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Document 32009H0524

    Raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009 , sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 176 del 7.7.2009, p. 17–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2009/524/oj

    7.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 176/17


    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2009

    sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/524/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il buon funzionamento del mercato unico è essenziale per creare occupazione, favorire la crescita e promuovere la stabilità economica. Quanto maggiore è l’efficienza del mercato unico, tanto più esso consente di migliorare il contesto imprenditoriale, incoraggiando così le imprese a investire e a creare posti di lavoro, e tanto più rafforza la fiducia e fa crescere la domanda dei consumatori. Un mercato unico ben funzionante è pertanto cruciale in un contesto di recessione economica per facilitare la ripresa dell'economia europea.

    (2)

    Per il buon funzionamento del mercato unico è essenziale disporre di norme comunitarie di disciplina del funzionamento del mercato unico (di seguito «norme del mercato unico») sufficientemente armonizzate che vengano correttamente recepite, applicate, fatte rispettare e monitorate.

    (3)

    La consultazione e l'analisi realizzate per preparare la comunicazione della Commissione dal titolo «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» (di seguito «il riesame del mercato unico») (1) hanno consentito di individuare una serie di carenze che indicano che il mercato unico non funziona ancora con la dovuta efficienza. In molte aree e in molti settori sono necessari ulteriori sforzi. Spesso per i cittadini e le imprese è impossibile avere un quadro completo di tutte le opportunità offerte dal mercato unico, perché le norme non vengono correttamente applicate e fatte rispettare.

    (4)

    Nel riesame del mercato unico la Commissione ha pertanto proposto un pacchetto di misure concrete per assicurare che cittadini e imprese continuino a beneficiare dei vantaggi economici offerti dal mercato unico (2).

    (5)

    Le misure adottate dagli Stati membri e quelle prese dalla Commissione dovrebbero essere complementari. Un approccio coordinato e cooperativo, in partenariato tra la Commissione e gli Stati membri, per perseguire l'obiettivo comune di migliorare il recepimento, l'applicazione e il controllo del rispetto delle norme del mercato unico è vitale per assicurare il corretto funzionamento del mercato unico. Il partenariato proposto nella presente raccomandazione va oltre la cooperazione già esistente in alcuni settori di intervento del mercato unico. Esso richiede la creazione e il mantenimento di una stretta cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, in tutti i settori pertinenti per il mercato unico. Esso impone anche che gli Stati membri si assumano una responsabilità comune e pertanto svolgano un ruolo più proattivo nella gestione del mercato unico.

    (6)

    Il riesame del mercato unico, in particolare le discussioni con gli Stati membri che sono seguite, ha consentito di individuare alcuni settori cruciali per il miglioramento del funzionamento del mercato unico, vale a dire: assicurare il coordinamento sulle questioni relative al mercato unico; migliorare la cooperazione tra gli Stati membri nonché tra Stati membri e Commissione; migliorare il recepimento delle norme del mercato unico; monitorare i mercati e i settori al fine di individuare potenziali malfunzionamenti del mercato; migliorare l'applicazione delle norme del mercato unico; rafforzare il controllo del rispetto delle norme del mercato unico e promuovere la soluzione dei problemi; promuovere la valutazione periodica della normativa nazionale e informare i cittadini e le imprese sui loro diritti nel mercato unico.

    (7)

    La presente raccomandazione prende direttamente spunto da soluzioni già adottate in alcuni Stati membri, soluzioni che nella pratica hanno dimostrato di funzionare negli Stati membri interessati. Spetterà a ogni Stato membro scegliere le pratiche più idonee per assicurare l'attuazione della presente raccomandazione e più efficaci per lo Stato membro stesso, dato che procedure e pratiche efficaci in uno Stato membro possono non esserlo in un altro.

    (8)

    La ricerca dimostra che gli Stati membri devono migliorare il coordinamento interno sulle questioni relative al mercato unico, dato che attualmente le competenze sono sparse tra diverse autorità nazionali (3). Dato che l'applicazione delle norme del mercato unico può richiedere l'intervento di varie autorità nazionali, regionali e locali in ogni Stato membro, occorrerebbe rendere più efficiente la cooperazione tra di esse. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero assicurare e rafforzare una funzione di coordinamento per il mercato unico nell'ambito delle loro amministrazioni nazionali, che può variare a seconda delle specifiche strutture e tradizioni amministrative nazionali. Alle autorità chiamate ad assolvere questa funzione dovrebbe essere attribuita la responsabilità generale di pianificare, monitorare e valutare l'attuazione della presente raccomandazione.

