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Document 31984L0467

    Direttiva 84/467/Euratom del Consiglio del 3 settembre 1984 che modifica la direttiva 80/836/Euratom per quanto concerne le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

    GU L 265 del 5.10.1984, p. 4–156 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2000; abrogato da 31996L0029

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/467/oj

    31984L0467

    Direttiva 84/467/Euratom del Consiglio del 3 settembre 1984 che modifica la direttiva 80/836/Euratom per quanto concerne le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

    Gazzetta ufficiale n. L 265 del 05/10/1984 pag. 0004 - 0156
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0006
    edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 4 pag. 0125
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 6 pag. 0006
    edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 4 pag. 0125


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 3 settembre 1984

    che modifica la direttiva 80/836/Euratom per quanto concerne le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

    ( 84/467/Euratom )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell ' energia atomica , in particolare gli articoli 31 e 32 ,

    vista la proposta della Commissione elaborata previo parere del gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che , a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell ' energia atomica , occorre fissare le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti , previste in particolare all ' articolo 30 , in modo da permettere agli Stati membri , conformemente all ' articolo 33 , di stabilire le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative atte a garantire l ' osservanza di tali norme fondamentali , di adottare le misure necessarie per quanto riguarda l ' insegnamento , l ' educazione e la formazione professionale e di stabilire le proprie disposizioni in armonia con quelle corrispondenti applicabili negli altri Stati membri ;

    considerando che , il 2 febbraio 1959 , il Consiglio ha adottato direttive che fissano tali norme fondamentali ( 3 ) , modificate da ultimo dalla direttiva 80/836/Euratom ( 4 ) ;

    considerando che alla luce dell ' evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di radioprotezione si è manifestata l ' importanza di una revisione parziale degli allegati I e III della direttiva 80/836/Euratom ;

    considerando che la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione esige che qualsiasi attività implicante un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti sia sottoposta a regolamentazione ;

    considerando che le norme fondamentali devono essere adeguate alle condizioni d ' impiego dell ' energia nucleare e che esse variano a seconda che si tratti della sicurezza individuale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti o della protezione della popolazione ;

    considerando che i valori fissati agli allegati I e III della presente direttiva 80/836/Euratom sono soltanto parzialmente conformi alle più recenti conoscenze scientifiche ;

    considerando che per fissare un certo numero di tali valori era stato necessario tenere provvisoriamente conto dei valori anteriormente fissati per le concentrazioni massime ammissibili nelle direttive del 1959 , del 1962 e del 1966 ;

    considerando che nel 1980 non si erano potuti effettuare i calcoli per tutti i radionucleidi considerati ;

    considerando che , nel suo parere del 7 luglio 1983 , il Comitato economico e sociale ha ritenuto necessario modificare negli articoli 9 e 12 della direttiva 80/836/Euratom i limiti annuali delle dosi fissati per i cristallini , al fine di tenere conto delle ultime raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica , e che tale parere comporta una modifica dei limiti fissati all ' allegato III per il cripto e che è il caso di tener conto di tali modifiche ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La direttiva 80/836/Euratom è modificata nel modo seguente :

    1 . all ' articolo 1 , lettera b ) ( termini radiologici , biologici e medici ) , nella versione francese i termini « dose effective » devono essere sostituiti da « dose efficace » ;

    2 . il testo dell ' articlo 6 , lettera a ) , è sostituito dal testo seguente :

    « a ) i vari tipi di attività che richiedono un ' esposizione alle radiazioni ionizzanti devono essere preliminarmente giustificati dai vantaggi che esse procurano ( 1 ) ;

    ( 1 ) Tenuto conto per le attività mediche della direttiva 84/466/Euratom del Consiglio , del 3 settembre 1984 , che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici ( GU n . L 265 del 5 . 10 . 1984 , pag . 1 ) » ;

    3 . il testo dell ' articolo 9 , lettera a ) , è sostituita dal testo seguente :

