione dell'investimento e della sede

(72)

Una volta approvato il prodotto, il passo successivo è la selezione della sede più idonea al progetto (ossia la definizione della sede). In genere all'inizio [la divisione di controllo del gruppo] prende in considerazione tutti i siti di produzione Volkswagen, per poi ridurre gradualmente le alternative alle sedi che appaiono più consone all'investimento (21). Tale processo conduce alla definizione degli scenari di investimento e di produzione per ciascun sito realistico, sintetizzati in una raccomandazione di decisione.

(73)

L'Ungheria ha spiegato che, in linea di principio, all'atto di individuare le sedi idonee, l'integrazione di capacità aggiuntive in strutture utilizzate solo in parte oppure l'ampliamento di siti esistenti sono preferibili a un investimento per la creazione di nuovi stabilimenti, in quanto consentono di evitare costi aggiuntivi (dovuti ad esempio al collegamento del nuovo impianto con le infrastrutture pubbliche, all'integrazione del nuovo sito nella rete logistica del gruppo ecc.). Nel caso in questione, la possibilità di investire in un nuovo stabilimento nell'Europa orientale era stata presa in considerazione in una fase precoce del processo decisionale, ma, non essendosi concretizzata, è stata abbandonata nel corso del processo di definizione del prodotto al livello del marchio AUDI (22). Pertanto, nel processo di valutazione delle sedi possibili, [la divisione di controllo del gruppo] si è concentrata sui siti esistenti del gruppo.

(74)

Se la valutazione della sede non riguarda un investimento per la realizzazione di un nuovo stabilimento, i due criteri principali per individuare i siti idonei si basano sulla possibilità di dotare uno stabilimento esistente di ulteriori capacità («possibilità di ampliamento o adeguamento») e sulla compatibilità delle strutture esistenti con il progetto previsto («struttura compatibile»).

(75)

In applicazione di tali criteri, [la divisione di controllo del gruppo] ha individuato quattro sedi possibili. In base ai documenti aziendali forniti dall'Ungheria, la valutazione preliminare della [divisione di controllo del gruppo] dei quattro scenari di investimento è stata discussa da AUDI e dal gruppo nel […] 2009 (23).

Tabella II

Opzioni di investimento

Opzione

Descrizione dell'opzione

Opzione A

([sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE], [sede 3 in una regione non assistita del SEE], Győr)

Produzione della A3 Sedan a [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE]; realizzazione della carrozzeria e verniciatura dell'Audi TT (24) e della A3 Cabriolet a [sede 3 in una regione non assistita del SEE] e consegna della carrozzeria verniciata a Győr (HU) per l'assemblaggio

Opzione B

([sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE], [sede 1 in una regione non assistita del SEE], [sede 3 in una regione non assistita del SEE])

Produzione della A3 Sedan a [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE]; Produzione della A3 Cabriolet a [sede 1 in una regione non assistita del SEE] e produzione dell'Audi TT a [sede 3 in una regione non assistita del SEE]

Opzione C

([sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE], [sede 1 in una regione non assistita del SEE])

Produzione della A3 Sedan e dell'Audi TT a [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE]; produzione della A3 Cabriolet a [sede 1 in una regione non assistita del SEE]

Opzione D

(Győr)

Produzione della A3 Sedan, della A3 Cabriolet e dell'Audi TT a Győr (HU)

(76)

Per tali opzioni, i documenti dell'impresa includono e confrontano, in base alla sede, i costi di produzione, che comprendono i costi di investimento e di produzione da sostenere nel periodo di riferimento.

(77)

Alla luce di tali costi di produzione, e tenendo conto del fatto che [sede 3 in una regione non assistita del SEE] aveva raggiunto il limite in termini di capacità produttiva, e che qualunque produzione aggiuntiva avrebbe comportato importanti spese strutturali, il consiglio di amministrazione del gruppo il […] 2010, come documentato dal verbale della riunione presentato, ha deciso di escludere le opzioni A e B dalla pianificazione successiva e ha dato mandato ad AUDI 1) di predisporre la pianificazione successiva per la produzione automobilistica presso il sito di Győr, 2) di redigere le raccomandazioni di decisione per il consiglio di vigilanza di Volkswagen e di AUDI e per il K-VAI (25) e 3) di intraprendere le misure necessarie per ottenere aiuti di Stato.

(78)

In base a una raccomandazione della [divisione di controllo del gruppo], in cui vengono confrontati i calcoli aggiornati per le opzioni C e D e in cui vengono considerati i possibili aiuti di Stato a finalità regionale da parte del governo ungherese, il 14 dicembre 2010 il K-VAI ha deciso di collocare l'investimento a Győr (Opzione D). L'Ungheria ha fornito documenti attestanti l'analisi controfattuale considerata, descritta nell'Allegato 1 alla presente decisione, che tuttavia non è stata pubblicata per motivi di riservatezza commerciale, e ha presentato una copia del verbale della riunione.

5.5.4.   Proporzionalità dell'aiuto

(79)

Per dimostrare la proporzionalità dell'aiuto, l'Ungheria si è basata sui calcoli impiegati per l'effetto di incentivazione.

(80)

Il calcolo finale utilizzato dall'Ungheria per spiegare lo scenario controfattuale e dimostrare l'effetto di incentivazione mostra che, rispetto all'opzione C, l'opzione D presenta uno svantaggio in termini di costi pari a 143,3 milioni di EUR (valore attualizzato al momento dell'investimento del beneficiario e della definizione della sede, ossia al 2010).

(81)

Tale svantaggio in termini di costi ammonta a 153,8 milioni di EUR secondo i prezzi del 2013 (26), anno applicabile per il calcolo dell'aiuto e pertanto anche ai fini della proporzionalità.

(82)

Nonostante il massimale di aiuto consentito, del valore di 133,3 milioni di EUR (attualizzato al 2013) (27), l'opzione D presenta comunque uno svantaggio in termini di costi di 20,5 milioni di EUR.

(83)

Secondo l'Ungheria, l'aiuto è proporzionato in quanto non compensa del tutto lo svantaggio legato alla sede.

5.5.5.   Effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sul commercio

(84)

L'Ungheria sottolinea che l'aiuto regionale è volto esclusivamente a compensare i costi aggiuntivi dell'opzione D (ampliamento del sito di produzione di Győr) rispetto all'opzione C (produzione presso gli impianti esistenti di ([sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] e [sede 1 in una regione non assistita del SEE]). L'aiuto è proporzionato e non presenta alcun impatto sulla concorrenza, considerato che il progetto d'investimento e i relativi effetti sulla concorrenza e sul commercio si sarebbero manifestati in ogni caso.

5.6.   OSSERVAZIONI DELL'UNGHERIA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA MISURA

(85)

Le autorità ungheresi continuano a ritenere che l'aiuto non possa essere reputato illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio (in appresso «il regolamento procedurale») (28). In proposito, le autorità ungheresi avanzano la motivazione riportata di seguito.

(86)

L'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE prevede l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione le misure di aiuto previste. Con l'adozione del regolamento di esenzione per categoria per gli aiuti per investimenti a finalità regionale (in appresso «regolamento di esenzione») (29) la Commissione ha limitato tale obbligo alle misure che superano la soglia di notifica. Le autorità ungheresi hanno interpretato tale disposizione nel senso che le misure di aiuto al di sotto della soglia di notifica e inquadrate in un regime esistente possono sempre essere concesse e attuate nell'ambito delle competenze degli Stati membri.

(87)

L'Ungheria sostiene inoltre che tale interpretazione sia coerente con le disposizioni della comunicazione sui criteri di valutazione che, a suo giudizio, conferma che lo Stato membro conserva la possibilità di accordare l'aiuto fino a un livello corrispondente al massimale di aiuto consentito per un investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di EUR in base alle norme applicabili, anche qualora la Commissione abbia espresso una decisione negativa (30).

(88)

Inoltre, tale approccio e la relativa interpretazione non sono mai state messe in discussione dalla Commissione né nell'ambito dell'attuale procedura di notifica né nelle notifiche precedenti da parte delle autorità ungheresi (31) e l'Ungheria ritiene che in passato la Commissione stessa abbia dato un'interpretazione analoga dell'obbligo di notifica da parte degli Stati membri (32).

(89)

Le autorità ungheresi evidenziano inoltre che, in base alla giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali europei (33), gli Stati membri adempienti all'obbligo di notificazione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non possono trovarsi in posizione svantaggiata rispetto agli Stati membri che violano tale obbligo poiché ciò sarebbe contrario all'obiettivo fondamentale dell'articolo suddetto del TFUE. Pertanto, un'interpretazione che non consenta agli Stati membri la concessione dell'aiuto fino alla soglia per la singola notifica si porrebbe in contraddizione con la giurisprudenza, generando profonde ripercussioni negative sugli Stati membri e sui beneficiari.

(90)

In linea con le disposizioni sopra indicate, le autorità ungheresi hanno deciso di proporre gli aiuti oggetto dell'esenzione a favore di AHM sulla base di un regime di aiuti esistente (XR 47/2011). Tuttavia, l'importo erogato non superava la soglia di notifica applicabile, mentre la concessione della parte dell'aiuto eccedente la soglia era stata subordinata alla decisione finale della Commissione. Le autorità ungheresi confermano che non è stato erogato né sarà erogato alcun aiuto eccedente la soglia di notifica senza l'approvazione della Commissione.

(91)

Le autorità ungheresi reputano pertanto di aver adempiuto pienamente all'obbligo di notificare alla Commissione l'importo degli aiuti eccedente la soglia di notifica; di conseguenza le sovvenzioni a favore di AHM non costituiscono un «aiuto illegale».

6.   VALUTAZIONE DELLA MISURA DI AIUTO

6.1.   ESISTENZA DI UN AIUTO

(92)

Il sostegno finanziario in forma di sovvenzione diretta e di sgravio dell'imposta sulle società è stato concesso o sarà concesso dalle autorità ungheresi ed è a carico del bilancio generale dello Stato. Esso si configura quindi come aiuto concesso da uno Stato membro e mediante risorse statali, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(93)

Poiché è stato concesso a una singola azienda, ossia AHM, l'aiuto è selettivo.

