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Document 31983L0181

    Direttiva 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

    GU L 105 del 23.4.1983, p. 38–58 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009; abrogato da 32009L0132

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/181/oj

    31983L0181

    Direttiva 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

    Gazzetta ufficiale n. L 105 del 23/04/1983 pag. 0038 - 0058
    edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0096
    edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0135
    edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0096
    edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0135


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 28 marzo 1983

    che determina il campo di applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l ' esenzione dall ' imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

    ( 83/181/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando che , a norma dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera d ) , della direttiva 77/388/CEE del Consiglio , del 17 maggio 1977 , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme ( 4 ) , gli Stati membri esentano , ferme restando le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi stabilite per prevenire , in particolare , ogni possibile frode , evasione e abuso , le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista dalla tariffa doganale comune o che potrebbero fruirne se fossero importati da un paese terzo ;

    considerando che a norma dell ' articolo 14 , paragrafo 2 , di detta direttiva la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti il campo d ' applicazione delle esenzioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo e le relative modalità pratiche di applicazione ;

    considerando che , pur ritenendo auspicabile la più stretta unità possibile tra il regime doganale e quello applicabile in materia d ' imposta sul valore aggiunto , è tuttavia opportuno tener conto , ai fini dell ' applicazione di quest ' ultimo regime , delle differenti finalità e strutture dei dazi doganali , da un lato , e dell ' imposta sul valore aggiunto , dall ' altro ;

    considerando che è opportuno definire un regime dell ' imposta sul valore aggiunto differente a seconda che si tratti di importazioni provenienti da paesi terzi o di importazioni provenienti da altri Stati membri nella misura necessaria a soddisfare gli obiettivi dell ' armonizzazione fiscale ; che le esenzioni all ' importazione possono essere concesse solo qualora esse non rischino di falsare le condizioni di concorrenza sul mercato interno ;

    considerando che alcune franchigie attualmente applicate negli Stati membri sono state istituite da convenzioni con paesi terzi o altri Stati membri le quali , in considerazione del loro oggetto , riguardano soltanto lo Stato membro firmatario ; che non è proficuo determinare sul piano comunitario le condizioni di concessione di siffatte franchigie e che è sufficiente autorizzare gli Stati membri interessati a mantenerle ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1 . La presente direttiva definisce il campo d ' applicazione delle esenzioni dall ' imposta sul valore aggiunto , di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera d ) , della direttiva 77/388/CEE , nonchù le relative modalità pratiche di attuazione, di cui all ' articolo 14 , paragrafo 2 , della direttiva summenzionata . Conformemente all ' articolo 14 summenzionato gli Stati membri accordano le esenzioni previste dalla presenti direttiva secondo le condizioni che essi fissano per assicurare la loro applicazione semplice e corretta e per prevenire eventuali frodi , evasioni ed abusi .

    2 . Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva si intende :

    a ) per « importazioni » , le importazioni definite all ' articolo 7 della direttiva 77/388/CEE , come pure l ' immissione in consumo all ' uscita da uno dei regimi previsti dall ' articolo 16 , paragrafo 1 , punto 1 , della medesima direttiva o da un regime d ' ammissione temporanea o di transito ;

    b ) per « beni personali » , i beni destinati all ' uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia .

    Costituiscono in particolare « beni personali » :

    - gli effetti e gli oggetti mobili ;

    - i cicli e motocicli , gli autoveicoli per uso privato e i loro rimorchi , le roulottes da campeggio , le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo .

    Costituiscono pure « beni personali » le provviste di casa che corrispondono all ' approvvigionamento familiare normale , gli animali da appartamento e gli animali da sella .

    I beni personali non devono riflettere , per la loro natura o quantità , nessuna preoccupazione d ' ordine commerciale , nù essere destinati a un ' attività economica ai sensi dell ' articolo 4 della direttiva 77/388/CEE . Tuttavia costituiscono beni personali anche gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all ' esercizio della professione dell ' interessato ;

    c ) per « effetti e oggetti mobili » , gli effetti personali , la biancheria di casa e il mobilio o l ' attrezzatura destinati all ' uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia ;

    d ) per « prodotti alcolici » , i prodotti ( birre , vini , aperitivi a base di vino o d ' alcole , acquaviti , liquori e bevande alcoliche , ecc . ) che rientrano nelle voci da 22.03 a 22.09 della tariffa doganale comune ;

    e ) per « Comunità » , i territori degli Stati membri in cui si applica la direttiva 77/388/CEE .

    TITOLO I

    IMPORTAZIONI DI BENI APPARTENENTI A PRIVATI IN PROVENIENZA DA PAESI SITUATI FUORI DELLA COMUNITÀ

    Capitolo I

    Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale da un paese terzo nella Comunità

    Articolo 2

    Fatti salvi gli articoli da 3 a 10 sono ammessi in esenzione dall ' imposta sul valore aggiunto all ' importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale situata fuori della Comunità in uno Stato membro della Comunità .

    Articolo 3

    L ' esenzione è limitata ai beni personali che :

    a ) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze sono stati in possesso dell ' interessato e , trattandosi di beni non consumabili , sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di aver la sua residenza normale fuori della Comunità ;

    b ) sono destinati ad essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale .

    Gli Stati membri possono inoltre subordinarne l ' ammissione in esenzione alle condizione che per essi siano stati corrisposti , nel paese di origine o nel paese di provenienza , gli oneri doganali e/o fiscali cui sono normalmente soggetti .

    Articolo 4

    Possono beneficiare dell ' esenzione solo le persone che hanno avuto la residenza normale fuori della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi .

    Tuttavia le autorità competenti possono derogare al primo comma qualora l ' interessato abbia avuto veramente l ' intenzione de dimorare fuori della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi .

    Articolo 5

    Sono esclusi dall ' esenzione :

    a ) i prodotti alcolici ;

    b ) i tabacchi e i prodotti del tabacco ;

    c ) i mezzi di trasporto a carattere commerciale ;

    d ) i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni .

    Possono inoltre essere esclusi da tale esenzione i veicoli ad uso misto utilizzati a fini commerciali o professionali .

    Articolo 6

    Salvo circostanze particolari , l ' esenzione è accordata solo per i beni personali dichiarati per l ' importazione definitiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data alla quale l ' interessato ha stabilito la sua residenza normale nello Stato membro d ' importazione .

    L ' importazione dei beni personali può essere effettuata in più volte entro il termine previsto dal primo comma .

    Articolo 7

    1 . Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della dichiarazione per l ' importazione definitiva , i beni personali importati in esenzione non possono costituire oggetto di prestito , pegno , locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti .

    2 . Il prestito , il pegno , la locazione o la cessione effettuati entro il termine indicato al paragrafo 1 comportano l ' applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto relativa ai beni considerati , secondo l ' aliquota in vigore alla data del prestito , del pegno , della locazione o della cessione e in funzione del tipo e del valore riconosciuti o ammessi dalle autorità competenti a tale data .

    Articolo 8

    1 . In deroga all ' articolo 6 , primo comma , l ' esenzione può essere accordata per i beni personali definitivamente importati prima che l ' interessato stabilisca la sua residenza normale nello Stato membro d ' importazione su suo impegno di stabilirvela effettivamente entro un termine di sei mesi . Questo impegno è abbinato a una garanzia di cui le competenti autorità determinano la forma e l ' imorto .

    2 . In caso di ricorso al paragrafo 1 , i termini previsti all ' articolo 3 , sono calcolati a decorrere dalla data di importazione nello Stato membro considerato .

