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Document 32001L0116

    Direttiva 2001/116/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 18 del 21.1.2002, p. 1–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; abrog. impl. da 32007L0046

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/116/oj

    32001L0116

    Direttiva 2001/116/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 018 del 21/01/2002 pag. 0001 - 0115


    Direttiva 2001/116/CE della Commissione

    del 20 dicembre 2001

    che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 70/156/CEE è stata più volte modificata in passato e, poiché è necessario modificare ulteriormente i suoi allegati, appare opportuno, per ragioni di chiarezza, rifonderli in un unico testo.

    (2) La disposizione relativa ai documenti amministrativi necessari per l'omologazione di veicoli completi contenuta nei suddetti allegati va applicata ai veicoli della categoria M1 con un motore a combustione interna.

    (3) Gli allegati alla detta direttiva 70/156/CEE, modificata dalla presente direttiva, contengono anche i documenti amministrativi necessari per l'omologazione di veicoli completi di categorie diverse dalla categoria M1, ma tali omologazioni saranno concesse soltanto dopo l'entrata in vigore di una direttiva che abroghi e sostituisca la direttiva 70/156/CEE e l'entrata in vigore di modifiche delle direttive particolari che ne estendano il campo d'applicazione a veicoli di categorie diverse dalla categoria M1.

    (4) Appare inoltre opportuno fornire una sistema uniforme per l'attribuzione dei numeri di omologazione.

    (5) La direttiva 70/156/CEE va pertanto modificata.

    (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, la frase "viene attribuito un numero di omologazione speciale, conformemente all'allegato VII" è soppressa.

    2) All'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), sesto comma, la frase "la sostituzione di qualsiasi numero di omologazione speciale con un numero di omologazione normale" è soppressa.

    3) Gli allegati della direttiva 70/156/CEE sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri applicano la direttiva 70/156/CEE, modificata dalla presente direttiva, solo per l'omologazione dei veicoli della categoria M1 con un motore a combustione interna.

    2. Per l'omologazione di veicoli speciali della categoria M1 gli Stati membri applicano, su richiesta del costruttore, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 98/14/CE(3).

    3. L'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 87/358/CEE(4), continua ad essere applicata all'omologazione dei veicoli diversi da quelli citati nel paragrafo 1.

    Articolo 3

    1. Il modello esistente di certificato di conformità relativo all'omologazione CE può esser ancora rilasciato fino al 30 giugno 2003.

    2. La presente direttiva non invalida le omologazioni precedenti alla sua entrata in vigore, né impedisce la loro estensione ai termini della direttiva in virtù della quale sono state concesse originariamente.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2002.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in Kraft.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

    Per la Commissione

    Erkki Liikanen

    Membro della Commissione

    (1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

    (2) GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.

    (3) GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1.

    (4) GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 51.

    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO I (a)

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    ALLEGATO II

    DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE E DEI TIPI DI VEICOLI

    A. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI

    A. Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione:

    (nelle definizioni che seguono, dove si fa riferimento alla "massa massima", si intende la "massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile" di cui al punto 2.8 dell'allegato I)

    1. Categoria M: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote.

    Categoria M1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

    Categoria M2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.

    Categoria M3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

    I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria M sono definiti nella parte C del presente allegato, rispettivamente al punto 1 (veicoli della categoria M1) e al punto 2 (veicoli delle categorie M2 e M3), da utilizzare ai fini ivi indicati.

    2. Categoria N: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote.

    Categoria N1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

    Categoria N2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

    Categoria N3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

    Nel caso di un veicolo destinato a trainare un semirimorchio o un rimorchio ad asse centrale, la massa da considerare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trattore in ordine di marcia, cui va aggiunta la massa corrispondente al carico verticale statico massimo trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse centrale al veicolo trattore e, se del caso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso.

    I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria N sono definiti al punto 3 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

    3. Categoria O: Rimorchi (compresi i semirimorchi).

    Categoria O1: Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t.

    Categoria O2: Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.

    Categoria O3: Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t.

    Categoria O4: Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t.

    Nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del rimorchio corrisponde al carico verticale statico e trasmesso al suolo dall'asse o dagli assi del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale agganciati, con carico massimo, al veicolo trattore.

    I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria O sono definiti al punto 4 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

    4. VEICOLI FUORISTRADA (simbolo G)

    4.1. I veicoli della categoria N1 con una massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M1 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di:

    - almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse,

    - almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo e se possono superare una pendenza del 30 % calcolata per un veicolo senza rimorchio.