(94)

Il sostegno finanziario in forma di sgravio dell'imposta sulle società solleva l'impresa da costi normalmente a suo carico. Il sostegno finanziario in forma di sovvenzione diretta offre all'impresa un vantaggio di cui non avrebbe beneficiato in condizioni di mercato normali. L'impresa gode pertanto di un vantaggio economico rispetto ai concorrenti.

(95)

Il sostegno finanziario è stato concesso o sarà concesso per un investimento nel settore automobilistico, caratterizzato da intensi scambi commerciali tra gli Stati membri ed è in parte volto alla sostituzione di forniture di beni intermedi provenienti da altri Stati membri. La misura ha pertanto un'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

(96)

Favorire AHM e la sua produzione significa falsare o rischiare di falsare la concorrenza.

(97)

La Commissione ritiene pertanto che la misura prevista costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

6.2.   LEGITTIMITÀ DELLA MISURA DI AIUTO

(98)

La Commissione osserva che le autorità ungheresi hanno notificato l'intero pacchetto di aiuti a favore di AHM, ma soltanto la concessione dell'importo eccedente la soglia di notifica è stata subordinata all'approvazione della Commissione, mentre l'importo al di sotto di tale soglia è stato erogato in base a un regime di aiuto in esenzione. La Commissione ritiene che tale approccio violi l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e che l'aiuto sia pertanto illegale, a norma dell'articolo 1, lettera f), del regolamento procedurale.

(99)

La Commissione non condivide le argomentazioni avanzate dalle autorità ungheresi circa l'interpretazione del regolamento di esenzione. Ai sensi dell'articolo 7, lettera e), del regolamento di esenzione, gli aiuti regionali restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE qualora l'importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75 % del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale alla data in cui l'aiuto deve essere concesso. Tale disposizione, che corrisponde al punto 64 degli Orientamenti 2007-2013, è stata ripresa dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (34) (in appresso «regolamento generale di esenzione per categoria»).

(100)

I regimi di aiuti applicati dalle autorità ungheresi per il pacchetto a favore di AHM fanno riferimento all'articolo 7, lettera e), del regolamento di esenzione e al punto 64 degli Orientamenti 2007-2013.

(101)

Le spese ammissibili dell'investimento superano i 100 milioni di EUR e l'importo complessivo degli aiuti (sovvenzione e sgravio fiscale) supera la soglia di notifica. Ai fini del calcolo di tale soglia si deve tener conto degli aiuti di ogni provenienza. Tale posizione è stata confermata dalla Commissione in passato per un altro caso (SA.32036 — Mondi Swiecie (35)). Superata tale soglia il pacchetto di aiuti, nella sua totalità (36), non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione e deve pertanto essere notificato alla Commissione, che ne valuterà la compatibilità in base agli orientamenti applicabili. In questo contesto, la Commissione ha valutato il pacchetto di aiuti notificato dalle autorità ungheresi in base ai criteri generali di compatibilità degli Orientamenti 2007-2013; nella decisione di avvio, ha concluso che, sebbene i criteri fossero stati rispettati, permangono alcuni dubbi in merito all'osservanza delle soglie di mercato di cui al punto 68 degli Orientamenti 2007- 2013. Sarebbe pertanto contrario alle norme pertinenti applicare le condizioni di compatibilità degli Orientamenti 2007-2013 al pacchetto di aiuti notificato e al contempo ritenere che l'importo al di sotto della soglia di notifica possa essere legittimamente concesso in base agli schemi esistenti e alle disposizioni del regolamento di esenzione prima che la Commissione decida in merito alla misura di aiuto notificata.

(102)

Per quanto attiene alla nota relativa al punto 56 della comunicazione sui criteri di valutazione, la Commissione aveva già respinto l'argomento secondo cui il potere della Commissione di esaminare la compatibilità di una misura d'aiuto a norma della comunicazione sui criteri di valutazione si limiterebbe alla parte dell'importo dell'aiuto notificato eccedente la soglia di notifica (37). La Commissione deve ricordare che essa è tenuta a verificare, sulla base di una valutazione più approfondita, l'effetto di incentivazione e la proporzionalità delle misure di aiuto cui si applica tale valutazione dettagliata, ossia gli aiuti a finalità regionale da notificare a favore di grandi progetti di investimento che soddisfano le condizioni pertinenti stabilite negli Orientamenti 2007-2013.

(103)

Per quanto attiene alla possibilità di concedere aiuti fino alla soglia di notifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento generale di esenzione per categoria, è importante osservare che la formulazione della nota al punto 56 della comunicazione sui criteri di valutazione si limita ad indicare che lo Stato membro conserva la possibilità di accordare l'aiuto fino a tale soglia. La logica della struttura delle norme applicabili (regolamento di esenzione, Orientamenti 2007-2013 e comunicazione sui criteri di valutazione) prevede che quando l'importo degli aiuti di ogni provenienza rientra nella soglia di notifica lo Stato membro non è tenuto a presentare il progetto per una valutazione dettagliata da parte della Commissione e può dare esecuzione alla misura d'aiuto secondo le condizioni di cui al regolamento di esenzione. Allorché lo Stato membro decida di concedere un pacchetto di aiuti eccedente la soglia di notifica, l'intero importo è soggetto all'obbligo di notificazione e ne sarà valutata la compatibilità in base agli orientamenti applicabili. Il medesimo concetto si ritrova anche al considerando 7 del regolamento generale di esenzione per categoria, secondo cui «Gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. È opportuno che il presente regolamento non osti a che gli Stati membri possano notificare gli aiuti i cui obiettivi corrispondono agli obiettivi ivi contemplati. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla Commissione nei casi in cui le misure di aiuto in questione rientrino nel campo di applicazione di tali strumenti specifici».

(104)

Prima che la Commissione decida in merito all'aiuto notificato, lo Stato membro può ritirare la notifica e concedere l'aiuto in base al regolamento di esenzione applicabile previa riduzione dell'importo dell'aiuto entro la soglia di notifica e nel rispetto di tutte le disposizioni relative all'esenzione per categoria applicata.

(105)

Le autorità ungheresi invocano la precedente prassi decisionale della Commissione (38). La Commissione ritiene che le circostanze del citato caso Ibiden non siano paragonabili al caso in questione in quanto fondate su un'altra base giuridica (Orientamenti 2000-2006) e sul DMS 2002 (39), diversi dal regolamento di esenzione e dagli Orientamenti 2007-2013. Ad ogni modo, negli ultimi anni la Commissione ha sviluppato una diversa prassi decisionale (si vedano le citate decisioni Mondi e BMW).

(106)

Da ultimo, le conclusioni di cui sopra non sono influenzate dall'argomento secondo cui la giurisprudenza avrebbe stabilito che gli Stati membri adempienti all'obbligo di notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non possano trovarsi in una posizione più svantaggiata rispetto agli Stati membri che hanno violato tale obbligo. La Commissione osserva che nella sentenza citata (40) tale tesi era stata avanzata in merito alla valutazione della compatibilità di una misura di aiuto attuata in violazione degli obblighi di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Il tribunale aveva concluso che l'ulteriore requisito di tenere conto delle effettive conseguenze dell'aiuto già messo in atto incentiverebbe gli Stati membri a notificare i progetti di investimento alla Commissione dopo il loro completamento e renderebbe inefficace il divieto di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ritiene pertanto che la giurisprudenza invocata dalle autorità ungheresi non sia pertinente ai fini dell'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(107)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione conclude che l'aiuto concesso ad AHM è da considerarsi illegale. Tale conclusione non incide tuttavia sulla valutazione della compatibilità con il mercato interno.

6.3.   BASE GIURIDICA DELLA VALUTAZIONE

(108)

Obiettivo dell'aiuto è promuovere lo sviluppo regionale. Poiché l'accordo di sovvenzione per l'investimento, ad esclusione del reparto presse, è stato sottoscritto il 6 luglio 2011 (e il 26 settembre 2011 per il reparto presse) previa approvazione della Commissione, quest'ultima ritiene che l'aiuto sia stato concesso prima di luglio 2014 e pertanto, in virtù del punto 188 degli Orientamenti 2014-2020, debba essere valutato in base agli Orientamenti 2007-2013, con particolare riferimento alle disposizioni sugli aiuti a finalità regionale a favore di grandi progetti di investimento di cui al punto 68. Qualora le osservazioni pervenute entro il termine stabilito in risposta all'avvio dell'indagine formale non permettano alla Commissione di concludere con certezza nel corso dell'indagine che le soglie di cui al punto 68, lettere a) e b), degli Orientamenti 2007-2013 non sono state superate, essa è tenuta a condurre una valutazione dettagliata sulla base dei criteri indicati nella comunicazione sui criteri di valutazione.

