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Document 31991L0271

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane

OJ L 135, 30.5.1991, p. 40–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 93 - 105
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 93 - 105
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 26 - 38
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 26 - 38
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 26 - 38
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 26 - 38
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 26 - 38
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 26 - 38
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 26 - 38
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 26 - 38
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 26 - 38
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 43 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 43 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 5 - 17

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/271/oj

31991L0271

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane

Gazzetta ufficiale n. L 135 del 30/05/1991 pag. 0040 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0093
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0093
edizione speciale in lingua ceca capitolo 15 tomo 02 pag. 26 - 38
edizione speciale in lingua estone capitolo 15 tomo 02 pag. 26 - 38
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 15 tomo 02 pag. 26 - 38
edizione speciale in lingua lituana capitolo 15 tomo 02 pag. 26 - 38
edizione speciale in lingua lettone capitolo 15 tomo 02 pag. 26 - 38
edizione speciale in lingua maltese capitolo 15 tomo 02 pag. 26 - 38
edizione speciale in lingua polacca capitolo 15 tomo 02 pag. 26 - 38
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 15 tomo 02 pag. 26 - 38
edizione speciale in lingua slovena capitolo 15 tomo 02 pag. 26 - 38


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1991

concernente il trattamento delle acque reflue urbane

(91/271/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che nella risoluzione del Consiglio, del 28 giugno 1988, sulla protezione del Mare del Nord e di altre acque della Comunità [4], il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte relative a misure necessarie a livello comunitario per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane;

considerando che l'inquinamento dovuto ad un trattamento insufficiente delle acque reflue in uno Stato membro ha spesso ripercussioni sulle acque di altri Stati membri; che, in conformità dell'articolo 130 R, è necessaria un'azione a livello della Comunità;

considerando che, per evitare ripercussioni negative sull'ambiente, dovute allo scarico di acque reflue urbane trattate in modo insufficiente, occorre, su un piano generale, sottoporre tali acque a trattamento secondario;

considerando che nelle aree sensibili occorre prevedere un trattamento più spinto e che in ambienti meno sensibili si potrebbe invece ritenere sufficiente il trattamento primario;

considerando che le acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e lo smaltimento di acque reflue e fanghi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane dovrebbero essere soggetti a norme generali o regolamentazioni e/o autorizzazioni specifiche;

considerando che gli scarichi provenienti da taluni settori industriali di acque reflue industriali biodegradabili non addotte ad impianti di trattamento delle acque reflue urbane prima dello scarico nelle acque recipienti dovrebbero essere soggetti a determinati requisiti;

considerando che si dovrebbe promuovere il riciclaggio dei fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue e che lo smaltimento di fanghi nelle acque superficiali dovrebbe gradualmente cessare;

considerando che occorre effettuare controlli sugli impianti di trattamento, sulle acque recipienti e sullo smaltimento dei fanghi, al fine di garantire la protezione dell'ambiente dalle conseguenze negative dello scarico di acque reflue;

considerando che è importante assicurare che il pubblico venga informato mediante relazioni periodiche in merito allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi;

considerando che gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare alla Commissione programmi nazionali per l'applicazione della presente direttiva;

considerando che dovrebbe essere istituito un comitato per assistere la Commissione per quanto concerne l'applicazione della presente direttiva e il suo adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

2) "Acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

3) "Acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

7) "Trattamento primario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico e/o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD 5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20 % prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50 %.

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

10) "Fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

11) "Eutrofizzazione": l'arricchimento delle acque in nutrienti, in particolar modo composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate.

12) "Estuario": l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume. Gli Stati membri definiscono i limiti esterni (verso il mare) degli estuari ai fini della presente direttiva come parte del programma di applicazione di questa conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2.

13) "Acque costiere": le acque al di fuori della linea di bassa marea o del limite esterno di un estuario.

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

- entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15000 e

- entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2000 e 15000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate "aree sensibili" ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono rispondere ai requisiti dell'allegato I A. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

- al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15000 a.e.;

- entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10000 e 15000;

- entro il 31 dicembre 2 005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2000e 10000.

2. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in regioni d'alta montagna (al di sopra dei 1500 m sul livello del mare), dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al paragrafo 1, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare ai requisiti previsti all'allegato I B. Tali requisiti possono essere modificati conformemente alla procedura prevista all'articolo 18.

4. Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all'impianto di trattamento nel corso dell'anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.

