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Document 31996L0015

Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

GU L 70 del 20.3.1996, pp. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/15/oj

31996L0015

Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 070 del 20/03/1996 pag. 0035 - 0037


DIRETTIVA 96/15/CE DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1996 recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/66/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

considerando che a norma della direttiva 92/76/CEE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla direttiva 95/65/CE (4), alcune zone nella Comunità sono state riconosciute come «zone protette» in relazione a taluni organismi nocivi per un periodo che scade il 1° aprile 1996;

considerando che, secondo recenti informazioni comunicate dalla Grecia, non sembra più opportuno mantenere le «zone protette» riconosciute in Grecia per quanto concerne Ips typographus Heer, poiché tale organismo risulta presente in alcune località;

considerando altresì che, secondo recenti informazioni comunicate dalla Grecia, dall'Italia e dalla Spagna, non sembra più opportuno mantenere le «zone protette» riconosciute in tali paesi per quanto concerne, per la Grecia, Phytophthora cinnamomi Rands, per l'Italia Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones, e per la Spagna Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer, Ips duplicatus Sahlberg e Ips typographus Heer, per tener conto dei problemi esistenti in relazione alle pertinenti piante ospite dei suddetti organismi; che è inoltre opportuno modificare l'estensione delle zone protette riconosciute per quanto concerne, per la Spagna Anthonomus grandis Boh. e, per la Spagna e il Portogallo, Sternochetus mangiferae Fabricius, per tener conto dei problemi esistenti in relazione alle zone di produzione di Gossypium spp. e Mangifera spp.;

considerando che, secondo le ultime informazioni comunicate dalla Francia, è opportuno riconoscere una zona protetta francese per quanto concerne il Beet necrotic yellow vein virus;

considerando che, secondo informazioni comunicate dal Regno Unito e in base ai dati di controllo rilevati da esperti della Commissione, è opportuno prorogare per un nuovo periodo il riconoscimento provvisorio della zona protetta nel Regno Unito per quanto concerne il Beet necrotic yellow vein virus, al fine di consentire agli organismi ufficiali responsabili britannici di completare l'informazione sulla distribuzione del Beet necrotic yellow vein virus e di portare a termine l'azione di eradicazione di questo organismo nocivo nella zona dell'East Anglia nel Regno Unito;

considerando inoltre che, secondo informazioni comunicate dall'Irlanda e dall'Italia e in base ai dati di controllo rilevati da esperti della Commissione, è opportuno prorogare per un nuovo periodo il riconoscimento provvisorio delle zone protette dell'Irlanda e dell'Italia per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., al fine di consentire agli organismi ufficiali responsabili irlandesi e italiani di portare a termine le azioni di eradicazione dell'organismo nocivo nella zona attorno a Dublino e nella regione Puglia;

considerando che è opportuno disporre che la proroga del riconoscimento al di là delle date di cui all'articolo 1 ed eventuali modifiche dell'elenco delle zone protette di cui allo stesso articolo devono essere decise secondo la procedura prevista dall'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE, tenuto conto dei risultati di indagini adeguate condotte secondo norme comunitarie e sotto il controllo di esperti della Commissione;

considerando che, in mancanza di una proroga del riconoscimento al di là delle date di cui all'articolo 1, le zone protette in causa cessano di essere «zone protette» ai sensi della direttiva 77/93/CEE, allegati compresi;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/76/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Le zone della Comunità elencate in allegato sono riconosciute come "zone protette" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma della direttiva 77/93/CEE, nei confronti dell'organismo/degli organismi nocivi indicati accanto ai lori nomi nell'allegato; per quanto concerne i punti a) 17, b) 3, c) 5 e d) 3, le suddette zone sono riconosciute per un periodo che scade il 1° aprile 1996; per quanto concerne il punto b) 2 per l'Irlanda e la regione della Puglia in Italia, le suddette zone sono riconosciute fino al 31 dicembre 1997; per quanto concerne infine il punto d) 1, per il Regno Unito la suddetta zona è riconosciuta fino al 1° novembre 1999 e per la Francia la zona rispettiva è riconosciuta fino al 31 dicembre 1997.»

2) All'articolo 2, i termini «la data indicata» sono sostituiti dai termini «le date indicate».

3) L'allegato è modificato conformemente a quanto indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto a decorrere dal 1° aprile 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni del diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 77.

(3) GU n. L 305 del 21. 10. 1992, pag. 12.

(4) GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 75.

ALLEGATO

1. Alla lettera a), punto 1, nella colonna di destra i termini «Grecia, Spagna» sono sostituiti da «Grecia, Spagna (Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia, Valencia)».

2. Alla lettera a), punto 4, nella colonna di destra è cancellato il termine «Spagna».

3. Alla lettera a), punti 7, 8 e 9, nella colonna di destra è cancellato il termine «Spagna».

4. Alla lettera a), punto 11, nella colonna di destra sono cancellati i termini «Grecia, Spagna».

5. Alla lettera a), punto 15, la colonna di destra è modificata come segue:

«Spagna (Granada e Malaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madeira)».

6. Alla lettera b), punto 1, nella colonna di destra è cancellato il termine «Italia».

7. Alla lettera c) è soppresso il punto 4.

8. Alla lettera d), punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

«Danimarca, Finlandia, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Svezia, Regno Unito».

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