(109)

La valutazione della Commissione deve essere svolta in tre fasi:

in primo luogo, deve confermare la compatibilità della misura con le disposizioni generali degli Orientamenti 2007-2013,

in secondo luogo, deve accertare se sia possibile stabilire con certezza che le condizioni di cui al punto 68, lettere a) e b), degli Orientamenti 2007-2013 non richiedono una valutazione dettagliata,

in terzo luogo, in base all'esito della valutazione nella fase precedente, può rendersi necessaria una valutazione dettagliata. (41)

6.4.   COMPATIBILITÀ DELLA MISURA CON I CRITERI STANDARD DI COMPATIBILITÀ DEGLI ORIENTAMENTI 2007-2013

(110)

Al paragrafo 54 della decisione di avvio, la Commissione aveva già riscontrato la rispondenza dell'aiuto ai criteri di compatibilità generali previsti dagli Orientamenti 2007-2013. Il procedimento di indagine formale non ha evidenziato elementi tali da mettere in discussione tale valutazione. In particolare, la Commissione rileva quanto segue:

l'aiuto è concesso in applicazione di un regime soggetto a esenzione per categoria (sovvenzione in base al regime di aiuti XR 47/2007) e di un regime di aiuto approvato (sgravio fiscale in base al regime di aiuti N 651/2006). Entrambi i regimi rispettano i criteri standard di compatibilità degli Orientamenti 2007- 2013,

il progetto da finanziare ha sede a Győr, nella regione del Transdanubio occidentale (Nyugat-Dunántúl), zona ammissibile agli aiuti agli investimenti a finalità regionale, come indicato dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale dell'Ungheria,

non vi è alcuna indicazione che il gruppo Volkswagen in generale, o AHM in particolare, siano imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (42). Il beneficiario dell'aiuto è pertanto ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi del punto 9 degli Orientamenti 2007-2013,

il progetto prevede un investimento iniziale ai sensi del punto 34 degli Orientamenti 2007-2013. Al punto 34 degli Orientamenti 2007-2013, l'investimento iniziale è definito come un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante 1) la creazione di un nuovo stabilimento, 2 l'ampliamento di uno stabilimento esistente, 3) la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e 4) un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Il progetto riguarda un investimento in uno stabilimento esistente e prevede elementi di 1) cambiamento fondamentale del processo di produzione (sostituzione della tecnologia di assemblaggio basata su piattaforma con la tecnologia MQB), associato a una maggiore standardizzazione e integrazione verticale del processo di produzione (impianto di produzione automobilistica pienamente integrato in luogo di un impianto di assemblaggio), 2) diversificazione della produzione dello stabilimento (nuova A3 Sedan, parti di carrozzeria dal reparto presse) nonché 3) ampliamento delle capacità di assemblaggio,

a norma del punto 40 degli Orientamenti 2007-2013, AHM è tenuta a mantenere l'investimento in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni dopo il completamento del progetto,

il beneficiario, ai sensi del punto 39 degli Orientamenti 2007-2013, apporta un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico,

i requisiti formali inerenti all'effetto di incentivazione di cui al punto 38 degli Orientamenti 2007-2013 sono rispettati,

i costi ammissibili agli aiuti agli investimenti (cfr. supra, Tabella II) sono definiti conformemente agli Orientamenti 2007-2013, nel rispetto delle regole di cumulo,

gli investimenti precedenti non rientrano nel periodo di tre anni relativo al singolo progetto di investimento,

le spese ammissibili totali previste per il progetto hanno un valore attuale di 355 550 milioni di HUF (1 186 milioni di EUR), attualizzato alla data della notifica. In base al meccanismo di riduzione di cui al punto 67 degli Orientamenti 2007-2013, si ottiene un'intensità di aiuto massima ammissibile dell'11,24 % in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) per il progetto,

poiché l'intensità di aiuto proposta (39 952 milioni di HUF; 133,3 milioni di EUR al valore attuale; intensità di aiuto dell'11,24 %) non eccede i massimali previsti, l'intensità di aiuto prevista per il progetto risulta conforme agli Orientamenti 2007-2013. L'Ungheria ha confermato che a sostegno del progetto di investimento non saranno concessi altri aiuti oltre all'aiuto notificato.

(111)

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene soddisfatti i criteri standard di compatibilità degli orientamenti.

6.5.   APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CUI AL PUNTO 68 DEGLI ORIENTAMENTI 2007-2013

(112)

Al considerando 105 della decisione di avvio, la Commissione ha affermato che, qualora le osservazioni pervenute in risposta all'avvio dell'indagine formale non avessero consentito di escludere con certezza il superamento delle soglie di cui al punto 68, lettere a) e b), sarebbe stata condotta una valutazione approfondita del progetto di investimento in base alla comunicazione sui criteri di valutazione. La Commissione è tenuta a verificare se le osservazioni pervenute consentano di giungere a tale conclusione.

—   PRODOTTO IN ESAME

(113)

Al considerando 65 della decisione di avvio, la Commissione ha osservato che, ai fini del punto 68 degli Orientamenti 2007-2013, i prodotti interessati dal progetto di investimento sono autovetture dei segmenti di mercato A0, A e B della segmentazione POLK.

—   MERCATO RILEVANTE DEL PRODOTTO INTERESSATO

(114)

Al considerando 80 della decisione di avvio, la Commissione ha lasciato in sospeso l'esatta definizione del mercato rilevante del prodotto interessato e ha considerato tutte le alternative plausibili per la definizione del mercato, inclusa in particolare la segmentazione più ristretta per cui vi siano dati disponibili. Poiché AHM produrrà sia automobili sia parti di carrozzeria per i segmenti A e B, e poiché in teoria potrebbe produrre anche per autovetture del segmento A0, la Commissione ha reputato che, nel caso in questione, i singoli segmenti citati, nonché la combinazione dei segmenti da A0 a B e da A a B dovrebbero essere tutti considerati plausibili mercati rilevanti del prodotto.

(115)

Nelle osservazioni alla decisione di avvio (descritte nei considerando da 44 a 46 della presente decisione), l'Ungheria ha ribadito la posizione già manifestata nella decisione di avvio, senza aggiungere alcuna osservazione o informazione che non fosse già stata presentata nella fase di esame preliminare. In particolare, l'Ungheria ha mantenuto la posizione secondo cui il mercato rilevante del prodotto dovrebbe essere definito come una combinazione di segmenti in cui rientrino i veicoli dei segmenti A0, A e B e il mercato geografico dovrebbe includere almeno i mercati di tutta l'Europa, l'America settentrionale e meridionale e la Cina considerati nel loro insieme (senza limitarsi dunque al solo mercato del SEE).

(116)

Per quanto attiene al mercato del prodotto, la Commissione rileva quanto segue: la decisione di condurre una valutazione dettagliata non pregiudica l'esito della valutazione dettagliata di compatibilità che ne deriva. Tuttavia, prima di approvare l'aiuto, la Commissione deve accertare che il contributo positivo derivante dalla misura di aiuto andrà a compensare in ogni caso gli effetti negativi sul commercio e sulla concorrenza. Pertanto, al fine di stabilire se occorra condurre una valutazione dettagliata della compatibilità di una misura di aiuto, la definizione di mercato del prodotto dovrebbe essere quanto più circoscritta possibile, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle automobili da produrre.

(117)

La prassi di adottare la definizione più precisa possibile del mercato in base a singoli segmenti del settore automobilistico è ampiamente documentata in altre decisioni analoghe, incluse le decisioni finali (43).

(118)

Tale prassi si fonda su considerazioni di carattere economico inerenti alla concorrenza, in quanto si basa sulla concezione che in tutti i segmenti di mercato, inclusi quelli più ristretti, i concorrenti devono essere tutelati dagli operatori con una posizione di mercato dominante.

(119)

Nello specifico, tale approccio si basa sulla teoria secondo cui la sostituibilità tra due prodotti sul fronte della domanda sussiste se i consumatori li reputano sostituibili in termini di caratteristiche, prezzo e utilizzo previsto. Con la prassi di esaminare le quote di mercato anche nei segmenti più ristretti del mercato automobilistico per i quali vi siano dati disponibili, la Commissione applica la medesima logica, ossia ritiene che la massima sostituibilità in termini di prezzo, caratteristiche e utilizzo previsto si ritrovi fra prodotti appartenenti al medesimo segmento. In tal senso, l'applicazione del segmento di mercato più limitato quale mercato plausibile riflette la logica di cui al punto 28 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali (44), secondo cui «i prodotti possono, nell'ambito di un mercato rilevante, essere differenziati in modo tale che alcuni prodotti sono sostituti più stretti di altri. Quanto più elevato è il grado di sostituibilità tra i prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione, tanto più è probabile che tali imprese aumenteranno i prezzi in misura significativa. […] L'incentivo delle imprese partecipanti alla concentrazione ad aumentare i prezzi sarà probabilmente più limitato quando le imprese concorrenti producono stretti sostituti dei prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione rispetto a quando i concorrenti offrono sostituti meno stretti[…]».

(120)

È in base a tale logica che le automobili sono tradizionalmente divise in segmenti e che il settore automobilistico colloca i vari modelli nei ben noti segmenti di riferimento. Tali considerazioni hanno orientato la prassi della Commissione nella definizione del mercato rilevante nel settore automobilistico anche in termini di singoli segmenti e al contempo hanno indotto l'Ungheria a sollevare le argomentazioni sul mercato rilevante in termini di segmenti nel caso in oggetto e in altri in passato.

(121)

L'Ungheria non ha addotto ulteriori motivazioni in grado di contraddire tale logica. La Commissione inoltre non ha ricevuto informazioni da terzi nel corso dell'indagine formale che permettessero una migliore comprensione della segmentazione del mercato. Pertanto, la Commissione mantiene in sospeso l'esatta definizione del mercato del prodotto rilevante e continua ad applicare un approccio che mira alla definizione di un plausibile mercato alternativo, delimitando singoli segmenti automobilistici (inclusa la segmentazione più ristretta per cui si disponga di dati). La Commissione rimane dunque del parere che, nel caso in questione, i singoli segmenti A0, A e B, nonché i segmenti combinati da A0 a B e da A a B debbano tutti essere considerati plausibili mercati rilevanti del prodotto (45).

—   MERCATO GEOGRAFICO

(122)

Per quanto attiene al mercato geografico, la Commissione conferma la valutazione iniziale espressa nella decisione di avvio (cfr. il considerando 87 della decisione di avvio), secondo cui il mercato rilevante consiste nel SEE o in un mercato più ampio. La Commissione non può escludere infatti che il mercato geografico sia circoscritto al SEE.

(123)

La Commissione rileva che l'Ungheria ribadisce le argomentazioni già avanzate nell'esame preliminare, ma non ha addotto ulteriori elementi o informazioni nel corso dell'indagine formale (si veda il considerando 47 della presente decisione). La Commissione reputa tali argomenti insufficienti a dissipare il dubbio che il mercato geografico possa essere limitato al SEE. In particolare, essa ritiene quanto segue.

