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Document 31989H0349

    89/349/CEE: Raccomandazione della Commissione del 13 aprile 1989 concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dell'industria europea nella fabbricazione di aerosol

    GU L 144 del 27.5.1989, p. 56–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1989/349/oj

    31989H0349

    89/349/CEE: Raccomandazione della Commissione del 13 aprile 1989 concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dell'industria europea nella fabbricazione di aerosol

    Gazzetta ufficiale n. L 144 del 27/05/1989 pag. 0056 - 0058


    *****

    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 aprile 1989

    concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aerosol

    (89/349/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155,

    considerando che la Comunità ha firmato, assieme a tutti gli Stati membri, la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono;

    considerando che la Comunità ha firmato, assieme a tutti gli Stati membri, il protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono;

    considerando che il Consiglio ha adottato, in data 14 ottobre 1988, la decisione 88/540/CEE (1) relativa alla conclusione ed alla ratifica della convenzione di Vienna e del protocollo di Montreal;

    considerando che il Consiglio ha adottato, in data 14 ottobre 1988, il regolamento (CEE) n. 3322/88 (2), relativo all'attuazione nella Comunità del protocollo di Montreal;

    considerando che recenti studi scientifici hanno confermato che si è già verificato un certo impoverimento dello strato di ozono e che i cambiamenti riscontrati possono essere dovuti, in tutto o in parte, ai crescenti quantitativi di tracce di gas, ed in particolare di clorofluorocarburi, presenti nell'atmosfera;

    considerando che occorre sostituire, ovunque sia possibile, i CFC di cui all'allegato I e gli halon in tutte le loro applicazioni;

    considerando che alcuni Stati membri hanno già raggiunto accordi volontari con i produttori di aerosol, ai fini della progressiva riduzione, sino all'eventuale totale eliminazione dei clorofluorocarburi dell'allegato I contenuti in questi prodotti;

    considerando che la risoluzione del Consiglio 88/C285/01, del 14 ottobre 1988, per la limitazione dell'uso di clorofluorocarburi e halon invita la Commissione ad avviare, in collaborazione con gli Stati membri, discussioni per raggiungere accordi volontari a livello comunitario con tutte le industrie interessate, in modo da sostituire, ogniqualvolta sia possibile, i CFC dell'allegato I e gli halon nei prodotti quali gli aerosol, nonché negli impianti o nei procedimenti che li utilizzano;

    considerando che la risoluzione invita la Commissione ad avviare, in collaborazione con gli Stati membri, discussioni con le industrie interessate allo scopo di concludere un accordo volontario su un'etichettatura comunitaria unica per i prodotti che non contengono CFC,

    RACCOMANDA:

    I Ai produttori comunitari di aerosol:

    1. di limitare l'impiego dei clorofluorocarburi di cui all'allegato I a quelle applicazioni per le quali queste sostanze sono indispensabili;

    2. di ridurre di almeno il 90 % rispetto ai quantitativi utilizzati nel 1976 l'impiego di clorofluorocarburi completamente alogenati quali propellenti degli aerosol, dal momento che

    - nel 1976, il quantitativo destinato a tale utilizzazione è stato di 200 211 t ponderate PRO (in funzione del potenziale di riduzione dell'ozono);

    - la riduzione dell'impiego di CFC rispetto all'anzidetto quantitativo ponderato dovrebbe essere conseguita entro il 31 dicembre 1990;

    - la riduzione non riguarderà né le applicazioni farmaceutiche ed elettroniche, né le applicazioni industriali specializzate (vedi elenco dell'allegato II), per le quali non esistono attualmente alternative soddisfacenti;

    - qualora venissero messi a punto metodi alternativi, tale deroga non avrebbe più valore;

    3. di apporre sulle bombole di aerosol che contengono i clorofluorocarburi di cui all'allegato I, entro un anno dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale, un'etichetta indelebile, facilmente visibile e leggibile, in netto contrasto con il fondo, con la menzione: « contiene CFC 11 (o 12, 113, 114, 115): danneggia lo strato d'ozono »; l'etichettatura avrà luogo senza pregiudizio delle altre disposizioni vigenti in materia.

    II. Alla Federazione europea dei produttori di aerosol:

    1. di adoperarsi affinché i produttori comunitari di aerosol riducano al massimo l'impiego di queste sostanze controllate quali propulsori di aerosol, applicando il tasso di riduzione di cui al paragrafo I.2;

    2. di presentare annualmente alla Commissione, a partire dal 1989, una relazione statistica sui progressi compiuti in tal senso; il primo periodo di verifica per la prevista riduzione del 90 % sarà compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1991;

    3. di conservare tutto il materiale relativo alla raccolta dei dati statistici e di metterlo a disposizione della Commissione per eventuali verifiche.

    III. Agli Stati membri di adoperarsi per conseguire, nei loro rispettivi territori, gli obiettivi enunciati dalla presente raccomandazione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1989.

    Per la Commissione

    Carlo RIPA DI MEANA

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 8.

    (2) GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 1.

    ALLEGATO I

    Sostanze oggetto della raccomandazione

    1.2 // // // Sostanze // Potenziale di riduzione dell'ozono (PRO) // // 1.2.3 // CFCl3 // (CFC 11) // 1,0 // CF2Cl2 // (CFC 12) // 1,0 // C2F3Cl3 // (CFC 113) // 0,8 // C2F4Cl2 // (CFC 114) // 1,0 // C2F5Cl // (CFC 115) // 0,6 // // //

    ALLEGATO II

    Applicazioni industriali specializzate

    Impermeabilizzazione, adesivi, materiale antistatico, materiale protettivo per cinghie di trasmissione, solventi di lavaggio, polvere per la levigatura dei diamanti, misurazione di portata, refrigeranti, isolamento lubrificazione, saldatura, attività minerarie, trattamento insetticida di finestrini di velivoli.

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