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Document 32011D0621

    Decisione 2011/621/PESC del Consiglio, del 21 settembre 2011 , che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana

    GU L 243 del 21.9.2011, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012: This act has been changed. Current consolidated version: 20/10/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/621/oj

    21.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 243/19


    DECISIONE 2011/621/PESC DEL CONSIGLIO

    del 21 settembre 2011

    che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 6 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/805/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Koen VERVAEKE quale rappresentante speciale dell'Unione europea ("RSUE") presso l'Unione africana ("UA"), il cui mandato è scaduto il 31 agosto 2011.

    (2)

    Il mandato dell'RSUE dovrebbe pertanto essere prorogato a decorrere dal 1o settembre 2011 fino al 30 giugno 2012.

    (3)

    L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Rappresentante speciale dell'Unione europea

    Il mandato del sig. Koen VERVAEKE quale RSUE presso l'UA è prorogato fino al 30 giugno 2012. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente, se il Consiglio decide in tal senso, su proposta dell'alto rappresentante ("AR").

    Articolo 2

    Obiettivi politici

    Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici globali dell'UE a sostegno degli sforzi dell'Africa di costruire un futuro pacifico, democratico e prospero fissati nella strategia comune Africa-UE. Tali obiettivi consistono tra l'altro nel:

    a)

    migliorare il dialogo politico dell'UE e in relazioni più ampie con l'UA;

    b)

    rafforzare il partenariato UE-UA in tutti i settori delineati nella strategia comune Africa-UE, contribuendo allo sviluppo e all'attuazione di detta strategia comune in partenariato con l'UA, rispettando il principio della titolarità africana e lavorando a più stretto contatto con i rappresentanti africani nelle sedi multilaterali in coordinamento con i partner multilaterali;

    c)

    lavorare insieme e dare appoggio all'UA, sostenendo lo sviluppo istituzionale e consolidando i rapporti tra istituzioni dell'UE e dell'UA, anche attraverso l'aiuto allo sviluppo, al fine di promuovere:

    la pace e la sicurezza: prevedere, prevenire, gestire, mediare e risolvere i conflitti, sostenere gli sforzi per promuovere la pace e la stabilità e sostenere la ricostruzione postbellica;

    i diritti umani e la governance: promuovere e tutelare i diritti umani; promuovere le libertà fondamentali e il rispetto dello Stato di diritto; sostenere, attraverso il dialogo politico e l'assistenza finanziaria e tecnica, gli sforzi dell'Africa per controllare e migliorare la governance; sostenere la crescita della democrazia partecipativa e l'assunzione di responsabilità; sostenere la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e continuare a promuovere gli sforzi volti a risolvere la questione dei bambini e i conflitti armati in tutti i suoi aspetti;

    la crescita sostenibile, l'integrazione regionale e il commercio: sostenere gli sforzi verso l'interconnessione e agevolare l'accesso delle persone all'acqua e all'igienizzazione, all'energia e alle tecnologie dell'informazione; promuovere un quadro giuridico per le imprese stabile, efficiente e armonizzato; contribuire a integrare l'Africa nel sistema commerciale mondiale e aiutare i paesi africani a conformarsi alle norme e agli standard dell'UE; sostenere l'Africa nel contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici;

    l'investimento sulle persone: sostenere gli sforzi nei settori relativi al genere, alla sanità, alla sicurezza alimentare e all'istruzione, promuovere programmi di scambio, reti di università e centri di eccellenza, affrontare le cause all'origine della migrazione.

    Inoltre, l'RSUE svolgerà un ruolo di primo piano nell'attuazione della strategia comune Africa-UE intesa a sviluppare e consolidare il partenariato strategico fra l'Africa e l'UE.