Articolo 5

1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10000 a.e.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare ai pertinenti requisiti previsti dall'allegato I B. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18.

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4.

Qualora i suddetti bacini drenanti siano situati, totalmente o parzialmente, in un altro Stato membro si applica l'articolo 9.

6. Gli Stati membri provvedono affinché si proceda alla reidentificazione delle aree sensibili ad intervalli non superiori ai quattro anni.

7. Gli Stati membri provvedono affinché le aree individuate come sensibili in seguito alla reidentificazione di cui al paragrafo 6 soddisfino, entro sette anni, ai requisiti di cui sopra.

8. Uno Stato membri non è tenuto ad individuare aree sensibili ai sensi della presente direttiva qualora applichi il trattamento prescritto dai paragrafi 2, 3 e 4 in tutto il suo territorio.

Articolo 6

1. Per il conseguimento degli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono individuare, entro il 31 dicembre 1993, aree meno sensibili, secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

2. Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10000 e 150000 se immessi in acque costiere e tra 2000 e 10000 se immessi in estuari, situati nelle aree di cui al paragrafo 1, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto all'articolo 4, purché:

- tali scarichi subiscano almeno il trattamento primario così come definito all'articolo 2, punto 7), conformemente alle procedure di controllo stabilite nell'allegato I D;

- studi esaurienti comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni relative agli studi summenzionati.

3. La Commissione, se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 2 non siano soddisfatte, presenta al Consiglio una proposta adeguata.

4. Gli Stati membri provvedono affinché si proceda ad una reidentificazione delle aree meno sensibili, ad intervalli non superiori ai quattro anni.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le aree non più individuate come meno sensibili soddisfino, entro sette anni, ai requisiti fissati agli articoli 4 e 5, in quanto applicabili.

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2005, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento appropriato, così come definito all'articolo 2, punto 9) nei seguenti casi:

- per scarichi in acque dolci e in estuari provenienti da agglomerati con meno di 2000 a.e.;

- per scarichi in acque costiere provenienti da agglomerati con meno di 10000 a.e.;

Articolo 8

1. In casi eccezionali dovuti a problemi tecnici e per gruppi di popolazione definitii geograficamente, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta speciale intesa ad ottenere un periodo più lungo per adempiere le disposizioni dell'articolo 4.

2. Tale richiesta, che deve essere debitamente motivata, deve indicare le difficoltà teniche riscontrate e proporre un programma d'azione con un calendario appropriato, da adottare al fine di conseguire l'obiettivo della presente direttiva. Tale calendario è incluso nel programma per l'attuazione, in conformità dell'articolo 17.

3. Possono essere accettati solo motivi tecnici e il periodo più lungo di cui al paragrafo 1 non può andare oltre il 31 dicembre 2005.

4. La Commissione esamina la richiesta e adotta le misure appropriate secondo la procedura prevista all'articolo 18.

5. In circostanze eccezionali, quando sia possibile dimostrare che un trattamento più completo non produce effetti positivi sull'ambiente, gli scarichi in aree meno sensibili di acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di a.e. superiore a 150000 possono essere sottoposti al trattamento previsto all'articolo 6 per le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10000e 150000.

In tali circostanze, gli Stati membri presentano anticipatamente la documentazione pertinente alla Commissione. La Commissione esamina il caso e adotta le miusre appropriate secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Articolo 9

Lo Stato membro nella cui giurisdizione rientrino acque soggette alle conseguenze negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane provenienti da un altro Stato membro può notificare le circostanze del caso allo Stato membro responsabile e alla Commissione.

Gli Stati membri interessati organizzano, se del caso con la Commissione, la concertazione necessaria per individuare gli scarichi in questione e le misure da adottare all'origine per proteggere le acque recipienti al fine di assicurare la conformità alla presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico.

Articolo 11

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 1993, lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie ed impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia preventivamente subordinato a regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche da parte dell'autorità competente o dell'organismo abilitato.

2. Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche devono soddisfare ai requisiti di cui all'allegato I C. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18.

3. Le regolamentazioni e le autorizzazioni specifiche debbono essere riesaminate e se necessario adeguate ad intervalli regolari.

Articolo 12

1. Le acque reflue che siano state sottoposte a trattamento devono essere riutilizzate, ogniqualvolta ciò risulti appropriato. Le modalità di smaltimento devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente.