    Devono inoltre soddisfare almeno cinque dei sei requisiti seguenti:

    - avere un angolo d'attacco di almeno 25°,

    - avere un angolo di uscita di almeno 20°,

    - avere un angolo di rampa di almeno 20°,

    - avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 180 mm,

    - avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 180 mm,

    - avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 200 mm.

    4.2. I veicoli della categoria N1 con massa massima superiore a 2 t oppure i veicoli delle categorie N2, M2 o M3 con massa massima non superiore a 12 t, sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti tre requisiti:

    - avere almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori anche se con possibilità di disinnestare la motricità di un asse,

    - essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,

    - poter superare una pendenza del 25 % calcolata per un veicolo senza rimorchio.

    4.3. I veicoli della categoria M3 con massa massima superiore a 12 t e i veicoli della categoria N3 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti requisiti:

    - essere muniti di ruote che siano motrici per almeno la metà del loro numero,

    - essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,

    - poter superare una pendenza del 25 % calcolata per un veicolo senza rimorchio,

    soddisfare almeno quattro dei seguenti sei requisiti:

    - avere un angolo d'attacco di almeno 25°,

    - avere un angolo di uscita di almeno 25°,

    - avere un angolo di rampa di almeno 25°,

    - avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 250 mm,

    - avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 300 mm,

    - avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 250 mm.

    4.4. Condizioni di carico e di verifica

    4.4.1. I veicoli della categoria N1 con massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M1 devono essere in ordine di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente [cfr. nota (o) dell'allegato I].

    4.4.2. I veicoli diversi da quelli del punto 4.4.1 devono essere caricati con la massa massima tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore.

    4.4.3. La verifica del superamento delle pendenze prescritte (25 % e 30 %) è eseguita mediante semplici calcoli. In via eccezionale, il servizio tecnico può però esigere che gli venga presentato un veicolo del tipo in questione per procedere ad una prova reale.

    4.4.4. Per la misurazione degli angoli di aggancio, di uscita e di rampa non si tiene conto dei dispositivi di protezione antincastro.

    4.5. Definizioni e schizzi dell'altezza libera dal suolo [per la definizione di angolo di aggancio, angolo di uscita e angolo di rampa cfr. allegato I, note (na), (nb) e (nc)].

    4.5.1. Per "altezza libera dal suolo tra gli assi" si intende la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo. Gli assi multipli sono considerati come un unico asse.

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    4.5.2. Per "altezza minima dal suolo di un asse" si intende la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemellati) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote.

    Nessuna parte rigida del veicolo può sporgere sul settore tratteggiato del disegno. All'occorrenza, l'altezza libera dal suolo di più assi viene indicata in base alla loro disposizione, ad esempio 280/250/250.

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    4.6. Designazione combinata

    Il simbolo "G" deve essere combinato con i simboli "M" o "N". Ad esempio: un veicolo della categoria N1 che può essere utilizzato come fuoristrada, deve essere designato con i simboli N1G.

    5. Veicoli per uso speciale: veicoli delle categorie M, N o O destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali.

    5.1. Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all'alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature:

    - posti a sedere e tavolo,

    - cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili,

    - attrezzatura di cucina,

    - armadi o ripostigli.

    Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo ribaltabile.

    5.2. Con "veicoli blindati" s'intendono veicoli destinati alla protezione delle persone e/o delle merci trasportate e conformi ai requisiti relativi alle carrozzerie a prova di proiettile.

    5.3. Con "ambulanze" s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto di feriti o ammalati gravi e dotati di apposite attrezzature speciali.

    5.4. Con "autofunebri" s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto delle salme, dotati di apposite attrezzature speciali.

    5.5. "Caravan", vedi la norma ISO 3833:1977, termine n. 3.2.1.3.

    5.6. Con "gru mobili" s'intendono veicoli per uso speciale della categoria N3, non equipaggiati per il trasporto di merci, muniti di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm.

    5.7. Con "altri veicoli per uso speciale", s'intendono i veicoli specificati al precedente punto 5, ad eccezione di quelli menzionati ai punti da 5.1. a 5.6.