    Articolo 9

    1 . Se , a motivo di impegni professionali , l ' interessato lascia il paese situato fuori della Comunità in cui aveva la residenza normale senza trasferire simultaneamente tale residenza normale nel territorio di uno Stato membro , ma con l ' intenzione di stabilirvela successivamente , le autorità competenti possono autorizzare l ' ammissione in esenzione dei beni personali che egli trasferisce a tal fine in detto territorio .

    2 . L ' ammissione in esenzione dei beni personali di cui al paragrafo 1 è accordata alle condizioni prevista dagli articoli da 2 a 7 con le seguenti riserve :

    a ) i termini previsti all ' articolo 3 , lettera a ) , e all ' articolo 6 , primo comma , sono calcolati a decorrere dalla data dell ' importazione ;

    b ) il termine di cui all ' articolo 7, paragrafo 1 , è calcolato a decorrere dalla data in cui l ' interessato stabilisce effettivamente la propria residenza normale nel territorio di uno Stato membro .

    3 . L ' ammissione in esenzione è inoltre subordinata all ' impegno dell ' interessato di stabilire effettivamente la sua residenza normale nel territorio di uno Stato membro entro un termine fissato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze . Tale impegno può essere abbinato a una garanzia di cui le autorità competenti precisano la forma e l ' importo .

    Articolo 10

    Le autorità competenti possono derogare all ' articolo 3 , lettere a ) e b ) , all ' articolo 5 , lettere c ) e d ) , ed all ' articolo 7 quando , in seguito a circostanze politiche eccezionali , una persona è indotta a trasferire la sua residenza normale da un paese situati fuori della Comunità nel territorio di uno Stato membro .

    Capitolo II

    Beni importati in occasionedi un matrimonio

    Articolo 11

    1 . Sono ammessi in esenzione , fatti salvi gli articoli da 12 a 15 , i corredi e gli oggetti mobili anche nuovi appartenenti ad una persona che trasferisce la propria residenza normale da un pese situato fuori della Comunità nel territorio di uno Stato membro in occasione del proprio matrimonio .

    2 . Sono altresì ammessi in esenzione i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio , fatti alla persona che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 da persona aventi la residenza normale in un paesi situati fuori della Comunità . L ' esenzione è applicabile ai regali il cui valore unitario non supera 200 ECU . Gli Stati membri possono tuttavia accordate un esonero superiore a 200 ECU purchù il valore dei singoli regali ammessi in esenzione non superi 1 000 ECU .

    3 . Gli Stati membri possono subordinare l ' ammissione in esenzione dei beni contemplati al paragrafo 1 alla condizione che per essi siano stati corrisposti , nel paese d ' origine o nel paese di provenienza , gli oneri doganali e/o fiscali cui sono normalmente soggetti .

    Articolo 12

    Possono beneficiare dell ' esenzione di cui all ' articolo 11 unicamente le persone che :

    a )hanno la residenza normale fuori della Comunità da almen dodici mesi consecutivi . Possono essere tuttavia consentite deroghe a tale norma qualora l ' interessato abbia avuto veramente l ' intenzione di dimorare fuori della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi ;

    b ) forniscono una prova del loro matrimonio .

    Articolo 13

    Sono esclusi dall ' esenzione i prodotti alcolici , i tabacchi ed i prodotti del tabacco .

    Articolo 14

    1 . Salvo circostanze eccezionali , l ' esenzione è accordata unicamente per i beni definitivamente importati :

    - al più presto due mesi prima della data prevista per il matrimonio . In questo caso , l ' esenzione può essere subordinata alla presentazione di una congrua garanzia , la cui forma e il cui importo sono fissati dalle competenti autorità ,

    e

    - al più tardi quattro mesi dopo la data del matrimonio .

    2 . L ' importazione dei beni può essere effettuata in più volte entro il termine previsto al paragrafo 1 del presente articolo .

    Articolo 15

    1 . Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della dichiarazione per l ' importazione definitiva , i beni personali importati in esenzione non possono costituire oggetto di prestito , pegno , locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti .

    2 . Il prestito , il pegno , la locazione o la cessione effettuati entro il termine indicato al paragrafo 1 comportano l ' applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto relativa ai beni considerati , secondo l ' aliquota in vigore alla data del prestito , del pegno , della locazion o della cessione e in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi dalle autorità competenti a tale data .

    Capitolo III

    Beni personali acquisiti per via successoria

    Articolo 16

    Fatti salvi gli articoli 17 , 18 , 19 sono ammessi in esenzione i beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale in uno Stato membro .

    Articolo 17

    Sono esclusi dall ' esenzione :

    a ) i prodotti alcolici ;

    b ) i tabacchi ed i prodotti del tabacco ;

    c ) i mezzi di trasporto a carattere commerciale ;

    d ) i materiali per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni che erano necessari all ' esercizio dell ' attività del defunto ;

    e ) le scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati ;

    f ) il bestiame vivo e le scorte di prodotti agricoli oltre le quantità corrispondenti ad un approvvigionamento familiare normale .

    Articolo 18

    1 . L ' esenzione è accordata unicamente per i beni personali definitivamenti importati , al più tardi , allo scadere di un termine di due anni dalla data dell ' entrata in possesso dei beni ( regolamento definitivo della successione ) .

    Tuttavia , una proroga di detto termine può essere concessa dalle autorità competenti per circostanze particolari .

    2 . L ' importazione dei beni può essere effettuata in più volte entro il termine di cui al paragrafo 1 .

    Articolo 19

    Gli articoli 16 , 17 e 18 si applicano , mutatis mutandis , ai beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa , stabilite nel territorio di uno Stato membro .

    TITOLO II

    CORREDI , NECESSARIO PER GLI STUDI ED ALTRI OGGETTI MOBILI DI ALUNNI E STUDENTI

    Articolo 20

    1 . Sono ammessi in esenzione il corredo , il necessario per gli studi e gli oggetti mobili usati che costituiscono l ' arredamento normale d ' una camera di studente , che appartengono ad alunni o studenti che vengono a soggiornare in uno Stato membro per compiervi studi e che sono destinati al loro uso personale per la durata dei medesimi .

    2 . Ai sensi del presente articolo si intende :

    a ) per « alunno o studente » , ogni persona regolarmente iscritta ad un istituito scolastico per seguire a tempo pieno i corsi che vi vengono svolti ;

    b ) per « corredo » , la biancheria personale o di casa , nonchù gli indumenti , anche nuovi ;

    c ) per « necessario per gli studi » , gli oggetti e strumenti ( comprese le calcolatrici e le macchine per scrivere ) normalmente usati da alunni e studenti per i loro studi .

    Articolo 21

    L ' esenzione è accordata almeno una volta per anno scolastico .

    TITOLO III

    IMPORTAZIONI DI VALORE TRASCURABILE

    Articolo 22

    Gli Stati membri possono ammettere in esenzione le importazioni di beni il cui valore globale non supera 22 ECU .

    Articolo 23

    Sono esclusi dalla franchigia :

    a ) i prodotti alcolici ;

    b ) i profumi e l ' acqua da toletta ;

    c ) i tabacchi e i prodotti del tabacco .

    TITOLO IV

    BENI D ' INVESTIMENTO E ALTRI BENI STRUMENTALI IMPORTATI IN OCCASIONE DI UN TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ

    Articolo 24

    1 . Senza pregiudizio delle misure di politica industriale e commerciale vigenti negli Stati membri , gli stessi possono , fatti salvi gli articoli da 25 a 28 , ammettere in esenzione le importazioni dei beni di investimento e di altri beni strumentali appartenenti ad imprese che cessano definitivamente la loro attività nel paese di provenienza per esercitare un ' attività simile nello Stato membro di importazione e che hanno dichiarato , anticipatamente , l ' inizio di tali attività alle autorità competenti dello Stato membro d ' importazione conformemente all ' articolo 22 , paragrafo 1 , della direttiva 77/388/CEE .

