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Document 31983L0189

    Direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

    GU L 109 del 26.4.1983, p. 8–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1998; abrogato e sostituito da 31998L0034

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/189/oj

    31983L0189

    Direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

    Gazzetta ufficiale n. L 109 del 26/04/1983 pag. 0008 - 0012
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0034
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0034
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0154
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0154


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 28 marzo 1983

    che prevede una procedura d ' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

    ( 83/189/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 213 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando che il divieto di restrizioni quantitative nonchù di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti della Comunità ;

    considerando che gli ostacoli agli scambi dei prodotti , derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi , sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare ;

    considerando che è indispensabile che la Commissione disponga , prima dell ' adozione delle disposizioni tecniche , delle necessarie informazioni ; che gli Stati membri , che in forza dell ' articolo 5 del trattato debbono agevolare lo svolgimento della sua missione , devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche ;

    considerando che tutti gli Stati membri debbono essere anche informati delle regolamentazioni tecniche prospettate da uno di essi ;

    considerando che la Commissione e gli Stati membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre una modifica della misura progettata , al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne ;

    considerando che la Commissione deve inoltre avere la facoltà di proporre o adottare una direttiva comunitaria che disciplini l ' argomento della misura nazionale prevista ;

    considerando che , nelle due ipotesi suddette , lo Stato membro in causa deve , in virtù degli obblighi generali derivanti dall ' articolo 5 del trattato , soprassedere all ' attuazione della misura prospettata durante un termine sufficientemente lungo per permettere l ' esame in comune delle modifiche proposte oppure l ' elaborazione della proposta di direttiva del Consiglio o della direttiva della Commissione ; che i termini fissati nell ' accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio del 28 maggio 1969 relativo allo « status quo » e all ' informazione della Commissione ( 4 ) , modificato dall ' accordo del 5 marzo 1973 ( 5 ) , si sono rivelati insufficienti nei casi citati e che debbono pertanto essere previsti termini più lunghi ;

    considerando che la procedura dello « status quo » e dell ' informazione della Commissione contemplata nell ' accordo del 28 maggio 1969 summenzionato resta applicabile per i prodotti ad esso soggetti che non rientrano nella presente direttiva ;

    considerando che nella realtà le norme tecniche nazionali possono avere sulla libera circolazione delle merci gli stessi effetti delle regolamentazioni tecniche ;

    considerando che sembra pertanto necessario garantire l ' informazione della Commissione sui progetti di norme con modalità analoghe a quelle che hanno caratterizzato le regolamentazioni tecniche ; che , in forza dell ' articolo 213 del trattato , per svolgere i compiti ad essa affidati la Commissione può raccogliere qualsiasi informazione e procedere ad ogni verifica necessaria , nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio conformemente alle disposizioni del trattato stesso ;

    considerando che sembra pertanto necessario che gli Stati membri e gli organismi di normalizzazione siano informati delle norme prospettate dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri ;

    considerando che è opportuno creare un comitato permanente , i cui membri siano designati dagli Stati membri , incaricato di aiutare la Commissione nell ' esame dei progetti di norme nazionali e di cooperare ai suoi sforzi per ovviare agli eventuali inconvenienti di dette norm sulla libera circolazione dei prodotti ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Ai sensi della presente direttiva si intende per :

    1 . « specificazione tecnica » : la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto , quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione , la sicurezza , le dimensioni , comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia , i simboli , le prove ed i metodi di prova , l ' imballagio , la marchiatura e l ' etichettatura ;

    2 . « norma » : la specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attività normativa per applicazione ripetuta o continua , la cui osservanza non è obbligatoria ;

    3 . « programma di normalizzazione » : il documento che elenca le materie per le quali c ' è l ' intenzione di istituire una norma o di modificarla ;

    4 . « progetto di norma » : il documento contenente il testo delle specificazioni tecniche per una determinata materia per la quale si prevede l ' adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale come risulta dai lavori preparatori e che è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento ;

    5 . « regola tecnica » : le specificazioni tecniche , comprese le disposizioni che ad esse si applicano , la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto , per la commercializzazione o l ' utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso , ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali ;

    6 . « progetto di regola tecnica » : il testo di una specificazione tecnica , comprendente anche disposizioni amministrative , elaborato per adottarlo o farlo infine adottare come regola tecnica , e che si trova in una fase preparatoria che permette ancora di apportare degli emendamenti sostanziali ;

    7 . « prodotto » : i prodotti di fabbricazione industriale , esclusi i prodotti agricoli ai sensi dell ' articolo 38 , paragrafo 1 , del trattato , qualsiasi prodotto destinato all ' alimentazione umana ed animale , i medicinali ai sensi della direttiva 65/65/CEE ( 5 ) ed i prodotti cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE ( 6 ) .

