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Document 31979L0267

    Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio

    GU L 63 del 13.3.1979, p. 1–18 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2002; abrogato da 32002L0083

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/267/oj

    31979L0267

    Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio

    Gazzetta ufficiale n. L 063 del 13/03/1979 pag. 0001 - 0018
    edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0020
    edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 2 pag. 0057
    edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0020
    edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0062
    edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0062


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    CONSIGLIO

    PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 5 marzo 1979

    recante coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti l ' accesso all ' attività dell ' assicurazione diretta sulla vita ed il esercizio

    ( 79/267/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 e 57 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando che , per agevolare l ' accesso alle attività di assicurazione sulla vita ed il loro esercizio è necessario eliminare talune divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di controllo ; che per realizzare questo scopo e nel contempo assicurare una protezione adeguata degli assicurati e dei beneficiari in tutti gli Stati membri , è opportuno coordinare , in particolare , le disposizioni relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese di assicurazione vita ;

    considerando che una classificazione per ramo è necessaria allo scopo di determinare , in particolare , le attività che formano oggetto dell ' autorizzazione obbligatoria ;

    considerando che è opportuno escludere del campo di applicazione della presente direttiva talune mutue che , in virtù del loro regime giuridico , soddisfano condizioni di sicurezza ed offrono garanzie finanziarie specifiche ; che occorre altresì escludere taluni enti la cui attività abbraccia solo un settore molto ristretto ed è statutariamente limitata ;

    considerando che negli Stati membri sono in vigore regolamentazioni ed usi diversi per quanto riguarda il cumulo dell ' assicurazione vita e delle assicurazioni danni ; che occorre vietare alle nuove imprese di continuare a praticare tale cumulo ; che è opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di permettere alle imprese esistenti che praticano tale cumulo di continuare a praticarlo purchù adottino una gestione distinta per ciascuna loro attività , affinchù vengano salvaguardati i rispettivi interessi degli assicurati vita e degli assicurati danni e obblighi finanziari minimi di una delle attività non siano sopportati dall ' altra attività ; che , qualora una di queste imprese desideri stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi il ramo vita , è necessario che essa apra a tal fine una filiale che potrà beneficiare , in via transitoria , di talune agevolazioni ; che è inoltre opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di obbligare le imprese esistenti che praticano il cumulo , stabilite nel loro territorio , a porre fine a detto cumulo ; che è peraltro opportuno esecitare un particolare controllo sulle imprese specializzate quando un ' impresa di assicurazione danni appartenga allo stesso gruppo finanziario cui appartiene un ' impresa di assicurazione vita ;

    considerando che in ciascuno Stato membro l ' assicurazione vita è soggetta ad autorizzazione ed a controllo amministrativi ma che occorre precisare le condizioni per la concessione o la revoca dell ' autorizzazione ; che è indispensabile prevedere un ricorso giurisdizionale contro le decisioni di rifiuto o di revoca dell ' autorizzazione stessa ;

    considerando che , per quanto riguarda le riserve tecniche , comprese le riserve matematiche , si possono adottare le stesse regole previste per le assicurazioni danni , ossia : localizzazione nel paese d ' esercizio , applicabilità della regolamentazione di tale paese per quanto riguarda i metodi di calcolo , determinazione delle categorie d ' investimento e valutazione delle attività ; che un coordinamento di queste diverse materie pur apparendo opportuno , non è tuttavia indispensabile nel quadro della presente direttiva e può essere realizzato in un secondo tempo ;

    considerando che è necessario che le imprese di assicurazione dispongano , oltre che delle riserve tecniche , comprese le riserve matematiche , sufficienti a far fronte agli impegni contratti , di una riserva complementare , detta margine di solvibilità , rappresentata dal patrimonio libre e , con l ' accordo dell ' autorità di controllo , da elementi impliciti del patrimonio , onde far fronte al carattere aleatorio dell ' esercizio ; che , per garantire sotto questo profilo , che gli obblighi imposti siano determinati in base a criteri oggettivi , tali da consentire alle imprese aventi la stessa entità di competere su un piano di parità , occorre prevedere che questo margine sia commisurato al complesso degli impegni dell ' impresa ed alla natura e gravità dei rischi delle diverse attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva ; che tale margine deve dunque essere diverso a seconda che si trattati di rischi d ' investimento , di rischi di mortalità o soltanto di rischi di gestione ; che esso quindi deve essere determinato in funzione ora delle riserve matematiche e dei capitali sotto rischio presi a carico dall ' impresa , ora dei premi o contributi incassati , ora unicamente delle riserve , ed ora in funzione dei fondi delle associazioni tontinarie ;

    considerando che è necessario esigere un fondo di garanzia il cui importo e la cui composizione siano tali da fornire la garanzia che le imprese dispongano di mezzi adeguati fin dal momento della loro costituzione e che , nel corso dell ' attività , il margine di solvibilità non scenda in nessun caso al di sotto di un livello minimo di sicurezza ; che tale fondo di garanzia deve essere costituito nella sua globalità o per una parte determinata da elementi espliciti del patrimonio ;

    considerando che è necessario prevedere misure per il caso che la situazione finanziaria dell ' impresa diventi tale da renderle difficile il rispetto dei suoi impegni ;

    considerando che le regole coordinate riguardanti l ' esercizio delle attività di assicurazione diretta all ' interno della Comunità devono in linea di massima applicarsi a tutte le imprese che operano sul mercato e quindi anche alle agenzie ed alle succursali delle imprese la cui sede sociale è situata fuori della Comunità ; che è tuttavia opportuno prevedere , quanto alle modalità di controllo , disposizioni nei confronti di tali agenzie e succursali , in quanto il patrimonio delle imprese da cui dipendono si trova al di fuori della Comunità ;

    considerando che occorre prevedere la conclusione di accordi di reciprocità con uno o più paesi terzi , al fine di permettere l ' attenuazione di tali condizioni speciali , pur rispettando il principio che le agenzie e le succursali di tali imprese non devono ottenere un trattamento più favorevole delle imprese della Comunità ;

    considerando che talune disposizioni transitorie sono necessarie soprattutto per permettere alle piccole e medie imprese esistenti di adattarsi alle norme che devono essere adottare dagli Stati membri in attuazione della presente direttiva , fatta salva l ' applicazione dell ' articolo 53 del trattato ;

    considerando che l ' articolo 52 del trattato è direttamente applicabile dopo la fine del periodo transitorio e che conseguentemente , da quel momento , non occorre più adottare direttive per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ; che tuttavia le disposizioni relative alle prove d ' onorabilità e d ' assenza di fallimento di cui alla direttiva 73/240/CEE del Consiglio , del 24 luglio 1973 , intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall ' assicurazione sulla vita ( 4 ) da una parte , non costituiscono restrizioni in senso proprio e , dall ' altra , sono richieste anche nell ' assicurazione sulla vita ; che esse devono di conseguenza essere inserite nella presente direttiva di coordinamento ;

    considerando che occorre garantire l ' applicazione uniforme delle norme coordinate e prevedere a tal fine una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in questo settore ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    La presente direttiva riguarda l ' accesso alle attività non salariate dell ' assicurazione diretta , praticata dalle imprese che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirsi , nonchù l ' esercizio di tali attività , quali sono qui di seguito definite :

    1 . le seguenti assicurazioni da un contratto :

    a ) il ramo vita , cioè quello comprendente in particolare l ' assicurazione per il caso di vita , l ' assicurazione per il caso di morte , l ' assicurazione mista , l ' assicurazione vita con controassicurazione , l ' assicurazione di nuzialità , l ' assicurazione di natalità ;

    b ) l 'assicurazione di rendita ;

    c ) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazione vita , ossia in particolare le assicurazioni per danni corporali , comprese l ' incapacità al lavoro professionale , le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio , le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia , quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni vita ;

    d ) l ' assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito , denominata « permanent health insurance » ( assicurazione malattia , a lungo termine , non rescindibile ) ;