    Quando l ' impresa trasferita è un ' azienda agricola , il bestiame vivo beneficia anch ' esso dell ' esenzione ;

    2 . Ai sensi del paragrafo 1 si intende :

    - per « attività » , un ' attività economica prevista all ' articolo 4 della direttiva 77/388/CEE ,

    - per « impresa » , un ' unità economica autonoma di produzione o servizi .

    Articolo 25

    1 . L ' esenzione di cui all ' articolo 24 è limitata ai beni d ' investimento e agli altri beni strumentali che :

    a ) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze , sono stati effettivamente utilizzati nell ' impresa per un periodo minimo di dodici mesi prima della data di cessazione dell ' attività dell ' impresa nel paese da cui è trasferita ;

    b ) sono destinati agli stessi usi dopo il trasferimento ;

    c ) sono destinati all ' esercizio di un ' attività non esentata in virtù dell ' articolo 13 della direttiva 77/388/CEE ;

    d ) sono in rapporto con la natura e l ' entità dell ' impresa considerata .

    2 . Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di esentare i beni d ' investimento e strumentali importati , al momento del trasferimento della loro sede nello Stato membro d ' importazione , da organismi di beneficenza o filantropici , in provenienza da un altro Stato membro .

    Tale esenzione viene tuttavia accordata soltanto a condizione che i beni d ' investimento e i beni strumentali i questione non abbiano beneficiato , al momento dell ' acquisizione , di un ' esenzione dall ' imposta sul valore aggiunto in virtù dell ' articolo 15 , punto 12 , della direttiva 77/388/CEE .

    3 . Fino all ' entrata in vigore delle norme comuni di cui all ' articolo 17 , paragrafo 6 , primo comma , della direttiva 77/388/CEE , gli Stati membri hanno la facoltà di escludere totalmente o parzialmente dall ' esenzione i beni d ' investimento per i quali si sono avvalsi delle disposizioni del paragrafo 6 summenzionato , secondo comma .

    Articolo 26

    Sono escluse dal beneficio dell ' esenzione le imprese stabilite fuori della Comunità il cui trasferimento nel territorio di uno Stato membro abbia come causa o scopo la fusione o l ' assorbimento con un ' impresa stabilità nella Comunità , senza che vi sia creazione di nuova attività .

    Articolo 27

    Sono esclusi dall ' esenzione :

    a ) i mezzi di trasporto che non hanno carattere di strumenti di produzione o servizi ;

    b ) le provviste di ogni tipo destinate al consumo umano o all ' alimentazione degli animali ;

    c ) i combustibili e le scorte di materie prime o di prodotti lavorati o semilavorati ;

    d ) il bestiame in possesso dei commercianti di bestiame .

    Articolo 28

    Salvo casi particolari giustificati dalle circostanze , l ' esenzione di cui all ' articolo 24 è accordata unicamente per i beni d ' investimento e altri beni strumentali importati prima della scadenza di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di cessazione dell ' attività dell ' impresa nel pese di provenienza .

    TITOLO V

    IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI O AD USO AGRICOLO

    Capitolo I

    Prodotti ottenuti da coltivatori comunitari su fondi situati in uno Stato membro diverso da quello d ' importazione

    Articolo 29

    1 . Fatti salvi gli articoli 30 e 31 sono ammessi in esenzione i prodotti dell ' agricoltura , dell ' allevamento , dell ' apicoltura , dell ' orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese in prossimità immediata del territorio dello Stato membro d ' importazione e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in tale Stato membro in prossimità immediata del paese considerato .

    2 . Per beneficiare del paragrafo 1 , i prodotti dell ' allevamento devono provenire da animali che sono stati allevati , acquistati o importati alle condizioni generali di imposizione dello Stato membro d ' importazione .

    3 . Sono ammessi in esenzione i cavalli di razza pura di età non superiore a sei mesi nati fuori dallo Stato membro importatore da un animale coperto in detto Stato e successivamente esportato temporaneamente per partorire .

    Articolo 30

    L ' esenzione è limitata ai prodotti che non hanno subito trattamenti diversi da quello in uso dopo la raccolta o la produzione .

    Articolo 31

    L ' esenzione è accordata unicamente per i prodotti importati dal produttore agricolo o per suo conto .

    Articolo 32

    Il presente articolo si applica , mutatis mutandis , ai prodotti delle pesca o della piscicoltura praticate nei laghi e corsi d ' acqua limitrofi al territorio dello Stato membro d ' importazione da pescatori stabiliti in tale Stato membro , nonchù ai prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d ' acqua da cacciatori stabiliti in tale Stato membro .

    Capitolo II

    Sementi , concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali

    Articolo 33

    Fatto salvo l ' articolo 34 sono ammessi in esenzione le sementi , i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali , destinati alla lavorazione di fondi situati in uno Stato membro in prossimità immediata di un paese situato al di fuori della Comunità o di un altro Stato membro e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in detto paese situato al di fuori della Comunità o nello Stato membro in prossimità immediata del territorio dello Stato membro d ' importazione .

    Articolo 34

    1 . L ' esenzione è limitata alle quantità di sementi , concimi o altri prodotti necessari ai bisogni della coltivazione dei fondi .

    2 . Essa è accordata solo per sementi , concimi o altri prodotti direttamente introdotti nello Stato membro d ' importazione dal produttore agricolo o per suo conto .

    3 . Essa può essere subordinata dallo Stato membro d ' importazione alla condizione della reciprocità .

    TITOLO VI

    IMPORTAZIONI DI SOSTANZE TERAPEUTICHE , DI MEDICINALI , DI ANIMALI DI LABORATORIO E DI SOSTANZE BIOLOGICHE O CHIMICHE

    Capitolo I

    Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca

    Articolo 35

    1 . Sono ammessi in esenzione :

    a ) gli animali appositamente preparati ed inviati a titolo gratuito per essere utilizzati in laboratorio ;

    b ) le sostanze biologiche o chimiche :

    - importate a titolo gratuito in provenienza dal territorio di un altro Stato membro , o

    - importate da paesi situati fuori della Comunità nei limiti ed alle condizioni determinati all ' articolo 60 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 918/83 del Consiglio , del 28 marzo 1983 , relativo alla fissazione del regime comunitari delle franchigie doganali ( 5 ) .

    2 . L ' esenzione prevista dal paragrafo 1 è limitata agli animali e alle sostanze biologiche o chimiche destinati :

    - a istituiti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l ' insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l ' insegnamento o la ricerca scientifica ,

    - a istituti privati aventi come attività principale l ' insegnamento o la ricerca scientifica , autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in esenzione .

    Capitolo II

    Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali

    Articolo 36

    1 . Oltre all ' esenzione prevista all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , della direttiva 77/388/CEE e fatto salvo l ' articolo 37 sono ammessi in esenzione :

    a ) le sostanze terapeutiche di origine umana ;

    b ) i reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni ;

    c ) i reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali .

    2 . Ai sensi del paragrafo 1 si intende :

    - per « sostanze terapeutiche di origine umana » , il sangue umano ed i suoi derivati ( sangue umano totale , plasma umano secco , albumina umana e soluzioni stabili di proteine plasmatiche umane , immunoglobulina umana , fibronogeno umano ) ;

    - per « reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni » , tutti i reagenti di origine umana , animale , vegetale o altra per la determinazione dei gruppi sanguigni umani e l ' individuazione delle incompatibilità sanguigne ;

    - per « reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali » , tutti i reagenti di origine umana , animale , vegetale o altra per la determinazione dei gruppi tessutali umani .

