Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0211(06)

    Decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo CE/Svizzera)

    GU C 52 del 11.2.2016, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2022; abrog. impl. da 32022D0228(01)

    11.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 52/13


    DECISIONE n. H7

    del 25 giugno 2015

    relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo CE/Svizzera)

    (2016/C 52/08)

    LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

    visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la Commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d’interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il paragrafo 8 della decisione n. H3 (3) richiede una revisione di tale decisione dopo il primo anno di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.

    (2)

    La terminologia utilizzata nella decisione n. H3 deve essere coerente per motivi di chiarezza. Pertanto, nei casi in cui viene usata, l’espressione «pubblicato per» va sostituita con l’espressione «pubblicato il». Nei casi in cui viene usata, l’espressione «cambio applicabile» va sostituita con l’espressione «cambio pubblicato».

    (3)

    La formulazione del paragrafo 6 della decisione n. H3 ha causato difficoltà interpretative ed è stata applicata in modo diverso dagli Stati membri. Vi è quindi la necessità di modificare la disposizione al fine di chiarire la procedura da applicare,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    1.

    Al paragrafo 3, lettera a) e lettera b), della decisione n. H3 l’espressione «pubblicato per» è sostituita dall’espressione «pubblicato il».

    2.

    Al paragrafo 5 della decisione n. H3 l’espressione «cambio applicabile» è sostituita dall’espressione «cambio pubblicato».

    3.

    Il paragrafo 6 della decisione n. H3 è sostituito dal seguente:

    «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009, la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio applicabile tra due valute è:

    a)

    nel caso di una richiesta di compensazione dagli arretrati/dai pagamenti correnti, il giorno lavorativo immediatamente precedente a quello in cui la parte richiedente ha inviato la richiesta finale di compensazione dagli arretrati/dai pagamenti correnti; oppure

    b)

    nel caso di una richiesta di recupero, il giorno lavorativo immediatamente precedente a quello in cui la parte richiedente ha inviato la prima richiesta di recupero.

    Ai fini del presente paragrafo, per “giorno lavorativo” si intende un giorno lavorativo della Banca centrale europea in cui questa pubblica un tasso di riferimento giornaliero per il cambio di valuta.»

    4.

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Il presidente della commissione amministrativa

    Liene RAMANE


    (1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

    (3)  Decisione n. H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56).


    Top