    2 . le seguenti operazioni , ove risultino da un contratto , semprechù siano soggette al controllo delle autorità amministrative competenti per la vigilanza sulle assicurazioni private e siano autorizzate nel paese di attività :

    a ) le operazioni tontinarie che comportano la costituzione di associazioni che riuniscono aderenti per capitalizzare in comune i loro contributi e per ripartire i fondi in tal modo raccolti tra i superstiti o tra gli aventi diritto dei deceduti ;

    b ) le operazioni di capitalizzazione basate su una tecnica attuariale che comporta , quale corrispettivo di versamenti unici o periodici fissati anticipatamente , impegni determinati in ordine alla loro durata e al loro importo ;

    c ) le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione , ossia le operazioni che , mer l ' impresa interessata , consistono nel gestire gli investimenti , in particolare le attività rappresentative delle riserve degli enti che erogano le prestazioni in caso di morte , in casi di vita o in caso di cessazione o riduzione d ' attività ;

    d ) le operazioni di cui alla lettera c ) , quando sono accompagnate da una garanzia assicurativa , relativa o alla conservazione del capitale o al servizio di un interesse minimo ;

    e ) le operazioni effettuate da società assicuratrici , quali quelle previste dal codice francese delle assicurazioni , nel libro IV , titolo 4 , capitolo 1 ;

    3 . le operazioni dipendenti dalla durata della vita umana , definite o previste dalla legislazione delle assicurazioni sociali , quando sono praticate o gestite conformemente alla legislazione di uno Stato membro da imprese d ' assicurazione a proprio rischio .

    Articolo 2

    La presente direttiva non riguarda :

    1 . ferma restando l ' applicazione dell ' articolo 1 , punto 1 , lettera c ) , della presente direttiva , i rami definiti nell ' allegato della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio , del 24 luglio 1973 , recante coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell ' assicurazione diretta diversa dall ' assicurazione sulla vita ( 5 ) , denominata in appresso « prima direttiva di coordinamento danni » ;

    2 . le operazioni degli enti di previdenza e di assistenza che accordano prestazioni variabili in base alle risorse disponibili e che determinano forfettariamente il contributo dei loro iscritti ;

    3 . le operazioni effettuate da enti diversi dalle imprese di cui all ' articolo 1 , aventi lo scopo di erogare ai lavoratori , dipendenti o non , riuniti nell ' ambito di un ' impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale , prestazioni in caso di decesso , in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d ' attività , siano gli impegni risultanti da tali operazioni coperti o meno integralmente ed in ogni momento da riserve matematiche ;

    4 . le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale ferma restando l ' applicazione dell ' articolo 1 , punto 3 .

    Articolo 3

    La presente direttiva non riguarda :

    1 . gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso , qualora l ' importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso , o qualora tali prestazioni siano erogate in natura ;

    2 . le mutue assicuratrici :

    - il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni , o di ricorrere al concorso di altri soggetti che si siano impegnati in tal senso e

    - per le quali l ' importo annuo dei contributi riscossi per le attività contemplate dalla presente direttiva non superi 500 000 unità di conto durante tre anni consecutivi . Se tale importo è superato durante tre anni consecutivi la presente direttiva si applica a decorrere dal quarto anno .

    Articolo 4

    La presente direttiva non riguarda , salvo eventuali modifiche del rispettivo statuto per quanto riguarda la competenza , il « Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen » , esistente in Germania e la « Caisse d ' Épargne de l ' État » nel Lussemburgo .

    Articolo 5

    Ai sensi della presente direttiva si intende per :

    a ) unità di conto : l ' unità di conto europea ( UCE ) definita all ' articolo 10 del regolamento finanziario del; 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 6 ) ; ogni volta che viene fatto riferimento all ' unità di conto nella presente direttiva , il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno è quello dell ' ultimo giorno del mese di ottobre precedente ; per i quale sono disponibili i controvalori dell ' UCE in tutte le monete della Comunità ;

    b ) congruenza : la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta , con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta ;

    c ) localizzazione delle attività : la presenza di attività mobiliari o immobiliari all ' interno di uno Stato membro senza però che le attività mobiliari debbano formare oggetto di deposito e che le attività immobiliari debbano essere soggette a misure restrittive quali l ' iscrizione di ipoteche ; le attività rappresentate da crediti sono considerate come localizzate nello Stato membro nel quale essi sono realizzabili ;

    d ) capitale sotto rischio : il capitale uguale al capitale « decesso » , diminuito della riserva matematica del rischio principale .

    TITOLO II

    NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE LA CUI SEDE SOCIALE SI TROVA ALL ' INTERNO DELLA COMUNITÀ

    Sezione A

    Condizioni di accesso

    Articolo 6

    1 . Ciascuno Stato membro subordina ad autorizzazione amministrativa l ' accesso nel proprio territorio alle attività contemplate dalla presente direttiva .

    2 . L ' autorizzazione deve essere richiesta all ' autorità competente dello Stato membro interessato :

    a ) dall ' impresa che stabilisce la propria sede sociale nel territorio di tale Stato ;

    b ) dall ' impresa la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro e che apre una succursale o un ' agenzia nel territorio dello Stato membro interessato ;

    c ) dall ' impresa che , dopo aver ricevuto l ' autorizzazione di cui alla lettera a ) o alla lettera b ) , estende nel territorio di questo Stato le sue attività ad altri rami ;

    d ) dall ' impresa che , avendo ottenuto conformemente all ' articolo 7 , paragrafo 1 , l ' autorizzazione per una parte del territorio nazionale , estende la sua attività al di fuori di detta parte .

    3 . Gli Stati membri non subordinato a un deposito o ad una cauzione il rilascio dell ' autorizzazione .

    Articolo 7

    1 . L ' autorizzazione è valida per l ' intero territorio nazionale , a mano che , nella misura in cui la legislazione nazionale lo permette , il richiedente domandi l ' autorizzazione ad esercitare la propria attività soltanto in una parte del territorio nazionale .

    2 . L ' autorizzazione è concessa per ramo . La classificazione dei rami figura in allegato . L ' autorizzazione copre l ' intero ramo , a meno che il richiede intenda coprire soltanto una parte dei rischi che rientrano in detto ramo .

    Le autorità di controllo possono limitare l ' autorizzazione richiesta per uno dei rami alle attività contenute nei programmi di cui agli articoli 9 e 11 .

    3 . Ogni Stato membro può concedere l ' autorizzazione per più rami , semprechù la legislazione nazionale consenta di esercitarli contemporaneamente .

    Articolo 8

    1 . Ogni Stato membro esige che le imprese che si costituiscono nel suo territorio e richiedono l ' autorizzazione :

    a ) - adottino una delle forme seguenti :

    - per quanto riguarda la Repubblica italiana :

    società per azioni , società cooperativa , mutua di assicurazione e gli istituti di diritto pubblico di cui all ' articolo 1883 del codice civile ;

    Gli Stati membri possono inoltre autorizzare , ove occorra , imprese che assumano qualsiasi forma riconosciuta dal diritto pubblico o suo equivalente , purchù lo scopo di tali enti sia quello di svolgere attività assicurativa a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato ;

    b ) limitino il loro oggetto sociale alle attività previste dalla presente direttiva e alle operazioni che direttamente ne derivano ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale ;

    c ) presentino un programma di attività conforme all ' articolo 9 ;

    d ) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all ' articolo 20 , paragrafo 2 .

    2 . L ' impresa che sollicita l ' autorizzazione per l ' estensione della propria attività ad altri rami , o , nel caso previsto all ' articolo 6 , paragrafo 2 , lettera d ) , ad un ' altra parte del territorio , deve presentare un programma di attività conforme all ' articolo 9 per quanto riguarda questi altri rami o quest ' altra parte del territorio .

    Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del minimo del margine di solvibilità di cui all ' articolo 19 e che possiede il fondo di garanzia di cui all ' articolo 20 , paragrafi 1 e 2 .

    3 . L ' attuale coordinamento non osta a che gli Stati membri applichino disposizioni che prevedono la necessità di una qualifica tecnica dei dirigenti , nù a che richiedano l ' approvazione dello statuto , delle condizioni generali e speciali dei contratti , delle basi tecniche , specie per il calcolo delle tariffe e delle riserve di cui all ' articolo 17 , e di qualsiasi altro documento necessario al normale esercizio del controllo .

    4 . Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessità economiche del mercato .

    Articolo 9

    Il programma di attività di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , lettera c ) , e paragrafo 2 deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti :

    a ) la natura degli impegni che l ' impresa si propone di assumere ; le condizioni generali e speciali che essa si propone di usare nei contratti ;

    b ) le basi tecniche su cui l ' impresa intende impostare ciascuna categoria di operazioni , in particolare gli elementi necessari per il calcolo delle tariffe e delle riserve di cui all ' articolo 17 ;

    c ) i principi direttivi in materia di riassicurazione ;

    d ) gli elementi che costituiscono il minimo del fondo di garanzia ;

    e ) le previsioni circa le spese di impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione ed i mezzi finanziari destinati a farvi fronte ;

    esso deve inoltre contenere per i primi tre esercizi sociali ;

    f ) la probabile situazione di cassa ;

    g ) piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrate e di spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva ;

    h ) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità .

    Articolo 10

    1 . Ciascuno Stato membro esige che l ' impresa che abbia la propria sede sociale nel territorio di un altro Stato membro e che chieda l ' autorizzazione per l ' apertura di un ' agenzia o di una succursale ;

    a ) comunichi il proprio statuto e l ' elenco degli amministratori ;

    b ) presenti certificato , rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro della sede sociale , attestante i rami che l ' impresa interessata è abilitata a praticare e che essa dispone del minimo del fondo di garanzia o , se è più elevato , del minimo del margine di solvibilità calcolato conformemente all ' articolo 19 , e indicante i rami in cui essa esercita effettivamente la propria attività nonchù i mezzi finanziari di cui all ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettera e ) ;

    c ) presenti un programma di attività conforme all ' articolo 11 ;

    d ) designi un mandatario generale che abbia il domicilio e la residenza nel paese ospite e sia dotato di poteri sufficienti ad impegnare l ' impresa nei confronti dei terzi ed a rappresentarla dinanzi alle autorità e alle giurisdizioni del paese ospite ; se il mandatario è una persona giuridica , deve avere la sede sociale nel paese ospite e deve designare a sua volta , per rappresentarlo , una persona fisica che risponda alle condizioni sopra indicate . Il mandatario designato non può essere ricusato dallo Stato membro se non per motivi inerenti alla sua onorabilità o alla sua qualifica tecnica , alle condizioni applicabili ai dirigenti delle imprese che hanno la loro sede sociale nel territorio dello Stato interessato .

    2 . Ciascuno Stato membro esige , per l ' estensione delle attività dell ' agenzia o succursale ad altri rami o ad altra parte del territorio nazionale nel caso previsto dall ' articolo 6 , paragrafo 2 , lettera d ) , che il richiedente presenti un programma di attività conforme all ' articolo 11 e che soddisfi alle condizioni definite nel paragrafo 1 , lettera b ) , del presente articolo .

    3 . L ' attuale coordinamento non osta a che gli Stati membri applichino disposizioni che esigono , per tutte le imprese di assicurazione , l ' approvazione delle condizioni generali e speciali dei contratti , delle basi tecniche , specie per il calcolo delle tariffe e delle riserve di cui all ' articolo 17 e di qualsiasi altro documento necessario per il normale esercizio del controllo .

    4 . Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessità economiche del mercato .

    Articolo 11

    1 . Il programma di attività dell ' agenzia o succursale di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , lettera c ) , e paragrafo 2 , deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti :

    a ) la natura degli impegni che l ' impresa si propone di assumere nel paese ospite ; le condizioni generali e speciali che essa si propone di usare nei contratti ;

    b ) le basi tecniche su cui l ' impresa intende impostare ciascuna categoria di operazioni , in particolare gli elementi necessari per il calcolo delle tariffe e delle riserve di cui all ' articolo 17 ;

    c ) i principi direttivi in materia di riassicurazione ;

    d ) la situazione del margine di solvibilità e del fondo di garanzia dell ' impresa , di cui agli articoli 18 , 19 e 20 ;

    e ) le previsioni circa le spese di impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione e i mezzi finanziari destinati a farvi fronte ;

    esso deve inoltre contenere per i primi tre esercizi sociali :

    f ) la situazione probabile di cassa dell ' agenzia o succursale ;

    g ) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrate e di spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva .

    2 . Il programma è accompagnato dallo stato patrimoniale e dal conto profitti e perdite dell ' impresa per ciascuno dei tre ultimi esercizi sociali . Tuttavia , quando l ' impresa ha meno di tre esercizi sociali , essa deve fornire tali elementi soltanto per gli esercizi già chiusi .

    3 . Il programma , accompagnato dalle osservazioni delle autorità incaricate di concedere l ' autorizzazione , è trasmesso alle autorità competenti dello Stato membro della sede sociale . Queste autorità fanno conoscere alle prime il loro parere nei tre mesi successivi al ricevimento dei documenti ; trascorso tale termine senza che le autorità consultate si siano pronunciate , il loro parere si presume favorevole .

    Articolo 12

    Ogni decisione di rifiuto deve essere motivata in modo preciso e notificata all ' impresa interessata .

    Ciascuno Stato membro prevede in ricorso giurisdizionale contro qualsiasi decisione di rifiuto .

    Lo stesso ricorso è previsto nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione allo scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa .

    Articolo 13

    1 . Fatto salvo il paragrafo 3 , nessuna impresa può cumulare nel territorio di uno Stato membro l ' esercizio delle attività contemplate nell ' allegato della prima direttiva di coordinamento danni con l ' esercizio di quelle elencate nell ' articolo 1 della presente direttiva .

    2 . Se un ' impresa che esercita le attività contemplate nell ' allegato della prima direttiva di coordinamento danni ha legami finanziari , commerciali o amministrativi con un ' impresa che esercita le attività elencate nella presente direttiva , le autorità di controllo degli Stati membri nel cui territorio tali imprese hanno la propria sede sociale vigilano affinchù i conti delle società interessate non siano falsati da convenzioni stipulate tra tali imprese o da qualsiasi accordo atto ad influenzare la ripartizione delle spese e delle entrate .

    3 . Fatto salvo il paragrafo 6 , le imprese che praticano il cumulo delle due attività di cui al paragrafo 1 nel territorio di uno Stato membro al momento della notifica della presente direttiva , possono continuare a praticarvi tale cumulo purchù adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta , conformemente all ' articolo 14 .

    4 . Le imprese di cui al paragrafo 3 possono costituire negli altri Stati membri agenzie o succursali soltanto nei rami contemplati dall ' allegato della prima direttiva di coordinamento danni .

    5 . Le imprese di cui al paragrafo 3 , al momento dell ' apertura di filiali negli altri Stati membri per esercitare le attività menzionate nella presente direttiva , possono ricorrere alle condizioni e facilitazioni di cui all ' articolo 35 , durante un periodo transitorio di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , purchù non vi abbiano già installato un ' agenzia o succursale che eserciti attività in rami non contemplati nella presente direttiva .