    « a ) il limite per le doses efficace , utilizzata essenzialmente per la valutazione pratica delle esposizioni interne ( 1 ) , determinata secondo le modalità fissate nell ' allegato II , sezione E , è fissato in 50 mSv ( 5 rem )/anno e la dose media in ognuno degli organi o tessuti interessati non deve superare 500 mSv ( 50 rem )/anno ;

    ( 1 ) Questo limite di dose efficace è preso in considerazione per il calcolo dei limiti di incorporazione annua riportati nell ' allegato III , i quali permettono di determinare i limiti derivati di concentrazione , in particolare nell ' aria e nell ' acqua . » ;

    4 . il testo dell ' articolo 9 , lettera b ) , primo trattino , è sostituito dal testo seguente :

    « - il limite di dose per il cristallino è fissato a 150 mSv ( 15 rem )/anno , » ;

    5 . il testo dell ' articolo 12 , paragrafo 3 , lettera a ) , è sostituito dal testo seguente :

    « a ) il limite per le dose efficace , utilizzata essenzialmente per la valutazione pratica delle esposizioni interne ( 1 ) , determinata secondo le modalità fissate nell ' allegato II , sezione E , è fissato in 5 mSv ( 0,5 rem )/anno e la dose media in ognuno degli organi e tessuti interessati non deve superare 50 mSv ( 5 rem)/anno ;

    ( 1 ) Questo limite di dose efficace è preso in considerazione per il calcolo dei limiti di incorporazione annua riportati nell ' allegato III , i quali permettono di determinare i limiti derivati di concentrazione , in particolare nell ' aria e nell ' acqua . » ;

    6 . il testo dell ' articolo 12 , paragrafo 3 , lettera b ) , primo trattino , è sostituito dal testo seguente :

    « - il limite di dose efficace per il cristallino è fissato in 15 mSv ( 1,5 rem )/anno ; » ;

    7 . il testo dell ' allegato I è sostituito dall ' allegato I riportato in allegato alla presente direttiva ;

    8 . all ' allegato II , sezione E , nella versione francese alla prima e alla seconda riga i termini « dose effective » devono essere sostituiti da « dose efficace » ;

    9 . il testo dell ' allegato III è sostituito dall ' allegato III riportato in allegato alla presente direttiva .

    Articolo 2

    Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro un termine di 18 mesi dalla sua pubblicazione .

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 3 settembre 1984 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P . BARRY

    ( 1 ) GU n . C 127 del 14 . 5 . 1984 , pag . 120 .

    ( 2 ) GU n . C 286 del 24 . 10 . 1983 , pag . 15 .

    ( 3 ) GU n . 11 del 20 . 2 . 1959 , pag . 221/59 .

    ( 4 ) GU n . L 246 del 17 . 9 . 1980 , pag . 1 .

    ALLEGATO I : vedi G.U .

