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Document 31984L0467
Council Directive 84/467/Euratom of 3 September 1984 amending Directive 80/836/Euratom as regards the basic safety standards for the health protection of the general public and workers against the dangers of ionizing radiation
Direttiva 84/467/Euratom del Consiglio del 3 settembre 1984 che modifica la direttiva 80/836/Euratom per quanto concerne le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
Direttiva 84/467/Euratom del Consiglio del 3 settembre 1984 che modifica la direttiva 80/836/Euratom per quanto concerne le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
GU L 265 del 5.10.1984, p. 4–156
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2000; abrogato da 31996L0029
Direttiva 84/467/Euratom del Consiglio del 3 settembre 1984 che modifica la direttiva 80/836/Euratom per quanto concerne le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
Gazzetta ufficiale n. L 265 del 05/10/1984 pag. 0004 - 0156
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0006
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 4 pag. 0125
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 6 pag. 0006
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 4 pag. 0125
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 settembre 1984 che modifica la direttiva 80/836/Euratom per quanto concerne le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ( 84/467/Euratom ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell ' energia atomica , in particolare gli articoli 31 e 32 , vista la proposta della Commissione elaborata previo parere del gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che , a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell ' energia atomica , occorre fissare le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti , previste in particolare all ' articolo 30 , in modo da permettere agli Stati membri , conformemente all ' articolo 33 , di stabilire le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative atte a garantire l ' osservanza di tali norme fondamentali , di adottare le misure necessarie per quanto riguarda l ' insegnamento , l ' educazione e la formazione professionale e di stabilire le proprie disposizioni in armonia con quelle corrispondenti applicabili negli altri Stati membri ; considerando che , il 2 febbraio 1959 , il Consiglio ha adottato direttive che fissano tali norme fondamentali ( 3 ) , modificate da ultimo dalla direttiva 80/836/Euratom ( 4 ) ; considerando che alla luce dell ' evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di radioprotezione si è manifestata l ' importanza di una revisione parziale degli allegati I e III della direttiva 80/836/Euratom ; considerando che la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione esige che qualsiasi attività implicante un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti sia sottoposta a regolamentazione ; considerando che le norme fondamentali devono essere adeguate alle condizioni d ' impiego dell ' energia nucleare e che esse variano a seconda che si tratti della sicurezza individuale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti o della protezione della popolazione ; considerando che i valori fissati agli allegati I e III della presente direttiva 80/836/Euratom sono soltanto parzialmente conformi alle più recenti conoscenze scientifiche ; considerando che per fissare un certo numero di tali valori era stato necessario tenere provvisoriamente conto dei valori anteriormente fissati per le concentrazioni massime ammissibili nelle direttive del 1959 , del 1962 e del 1966 ; considerando che nel 1980 non si erano potuti effettuare i calcoli per tutti i radionucleidi considerati ; considerando che , nel suo parere del 7 luglio 1983 , il