    6 . a ) Ciascuno Stato membro può obbligare le imprese con sede sociale nel proprio territorio , a porre fine , entro termini da esso stabiliti , al cumulo delle attività che tali imprese esercitavano al momento della notifica della presente direttiva .

    b ) Ciascuno Stato membro può imporre tale obbligo , previa consultazione delle autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale , specialmente in merito al termine entro il quale deve essere effettuata questa operazione , anche alle agenzie ed alle succursali che sono stabilite nel suo territorio e che vi praticano il cumulo .

    c ) Le agenzie e le succursali delle imprese di cui al paragrafo 3 che , all ' atto della notifica della presente direttiva , esercitano nel territorio di uno Stato membro soltanto le attività di cui alla presente direttiva possono proseguirvi le loro attività . Quando un ' impresa intende esercitare le attività di cui alla prima direttiva di coordinamento danni in tale territorio , essa può esercitare le attività di cui alla presente direttiva soltanto tramite una filiale .

    Articolo 14

    1 . La gestione distinta di cui all ' articolo 13 , paragrafo 3 , deve essere organizzata in modo che le attività disciplinate dalla presente direttiva e quelle disciplinate dalla prima direttiva di coordinamento danni siano separate affinchù :

    - non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati « vita » e degli assicurati « danni » , e in particolare gli assicurati « vita » godano dei benefici provenienti da tale assicurazione come se l ' impresa praticasse unicamente l ' assicurazione vita ;

    - gli obblighi finanziari minimi , in particolare i margini di solvibilità , che sono a carico di una delle attività ai sensi della presente direttiva o della prima direttiva di coordinamento danni , non siano sostenuti dall ' altra attività .

    Tuttavia , uno volta adempiuti gli obblighi finanziari minimi alle condizioni di cui al primo comma , secondo trattino e purchù se ne informi l ' autorità competente , l ' impresa può utilizzare gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili per l ' una o l ' altra attività .

    Le autorità di controllo , mediante l ' analisi dei risultati delle due attività ; vigilano affinchù sia rispettato il presente paragrafo .

    2 . a ) Le scritture contabili devono essere effettuate in modo da far apparire le fonti dei risultati per ciascuna delle due attività vita e danni . A tale scopo , l ' insieme delle entrate ( in particolare premi , versamenti dei riassicuratori , redditi finanziari ) e delle spese ( in particolare prestazione di assicurazione , versamenti alle riserve tecniche , premi di riassicurazione , spese di funzionamento per le operazioni di assicurazione ) sono ripartite in base alla loro origine . Gli elementi comuni alle due attività sono imputati secondo un criterio di ripartizione che deve essere approvato dall ' autorità di controllo competente .

    b ) Le imprese devono , in base alle scritture contabili , elaborare un documento da cui risultino in modo distinto gli elementi corrispondenti a ciascuno dei margini di solvibilità , in conformità dell ' articolo 18 della presente direttiva e dell ' articolo 16 , paragrafo 1 , della prima direttiva di coordinamento danni .

    3 . In caso di insufficienza di uno dei margini di solvibilità , le autorità di controllo applicano all ' attività in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dalla corrispondente direttiva , a prescindere dai risultati ottenuti nell ' altra attività . In deroga al paragrafo 1 , primo comma , secondo trattino , queste misure possono comportare l ' autorizzazione di trasferimento da una attività all ' altra .

    Sezione B

    Condizioni di esercizio

    Articolo 15

    Gli Stati membri verificano in stretta collaborazione la situazione finanziaria delle imprese autorizzate .

    Articolo 16

    L ' autorità di controllo dello Stato membro nel territorio del quale si trova la sede sociale dell ' impresa deve verificare lo stato di solvibilità dell ' impresa per l ' insieme delle sue attività . Le autorità di controllo degli altri Stati membri sono tenute a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di effettuare tale verifica .

    Articolo 17

    1 . Ciascuno Stato membro nel cui territorio un ' impresa esercita la sua attività impone all ' impresa di costituire adeguate riserve tecniche , comprese le riserve matematiche .

    L ' importo delle riserve tecniche , comprese le riserve matematiche , è determinato in base alle norme fissate dallo Stato membro interessato o , in mancanza , secondo le procedure stabilite da questo Stato .

    2 . Le riserve tecniche , comprese le riserve matematiche , devono essere rappresentate da attività equivalenti , congrue e localizzate in ognuno dei paesi in cui si eserciti l ' attività . Tuttavia , gli Stati membri potranno concedere delle attenuazioni alle regole della congruenza e della localizzazione delle attività . Le attenuazioni alla regola della Congruenza tengono conto delle caratteristiche dell ' assicurazione di capitali e a lungo termine .

    In considerazione della sua particolare situazione , il Lussemburgo può , fino al coordinamento delle legislazioni sulla liquidazione delle imprese , mantenere il proprio regime di garanzie relativo alle riserve tecniche , comprese le riserve matematiche , esistente al momento della notifica della presente direttiva .

    La regolamentazione del paese in cui si esercita l ' attività stabilisce la natura delle attività ed eventualmente i limiti entro i quali esse possono essere ammesse a rappresentare le riserve tecniche , comprese le riserve matematiche , nonchù le norme per la valutazione di tali attività .

    L ' osservanza di tale regolamentazione può essere realizzata tramite l ' intervento di una persona o di un ente esterno all ' impresa , incaricato di controllare in loco che le attività rappresentative delle riserve tecniche , comprese le riserve matematiche siano conformi alla regolamentazione . È questo in particolare il ruolo del « Treuhaender » in Germania e del « tillidsmand » in Danimarca .

    3 . Se uno Stato membro ammette la rappresentazione delle riserve tecniche , comprese le riserve matematiche , mediante crediti verso i riassicuratori , esso fissa la percentuale consentita . In questa caso tale Stato non può in deroga al paragrafo 2 , esigere la localizzazione di detti crediti .

    4 . L ' autorità di controllo dello Stato membro nel cui territorio si trova la sede sociale dell ' impresa , vigila affinchù lo stato patrimoniale dell ' impresa presenti , per le riserve tecniche , comprese le riserve matematiche , voci attive equivalenti agli impegni contratti in tutti i paesi in cui l ' impresa esercita la propria attività .

    Articolo 18

    Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa la cui sede sociale si trova nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità sufficiente per l ' insieme delle sue attività .

    Il margine di solvibilità è costituito :

    1 . dal patrimonio dell ' impresa , libero da qualsiasi impegno prevedibile , al netto degli elementi immateriali ; tale patrimonio comprende in particolare :

    - il capitale sociale versato oppure , se si tratta di mutue , il fondo sociale versato ;

    - la metà dell ' aliquota non versata del capitale sociale o del fondo sociale , quando la parte versata raggiungere il 25 % di questo capitale o di questo fondo ;

    - le riserve , legali e libere , non corrispondenti agli impegni ;

    - gli utili riportati ;

    2 . qualora la legislazione nazionale l ' autorizzi , dalle riserve di utili , che figurano nello stato patrimoniale , quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati ;

    3 . su domanda e giustificazione dell ' impresa presso l ' autorità di controllo dello Stato membro nel cui territorio è situata la sede sociale e con l ' accordo di tale autorità :

    a ) da un importo pari al 50 % degli utili futuri dell ' impresa ; l ' importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l ' utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti ; tale fattore può essere al massimo pari a 10 ; l ' utile annuo stimato corrisponde alla media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attività elencate all ' articolo 1 .

    Le basi per il calcolo del fattore moltiplicatore dell ' utile annuo stimato nonchù gli elementi dell ' utile realizzato sono fissati di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati membri collaborazione con la Commissione . Finchù non sarà ottenuto tale accordo , tali elementi sono determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l ' impresa ( sede , agenzia o succursale ) esercita la propria attività .