    Articolo 3

    Mandato

    Per la realizzazione degli aspetti relativi alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) degli obiettivi di cui all'articolo 2, l'RSUE ha il mandato di:

    a)

    rafforzare l'influenza generale dell'UE sul dialogo con l'UA e la sua commissione, basato ad Addis Abeba, in merito a tutte le questioni PESC/PSDC che rientrano nel rapporto UE-UA, in particolare il partenariato per la pace e la sicurezza e il sostegno all'operatività dell'architettura africana di pace e di sicurezza, e rafforzare il coordinamento di tale dialogo;

    b)

    garantire un adeguato livello di rappresentanza politica che rispecchi l'importanza dell'UE in quanto partner politico, finanziario e istituzionale dell'UA e il cambio di ritmo in questo partenariato richiesto dal crescente profilo politico dell'UA su scala mondiale;

    c)

    rappresentare, qualora il Consiglio lo decida, le posizioni e le politiche dell'UE allorché l'UA svolge un ruolo preminente in una situazione di crisi per la quale non sia stato nominato alcun RSUE;

    d)

    contribuire ad assicurare una maggior coerenza e un migliore coordinamento delle politiche e azioni dell'UE nei confronti dell'UA e a rafforzare il coordinamento di tutti i partner in senso lato e le relazioni di detti partner con l'UA;

    e)

    contribuire all'attuazione delle politiche dell'UE sui diritti umani pertinenti per l'UA, compresi gli orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come delle politiche dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza;

    f)

    seguire da vicino tutti gli sviluppi importanti a livello di UA e riferire in merito;

    g)

    mantenere stretti contatti con la commissione dell'UA, gli altri organi dell'UA, le missioni delle organizzazioni subregionali africane presso l'UA e le missioni degli Stati membri dell'UA presso quest'ultima;

    h)

    agevolare le relazioni e la cooperazione tra l'UA e le organizzazioni subregionali africane, specie in quei settori in cui l'UE fornisce il suo sostegno;

    i)

    offrire, a richiesta, consulenza e appoggio all'UA nei settori delineati nella strategia comune Africa-UE;

    j)

    offrire, a richiesta, consulenza e sostegno allo sviluppo, da parte dell'UA, di capacità di gestione di crisi;

    k)

    sulla base di una suddivisione precisa dei compiti, coordinare le proprie attività con le azioni degli RSUE che ricoprono mandati in Stati membri o regioni dell'UA e sostenere tali azioni; nonché

    l)

    mantenere stretti contatti e promuovere il coordinamento con i principali partner internazionali dell'UA presenti ad Addis Abeba, specialmente le Nazioni Unite, ma anche con soggetti non statali, su tutte le tematiche PESC/PSDC che rientrano nel partenariato UE-UA.

    Articolo 4

    Esecuzione del mandato

    1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato sotto l'autorità dell'AR.

    2.   Il comitato politico e di sicurezza ("CPS") è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

    3.   L'RSUE lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE").

    Articolo 5

    Finanziamento

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2012 è pari a 715 000 EUR.

    2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

    3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    Articolo 6

    Costituzione e composizione della squadra

    1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

    2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro dell'UE, dell’istituzione dell’Unione interessata o del SEAE. Anche gli esperti distaccati presso le istituzioni dell'Unione o al SEAE dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

    3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l'ha distaccato o del SEAE ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

    Articolo 7

    Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

    I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 8

    Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

    L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

    Articolo 9

    Accesso alle informazioni e supporto logistico

    1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

    2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

    Articolo 10

    Sicurezza

    Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in base alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

    a)

    stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, regoli la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

    b)

    assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

    c)

    assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione;

    d)

    assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, alla Commissione e all'AR relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

    Articolo 11

    Relazioni

    L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio "Affari esteri".

    Articolo 12

    Coordinamento

    1.   L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell'Unione.

    2.   Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

    Articolo 13

    Riesame

    L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, alla Commissione e all'AR alla fine di gennaio 2012 una relazione sui progressi compiuti e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato alla fine dello stesso.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o settembre 2011.

    Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. SAWICKI


    (1)  GU L 323 dell'8.12.2007, pag. 45.

    (2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


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