Comitato economico e sociale ha ritenuto necessario modificare negli articoli 9 e 12 della direttiva 80/836/Euratom i limiti annuali delle dosi fissati per i cristallini , al fine di tenere conto delle ultime raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica , e che tale parere comporta una modifica dei limiti fissati all ' allegato III per il cripto e che è il caso di tener conto di tali modifiche , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 80/836/Euratom è modificata nel modo seguente : 1 . all ' articolo 1 , lettera b ) ( termini radiologici , biologici e medici ) , nella versione francese i termini « dose effective » devono essere sostituiti da « dose efficace » ; 2 . il testo dell ' articlo 6 , lettera a ) , è sostituito dal testo seguente : « a ) i vari tipi di attività che richiedono un ' esposizione alle radiazioni ionizzanti devono essere preliminarmente giustificati dai vantaggi che esse procurano ( 1 ) ; ( 1 ) Tenuto conto per le attività mediche della direttiva 84/466/Euratom del Consiglio , del 3 settembre 1984 , che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici ( GU n . L 265 del 5 . 10 . 1984 , pag . 1 ) » ; 3 . il testo dell ' articolo 9 , lettera a ) , è sostituita dal testo seguente : « a ) il limite per le doses efficace , utilizzata essenzialmente per la valutazione pratica delle esposizioni interne ( 1 ) , determinata secondo le modalità fissate nell ' allegato II , sezione E , è fissato in 50 mSv ( 5 rem )/anno e la dose media in ognuno degli organi o tessuti interessati non deve superare 500 mSv ( 50 rem )/anno ; ( 1 ) Questo limite di dose efficace è preso in considerazione per il calcolo dei limiti di incorporazione annua riportati nell ' allegato III , i quali permettono di determinare i limiti derivati di concentrazione , in particolare nell ' aria e nell ' acqua . » ; 4 . il testo dell ' articolo 9 , lettera b ) , primo trattino , è sostituito dal testo seguente : « - il limite di dose per il cristallino è fissato a 150 mSv ( 15 rem )/anno , » ; 5 . il testo dell ' articolo 12 , paragrafo 3 , lettera a ) , è sostituito dal testo seguente : « a ) il limite per le dose efficace , utilizzata essenzialmente per la valutazione pratica delle esposizioni interne ( 1 ) , determinata secondo le modalità fissate nell ' allegato II , sezione E , è fissato in 5 mSv ( 0,5 rem )/anno e la dose media in ognuno degli organi e tessuti interessati non deve superare 50 mSv ( 5 rem)/anno ; ( 1 ) Questo limite di dose efficace è preso in considerazione per il calcolo dei limiti di incorporazione annua riportati nell ' allegato III , i quali permettono di determinare i limiti derivati di concentrazione , in particolare nell ' aria e nell ' acqua . » ; 6 . il testo dell ' articolo 12 , paragrafo 3 , lettera b ) , primo trattino , è sostituito dal testo seguente : « - il limite di dose efficace per il cristallino è fissato in 15 mSv ( 1,5 rem )/anno ; » ; 7 . il testo dell ' allegato I è sostituito dall ' allegato I riportato in allegato alla presente direttiva ; 8 . all ' allegato II , sezione E , nella versione francese alla prima e alla seconda riga i termini « dose effective » devono essere sostituiti da « dose efficace » ; 9 . il testo dell ' allegato III è sostituito dall ' allegato III riportato in allegato alla presente direttiva . Articolo 2 Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro un termine di 18 mesi dalla sua pubblicazione . Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 3 settembre 1984 . Per il Consiglio Il Presidente P . BARRY ( 1 ) GU n . C 127 del 14 . 5 . 1984 , pag . 120 . ( 2 ) GU n . C 286 del 24 . 10 . 1983 , pag . 15 . ( 3 ) GU n . 11 del 20 . 2 . 1959 , pag . 221/59 . ( 4 ) GU n . L 246 del 17 . 9 . 1980 , pag . 