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Document 32013H0711

    2013/711/UE: Raccomandazione della Commissione, del 3 dicembre 2013 , sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 323 del 4.12.2013, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/10/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2013/711/oj

    4.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 323/37


    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 3 dicembre 2013

    sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/711/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’ambito di una strategia complessiva volta a ridurre la presenza di diossine, furani e PCB nell’ambiente, negli alimenti e nei mangimi sono state adottate diverse misure.

    (2)

    I tenori massimi per le diossine e per la somma di diossine e PCB diossina-simili sono stati fissati per i mangimi dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e per gli alimenti dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2).

    (3)

    Al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari, i livelli d’azione per le diossine e i PCB diossina-simili negli alimenti sono stati fissati dalla raccomandazione 2011/516/UE della Commissione (3), e per le diossine e i PCB diossina-simili nei mangimi dalla direttiva 2002/32/CE.

    (4)

    I livelli d’azione sono uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è opportuno individuare una fonte di contaminazione e prendere provvedimenti per la sua riduzione o eliminazione.

    (5)

    Poiché le fonti di diossine e di PCB diossina-simili sono diverse, è opportuno determinare livelli d’azione separati per le diossine da un lato e i PCB diossina-simili dall’altro.

    (6)

    È ora opportuno raccomandare che la presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle uova da allevamento all’aperto, nelle uova biologiche, nel fegato di agnelli e pecore, nel granchio guantato (Eriocheir Sinensis), nelle erbe aromatiche essiccate e nelle argille vendute come integratore alimentare sia soggetta a un monitoraggio rafforzato.

    (7)

    È inoltre opportuno precisare che i livelli di azione espressi in funzione del prodotto si riferiscono al peso umido.

    (8)

    La raccomandazione 2011/516/UE va pertanto sostituita da una nuova raccomandazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    1.

    È opportuno che gli Stati membri, proporzionalmente alla loro produzione, al loro uso e al loro consumo di mangimi e alimenti, effettuino controlli casuali sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili.

    2.

    Oltre ai controlli di cui al punto 1, è opportuno che gli Stati membri controllino specificamente la presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei seguenti prodotti:

    a)

    uova da allevamento all’aperto e uova biologiche;

    b)

    fegato di agnelli e pecore;

    c)

    granchi guantati, per quanto concerne:

    i)

    muscolo delle appendici (separatamente);

    ii)

    carni scure (separatamente);

    iii)

    prodotto totale (mediante un calcolo che tenga conto dei livelli rilevati nel muscolo delle appendici e carni scure e loro proporzione relativa);

    d)

    erbe aromatiche essiccate (mangimi e alimenti);

    e)

    argille vendute come integratore alimentare.

    3.

    In caso di mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 2002/32/CE e del regolamento (CE) n. 1881/2006 e qualora si riscontrino livelli di diossine e/o di PCB diossina-simili eccedenti i livelli d’azione di cui all’allegato della presente raccomandazione relativamente agli alimenti e all’allegato II della direttiva 2002/32/CE relativamente ai mangimi, gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori:

    a)

    avviano indagini per individuare la fonte di contaminazione;

    b)

    prendono provvedimenti per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.

    4.

    È opportuno che gli Stati membri presentino tutti i dati sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei mangimi e negli alimenti all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a quanto rilevato, ai risultati delle indagini condotte e ai provvedimenti presi per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.

    La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 2011/516/UE.

    Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2013

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

    (3)  Raccomandazione 2011/516/UE della Commissione, del 23 agosto 2011, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (GU L 218 del 24.8.2011, pag. 23).


    ALLEGATI

    Della raccomandazione della commissione sulla riduzione della presenza di diossine, furani e pcb nei mangimi e negli alimenti ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

    (a)

    per «diossine + furani (OMS-TEQ)» si intende la somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente),

    (b)

    per «PCB diossina-simili (OMS-TEQ)» si intende la somma di policlorobifenili (PCB), espressi in equivalenti di tossicità dell'OMS utilizzando gli OMS-TEF.

    (c)

    per «OMS-TEQ» si intendono i fattori di tossicità equivalente dell'OMS per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (International Programme on Chemical Safety – IPCS) tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin Van den Berg et al. 2005, "The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds",Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)].

    Alimenti

    Livello d'azione per diossine + furani (OMS-TEQ) (1)

    Livello d'azione per PCB diossina-simili (OMS-TEQ) (1)

    Carni e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) (2) dei seguenti animali

     

     

    bovini e ovini

    1,75 pg/g grasso (3)

    1,75 pg/g di grasso (3)

    pollame

    1,25 pg/g di grasso (3)

    0,75 pg/g di grasso (3)

    suini

    0,75 pg/g di grasso (3)

    0,50 pg/g di grasso (3)

    Grassi misti

    1,00 pg/g di grasso (3)

    0,75 pg/g di grasso (3)

    Muscolo di pesci d'allevamento e di prodotti dell'acquacoltura

    1,50 pg/g di peso umido

    2,50 pg/g di peso umido

    Latte crudo (2) e prodotti lattiero caseari (2), compreso il grasso del burro

    1,75 pg/g di grasso (3)

    2,00 pg/g di grasso (3)

    Uova di galline e ovoprodotti (2)

    1,75 pg/g di grasso (3)

    1,75 pg/g di grasso (3)

    Argille come integratori alimentari

    0,50 pg/g di peso umido

    0,35 pg/g di peso umido

    Frutta, ortaggi (comprese le erbe aromatiche) e cereali (4)

    0,30 pg/g di peso umido

    0,10 pg/g di peso umido


    (1)  Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

    (2)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    (3)  I livelli di azione non sono applicabili a prodotti alimentari con un tenore di grasso < 2 %.

    (4)  Per la frutta essiccata e gli ortaggi o legumi secchi (incluse le erbe aromatiche essiccate) il livello d'azione è di 0,5 pg/g per le diossine + furani e 0,35 pg/g per i PCB diossina-simili, espressi in percentuale del prodotto così come messo in vendita.


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