This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010R0810
Commission Regulation (EU) No 810/2010 of 15 September 2010 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 810/2010 della Commissione, del 15 settembre 2010 , recante modifica al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 810/2010 della Commissione, del 15 settembre 2010 , recante modifica al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 243 del 16.9.2010, p. 16–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
16.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/16 |
REGOLAMENTO (UE) N. 810/2010 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2010
recante modifica al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, primo paragrafo del punto 1, punto 4 e l'articolo 9, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera b),
vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 8, l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 (4) della Commissione stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite contenenti animali vivi o carni fresche. Istituisce inoltre gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell'Unione tali partite. |
(2) |
A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui all'allegato II, parte 1, di detto regolamento per i quali è previsto un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata presente nell'elenco di tale parte. Le partite devono inoltre essere conformi ai requisiti stabiliti nell'idoneo certificato veterinario, il quale deve essere redatto conformemente ai modelli contenuti nella parte 2 di detto allegato. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce inoltre che le partite di determinate specie di api siano introdotte nell'Unione unicamente dai paesi terzi o territori di cui all'allegato II, parte 1, di detto regolamento in cui la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) è soggetta a notifica obbligatoria in tutto il paese terzo o in tutto il territorio interessato. Le partite di api possono essere tuttavia introdotte nell'Unione da una parte di un paese terzo o di un territorio, di cui a detta parte 1, che costituisca una parte geograficamente ed epidemiologicamente isolata del paese terzo o territorio e sia elencata nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1. Attualmente lo Stato delle Hawaii è elencato in tale colonna. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 ha stabilito un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2010 durante il quale possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano accompagnate da certificati veterinari rilasciati in forza delle norme in vigore prima dell'entrata in vigore di detto regolamento. |
(5) |
A causa di alcuni errori nel recepimento della versione pubblicata del regolamento (UE) n. 206/2010, e in particolare nei modelli di certificati figuranti negli allegati del regolamento, esso è stato pubblicato nuovamente nella Gazzetta ufficiale (5). In considerazione del periodo compreso tra la pubblicazione iniziale e la pubblicazione della versione corretta, è opportuno estendere il periodo transitorio stabilito dal regolamento (UE) n. 206/2010. |
(6) |
L'Argentina ha richiesto l'autorizzazione ad esportare nell'Unione carni di cervidi selvatici disossate frollate provenienti da animali originari di una zona approvata a livello UE ed indenne da afta epizootica e in cui è stata effettuata la vaccinazione (AR-1). Questo paese terzo ha fornito sufficienti garanzie in materia di polizia sanitaria a sostegno della propria richiesta. È opportuno quindi inserire il modello di certificato veterinario RUW nella colonna 4 della tabella dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per la zona del territorio dell'Argentina contrassegnata come AR-1 nella seconda colonna di tale parte. |
(7) |
Considerando che, se le norme UE di polizia sanitaria sono rispettate e, in particolare, se è possibile garantire tramite un sistema adeguato di identificazione e tracciabilità degli animali che i bovini, caprini e ovini prelevati dai centri di raccolta, compresi i mercati, siano della stessa qualifica sanitaria, tali animali destinati alla macellazione ai fini della produzione di carne fresca da esportare nell'Unione potrebbero essere ottenuti da un centro di raccolta e quindi inviati direttamente a un macello riconosciuto. Il sistema di identificazione e tracciabilità degli animali in Namibia ha dimostrato di garantire che gli animali presso tali centri di raccolta presentano la stessa qualifica sanitaria relativamente ai requisiti di esportazione verso l'UE e possono soddisfare garanzie supplementari (J), quali indicate nell'apposita colonna dell'allegato II, parte 1, del presente regolamento. |
(8) |
Il 5 maggio 2010 gli Stati Uniti hanno informato la Commissione della presenza di focolai del piccolo scarabeo dell'alveare in alcune parti dello Stato delle Hawaii. L'introduzione di partite di api provenienti da questo Stato potrebbe rappresentare una seria minaccia per le popolazioni di api dell'Unione. È di conseguenza opportuno sospendere lo Stato delle Hawaii dall'elenco figurante nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 a partire da quella data. |
(9) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 deve quindi essere modificato di conseguenza. |
(10) |
È necessario stabilire un periodo transitorio per dare agli Stati membri e agli operatori tempo sufficiente per adottare le misure necessarie a conformarsi alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 206/2010, come modificato dal presente regolamento, senza perturbare gli scambi commerciali. |
(11) |
Alla luce della recente pubblicazione della rettifica riguardante principalmente i certificati veterinari, è necessario che il presente regolamento abbia un effetto retroattivo al fine di evitare perturbazioni negli scambi. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (EU) n. 206/2010 è modificato come segue:
1) |
L'articolo 19 è sostituito dalla dicitura seguente: «Fatta eccezione delle api provenienti dallo Stato delle Hawaii, per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano certificate entro il 30 novembre 2010 a norma delle decisioni 79/542/CEE e 2003/881/CE.» |
2) |
L'allegato II è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento. |
3) |
Nell'allegato IV, parte 1, sezione 1, la tabella è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di carni fresche destinate al consumo umano per le quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari entro il 30 novembre 2010, conformemente ai modelli BOV e OVI, come disposto dall'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dall'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.
(4) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.
(5) GU L 146 dell'11.6.2010, pag. 1.
(6) Sospeso a decorrere dal 5 maggio 2010.»
ALLEGATO
L'allegato II è così modificato:
1) |
La parte 1 è sostituita dalla seguente: «PARTE 1 Elenco di paesi terzi, territori e loro parti (1)
|
2) |
La parte 2 è così modificata:
|
(1) Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da accordi dell'Unione con paesi terzi.
(2) Le carni di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 possono essere importate nell'Unione per un periodo di 90 giorni da tale data. Le partite che sono trasportate via mare su rotte d'altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono tuttavia essere importate nell'Unione per 40 giorni da tale data. (Se nella colonna 7 non figura alcuna data significa che non si applicano limitazioni temporali).
(3) Possono essere importate nell'Unione solo le carni di animali macellati a decorrere dalla data indicata nella colonna 8. Se nella colonna 8 non figura alcuna data non si applicano limitazioni temporali.
(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.
(5) Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
* |
Requisiti conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132). |
— |
Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata, tranne per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese. |
Restrizioni per la categoria 1:
Non è autorizzata l'introduzione di frattaglie nell'Unione, tranne il diaframma e i muscoli masseteri delle specie bovine.»