Concorrenza globale

(124)

La constatazione che i grandi produttori automobilistici operino su scala internazionale e in concorrenza a livello globale non costituisce prova sufficiente dell'assunto che i singoli mercati siano integrati e rappresentino un unico mercato mondiale (o un mercato combinato che comprenda tutta l'Europa, l'America settentrionale e meridionale e la Cina). Lo stesso ragionamento vale anche per l'argomentazione secondo cui i dieci maggiori OEM hanno siti di produzione e sistemi di distribuzione in tutto il mondo. La Commissione ritiene anzi che l'instabilità dei tassi di cambio potrebbe essere uno dei fattori che ha indotto gli OEM a costruire impianti di produzione più vicini alla domanda regionale; lo stesso vale per le politiche di protezione efficace (dazi elevati sulle importazioni a carico dei produttori finali, tariffe basse sui prodotti intermedi, come incentivo alle attività di produzione e assemblaggio locali). Una terza argomentazione a sostegno dell'esistenza di strutture di produzione globalizzate, nonostante i mercati non siano integrati, è il fatto che alcuni stati consentano le importazioni soltanto a condizione che, in parallelo, si creino delle joint venture per la produzione locale. Pertanto, la presenza globale di grandi attori come produttori, di per sé, non costituisce un'indicazione dell'esistenza di un mercato globale (o comunque più ampio del SEE). Allo stesso modo, la presenza di sistemi di distribuzione di portata mondiale non dimostra che il mercato sia globalizzato (o più ampio del SEE) in termini di concorrenza. La constatazione che AUDI AG/gruppo Volkswagen intende servire il mercato mondiale, da un unico sito di produzione per tre dei quattro modelli automobilistici in questione, e, a eccezione della Cina, per i modelli dell'A3 Sedan, non è un elemento sufficiente ad avvalorare la tesi secondo cui il mercato geografico si estenda oltre il SEE.

Flussi commerciali

(125)

Anche l'argomentazione secondo cui un'elevata percentuale di flussi commerciali, ossia circa il 13 % delle automobili del segmento A e oltre il 25 % delle automobili del segmento B riguardanti la produzione realizzata nel SEE, sia destinata all'esportazione verso altre regioni del mondo risulta insufficiente a dimostrare l'esistenza di un mercato globale (o, nello specifico, più ampio del SEE). Secondo la Commissione, i flussi commerciali possano fornire un'indicazione del grado di integrazione di diverse aree geografiche in base all'entità delle importazioni e delle esportazioni rispetto ai livelli di produzione e consumo locali. Tuttavia, i flussi commerciali non costituiscono di per sé una prova sufficiente dell'esistenza di un mercato geografico integrato. La presenza di spedizioni tra il SEE e altre regioni non implica necessariamente un'integrazione dei mercati nel senso della reciproca influenza delle condizioni di mercato (ossia i prezzi) nelle varie aree prese in esame. Tale logica vale soprattutto nei casi in cui le spedizioni siano effettuate prevalentemente dai produttori stessi e non da importatori ed esportatori indipendenti coinvolti nell'arbitrato dei prezzi. Il livello dei prezzi può essere interamente legato a un mercato (ed essere elevato su un mercato e basso altrove) e non allineato alle condizioni di un ipotetico mercato integrato. L'analisi dei flussi commerciali non spiega la questione principale ai fini della definizione del mercato, ovvero se le importazioni o le esportazioni possano contrastare l'aumento dei prezzi sul mercato locale. La Commissione rileva che l'Ungheria non ha presentato ulteriore documentazione empirica a riprova dell'esistenza di una correlazione nell'andamento dei prezzi o della reattività delle importazioni nette alle variazioni nei relativi prezzi.

Barriere commerciali

(126)

La Commissione riconosce che con il passare del tempo le barriere commerciali risultano sempre meno rilevanti, pur essendo convinta che uno dei fattori principali ai fini della produzione oltreoceano e delle decisioni di delocalizzazione da parte dei produttori automobilistici dell'UE sia da ricercare nelle barriere all'accesso poste dai mercati di destinazione. La presenza di barriere tariffarie elevate ostacola ancora notevolmente l'accesso degli esportatori dell'UE, soprattutto in Asia. Le barriere non tariffarie, inclusi gli onerosi e discriminatori requisiti di certificazione, i collaudi aggiuntivi obbligatori, le accise ecc., hanno un forte impatto sulle esportazioni di automobili dall'UE verso i mercati del sud-est asiatico, della Cina e dell'America meridionale. La Commissione riconosce che gli Stati Uniti rappresentano la meta di gran lunga più significativa per le esportazioni complessive di automobili dall'UE. Gli Stati Uniti e l'Unione europea adottano tuttavia approcci molto divergenti rispetto alla regolamentazione e alla vigilanza del mercato. Tali discrepanze a livello di regolamentazione rappresentano probabilmente ancora oggi la barriera più significativa alle esportazioni automobilistiche dall'UE verso gli Stati Uniti.

(127)

La Commissione ha tenuto debito conto delle argomentazioni presentate in merito alla riduzione dei costi di trasporto, sebbene non sia pienamente convinta di tale posizione. Nell'attuale situazione economica, caratterizzata dall'oscillazione del costo del carburante, non è possibile prevedere con chiarezza il futuro calo del costo dei trasporti. L'ipotetico calo dei costi previsto per il futuro non può pertanto esser dato per certo.

Correlazioni dei prezzi

(128)

Le autorità ungheresi hanno fornito anche un'analisi della correlazione tra i prezzi delle automobili negli Stati Uniti e il prezzo medio delle automobili nei segmenti A e B in un campione di dieci paesi europei nel periodo compreso tra il primo trimestre del 2005 e il secondo trimestre del 2010, nonché un'analisi delle correlazioni fra tre coppie di paesi europei, ossia Germania e Francia, Germania e Italia, e Germania e Regno Unito nel medesimo periodo. L'analisi intende dimostrare che la correlazione tra i prezzi nell'America settentrionale e il prezzo medio nei dieci paesi selezionati del SEE è paragonabile alla correlazione tra i prezzi delle automobili in Germania, Francia, Italia e nel Regno Unito. Le autorità ungheresi concludono che l'analisi supporta la tesi secondo cui l'America settentrionale e il SEE dovrebbero essere considerati come un unico mercato geografico. Premesso che non si contesta l'appartenenza dei paesi del SEE al medesimo mercato geografico, ciò significherebbe che, a maggior ragione, anche l'America settentrionale e il SEE dovrebbero fare parte di un unico mercato geografico.

(129)

La Commissione osserva che, per ciascuno dei segmenti di mercato considerati (segmenti A e B) e per ciascuna delle sei aree geografiche individuate, ossia l'America settentrionale, un campione di dieci paesi del SEE, Germania, Francia, Italia e Regno Unito, l'insieme di dati su cui si fonda l'analisi presentata dalle autorità ungheresi è basato su una serie di 22 punti di dati a copertura del periodo compreso tra il primo trimestre del 2005 e il secondo trimestre del 2010. L'analisi della correlazione è stata condotta sul livello e sulle differenze dell'indice. (46)

(130)

La citata analisi della correlazione è stata condotta in base all'indice a catena di Fisher. Analogamente agli indici generali dei prezzi, l'indice a catena di Fisher permette di valutare l'evoluzione dei prezzi di un determinato paniere di prodotti in una data regione per un intervallo di tempo definito, tramite il calcolo di una media ponderata e normalizzata dei prezzi. Il prezzo medio tiene conto, dunque, del consumo relativo dei beni del paniere ed è ridimensionato rispetto a un periodo di riferimento (47). Vi sono vari metodi per il calcolo di un indice e la letteratura economica annovera la formulazione di indici diversi. L'indice di Fisher è un indice derivato, poiché rappresenta la media (geometrica) di altri due indici, noti come indici di Paasche e di Laspeyres. Nella fattispecie, le autorità ungheresi propongono anche la versione «a catena» dell'indice di Fisher. Ciò significa che la variazione del prezzo non si riferisce al periodo immediatamente precedente, bensì al periodo di riferimento scelto per la normalizzazione.

(131)

I risultati ottenuti per il segmento A sono i seguenti: la correlazione tra l'indice di prezzo dell'America settentrionale e quello del campione dei dieci paesi SEE selezionati è pari a 0,94. Lo studio ha riscontrato che tale dato è simile alla correlazione tra l'indice di prezzo della Germania e quelli della Francia, dell'Italia e del Regno Unito, con valori compresi tra 0,90 e 0,95.

(132)

In primo luogo, la Commissione non respinge l'uso dell'indice e, in particolare, l'uso dell'indice a catena di Fisher, pur nutrendo dubbi in merito ai dati relativi utilizzati per il calcolo dell'indice. Non si può escludere infatti la possibilità di una correlazione spuria, derivante da qualche effetto di composizione dovuto a evoluzioni/sviluppi simili (comuni) nei modelli di consumo (da cui deriva la ponderazione dell'indice, quali un passaggio a modelli più costosi all'interno del segmento) invece che da un'evoluzione dei prezzi reali.

(133)

In secondo luogo, la Commissione osserva che l'analisi è stata condotta al livello dell'indice semplice, mentre un'analisi della correlazione dovrebbe tipicamente tenere conto dell'esistenza di evoluzioni/sviluppi comuni del prezzo (legati, ad esempio, a sviluppi comuni dei costi) al fine di escluderli ed evitare una correlazione spuria. Tale condizione si definisce correlazione parziale. Dato che non si è proceduto ad effettuare questo tipo di analisi, tutti i valori di correlazione potrebbero essere spuri.

