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Document 32016D1406

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1406 della Commissione, del 22 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 [notificata con il numero C(2016) 5467] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/5467

OJ L 228, 23.8.2016, p. 46–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/10/2016; abrogato da 32016D1770

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1406/oj

23.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/46


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1406 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2016

relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1367

[notificata con il numero C(2016) 5467]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

(3)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano create zone di protezione e sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(4)

La Polonia ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e sorveglianza nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(5)

Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e sorveglianza per la peste suina africana in Polonia, in collaborazione con detto Stato membro.

(6)

Di conseguenza le aree identificate quali zone di protezione e sorveglianza in Polonia dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

(7)

Nell'agosto 2016 si sono verificati sei focolai nei suini domestici nelle province (powiat) di Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Białystok e Bielsk. Considerato che la Polonia ha fornito prove documentali preliminari che tali focolai sono connessi ad attività umane e che esistono prove che la peste suina africana non è diffusa nella popolazione di suini selvatici delle zone interessate sono necessarie misure specifiche e proporzionate, tenendo anche conto del fatto che la Polonia si impegna ad attuare misure nazionali supplementari per il controllo dei movimenti degli animali e dei mercati. Tali misure dovrebbero consistere nell'applicazione delle misure previste dalla direttiva 2002/60/CE, in particolare per quanto riguarda i rigorosi vincoli di circolazione e trasporto di suini di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva nelle zone raggruppate in due aree coerenti descritte nell'allegato.

(8)

Al fine di tenere conto della situazione epidemiologica globale e di applicare misure adeguate è altresì necessario rivedere la decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4). Una volta ottenuta conferma dalla Polonia relativamente ai focolai di cui sopra, le misure previste da detta decisione di esecuzione dovrebbero essere riviste al fine di escludere il rischio di diffusione della malattia nei suini selvatici.

(9)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 della Commissione (5) stabilisce alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia. Dalla sua adozione la situazione epidemiologica di tale malattia è cambiata e le misure devono essere adeguate. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 e sostituirla con la presente decisione.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendono almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 15 ottobre 2016.

Articolo 3

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 è abrogata.

Articolo 4

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 della Commissione, del 10 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia (GU L 216 dell'11.8.2016, pag. 26).


ALLEGATO

Polonia

Aree di cui all'articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Zona di protezione

I confini di tale zona di protezione sono i seguenti:

a)

da est: dal confine settentrionale del villaggio di Sanie Dąb verso sud lungo la strada che va dal villaggio di Sanie Dąb al villaggio di Kołaki Kościelne fino all'intersezione con il fiume Dąb, poi verso sud-est lungo il fiume Dąb, poi lungo il confine del bosco fino al confine occidentale del villaggio di Tybory-Olszewo, poi lungo la strada dal villaggio di Tybory-Olszewo al villaggio di Tybory-Kamianka, poi dal confine occidentale del villaggio di Tybory-Kamianka fino alla strada che collega il villaggio di Tybory-Kamianka al villaggio di Jabłonka Kościelna, poi a sud verso il corso d'acqua dallo stagno di Kamianka al fiume Jabłonka, poi lungo il corso d'acqua fino alla sua foce nel fiume Jabłonka, poi verso sud in linea retta fino all'incrocio tra la strada n. 66 e la strada che va dal villaggio di Jabłonka Kościelna al villaggio di Miodusy-Litwa;

b)

da sud: lungo la strada n. 66 in direzione ovest fino all'intersezione con il fiume Jabłonka, poi lungo il confine meridionale del villaggio di Faszcze fino al fiume Jabłonka, poi in direzione ovest lungo il fiume Jabłonka fino al confine tra il villaggio di Wdziękoń Pierwszy e il villaggio di Wdziękoń Drugi, poi in una linea retta in direzione nord fino alla strada n. 66, poi lungo la strada n. 66 fino all'intersezione del corso d'acqua con la strada n. 66 al livello del villaggio di Wdziękoń Pierwszy;

c)

da ovest: verso nord lungo il corso d'acqua fino al confine del bosco, lungo il confine orientale della riserva «Grabówka», poi lungo il confine orientale del bosco fino alla strada che va dal villaggio di Grabówka al villaggio di Wróble-Arciszewo;

d)

da nord: in linea retta a est del fiume Dąb a sud del villaggio di Czarnowo Dąb, poi verso est in linea retta lungo il confine settentrionale del villaggio di Sanie Dąb fino alla strada che va dal villaggio di Sanie Dąb al villaggio di Kołaki Kościelne.

I confini di tale zona di protezione sono i seguenti:

a)

da nord: dal villaggio di Konowały lungo la strada municipale fino all'incrocio con la strada Szosa Kruszewska, poi la strada Szosa Kruszewska lungo il confine meridionale del bosco fino all'uscita per il villaggio di Kruszewo;

b)

da ovest: attraverso il villaggio di Kruszewo lungo il confine orientale della valle del fiume Narew a livello del villaggio di Waniewo fino al confine con la provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie;

c)

da sud: dal confine con la provincia di Wysokie Mazowieckie lungo il versante occidentale della valle del fiume Narew;

d)

da est: dal versante occidentale della valle del fiume Narew in linea retta fino a Topilec-Kolonia, poi in linea retta fino al villaggio di Konowały.