    Dopo che le autorità competenti avranno fissato la nozione di utili realizzati , la Commissione presenterà proposte sull ' armonizzazione di tale nozione nel quadro di una direttiva intesa ad armonizzare i conti annui delle imprese di assicurazione e relativa al coordinamento previsto all ' articolo 1 , paragrafo 2 , della direttiva 78/660/CEE ( 7 ) .

    b ) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al carico di acquisizione contenuto nel premio , dalla differenza tra la riserva matematica non zillmerizzata o parzialmente zillmerizzata ed una riserva matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmeraggio pari al carico di acquisizione contenuto nel premio ; questo importo non può tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali in questione dell ' attività « vita » e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio ; ma questa differenza è eventualmente ridotta dell ' importo iscritto nell ' attivo delle spese di acquisizione non ammortizzate ;

    c ) in caso di accordo delle autorità di controllo degli Stati membri interessati in cui l ' impresa esercita la sua attività , alle plusvalenze latenti risultanti dalla sottovalutazione di elementi dell ' attivo e da sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle riserve matematiche , purchù tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale .

    Articolo 19

    Fatto salvo l ' articolo 20 , il minimo del margine di solvibilità è determinato come segue secondo i rami esercitati :

    a ) per le assicurazioni di cui all ' articolo 1 , punto 1 , lettere a ) e b ) , diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento , e per le operazioni di cui all ' articolo 1 , punto 3 , tale minimo deve essere pari alla somma dei due risultati seguenti :

    - primo risultato :

    il numero che rappresenta un ' aliquota del 4 % delle riserve matematiche , relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione ed alle accettazioni in riassicurazione , deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell ' ultimo esercizio tra l ' importo delle riserve matematiche , previa detrazione delle cessioni in riassicurazione , e l ' importo lordo riserve matematiche di cui sopra ; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all ' 85 % ;

    - secondo risultato :

    per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi il numero che rappresenti un ' aliquota dello 0,3 % di tali capitali presi a carico dall ' impresa è moltiplicato per il rapporto esistente , per l ' ultimo esercizio , tra l ' importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell ' impresa , dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione , e l ' importo dei capitali sotto rischio , senza detrazione della riassicurazione ; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 % ;

    per le assicurazioni temporanee in caso di decesso , aventi una durata massima di tre anni , l ' aliquota sopra citata è pari allo 0,1 % ; per quelle di durata superiore a tre anni m inferiore o pari a cinque anni , tale aliquota è pari allo 0,15 % .

    b ) per le assicurazioni complementari di cui all ' articolo 1 , punto 1 , lettera c ) , tale minimo deve essere pari al risultato del calcolo seguente :

    - si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell ' ultimo esercizio , a valere per tutti gli esercizi , accessori compresi ;

    - si aggiunge l ' importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell ' ultimo esercizio ;

    - si detrae l ' importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell ' ultimo esercizio , nonchù l ' importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo .

    Dopo aver ripartito l ' importo così ottenuto in due quote , la prima fino a 10 milioni di unità di conto , la seconda comprendente l ' eccedenza , le aliquote del 18 % e del 16 % sono calcolate rispettivamente su tali quote e sono sommate .

    La somma così ottenuta si moltiplica per il rapporto , riferito all ' ultimo esercizio , tra l ' importo dei sinistri che rimangono a carico dell ' impresa dopo aver detratto , nelle operazioni di riassicurazione , le cessioni e le retrocessioni e l ' importo lordo dei sinistri ; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore a 50 % .

    Nel caso dell ' associazione di assicuratori nota come Lloyd ' s , il calcolo del margine di solvibilità è effettuato partendo dai premi netti ; questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo è fissato annualmente e determinato dall ' autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale . Tale percentuale forfettaria deve essere calcolato in base agli elementi statistici più recenti concernenti in particolare le commissioni versate . Tali elementi , nonchù il calcolo effettuato , sono comunicati alle autorità di controllo dei paesi nel cui territorio il Lloyd ' s è stabilito .

    c ) per le assicurazioni malattia a lungo termine , non rescindibili , comprese nell ' articolo 1 , punto 1 , lettera d ) , e per le operazioni di capitalizzazione di cui all ' articolo 1 , punto 2 , lettera b ) , tale minimo deve essere pari ad un ' aliquota del 4 % delle riserve matematiche calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a ) , primo risultato , del presente articolo .

    d ) per le operazioni tontinarie di cui all ' articolo 1 , punto 2 , lettera a ) , tale minimo deve essere pari ad un ' aliquota dell ' 1 % dei fondi delle associazioni .

    e ) per le assicurazioni connesse con fondi d ' investimento , di cui all ' articolo 1 , punto 1 , lettera a ) e b ) , e per le operazioni di cui all ' articolo 1 , punto 2 , lettere c ) , d ) ed e ) , tale minimo deve essere pari :

    - ad un ' aliquota del 4 % delle riserve matematiche , calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a ) , primo risultato , del presente articolo , nella misura in cui l ' impresa assuma un rischio d ' investimento , e ad un ' aliquota dell ' 1 % delle riserve così calcolato nella misura in cui l ' impresa non assuma rischi d ' investimento ed a condizione tuttavia che la durata del contratto superi i cinque anni e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione previste nel contratto sia fissato per un periodo superiore a cinque anni , più

    - un ' aliquota dello 0,3 % dei capitali sotto rischio , calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a ) , secondo risultato , primo comma , del presente articolo nella misura in cui l ' impresa assuma un rischio di mortalità .

    Articolo 20

    1 . Un terzo del minimo del margine di solvibilità , quale è previsto all ' articolo 19 , costituisce il fondo di garanzia . Fatto salvo il paragrafo 2 , esso è costituito almeno per il 50 % dagli elementi elencati nell ' articolo 18 , punti 1 e 2 .

    2 . a ) Il fondo di garanzia è comunque al minimo di 800 000 unità di conto .

    b ) Ogni Stato membro più prevedere la riduzione a 600 000 unità di conto del minimo del fondo di garanzia per le mutue , le società a forma mutualistica e quelle a forma tontinaria .

    c ) Per le mutue assicuratrici di cui all ' articolo 3 , punto 2 , secondo trattino , seconda frase , non appena rientrano nel campo d ' applicazione della presente direttiva , e per le società a forma tontinaria , ogni Stato membro può autorizzare la costituzione di un minimo di fondo di garanzia di 100 000 unità di conto , portato progressivamente all ' importo di cui alla lettera b ) mediante quote successive di 100 000 unità di conto ogni volta che l ' importo dei contributi aumenta di 500 000 unità di conto .

    d ) Il minimo del fondo di garanzia di cui alle lettere a ) , b ) e c ) deve essere costituito dagli elementi elencati nell ' articolo 18 , punti 1 e 2 .

    3 . Le mutue assicuratrici che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell ' articolo 8 , paragrafo 2 , o dell ' articolo 10 possono procedervi solo qualora si conformino immediatamente alle esigenze di cui al paragrafo 2 , lettere a ) e b ) , del presente articolo .

    Articolo 21

    1 . Gli Stati membri non fissano alcuna regola riguardante la scelta delle attività che superano quelle rappresentanti le riserve di cui all ' articolo 17 .

    2 . Fatti salvi l ' articolo 17 , paragrafo 2 , l ' articolo 24 , paragrafi 1 e 3 , e l ' articolo 26 , paragrafo 1 , ultimo comma , gli Stati membri non restringono la libera disponibilità delle attività mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle imprese autorizzate .

    3 . Il presente articolo non pregiudica le misure che gli Stati membri , pur rispettando la regolamentazione di cui all ' articolo 17 , paragrafo 2 , dei paesi in cui si esercita l ' attività e salvaguardando inoltre gli interessi degli assicurati , sono abilitati ad adottare in quanto proprietari o soci delle imprese in causa .

    Articolo 22

    1 . Gli Stati membri non possono imporre alle imprese l ' obbligo di cedere una parte delle loro sottoscrizioni relative alle attività di cui all ' articolo 1 , ad uno oppure a degli organismi determinati dalla regolamentazione nazionale .