    Articolo 2

    1 . La Commissione e gli organismi di normalizzazione , du cui all ' elenco I dell ' allegato , sono informati annualmente , entro il 31 gennaio , dei programmi di normalizzazione elaborati dagli organismi nazionali di cui all ' elenco 2 dell ' allegato . Detta informazione viene aggiornata ogni trimestre . La Commissione può modificare o completare tali sulla base delle comunicazioni degli Stati membri .

    2 . I programmi di normalizzazione indicano in particolare se la norma :

    - sarà la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea ;

    - sarà la trasposizione di una norma internazionale o europea con alcune differenze o modifiche nazionali ;

    - sarà una nuova norma nazionale ;

    - costituirà la modifica di una norma nazionale .

    La Commissione , previa consultazione del comitato di cui all ' articolo 5 , può fissare le regole perla presentazione codificata di detta informazione , nonchù uno schema e i criteri secondo i quali dovranno essere presentati i programm di normalizzazione per facilitarne la comparabilità .

    3 . La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri tale informazione , in una forma che consenta la comparabilità dei vari programmi .

    Articolo 3

    La Commissione e gli organismi di normalizzazione sono informati del desiderio di uno o più organismi di normalizzazione .

    - di essere associati , in modo passivo o attivo ( con l ' invio di un osservatore ) , ai lavori previsti da un altro organismo di normalizzazione ;

    - di fare elaborare una norma europea o qualsiasi altro documento che comporti specificazioni tecniche uniformi .

    Articolo 4

    Gli organismi di normalizzazione di cui all ' elenco I nonchù la Commissione ricevono almeno ogni quadrimestre tutti i nuovi progetti di norma , tranne nel caso della semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea .

    Al momento della comunicazione progetto viene indicato se la norma sarà :

    - una trasposizione di una norma internazio ale o europea c contiene alcune differenze o modifiche nazionale ;

    - una nuova norma nazionale ;

    - la modifica di una norma nazionale .

    Articolo 5

    È istituito un comitato permanente composto da rappresentati designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione .

    Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

    Articolo 6

    1 . Il comitato si riunisce almeno due volte all ' anno con i rappresentanti degli organismi di normalizzazione di cui all ' elenco 1 .

    2 . La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l ' applicazione delle procedure di cui sopra e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi , esistenti o prevedibili .

    3 . Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 al riguardo può in particolare chiedere alla Commissione :

    - d ' invitare gli organismi europei di normalizzazione ad elaborare entro un termine determinato una norma europea ;

    - di fare si che , se necessario , allo scopo di evitare ostacoli agli scambi , gli Stati membri interessati decidano in un primo tempo tra di essi le misure appropriate ;

    - di prendere qualsiasi disposizione necessaria .

    4 . La Commissione deve consultare il comitato :

    a ) prima di ogni modifica degli elenchi che figurano in allegato ( articolo 2 , paragrafo 1 ) ;

    b ) al momento della fissazione delle norme di presentazione codificata dell ' informazione , dello schema e dei criteri secondo cui dovranno essere presentati i programmi di normalizzazione ( articolo 2 , paragrafo 1 ) ;

    c ) al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi ;

    d ) al momento del riesame del funzionamento del sistema instaurato dalla presente direttiva ( articolo 11 ) .

    5 . Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto .

    6 . Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro , può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all ' applicazione della presente direttiva .

    7 . I lavori del comitato e le informazioni da sottoporgli hanno carattere riservato .

    Tuttavia , prendendo le necessarie precauzioni , il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato .

    Articolo 7

    1 . Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinchù i loro organismi di normalizzazione non istituiscano nù introducano norme nel settore in questione durante l ' elaborazione della norma europea di cui all ' articolo 6 , paragrafo 3 , primo trattino . Questo impegno scade , se non esiste una norma europea , sei mesi dopo il termine del periodo fissato nel trattino sopra menzionato .

    2 . Il paragrafo 1 non si applica ai lavori degli organismi di normalizzazione intrapresi su richiesta delle pubbliche autorità per fissare , per determinati prodotti , specificazioni tecniche o una norma in previsione dell ' elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti .

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione , conformemente all ' articolo 8 , paragrafo 1 , qualsiasi richiesta di cui al primo comma come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione .

    Articolo 8

    1 . Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica , salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea , nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa ; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto .

    La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri del progetto ; essa può anche sottoporlo al parere del comitato .

    2 . La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto , per quanto possibile , nella stesura definitiva della regola tecnica .

    3 . Quando uno Stato membro o la Commissione ne fanno espressa richiesta , gli Stati membri comunicano immediatamente il testo definitivo di una regola tecnica .

    4 . Le informazioni fornite in virtù del presente articolo sono riservate .

    Tuttavia , prendendo le necessarie precauzioni , il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato .

    Articolo 9

    1 . Fatto salvo il paragrafo 2 , gli Stati membri rinviano l ' adozione di un progetto di regola tecnica di sei mesi , a decorrere dalla data della comunicazione di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , se la Commissione o un altro Stato membro emette , nei tre mesi successivi a tale data , un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta deve essere modificata per eliminare o limitare gli ostacoli alla libera circolazione dei beni che potrebbe eventualmente derivarne .