(134)

In terzo luogo, occorre rilevare che un livello di correlazione apparentemente elevato (come nel caso in questione) può essere spurio, qualora le serie storiche non siano stazionarie, ossia in presenza di un trend temporale. È risaputo che quando due serie storiche non sono stazionarie, il livello di correlazione risulta artificiosamente elevato. La buona prassi prevede che l'analisi della correlazione sia significativa in presenza di serie storiche stazionarie. Pertanto, i valori della correlazione derivanti da serie storiche non stazionarie non hanno alcun valore probatorio. Nella fattispecie, poiché entrambe le serie dell'indice non sono stazionarie e presentano chiaramente un trend temporale, emergono dubbi sulla validità dei risultati della correlazione. È opportuno menzionare che le autorità ungheresi riconoscono tale aspetto e spiegano che è auspicabile rendere dapprima stazionarie le serie mediante differenziazione (ossia eliminando il trend temporale) e quindi calcolare le correlazioni sulla base delle serie storiche modificate. Le autorità ungheresi giungono alla conclusione che i valori di correlazione sono paragonabili e pertanto il mercato geografico di riferimento dovrebbe includere l'America settentrionale.

(135)

La Commissione non condivide tale analisi. I risultati della correlazione, generati dalle serie storiche dei prezzi modificate (dopo l'eliminazione del trend temporale), per l'America settentrionale e il campione dei dieci paesi selezionati del SEE, per la Germania e la Francia, per la Germania e l'Italia, e per la Germania e il Regno Unito sono rispettivamente pari a 0,39, 0,60, 0,60 e 0,55. La correlazione tra l'America settentrionale e il campione dei dieci paesi selezionati del SEE risulta dunque nel complesso piuttosto modesta (0,39) e, soprattutto, nettamente inferiore alle correlazioni di riferimento calcolate sulle variazioni dell'indice a catena dei prezzi di Fisher tra Germania e Francia, Germania e Italia, e Germania e Regno Unito.

(136)

Tali elementi non sembrano sostenere la conclusione secondo cui il mercato geografico rilevante per il segmento A includa anche l'America settentrionale. Inoltre, l'analisi della correlazione sembra poggiare su ipotesi semplificate non sufficientemente riconosciute o testate, quali l'assenza di shock comuni o l'esistenza di trend temporali potenzialmente differenti. A ciò si aggiunge che i risultati della prova di correlazione, se attendibili, confermerebbero piuttosto l'ipotesi di un mercato geografico più limitato.

(137)

Poiché la quota di mercato del beneficiario dell'aiuto nel mercato del SEE per il segmento A supera il 25 %, la soglia della condizione di cui al punto 68, lettera a), oltre la quale è necessaria una valutazione dettagliata, sarebbe superata in ogni caso. Non è pertanto necessario valutare i risultati per il segmento B. L'Ungheria non ha presentato risultati di correlazione per il segmento A0.

Conclusioni in merito al mercato geografico

(138)

Alla luce di quanto sopra, e non avendo ricevuto alcuna informazione aggiuntiva nel corso dell'indagine formale da cui si possa concludere che il mercato geografico rilevante non sia limitato al SEE, la Commissione conferma la conclusione secondo cui il mercato geografico rilevante — indipendentemente dalla definizione di mercato del prodotto scelta — corrisponde o al SEE oppure a un mercato più ampio. Ancora una volta la Commissione sottolinea la necessità di accertare che il contributo positivo apportato dalla misura di aiuto compensi in ogni caso gli effetti negativi sul commercio e sulla concorrenza. Pertanto, al fine di stabilire se sia necessario condurre una valutazione dettagliata sulla compatibilità della misura di aiuto, la definizione di mercato geografico dovrebbe essere quanto più possibile circoscritta, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle automobili da produrre.

6.5.1.   Conclusioni sulla condizione di cui al punto 68, lettera a)

(139)

La Commissione ha verificato la condizione di cui al punto 68, lettera a), degli orientamenti in tutti i mercati di prodotto e geografici plausibili per appurare se la quota di mercato del beneficiario superasse il 25 % prima e dopo l'investimento.

(140)

Data l'impossibilità di definire un unico mercato rilevante a livello geografico e di prodotto, si è dovuto tenere conto dei risultati di tutti i mercati plausibili. La quota di mercato del gruppo Volkswagen nel SEE supera il 25 % nei segmenti A e B valutati singolarmente e congiuntamente in tutti gli anni considerati. Per quanto attiene ai segmenti combinati A0, A e B, nel SEE la quota del 25 % è superata a partire dal 2011. La Commissione conclude pertanto che la soglia di cui al punto 68, lettera a), è superata in ogni caso, indipendentemente dalla definizione del mercato del prodotto, per il quale non è dunque necessario stabilire una definizione precisa.

6.5.2.   Conclusioni sulla condizione di cui al punto 68, lettera b)

(141)

Poiché in seguito alla valutazione della condizione di cui al punto 68, lettera a), si richiede già lo svolgimento di una valutazione dettagliata dell'aiuto, non è necessario pronunciarsi definitivamente sulla conformità alla condizione di cui al punto 68, lettera b).

6.5.3.   Conclusioni

(142)

Poiché la soglia pertinente prevista dalla condizione di cui al punto 68, lettera a), è superata, la Commissione ha deciso di condurre una verifica dettagliata a seguito dell'avvio del procedimento previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, al fine di stabilire se l'aiuto sia necessario per produrre un effetto di incentivazione per l'investimento e se i vantaggi della misura di aiuto compensino la distorsione della concorrenza e gli effetti sugli scambi tra Stati membri che ne derivano.

6.6.   VALUTAZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA DI AIUTO

(143)

La valutazione dettagliata è condotta in base alla comunicazione sui criteri di valutazione.

6.6.1.   Effetti positivi dell'aiuto

6.6.1.1.   Contributo allo sviluppo della regione

(144)

La regione del Transdanubio occidentale è ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. La Commissione prende atto degli effetti positivi dell'investimento a livello regionale presentati dall'Ungheria (cfr. il considerando 56) e osserva che, in particolare, la conseguente creazione diretta e indiretta di posti di lavoro, la possibilità di attirare ulteriori fornitori di prodotti e servizi, il trasferimento di conoscenze nella regione e il miglioramento della base di competenze a livello regionale rappresentano un contributo significativo allo sviluppo della regione e al conseguimento dell'obiettivo di coesione dell'UE.

6.6.1.2.   Adeguatezza dello strumento di aiuto

(145)

I punti 17 e 18 della comunicazione sui criteri di valutazione sottolineano che gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni agli investimenti non sono l'unico strumento disponibile per compensare le carenze del mercato e promuovere lo sviluppo economico nelle regioni meno favorite. Gli aiuti rappresentano uno strumento adeguato quando offrono vantaggi rispetto ad altre misure politiche. In base al punto 18 della comunicazione sui criteri di valutazione, per «strumenti adeguati» si intendono solo «le misure per le quali lo Stato membro ha preso in considerazione altre opzioni di politica e per le quali sono stati accertati i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato destinato a una particolare azienda».

(146)

L'Ungheria ha spiegato che, sebbene siano già state intraprese misure generali a sostegno dello sviluppo economico a livello nazionale e regionale mediante investimenti nelle infrastrutture di base e nei fattori produttivi, la regione interessata rimane tra le più svantaggiate nell'UE. La Commissione ritiene che i soli sviluppi infrastrutturali e altre misure di carattere generale non siano sufficienti ai fini della riduzione delle disparità regionali.

(147)

Nelle motivazioni addotte a giustificazione dell'adeguatezza dell'aiuto, l'Ungheria ha fatto riferimento alla situazione economica del Transdanubio occidentale e ha presentato elementi che dimostrano la condizione svantaggiata della regione rispetto alle aree confinanti dell'Austria (Burgenland) e della Slovacchia (Bratislavský kraj). Al contempo, gli indicatori economici del Transdanubio occidentale sono vicini alla media dell'Ungheria. La Commissione rileva tuttavia che, come dimostra lo stato del Transdanubio occidentale quale regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE con un massimale di intensità degli aiuti del 30 %, la condizione socioeconomica di tale regione è inferiore alla media UE.

(148)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione giunge alla conclusione che la misura di aiuto sia uno strumento adeguato per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo regionale nella regione assistita interessata.

6.6.1.3.   Effetto di incentivazione/scenario controfattuale

(149)

Poiché un'impresa può avere numerose ragioni valide per realizzare un progetto di investimento in una determinata regione, anche in assenza di aiuti di Stato, la Commissione deve valutare in modo approfondito, a norma della comunicazione sui criteri di valutazione, la necessità dell'aiuto quale incentivo all'investimento. Obiettivo di questa valutazione dettagliata è stabilire se gli aiuti contribuiscono effettivamente a modificare il comportamento del beneficiario, inducendolo a realizzare investimenti (supplementari) nella regione assistita in questione. In questo contesto, lo Stato membro deve altresì fornire una descrizione esauriente dello scenario controfattuale in cui non si conceda alcun aiuto al beneficiario. Gli scenari devono essere reputati realistici dalla Commissione. La verifica del carattere sostanziale dell'effetto incentivazione va al di là del controllo del rispetto dei requisiti formali relativi all'effetto di incentivazione previsti dagli Orientamenti 2007-2013 (cfr. il punto 68 degli Orientamenti 2007-2013).

(150)

Ai sensi del punto 22 della comunicazione sui criteri di valutazione, l'effetto di incentivazione (sostanziale) può essere dimostrato in due scenari diversi: in assenza di aiuto non verrebbe effettuato alcun investimento, in quanto l'investimento risulterebbe non redditizio per l'impresa in nessun sito (scenario 1); in assenza di aiuto l'investimento verrebbe effettuato in un'altra regione dell'UE (scenario 2).

