This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009H0524
Commission Recommendation of 29 June 2009 on measures to improve the functioning of the single market (Text with EEA relevance )
Raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009 , sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico (Testo rilevante ai fini del SEE )
Raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009 , sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 176 del 7.7.2009, p. 17–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/17 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2009
sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/524/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,
considerando quanto segue:
(1) |
Il buon funzionamento del mercato unico è essenziale per creare occupazione, favorire la crescita e promuovere la stabilità economica. Quanto maggiore è l’efficienza del mercato unico, tanto più esso consente di migliorare il contesto imprenditoriale, incoraggiando così le imprese a investire e a creare posti di lavoro, e tanto più rafforza la fiducia e fa crescere la domanda dei consumatori. Un mercato unico ben funzionante è pertanto cruciale in un contesto di recessione economica per facilitare la ripresa dell'economia europea. |
(2) |
Per il buon funzionamento del mercato unico è essenziale disporre di norme comunitarie di disciplina del funzionamento del mercato unico (di seguito «norme del mercato unico») sufficientemente armonizzate che vengano correttamente recepite, applicate, fatte rispettare e monitorate. |
(3) |
La consultazione e l'analisi realizzate per preparare la comunicazione della Commissione dal titolo «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» (di seguito «il riesame del mercato unico») (1) hanno consentito di individuare una serie di carenze che indicano che il mercato unico non funziona ancora con la dovuta efficienza. In molte aree e in molti settori sono necessari ulteriori sforzi. Spesso per i cittadini e le imprese è impossibile avere un quadro completo di tutte le opportunità offerte dal mercato unico, perché le norme non vengono correttamente applicate e fatte rispettare. |
(4) |
Nel riesame del mercato unico la Commissione ha pertanto proposto un pacchetto di misure concrete per assicurare che cittadini e imprese continuino a beneficiare dei vantaggi economici offerti dal mercato unico (2). |
(5) |
Le misure adottate dagli Stati membri e quelle prese dalla Commissione dovrebbero essere complementari. Un approccio coordinato e cooperativo, in partenariato tra la Commissione e gli Stati membri, per perseguire l'obiettivo comune di migliorare il recepimento, l'applicazione e il controllo del rispetto delle norme del mercato unico è vitale per assicurare il corretto funzionamento del mercato unico. Il partenariato proposto nella presente raccomandazione va oltre la cooperazione già esistente in alcuni settori di intervento del mercato unico. Esso richiede la creazione e il mantenimento di una stretta cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, in tutti i settori pertinenti per il mercato unico. Esso impone anche che gli Stati membri si assumano una responsabilità comune e pertanto svolgano un ruolo più proattivo nella gestione del mercato unico. |
(6) |
Il riesame del mercato unico, in particolare le discussioni con gli Stati membri che sono seguite, ha consentito di individuare alcuni settori cruciali per il miglioramento del funzionamento del mercato unico, vale a dire: assicurare il coordinamento sulle questioni relative al mercato unico; migliorare la cooperazione tra gli Stati membri nonché tra Stati membri e Commissione; migliorare il recepimento delle norme del mercato unico; monitorare i mercati e i settori al fine di individuare potenziali malfunzionamenti del mercato; migliorare l'applicazione delle norme del mercato unico; rafforzare il controllo del rispetto delle norme del mercato unico e promuovere la soluzione dei problemi; promuovere la valutazione periodica della normativa nazionale e informare i cittadini e le imprese sui loro diritti nel mercato unico. |
(7) |
