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Document 31997R0806

Regolamento (CE) n. 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997 che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana

GU L 115 del 3.5.1997, pp. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/806/oj

31997R0806

Regolamento (CE) n. 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997 che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 03/05/1997 pag. 0016 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 806/97 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1997 che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli (1), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 724/97 ha dato la facoltà agli Stati membri di concedere un aiuto agli agricoltori per compensare gli effetti di una rivalutazione sensibile; che gli aiuti compensativi devono essere concessi alle condizioni indicate da tale regolamento e dal regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, recante modalità di applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili (2);

considerando che l'importo dell'aiuto compensativo è fissato a norma degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 724/97 e si compone di un importo principale ed eventualmente di importi complementari a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento;

considerando che, per meglio preparare la concessione dell'aiuto compensativo, è opportuno fissare il massimale dell'importo principale della prima rata dell'aiuto compensativo in base agli ultimi dati disponibili per le rivalutazioni dell'8 novembre 1996, dell'11 gennaio e del 29 marzo 1997 per la sterlina irlandese, del 21 gennaio e del 29 marzo 1997 per la lira sterlina e del 1° marzo 1997 per la lira italiana; che i massimali suddetti sono fissati fatta salva l'eventuale riduzione o l'annullamento degli stessi in caso di aumento del tasso di conversione agricolo nel corso del periodo di osservazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 724/97 e ferma restando la possibilità di concessione di importi complementari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento;

considerando che, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 805/97, è necessario precisare il periodo ivi previsto all'articolo 3, paragrafo 1, in modo da vincolare l'aiuto alla produzione precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'Irlanda, il massimale dell'importo principale della prima rata dell'aiuto compensativo, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 805/97, è pari a:

- 8,10 Mio di ECU per la rivalutazione sensibile dell'8 novembre 1996, a cui si aggiunge un importo di 105,20 Mio di ECU per la rivalutazione sensibile dell'11 gennaio 1997;

- 65,16 Mio di ECU per la rivalutazione sensibile del 29 marzo 1997.

Articolo 2

Per il Regno Unito, il massimale dell'importo principale della prima rata dell'aiuto compensativo, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 805/97 è pari a:

- 161,08 Mio di ECU per la rivalutazione sensibile del 21 gennaio 1997;

- 160,20 Mio di ECU per la rivalutazione sensibile del 29 marzo 1997.

Articolo 3

Per l'Italia, il massimale dell'importo principale della prima rata dell'aiuto compensativo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 805/97 è pari a 247,32 Mio di ECU per la rivalutazione sensibile del 1° marzo 1997.

Articolo 4

1. Gli importi di cui al presente regolamento sono fissati ferme restando le conseguenze di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 724/97.

2. Per la concessione degli aiuti compensativi i cui massimali sono fissati dal presente regolamento, il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 805/97 scade il 31 marzo 1997.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 108 del 25. 4. 1997, pag. 9.

(2) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

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