    Articolo 37

    $L ' esenzione è limitata ai prodotti :

    a ) che sono destinati ad organismi o laboratori autorizzati dalle autorità competenti , per essere utilizzati unicamente a scopi sanitari o scientifici , esclusa ogni operazione commerciale ;

    b ) che sono accompagnati da un certificato di conformità rilasciato da un organismo appositamente abilitato nel paese di provenienza ;

    c ) che sono contenuti in recipienti muniti di una etichetta speciale di identificazione .

    Articolo 38

    L ' esenzione si estende agli imballaggi speciali indispensabili al trasporto delle sostanze terapeutiche di origina umana o dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni o tessutali , nonchù ai solventi e agli accessori necessari alla loro utilizzazione che possono eventualmente essere contenuti nei pacchi .

    Capitolo III

    Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali

    Articolo 39

    Sono ammessi in esenzione i prodotti farmaceutici per la medecina umana o veterinaria destinati all ' uso delle persone o degli animali partecipanti a manifestazioni sportive internazionali , nei limiti necessari per soddisfare ai loro bisogni durante il soggiorno nello Stato membro d ' importazione .

    TITOLO VII

    BENI INVIATI AD ENTI CARITATIVI O FILANTROPICI

    Articolo 40

    Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare le quantità o il valore dei beni di cui agli articoli da 41 a 55 , per rimediare ad eventuali abusi e far fronte a gravi distorsioni di concorrenza .

    Capitolo I

    Beni importati per la realizzazione di obiettivi di carattere generale

    Articolo 41

    1 . Fatti salvi gli articoli da 42 a 44 sono ammessi in esenzione :

    a ) i beni di prima necessità acquistati a titolo gratuito e importati da enti statali o da altri enti di carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti , per essere distribuiti gratuitamente a persone bisognose ;

    b ) i beni di qualsiasi natura inviati a titolo gratuito da persona o ente stabiliti in un paese diverso dallo Stato membro d ' importazione , senza intento di natura commerciale da parte loro , ad enti statali o ad altri enti di carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti , per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose ;

    c ) i beni strumentali e il materiale d ' ufficio , inviati a titolo gratuito da una persona o un ente stabiliti in un paese diverso dallo Stato membro d ' importazione , senza intento di carattere commerciale da parte loro , ad enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti , destinati ad essere utilizzati esclusivamente per le esigenze del loro funzionamento e la realizzazione degli obiettivi caritativi o filantropico da essi perseguiti .

    2 . Ai sensi del paragrafo 1 , lettera a ) , per « beni di prima necessità » , si intendono i beni indispensabili a soddisfare i bisogni immediati delle persone , come i generi alimentari , le medicine , gli indumenti e le coperte .

    Articolo 42

    Sono esclusi dall ' esenzione :

    a ) i prodotti alcolici ;

    b ) i tabacchi e prodotti del tabacco ;

    c ) il caffè e il tè ;

    d ) i veicoli a motore diversi dalle ambulanze .

    Articolo 43

    L ' esenzione è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie .

    Articolo 44

    1 . I beni di cui all ' articolo 41 possono formare oggetto , da parte dell ' ente beneficiario dell ' esenzione , di prestito , locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito , per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , di detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti .

    2 . In caso di prestito , locazione o cessione ad un ente abilitato a beneficiare dell ' esenzione in applicazione degli articoli 41 e 43 , l ' esenzione resta acquisita se tale ente utilizza i beni per fini che danno diritto alla concessione di tale esenzione .

    Negli altri casi , la realizzazione del prestito , della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dell ' imposta sul valore aggiunto all ' importazione secondo l ' aliquota in vigore alla data del prestito , della locazione o della cessione , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

    Articolo 45

    1 . Gli enti di cui all ' articolo 41 , che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire dell ' esenzione o che prevedano di utilizzare i beni ammessi in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo , sono tenuti ad informarne la autorità competenti .

    2 . I beni posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell ' esenzione sono sottoposti all ' applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto all ' importazione loro propria , secondo l ' aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d ' essere soddisfatte , in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

    3 . I beni utilizzati dall ' ente beneficiario dell ' esenzione a fini diversi da quelli previsti all ' articolo 41 sono sottoposti all ' applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto all ' importazione loro propria , secondo l ' aliquote in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

    Capitolo II

    Beni importati a favore delle persone minorate

    Articolo 46

    1 . Sono ammessi in esenzione i beni appositamente concepiti per l ' educazione , l ' occupazione e la promozione sociale dei ciechi e delle altre persone fisicamente o psichicamente minorate ,

    a ) importati da istituti o organizzazioni che si propongon come attività principale l ' educazione o l ' assistenza di tali persone e sono autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere detti oggetti in esenzione e

    b ) inviati a tali istituti o organizzazioni a titolo gratuito e senza alcun intento di carattere commerciale da parte del donatore .

    2 . L ' esenzione si applica ai pezzi di ricambio , agli elementi o accessori specifici , che si adattano agli oggetti considerati , come pure agli utensili da utilizzare per la manutenzione , il controllo , la calibratura o la riparazione di tali oggetti , purchù tali pezzi di ricambio , elementi , accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o , se importati successivamente , appaiano a oggetti che sono stati precedentemente ammessi in esenzione o che potrebbero beneficiare dell ' esenzione al momento della richiesta della stessa per tali pezzi di ricambio , elementi , accessori specifici o utensili .

    3 . I beni ammessi in esenzione non possono essere usati a fini diversi da quelli dell ' educazione , occupazione e promozione sociale dei ciechi e delle altre persone minorate .

    Articolo 47

    1 . I beni ammessi in esenzione possono essere prestati , dati in locazione o ceduti , senza scopo di lucro , dagli istituti o dalle organizzazioni beneficiari alle persone contemplate dall ' articolo 46 senza che ciò comporti il pagamento dell ' imposta sul valore aggiunto , all ' importazione .

    2 . Non può essere affettuato alcun prestito , alcuna locazione o cessione in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 senza previa comunicazione alle autorità competenti .

    Qualora un prestito , una locazione o una cessione sia effettuata a favore di un istituto o di un ' organizzazione essi stessi legittimati a beneficiare di tale esenzione , l ' esenzione resta acquisita se detto istituto o organizzazione utilizza il bene considerato per fini che danno diritto alla concessione dell ' esenzione .

    Negli altri casi , la realizzazione del prestito , della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dell ' imposta sul valore aggiunto , secondo l ' aliquota in vigore alla data del prestito , della locazione o della cessione , in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

    Articolo 48

    1 . Gli istituti o organizzazioni di cui all ' articolo 46 che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire dell ' esenzione o che prevedano di utilizzare un bene ammesso in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo sono tenuti ad informarne le autorità competenti .

    2 . Gli oggetti posseduti dagli istituti o organizzazioni che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell ' esenzione sono sottoposti all ' applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto all ' importazione loro propria , secondo l ' aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d ' essere soddisfatte , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

    3 . Gli oggetti utilizzati dall ' istituto o dall ' organizzazione beneficiario dell ' esenzione a fini diversi da quelli previsti all ' articolo 46 sono sottoposti all ' applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto all ' importazione loro propria , secondo l ' aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso , in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

    Capitolo III

    Beni importati a favore delle vittime di catastrofi

    Articolo 49

    1 . Fatti salvi gli articoli da 50 a 55 , sono ammessi in esenzione i beni importati da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico , autorizzati dalle autorità competenti , per essere

    a ) distribuiti gratuitamente alle vittime di catastrofi che colpiscano il territorio di uno o più Stati membri ;

    b ) messi gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati .

    2 . Sono parimenti ammessi al beneficio dell ' esenzione di cui al paragrafo 1 , alle stesse condizioni , i beni importati dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle loro necessità per tutta la durata del loro intervento .

    Articolo 50

    Sono esclusi dall ' esenzione i materiali destinati alla ricostruzione delle zone sinistrate .

    Articolo 51

    La concessione dell ' esenzione è subordinata ad una decisione della Commissione che delibera , su domanda dello Stato membro o degli Stati membri interessati , con procedura d ' urgenza , comportante la consultazione degli altri Stati membri . Se necessario , tale decisione fissa la portata e le condizioni di applicazione dell ' esenzione .

    In attesa che la decisione della Commissione sia loro notificata , gli Stati membri colpiti da una catastrofe possono autorizzare l ' importazione delle merci per gli scopi previsti all ' articolo 49 sospendendo la relativa imposta sul valore aggiunto , con l ' impegno dell ' ente importatore di pagarla qualora l ' esenzione non fosse concessa .

    Articolo 52

    L ' esenzione è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le loro operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie .

    Articolo 53

    1 . I beni di cui all ' articolo 49 , paragrafo 1 , non possono formare oggetto , da parte dell ' ente beneficiario dell ' esenzione , di prestito , locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito a condizioni diverse da quelle previste da detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti .

    2 . In caso di prestito , locazione o cessione ad un ente legittimato a beneficiare dell ' esenzione in applicazione dell ' articolo 49 , l ' esenzione resta acquisita se tale ente utilizza le merci per fini che danno diritto alla concessione di tale esenzione .

    Negli altri casi , la realizzazione del prestito , della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dell ' imposta sul valore aggiunto secondo l ' aliquota in vigore alla data del prestito , della locazione o della cessione , in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

    Articolo 54

    1 . Quando i beni di cui all ' articolo 49 , paragrafo 1 , lettera b ) , cessano di essere utilizzati dalle vittime di catastrofi , essi non possono essere prestati , dati in locazione o ceduti a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti .

    2 . In caso di prestito , locazione o cessione ad un ente legittimato a beneficiare dell ' esenzione in applicazione dell ' articolo 49 o , se del caso , ad un ente legittimato a beneficiare dell ' esenzione in applicazione dell ' articolo 41 , paragrafo 1 , lettera a ) , l ' esenzione resta acquisita se tali enti utilizzano i beni in questione per scopi che danno diritto alla concessione della medesima .

    Negli altri casi , la realizzazione del prestito , della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dell ' imposta sul valore aggiunto secondo l ' aliquota in vigore alla data del prestito , della locazione o della cessione , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

    Articolo 55

    1 . Gli enti di cui all ' articolo 49 , che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire dall ' esenzione o che prevedono di utilizzare i beni ammessi in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo , sono tenuti ad informarne le autorità competenti .

    2 . Per i beni posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell ' esenzione , quando essi sono ceduti ad un ente legittimato a beneficiarne in applicazione dell ' articolo 49 o , se del caso , ad un ente legittimato a beneficiarne in applicazione dell ' articolo 41 , l ' esenzione resta acquisita se questi li utilizzano per scopi che danno diritto alla concessione della medesima . Negli altri casi , tali beni sono sottoposti all ' applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto all ' importazione loro propria secondo l ' aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d ' essere soddisfatte , in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

    3 . I beni utilizzati dall ' ente beneficiario dell ' esenzione a fini diversi da quelli previsti dal presente capitolo sono sottoposti all ' applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto all ' importazione loro propria , secondo l ' aliquota in vigore alla data quale sono adibiti ad un altro uso , in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

    TITOLO VIII

    IMPORTAZIONI RELATIVE A DETERMINATE RELAZIONI INTERNAZIONALI

    Capitolo I

    Decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico

    Articolo 56

    Sono ammessi in esenzione , purchù gli interessati forniscano prove considerate sufficienti dalle autorità competenti e si tratti di operazioni prive di qualsiasi carattere commerciale :

    a ) le decorazioni concesse dal governo di un paese diverso dallo Stato membro d ' importazione a persone aventi la residenza normale in quest ' ultimo Stato ;

    b ) le coppe , le medaglie e gli oggetti simili aventi essenzialmente carattere simbolico che , concessi in un paese diverso dallo Stato membro d ' importazione a persone aventi la loro residenza normale in quest ' ultimo Stato in omaggio all ' attività da esse svolta in campi quali le arti , le scienze , lo sport e i servizi pubblici o in riconoscimento dei loro meriti in occasione di un particolare avvenimento , sono importati da queste stesse persone ;

    c ) le coppe , le medaglie e gli oggetti simili , aventi essenzialmente carattere simbolico , che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese diverso dallo Stato membro d ' importazione per essere conferiti , per gli stessi fini di cui alla lettera b ) , nel territorio di quest ' ultimo Stato .

    Capitolo II

    Regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali

    Articolo 57

    Fatte salve , se del caso , le disposizioni che si applicano nel traffico internazionale di viaggiatori e con riserva degli articoli 58 e 59 , sono ammessi all ' esenzione i beni :

    a ) importati da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese diverso da quello della loro residenza normale e in tale occasione hanno ricevuto tali beni in regalo dalle autorità ospiti ;

    b ) importati da persone che effettuano una visita ufficiale nello Stato membro d ' importazione e che in tale occasione intendono offrirli in regalo alle autorità ospiti ;

    c ) offerti in regalo , in segno di amicizia o benevolenza , da un ' autorità ufficiale , da un ente pubblico o da un gruppo che svolga attività di pubblico interesse , situati in un paese diverso dallo Stato membro d ' importazione , ad una autorità ufficiale , o a un ente pubblico o a un gruppo che svolga attività di pubblico interesse , situati nello Stato membro d ' importazione e autorizzati dalle autorità competenti a ricevere tali beni in esenzione .

    Articolo 58

    Sono esclusi dall ' esenzione i prodotti alcolici , i tabacchi e i prodotti del tabacco .

    Articolo 59

    L ' esenzione è accordata solo a condizione che :

    - gli oggetti siano offerti in regalo a titolo occasionale ,

    - non riflettano per natura , valore o quantità , alcun intento di carattere commerciale ,

    - e non siano utilizzati a fini commerciali .

    Capitolo III

    Beni destinati all ' uso di sovrani e di capi di Stato

    Articolo 60

    Sono ammessi in esenzione , nei limiti e alle condizioni fissati dalle autorità competenti :

    a ) i doni offerti ai sovrani regnanti e ai capi di Stato ;

    b ) i beni destinati ad essere utilizzati o consumati , durante il loro soggiorno ufficiale nello Stato membro d ' importazione , dai sovrani regnanti e dai capi di Stato di un altro Stato , nonchù dalle personalità che li rappresentano ufficialmente . Tale esenzione può però essere subordinata dallo Stato membro d ' importazione alla condizione della reciprocità .

    Il primo comma si applica anche alle persone che beneficiano , a livello internazionale , di prerogative analoghe a quelle di un sovrano regnante o di un capo di Stato .

    TITOLO IX

    IMPORTAZIONI DI BENI A FINI DI PROSPEZIONE COMMERCIALE

    Capitolo I

    Campioni di valore trascurabile

    Articolo 61

    1 . Fatto salvo l ' articolo 65 , paragrafo 1 , lettera a ) , sono ammessi in esenzione i campioni di merci il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni relative a merci della specie che essi rappresentano .