    (9)

    Una stretta cooperazione transfrontaliera tra le autorità degli Stati membri competenti per le questioni relative al mercato unico consente l'instaurarsi di una fiducia reciproca ed è di fondamentale importanza per la corretta applicazione delle norme del mercato unico. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare che le reti transfrontaliere o i sistemi di informazione elettronici creati dalla Commissione [quali ad esempio, il sistema informativo del mercato interno (IMI), RAPEX (4), RASFF (5) o la rete di cooperazione per la protezione dei consumatori] siano operativi, attuando meccanismi idonei, ivi compresa l'allocazione delle risorse.

    (10)

    I quadri di valutazione del mercato interno hanno dimostrato che è ancora necessario migliorare la tempestività e la qualità del recepimento delle direttive sul mercato interno. Sebbene la raccomandazione della Commissione, del 12 luglio 2004, riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno (6) (di seguito «la raccomandazione della Commissione del 2004») sia stata sostanzialmente applicata, consentendo un significativo incremento del tasso di recepimento, parti di detta raccomandazione devono ancora essere attuate con maggiore efficacia. La presente raccomandazione ribadisce la necessità delle azioni raccomandate nella raccomandazione della Commissione del 2004, che rimane un riferimento per le amministrazioni degli Stati membri che si occupano di recepimento, e le sviluppa ulteriormente. La presente raccomandazione si basa anche sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Un'Europa dei risultati — applicazione del diritto comunitario» (7) e sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Revisione della procedura Lamfalussy — Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza» (8).

    (11)

    Il monitoraggio dei mercati è necessario per individuare i settori in cui i mercati non funzionano correttamente per i consumatori e per le imprese, e per concentrare le politiche relative al mercato unico su tali settori. Pertanto, esso dovrebbe diventare un elemento integrante dell'elaborazione e del monitoraggio delle politiche del mercato unico (ad esempio, tramite il quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo). La cooperazione tra la Commissione e le autorità degli Stati membri nel monitoraggio dei mercati e nella raccolta dei dati migliorerà la qualità dei dati e dell'analisi da utilizzare a livello nazionale e comunitario e contribuirà a creare consenso sulle questioni relative al mercato unico. Gli Stati membri sono incoraggiati a partecipare agli esercizi di monitoraggio dei mercati effettuati dalla Commissione e a realizzare esercizi analoghi a livello nazionale, adattati alle specifiche esigenze nazionali.

    (12)

    Vari studi condotti a livello nazionale hanno evidenziato l'importanza della formazione come ausilio ai funzionari, compresi i giudici, a livello nazionale, regionale e locale dell'amministrazione nel recepire, applicare e far rispettare correttamente le norme del mercato interno. A tale riguardo, è importante assicurare che dette norme, e l'impatto sulla competitività esterna della Comunità in generale, vengano sempre prese in considerazione in sede di elaborazione della normativa nazionale. L'importanza della formazione è stata ribadita da un recente studio e da una risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo del giudice nazionale e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 2005 sul diritto della concorrenza (9), nonché da una recente risoluzione del Consiglio (10). I funzionari dovrebbero inoltre ricevere orientamenti sul diritto comunitario in generale e sulle norme del mercato unico in particolare.

    (13)

    Un controllo efficace del rispetto delle norme del mercato unico e misure idonee per risolvere i problemi incontrati dai cittadini e dalle imprese sono di fondamentale importanza per aiutare i cittadini e le imprese a beneficiare delle libertà garantite dal trattato. Basandosi sulla cooperazione già realizzata nel settore della soluzione dei problemi, in particolare tramite SOLVIT (11), gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, dovrebbero accrescere la capacità dei meccanismi di soluzione dei problemi, con il ricorso al giudice nazionale o a meccanismi extragiudiziali, per fornire rimedi efficaci. È importante affrontare le circostanze che hanno determinato i vari problemi incontrati.

    (14)

    Il monitoraggio e la valutazione periodici della legislazione nazionale sono importanti perché consentono di verificare con quanta efficacia vengono attuate le norme del mercato unico e di individuare le disposizioni che potrebbero impedire ai cittadini e alle imprese di godere di tutti i benefici offerti da dette norme. Un tale esercizio dovrebbe essere realizzato più sistematicamente in tutti gli Stati membri.

    (15)

    Recenti sondaggi dell'Eurobarometro (12) e richieste indirizzate ai servizi informazione e di soluzione dei problemi della Commissione dimostrano che è necessario fornire maggiori informazioni ai cittadini e alle imprese in merito ai diritti di cui essi godono nel mercato unico in modo che possano esercitarli concretamente. Inoltre, si dovrebbe fare in modo che i cittadini e le imprese possano ottenere assistenza nell'esercizio dei loro diritti. A tale scopo, con il sostegno della Commissione, e se del caso in cooperazione con le parti in causa, gli Stati membri dovrebbero assicurare che vengano fornite informazioni pratiche e consulenza su questioni che toccano i cittadini e le imprese che vogliono vivere, studiare, lavorare, creare società o fornire beni o servizi in un altro Stato membro.

