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Document 31997R0806
Commission Regulation (EC) No 806/97 of 2 May 1997 fixing the maximum amounts of compensatory aid relating to appreciable revaluations of the Irish pound, the pound sterling and the Italian lira occurring prior to 31 March 1997
Regolamento (CE) n. 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997 che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana
Regolamento (CE) n. 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997 che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana
GU L 115 del 3.5.1997, pp. 16–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
29/06/1997
Regolamento (CE) n. 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997 che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana
Gazzetta ufficiale n. L 115 del 03/05/1997 pag. 0016 - 0017
REGOLAMENTO (CE) N. 806/97 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1997 che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli (1), in particolare l'articolo 7, considerando che il regolamento (CE) n. 724/97 ha dato la facoltà agli Stati membri di concedere un aiuto agli agricoltori per compensare gli effetti di una rivalutazione sensibile; che gli aiuti compensativi devono essere concessi alle condizioni indicate da tale regolamento e dal regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, recante modalità di applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili (2); considerando che l'importo dell'aiuto compensativo è fissato a norma degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 724/97 e si compone di un importo principale ed eventualmente di importi complementari a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento; considerando che, per meglio preparare la concessione dell'aiuto compensativo, è opportuno fissare il massimale dell'importo principale della prima rata dell'aiuto compensativo in base agli ultimi dati disponibili per le rivalutazioni dell'8 novembre 1996, dell'11 gennaio e del 29 marzo 1997 per la sterlina irlandese, del 21 gennaio e del 29 marzo 1997 per la lira sterlina e del 1° marzo 1997 per la lira italiana; che i massimali suddetti sono fissati fatta salva l'eventuale riduzione o l'annullamento degli stessi in caso di aumento del tasso di conversione agricolo nel corso del periodo di osservazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 724/97 e ferma restando la possibilità di concessione di importi complementari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento; considerando che, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 805/97, è necessario precisare il periodo ivi previsto all'articolo 3, paragrafo 1, in modo da vincolare l'aiuto alla produzione precedente; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per l'Irlanda, il massimale dell'importo principale della prima rata dell'aiuto compensativo, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 805/97, è pari a: - 8,10 Mio di ECU per la rivalutazione sensibile dell'8 novembre 1996, a cui si aggiunge un importo di 105,20 Mio di ECU per la rivalutazione sensibile dell'11 gennaio 1997; - 65,16 Mio di ECU per la rivalutazione sensibile del 29 marzo 1997. Articolo 2 Per il Regno Unito, il massimale dell'importo principale della prima rata dell'aiuto compensativo, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 805/97 è pari a: - 161,08 Mio di ECU per la rivalutazione sensibile del 21 gennaio 1997; - 160,20 Mio di ECU per la rivalutazione sensibile del 29 marzo 1997. Articolo 3 Per l'Italia, il massimale dell'importo principale della prima rata dell'aiuto compensativo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 805/97 è pari a 247,32 Mio di ECU per la rivalutazione sensibile del 1° marzo 1997. Articolo 4 1. Gli importi di cui al presente regolamento sono fissati ferme restando le conseguenze di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 724/97. 2. Per la concessione degli aiuti compensativi i cui massimali sono fissati dal presente regolamento, il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 805/97 scade il 31 marzo 1997. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 108 del 25. 4. 1997, pag. 9. (2) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.