    2 . Le autorità competenti possono esigere che , per essere ammessi in esenzione , taluni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione , perforazione , marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento , senza che tale operazione possa avere l ' effetto di privarli della qualità di campioni .

    3 . Ai sensi del paragrafo 1 , per « campioni di merci » si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili a fini diversi da quelli della prospezione .

    Capitolo II

    Stampati e oggetti a carattere pubblicitario

    Articolo 62

    Fatto salvo l ' articolo 63 , sono ammessi in esenzione gli stampati a carattere pubblicitario , quali i cataloghi , i listini dei prezzi , le istruzioni per l ' uso o avvertenze commerciali relativi a

    a ) merci messe in vendita o date in locazione ,

    b ) prestazioni di servizi offerte in materia di trasporto , di assicurazione commerciale o di banca ,

    da persona stabilita fuori dello Stato membro d ' importazione .

    Articolo 63

    L ' esenzione di cui all ' articolo 62 è limitata agli stampati a carattere pubblicitario che rispondono ai seguenti requisiti :

    a ) gli stampati devono indicare in modo visibile il nome dell ' impresa che produce , vende o dà in locazione le merci od offre le prestazioni di servizi alle quali essi si riferiscono ,

    b ) ogni spedizione deve contenere un solo documento o , se composta di più documenti , una sola copia di ciascun documento . Tuttavia le spedizioni contenenti varie copie di uno stesso documento possono beneficiare dell ' esenzione se il loro peso lordo totale non supera 1 kg ,

    c ) gli stampati non devono essere oggetto di spedizioni raggruppate dello stesso mittente allo stesso destinatario .

    Articolo 64

    Sono pure ammessi in esenzione gli oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che , al di fuori della loro funzione pubblicitaria , non possono essere utilizzati per alcun altro fine .

    Capitolo III

    Beni utilizzati o consumati in occasione di una esposizione o di una manifestazione simile

    Articolo 65

    1 . Sono ammessi in esenzione , fatti salvi gli articoli da 66 a 69 :

    a ) i piccoli campioni rappresentativi di merci destinati ad una esposizione o ad una manifestazione consimile ;

    b ) i beni importati unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di machine o apparecchi presentati ad una esposizione o ad una manifestazione consimile ;

    c ) i materiali diversi di scarso valore come colori , vernici , carta da parati destinati ad essere utilizzati per la costruzione , la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori in una esposizione o manifestazione consimile e che vanno distrutti per la loro stessa utilizzazione ;

    d ) gli stampati , i cataloghi , i prospetti , i listini dei prezzi , i manifesti pubblicitari , i calendari illustrati o non illustrati , le fotografie prive di cornice ed altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per i beni presentati in un ' esposizione o manifestazione consimile .

    2 . Ai sensi del paragrafo 1 , per « esposizione o manifestazione consimile » si intendono l

    a ) le esposizioni , le fiere , i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio , dell ' industria , dell ' agricoltura e dell ' artigianato ,

    b ) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico ,

    c ) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico , tecnico , artigianale , artistico , educativo , culturale , sportivo , religioso o culturale , sindacale o turistico , o per promuovere una migliore comprensione fra i popoli ,

    d ) le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o gruppi internazionali ,

    e ) le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo ,

    eccezion fatta per le esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali , per la vendita di merci .

    Articolo 66

    L ' esenzione di cui all ' articolo 65 , paragrafo 1 , lettera a ) , è limitata ai campioni :

    a ) che sono importati gratuitamente in quanto tali o sono ottenuti durante la manifestazione da merci importate alla rinfusa ;

    b ) che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico al momento della manifestazione , per essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono distribuiti ;

    c ) che sono identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario ;

    d ) che non possono prestarsi alla commercializzazione ed eventualmente sono presentati in imballaggi contenenti una quantità di merce inferiore alla quantità minima della stessa merce effettivamente venduta in commercio ;

    e ) che , nel caso dei prodotti alimentari e delle bevande , come indicato alla lettera d ) , sono consumati sul posto , nel corso della manifestazione ;

    f ) che , per il loro valore globale e la loro quantità , sono in rapporto con la natura della manifestazione , col numero dei visitatori e con l ' importanza della partecipazione dell ' espositore .

    Articolo 67

    L ' esenzione di cui all ' articolo 65 , paragrafo 1 , lettera b ) , è limitata alle merci :

    a ) che sono consumate o distrutte nel corso della manifestazione e

    b ) che , per il loro valore globale e la loro quantità , sono in rapporto con la natura della manifestazione , col numero dei visitatori e con l ' importanza della partecipazione dell ' espositore .

    Articolo 68

    L ' esenzione di cui all ' articolo 65 , paragrafo 1 , lettera d ) , è limitata agli stampati e agli oggetti a carattere pubblicitario :

    a ) che sono destinati esclusivamente ad essere distribuiti a titolo gratuito al pubblico sul luogo della manifestazione ;

    b ) che , per il loro valore globale e la loro quantità , sono in rapporto con la natura della manifestazione , col numero dei visitatori e con l ' importanza della partecipazione dell ' espositore .

    Articolo 69

    Sono esclusi dall ' esenzione di cui all ' articolo 65 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) :

    a ) i prodotti alcolici ,

    b ) il tabacco ed i prodotti del tabacco ,

    c ) i combustibili e i carburanti .

    TITOLO X

    BENI IMPORTATI PER ESAMI , ANALISI O PROVE

    Articolo 70

    Fatti salvi gli articoli da 71 a 76 sono ammessi in esenzione i beni destinati ad essere sottoposti ad esami , analisi o prove per determinare la composizione , la qualità o le altre caratteristiche tecniche , o a scopo d ' informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale .

    Articolo 71

    Fatto salvo l ' articolo 74 , la concessione dell ' esenzione di cui all ' articolo 70 è subordinata alla condizione che i beni sottoposti ad esami , analisi o prove siano interamente consumati o distrutti nel corso di dette operazioni .

    Articolo 72

    Sono esclusi dall ' esenzione i beni che servono a esami , analisi o prove che costituiscono di per sù operazioni di promozione commerciale .

    Articolo 73

    L ' esenzione è accordata solo per le quantità di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate . Tali quantità sono stabilite in ciascun caso dalle autorità competenti tenendo conto di tale obiettivo .

    Articolo 74

    1 . L ' esenzione di cui all ' articolo 70 si estende ai beni che non sono interamente consumati o distrutti nel corso degli esami , delle analisi o delle prove se i prodotti residui , con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti :

    - sono interamente distrutti o resi privi di valore commerciale al termine degli esami , delle analisi o delle prove , o

    - sono ceduti gratuitamente al fisco , se tale possibilità è prevista dalle disposizioni nazionali , o

    - sono , in circostanze debitamente giustificate , esportate fuori del territorio dello Stato membro d ' importazione .

    2 . Ai sensi del paragrafo 1 , per « prodotti residui » si intendono i prodotti risultanti dagli esami , dalle analisi o dalle prove o le merci non effettivamente utilizzate .

    Articolo 75

    Salvo in caso di applicazione dell ' articolo 74 , i prodotti residui di esami , analisi e prove di cui all ' articolo 70 sono soggetti all ' imposta sul valore aggiunto all ' importazione che è loro propria , secondo l ' aliquota in vigore alla data in cui si concludono tali operazioni , in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

    Tuttavia l ' interessato può con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti , ridurre in cascame o rottami i prodotti residui . In tal caso , l ' imposta all ' importazione è quella che corrisponde a tali cascame o rottami alla data del loro ottenimento .