    I codici pertinenti dei "veicoli per uso speciale" sono definiti al punto 5 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

    B. DEFINIZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

    1. Relativamente alla categoria M1:

    Un "tipo" comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

    - il costruttore,

    - la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

    - gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

    - telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

    - motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

    Per "variante" di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

    - tipo della carrozzeria (ad esempio: berlina, due volumi, coupé, decappottabile, familiare, veicolo multiuso),

    - motopropulsore:

    - principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

    - numero e disposizione dei cilindri,

    - differenze di potenza di oltre il 30 % (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore),

    - differenze di cilindrata di oltre il 20 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

    - assi motore (numero, posizione, interconnessione),

    - assi sterzanti (numero e posizione).

    Per "versione" di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo, in conformità dell'allegato VIII.

    Per una versione non possono essere combinate più risposte ai seguenti parametri:

    - massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile,

    - cilindrata,

    - potenza netta massima,

    - tipo di cambio e numero di marce,

    - numero massimo di sedili quale definito nella parte C dell'allegato II.

    2. Relativamente alle categorie M2 e M3:

    Un "tipo" comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

    - il costruttore,

    - la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

    - la categoria,

    - gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

    - telaio/struttura autoportante, a un piano/a due piani, rigido/autosnodato (differenze ovvie e fondamentali),

    - numero di assi,

    - motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

    Per "variante" di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

    - classe, quale definita nella direttiva 2001/../CE "Autobus" (solo per veicoli completi),

    - grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),

    - motopropulsore:

    - principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

    - numero e disposizione dei cilindri,

    - differenze di potenza di oltre il 50 % (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

    - differenze di cilindrata di oltre il 50 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

    - ubicazione (anteriore, centrale, posteriore),

    - differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

    - assi motore (numero, posizione, interconnessione),

    - assi sterzanti (numero e posizione).

    Per "versione" di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

    3. Relativamente alle categorie N1, N2 e N3:

    Un "tipo" comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

    - il costruttore,

    - la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

    - la categoria,

    - gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

    - telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

    - numero di assi,

    - motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

    Per "variante" di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

    - concezione della struttura della carrozzeria (ad es.: autocarro a piattaforma/ribaltabile/a cisterna/semirimorchio trattore) (solo per veicoli completi),

    - grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),

    - motopropulsore:

    - principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

    - numero e disposizione dei cilindri,

    - differenze di potenza di oltre il 50 % (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

    - differenze di cilindrata di oltre il 50 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

    - differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

    - assi motore (numero, posizione, interconnessione),

    - assi sterzanti (numero e posizione).

    Per "versione" di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

    4. Relativamente alle categorie O1, O2, O3 e O4:

    Un "tipo" comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

    - il costruttore,

    - la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

    - la categoria,

    - gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

    - telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),

    - numero di assi,

    - rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,

    - tipo di sistema di frenatura (ad esempio: non frenato/a inerzia/assistito).

    Per "variante" di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

    - grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),

    - tipo della carrozzeria (ad esempio: caravan/piattaforma/cisterna) (solo per veicoli completi/completati),

    - differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

    - assi sterzanti (numero e posizione).

    Per "versione" di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo.

    5. Per tutte le categorie:

    L'identificazione completa del veicolo unicamente in base alle designazioni del tipo, della variante e della versione, deve corrispondere a un'unica definizione precisa di tutte le caratteristiche tecniche necessarie ai fini della messa in circolazione del veicolo.

    C. DEFINIZIONE DEL TIPO DI CARROZZERIA

    (solo per veicoli completi/completati)

    Nell'allegato I, nell'allegato III, parte 1, punto 9.1 e nell'allegato IX, punto 37, il tipo di carrozzeria deve essere indicato con i seguenti codici:

    1. Autovetture (M1)

    AA Berlina Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.1, compresi anche i veicoli con più di quattro finestrini laterali

    AB Due volumi Berlina (AA) dotata di un portellone nella parte posteriore del veicolo

    AC Familiare (Giardinetta) Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.4

    AD Coupé Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.5

    AE Decappottabile Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.6

    AF Veicolo multiuso Veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere AA-AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. Tuttavia, il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria M1 se soddisfa le seguenti condizioni:

    a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6;

    un "posto a sedere" è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi "accessibili" dei sedili;

    per "accessibili" s'intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi siano "accessibili", il costruttore deve impedirne materialmente l'uso, ad esempio coprendolo con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possano essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso; e

    b) P - (M + N × 68) > N × 68

    dove:

    P= massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile, in kg

    M= massa in ordine di marcia, in kg

    N= numero di posti a sedere escluso quello del conducente

    2. Veicoli a motore delle categorie M2 o M3

    Veicoli della classe I (cfr. direttiva../../CE "Autobus")