La presente raccomandazione prende direttamente spunto da soluzioni già adottate in alcuni Stati membri, soluzioni che nella pratica hanno dimostrato di funzionare negli Stati membri interessati. Spetterà a ogni Stato membro scegliere le pratiche più idonee per assicurare l'attuazione della presente raccomandazione e più efficaci per lo Stato membro stesso, dato che procedure e pratiche efficaci in uno Stato membro possono non esserlo in un altro. |
(8) |
La ricerca dimostra che gli Stati membri devono migliorare il coordinamento interno sulle questioni relative al mercato unico, dato che attualmente le competenze sono sparse tra diverse autorità nazionali (3). Dato che l'applicazione delle norme del mercato unico può richiedere l'intervento di varie autorità nazionali, regionali e locali in ogni Stato membro, occorrerebbe rendere più efficiente la cooperazione tra di esse. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero assicurare e rafforzare una funzione di coordinamento per il mercato unico nell'ambito delle loro amministrazioni nazionali, che può variare a seconda delle specifiche strutture e tradizioni amministrative nazionali. Alle autorità chiamate ad assolvere questa funzione dovrebbe essere attribuita la responsabilità generale di pianificare, monitorare e valutare l'attuazione della presente raccomandazione. |
(9) |
Una stretta cooperazione transfrontaliera tra le autorità degli Stati membri competenti per le questioni relative al mercato unico consente l'instaurarsi di una fiducia reciproca ed è di fondamentale importanza per la corretta applicazione delle norme del mercato unico. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare che le reti transfrontaliere o i sistemi di informazione elettronici creati dalla Commissione [quali ad esempio, il sistema informativo del mercato interno (IMI), RAPEX (4), RASFF (5) o la rete di cooperazione per la protezione dei consumatori] siano operativi, attuando meccanismi idonei, ivi compresa l'allocazione delle risorse. |
(10) |
I quadri di valutazione del mercato interno hanno dimostrato che è ancora necessario migliorare la tempestività e la qualità del recepimento delle direttive sul mercato interno. Sebbene la raccomandazione della Commissione, del 12 luglio 2004, riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno (6) (di seguito «la raccomandazione della Commissione del 2004») sia stata sostanzialmente applicata, consentendo un significativo incremento del tasso di recepimento, parti di detta raccomandazione devono ancora essere attuate con maggiore efficacia. La presente raccomandazione ribadisce la necessità delle azioni raccomandate nella raccomandazione della Commissione del 2004, che rimane un riferimento per le amministrazioni degli Stati membri che si occupano di recepimento, e le sviluppa ulteriormente. La presente raccomandazione si basa anche sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Un'Europa dei risultati — applicazione del diritto comunitario» (7) e sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Revisione della procedura Lamfalussy — Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza» (8). |
(11) |
Il monitoraggio dei mercati è necessario per individuare i settori in cui i mercati non funzionano correttamente per i consumatori e per le imprese, e per concentrare le politiche relative al mercato unico su tali settori. Pertanto, esso dovrebbe diventare un elemento integrante dell'elaborazione e del monitoraggio delle politiche del mercato unico (ad esempio, tramite il quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo). La cooperazione tra la Commissione e le autorità degli Stati membri nel monitoraggio dei mercati e nella raccolta dei dati migliorerà la qualità dei dati e dell'analisi da utilizzare a livello nazionale e comunitario e contribuirà a creare consenso sulle questioni relative al mercato unico. Gli Stati membri sono incoraggiati a partecipare agli esercizi di monitoraggio dei mercati effettuati dalla Commissione e a realizzare esercizi analoghi a livello nazionale, adattati alle specifiche esigenze nazionali. |
(12) |
