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Document 31988L0610
Council Directive 88/610/EEC of 24 November 1988 amending Directive 82/501/EEC on the major-accident hazards of certain industrial activities
Direttiva 88/610/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988 che modifica la direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
Direttiva 88/610/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988 che modifica la direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
GU L 336 del 7.12.1988, pp. 14–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/02/1999; abrog. impl. da 31996L0082
Direttiva 88/610/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988 che modifica la direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 07/12/1988 pag. 0014 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0039
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0039
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1988 che modifica la direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (88/610/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando che la protezione della popolazione e dell'ambiente richiede che siano rafforzate le disposizioni della direttiva 82/501/CEE(4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/216/CEE(5), concernenti il deposito di sostanze o preparati pericolosi ; considerando che la presente modifica della direttiva 82/501/CEE amplia e rafforza l'allegato II della medesima per quanto riguarda il deposito di sostanze o preparati pericolosi alla rinfusa o in imballaggi ; considerando che il deposito di sostanze o preparati pericolosi può presentare un rischio di incidenti rilevanti, sia nel caso in cui il deposito è connesso ad un'attività industriale, sia nel caso in cui il deposito è isolato o situato nell'interno di un'installazione senza essere connesso ad un'attività industriale ; considerando che il deposito di sostanze o preparati pericolosi disciplinato dalla direttiva 82/501/CEE può essere individuato mediante un elenco di denominazioni chimiche o mediante un elenco di categorie di pericolo, in conformità delle prescrizioni di classificazione e di etichettatura stabilite in altre direttive comunitarie pertinenti, con indicazione dei rispettivi quantitativi limite ; che tali categorie di sostanze o preparati dovrebbero essere quelle classificate come " molto tossici ", " tossici ", " esplosivi ", " comburenti ", " estremamente infiammabili " e " facilmente infiammabili " ; considerando che si devono rafforzare e definire meglio le disposizioni concernenti l'informazione del pubblico, di cui all'articolo 8 della direttiva 82/501/CEE, affinché qualsiasi persona che possa essere colpita da un incidente rilevante dovuto ad una attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 5 della suddetta direttiva sia adeguatamente ed efficacemente informata, in forma armonizzata su tutto il territorio della Comunità, di tutte le questioni relative alla sicurezza ; che le zone e le persone che possono essere colpite sono definite in riferimento alla natura, all'entità ed ai probabili effetti degli incidenti rilevanti che potrebbero verificarsi nel corso delle attività industriali ; considerando che è necessario che il contenuto delle informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 82/501/CEE sia chiaramente specificato ; che, per mitigare le conseguenze di un incidente rilevante, le persone interessate devono conoscere i rischi potenziali e le misure da prendere ; che è necessario che tali informazioni siano comunicate in modo attivo alle persone interessate, indipendentemente da qualsiasi richiesta, tramite uno dei mezzi d'informazione del pubblico, come volantini o manifesti ; considerando che il Consiglio ha invitato la Commissione, con la risoluzione adottata il 24 novembre 1986, a riesaminare le misure comunitarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze e, se necessario, a presentare adeguate proposte ; considerando che la Commissione presenterà, non appena sarà stata acquisita maggiore esperienza, una proposta per la revisione completa e sistematica degli allegati della direttiva 82/501/CEE ; considerando che è stato consultato il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, istituito dalla decisione 74/325/CEE(6), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 82/501/CEE è modificata come segue : 1)Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente : " 1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 5 siano opportunamente informate, senza che debbano farne richiesta, sulle misure di sicurezza e sulle norme comportamentali da seguire in caso di incidente. Le informazioni sono ripetute e aggiornate ad intervalli adeguati. Esse devono anche essere rese pubblicamente disponibili. Tali informazioni contengono quanto indicato nell'allegato VII. " 2)Il testo dell'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato A della presente direttiva. 3)Nell'allegato IV è aggiunto il testo seguente : " e)sostanze comburenti : Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica. " 4)È aggiunto il testo dell'allegato VII che figura nell'allegato B della presente direttiva. Articolo 2 1. Nel caso di attività industriali esistenti che saranno soggette per la prima volta alle disposizioni della direttiva 82/501/CEE in seguito all'adozione di questa modifica, la presente direttiva è messa in applicazione entro il 1o giugno 1991. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 82/501/CEE deve essere presentata all'autorità competente entro il 1o giugno 1991 e la dichiarazione complementare di cui all'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 82/501/CEE deve essere presentata alle autorità competenti entro il 1o giugno 1994. Articolo 3 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o giugno 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Per il ConsiglioIl PresidenteV. KEDIKOGLOU (1)GU n. C 119 del 6. 5. 1988, pag. 2. (2)GU n. C 290 del 14. 11. 1988. (3)GU n. C 208 dell' 8. 8. 1988, pag. 5. (4)GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1. (5)GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 36. (6)GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15. ALLEGATO A ALLEGATO II DEPOSITO DIVERSO DA QUELLO DELLE SOSTANZE ELENCATE NELL'ALLEGATO III CONNESSO AD UNO DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ALLEGATO I Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell'allegato III. Le quantità indicate nelle parti I e II si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri. Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento. PARTE I Sostanze indicate Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte I è inclusa anche in una categoria della parte II, si applicano le quantità indicate nella parte I. 1.Acrilonitrile 20 200 2.Ammoniaca 50 500 3.Cloro 10 75 4.Biossido di zolfo 25 250 5.Nitrato di ammonio (¹) 350 2 500 6.Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante (²)1 25010 000 7.Clorato di sodio 25 250 8.Ossigeno 200 2 000 9.Triossido di zolfo 15 100 10.Cloruro di carbonile (Fosgene) 0,750 0,750 11.Idrogeno solforato 5 50 12.Acido fluoridrico 5 50 13.Acido cianidrico 5 20 14.Solfuro di carbonio 20 200 15.Bromo 50 500 16.Acetilene 5 50 17.Idrogeno 5 50 18.Ossido di etilene 5 50 19.Ossido di propilene 5 50 20.2-Propenal (Acroleina) 20 200 21.Formaldeide (concentrazione 8 90 % 5 50 22.Monobromometano (Bromuro di metile) 20 200 23.Isocianato di metile 0,150 0,150 24.Piombo tetraetile o piombo tetrametile 5 50 25.1,2 Diobromoetano (bromuro di etilene) 5 50 26.Acido cloridrico (gas liquefatto) 25 250 27.Diisocianato di difenilmetano (MDI) 20 200 28.Diisocianato di toluilene (TDI) 10 100 (¹)Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90 % in peso. (²)Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa). 7. 12. 88N. L 336/Categorie di sostanze e preparati (2) Quantità (tonnellate) 8 per l'applicazione degli articoli 3 e 4 per l'applicazione dell'articolo 5 (3) PARTE II Categorie di sostanze e preparati non specificamente indicati nella parte I Le quantità di sostanze e preparati (1 della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate più categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate. 1.Sostanze e preparati che sono classificati come " molto tossici "520 2.Sostanze e preparati che sono classificati come " molto tossici ", " tossici " (4), " comburenti " o " esplosivi "10200 3.Sostanze o preparati gassosi, ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come " facilmente infiammabili " (5)50200 4.Sostanze e preparati (escluse le sostanze e i preparati gassosi di cui al numero 3) che sono classificati come " facilmente infiammabili " o " estremamente infiammabili " (6)5 00050 000 1Per preparati si intendono i miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze (direttiva 79/831/CEE). 2Le categorie di sostanze e preparati sono definiti nelle seguenti direttive e nelle relative modifiche : -direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ; -direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) ; -direttiva 77/728/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini ; -direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi (antiparassitari) ; -direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi. 3L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino si applicano quando opportuno. 4Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante. 5Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), i). 6Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), ii). ALLEGATO B " ALLEGATO VII INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATE AL PUBBLICO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 a)Nome della società e indirizzo. b)Qualifica professionale della persona che fornisce le informazioni. c)Conferma che la località è soggetta alle disposizioni regolamentari e/o amministrative che recepiscono la direttiva e che è stata presentata all'autorità competente la notifica di cui all'articolo 5 o almeno la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3. d)Una spiegazione in termini semplici dell'attività svolta nella località. e)I nomi comuni o, nel caso dei depositi di cui nella parte II dell'allegato II, i nomi generici o la classificazione generale di pericolo delle sostanze e preparati che intervengono nella località e che sono suscettibili di causare un incidente rilevante, con indicazione delle loro principali caratteristiche pericolose. f)Informazioni generali relative alla natura dei rischi di incidenti rilevanti, ivi compresi i loro potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente. g)Informazioni adeguate sulle modalità di allarme e di informazione della popolazione interessata in caso di incidente. h)Informazioni adeguate sulle azioni e sul comportamento che la