    CA A un piano

    CB A due piani

    CC Autosnodato a un piano

    CD Autosnodato a due piani

    CE A un piano e pianale ribassato

    CF A due piani e pianale ribassato

    CG Autosnodato a un piano e pianale ribassato

    CH Autosnodato a due piani e pianale ribassato

    Veicoli della classe II (cfr. direttiva../../CE "Autobus")

    CI A un piano

    CJ A due piani

    CK Autosnodato a un piano

    CL Autosnodato a due piani

    CM A un piano e pianale ribassato

    CN A due piani e pianale ribassato

    CO Autosnodato a un piano e pianale ribassato

    CP Autosnodato a due piani e pianale ribassato

    Veicoli della classe III (cfr. direttiva../../CE "Autobus")

    CQ A un piano

    CR A due piani

    CS Autosnodato a un piano

    CT Autosnodato a due piani

    Veicoli della classe A (cfr. direttiva../../CE "Autobus")

    CU A un piano

    CV A un piano e pianale ribassato

    Veicoli della classe B (cfr. direttiva../../CE "Autobus")

    CW A un piano

    3. Veicoli a motore della categoria N

    >SPAZIO PER TABELLA>

    - Tuttavia, se un veicolo definito come BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 3500 kg:

    - ha più di 6 posti a sedere escluso quello del conducente, oppure

    - soddisfa le seguenti condizioni:

    a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6, e

    b) P - (M + N × 68) <= N × 68,

    il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.

    - Tuttavia, se un veicolo definito come BA, BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 3500 kg, BC o BD soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

    a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, oppure

    b) P - (M + N × 68) <= N × 68,

    il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.

    Per la definizione di "posti a sedere", P, M e N, cfr. parte C, punto 1, del presente allegato.

    4. Veicoli della categoria O

    >SPAZIO PER TABELLA>

    5. Veicoli per uso speciale

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

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    ALLEGATO IV

    ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI A MOTORE

    PARTE I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    X Direttiva applicabile.

    PARTE II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO V

    PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI

    1. Per le domande presentate conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3, l'autorità di omologazione CE deve:

    a) verificare che tutte le omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari siano conformi alla pertinente norma della direttiva particolare;

    b) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che la o le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo figurino nel fascicolo informativo e/o nella scheda di omologazione rilasciata in base alle direttive particolari applicabili; se un punto della parte I della scheda informativa non figura nel fascicolo informativo di una delle direttive particolari, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

    c) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo informativo autenticato, relativamente a tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari;

    d) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;

    e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note 1 e 2 della parte I dell'allegato IV.

    2. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 1, lettera c), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare conformemente ai seguenti criteri:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Nei casi in cui non è disponibile alcuna omologazione rilasciata in base alle direttive particolari l'autorità di omologazione CE deve:

    a) disporre l'esecuzione dei controlli e delle prove necessari conformemente a ciascuna delle direttive particolari pertinenti;

    b) accertare che il veicolo sia conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa del veicolo e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuna delle rispettive direttive particolari pertinenti;

    c) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;

    d) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note (1) e (2) della parte I dell'allegato IV.

    ALLEGATO VI

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    ALLEGATO VII

    SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE(1)

    1. Il numero di omologazione CE è costituito da quattro sezioni per l'omologazione del veicolo completo e da cinque sezioni per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche, come indicato in appresso. In tutti i casi, le sezioni sono separate da un asterisco.

    Sezione 1: La lettera "e" minuscola seguita dal numero distintivo dello Stato membro che rilascia l'omologazione CE:

    1 per la Germania,

    2 per la Francia,

    3 per l'Italia,

    4 per i Paesi Bassi,

    5 per la Svezia,

    6 per il Belgio,

    9 per la Spagna,

    11 per il Regno Unito,

    12 per l'Austria,

    13 per il Lussemburgo,

    17 per la Finlandia,

    18 per la Danimarca,

    21 per il Portogallo,

    23 per la Grecia,

    24 per l'Irlanda.

    Sezione 2: Il numero della direttiva di base.

    Sezione 3: Il numero dell'ultima direttiva che modifica l'omologazione CE.

    Nel caso dell'omologazione CE di un veicolo intero, si intende l'ultima direttiva che modifica uno o più articoli della direttiva 70/156/CEE.