(151)

In base alla comunicazione sui criteri di valutazione, lo Stato membro è tenuto a dimostrare alla Commissione che l'aiuto produce un effetto di incentivazione, fornendo prove ben precise che l'aiuto esercita un effetto concreto sulla decisione di investire o sulla scelta del sito. L'onere di dimostrare l'effetto di incentivazione risulta pertanto a carico dello Stato membro. Il punto 25 della comunicazione sui criteri di valutazione prevede la possibilità per lo Stato di dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto presentando documenti aziendali dai quali risulti che è stato effettuato un confronto tra i costi e i benefici dell'ubicazione dell'investimento nella regione assistita in questione e quelli dell'ubicazione in un'altra regione. Lo Stato membro è invitato a basarsi su relazioni finanziarie, piani aziendali interni e documentazione che analizzi le diverse varianti di realizzazione dell'investimento.

(152)

La Commissione osserva che le autorità ungheresi hanno presentato le informazioni richieste (cfr. il considerando 60) in forma di documenti esaustivi, attuali e autentici che documentano il processo decisionale multifasico del gruppo Volkswagen e di AUDI AG relativo alla definizione dell'investimento e della sede del progetto, in cui si afferma che l'aiuto a favore di AHM rientra nello scenario 2 e in cui viene illustrato uno scenario controfattuale che contempla, oltre a Győr, alcune sedi alternative (combinazioni di sedi) site in [paese 1 e paese 2 del SEE].

(153)

Le sedi contemplate comprendono gli impianti esistenti di Győr, [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile ali aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE], [sede 1 in una regione non assistita del SEE] e [sede 3 in una regione non assistita del SEE]. Győr e [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] sono ubicate in regioni assistite (con un'intensità massima di aiuto rispettivamente del 30 % e del 15 % alla data della notifica), invece [sede 1 in una regione non assistita del SEE] e [sede 3 in una regione non assistita del SEE] si trovano in regioni non assistite in [paese 2 del SEE].

(154)

I calcoli e le stime dei costi sono stati effettuati in modo parimenti accurato per tutte le quattro opzioni. Le alternative che prevedevano i siti di [sede 3 in una regione non assistita del SEE] (opzioni A e B) erano già state scartate nel […] 2010 perché lo stabilimento di [sede 3 in una regione non assistita del SEE] aveva raggiunto i limiti di capacità produttiva e l'investimento avrebbe comportato spese strutturali rilevanti, dando luogo a un costo complessivo più elevato. Le uniche alternative competitive rimaste erano pertanto l'opzione C (produzione dei modelli A3 Sedan e Audi TT a [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] e produzione della A3 Cabriolet a [sede 1 in una regione non assistita del SEE]) e l'opzione D (produzione di tutti e quattro i modelli a Győr).

(155)

Nel corso del successivo processo di pianificazione, sono stati effettuati vari calcoli e stime dei costi. Dalla documentazione fornita risulta che tali calcoli si fondavano sulle stesse ipotesi; l'Ungheria ha inoltre spiegato che durante l'intero processo decisionale le stime dei costi delle opzioni C e D sono state effettuate in modo parimenti accurato. I documenti indicano inoltre che tali calcoli erano paragonabili.

(156)

La Commissione osserva che AUDI AG ha considerato la possibilità di un aiuto di Stato già ai primi stadi della fase decisionale relativa all'investimento e all'ubicazione del progetto. La domanda di aiuto presentata dal beneficiario il 5 marzo 2010, la conferma dell'Ungheria dell'ammissibilità teorica del progetto di investimento agli aiuti avvenuta il 26 marzo 2010, nonché l'offerta iniziale di aiuto dell'Ungheria del 30 marzo 2010 hanno tutte avuto luogo prima di scartare alcune opzioni. La stima dei costi presentata al consiglio di amministrazione del gruppo il […] 2010 prevedeva già la potenziale concessione dell'aiuto di Stato da parte dell'Ungheria. Allora, era stato preso in considerazione anche un possibile aiuto da parte del [paese 1 del SEE], ma successivamente l'ipotesi era stata scartata in quanto in tale paese la concessione dell'aiuto non sarebbe stata realistica (48).

(157)

Come spiegato al considerando 80 della presente decisione, le stime finali dei costi di produzione riferiti ai singoli siti evidenziavano uno svantaggio in termini di costi di 143,3 milioni di EUR per l'opzione D (Győr) rispetto all'opzione C ([sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] e [sede 1 in una regione non assistita del SEE]) al momento in cui le due opzioni di investimento e di ubicazione sono state presentate per la decisione finale da parte del K-VAI il 14 dicembre 2010. Come documentato dai verbali della riunione del K-VAI, in base all'analisi controfattuale, a determinati criteri qualitativi, nonché alla disponibilità dell'aiuto di Stato, il K-VAI ha deciso di realizzare il progetto di investimento a Győr il 14 dicembre 2010.

(158)

La Commissione ribadisce la posizione già assunta nella decisione di avvio (cfr. considerando 110 della presente decisione) secondo cui i requisiti formali inerenti all'effetto di incentivazione, di cui al punto 38 degli Orientamenti 2007-2013, sono stati rispettati: 1) ai fini della sovvenzione, come spiegato al considerando 23 della presente decisione, il beneficiario ha presentato domanda per tali aiuti e l'autorità responsabile della gestione del regime ha successivamente confermato per iscritto che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfaceva in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto; 2) ai fini dello sgravio fiscale, come illustrato al considerando 24 della presente decisione, il beneficiario ha richiesto tale agevolazione ben prima dell'avvio dei lavori e, poiché per lo sgravio d'imposta sussiste un diritto giuridico previa approvazione della Commissione, il beneficiario non era tenuto ad attendere alcuna conferma preliminare dell'ammissibilità da parte delle autorità ungheresi.

(159)

Per quanto attiene al concreto effetto di incentivazione, la Commissione ritiene che l'aiuto abbia esercitato un effettivo impatto sulla scelta della sede dell'investimento: la decisione del gruppo Volkswagen di collocare il progetto di investimento in questione a Győr è stata presa solo dopo la conferma dell'ammissibilità del progetto agli aiuti di Stato e del sostegno da parte delle autorità pubbliche e dopo che il K-VAI (organo responsabile della decisione finale sull'investimento e sulla relativa ubicazione) ha approvato la sede condizionatamente alla concessione di aiuti di Stato. Pertanto, in linea con i punti 23 e 25 della comunicazione sui criteri di valutazione, la Commissione ritiene che lo scenario controfattuale presentato dall'Ungheria sia realistico e comprovato da documenti autentici e attuali. L'aiuto produce pertanto un reale (sostanziale) effetto di incentivazione. Con la riduzione degli svantaggi in termini di costi a favore dello stabilimento di Győr, l'aiuto ha influenzato la decisione dell'impresa favorita in merito alla scelta della sede del progetto. In assenza di aiuto l'investimento non sarebbe stato effettuato a Győr.

6.6.1.4.   Proporzionalità dell'aiuto

(160)

Perché l'aiuto sia proporzionale occorre che il suo importo e la sua intensità si limitino al minimo necessario affinché l'investimento venga realizzato nella regione assistita.

(161)

In generale, un aiuto a finalità regionale si ritiene proporzionale alla portata dei problemi delle regioni assistite quando non supera le soglie massime previste, compresa la riduzione automatica e progressiva dei massimali degli aiuti regionali per i grandi progetti di investimento (peraltro già indicati nella carta degli aiuti di Stato a finalità regionale). Nella fattispecie, l'intensità di auto applicata non è superiore ai massimali regionali rettificati dal meccanismo di riduzione, come già indicato al considerando 110 della presente decisione.

(162)

Oltre al principio generale di proporzionalità stabilito negli Orientamenti 2007-2013, la comunicazione sui criteri di valutazione prevede altresì lo svolgimento di una valutazione più dettagliata. Nello scenario 2 della comunicazione sui criteri di valutazione, l'aiuto si considera adeguato se corrisponde alla differenza tra i costi netti che il beneficiario sostiene per investire nella regione assistita e i costi netti dell'investimento in un sito alternativo.

(163)

La Commissione, in base alla documentazione presentata (cfr. i considerando da 79 a 82), ritiene che l'aiuto sia stato limitato all'importo necessario in quanto non supera la differenza tra i costi dell'opzione D (realizzazione dell'investimento a Győr) e quelli dell'opzione C (ripartire l'investimento tra [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] e [sede 1 in una regione non assistita del SEE]). Il calcolo effettuato al momento dell'analisi controfattuale dimostra che, in assenza dell'aiuto, la sede di Győr avrebbe comportato costi più elevati rispetto alla combinazione dei siti di [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] e [sede 1 in una regione non assistita del SEE] per un valore di 144,3 milioni di EUR (attualizzati al 2010).

(164)

Lo svantaggio in termini di costi è pari a 153,8 milioni di EUR attualizzati al 2013, anno applicabile per il calcolo dell'aiuto e, pertanto, anche ai fini della proporzionalità.

(165)

Il divario dovuto alle spese una tantum più elevate poteva essere ridotto con l'eventuale concessione dell'aiuto di Stato. Considerando l'aiuto del valore di 133,3 milioni di EUR attualizzati al 2013, l'opzione D presenta comunque uno svantaggio pari a 20,5 milioni di EUR rispetto all'opzione C. La Commissione rileva che lo svantaggio di costo rimanente è stato ritenuto accettabile dal gruppo Volkswagen in considerazione dei vantaggi sicuri e non quantificabili dello stabilimento di Győr, quali la possibilità di produrre tutti e quattro i modelli prodotti con la tecnica MQB in un unico impianto AUDI, e ritiene che la proporzionalità dell'aiuto sia dimostrata.

6.6.2.   Effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sul commercio

(166)

A norma del punto 40 della comunicazione sui criteri di valutazione, «se […] l'analisi controfattuale suggerisce che anche in assenza dell'aiuto l'investimento sarebbe stato realizzato in ogni caso, benché forse facendo cadere la scelta su un altro sito [scenario 2)], e se l'aiuto è proporzionale, eventuali indicatori di distorsioni della concorrenza — quali una quota di mercato elevata e un incremento della capacità in un mercato poco efficiente — risulterebbero in linea di principio essere gli stessi a prescindere dall'esistenza dell'aiuto».