    2 . a ) A titolo eccezionale la Repubblica italiana può mantenere l ' obbligo imposto alle imprese stabilite nel proprio territorio di cedere una parte delle loro sottoscrizioni all ' Istituto nazionale di assicurazioni , a condizione che :

    - non sia in alcun caso aumentata la portata di detto obbligo al momento della notifica della presente direttiva ;

    - quando , al fine di definire il tasso della cessione obbligatoria , vige un requisito di anzianità dell ' agenzia o della succursale stabilita in Italia , si tenga conto inoltre di tutti gli esercizi sociali durante i quali l ' impresa ha praticato i rami di cui all ' articolo 1 nel territorio dello Stato membro in cui tale impresa ha la propria sede sociale . La competente autorità di detto Stato rilascia allora un certificato conforme a quello previsto all ' articolo 10 , paragrafo 1 , lettera b ) , riguardante l ' intero periodo d ' attività dell ' impresa nei rami in questione .

    b ) Tale problema sarà oggetto di un nuovo esame nel quadro di una seconda direttiva di coordinamento delle legislazioni in materia di assicurazione vita e recante le disposizioni destinate a facilitare l ' esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi .

    Articolo 23

    1 . Ciascuno Stato membro impone alle imprese aventi la loro sede sociale nel suo territorio , di presentare un resoconto annuale , per tutte le operazioni , della loro situazione e del loro stato di solvibilità .

    2 . Gli Stati membri esigono dalle imprese che esercitano l ' attività nel loro territorio di fornire periodicamente i documenti necessari per l ' esercizio del controllo , nonchù i documenti statistici . Le autorità di controllo competenti si trasmettono i documenti e le informazioni utili all ' esercizio del controllo .

    Articolo 24

    1 . Se un ' impresa non si conforma alle disposizioni previste all ' articolo 17 , l ' autorità di controllo dello Stato membro nel cui territorio essa esercita la propria attività può vietare , dopo aver informato della propria intenzione le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale , la libera disponibilità delle attività localizzate in tale Stato membro .

    2 . Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un ' impresa il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto all ' articolo 19 , l ' autorità di controllo dello Stato membro nel cui territorio si trova la sede sociale esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione .

    3 . Se il margine di solvibilità non raggiunge più il fondo di garanzia definito all ' articolo 20 o se questo fondo non è più costituito conformemente a detto articolo , l ' autorità di controllo dello Stato membro nel cui territorio si trova la sede sociale esige dall ' impresa un piano di finanziamento a breve termine che deve essere sottoposto alla sua approvazione .

    Detta autorità può inoltre restringere o vietare la libera disponibilità delle attività dell ' impresa . Essa ne informa le autorità degli Stati membri sul territorio dei quali l ' impresa è ugualmente autorizzata , le quali , a sua richiesta , adottano le stesse misure .

    4 . Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 3 , le autorità di controllo competenti possono adottare inoltre tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati .

    5 . Le autorità di controllo degli Stati membri sul territorio dei quali l ' impresa in questione è stata ugualmente autorizzata , collaborano per l ' esecuzione delle misure di cui ai paragrafi da 1 a 4 .

    Articolo 25

    1 . Ciascuno Stato membro consente alle imprese autorizzate di trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti se il cessionario possiede , tenuto conto del trasferimento , il margine di solvibilità necessario .

    Le autorità di controllo interessate si consultano prima di autorizzare il trasferimento .

    2 . Una volta ammesso dall ' autorità nazionale competente , il trasferimento diventa opponibile di pieno diritto agli assicurati interessati .

    Sezione C

    Revoca dell ' autorizzazione

    Articolo 26

    1 . L ' autorizzazione concessa dall ' autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trova la sede sociale dell ' impresa può essere revocata da questa autorità quando l ' impresa :

    a ) non soddisfi più alle condizioni di accesso ,

    b ) non abbia potuto realizzare , entro i termini stabiliti , le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all ' articolo 24 ,

    c ) manchi gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della regolamentazione nazionale .

    In caso di revoca dell ' autorizzazione , l ' autorità di controllo dello Stato membro nel cui territorio si trova la sede sociale ne informa le autorità di controllo degli altri Stati membri che hanno autorizzato l ' impresa ; questi ultimi debbono procedere anch ' essi alla revoca dell ' autorizzazione . La predetta autorità adotta , con il concorso delle autorità di controllo degli altri Stati membri , tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati , e segnatamente restringe la libera disponibilità delle attività dell ' impresa , quando una tale restrizione non sia stata ancora imposta in applicazione dell ' articolo 24 , paragrafi 1 e 3 , secondo comma .

    2 . L ' autorizzazione concessa alle agenzie o succursali di imprese aventi al sede sociale in un altro Stato membro può essere revocata se l ' agenzia o la succursale ;

    a ) non soddisfa più alle condizioni di accesso ;

    b ) manca gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della regolamentazione dello Stato membro in cui esercita la sua attività , specialmente per quanto riguarda la costituzione delle riserve di cui all ' articolo 17 .

    Prima di procedere alla revoca dell ' autorizzazione , le autorità di controllo dello Stato membro in cui l ' impresa esercita la sua attività consultano l ' autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale dell ' impresa . Se esse ritengono necessario sospendere l ' attività delle agenzie o succursali di cui trattasi prima che sia ultimata questa consultazione , ne informano immediatamente la stessa autorità .

    3 . Qualsiasi decisione di revoca dell ' autorizzazione o di sospensione di attività deve essere motivata in modo preciso e notificata all ' impresa interessata .

    Ciascuno Stato membro procede un ricorso giurisdizionale contro la decisione di revoca .

    TITOLO III

    NORME APPLICABILI ALLE AGENZIE O SUCCURSALI STABILITE NELLA COMUNITÀ E DIPENDENTI DA IMPRESE LA CUI SEDE SOCIALE SI TROVA FUORI DELLA COMUNITÀ

    Articolo 27

    1 . Ciascuno Stato membro subordina al rilascio di un ' autorizzazione amministrativa l ' accesso nel suo territorio alle attività di cui all ' articolo 1 per ogni impresa con sede sociale fuori della Comunità .

    2 . Lo Stato membro può accordare l ' autorizzazione se l ' impresa risponde almeno alle seguenti condizioni :

    a ) essere abilitata a praticare le attività di cui all ' articolo 1 in conformità della legislazione nazionale da cui dipende ;

    b ) aprire un ' agenzia o una succursale nel territorio di detto Stato membro ;

    c ) impegnarsi a istituire , presso la sede dell ' agenzia o della succursale , una contabilità specifica dell ' attività che vi esercita e a conservarvi tutti i documenti relativi agli affari trattati ;

    d ) designare un mandatario generale che deve essere riconosciuto dall ' autorità competente ;

    e ) disporre , nello Stato membro di esercizio , di attività per un importo almeno uguale alla metà del minimo prescritto dall ' articolo 20 , paragrafo 2 , lettera a ) , per il fondo di garanzia , e depositare un quarto di questo minimo a titolo di cauzione ;

    f ) impegnarsi a possedere un margine di solvibilità conformemente all ' articolo 29 ;

    g ) presentare un programma di attività conformemente all ' articolo 11 , paragrafi 1 e 2 .

    Articolo 28

    Gli Stati membri impongono alle imprese di costituire le sufficienti riserve di cui all ' articolo 17 , corrispondenti agli impegni sottoscritti nel loro territorio . Essi vigilano affinchù tali riserve siano rappresentate dall ' agenzia o succursale mediante attività equivalenti e , nella misura fissata dallo Stato membro , congrue .

    Si applica la legislazione degli Stati membri per il calcolo di tali riserve , per la determinazione delle categorie di investimento e per la valutazione delle attività nonchù eventualmente per la determinazione dei limiti entro i quali le attività possono essere ammesse a rappresentare tali riserve .

    Lo Stato membro interessato esige che le attività ammesse a rappresentare tali riserve siano localizzate nel suo territorio . Tuttavia , è applicabile l ' articolo 17 , paragrafo 3 .