    (16)

    Nell'allegato alla presente raccomandazione sono indicate le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per attuare la raccomandazione e viene fornito un elenco delle pratiche seguite da alcuni Stati membri, sulle quali si basano le misure. Si ritiene che, sebbene all'inizio alcune misure possano comportare costi, esse dovrebbero consentire risparmi, ad esempio grazie alla razionalizzazione delle pratiche amministrative, e in tal modo consentire a lungo termine un miglior funzionamento del mercato unico e creare pertanto benefici per i consumatori e le imprese.

    (17)

    I progressi nell'attuazione della presente raccomandazione dovrebbero essere monitorati in stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, anche tramite discussioni, sulla base di valori di riferimento e di indicatori, in seno al comitato consultivo sul mercato interno (IMAC). Perché la Commissione possa effettuare una valutazione degli effetti della presente raccomandazione quattro anni dopo la pubblicazione della raccomandazione nella Gazzetta ufficiale, tre anni dopo la pubblicazione gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione una relazione sulle azioni intraprese per dare attuazione alla presente raccomandazione,

    RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI DI:

    1.

    Assicurare e rafforzare la funzione di coordinamento del mercato unico, che promuova un coordinamento più efficace tra le autorità competenti per le questioni relative al mercato unico a livello nazionale, regionale e locale, e funga da punto di riferimento per il mercato unico nell'ambito dell'amministrazione.

    2.

    Facilitare la cooperazione attiva tra autorità amministrative competenti per le questioni relative al mercato unico nei vari Stati membri e con la Commissione, tramite l'allocazione di risorse sufficienti.

    3.

    Adottare tutte le misure necessarie per migliorare il recepimento delle direttive che incidono su mercato interno.

    4.

    Sostenere il lavoro della Commissione di monitoraggio dei mercati e di raccolta dei dati relativi, contribuendo attivamente all'esercizio a livello comunitario e, se del caso, considerando esercizi analoghi a livello nazionale.

    5.

    Assicurare che le autorità e i funzionari nazionali possiedano le conoscenze necessarie del diritto comunitario in generale e delle norme del mercato unico in particolare per poterle applicare efficacemente e, se del caso, tener conto di tali norme in sede di elaborazione e di introduzione di nuovi atti normativi nazionali.

    6.

    Facilitare e incoraggiare la soluzione rapida ed efficace dei problemi incontrati dai cittadini e dalle imprese nell'esercizio dei loro diritti nel mercato unico, in generale adottando misure per migliorare il rispetto delle norme del mercato unico e in particolare assicurando che i giudici possiedano un'adeguata conoscenza del diritto comunitario, in particolare delle norme del mercato unico, e fornendo un adeguato sostegno ai meccanismi di soluzione dei problemi.

    7.

    Effettuare una valutazione periodica della normativa nazionale per assicurare il pieno rispetto delle norme del mercato unico, e in tal modo tenere sotto controllo il ricorso alle esenzioni o alle deroghe previste nelle vigenti norme del mercato unico.

    8.

    Migliorare la divulgazione alle imprese e ai cittadini di informazioni pratiche sulle questioni relative al mercato unico.

    9.

    Esaminare le misure e le pratiche di cui all'allegato e, tenendo conto delle rispettive tradizioni istituzionali nazionali, adottare le pratiche che consentiranno, o che si prevede consentiranno, di migliorare il funzionamento del mercato unico e che sono le più idonee per attuare la presente raccomandazione.

    10.

    Cooperare con la Commissione e con altri Stati membri al monitoraggio dell'attuazione della presente raccomandazione, informare periodicamente la Commissione in merito alle azioni adottate per dare attuazione alla presente raccomandazione e trasmettere una relazione finale alla Commissione tre anni dopo la pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2009.

    Per la Commissione

    Charlie MCCREEVY

    Membro della Commissione


    (1)  COM(2007) 724 definitivo del 20.11.2007.

    (2)  Nel periodo 1992-2006 il PIL della Comunità è aumentato del 2,15 % e sono stati creati 2,75 milioni di posti di lavoro supplementari; tra il 1995 e il 2005 gli scambi intracomunitari hanno registrato un incremento del 30 %. [SEC(2007) 1521 del 20.11.2007].

    (3)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sugli strumenti per una politica moderna sul mercato unico, [SEC(2007) 1518 del 20.11.2007].