    Nel caso delle omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari, si intende l'ultima direttiva contenente le disposizioni effettive alle quali il sistema, il componente o l'entità tecnica sono conformi.

    Qualora una direttiva preveda date di attuazione diverse che si riferiscono a prescrizioni tecniche diverse, si deve aggiungere un carattere alfabetico indicante la norma in base alla quale l'omologazione è stata concessa.

    Sezione 4: Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) per le omologazioni CE di veicoli interi o di 4 o 5 cifre per le omologazioni CE in base a una direttiva particolare, indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei numeri deve iniziare con 0001 per ciascuna direttiva di base.

    Sezione 5: Un numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l'estensione. La serie dei numeri deve iniziare con 00 per ciascun numero di omologazione di base.

    2. Per l'omologazione dei veicoli la sezione 2 è omessa.

    3. Unicamente sulla targhetta(e) regolamentare(i) del veicolo la sezione 5 è omessa.

    4. Esempio di terza omologazione (per il momento senza estensione) rilasciata dalla Francia in base alla direttiva sulla frenatura:

    e2*71/320*98/12*0003*00

    oppure

    e2*88/77*91/542A*0003*00 nel caso di una direttiva che prevede due tappe di applicazione A e B.

    5. Esempio di seconda estensione della quarta omologazione di un veicolo, rilasciata dal Regno Unito:

    e11*98/14*0004*02

    in cui la direttiva 98/14/CE è finora l'ultima direttiva che modifica gli articoli della direttiva 70/156/CEE.

    6. Esempio di numero di omologazione iscritto sulla targhetta(e) regolamentare(i) di un veicolo:

    e11*98/14*0004

    (1) I componenti e le entità tecniche devono essere contrassegnati come prescritto nella direttiva particolare applicabile.

    ALLEGATO VIII

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    ALLEGATO IX

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    ALLEGATO X

    PROCEDIMENTO DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    0. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    La conformità della produzione è intesa a garantire la conformità al tipo omologato e comprende la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, qui di seguito indicata come valutazione iniziale(1) e la verifica dell'oggetto dell'omologazione e i controlli relativi ai prodotti, qui di seguito indicati come disposizioni relative alla conformità dei prodotti.

    1. VALUTAZIONE INIZIALE

    1.1. Prima di concedere l'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro verifica se esistono disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione.

    1.2. L'autorità che rilascia l'omologazione CE si accerta che il requisito di cui al punto 1.1 sia rispettato. Essa deve essere soddisfatta della valutazione iniziale e delle disposizioni relative alla conformità del prodotto iniziale di cui al punto 2 che segue, tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti 1.2.1-1.2.3 o, se del caso, di una combinazione totale o parziale di tali disposizioni.

    1.2.1. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite dall'autorità che rilascia l'omologazione CE o dal servizio tecnico designato a tal fine dalla medesima autorità.

    1.2.1.1. Per stabilire l'entità della valutazione iniziale da eseguire, l'autorità di omologazione CE può tener conto dei dati disponibili in merito a quanto segue:

    - la certificazione del costruttore di cui al punto 1.2.3 che non sia stata accettata o riconosciuta ai sensi del medesimo punto,

    - in caso di omologazione CE di un componente o di un'entità tecnica, le valutazioni del sistema di qualità effettuate dallo o dai costruttori del veicolo presso lo stabilimento del fabbricante del componente o dell'entità tecnica, conformemente ad una o più specifiche industriali che soddisfano i requisiti della norma armonizzata EN ISO 9002 - 1994 o EN ISO 9001-2000, con l'esclusione autorizzata delle disposizioni relative ai concetti di progettazione e sviluppo, sottoparagrafo 7.3 "Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo".

    1.2.2. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche dall'autorità competente di un altro Stato membro o dal servizio tecnico designato a tal fine dall'autorità che rilascia l'omologazione CE. In tal caso, l'autorità competente dell'altro Stato membro redige una dichiarazione di conformità indicando i settori e gli impianti di produzione considerati che riguardano il prodotto o i prodotti da omologare e le direttive loro applicabili(2). Quando riceve una domanda di dichiarazione di conformità dall'autorità competente di uno Stato membro che rilascia l'omologazione CE, l'autorità competente dell'altro Stato membro deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione. Sulla dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    1.2.3. L'autorità competente deve inoltre accettare la certificazione adeguata del costruttore relativamente alla norma armonizzata EN ISO 9002 - 1994 (che riguarda gli impianti di produzione e il prodotto o i prodotti da omologare) o EN ISO 9001-2000, con l'esclusione autorizzata delle disposizioni relative alla progettazione e allo sviluppo, sottoparagrafo 7.3 Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo, oppure a una norma armonizzata equivalente che soddisfa i requisiti relativi alla valutazione iniziale di cui al punto 1.2. Il costruttore deve fornire i dati relativi alla certificazione e impegnarsi a informare l'autorità competente di qualsiasi modifica della validità o del campo di applicazione.