popolazione interessata dovrebbe seguire in caso di incidente. i)Conferma che la società è tenuta a prendere gli opportuni provvedimenti in loco, nonché a mettersi in contatto con i servizi di emergenza, per far fronte agli incidenti e minimizzarne gli effetti. j)Riferimento al piano d'emergenza predisposto per far fronte agli effetti di un incidente all'esterno dell'impianto. Tale piano dovrebbe comprendere l'avviso di applicare le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente. k)Particolari su come ottenere tutte le informazioni complementari, fatte salve le disposizioni di riservatezza stabilite dalla legislazione nazionale. " ALLEGATO I MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI SO2 PER GLI IMPIANTI ESISTENTI (¹) (²) 0123456789Stato membroEmissioni di SO2 per grandi im- pianti di combu- stione nel 1980 (Kton)Massimale di emissione (Kton/anno)% di riduzione emissioni nel 1980 % di riduzione emissione adeguata rispetto al 1980 Fase 1Fase 2Fase 3Fase 1Fase 2Fase 3Fase 1Fase 2Fase 3199319982003199319982003199319982003Belgio530318 212 159 - 40- 60-70-40-60-70 Danimarca323213 141 106 - 34- 56-67-40-60-70 Germania2 2251 335 890 668 - 40- 60-70-40-60-70 Grecia303320 320 320 + 6+ 6+ 6-45-45-45 Spagna2 2902 290 1 730 1 440 - 0- 24-37-21-40-50 Francia1 9101 146 764 573 - 40- 60-70-40-60-70 Irlanda99124 124 124 + 25+ 25+25-29-29-29 Italia2 4501 800 1 500 900 - 27- 39-63-40-50-70 Lussemburgo31,81,51,5- 40- 50-60-40-50-50 Paesi Bassi299180 120 90 - 40- 60-70-40-60-70 Portogallo115232 270 206 +102+135+79-25-13-34 Regno Unito3 8833 106 2 330 1 553 - 20- 40-60-20-40-60 ;Emissioni ulteriori possono risultare dalla capacità autorizzata il 1o luglio 1987 o successivamente. $Le emissioni originate dagli impianti di combustione autorizzati anteriormente al 1o luglio 1987 ma non ancora in funzione prima di tale data, o che non sono state prese in considerazione nell'elaborazione dei massimali di emissione stabiliti dal presente allegato devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva per i nuovi impianti o prese in considerazione per le emissioni globali originate dagli impianti esistenti che non devono superare i massimali di cui al presente allegato. ALLEGATO II MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI NOx PER GLI IMPIANTI ESISTENTI (¹) (²) 0123456Stato membroEmissioni di NOx (come No2 per grandi impianti di combustione nel 1980 (Kton)Massimali di emissione di NOx (Kton/anno) % di riduzione rispetto a emissioni NOx nel 1980 % di riduzione emissioni NOx adeguate rispetto al 1980 Fase 1Fase 2Fase 1Fase 2Fase 1Fase 21993 (³)19981993 (³)19981993 (³)1998Belgio11088 66 - 20- 40-20-40 Danimarca124121 81 - 3- 35-10-40 Germania870696 522 - 20- 40-20-40 Grecia3670 70 + 94+ 9400 Spagna366368 277 + 1- 24-20-40 Francia400320 240 - 20- 40-20-40 Irlanda2850 50 + 79+ 7900 Italia580570 428 - 2- 26-20-40 Lussemburgo32,41,8- 20- 40-20-40 Paesi Bassi12298 73 - 20- 40-20-40 Portogallo2359 64 +157+178- 80 Regno Unito1 016864 711 - 15- 30-15-30 ;Emissioni ulteriori possono risultare dalla capacità autorizzata il 1o luglio 1987 o successivamente. $Le emissioni originate dagli impianti di combustione autorizzati anteriormente al 1o luglio 1987 ma non ancora in funzione prima di tale data, o che non sono state prese in considerazione nell'elaborazione dei massimali di emissione stabiliti dal presente allegato devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva per i nuovi impianti o prese in considerazione per le emissioni globali originate dagli impianti esistenti che non devono superare i massimali di cui al presente allegato. =Per motivi tecnici gli Stati membri possono prorogare fino a due anni la data della fase 1 per la riduzione delle emissioni di NOx notificando tale proroga entro un mese dalla notitifa della presente direttiva. ALLEGATO III (¹)Nel 1990 il Consiglio deciderà sui valori limite di emissione per gli impianti di potenza compresa tra 50 e 100 MWth, sulla base di una relazione della Commissione sulla disponibilità di combustibili a basso tenore di zolfo e di una sua adeguata proposta. ALLEGATO IV ALLEGATO V VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER L'SO2 PER NUOVI IMPIANTI Combustibili gassossi Tipi di combustibileValori limite (mg/Nm³)Combustibili gassosi in generale 35 Gas liquefatto 5 Gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie, gas da forno a coke, gas d'altoforno800 Gas derivati dal carbone(¹) ;Il Consiglio fisserà in una fase successiva i valori limite di emissione applicabili a tale gas in base a proposte della Commissione che dovranno tener conto delle ulteriori esperienze tecniche. ALLEGATO VI VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER I NOx PER NUOVI IMPIANTI Tipi di combustibileValori limite (mg/Nm³)Solido, in genere 650 Solido, contenente meno del 10 % di composti volatili 1 300 Liquido 450 Gassoso 350 ALLEGATO VII VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER LE POLVERI PER NUOVI IMPIANTI Tipo di combustibilePotenza termica (MWth)Valori limite (mg/Nm³) Solido 8 500 < 500 50 100 Liquido (¹)tutti gli impianti 50 Gassosotutti gli impianti 5di regola 10per i gas di altoforno e 50per i gas prodotti dalle acciaierie che possono essere impiegati altrove ;Il valore limite di emissione di 100 mg/Nm³ può essere applicato agli impianti di potenza inferiore a 500 MWth alimentati da combustibile liquido con un contenuto di ceneri di oltre 0,06 %. ALLEGATO VIII