    (4)  Rapid alert system for non-food dangerous products (sistema di allarme rapido per i prodotti non alimentari pericolosi).

    (5)  Rapid alert system for food and feed (sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi).

    (6)  GU L 98 del 16.4.2005, pag. 47.

    (7)  COM(2007) 502 definitivo del 5.9.2007.

    (8)  COM(2007) 727 definitivo del 20.11.2007.

    (9)  Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo, (INI/2007/2027 del 9.7.2008); Risoluzione del PE sulla relazione della Commissione sulla politica della concorrenza 2004, (INI/2005/2209 del 20.3.2006).

    (10)  Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, 14757 del 28 ottobre 2008.

    (11)  Comunicazione della Commissione, dal titolo «Soluzione efficace dei problemi nel mercato interno («SOLVIT»)», [COM(2001) 702 definitivo del 27.11.2001].

    (12)  http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#061204


    ALLEGATO

    Misure e pratiche per migliorare il funzionamento del mercato unico

    1.   MISURE PER MIGLIORARE IL COORDINAMENTO SULLE QUESTIONI RELATIVE AL MERCATO UNICO

    Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:

    a)

    attribuire ad un’autorità dell’amministrazione nazionale, nuova o già esistente, la competenza per il coordinamento sulle questioni relative al mercato unico;

    b)

    assicurare il coordinamento tra i ministeri e le agenzie governative su singole questioni;

    c)

    assicurare il coordinamento tra i ministeri e le agenzie governative da una parte e le autorità regionali e locali dall’altra, nonché tra le autorità regionali e tra le autorità locali;

    d)

    assicurare che i ministeri e le agenzie governative competenti e altre istituzioni tengano conto delle norme del mercato unico;

    e)

    prendere in considerazione l’eventualità di accorpare le competenze su una serie di attività relative al mercato unico in capo ad un’unica autorità, tenendo conto dell’organizzazione dell’amministrazione nazionale;

    f)

    pianificare, monitorare e valutare l’attuazione della presente raccomandazione.

    Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite

    Responsabilità per il coordinamento sulle questioni relative al mercato unico

    Alcuni organismi governativi esercitano già una funzione che si avvicina molto a quella di coordinamento sulle questioni relative al mercato unico. Essi cooperano strettamente con altre autorità sulle questioni relative al mercato unico, assicurano la compatibilità della normativa nazionale con le norme del mercato unico e sono competenti per una serie di attività relative al mercato unico.

    Cooperazione interministeriale

    Gruppi di lavoro interministeriali su questioni relative al mercato unico riuniscono rappresentanti delle autorità interessate.

    Coordinamento verticale

    Esistono reti speciali, ad esempio nel settore degli appalti pubblici o della sorveglianza dei mercati, che collegano autorità regionali e locali. Queste reti dispongono di banche dati e di siti web comuni.

    Rappresentanti locali e regionali partecipano, in funzione delle materie di loro competenza, ai lavori dei gruppi interministeriali.

    Visibilità politica

    Discussioni politiche sulle questioni relative al mercato unico si tengono periodicamente, ad esempio in sottocomitati del consiglio nazionale dei ministri.

    Il parlamento nazionale partecipa attivamente all’analisi delle questioni relative al mercato unico, ad esempio mediante la preparazione di relazioni o l’effettuazione di inchieste su queste questioni.

    Rispetto delle norme

    Un organismo governativo assicura la compatibilità della legislazione nazionale con le norme del mercato unico tramite, tra l’altro, l’esame dei progetti di legislazione nazionale.

    Accorpamento delle attività relative al mercato unico

    Alcuni organismi governativi sono responsabili di una serie di attività connesse con il mercato unico, quali SOLVIT, IMI, notifiche in applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e del regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (2), il coordinamento della creazione di sportelli unici nel quadro del «pacchetto merci».

    2.   MISURE PER MIGLIORARE LA COOPERAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI E CON LA COMMISSIONE

    Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:

    a)

    fornire su base permanente la necessaria formazione linguistica, informatica e di altro genere e far conoscere le reti esistenti e le norme pertinenti sulla tutela dei dati personali, in modo da rendere pienamente operative a livello nazionale le reti comunitarie (ad esempio il sistema di informazione sul mercato unico (IMI), RAPEX, RASFF, le reti di cooperazione per la tutela dei consumatori, ecc.)

    b)

    organizzare, ad esempio tramite le reti esistenti, scambi di funzionari responsabili delle questioni relative al mercato unico tra amministrazioni nazionali;

    c)

    assicurare che la cooperazione attiva tra autorità responsabili delle questioni relative al mercato unico nei diversi Stati membri entri a far parte della cultura amministrativa nazionale;

    d)

    adottare misure organizzative per assicurare che gli Stati membri siano in grado di rispondere tempestivamente alle richieste della Commissione di informazioni relative all’applicazione delle norme del mercato unico a livello nazionale, in particolare nel contesto del progetto pilota UE (3) e nel quadro delle procedure di infrazione.

    Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite

    Cooperazione tra autorità nazionali

    Esiste una stretta cooperazione tra i paesi nordici e i paesi baltici in materia di sorveglianza dei mercati, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (4) e su altre questioni relative al mercato unico.

    La cooperazione è in atto tra le autorità nazionali nei settori degli appalti pubblici (ad esempio tramite la rete sugli appalti pubblici) e della sorveglianza dei mercati. Le autorità nazionali di sorveglianza dei mercati nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo (non alimentari) cooperano strettamente tramite la rete PROSAFE, e il sistema ICSMS facilita la sorveglianza del mercato dei prodotti tecnici.

    Scambi tra amministrazioni

    Le autorità nazionali della concorrenza partecipano allo scambio di funzionari nazionali nell’ambito della rete europea della concorrenza.

    Diverse autorità nazionali di sorveglianza dei mercati e diverse autorità responsabili del controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dei consumatori partecipano allo scambio di funzionari nel quadro della rete per la sicurezza dei consumatori di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

    Sostegno finanziario e in risorse umane

    Sono state designate apposite squadre incaricate di istituire la rete di informazione del mercato interno (IMI), le quali sono state dotate di adeguate risorse umane e finanziarie per sviluppare l’IMI nel rispettivo Stato membro.

    Formazione

    Rappresentanti delle autorità nazionali, dopo aver seguito corsi di formazione organizzati dalla Commissione, formano altri membri della rete IMI a livello nazionale. Questa prassi funziona al meglio quando la funzione di formatori è inclusa nella descrizione dei compiti dei predetti funzionari.

    3.   MISURE PER MIGLIORARE IL RECEPIMENTO DELLE NORME DEL MERCATO UNICO

    Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:

    a)

    preparare in anticipo il recepimento, l’applicazione e il controllo del rispetto delle direttive del mercato unico a livello nazionale;

    b)

    assicurare che tutti i funzionari interessati cooperino tra di loro e facilitare la partecipazione dei funzionari responsabili del recepimento e dell’applicazione di una direttiva a livello nazionale ai negoziati relativi alla direttiva;

    c)

    migliorare la cooperazione tra amministrazioni nazionali e parlamenti nazionali, regionali e devoluti, e autorità regionali e locali partecipanti al recepimento, e fornire loro, se necessario, tutte le informazioni pertinenti relative al processo di negoziazione e al recepimento;

    d)

    durante l’iter di recepimento fornire, se utile, informazioni alle parti in causa su singole proposte legislative relative al mercato unico che potrebbero essere interessanti per le imprese e i cittadini;

    e)

    evitare l’aggiunta di disposizioni aggiuntive non necessarie per il recepimento della direttiva (7);

    f)

    facilitare il dialogo con la Commissione sul recepimento delle direttive sul mercato unico utilizzando una serie di strumenti, quali le tabelle di concordanza, miranti ad accrescere la trasparenza e la facilità di consultazione della legislazione nazionale.

    Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite

    Preparazione anticipata

    Le valutazioni dell’impatto nazionali vengono preparate quando una direttiva viene messa all’ordine del giorno della Commissione. Esse includono un’analisi dettagliata dell’impatto per lo Stato membro interessato e le potenziali implicazioni del recepimento e dell’applicazione. Esse sono aggiornate nel corso di tutto l’iter di recepimento.

    Continuità

    È assicurata la stretta cooperazione tra i funzionari partecipanti alle negoziazioni, al recepimento e al controllo del rispetto delle direttive. La necessità di una tale continuità è sottolineata negli orientamenti nazionali in materia di recepimento.

    Cooperazione con i parlamenti

    Le informazioni sull’iter di recepimento delle direttive comunitarie sono inviate ai parlamenti nazionali in fase precoce e a scadenze regolari, tra l’altro tramite un quadro di valutazione trimestrale sul recepimento.

    Cooperazione con le autorità regionali e locali

    Funzionari delle autorità regionali o devolute partecipano al lavoro dei gruppi di coordinamento interministeriali sul recepimento.

    Corsi di formazione e conferenze sull’iter di recepimento sono organizzati per l’amministrazione pubblica a tutti i livelli e per le ONG.