    Articolo 29

    1 . Ogni Stato membro impone alle agenzie o succursali aperte nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità costituito dagli elementi enumerati all ' articolo 18 . Il minimo del margine è calcolato in conformità dell ' articolo 19 . Per il calcolo si prendono in considerazione soltanto le operazioni realizzate dall ' agenzia o dalla succursale .

    2 . Un terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia .

    Tuttavia , l ' importo di tale fondo non può essere inferiore alla metà del minimo previsto all ' articolo 20 , paragrafo 2 , lettera a ) . In esso è inclusa la cauzione iniziale depositata in conformità dell ' articolo 27 , paragrafo 2 , lettera e ) .

    Il fondo di garanzia e il minimo di tale fondo sono costituiti in conformità dell ' articolo 20 .

    3 . Le attività che costituiscono la contropartita del minimo del margine di solvibilità devono essere localizzate all ' interno dello Stato membro di esercizio fino a concorrenza del fondo di garanzia e , per l ' eccedenza , all ' interno della Comunità .

    Articolo 30

    1 . L ' imprese che hanno sollecitato o ottenuto l ' autorizzazione in più Stati membri , possono richiedere i seguenti vantaggi che possono essere accordati soltanto globalmente :

    a ) che il margine di solvibilità di cui all ' articolo 29 sia calcolato in funzione dell ' attività globale che esse esercitano all ' interno della Comunità ; in tal caso vengono prese in considerazione per il calcolo soltanto le operazioni realizzate complessivamente dalle agenzie o succursali stabilite all ' interno della Comunità ;

    b ) che la cauzione di cui all ' articolo 27 , paragrafo 2 , lettera e ) , si depositata solo in uno di tali Stati ;

    c ) che le attività che costituiscono la contropartita del fondo di garanzia siano localizzate in uno qualunque degli Stati membri in cui le imprese esercitano la loro attività .

    2 . La richiesta di beneficiarie dei vantaggi previsti al paragrafo 1 è indirizzata alle autorità competenti degli Stati membri interessati . In essa deve essere indicata l ' autorità che in futuro dovrà controllare la solvibilità dell ' insieme delle attività svolte all ' interno della Comunità dalle succursali o agenzie . La scelta dell ' autorità , da parte dell ' impresa , deve essere motivata . La cauzione è depositata presso il rispettivo Stato membro .

    3 . I vantaggi di cui al paragrafo 1 sono concessi solo in caso di accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri ai quali è stato presentata la richiesta . Essi diventano operanti alla data in cui l ' autorità di controllo prescelta si dichiara disposta , nei confronti delle altre autorità di controllo , ad accertare la solvibilità dell ' insieme delle attività svolte dalle succursali ed agenzie stabilite all ' interno della Comunità .

    L ' autorità di controllo prescelta ottiene dagli altri Stati membri le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale delle agenzie e succursali stabilite nel loro territorio .

    4 . I vantaggi accordati ai sensi del presente articolo sono soppressi contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati , ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati .

    Articolo 31

    1 . a ) Fatta salva la lettera b ) , le agenzie e succursali di cui al presente titolo non possono cumulare nel territorio di uno Stato membro l ' esercizio delle attività contemplate nell ' allegato della prima direttiva di coordinamento danni con l ' esercizio di quelle elencate dalla presente direttiva .

    b ) Fatta salva la lettera c ) , gli Stati membri possono prevedere che le agenzie e succursali di cui al presente titolo che al momento della notifica della presente direttiva praticano il cumulo di queste due attività sul territorio di uno Stato membro , possano continuare a praticarvi tale cumulo purchù adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta , conformemente all ' articolo 14 .

    c ) Gli Stati membri che ai sensi dell ' articolo 13 , paragrafo 6 , lettera a ) o b ) , hanno obbligato le imprese stabilite sul loro territorio a porre fine al cumulo delle attività che tali imprese praticavano al momento della notifica della presente direttiva , devono imporre tale obbligo anche alle agenzie e succursali di cui al presente titolo stabilite sul loro territorio e che vi praticano il cumulo .

    d ) Gli Stati membri possono prevedere che le agenzie e succursali di cui al presente titolo , la cui sede sociale pratica il cumulo e che , all ' atto della notifica della presente direttiva , esercitano sul territorio di uno Stato membro soltanto le attività previste dalla presente direttiva , possano proseguirvi le loro attività . Quando un ' impresa intende esercitare le attività previste dalla prima direttiva di coordinamento danni su tale territorio , essa può esercitare le attività di cui alla presente direttiva soltanto attraverso una filiale .

    2 . Gli articoli 23 e 24 sono applicati per analogia alle agenzie e succursali di cui al presente titolo .

    Per l ' applicazione dell ' articolo 24 , l ' autorità di controllo che esegue la verifica della solvibilità globale di tali agenzie o succursali ù equiparata all ' autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale .

    3 . In caso di revoca dell ' autorizzazione da parte dell ' autorità di cui all ' articolo 30 , paragrafo 2 , questa ne informa le autorità di controllo degli altri Stati membri in cui l ' impresa esercita la sua attività , le quali prendono le misure appropriate . Se la decisione di revoca è motivata dall ' insufficienza del margine di solvibilità calcolato conformemente all ' articolo 30 , paragrafo 1 , lettera a ) , le autorità di controllo degli altri Stati membri interessati procedono del pari alla revoca della loro autorizzazione .

    Articolo 32

    La Comunità , mediante accordi con uno o più paesi terzi conclusi conformemente al trattato , può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste nel presente titolo , allo scopo di garantire , in condizioni di reciprocità , una sufficiente tutela degli assicurati degli Stati membri .

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VARIE

    Articolo 33

    1 . Gli Stati membri concedono alle imprese di cui al titolo II e che , alla data dell ' entrata in vigore delle misure di attuazione della presente direttiva , praticano nel loro territorio uno o più rami tra quelli indicati in allegato , un termine di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva per conformarsi agli articoli 18 , 19 e 20 .

    2 . Inoltre gli Stati membri possono :

    a ) accordare alle imprese di cui al paragrafo 1 , che alla scadenza del termine di cinque anni non abbiano ancora costituito integralmente il margine di solvibilità , un periodo supplementare che non può eccedere due anni , semprechù , conformemente all ' articolo 24 , dette imprese abbiano sottoposto all ' approvazione dell ' autorità di controllo le disposizioni che si propongono di adottare per raggiungere tale margine ;

    b ) dispensare le imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo - eccettuate le mutue assicuratrici di cui all ' articolo 3 , punto 2 , secondo trattino , seconda frase - per le quali , allo scadere dei cinque anni , l ' importo del margine di solvibilità da costituire in base all ' articolo 19 , senza detrazione della riassicurazione , non raggiunge il minimo del fondo di garanzia di cui all ' articolo 20 , paragrafo 2 , lettere a ) e b ) , dall ' obbligo di costituire tale fondo prima della fine dell ' esercizio per il quale il suddetto importo raggiunge detto minimo .

    Il termine massimo così assegnato a tali imprese per costituire tale minimo non può in alcun caso superare dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva .

    3 . Le imprese che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell ' articolo 8 , paragrafo 2 , o dell ' articolo 10 possono procedervi solo qualora si conformino immediatamente alle norme della presente direttiva .

    4 . Le imprese aventi forma diversa da quelle indicate all ' articolo 8 possono continuare ad esercitare per tre anni , a decorrere dalla notifica della presente direttiva , la loro attività attuale sotto la forma giuridica che rivestono al momento di detto notifica . Le imprese costituite nel Regno Unito « by Royal Charter » oppure « by private Act » oppure « by special public Act » possono proseguire le loro attività sotto la loro attuale forma senza limitazione di tempo .

    Gli Stati membri interessati predispongono un elenco di tali imprese e lo comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione .

    5 . Le imprese che praticano , conformemente al loro oggetto sociale , l ' assicurazione sulla vita e effettuano operazioni di risparmio possono continuare ad esercitare tali attività ad eccezione delle operazioni di risparmio che debbono cessare entro un termine di tre anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva . Tale termine non si applica tuttavia alla « Caisse gùnùrale d ' ùpargne et de retraite ( CGER ) » « Algemene Spaar - en Lÿgrentekas ( ASLK ) » in Belgio , alle società « registered under the Friendly Societies Acts » nel Regno Unito e alla « Banca nazionale delle comunicazioni » in Italia che possono preseguire le attività da esse praticate al momento della notifica della presente direttiva .

    6 . Le imprese che praticano il cumulo alle condizioni previste all ' articolo 13 , dispongono di un termine di cinque anni dalla notifica della presente direttiva per conformarsi all ' articolo 14 .

    7 . A richiesta delle imprese che soddisfano agli obblighi degli articoli da 17 a 20 , gli Stati membri sopprimono le misure restrittive , quali ipoteche , depositi o cauzioni , costituiti in virtù della loro regolamentazione attuale .

    Articolo 34

    Gli Stati membri concedono alle agenzie o succursali di cui al titolo III , che alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione della presente direttiva esercitano uno o più rami fra quelli indicati in allegato , e che non estendono le loro attività ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 2 , un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , per conformarsi all ' articolo 29 .

    Articolo 35

    Quando una filiale è aperta conformemente all ' articolo 13 , paragrafo 5 , il minimo del fondo di garanzia può essere rappresentato , a concorrenza della metà , da una garanzia finanziaria irrevocabile , concessa dalla casa madre alle condizioni seguenti :

    a ) almeno il 95 % del capitale sociale della filiale deve essere detenuto dalla casa madre ;

    b ) l ' aliquota non versata del capitale sociale non può essere utilizzata per costituire la metà del minimo del fondo di garanzia non coperta dalla garanzia finanziaria irrevocabile , e

    c ) la casa madre deve soddisfare alle condizioni finanziarie previste dalla prima direttiva di coordinamento danni e dalla presente direttiva , nel sono che i fondi corrispondenti all ' importo della garanzia accordata non vengono considerati come facenti parte del patrimonio libero di tale casa madre .

    Il beneficio di tale regime è valido per un periodo di sette anni a decorrere dalla sua concessione . Durante tale periodo e al più tardi a decorrere dal terzo anno , la filiale deve sostituire progressivamente la garanzia della casa madre con del patrimonio libero ; la filiale sottopone , per accordo , all ' autorità di controllo competente un apposito piano insieme alla domanda di autorizzazione .

    Articolo 36

    Per un periodo che termina al momento dell ' entrata in vigore di un accordo concluso con un paese terzo conformemente all ' articolo 32 ed al più tardi allo scadere di un termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva ogni Stato membro può mantenere , a favore delle imprese di tale paese terzo stabilite nel suo territorio , il regime applicato nei loro riguardi il 1° gennaio 1979 per quanto concerne la congruenza e la localizzazione delle riserve tecniche , comprese le riserve matematiche , a condizione che ne informi gli altri Stati membri e la Commissione e non superi i limiti della attenuazioni accordate ai sensi dell ' articolo 17 , paragrafo 2 , alle imprese di Stati membri stabilite nel suo territorio .

    Articolo 37

    1 . Lo Stato membro che esige dai propri cittadini una prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento , oppure una sola di queste due prove , accetta come prova sufficiente , per i cittadini degli altri Stati membri , la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o , in mancanza di esso , l ' esibizione di un documento equipollente , rilasciato dalla competente autorità giudiziario o amministrativa dello Stato membro d ' origine o di provenienza , dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti .

    2 . Quando dello Stato membro d ' origine o di provenienza non viene rilasciato il documento di cui al paragrafo 1 , tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero , negli Stati in cui questa non sia prevista , da una dichiarazione solenne resa dall ' interessato ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente , o all ' occorrenza ad un notaio dello Stato membro d ' origine o di provenienza , che rilascia un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne . La dichiarazione di mancanza di fallimento pu ò essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto Stato .

    3 . I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 devono , al momento della loro presentazione , essere di data non anteriore a tre mesi .

    4 . Gli Stati membri designano , entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva , le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

    Nello stesso termine , ogni Stato membro comunica anche agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorità e gli enti ai quali devono essere presentati i documenti di cui al presente articolo a corredo della domanda di esercitare nel territorio di tale Stato membro le attività di cui all ' articolo 1 .

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 38

    La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle assicurazioni dirette all ' interno della Comunità e per esaminare le difficoltà che potrebbero sorgere nell ' applicazione della presente direttiva .

    Articolo 39

    1 . La Commissione sottopone al Consiglio , entro sei anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , una relazione sulle incidenze delle esigenze finanziarie prescritte dalla presente direttiva sulla situazione del mercato dell ' assicurazione degli Stati membri . Ove occorra , la Commissione sottopone al Consiglio relazioni interinali prima della fine del periodo transitorio di cui all ' articolo 33 , paragrafo 1 .

    2 . Al termine di un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , la Commissione sottopone al Consiglio una relazione dedicata alle operazioni dei due tipi di imprese che rientrano nel campo d ' applicazione della presente direttiva , ossia le imprese che praticano il cumulo dell ' esercizio delle attività di cui alla prima direttiva di coordinamento danni e di quelle elencate nella presente direttiva e le imprese che esercitano unicamente le attività di cui alla presente direttiva .

    3 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , procede ogni due anni all ' esame ed eventualmente alla revisione degli importi espressi in unità di conto nella presente direttiva , tenendo conto dell ' evoluzione della situazione economica e monetaria nella Comunità . La Commissione sottopone al Consiglio la sua prima proposta al riguardo contemporaneamente ad una proposta relativa alle assicurazioni per danni quale prevista dall ' articolo 3 della direttiva 76/580/CEE ( 8 ) ed entro un termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva .

    Articolo 40

    Gli Stati membri modificano le loro disposizioni conformemente alla presente direttiva nel termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Le disposizioni così modificate , fatti salvi gli articoli da 33 a 36 , si applicano nel termine di trenta mesi a decorrere da questa notifica .

    Articolo 41

    Dopo la notifica della presente direttiva , gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali legislative , regolamentari o amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

    Articolo 42

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 5 marzo 1979 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . FRANÇOIS-PONCET

    ( 1 ) GU n . C 35 del 28 . 3 . 1974 , pag . 9 .

    ( 2 ) GU n . C 140 del 13 . 11 . 1974 , pag . 44 .

    ( 3 ) GU n . C 109 del 19 . 9 . 1974 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 228 del 16 . 8 . 1973 , pag . 20 .

    ( 5 ) GU n . L 228 del 16 . 8 . 1973 , pag . 3 .

    ( 6 ) GU n . L 356 del 31 . 12 . 1977 , pag . 1 .

    ( 7 ) GU n . L 222 del 14 . 8 . 1978 , pag . 11 .

    ( 8 ) GU n . L 189 del 13 . 7 . 1976 , pag . 13 .

    ALLEGATO

    Classificazione per ramo

    I . Le assicurazioni di cui all ' articolo 1 , punto 1 , lettere a ) , b ) e c ) , ad eccezione di quelle sub II e III .

    II . L ' assicurazione di nuzialità , l ' assicurazione di natalità .

    III . Le assicurazioni di cui all ' articolo 1 , punto 1 , lettere a ) e b ) , connesse con fondi d ' investimento .

    IV . La « permanent health insurance » di cui all ' articolo 1 , punto 1 , lettera d ) .

    V . Le operazioni tontinarie di cui all ' articolo 1 , punto 2 , lettera a ) .

    VI . Le operazioni di capitalizzazione , di cui all ' articolo 1 , punto 2 , lettera b ) .

    VII . Le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione , di cui all ' articolo 1 , punto 2 , lettera c ) e d ) .

    VIII . Le operazioni di cui all ' articolo 1 , punto 2 , lettera e ) .

    IX . Le operazioni di cui all ' articolo 1 , punto 3 .

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