(167)

Poiché la misura di aiuto si fonda su una decisione di investimento che rientra nello scenario 2 e l'aiuto è ridotto al minimo, non sono stati riscontrati effetti negativi sulla concorrenza. L'investimento sarebbe stato effettuato in un altro sito produttivo e avrebbe comportato in ogni caso lo stesso livello di distorsione della concorrenza. Pertanto, la Commissione ritiene che l'aiuto non abbia effetti negativi sulla concorrenza.

(168)

Ai sensi del punto 53 della comunicazione sui criteri di valutazione, qualora risulti che, in assenza dell'aiuto, l'investimento sarebbe stato realizzato in una regione più povera (maggiori svantaggi regionali — intensità massima dell'aiuto regionale più elevata) o in una regione che si ritiene presenti gli stessi svantaggi a livello regionale della regione prescelta (stessa intensità massima dell'aiuto regionale), tale valutazione rappresenterebbe, al momento di soppesare gli effetti negativi e positivi complessivi dell'aiuto, un elemento negativo che è improbabile possa venire compensato da un qualche elemento positivo, poiché contraddice l'obiettivo stesso degli aiuti a finalità regionale.

(169)

Poiché l'Ungheria ha confermato che la possibilità teorica di realizzare un nuovo impianto di produzione nell'Europa orientale era stata scartata da AUDI nelle prime fasi del processo decisionale e che nessuno dei siti esistenti con un'intensità di aiuto analoga o superiore era stato reputato idoneo (cfr. nota 23), la Commissione ritiene che l'aiuto non presenti un effetto anti-coesione in contrasto con l'obiettivo di fondo degli aiuti a finalità regionale.

6.7.   VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELL'AIUTO

(170)

Una volta accertato che l'aiuto costituisce un incentivo agli investimenti nella regione interessata e appuratane l'adeguatezza, occorre ponderare gli effetti positivi e negativi dell'aiuto.

(171)

La valutazione ha confermato che la misura di aiuto produce un effetto di incentivazione dell'investimento, che contribuisce in modo significativo allo sviluppo di una regione meno favorita ammessa a beneficiare dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, senza che si arrechi pregiudizio a una regione con un'intensità di aiuto analoga o superiore (assenza di effetto anti-coesione). La Commissione è del parere che attirare un investimento in una regione più svantaggiata apporti maggiori benefici in termini di coesione all'interno dell'Unione europea di quanto non avvenga se lo stesso investimento è realizzato in una regione più ricca. Come spiega il punto 53 della comunicazione sui criteri di valutazione, la Commissione ritiene che «gli effetti positivi di aiuti a finalità regionale che semplicemente compensano la differenza dei costi netti relativi alla scelta di un'ubicazione alternativa per l'investimento in una regione più sviluppata […] saranno considerati di norma, all'atto di soppesare gli effetti negativi e positivi degli aiuti, superiori ad eventuali effetti negativi nell'ubicazione alternativa per il nuovo investimento».

(172)

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene altresì che, poiché l'aiuto equivale alla differenza tra i costi netti del progetto di investimento nel sito produttivo prescelto e i costi netti dell'investimento presso un sito alternativo più sviluppato, gli effetti positivi dell'aiuto in termini di obiettivo e adeguatezza (cfr. sopra) superano gli effetti negativi del sito alternativo.

(173)

In base al punto 68 degli Orientamenti 2007-2013, e tenuto conto della valutazione dettagliata condotta in base alla comunicazione sui criteri di valutazione, la Commissione giunge alla conclusione che l'aiuto sia necessario per produrre effetti di incentivazione all'investimento e che i vantaggi della misura di aiuto prevalgano sugli effetti di distorsione della concorrenza e le ripercussioni sugli scambi tra Stati membri.

7.   CONCLUSIONI

(174)

La Commissione ritiene che l'Ungheria abbia concesso illegalmente l'aiuto a finalità regionale a favore del progetto di investimento di AHM, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, la Commissione conclude che l'investimento a finalità regionale a favore di AUDI HUNGARIA MOTORS Ltd., concesso prima del 1o luglio 2014 e soggetto, in parte, all'approvazione della Commissione, soddisfi tutti i requisiti previsti dagli Orientamenti 2007-2013 e dalla comunicazione sui criteri di valutazione e sia pertanto da ritenersi compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui l'Ungheria ha dato attuazione a favore di AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd. del valore massimo di 39 952 milioni di HUF (attualizzato alla data della notifica) con un'intensità di aiuto massima dell'11,24 % in termini di equivalente sovvenzione lordo, è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE.

Articolo 2

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)   GU C 418 del 21.11.2014, pag. 25.

(2)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, GU C 54, del 4.3.2006, pag. 13. Il 28 giugno 2013, la Commissione ha adottato gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, prorogando il periodo di applicazione degli orientamenti al 30 giugno 2014 (paragrafo 186); GU C 209 del 23.1.2013, pag. 1.

(3)   GU C 223 del 16.9.2009, pag. 3.

(4)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(5)  Aiuti di Stato N. 487/2006 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 dell'Ungheria (GU C 256 del 24.10.2006, pag. 6), prorogata dagli aiuti di Stato N. SA.36879 (2013/N) — Proroga della carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 dell'Ungheria al 30 giugno 2014 (GU C 69 del 7.3.2014, pag. 1).

(6)  72 in Europa e 46 in America, Asia e Africa.

(7)  Relazione annuale sul 2014 del gruppo Volkswagen.

(*1)  Segreto d'affari

(8)  R. L. Polk & Co. (anche indicata come POLK) è un'organizzazione integrata a livello globale e uno dei principali fornitori di analisi e informazioni di mercato nel settore automobilistico. Il 16 luglio 2013 IHS Inc., la principale fonte a livello mondiale di analisi e informazioni critiche, ha completato l'acquisizione di R. L. Polk & Co., grazie alla quale IHS Automotive è ora in grado di offrire consulenze e previsioni sull'intera catena del valore nel settore automobilistico. POLK suddivide il mercato automobilistico in segmenti (A000, A00, A0, A, B, C, D ed E), indicando con il segmento A000 i modelli da città di piccole dimensioni e con il segmento E la categoria extra-lusso. Procedendo dal segmento A000 al segmento E, si assiste a un graduale aumento del prezzo medio, delle dimensioni dell'autovettura e delle prestazioni medie del motore.

(9)  Nella presente decisione, per la conversione degli importi in euro è stato applicato un tasso di cambio di 299,67 HUF/EUR, vigente al momento della notifica.

(10)  Per l'attualizzazione degli importi indicati nella presente decisione, è stato applicato un tasso del 5,62 %, vigente al momento della notifica. L'anno di riferimento ai fini dell'attualizzazione è il 2013, ossia l'anno della notifica.

(11)  La scheda informativa di sintesi per il regime XR 47/2007 (A Kormány egyedi döntésével megítélhető támogatás) è stata pubblicata nella GU C 180 del 2.8.2007, pag. 6.

(12)  Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29).

(13)  Decisione della Commissione del 10 maggio 2007 in relazione all'aiuto N 651/2006 sullo Sconto fiscale per lo sviluppo (emendamento dell'aiuto N 504/2004) (GU C 152 del 6.7.2007, pag. 2), e modificata dalle decisioni della Commissione del 30 aprile 2008 (N 646/2007, SA.24441), del 17 giugno 2008 (N 735/2007, SA.24683), del 6 maggio 2010 (N 132/2010, SA.30728) e del 23 febbraio 2011 (N 685/2009, SA.29994).

(14)  Tale approccio è in linea con le decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato SA.30340 (Fiat Powertrain Technologies), decisione del 9 febbraio 2011, [C(2011) 612] relativa al caso SA.30340 (GU C 151 del 21.5.2011, pag. 5); SA.32169 (Volkswagen Sachsen), decisione del 13 luglio 2011 [C(2011) 4935] relativa al caso SA.32169 (GU C 361 del 10.12.2011, pag. 17); N 767/07 (Ford Craiova), decisione del 30 aprile 2008 [C(2008) 1613] relativa al caso N 767/2007 (GU C 238 del 17.9.2008, pag. 4); N 635/2008 (Fiat Sicilia), decisione del 29 aprile 2009 [C(2009) 3051] relativa al caso N 635/2008 (GU C 219 del 12.9.2009, pag. 3); e N 473/2008 (Ford Espana), decisione del 17 giugno 2009 [C(2009) 4530] relativa al caso N 473/2008 (GU C 19 del 26.1.2010, pag. 5).

(15)  Si veda il caso N 671/2008, Mercedes-Benz Hungary (sovrapposizione dei segmenti adiacenti A e B), SA.32169 Volkswagen Sachsen, considerando 60 e seguenti, e SA.32076 Ford Espana, considerando 83 (sostituibilità della catena sul fronte della domanda delle automobili dei segmenti A0 e B e del segmento A).

(16)  Sulla base dei dati tratti dall'analisi economica effettuata da James A. Langenfeld, da cui risulta che circa il 13 % delle automobili del segmento A e oltre il 25 % delle automobili del segmento B prodotte nel SEE tra il 2004 e il 2010 sono state esportate in altre regioni del mondo. Quanto alle importazioni, oltre il 14 % delle automobili del segmento A e più del 18 % delle auto del segmento B vendute nel SEE sono state prodotte in altre regioni (Preliminary Economic Analysis of the Geographic Market, Navigant Economics, 2011).

(17)  James A. Langenfeld, Preliminary Economic Analysis of the Geographic Market, Navigant Economics, 2011.

(18)  L'Ungheria ha basato l'ipotesi di un effetto moltiplicatore pari a 2,5 su uno studio che valuta il contributo del settore dei fornitori automobilistici all'economia degli Stati Uniti e dei 50 stati che li compongono. Lo studio è stato condotto per l'associazione americana dei componentisti del settore automobilistico (Motor and Equipment Manufacturers Association) nel 2007 dall'Economics and Business Group del centro per la ricerca in campo automobilistico.