    Elenco alfabetico degli elementi

    Simbolo * Numero atomico * Nome * Simbolo * Numero atomico * Nome *

    Ac * 89 * Attinio * N * 7 * Azoto *

    Ag * 47 * Argento * Na * 11 * Sodio *

    Al * 13 * Alluminio * Nb * 41 * Niobio *

    Am * 95 * Americio * Nd * 60 * Neodimio *

    Ar * 18 * Argo * Ne * 10 * Neon *

    As * 33 * Arsenico * Ni * 28 * Nichel *

    At * 85 * Astato * No * 102 * Nobelio *

    Au * 79 * Oro * Np * 93 * Nettunio *

    B * 5 * Boro * O * 8 * Ossigeno *

    Ba * 56 * Bario * Os * 76 * Osmio *

    Be * 4 * Berillio * * * *

    Bi * 83 * Bismuto * P * 15 * Fosforo *

    Bk * 97 * Berkelio * Pa * 91 * Protattinio *

    Br * 35 * Bromo * Pb * 82 * Piombo *

    C * 6 * Carbonio * Pd * 46 * Palladio *

    Ca * 20 * Calcio * Pm * 61 * Prometio *

    Cd * 48 * Cadmio * Po * 84 * Polonio *

    Ce * 58 * Cerio * Pr * 59 * Praseodimio *

    Cf * 98 * Californio * Pt * 78 * Platino *

    Cl * 17 * Cloro * Pu * 94 * Plutonio *

    Cm * 96 * Curio * * * *

    Co * 27 * Cobalto * Ra * 88 * Radio *

    Cr * 24 * Cromo * Rb * 37 * Rubidio *

    Cs * 55 * Cesio * Re * 75 * Renio *

    Cu * 29 * Rame * Rh * 45 * Rodio *

    * * * Rn * 86 * Radon *

    Dy * 66 * Disprosio * Ru * 44 * Rutenio *

    Er * 68 * Erbio * * * *

    Es * 99 * Einsteinio * S * 16 * Zolfo *

    Eu * 63 * Europio * Sb * 51 * Antimonio *

    * * * Sc * 21 * Scandio *

    F * 9 * Fluoro * Se * 34 * Selenio *

    Fe * 26 * Ferro * Si * 14 * Silicio *

    Fm * 100 * Fermio * Sm * 62 * Samario *

    Fr * 87 * Francio * Sn * 50 * Stagno *

    Ga * 31 * Gallio * Sr * 38 * Stronzio *

    Gd * 64 * Gadolinio * Ta * 73 * Tantalio *

    Ge * 32 * Germanio * Tb * 65 * Terbio *

    H * 1 * Idrogeno * Tc * 43 * Tecnezio *

    He * 2 * Elio * Te * 52 * Tellurio *

    Hf * 72 * Afnio * Th * 90 * Torio *

    Hg * 80 * Mercurio * Ti * 22 * Titanio *

    Ho * 67 * Olmio * Tl * 81 * Tallio *

    I * 53 * Iodio * Tm * 69 * Tulio *

    In 49 * Indio * U * 92 * Uranio *

    Ir * 77 * Iridio * V * 23 * Vanadio *

    K * 19 * Potassio * * * *

    Kr * 36 * Cripto * W * 74 * Volframio *

    La * 57 * Lantanio * Xe * 54 * Xeno *

    Li * 3 * Litio * * * *

    Lu * 71 * Lutezio * Y * 39 * Ittrio *

    Md * 101 * Mendelevio * Yb * 70 * Itterbio *

    Mg * 12 * Magnesio * * * *

    Mn * 25 * Manganese * Zn * 30 * Zinco *

    Mo * 42 * Molibdeno * Zr * 40 * Zirconio *

    ALLEGATO III

    1 . Limiti annuali di introduzione per inalazione e limiti derivati di concentrazione di radionuclidi nell ' aria inalata per i lavoratori esposti e limiti annuali di introduzione per inalazione e per ingestione per le persone del pubblico

    I valori delle tabelle a ) e b ) corrispondono ai limiti di dose annuale fissati dagli articoli 8 , 9 e 12 per i lavoratori esposti e le persone del pubblico .

    I valori si riferiscono agli adulti . Nel caso dei bambini , va tenuto conto delle caratteristiche anatomiche e fisiologiche che possono comportare modificazioni di questi valori .

    2 . Miscele di radionuclidi

    a ) Se la composizione della miscela è ignota , ma si può escludere con certezza la presenza di taluni radionuclidi , si utilizza il più basso dei limiti fissati per i radionuclidi che possono essere presenti .

    b ) Se la composizione precisa della miscela è ignota , ma ne sono stati identificati i radionuclidi , si utilizza il pi basso dei limiti fissati per i radionuclidi presenti .

    c ) Se la concentrazione e la tossicità di uno dei radionuclidi della miscela predominano , si utilizzano i limiti annuali di introduzione fissati per questo radionuclide nel paragrafo 1 .

    d ) In presenza di una miscela di radionuclidi di composizione nota , deve essere soddisfatta una delle condizioni seguenti : vedi G.U .

    in cui Ij è l ' introduzione annuale del radionuclide j e Ij , L il limite di introduzione annuale di questo radionuclide , Cj la concentrazione media annuale nell ' aria del radionuclide j e Cj , L il limite derivato di concentrazione di questo radionuclide nell ' aria .

    Tabella a ) : vedi G.U .

    Tabella b ) : vedi G.U .

    Tabella c ) : vedi G.U .

    Tabella d ) : vedi G.U .

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