    Per "adeguata" si intende rilasciata da un organismo di certificazione che soddisfa la norma armonizzata EN 45012 e che sia stato designato come tale dall'autorità di omologazione CE di uno Stato membro oppure accreditato da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro e riconosciuto dall'autorità di omologazione CE del medesimo Stato membro.

    Le autorità di omologazione CE degli Stati membri si comunicano reciprocamente il nome degli organismi di certificazione da esse designati o riconosciuti come sopra indicato, nonché qualsiasi modifica della validità o del campo d'azione di tali organismi.

    1.3. Ai fini dell'omologazione CE di un intero veicolo, non è necessario ripetere le valutazioni iniziali effettuate ai fini dell'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche del veicolo, ma devono essere integrate da una valutazione degli impianti di produzione e delle attività connesse con l'assemblaggio dell'intero veicolo non comprese nelle valutazioni precedenti.

    2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, oppure soddisfare le prescrizioni della presente direttiva o di una direttiva particolare che figura sull'elenco completo di cui agli allegati IV e XI.

    2.2. All'atto del rilascio di un'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro deve assicurarsi che esistano disposizioni adeguate e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, affinché siano eseguite, ad intervalli prestabiliti, le prove o i controlli necessari per verificare la continuità della conformità al tipo omologato, soprattutto le prove eventualmente previste dalle direttive particolari.

    2.3. Il detentore dell'omologazione CE deve in particolare:

    2.3.1. assicurarsi dell'esistenza e dell'applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) al tipo omologato;

    2.3.2. avere accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la conformità con ciascun tipo omologato;

    2.3.3. assicurarsi che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo da concordare con l'autorità di omologazione; non è necessario che detto periodo sia superiore a dieci anni;

    2.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare e assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni ammissibili della produzione industriale;

    2.3.5. garantire che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli prescritti dalla presente direttiva e le prove prescritte dalle direttive particolari applicabili, il cui elenco completo figura negli allegati IV e XI;

    2.3.6. garantire che, se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova non risulta conforme al tipo omologato, si proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove o controlli; devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente;

    2.3.7. in caso di omologazione CE di un intero veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 sono limitati a quelli necessari per verificare il rispetto delle specifiche di costruzione per quanto riguarda l'omologazione, e soprattutto la scheda informativa di cui all'allegato III e i dati richiesti per i certificati di conformità di cui all'allegato IX della presente direttiva.

    3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA CONTINUA

    3.1. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso gli impianti di produzione.

    3.1.1. Di regola, si deve verificare la costante efficacia del procedimento stabilito alle parti 1 e 2 (valutazione iniziale e conformità della produzione) del presente allegato.

    3.1.1.1. Le attività di ispezione eseguite da un organismo di certificazione (designato o riconosciuto conformemente al punto 1.2.3 del presente allegato) devono essere riconosciute come conformi al punto 3.1.1 per quanto riguarda il procedimento stabilito all'atto della valutazione iniziale (punto 1.2.3).

    3.1.1.2. La frequenza normale delle verifiche eseguite dall'autorità di omologazione CE (diverse da quella di cui al punto 3.1.1.1) deve permettere di garantire che i controlli effettuati in conformità delle parti 1 e 2 del presente allegato siano esaminati per un periodo compatibile con il clima di fiducia instaurato dall'autorità competente.

    3.2. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove o dei controlli e i registri di produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore, in particolare quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2 del presente allegato.

    3.3. Quando la natura della prova lo consente, l'ispettore può prelevare a caso dei campioni da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore (oppure presso il servizio tecnico qualora la direttiva particolare lo preveda). Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.

    3.4. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l'ispettore deve prelevare dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione CE.

    3.5. L'autorità competente può eseguire tutti i controlli o le prove prescritti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari applicabili, il cui elenco completo figura negli allegati IV e XI.

    3.6. Quando i risultati ottenuti nel corso di un'ispezione o di una visita di controllo non sono ritenuti soddisfacenti, l'autorità di omologazione CE deve controllare che siano prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della produzione.