I confini di tale zona di protezione sono i seguenti:

a)

da nord: dall'incrocio della strada n. 63 con la strada che conduce al carcere Czerwony Bór, lungo una curva in direzione del villaggio di Polki Teklin, poi a nord di tale villaggio fino all'intersezione con il fiume Gać al confine orientale degli stagni piscicoli attorno al villaggio di Poryte Jabłoń;

b)

da est: lungo il confine orientale degli stagni piscicoli attorno al villaggio di Poryte Jabłoń in direzione della strada che va dal villaggio di Poryte Jabłoń alla strada n. 66, lungo il confine occidentale di tale villaggio in direzione della strada n. 63;

c)

da sud: dalla strada n. 63 a nord del villaggio di Stare Zakrzewo lungo la strada che collega tale villaggio al villaggio di Tabędz, poi lungo il confine occidentale e settentrionale di tale villaggio;

d)

da ovest: una linea retta in direzione nord verso il confine occidentale del villaggio di Bacze Mokre, poi dal confine occidentale del villaggio di Bacze Mokre in linea retta verso nord-est fino a raggiungere la strada che conduce al carcere di Czerwony Bór, poi lungo tale strada fino alla strada n. 63.

I confini di tale zona di protezione sono i seguenti:

a)

da nord: dal confine della provincia di Wysokie Mazowieckie lungo il corso d'acqua Brok Mały fino al villaggio di Miodusy Litwa lungo il suo confine sud-occidentale; poi dal confine della provincia di Zambrów in direzione del villaggio di Krajewo Białe lungo il confine meridionale di tale villaggio, poi lungo la strada in direzione del villaggio di Stary Skarżyn;

b)

da ovest: lungo il confine occidentale del villaggio di Stary Skarżyn fino all'intersezione con il corso d'acqua Brok Mały, a sud del villaggio di Zaręby Krztęki in direzione sud-est fino ai confini della provincia di Zambrów;

c)

da sud: dai confini della provincia di Zambrów lungo il corso d'acqua che va verso il villaggio di Kaczyn Herbasy;

d)

da est: lungo la strada che va dal villaggio di Miodusy Litwa attraverso il villaggio di Święck Nowiny.

I confini di tale zona di protezione sono i seguenti:

a)

da nord: dal confine settentrionale del villaggio di Kierzki in direzione est fino alla strada n. 671 a nord del confine settentrionale del villaggio di Czajki;

b)

da est: dalla strada n. 671 al villaggio di Jabłonowo Kąty, poi in direzione sud lungo la riva occidentale del fiume Awissa; poi dal confine occidentale del villaggio di Kruszewo Brodowo fino alla strada Idźki Średnie — Kruszewo Brodowo;

c)

da sud: dalla strada n. 671 a livello del villaggio di Idźki-Wykno lungo la strada che va dal villaggio di Sokoły al villaggio di Jamiołki-Godzieby;

d)

da ovest: dal villaggio di Jamiołki-Godzieby lungo la riva orientale del fiume Ślina fino al villaggio di Jamiołki Kowale, poi verso nord attraverso il villaggio di Stypułki borki fino alla strada Kierzki — Czajki sul lato orientale del villaggio di Kierzki.

I confini di tale zona di protezione sono i seguenti:

a)

da est: dal confine della città di Bielsk Podlaski, via Adam Mickiewicz, lungo la periferia orientale della città di Bielsk Podlaski;

b)

da sud: lungo la periferia meridionale della città di Bielsk Podlaski fino al villaggio di Piliki, incluso il villaggio di Piliki, e poi in linea retta fino alla strada n. 66;

c)

da ovest: dalla strada n. 66 in direzione della periferia occidentale del villaggio di Augustowo, incluso il villaggio di Augustowo, poi dal villaggio di Augustowo in linea retta fino all'intersezione tra la linea ferroviaria e la strada locale n. 1575B;

d)

da nord: dall'intersezione tra la linea ferroviaria e la strada locale n. 1575B lungo la periferia settentrionale della città di Bielsk Podlaski fino al confine della città di Bielsk Podlaski, via Adam Mickiewicz.

15 ottobre 2016

Zona di sorveglianza

L'area indicata di seguito, esclusa la zona di protezione di cui sopra:

provincia di Łomża — comune di Łomża;

provincia di Zambrów — città di Zambrów e comuni di Zambrów e Kołaki Kościelne;

provincia di Wysokie Mazowieckie — comuni di Kulesze Kościelne e Wysokie Mazowieckie e città di Wysokie Mazowieckie, Kobylin Borzymy, Sokoły e Czyżew;

provincia di Białystok — comuni di Choroszcz, Turośń Kościelna e Łapy;

provincia di Bielsk — città di Bielsk Podlaski e comuni di Bielsk Podlaski e Orla.

15 ottobre 2016


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