    Articolo 76

    Il termine entro il quale devono effettuarsi esami , analisi o prove e devono essere espletate le formalità amministrative intese a garantire l ' utilizzazione delle merci ai fini previsti è fissato dalle autorità competenti .

    TITOLO XI

    ESENZIONI VARIE

    Capitolo I

    Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d ' autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale

    Articolo 77

    Sono ammessi in esenzione i marchi , i modelli o i disegni ed i relativi fascicoli di deposito , nonchù fascicoli concernenti domande di brevetti di invenzione e simili , destinati agli enti competenti in materia di protezione dei diritti di autore o di protezione della proprietà industriale e commerciale .

    Capitolo II

    Documentazione a carattere turistico

    Articolo 78

    Sono ammessi in esenzione :

    a ) i documenti ( opuscoli , stampati , libri , riviste , guide , manifesti incorniciati o meno , fotografie e ingrandimento fotografici non incorniciati , vetrofanie , calendari illustrati ) destinati ad essere distribuiti gratuitamente e aventi come scopo essenziale quello di indurre il pubblico a visitare paesi stranieri e , in particolare , ad assistervi a riunioni o manifestazioni a carattere culturale , turistico , sportivo , religioso o professionale , purchù tali documenti non contengano più del 25 % di pubblicità commerciale privata e purchù sia evidente il loro scopo di propaganda a carattere generale ;

    b ) gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri , pubblicati dagli organismi ufficiali del turismo o sotto il loro patrocinio , e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all ' estero , se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono più del 25 % di pubblicità commerciale privata ;

    c ) il materiale tecnico spedito ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli organismi ufficiali nazionali del turismo , non destinato alla distribuzione , cioè gli annuari , gli elenchi degli abbonati del telefono o del telex , le liste degli alberghi , i cataloghi di fiere , i campioni di prodotti dell ' artigianato di valore trascurabile , la documentazione su musei , università , stazioni termali o altre istituzioni analoghe .

    Capitolo III

    Documentazione di varia natura

    Articolo 79

    Sono ammessi in esenzione :

    a ) i documenti inviati gratuitamente a servizi pubblici degli Stati membri ,

    b ) le pubblicazioni di governi stranieri e le pubblicazioni di organismi internazionali ufficiali , destinate a essere distribuite gratuitamente ,

    c ) le schede elettorali destinate ad elezioni organizzate da organismi stabiliti in paesi diversi dallo Stato membro d ' importazione ,

    d ) gli oggetti destinati a servire come prove o a scopi analoghi davanti ai tribunali o ad altri organi ufficiali degli Stati membri ,

    e ) i modelli di firme e le circolari stampate relative a firme che sono spedite nel quadro degli scambi ordinari di informazioni fra servizi pubblici o istituti bancari ,

    f ) gli stampati a carattere ufficiali inviati alle banche centrali degli Stati membri ,

    g ) le relazioni , i resoconti di attività , le note informative , i prospetti , i bollettini di sottoscrizione ed altri documenti redatti da società non aventi la loro sede nello Stato membro d ' importazione e destinati ai portatori o sottoscrittori di titoli emessi da tali società ,

    h ) i supporti registrati ( schede perforate , registrazioni sonore , microfilm , ecc . ) utilizzati per la trasmissione d ' informazioni spedite gratuitamente al destinatario , semprechù la franchigia non dia luogo a gravi abusi o distorsioni di concorrenza ,

    g ) gli incartamenti , gli archivi , i formulari ed altri documenti simili destinati ad essere utilizzati al momento di riunioni , conferenze o congressi internazionali , nonchù i resoconti di tali manifestazioni ,

    j ) le piante , i disegni tecnici , i calchi , le descrizione ed altri documenti di questo genere importati al fine di ottenere o di eseguire ordini in un paese diverso dallo Stato membro d ' importazione o per partecipare ad un concorso organizzato in quest ' ultimo Stato ,

    k ) i documenti destinati ad essere utilizzati nel corso di esami organizzati nello Stato membro d ' importazione da istituzioni stabilite in un altro paese ,

    l ) i formulari destinati ad essere utilizzati come documenti ufficiali per la circolazione del traffico internazionale dei veicoli o delle merci , nel quadro di convenzioni internazionali ,

    m ) i formulari , le etichette , i titoli di trasporto e i documenti simili spediti da imprese di trasporto o imprese alberghiere situate in un paese diverso dallo Stato membro d ' importazione agli uffici di viaggio stabiliti in quest ' ultimo Stato ,

    n ) i formulari ed i titoli di trasporto , le polizze di carico , le lettere di vettura e altri documenti commerciali o di ufficio , usati ,

    o ) gli stampati ufficiali emessi da autorità nazionali o internazionali e gli stampati conformi ai modelli internazionali inviati da associazioni di paesi diversi dallo Stato membro d ' importazione ad associazioni corrispondenti situate in quest ' ultimo Stato per la loro distribuzione ,

    p ) le fotografie , le diapositive e i cartoni per matrici di fotografie , anche se comportano didascalie , inviati ad agenzie di stampa o ad editori di giornali o periodici ,

    q ) gli articoli di cui all ' allegato della presente direttiva , qualunque sia l ' uso cui sono destinati , prodotti dall ' Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate ,

    r ) gli oggetti da collezione e gli oggetti d ' arte di carattere educativo , scientifico o culturale , non destinati alla vendita ed importati da musei , da gallerie e altri istituti autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per ricevere detti oggetti in esenzione . L ' esenzione è concessa solo se gli oggetti sono importati a titolo gratuito o sono importati a titolo oneroso , ma non sono consegnati da un venditore soggetto all ' IVA .

    Capitolo IV

    Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto

    Articolo 80

    Sono ammessi in esenzione i materiali vari quali corde , paglia , tele , carte e cartoni , legno e materie plastiche , utilizzati per lo stivamento e la protezione , inclusa la protezione termica , delle merci durante il loro trasporto nel territorio di uno Stato membro a condizione :

    a ) che non siano normalmente riutilizzabili e

    b ) che la loro contropartita sia inclusa nella base imponibile definita dall ' articolo 11 della direttiva 77/388/CEE .

    Capitolo V

    Lettiere , foraggi ed alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto

    Articolo 81

    Sono ammessi in esenzione le lettiere , nonchù i foraggi e gli alimenti di qualsiasi natura caricati a bordo di mezzi di trasporto utilizzati per l ' inoltro d animali nel territorio di uno Stato membro per essere loro distribuiti durante il viaggio .

    Capitolo VI

    Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli

    Articolo 82

    1 . Fatti salvi gli articoli 83 , 84 e 85 sono ammessi in esenzione :

    a ) il carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli da turismo e degli autoveicoli commerciali e dei motocicli ,

    b ) il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo degli autoveicoli da turismo e dei motocicli , entro i limiti di 10 litri per veicolo , fatte salve le disposizioni nazionali in materia di detenzione e di trasporto dei carburanti .

    2 . Ai sensi del paragrafo 1 si intende :

    a ) per « autoveicolo commerciale » , ogni veicolo stradale a motore che , per il suo tipo di costruzione ed il suo equipaggiamento , è atto e destinato al trasporto con o senza compenso :

    - di oltre nove persone , compreso il conducente ,

    - di merci ,

    nonchù ogni veicolo stradale per uso speciale diverso dal trasporto propriamente detto ;

    b ) per « autoveicolo da turismo » , ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a ) ;

    c ) per « serbatoi normali » , i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l ' utilizzazione diretta del carburante , sia per la trazione dei veicoli sia , all ' occorrenza , per il funzionamento dei sistemi di refrigerazione .

    Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicolo a motore che consentono l ' uso diretto del gas come carburante .