Vari studi condotti a livello nazionale hanno evidenziato l'importanza della formazione come ausilio ai funzionari, compresi i giudici, a livello nazionale, regionale e locale dell'amministrazione nel recepire, applicare e far rispettare correttamente le norme del mercato interno. A tale riguardo, è importante assicurare che dette norme, e l'impatto sulla competitività esterna della Comunità in generale, vengano sempre prese in considerazione in sede di elaborazione della normativa nazionale. L'importanza della formazione è stata ribadita da un recente studio e da una risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo del giudice nazionale e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 2005 sul diritto della concorrenza (9), nonché da una recente risoluzione del Consiglio (10). I funzionari dovrebbero inoltre ricevere orientamenti sul diritto comunitario in generale e sulle norme del mercato unico in particolare. |
(13) |
Un controllo efficace del rispetto delle norme del mercato unico e misure idonee per risolvere i problemi incontrati dai cittadini e dalle imprese sono di fondamentale importanza per aiutare i cittadini e le imprese a beneficiare delle libertà garantite dal trattato. Basandosi sulla cooperazione già realizzata nel settore della soluzione dei problemi, in particolare tramite SOLVIT (11), gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, dovrebbero accrescere la capacità dei meccanismi di soluzione dei problemi, con il ricorso al giudice nazionale o a meccanismi extragiudiziali, per fornire rimedi efficaci. È importante affrontare le circostanze che hanno determinato i vari problemi incontrati. |
(14) |
Il monitoraggio e la valutazione periodici della legislazione nazionale sono importanti perché consentono di verificare con quanta efficacia vengono attuate le norme del mercato unico e di individuare le disposizioni che potrebbero impedire ai cittadini e alle imprese di godere di tutti i benefici offerti da dette norme. Un tale esercizio dovrebbe essere realizzato più sistematicamente in tutti gli Stati membri. |
(15) |
Recenti sondaggi dell'Eurobarometro (12) e richieste indirizzate ai servizi informazione e di soluzione dei problemi della Commissione dimostrano che è necessario fornire maggiori informazioni ai cittadini e alle imprese in merito ai diritti di cui essi godono nel mercato unico in modo che possano esercitarli concretamente. Inoltre, si dovrebbe fare in modo che i cittadini e le imprese possano ottenere assistenza nell'esercizio dei loro diritti. A tale scopo, con il sostegno della Commissione, e se del caso in cooperazione con le parti in causa, gli Stati membri dovrebbero assicurare che vengano fornite informazioni pratiche e consulenza su questioni che toccano i cittadini e le imprese che vogliono vivere, studiare, lavorare, creare società o fornire beni o servizi in un altro Stato membro. |
(16) |
Nell'allegato alla presente raccomandazione sono indicate le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per attuare la raccomandazione e viene fornito un elenco delle pratiche seguite da alcuni Stati membri, sulle quali si basano le misure. Si ritiene che, sebbene all'inizio alcune misure possano comportare costi, esse dovrebbero consentire risparmi, ad esempio grazie alla razionalizzazione delle pratiche amministrative, e in tal modo consentire a lungo termine un miglior funzionamento del mercato unico e creare pertanto benefici per i consumatori e le imprese. |
(17) |
I progressi nell'attuazione della presente raccomandazione dovrebbero essere monitorati in stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, anche tramite discussioni, sulla base di valori di riferimento e di indicatori, in seno al comitato consultivo sul mercato interno (IMAC). Perché la Commissione possa effettuare una valutazione degli effetti della presente raccomandazione quattro anni dopo la pubblicazione della raccomandazione nella Gazzetta ufficiale, tre anni dopo la pubblicazione gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione una relazione sulle azioni intraprese per dare attuazione alla presente raccomandazione, |
RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI DI:
1. |