    Comunicazione con le parti in causa

    Il pubblico ha accesso ad una base di dati semplificata dei recepimenti tramite internet. Informazioni sull’iter di recepimento vengono messe a disposizione sui siti web dei ministeri ed un elenco di direttive non recepite in tempo viene pubblicato su internet.

    Le autorità nazionali sono tenute a elaborare linee guida per i cittadini sulle nuove leggi recepite almeno 12 settimane prima della loro entrata in vigore.

    Evitare «obblighi aggiuntivi inutili»

    Procedure specifiche sono in atto per gestire e controllare i rischi legati all’aggiunta di misure manifestamente inutili all’atto del recepimento delle direttive, ad esempio un comitato governativo designato effettua un controllo sistematico dei progetti nazionali di recepimento che vanno al di là degli obblighi delle direttive.

    Tavole di concordanza

    Tavole di concordanza sono utilizzate a fini informativi e di esame.

    4.   MISURE PER MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DEI MERCATI E DEI SETTORI PER INDIVIDUARE POTENZIALI MALFUNZIONAMENTI DEL MERCATO

    Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:

    a)

    raccogliere informazioni qualitative e quantitative sui mercati o sui settori controllati, ad esempio tramite analisi di mercato effettuate da esperti, consulenti o parti in causa, o tramite dati raccolti dagli uffici nazionali di statistica e da organismi incaricati del trattamento dei reclami;

    b)

    individuare le fonti locali di informazioni e facilitare l’impegno delle parti in causa locali nella procedura di monitoraggio dei mercati, ad esempio organizzando consultazioni locali o riunioni tra la Commissione e parti in causa locali importanti;

    c)

    partecipare al lavoro di monitoraggio su aspetti specifici, come ad esempio l’analisi della concorrenza, le valutazioni regolamentari o la raccolta di dati per verificare in che misura i mercati funzionino per i consumatori (ad esempio tramite la raccolta periodica dei prezzi medi di prodotti e servizi di consumo comparabili, la classificazione dei reclami dei consumatori e la messa a punto di indicatori adeguati per misurare la qualità del controllo del rispetto della normativa).

    Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite

    Raccolta delle informazioni

    Gli Stati membri forniscono informazioni alla Commissione sui mercati o sui settori sorvegliati (ad esempio nel contesto dell’esercizio di monitoraggio del mercato del commercio al dettaglio).

    Aspetti specifici del monitoraggio

    Il monitoraggio viene effettuato anche dal punto di vista dei consumatori (ad esempio un «indice della situazione relativa ai consumatori» per 57 mercati che vengono valutati l’uno rispetto all’altro a scadenza annuale, la cui metodologia è stata seguita in altri Stati membri) o della concorrenza (ad esempio, il monitoraggio di un settore nazionale al dettaglio dal punto di vista della concorrenza).

    Monitoraggio a livello nazionale

    Un esercizio pilota di esame è stato effettuato in stretta cooperazione con la Commissione per vedere se la metodologia della Commissione possa essere utilizzata a livello nazionale e per fornire orientamenti per ulteriori analisi approfondite negli Stati membri.

    5.   MISURE PER MIGLIORARE L’APPLICAZIONE DELLE NORME DEL MERCATO UNICO

    Gli Stati membri sono invitati ad adottare le seguenti misure riguardanti i funzionari responsabili dell’applicazione delle norme del mercato unico:

    a)

    organizzare corsi di formazione sul diritto comunitario in generale e sulle norme del mercato unico in particolare al momento dell’assunzione;

    b)

    istituire programmi di formazione continua sul posto di lavoro sul diritto comunitario in generale e sulle norme del mercato unico in particolare;

    c)

    fornire orientamenti pratici e consulenza riguardanti le norme del mercato unico e la loro applicazione.

    Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite

    Formazione

    È prevista la formazione obbligatoria sul diritto comunitario per i funzionari, ad esempio il diritto comunitario è tra le materie obbligatorie della fase di preparazione all’accesso alla carriera nella pubblica amministrazione; vengono organizzati seminari obbligatori sulle questioni attinenti l’amministrazione pubblica, ivi comprese le questioni comunitarie.

    Formazione continua sul posto di lavoro

    Corsi di formazione sulle questioni comunitarie e relative al mercato unico sono organizzati tramite moduli formativi online; vengono preparate lettere d’informazione periodiche; si tengono conferenze o corsi periodici di formazione nell’ambito dell’amministrazione nazionale.

    Esistono programmi di formazione specifici per funzionari sul mercato interno.

    Orientamenti pratici e consulenza

    Un’apposita guida sul mercato interno consente ai funzionari di migliorare le loro conoscenze e competenze; orientamenti dettagliati svengono sviluppati anche sul riconoscimento reciproco a seguito dell’adozione del pacchetto merci.