(19)  Esiste già l'AUDI HUNGARIA Vehicle Engineering Department Group, cui fanno capo i dipartimenti che si occupano di motori a combustione interna, di tecnologia e scienza dei materiali e di produzione automobilistica.

(20)  L'avvio della produzione della A3 Cabriolet e della A3 Sedan era stato programmato rispettivamente per novembre 2012 e marzo 2013, mentre per la TT Coupé e per la TT Roadster era stato programmato rispettivamente per febbraio e settembre 2014.

(21)  Mentre nella fase di pianificazione e sviluppo del prodotto la preselezione del sito contemplava soltanto le sedi AUDI, ossia [sede 3 in una regione non assistita del SEE] e Győr, in questa fase si mettono in discussione le sedi ipotetiche a livello di gruppo e si sviluppano scenari alternativi. Già tre mesi prima dell'approvazione del prodotto per la nuova A3 Sedan nel […] 2010 [la divisione di controllo del gruppo] aveva iniziato a mettere a confronto le varie sedi e i diversi scenari di investimento.

(22)  Nel 2008 AUDI aveva considerato a livello teorico l'idea di investire in nuovo stabilimento nell'Europa orientale, ma l'ipotesi non è stata sviluppata nelle successive fasi di pianificazione. Nella raccomandazione di decisione elaborata dalla [divisione di controllo del gruppo] e da AUDI, presentata alla riunione del consiglio di amministrazione del gruppo il […] 2010, l'ipotesi di un investimento in un nuovo stabilimento è stata presentata come un'opzione non realistica in considerazione del quadro di investimento e dei vincoli temporali imposti dalle date di produzione previste.

(23)  L'Ungheria ha presentato una documentazione che mostra tutti i siti esistenti del gruppo Volkswagen in una regione con un'intensità di aiuto pari o superiore al 30 % (ossia pari o superiore a quella di Győr). Tuttavia, non è stato possibile considerare nessuna di tali sedi, poiché non conformi ai criteri di «possibilità di ampliamento o adeguamento» e/o di «struttura compatibile». Nessuno di questi siti disponeva di spazi liberi sufficienti ad accogliere il progetto di investimento.

(24)  Per l'AUDI TT Coupé e per la TT Roadster l'approvazione del prodotto è avvenuta il […] 2011 al livello del marchio ed è stata confermata dal gruppo il […] 2011. Prima di allora, in tutti i documenti aziendali si faceva riferimento a un modello TT successivo.

(25)  A livello di gruppo, il consiglio di amministrazione decide in merito ai progetti di investimento e alle relative sedi tramite il comitato per gli investimenti (K-VAI) in base alle analisi elaborate dalla [divisione di controllo del gruppo].

(26)  Occorre stabilire il valore dello svantaggio secondo i prezzi del 2013 per poterlo confrontare con il possibile aiuto di Stato (quantificato secondo i prezzi del 2013) e definire così lo svantaggio netto di Győr. Ai fini di tale calcolo, appare opportuno usare il tasso di sconto applicabile nell'area dell'euro al momento della decisione di investimento (dicembre 2010, ossia il 2,45 %), in quanto tale decisione è stata presa in euro, tenendo conto dei costi stimati in euro, da un'impresa con sede centrale nell'area dell'euro.

(27)  L'importo degli aiuti si basa sul costo ammissibile previsto dell'investimento, pari a 1 186 milioni di EUR. L'Ungheria ha spiegato che, durante il processo di attuazione e approvazione, vi erano state ulteriori variazioni dei costi previsti e l'accordo di investimento è stato infine sottoscritto tenendo conto di un costo ammissibile previsto del valore attuale di 1 186 milioni di EUR.

(28)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9). Al momento della presentazione delle osservazioni da parte dell'Ungheria, si applicava ovviamente la disposizione pertinente di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(29)  Cfr. nota a piè di pagina 12.

(30)  Nota 1 del considerando 56 della comunicazione sui criteri di valutazione.

(31)  Inoltre, la prassi adottata dalle autorità ungheresi è in linea con precedenti decisioni della Commissione; cfr. il punto 28 e il punto 110 della decisione sul caso IBIDEN, in cui gli aiuti erano già stati concessi a IBIDEN HU (prima della notifica alla Commissione) sulla base dei vigenti regimi di aiuti regionali fino alla soglia che fa scattare la notifica individuale; soltanto il restante importo dell'aiuto è stato soggetto all'approvazione della Commissione. Nel caso citato, l'aiuto è stato concesso e in parte attuato a favore di IBIDEN rispettivamente il 25 febbraio e il 3 marzo 2005. Le autorità nazionali hanno notificato la misura alla Commissione il 1o aprile 2005 e il 30 agosto 2006. Nell'ambito di tale procedimento, la Commissione ha concluso che la misura oggetto della notifica non era compatibile con il mercato comune; tuttavia, con tale decisione, ha confermato che le autorità ungheresi avevano agito in conformità alle norme all'atto della parziale erogazione della sovvenzione.

(32)  Solo l'importo eccedente la soglia di notifica è soggetto all'approvazione della Commissione, come indicato nell'articolo dal titolo «State aid to IBIDEN Hungary», di Evelina TUMASONYTĖ, Živilė DIDŽIOKAITĖ e András TARI, pubblicato nella Competition Policy Newsletter, anno 2008, n. 2, pag. 69.

(33)  Cfr. la sentenza della causa C-301/87. Repubblica francese contro Commissione (Boussac), punto 33 [Racc. 1990, pag. I-307].

(34)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

(35)  SA.32063 (2010/N) — LIP — Mondi Swiecie SA — Polonia (GU C 305 del 10.10.2012, pag. 8).

(36)  Come indicato al paragrafo 68 della decisione riguardante Mondi, l'aiuto concesso deve essere notificato alla Commissione nella sua totalità qualora ecceda la soglia di notifica.

(37)  SA.32009 (2011/C) — Aiuto di Stato concesso a BMW AG per un grande progetto di investimento a Lipsia.

(38)  Decisione della Commissione del 30 aprile 2008 concernente l'aiuto di Stato C 21/2007 (ex N 578/06) di cui l'Ungheria ha in programma l'esecuzione a favore di IBIDEN Hungary Gyártó Kft (GU L 295 del 4.11.2008, pag. 34).

(39)  Comunicazione della Commissione: Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8).

(40)  Sentenza nella causa C-301/87 Repubblica francese contro Commissione (Boussac), Raccolta 1990, pag. I-307.

(41)  Appare evidente che in qualunque caso, e pertanto indipendentemente dalle soglie di cui al punto 68 degli Orientamenti 2007-2013, la Commissione debba soppesare gli effetti positivi e gli effetti negativi dell'aiuto prima di pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato interno. Cfr. la sentenza del Tribunale nella causa T-304/08 Smurfit Kappa Group contro Commissione EU:T:2012:351, paragrafo 94.

(42)   GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(43)  Si vedano per esempio la decisione finale della Commissione nel caso Porsche (adottata nel luglio 2014), in cui la Commissione aveva lasciato aperta la questione della definizione del mercato, applicando l'approccio tradizionale che prevede l'esame di ogni «plausibile mercato alternativo, delimitando singoli segmenti per quanto riguarda le autovetture (compresa la segmentazione più limitata per la quale vi siano dati disponibili)». Si veda il considerando 34 di tale decisione, in cui sono citati una serie di casi, tra cui Fiat Powertrain technologies, SA.30340: decisione del 9 febbraio 2011, [C(2011) 612] (GU C 151 del 21.5.2011, pag. 5); SA. 32169 Volkswagen Sachsen: decisione del 13 luglio 2011, [C(2011) 4935] (GU C 361 del 10.12.2011, pag. 17).

(44)  Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5).

(45)  Come dimostra il considerando 140 della presente decisione, la questione della segmentazione non presenta implicazioni pratiche in quanto non influenza l'esito della condizione di cui al paragrafo 68, lettera a).

(46)  Nell'analisi delle serie storiche, la differenziazione dei dati, ossia la valutazione delle differenze tra punti di dati in successione, è un metodo utilizzato per far fronte alla non-stazionarietà/discontinuità dei dati, ossia alla presenza di evoluzioni temporali all'interno delle serie. La serie storica differenziata costituisce dunque una nuova serie di dati da cui è stato rimosso il trend temporale; tale serie dovrebbe pertanto essere stazionaria.

(47)  Per motivi di chiarezza, i pesi utilizzati per le medie ponderate corrispondono ai quantitativi consumati di ogni bene che rientra nel paniere. Pertanto, il prezzo medio seguirà, in proporzione, maggiormente l'andamento del prezzo del prodotto con maggiori volumi di vendita. La normalizzazione non è che un procedimento matematico che permette di ridimensionare il valore dei prezzi rispetto a un periodo di riferimento. Indici diversi presentano periodi di riferimento differenti.

(48)  Ai sensi del punto 53 della comunicazione sui criteri di valutazione, nello scenario 2), laddove occorre dimostrare la possibilità di un'ubicazione alternativa, una valutazione da cui risulti che, in assenza dell'aiuto, l'investimento sarebbe stato realizzato in una regione più povera (intensità massima dell'aiuto regionale più elevata) o in una regione che si ritiene presenti gli stessi svantaggi a livello regionale della regione prescelta (stessa intensità massima dell'aiuto regionale) rappresenterà, al momento di soppesare gli effetti negativi e positivi complessivi dell'aiuto, un elemento negativo che è improbabile possa venire compensato da un qualche elemento positivo. Nel caso in questione ciò significa che, poiché Győr gode di un'intensità dell'aiuto regionale più elevata (ossia è considerata meno sviluppata) rispetto a [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE], il [paese 1 del SEE] non sarebbe nella condizione di concedere aiuti per l'investimento considerato.


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