Assicurare e rafforzare la funzione di coordinamento del mercato unico, che promuova un coordinamento più efficace tra le autorità competenti per le questioni relative al mercato unico a livello nazionale, regionale e locale, e funga da punto di riferimento per il mercato unico nell'ambito dell'amministrazione. |
2. |
Facilitare la cooperazione attiva tra autorità amministrative competenti per le questioni relative al mercato unico nei vari Stati membri e con la Commissione, tramite l'allocazione di risorse sufficienti. |
3. |
Adottare tutte le misure necessarie per migliorare il recepimento delle direttive che incidono su mercato interno. |
4. |
Sostenere il lavoro della Commissione di monitoraggio dei mercati e di raccolta dei dati relativi, contribuendo attivamente all'esercizio a livello comunitario e, se del caso, considerando esercizi analoghi a livello nazionale. |
5. |
Assicurare che le autorità e i funzionari nazionali possiedano le conoscenze necessarie del diritto comunitario in generale e delle norme del mercato unico in particolare per poterle applicare efficacemente e, se del caso, tener conto di tali norme in sede di elaborazione e di introduzione di nuovi atti normativi nazionali. |
6. |
Facilitare e incoraggiare la soluzione rapida ed efficace dei problemi incontrati dai cittadini e dalle imprese nell'esercizio dei loro diritti nel mercato unico, in generale adottando misure per migliorare il rispetto delle norme del mercato unico e in particolare assicurando che i giudici possiedano un'adeguata conoscenza del diritto comunitario, in particolare delle norme del mercato unico, e fornendo un adeguato sostegno ai meccanismi di soluzione dei problemi. |
7. |
Effettuare una valutazione periodica della normativa nazionale per assicurare il pieno rispetto delle norme del mercato unico, e in tal modo tenere sotto controllo il ricorso alle esenzioni o alle deroghe previste nelle vigenti norme del mercato unico. |
8. |
Migliorare la divulgazione alle imprese e ai cittadini di informazioni pratiche sulle questioni relative al mercato unico. |
9. |
Esaminare le misure e le pratiche di cui all'allegato e, tenendo conto delle rispettive tradizioni istituzionali nazionali, adottare le pratiche che consentiranno, o che si prevede consentiranno, di migliorare il funzionamento del mercato unico e che sono le più idonee per attuare la presente raccomandazione. |
10. |
Cooperare con la Commissione e con altri Stati membri al monitoraggio dell'attuazione della presente raccomandazione, informare periodicamente la Commissione in merito alle azioni adottate per dare attuazione alla presente raccomandazione e trasmettere una relazione finale alla Commissione tre anni dopo la pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale. |
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2009.
Per la Commissione
Charlie MCCREEVY
Membro della Commissione
(1) COM(2007) 724 definitivo del 20.11.2007.
(2) Nel periodo 1992-2006 il PIL della Comunità è aumentato del 2,15 % e sono stati creati 2,75 milioni di posti di lavoro supplementari; tra il 1995 e il 2005 gli scambi intracomunitari hanno registrato un incremento del 30 %. [SEC(2007) 1521 del 20.11.2007].
(3) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sugli strumenti per una politica moderna sul mercato unico, [SEC(2007) 1518 del 20.11.2007].
(4) Rapid alert system for non-food dangerous products (sistema di allarme rapido per i prodotti non alimentari pericolosi).
(5) Rapid alert system for food and feed (sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi).
(6) GU L 98 del 16.4.2005, pag. 47.
(7) COM(2007) 502 definitivo del 5.9.2007.
(8) COM(2007) 727 definitivo del 20.11.2007.
(9) Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo, (INI/2007/2027 del 9.7.2008); Risoluzione del PE sulla relazione della Commissione sulla politica della concorrenza 2004, (INI/2005/2209 del 20.3.2006).
(10) Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, 14757 del 28 ottobre 2008.
(11) Comunicazione della Commissione, dal titolo «Soluzione efficace dei problemi nel mercato interno («SOLVIT»)», [COM(2001) 702 definitivo del 27.11.2001].