    Articolo 83

    Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali , gli Stati membri possono limitare l ' esenzione a 200 litri per veicolo e per viaggio .

    Articolo 84

    Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare la quantità di carburante ammissibile in esenzione :

    a ) per gli autoveicoli commerciali che effettuano trasporti internazionali

    - in provenienza da paesi terzi e a destinazione della loro zone frontaliera che si estende per una profondità massima di 25 km in linea d ' aria ,

    - in provenienza da un altro Stato membro e a destinazione della loro zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 15 km in linea d ' aria ,

    purchù tali trasporti siano effettuati da persone residenti in tale zone ;

    b ) per gli autoveicoli da turismo appartenenti a persone residenti nella zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 15 km in linea d ' aria limitrofa ad un paese terzo .

    Articolo 85

    I carburanti ammessi in esenzione non possono essere utilizzati per un veicolo diverso da quello in cui sono stati importati , nù prelevati dal suddetto veicolo ed essere immagazzinati , salvo il caso di riparazioni necessarie al veicolo , nù essere ceduti , a titolo oneroso o gratuito , dal beneficiario dell ' esenzione .

    Il mancato rispetto del primo comma composta l ' applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto all ' importazione relativa ai prodotti in questione , secondo l ' aliquota in vigore alla data in cui è constatato detto inadempimento , in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti .

    Articolo 86

    La franchigia di cui all ' articolo 82 si applica anche ai lubrificanti che si trovano a bordo degli autoveicoli e corrispondono alle normali esigenze del loro funzionamento durante il trasporto in corso .

    Capitolo VII

    Beni destinati alla costruzione , manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra

    Articolo 87

    Sono ammessi in esenzione i beni di qualsiasi natura importati da organizzazioni autorizzate a tal fine dalle autorità competenti per essere utilizzati per la costruzione , la manutenzione o la decorazione di cimiteri , sepolcreti e monumenti commemorativi delle vittime di guerra di un paese diverso dallo Stato membro d ' importazione , inumati in quest ' ultimo .

    Capitolo VIII

    Bare , urne funerarie e oggetti di ornamento funebre

    Articolo 88

    Sono ammessi in esenzione :

    a ) le bare contenenti i corpi e le urne contenenti le ceneri di defunti , come pure fiori , corone e altri oggetti di ornamento che normalmente le accompagnano ;

    b ) i fiori , le corone ed altri oggetti di ornamento portati da persone che risiedono in uno Stato diverso da quello d ' importazione e si recano ad un funerale o vengono ad ornare tombe situate nel territorio dello Stato d ' importazione , purchù tali importazioni , per la loro natura o quantità , non riflettano alcun intento di carattere commerciale .

    TITOLO XII

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 89

    Se la presente direttiva prevede che la concessione dell ' esenzione sia subordinata al rispetto di talune condizioni , l ' interessato deve fornire alle autorità competenti una prova soddisfacente del rispetto di tali condizioni .

    Articolo 90

    1 . Il controvalore in moneta nazionale dell ' ECU da prendere in considerazione per l ' applicazione della presente direttiva è fissato una volta all ' anno . Si applicano i tassi del primo giorno lavorativo d ' ottobre , con effetto al 1° gennaio dell ' anno successivo .

    2 . Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dalla convenzione degli importi in ECU .

    3 . Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere invariati gli importi delle esenzioni in vigore al momento dell ' adattamento annuale di cui al paragrafo 1 , se la conversione degli importi delle esenzioni espressi in ECU conduce , prima dell ' arrotondamento previsto al paragrafo 2 , ad una modifica dell ' esenzione espressa in moneta nazionale di meno del 5 % .

    Articolo 91

    La presente direttiva non osta al mantenimento da parte degli Stati membri :

    a ) dei privilegi e delle immunità che essi accordano nel quadro di accordi di cooperazione culturale , scientifica o tecnica , conclusi fra di loro o con paesi terzi ;

    b ) di esenzioni particolari , giustificate dalla natura de traffico frontaliero , da essi accordate nel quadro di accordi frontalieri conclusi fra di loro o con paesi situati al di fuori della Comunità .

    Articolo 92

    Fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato , la presente direttiva non osta a che gli Stati mantengano esenzioni all ' importazione accordate :

    a ) ai marittimi della marina mercantile ;

    b ) ai lavoratori che tornano in patria dopo aver soggiornato fuori del territorio doganale della Comunità per almeno sei mesi a causa della loro attività professionale .

    Articolo 93

    1 . Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 1984 .

    2 . Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni da essi adottate per l ' applicazione della presente direttiva , indicando , eventualmente , le disposizioni da essi adottate facendo un semplice riferimento alle disposizioni identiche del regolamento ( CEE ) n . 918/83 .

    Articolo 94

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 28 marzo 1983 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . ERTL

    ( 1 ) GU n . C 171 dell ' 11 . 7 . 1980 , pag . 8 .

    ( 2 ) GU n . C 50 del 9 . 3 . 1981 , pag . 106 .

    ( 3 ) GU n . C 300 del 18 . 11 . 1980 , pag . 11 .

    ( 4 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .

    ( 5 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale .

    ALLEGATO

    Materiale visivo e auditivo di carattere educativo , scientifico o culturale

    Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

    37.04 * Lastre e pellicole impressionate non sviluppate , negative o positive : *

    * A . Pellicole cinematografiche : *

    * ex II . altre positive , di carattere educativo , scientifico o culturale *

    ex 37.05 * Lastre , pellicole non perforate , pellicole perforate ( escluse le pellicole cinematografiche , impressionate e sviluppate , negative o positive , di carattere educativo , scientifico o culturale ) *

    37.07 * Pellicole cinematografiche , impressionate e sviluppate , portanti o non la registrazione del suono o portanti soltanto la registrazione del suono , negative o positive : *

    * B . II . altre positive : *

    * ex a ) Pellicole cinematografiche di attualità ( portanti o non il suono ) che rappresentano avvenimenti aventi carattere di attualità all ' epoca dell ' importazione , e importati , a fini di riproduzione , entro il limite di due copie per argomento *

    * ex b ) altre : *

    * - Pellicole di archivio ( portanti o non il suono ) destinate ad accompagnare pellicole di attualità *

    * - Pellicole a carattere ricreativo particolarmente adatte ai bambini e ai giovani *

    * - non nominate , di carattere educativo , scientifico o culturale *

    49.11 * Immagini , incisioni , fotografie ed altri stampati , ottenuti con qualsiasi procedimento : *

    * ex B . altri : *

    * - Microschede ed altri supporti utilizzati dai servizi di informazione e di documentazione mediante calcolatore , di carattere educativo , scientifico o culturale *

    * - Pannelli murali destinati esclusivamente alla dimostrazione e all ' insegnamento *

    ex 90.21 * Strumenti , apparecchi e modelli progettati per dimostrazione nell ' insegnamento , nelle esposizioni , ecc . , non suscettibili di altri usi : *

    * - Modelli , plastici e pannelli murali di carattere educativo , scientifico o culturale , destinati esclusivamente alla dimostrazione ed all ' insegnamento *

    * - Plastici o modelli visivi ridotti di concezioni astratte , quali strutture molecolari o formule matematiche *

    92.12 * Supporto di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe ; dischi , cilindri , cere , nastri , film , fili , ecc . , preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi *

    * ex B . registrati : * *

    * - di carattere educativo , scientifico o culturale *

    Varie * - Ologrammi per proiezioni mediante laser *

    * - Giochi multimedia *

    * - Materiale di insegnamento programmato , talvolta a forma di telai di presentazione , corredato del relativo materiale stampato

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