2. Le autorità competenti o gli organismi abilitati provvedono affinché lo smaltimento di acque reflue provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia preventivamente subordinato a regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche.

3. Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche preventive relative agli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane, emanate conformemente al paragrafo 2 relativamente ad agglomerati di 2000-10000 a.e. nel caso di scarichi in acque dolci e in estuari, e di 10000 o più a.e. per tutti gli scarichi, precisano le condizioni atte a soddisfare ai requisiti previsti nell'allegato I B. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18.

4. Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni debbono essere riesaminate e se del caso adeguate ad intervalli regolari.

Articolo 13

1. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2000 le acque reflue industriali biodegradabili provenienti da impianti appartenenti ai settori industriali di cui all'allegato III, che prima dello scarico in acque recipienti non vengono addotte ad impianti di trattamento delle acque reflue urbane, rispettino prima dello scarico, le condizioni preventivamente stabilite nelle regolamentazioni e/o nelle autorizzazioni specifiche da parte dell'autorità competente o dell'organismo abilitato, per tutti gli scarichi provenienti da impianti corrispondenti a 4000o più a.e.

2. Entro il 31 dicembre 1993 le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri stabiliscono per lo scarico di tali acque reflue appropriati requisiti in funzione della tipologia industriale interessata.

3. La Commissione procede ad una comparazione dei requisiti fissati dagli Stati membri entro il 31 dicembre 1994. Essa rende noti i risultati in una relazione e presenta, se del caso, una proposta adeguata.

Articolo 14

1. I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere riutilizzati, ogniqualvolta ciò risulti appropriato. Le modalità di smaltimento devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente.

2. Le autorità competenti o gli organismi abilitati provvedono affinché entro il 31 dicembre 1998 lo smaltimento di fanghi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia subordinato a norme generali o a registrazione o autorizzazione.

3. Gli Stati membri provvedono, entro il 31 dicembre 1998, affinché lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali mediante immersione da navi, scarico attraverso condotte, ovvero mediante altri mezzi sia gradualmente eliminato.

4. Fino alla cessazione dello smaltimento di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché le quantità totali di materie tossiche, persistenti o bioaccumulabili, presenti nei fanghi immessi nelle acque superficiali siano assoggettate ad una licenza per lo smaltimento e progressivamente ridotte.

Articolo 15

1. Le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitano controlli:

- sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell'allegato I B, secondo le procedure di controllo stabilite nell'allegato I D;

- sulla qualità e la composizione dei fanghi immessi nelle acque superficiali.

2. Le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitano controlli sulle acque recipienti interessate dagli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane e dagli scarichi diretti ai sensi dell'articolo 13 quando esiste la probabilità che l'ambiente ricettore sia influenzato in modo significativo.

3. Nel caso di uno scarico soggetto alle disposizioni dell'articolo 6 e di smaltimento di fanghi nelle acque superficiali, gli Stati membri effettuano controlli e conducono gli studi del caso, allo scopo di verificare che lo scarico o lo smaltimento non esercita un impatto negativo sull'ambiente.

4. Le informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta.

5. I criteri per l'effettuazione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere definiti secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Articolo 16

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente [5], gli Stati membri provvedono affinché ogni due anni le autorità o gli organismi competenti pubblichino un rapporto sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi nell'area di loro competenza. I rapporti sono trasmessi alla Commissione dagli Stati membri non appena pubblicati.

Articolo 17

1. Gli Stati membri elaborano, entro il 31 dicembre 1993, un programma per l'applicazione della presente direttiva.

2. Entro il 30 giugno 1994, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative ai loro programmi.

3. Ogni due anni gli Stati membri forniscono, se del caso, alla Commissione, entro il 30 giugno, un aggiornamento delle informazioni di cui al paragrafo 2.

4. I metodi e le specifiche redazionali da adottare per riferire sui programmi nazionali sono definiti secondo la procedura prevista all'articolo 18. Eventuali modifiche di detti metodi e specifiche sono adottate secondo la medesima procedura.

5. La Commissione esamina e valuta ogni due anni le informazioni fornitele ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e pubblica una relazione in merito.

Articolo 18

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definiti all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 19

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise degli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

[1] GU n. C 1 del 4. 1. 1990, pag. 20 eGU n. C 287 del 15. 11. 1990, pag. 11.

[2] GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 185.

[3] GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 36.

[4] GU n. C 209 del 9. 8. 1988, pag. 3.

[5] GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

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