(12) http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#061204
ALLEGATO
Misure e pratiche per migliorare il funzionamento del mercato unico
1. MISURE PER MIGLIORARE IL COORDINAMENTO SULLE QUESTIONI RELATIVE AL MERCATO UNICO
Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:
a) |
attribuire ad un’autorità dell’amministrazione nazionale, nuova o già esistente, la competenza per il coordinamento sulle questioni relative al mercato unico; |
b) |
assicurare il coordinamento tra i ministeri e le agenzie governative su singole questioni; |
c) |
assicurare il coordinamento tra i ministeri e le agenzie governative da una parte e le autorità regionali e locali dall’altra, nonché tra le autorità regionali e tra le autorità locali; |
d) |
assicurare che i ministeri e le agenzie governative competenti e altre istituzioni tengano conto delle norme del mercato unico; |
e) |
prendere in considerazione l’eventualità di accorpare le competenze su una serie di attività relative al mercato unico in capo ad un’unica autorità, tenendo conto dell’organizzazione dell’amministrazione nazionale; |
f) |
pianificare, monitorare e valutare l’attuazione della presente raccomandazione. |
Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite |
|||||
Responsabilità per il coordinamento sulle questioni relative al mercato unico |
|
||||
Cooperazione interministeriale |
|
||||
Coordinamento verticale |
|
||||
Visibilità politica |
|
||||
Rispetto delle norme |
|
||||
Accorpamento delle attività relative al mercato unico |
|
2. MISURE PER MIGLIORARE LA COOPERAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI E CON LA COMMISSIONE
Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:
a) |
fornire su base permanente la necessaria formazione linguistica, informatica e di altro genere e far conoscere le reti esistenti e le norme pertinenti sulla tutela dei dati personali, in modo da rendere pienamente operative a livello nazionale le reti comunitarie (ad esempio il sistema di informazione sul mercato unico (IMI), RAPEX, RASFF, le reti di cooperazione per la tutela dei consumatori, ecc.) |
b) |
organizzare, ad esempio tramite le reti esistenti, scambi di funzionari responsabili delle questioni relative al mercato unico tra amministrazioni nazionali; |
c) |
assicurare che la cooperazione attiva tra autorità responsabili delle questioni relative al mercato unico nei diversi Stati membri entri a far parte della cultura amministrativa nazionale; |
d) |
adottare misure organizzative per assicurare che gli Stati membri siano in grado di rispondere tempestivamente alle richieste della Commissione di informazioni relative all’applicazione delle norme del mercato unico a livello nazionale, in particolare nel contesto del progetto pilota UE (3) e nel quadro delle procedure di infrazione. |
Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite |
|||||
Cooperazione tra autorità nazionali |
|
||||
Scambi tra amministrazioni |
|
||||
Sostegno finanziario e in risorse umane |
|
||||
Formazione |
|
3. MISURE PER MIGLIORARE IL RECEPIMENTO DELLE NORME DEL MERCATO UNICO
Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:
a) |
preparare in anticipo il recepimento, l’applicazione e il controllo del rispetto delle direttive del mercato unico a livello nazionale; |
b) |
assicurare che tutti i funzionari interessati cooperino tra di loro e facilitare la partecipazione dei funzionari responsabili del recepimento e dell’applicazione di una direttiva a livello nazionale ai negoziati relativi alla direttiva; |
c) |
migliorare la cooperazione tra amministrazioni nazionali e parlamenti nazionali, regionali e devoluti, e autorità regionali e locali partecipanti al recepimento, e fornire loro, se necessario, tutte le informazioni pertinenti relative al processo di negoziazione e al recepimento; |
d) |
durante l’iter di recepimento fornire, se utile, informazioni alle parti in causa su singole proposte legislative relative al mercato unico che potrebbero essere interessanti per le imprese e i cittadini; |
e) |
evitare l’aggiunta di disposizioni aggiuntive non necessarie per il recepimento della direttiva (7); |
f) |
facilitare il dialogo con la Commissione sul recepimento delle direttive sul mercato unico utilizzando una serie di strumenti, quali le tabelle di concordanza, miranti ad accrescere la trasparenza e la facilità di consultazione della legislazione nazionale. |
Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite |
|||||
Preparazione anticipata |
|
||||
Continuità |
|
||||
Cooperazione con i parlamenti |
|
||||
Cooperazione con le autorità regionali e locali |
|
||||
Comunicazione con le parti in causa |
|
||||
Evitare «obblighi aggiuntivi inutili» |
|
||||
Tavole di concordanza |
|
4. MISURE PER MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DEI MERCATI E DEI SETTORI PER INDIVIDUARE POTENZIALI MALFUNZIONAMENTI DEL MERCATO
Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:
a) |
raccogliere informazioni qualitative e quantitative sui mercati o sui settori controllati, ad esempio tramite analisi di mercato effettuate da esperti, consulenti o parti in causa, o tramite dati raccolti dagli uffici nazionali di statistica e da organismi incaricati del trattamento dei reclami; |
b) |
individuare le fonti locali di informazioni e facilitare l’impegno delle parti in causa locali nella procedura di monitoraggio dei mercati, ad esempio organizzando consultazioni locali o riunioni tra la Commissione e parti in causa locali importanti; |
c) |
partecipare al lavoro di monitoraggio su aspetti specifici, come ad esempio l’analisi della concorrenza, le valutazioni regolamentari o la raccolta di dati per verificare in che misura i mercati funzionino per i consumatori (ad esempio tramite la raccolta periodica dei prezzi medi di prodotti e servizi di consumo comparabili, la classificazione dei reclami dei consumatori e la messa a punto di indicatori adeguati per misurare la qualità del controllo del rispetto della normativa). |
Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite |
|||
Raccolta delle informazioni |
|
||
Aspetti specifici del monitoraggio |
|
||
Monitoraggio a livello nazionale |
|
5. MISURE PER MIGLIORARE L’APPLICAZIONE DELLE NORME DEL MERCATO UNICO
Gli Stati membri sono invitati ad adottare le seguenti misure riguardanti i funzionari responsabili dell’applicazione delle norme del mercato unico:
a) |
organizzare corsi di formazione sul diritto comunitario in generale e sulle norme del mercato unico in particolare al momento dell’assunzione; |
b) |
istituire programmi di formazione continua sul posto di lavoro sul diritto comunitario in generale e sulle norme del mercato unico in particolare; |
c) |
fornire orientamenti pratici e consulenza riguardanti le norme del mercato unico e la loro applicazione. |
Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite |
|||||||
Formazione |
|
||||||
Formazione continua sul posto di lavoro |
|
||||||
Orientamenti pratici e consulenza |
|
||||||
Formazione e test sul diritto comunitario e sulle norme del mercato unico |
|
6. MISURE PER RAFFORZARE IL CONTROLLO SULL’OSSERVANZA DELLE NORME DEL MERCATO UNICO E PER PROMUOVERE I MECCANISMI DI SOLUZIONE DEI PROBLEMI
1) Meccanismi extragiudiziali di soluzione dei problemi
Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:
a) |
fare in modo che i cittadini e le imprese abbiano a disposizione procedure trasparenti, semplici e non onerose per la risoluzione alternativa delle controversie; |
b) |
partecipare e contribuire attivamente, specialmente tramite adeguate risorse, al funzionamento e all’ulteriore sviluppo di meccanismi di soluzione dei problemi a livello comunitario, quali SOLVIT e il progetto pilota UE; |
c) |
fornire sufficienti informazioni ai cittadini e alle imprese, su siti web dedicati al mercato unico, sui meccanismi esistenti di soluzione dei problemi a livello nazionale e comunitario; |
d) |
affrontare le cause dei problemi che richiedono meccanismi di soluzione dei problemi. |
2) Il giudice nazionale
Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:
a) |
fornire ai giudici una formazione di base sul diritto comunitario in generale e sulle norme del mercato unico in particolare al momento dell’assunzione, nonché programmi di formazione continua sul posto di lavoro, tra l’altro tramite la rete europea di formazione giudiziaria (8), che organizza e finanzia scambi di giudici; |
b) |
assicurare un accesso facile a informazioni complete e aggiornate sulla normativa comunitaria relativa al mercato unico e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, tra l’altro tramite il futuro portale comunitario e-Justice (9) che fornirà uno «sportello (elettronico) unico» per informazioni sulla giustizia europea e sull’accesso ai procedimenti giudiziari europei; |
c) |