1 . ALLEGATO I : vedi G.U . Elenco alfabetico degli elementi Simbolo * Numero atomico * Nome * Simbolo * Numero atomico * Nome * Ac * 89 * Attinio * N * 7 * Azoto * Ag * 47 * Argento * Na * 11 * Sodio * Al * 13 * Alluminio * Nb * 41 * Niobio * Am * 95 * Americio * Nd * 60 * Neodimio * Ar * 18 * Argo * Ne * 10 * Neon * As * 33 * Arsenico * Ni * 28 * Nichel * At * 85 * Astato * No * 102 * Nobelio * Au * 79 * Oro * Np * 93 * Nettunio * B * 5 * Boro * O * 8 * Ossigeno * Ba * 56 * Bario * Os * 76 * Osmio * Be * 4 * Berillio * * * * Bi * 83 * Bismuto * P * 15 * Fosforo * Bk * 97 * Berkelio * Pa * 91 * Protattinio * Br * 35 * Bromo * Pb * 82 * Piombo * C * 6 * Carbonio * Pd * 46 * Palladio * Ca * 20 * Calcio * Pm * 61 * Prometio * Cd * 48 * Cadmio * Po * 84 * Polonio * Ce * 58 * Cerio * Pr * 59 * Praseodimio * Cf * 98 * Californio * Pt * 78 * Platino * Cl * 17 * Cloro * Pu * 94 * Plutonio * Cm * 96 * Curio * * * * Co * 27 * Cobalto * Ra * 88 * Radio * Cr * 24 * Cromo * Rb * 37 * Rubidio * Cs * 55 * Cesio * Re * 75 * Renio * Cu * 29 * Rame * Rh * 45 * Rodio * * * * Rn * 86 * Radon * Dy * 66 * Disprosio * Ru * 44 * Rutenio * Er * 68 * Erbio * * * * Es * 99 * Einsteinio * S * 16 * Zolfo * Eu * 63 * Europio * Sb * 51 * Antimonio * * * * Sc * 21 * Scandio * F * 9 * Fluoro * Se * 34 * Selenio * Fe * 26 * Ferro * Si * 14 * Silicio * Fm * 100 * Fermio * Sm * 62 * Samario * Fr * 87 * Francio * Sn * 50 * Stagno * Ga * 31 * Gallio * Sr * 38 * Stronzio * Gd * 64 * Gadolinio * Ta * 73 * Tantalio * Ge * 32 * Germanio * Tb * 65 * Terbio * H * 1 * Idrogeno * Tc * 43 * Tecnezio * He * 2 * Elio * Te * 52 * Tellurio * Hf * 72 * Afnio * Th * 90 * Torio * Hg * 80 * Mercurio * Ti * 22 * Titanio * Ho * 67 * Olmio * Tl * 81 * Tallio * I * 53 * Iodio * Tm * 69 * Tulio * In 49 * Indio * U * 92 * Uranio * Ir * 77 * Iridio * V * 23 * Vanadio * K * 19 * Potassio * * * * Kr * 36 * Cripto * W * 74 * Volframio * La * 57 * Lantanio * Xe * 54 * Xeno * Li * 3 * Litio * * * * Lu * 71 * Lutezio * Y * 39 * Ittrio * Md * 101 * Mendelevio * Yb * 70 * Itterbio * Mg * 12 * Magnesio * * * * Mn * 25 * Manganese * Zn * 30 * Zinco * Mo * 42 * Molibdeno * Zr * 40 * Zirconio * ALLEGATO III 1 . Limiti annuali di introduzione per inalazione e limiti derivati di concentrazione di radionuclidi nell ' aria inalata per i lavoratori esposti e limiti annuali di introduzione per inalazione e per ingestione per le persone del pubblico I valori delle tabelle a ) e b ) corrispondono ai limiti di dose annuale fissati dagli articoli 8 , 9 e 12 per i lavoratori esposti e le persone del pubblico . I valori si riferiscono agli adulti . Nel caso dei bambini , va tenuto conto delle caratteristiche anatomiche e fisiologiche che possono comportare modificazioni di questi valori . 2 . Miscele di radionuclidi a ) Se la composizione della miscela è ignota , ma si può escludere con certezza la presenza di taluni radionuclidi , si utilizza il più basso dei limiti fissati per i radionuclidi che possono essere presenti . b ) Se la composizione precisa della miscela è ignota , ma ne sono stati identificati i radionuclidi , si utilizza il pi basso dei limiti fissati per i radionuclidi presenti . c ) Se la concentrazione e la tossicità di uno dei radionuclidi della miscela predominano , si utilizzano i limiti annuali di introduzione fissati per questo radionuclide nel paragrafo 1 . d ) In presenza di una miscela di radionuclidi di composizione nota , deve essere soddisfatta una delle condizioni seguenti : vedi G.U . in cui Ij è l ' introduzione annuale del radionuclide j e Ij , L il limite di introduzione annuale di questo radionuclide , Cj la concentrazione media annuale nell ' aria del radionuclide j e Cj , L il limite derivato di concentrazione di questo radionuclide nell ' aria . Tabella a ) : vedi G.U . Tabella b ) : vedi G.U . Tabella c ) : vedi G.U . Tabella d ) : vedi G.U .