    (1) La norma armonizzata ISO 10011, parti 1, 2 e 3, del 1991, contiene gli orientamenti relativi alla pianificazione e all'esecuzione delle valutazioni.

    (2) Vale a dire la direttiva particolare applicabile se il prodotto da omologare è un sistema, un componente o un'entità tecnica, e la direttiva 70/156/CEE se si tratta di un veicolo completo.

    ALLEGATO XI

    NATURA DEI VEICOLI PER USO SPECIALE E DISPOSIZIONI APPLICABILI

    Appendice 1

    Autocaravan - Ambulanze - Autofunebri

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice 2

    Veicoli blindati

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice 3

    Altri veicoli per uso speciale (inclusi i caravan)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice 4

    Gru mobili

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Significato delle lettere

    X Nessuna esenzione ad eccezione di quelle specificate nella direttiva particolare.

    N/A La direttiva non si applica a questo veicolo (nessuna prescrizione).

    A Deroga ammissibile quando l'uso speciale non consente la conformità totale. Il costruttore deve dimostrare alle autorità competenti di non poter osservare le prescrizioni a causa dell'uso speciale.

    B Applicazione limitata alle porte che danno accesso ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada e quando la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.

    C Applicazione limitata alla parte del veicolo situata davanti al sedile più arretrato destinato all'uso normale quando il veicolo circola su strada, nonché alla zona d'urto della testa definita nella direttiva 74/60/CEE.

    D Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada.

    E Solo anteriori.

    F È ammissibile una modifica della lunghezza e del percorso del condotto di alimentazione e di riposizionamento del serbatoio all'interno.

    G Requisiti conformemente alla categoria del veicolo di base/incompleto (il cui telaio è stato utilizzato per costruire veicoli per uso speciale). Nel caso di veicoli incompleti/completati, è ammissibile l'osservanza dei requisiti relativi ai veicoli della categoria N corrispondente (sulla base della massa massima).

    H È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore che non superi 2 m.

    I Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi.

    J Per le vetrature diverse da quella della cabina del conducente (parabrezza e finestrini laterali), il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

    K Sono ammessi dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.

    L Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno degli ancoraggi delle cinture addominali.

    M Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali.

    N A condizione che siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e che la visibilità geometrica non sia compromessa.

    O Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.

    P Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.

    Q È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore che non superi 2 m. L'omologazione CE concessa al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.

    R A condizione che le targhe posteriori di immatricolazione di tutti gli Stati membri possano essere montate e rimangano visibili.

    S Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l'angolo morto corrispondente al montante "A" non è superiore a 10°.

    T Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE. Per quanto riguarda il punto 5.2.2.1 dell'allegato I della direttiva 70/157/CEE, si applicano i seguenti valori limite:

    81 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza inferiore a 75 kW

    83 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 75 kW e non superiore a 150 kW

    84 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 150 kW

    U Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a 4 assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di 4 assi, purché:

    - siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo,

    - siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura (di stazionamento, di servizio e di soccorso) di cui alla direttiva 71/320/CEE.

    V Può essere accettata la conformità con la direttiva 97/68/CE.

    Y A condizione che siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori.

    ALLEGATO XII

    LIMITI DELLE PICCOLE SERIE E DI FINE SERIE

    A. LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Una "famiglia di tipi" comprende i veicoli omologati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) che non presentano tra loro differenze per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

    1. Relativamente alla categoria M1:

    - il costruttore,

    - gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

    - telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

    - motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

    2. Relativamente alle categorie M2 e M3:

    - il costruttore,

    - la categoria,

    - gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

    - telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),

    - motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido),

    - numero di assi.

    3. Relativamente alle categorie N1, N2 e N3:

    - il costruttore,

    - la categoria,

    - gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

    - telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

    - motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido),

    - numero di assi.

    4. Relativamente alle categorie O1, O2, O3 e O4:

    - il costruttore,

    - la categoria,

    - gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

    - telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),

    - numero di assi,

    - rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,

    - tipo di sistema di frenatura (ad esempio, non frenato/a inerzia/assistito).

    B. LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE

    Il numero massimo di veicoli completi o completati messi in circolazione in ogni Stato membro conformemente alla procedura "fine serie" è limitato in base ad uno dei seguenti metodi, a scelta dello Stato membro:

    (1) il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può, per la categoria M1, superare il 10 % e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30 % dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello stesso Stato membro nel corso dell'anno precedente.