    2 . Il termine indicato al paragrafo 1 è di dodici mesi se la Commissione , nei tre mesi che seguono la comunicazione di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva in materia .

    3 . I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili se uno Stato membro , per urgenti motivi attinenti alla tutela della salute pubblica o alla sicurezza , deve elaborate in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente , senza che sia possibile procedere ad una consultazione . Nella communicazione di cui all ' articolo 8 detto Stato membro indica allora i motivi che giustificano l ' urgenza di tali provvedimenti .

    Articolo 10

    Gli articoli 8 e 9 non sono applicabili quando gli Stati membri adempiono agli obblighi derivanti da direttive comunitarie o gli impegni derivanti da un accordo internazionale aventi per effetto l ' adozione di prescrizion tecniche uniformi nella Comunità .

    Articolo 11

    Entro quattro anni calla data di notifica della presente direttiva , la Commissione , in stretta collaborazione con il comitato di cui all ' articolo 5 , riesaminerà il funzionamento delle procedure previste dalla presente direttiva e , se necessario , presenterà le adeguate proposte di modifica .

    Articolo 12

    1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

    2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

    Articolo 13

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addi 28 marzo 1983 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . ERTL

    ( 1 ) GU n . C 253 dell ' 1 . 10 . 1980 , pag . 2 .

    ( 2 ) GU n . C 144 del 15 . 6 . 1981 , pag . 122 .

    ( 3 ) GU n . C 159 del 29 . 6 . 1981 , pag . 23 .

    ( 4 ) GU n . C 76 del 17 . 6 . 1969 , pag . 9 .

    ( 5 ) GU n . C 9 del 15 . 3 . 1973 , pag . 3 .

    ( 5 ) GU n . 22 del 9 . 2 . 1965 , pag . 369/65 .

    ( 6 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 169 .

    ALLEGATO

    ELENCO 1

    Organismi di normalizzazione

    Afnor ( Francia )

    Association française de normalisation

    Tour Europe - Cedex 7

    F-92080 Paris la Dùfense

    UTE ( Francia )

    Union technique de l ' ùlectricitè ( UTE )

    12 , Place des États-Unis

    F-75703 Paris Cedex 16

    BSI ( Regno Unito )

    British Standards Institution

    2 , Park Street

    GB-London W1A 2BS

    BEC ( Regno Unito )

    British Electrotechnical Committee

    British Standards Institution

    2 , Park Street

    GB-London W1A 2BS

    DS ( Danimarca )

    Dansk Standardiseringsrád

    Aurehoejvej 12

    Postboks 77

    DK-2900 Hellerup 12

    DEK ( Danimarca )

    Danks Elektroteknisk Komite ( DEK )

    Strandgade , 36 st .

    DK-1401 Koebenhavn K

    DIN ( Germania )

    DIN Deutsches Institut fuer Normung e . V .

    BurggrafenstraBe 4-10

    Postfach 1107

    D-1000 Berlin 30

    DKE ( Germania )

    Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE ( DKE )

    Stresemannallee 15

    D-6000 Frankfurt am Main 70

    ELOT ( Grecia )

    Hellenic Organization for Standardization ( ELOT )

    Didotou 15

    GR-Athens 144

    IBN ( Belgio )

    Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie

    29 , avenue de la Brabançonne ( laan )

    B-1040 Bruxelles/Brussel

    CEB ( Belgio )

    Comitù ùlectrotechnique ( CEB )/Belgisch Elektrotechnische Comitù ( BEC )

    3 , Galerie Ravenstein , bte 11

    B-1000 Bruxelles/Brussel

    IIRS ( Irlanda )

    Institue for Industrial Reseach and Standards

    Ballymun Road

    El-Dublin 9

    ETCI ( Irlanda )

    Electro-Technical Council of Ireland ( ETCI )

    Institute for Industrial research and Standards

    Ballymum Road

    EI-Dublin 9

    Inspection du travail et des mines ( Lussemburgo )

    2 , rue des Girondins

    L-Luxembourg

    NNI ( Paesi Bassi )

    Nederlands Normalisatie Instituut

    Postbus 5059

    NL-2600 GB Delft

    NEC ( Paesi Bassi )

    Nederlands Elektrotechnisch Comitù ( NEC )

    Kalfjeslaan 2

    NL-2623 AA Delft T

    UNI ( Italia )

    Ente nazionale italiano di unificazione

    Piazza Armando Diaz 2

    I-20123 Milano

    CEI ( Italia )

    Comitato elettrotecnico italiano ( CEI )

    Viale Monza 259

    I-20126 Milano

    CEN

    Comitù europeen de normalisation

    Rue de Brederode , Bruxelles

    Cenelec

    Comitù europùen de normalisation ùlectrotechnique

    Rue de Brederode , Bruxelles

    ELENCO 2

    Organismi nazionali di normalizzazione negli Stati membri della Comunità europea

    ( Gli stessi organismi che figurano nell ' elenco 1 , ad eccezione del CEN e del Cenelec )

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