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Document 32014R0157

Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013 , relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione

OJ L 52, 21.2.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/157/oj

21.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 157/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2013

relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 60, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 obbliga i fabbricanti di prodotti da costruzione a compilare una dichiarazione di prestazione quando viene immesso sul mercato un prodotto da costruzione che rientri nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o sia conforme a una Valutazione Tecnica europea rilasciata per tale il prodotto. Una copia di tale dichiarazione va fornita in forma cartacea o su supporto elettronico.

(2)

In conformità all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 60, lettera b), del regolamento (UE) n. 305/2011, alla Commissione è stato delegato il compito di definire le condizioni che disciplinano l’elaborazione elettronica delle dichiarazioni di prestazione in modo che possano essere diffuse attraverso un sito web. Le condizioni per rendere disponibili online le dichiarazioni di prestazione permettono di usare nuove tecnologie dell’informazione e di ridurre i costi per i fabbricanti di prodotti da costruzione e per l’intero settore edile.

(3)

Tenendo altresì conto delle eventuali esigenze specifiche dei destinatari dei prodotti da costruzione, specialmente le microimprese e in particolare quelle operanti in cantieri privi di accesso a Internet, il presente atto delegato non va esteso fino a costituire una deroga all’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 305/2011.

(4)

Per far sì che il modulo elettronico di una dichiarazione di prestazione corrispondente a un determinato prodotto sia facilmente identificabile, i fabbricanti devono collegare ogni singolo prodotto, o lotto dello stesso prodotto, da essi commercializzato a una determinata dichiarazione di prestazione mediante il codice di identificazione unico del prodotto-tipo, che va indicato nella dichiarazione di prestazione ai sensi dell’allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011.

(5)

Allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla fornitura delle dichiarazioni di prestazione, pur garantendo una persistente affidabilità delle informazioni fornite in tali dichiarazioni, il modulo elettronico di una dichiarazione di prestazione non deve essere modificato dopo la sua messa a disposizione online e deve restare accessibile per almeno dieci anni dopo che il prodotto da costruzione sia stato immesso sul mercato o per un periodo diverso che possa essere stabilito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011.

(6)

Il sito sul quale è resa disponibile la dichiarazione di prestazione deve essere oggetto di sorveglianza e manutenzione affinché, nella misura del possibile, resti sempre accessibile e non diventi indisponibile a seguito di eventuali guasti.

(7)

I destinatari dei prodotti da costruzione devono poter consultare il sito sul quale è resa disponibile la dichiarazione di prestazione a titolo gratuito. I destinatari devono essere istruiti sulle modalità di accesso al sito web e al modulo elettronico della dichiarazione di prestazione.

(8)

Al fine di accrescere l’efficienza e la concorrenzialità del settore europeo delle costruzioni nel suo insieme, è necessario consentire agli operatori economici che forniscono dichiarazioni di prestazione e che desiderano fare uso di nuove tecnologie informatiche per agevolare la messa a disposizione di tali dichiarazioni, di potervi ricorrere quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Gli operatori economici possono rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

a)

garanzia che il contenuto di una dichiarazione di prestazione non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web;

b)

garanzia che il sito web in cui sono state rese disponibili le dichiarazioni di prestazione redatte per i prodotti da costruzione verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;

c)

garanzia che la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione o per un periodo diverso, stabilito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011;

d)

garanzia di dare istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione redatte per tali prodotti disponibili sul sito web.

2.   I fabbricanti devono garantire che ogni singolo prodotto o lotto dello stesso prodotto da essi immesso sul mercato sia correlato ad una determinata dichiarazione di prestazione mediante il codice di identificazione unico del prodotto-tipo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.


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