    Se i valori corrispondenti al 10 % o al 30 % sono inferiori a 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli;

    oppure

    (2) il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido, rilasciato alla data di produzione o successivamente, il quale è rimasto valido per un periodo di almeno tre mesi dopo la data del rilascio, ma ha perso la validità a seguito dell'entrata in vigore di una direttiva particolare.

    Una voce speciale deve figurare nel certificato di conformità dei veicoli messi in circolazione conformemente a questa procedura.

    ALLEGATO XIII

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    ALLEGATO XIV

    PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE IN PIÙ FASI

    1. DATI GENERALI

    1.1. Il buon andamento del procedimento di omologazione CE in più fasi richiede la collaborazione di tutti i costruttori interessati. A tal fine, prima di concedere l'omologazione per la prima o le successive fasi, le autorità di omologazione devono accertarsi che tra i costruttori interessati esistano disposizioni adeguate in materia di forniture e interscambio di documenti e informazioni per garantire che il tipo di veicolo completato soddisfi le prescrizioni tecniche di tutte le direttive particolari, come prescritto negli allegati IV e XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di tutti i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché degli elementi del veicolo facenti parte del veicolo incompleto, ma non ancora omologati.

    1.2. Le omologazioni CE di cui al presente allegato devono essere concesse in funzione della fase di costruzione corrente del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le omologazioni concesse nelle fasi precedenti.

    1.3. Durante un procedimento di omologazione CE in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche da lui fabbricati o aggiunti alla fase precedente. Lo stesso costruttore non è invece responsabile degli elementi omologati nelle fasi precedenti, salvo il caso in cui egli abbia modificato detti elementi in misura tale da invalidare la precedente omologazione.

    2. PROCEDIMENTO

    Per le domande presentate conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 4, l'autorità di omologazione deve:

    a) verificare che tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari siano conformi alla norma pertinente della direttiva particolare;

    b) accertare che la documentazione informativa comprenda tutti i dati richiesti, riferiti allo stato di completamento del veicolo;

    c) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che la o le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo nel fascicolo informativo e/o nella scheda di omologazione CE rilasciata in base alle direttive particolari; nel caso di un veicolo completato, se una voce della parte I della scheda informativa non è compresa nel fascicolo informativo relativo ad una direttiva particolare, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

    d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità dei dati contenuti nel fascicolo informativo autenticato, relativamente a tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari;

    e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.

    3. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 2, lettera d), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare (omologazione CE), in relazione allo stato di completamento del veicolo e conformemente ai seguenti criteri:

    - motore,

    - cambio,

    - assi motore (numero, posizione, interconnessione),

    - assi sterzanti (numero e posizione),

    - tipi di carrozzeria,

    - numero di porte,

    - lato di guida

    - numero di sedili

    - equipaggiamento.

    4. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

    Nella seconda e nelle successive fasi, oltre alle targhette regolamentari prescritte dalla direttiva 76/114/CEE, ogni costruttore deve apporre sul veicolo una targhetta supplementare il cui modello è riportato in appendice al presente allegato. La targhetta dovrà essere fissata solidamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile, su una parte non soggetta a sostituzione durante l'uso del veicolo. Essa deve riportare, in modo chiaro e indelebile, le seguenti informazioni, nell'ordine in cui sono elencate:

    - nome del costruttore,

    - sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione CE,

    - fase di omologazione,

    - numero di identificazione del veicolo,

    - massa massima ammissibile a pieno carico del veicolo(1),

    - massa massima ammissibile della combinazione di veicoli (se il veicolo può trainare un rimorchio)(2),

    - massa massima ammissibile su ciascun asse, iniziando da quello anteriore(3),

    - per i semirimorchi o i rimorchi ad asse centrale, la massa massima ammissibile sul dispositivo di aggancio(4).

    Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la targhetta deve essere conforme alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE.

    (1) Solo se il valore è cambiato nel corso dell'attuale fase di omologazione.

    (2) Solo se il valore è cambiato nel corso dell'attuale fase di omologazione.

    (3) Solo se il valore è cambiato nel corso dell'attuale fase di omologazione.

    (4) Solo se il valore è cambiato nel corso dell'attuale fase di omologazione.

    Appendice

    Modello della targhetta supplementare del costruttore

    L'esempio sottoindicato è dato unicamente a titolo informativo.

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    ALLEGATO XV

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