incoraggiare i giudici nazionali a raccogliere e a mettere a disposizione informazioni su sentenze importanti in materia di mercato unico, in particolare le sentenze nazionali di esecuzione delle pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia delle Comunità europee. |
Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite |
|||||
Meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie |
|
||||
Partecipazione ai meccanismi comunitari di risoluzione alternativa delle controversie |
|
||||
Informazioni sui meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie |
|
||||
Formazione |
|
||||
Facile accesso all’informazione |
|
||||
Condividere importanti sentenze nazionali relative all’applicazione delle norme del mercato unico |
|
7. MISURE PER PROMUOVERE LA VALUTAZIONE PERIODICA DELLA NORMATIVA NAZIONALE
Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:
a) |
sviluppare un approccio sistematico per il monitoraggio e la valutazione della legislazione nazionale di attuazione delle norme del mercato unico per individuare eventuali incongruenze nella loro applicazione, anche mediante consultazioni delle parti in causa, feedback dagli attuali meccanismi di soluzione dei problemi, ecc.; |
b) |
riesaminare, se possibile, le norme e le pratiche amministrative nazionali in vigore, per individuare disposizioni che potrebbero impedire ai cittadini e alle imprese di sfruttare tutte le opportunità offerte dal mercato unico, e adeguare il quadro regolamentare nazionale, se necessario; |
c) |
prendere misure organizzative per assicurare uno stretto monitoraggio della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e a tale riguardo procedere ad una valutazione periodica della compatibilità della legislazione e delle pratiche amministrative nazionali con le norme del mercato unico. |
Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite |
|||||
Valutazione dell’attuazione |
|
||||
Revisione delle norme e delle procedure nazionali |
|
||||
Controllo dell’impatto delle pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia |
|
8. MISURE PER MIGLIORARE L’INFORMAZIONE AI CITTADINI E ALLE IMPRESE SUI DIRITTI DI CUI GODONO NEL MERCATO UNICO
Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:
a) |
promuovere e far conoscere i servizi di informazione comunitari (10) nell’ambito dell’amministrazione nazionale e all’esterno a livello nazionale, regionale e locale, in linea con il lavoro della Commissione, in particolare sui servizi di assistenza del mercato unico; |
b) |
assicurare un maggior coordinamento tra i punti di contatto nazionali responsabili dei servizi di informazione comunitari; |
c) |
mettere a disposizione informazioni pratiche sui diritti e sugli obblighi nel mercato unico in altre lingue, rendendole facilmente accessibili tramite un sito internet, e introdurre chiari riferimenti incrociati tra tutti i portali nazionali e comunitari pertinenti contenenti informazioni relative al mercato unico, in particolare tramite il portale «Your Europe»; |
d) |
organizzare campagne e programmi di informazione sui benefici e le opportunità del mercato unico. |
Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite |
|||||
Promuovere i servizi di informazione comunitari |
|
||||
Coordinamento dei servizi di informazione comunitari a livello nazionale |
|
||||
Informazioni facilmente accessibili |
|
||||
Campagne di informazione |
|
(1) Direttiva del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).
(2) Regolamento del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8).
(3) La fase di test del progetto pilota UE, il quale mira a rendere più rapidi i tempi di risposta alle richieste e alle denunce riguardanti l’interpretazione e l’attuazione corrette del diritto comunitario, tramite un metodo di lavoro più informale tra la Commissione e gli Stati membri, è stata lanciata nell’aprile 2008 con 15 Stati membri.
(4) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(5) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(6) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(7) Fatto salvo il recepimento di disposizioni che fissano obblighi minimi nelle direttive risultanti da competenze condivise conformemente al trattato CE (in particolare l’articolo 137 del trattato CE).
(8) http://www.ejtn.NET/www/en/html/index.htm
(9) Il portale europeo e-Justice verrà lanciato il 14 dicembre 2009.
(10) Tra cui, tra gli altri, Europe Direct, Citizens’ Signpost Service, Your Europe, EURES, centri europei dei consumatori, Enterprise Europe Network.