    Un apposito helpdesk tratta le domande relative al mercato unico formulate dai funzionari.

    Una guida esplicativa sulla comprensione e l’interpretazione degli atti giuridici viene pubblicata sui siti web dei ministeri per fornire informazioni specifiche sull’applicazione.

    Formazione e test sul diritto comunitario e sulle norme del mercato unico

    Il diritto comunitario è tra le materie obbligatorie negli studi di giurisprudenza.

    I funzionari sono tenuti a superare un esame sul diritto comunitario e sulle norme del mercato unico per accedere all’impiego nella pubblica amministrazione.

    6.   MISURE PER RAFFORZARE IL CONTROLLO SULL’OSSERVANZA DELLE NORME DEL MERCATO UNICO E PER PROMUOVERE I MECCANISMI DI SOLUZIONE DEI PROBLEMI

    1)   Meccanismi extragiudiziali di soluzione dei problemi

    Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:

    a)

    fare in modo che i cittadini e le imprese abbiano a disposizione procedure trasparenti, semplici e non onerose per la risoluzione alternativa delle controversie;

    b)

    partecipare e contribuire attivamente, specialmente tramite adeguate risorse, al funzionamento e all’ulteriore sviluppo di meccanismi di soluzione dei problemi a livello comunitario, quali SOLVIT e il progetto pilota UE;

    c)

    fornire sufficienti informazioni ai cittadini e alle imprese, su siti web dedicati al mercato unico, sui meccanismi esistenti di soluzione dei problemi a livello nazionale e comunitario;

    d)

    affrontare le cause dei problemi che richiedono meccanismi di soluzione dei problemi.

    2)   Il giudice nazionale

    Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:

    a)

    fornire ai giudici una formazione di base sul diritto comunitario in generale e sulle norme del mercato unico in particolare al momento dell’assunzione, nonché programmi di formazione continua sul posto di lavoro, tra l’altro tramite la rete europea di formazione giudiziaria (8), che organizza e finanzia scambi di giudici;

    b)

    assicurare un accesso facile a informazioni complete e aggiornate sulla normativa comunitaria relativa al mercato unico e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, tra l’altro tramite il futuro portale comunitario e-Justice  (9) che fornirà uno «sportello (elettronico) unico» per informazioni sulla giustizia europea e sull’accesso ai procedimenti giudiziari europei;

    c)

    incoraggiare i giudici nazionali a raccogliere e a mettere a disposizione informazioni su sentenze importanti in materia di mercato unico, in particolare le sentenze nazionali di esecuzione delle pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia delle Comunità europee.

    Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite

    Meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie

    Una rete di piccole corti per le controversie civili di modesto valore opera al fine di emettere decisioni in maniera più rapida, più efficiente e meno costosa. Essa comprende modi di risoluzione delle controversie sia giudiziari che extragiudiziali.

    Partecipazione ai meccanismi comunitari di risoluzione alternativa delle controversie

    Quando la cooperazione delle autorità nazionali competenti non è soddisfacente, i centri SOLVIT rinviano i casi ad un’istanza superiore all’interno dell’amministrazione come seconda possibilità di trovare una soluzione.

    Informazioni sui meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie

    SOLVIT viene promosso mediante una più stretta cooperazione con gruppi di parti in causa e inviando loro fogli informativi.

    Formazione

    Il ministero della Giustizia organizza appositi corsi di formazione per i giudici sulle norme del mercato unico.

    Programmi di formazione obbligatori sul diritto comunitario per gli uditori giudiziari.

    Facile accesso all’informazione

    Sintesi della giurisprudenza comunitaria vengono preparate da una specifica unità in un ministero nazionale specializzata sulle norme del mercato unico ad uso degli organi giudiziari.

    Sintesi di sentenze significative sono pubblicate nei bollettini giuridici.

    Condividere importanti sentenze nazionali relative all’applicazione delle norme del mercato unico

    I giudici nazionali sono tenuti a comunicare le sentenze importanti concernenti il diritto comunitario e sulle pronunce pregiudiziali, che vengono pubblicate in una lettera di informazione.

    7.   MISURE PER PROMUOVERE LA VALUTAZIONE PERIODICA DELLA NORMATIVA NAZIONALE

    Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:

    a)

    sviluppare un approccio sistematico per il monitoraggio e la valutazione della legislazione nazionale di attuazione delle norme del mercato unico per individuare eventuali incongruenze nella loro applicazione, anche mediante consultazioni delle parti in causa, feedback dagli attuali meccanismi di soluzione dei problemi, ecc.;

    b)

    riesaminare, se possibile, le norme e le pratiche amministrative nazionali in vigore, per individuare disposizioni che potrebbero impedire ai cittadini e alle imprese di sfruttare tutte le opportunità offerte dal mercato unico, e adeguare il quadro regolamentare nazionale, se necessario;

    c)

    prendere misure organizzative per assicurare uno stretto monitoraggio della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e a tale riguardo procedere ad una valutazione periodica della compatibilità della legislazione e delle pratiche amministrative nazionali con le norme del mercato unico.

    Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite

    Valutazione dell’attuazione

    Vengono sviluppate relazioni sulla valutazione dell’impatto e audit ex post per monitorare l’attuazione delle direttive sul mercato unico.

    Viene sviluppato un processo sistematico di consultazione delle parti in causa per discutere (se e) in che modo vengono attuati pacchetti selezioni di norme del mercato unico intercorrelate e il loro impatto sulle imprese e sui cittadini.

    Revisione delle norme e delle procedure nazionali

    Revisioni di vasta portata della legislazione nazionale sono effettuate nel quadro della libera circolazione di beni e servizi.

    Controllo dell’impatto delle pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia

    Le autorità nazionali analizzano sistematicamente se la legislazione nazionale debba essere modificata a seguito di recenti sentenze della Corte di giustizia.

    8.   MISURE PER MIGLIORARE L’INFORMAZIONE AI CITTADINI E ALLE IMPRESE SUI DIRITTI DI CUI GODONO NEL MERCATO UNICO

    Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:

    a)

    promuovere e far conoscere i servizi di informazione comunitari (10) nell’ambito dell’amministrazione nazionale e all’esterno a livello nazionale, regionale e locale, in linea con il lavoro della Commissione, in particolare sui servizi di assistenza del mercato unico;

    b)

    assicurare un maggior coordinamento tra i punti di contatto nazionali responsabili dei servizi di informazione comunitari;

    c)

    mettere a disposizione informazioni pratiche sui diritti e sugli obblighi nel mercato unico in altre lingue, rendendole facilmente accessibili tramite un sito internet, e introdurre chiari riferimenti incrociati tra tutti i portali nazionali e comunitari pertinenti contenenti informazioni relative al mercato unico, in particolare tramite il portale «Your Europe»;

    d)

    organizzare campagne e programmi di informazione sui benefici e le opportunità del mercato unico.

    Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite

    Promuovere i servizi di informazione comunitari

    Informazioni mirate destinate ai gruppi di parti in causa maggiormente interessati vengono fornite tramite internet, depliant, opuscoli, seminari e campagne di sensibilizzazione.

    Coordinamento dei servizi di informazione comunitari a livello nazionale

    Un gruppo di coordinamento riunisce i punti di contatti di Europe Direct, Enterprise Europe Network, Eurojus, centro europeo dei consumatori (ECC NET) e FIN-NET.

    Informazioni facilmente accessibili

    Un volume notevole di informazioni e di consulenze relative al mercato unico per i cittadini e le imprese straniere e per i cittadini che vogliono recarsi all’estero viene messa a disposizione su portali orizzontali di e-governo, su siti web nazionali dedicati alle questioni comunitarie o su siti web specifici rivolti alle imprese o ai cittadini.

    È in programma una risorsa nazionale informativa online sul mercato unico, che verrebbe sponsorizzata da un’autorità governativa e gestita da tutte le altre autorità interessate.

    Campagne di informazione

    È in corso di elaborazione un programma di informazione sul mercato unico che prevede tra l’altro la divulgazione di opuscoli informativi e l’organizzazione di corsi di formazione e conferenze per informare i cittadini e le imprese sulle opportunità del mercato unico.


    (1)  Direttiva del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

    (2)  Regolamento del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8).

    (3)  La fase di test del progetto pilota UE, il quale mira a rendere più rapidi i tempi di risposta alle richieste e alle denunce riguardanti l’interpretazione e l’attuazione corrette del diritto comunitario, tramite un metodo di lavoro più informale tra la Commissione e gli Stati membri, è stata lanciata nell’aprile 2008 con 15 Stati membri.

    (4)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

    (5)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

    (6)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

    (7)  Fatto salvo il recepimento di disposizioni che fissano obblighi minimi nelle direttive risultanti da competenze condivise conformemente al trattato CE (in particolare l’articolo 137 del trattato CE).

    (8)  http://www.ejtn.NET/www/en/html/index.htm

    (9)  Il portale europeo e-Justice verrà lanciato il 14 dicembre 2009.

    (10)  Tra cui, tra gli altri, Europe Direct, Citizens’ Signpost Service, Your Europe, EURES, centri europei dei consumatori, Enterprise Europe Network.


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