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Document 31974L0647
Council Directive 74/647/EEC of 9 December 1974 on control of carnation leaf-rollers
Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
GU L 352 del 28.12.1974, pp. 41–42
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato da 32016R2031
Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 28/12/1974 pag. 0041 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0033
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0033
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0063
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0063
++++ ( 1 ) GU n . C 93 del 7 . 8 . 1974 , pag . 87 . ( 2 ) GU n . C 116 del 30 . 9 . 1974 , pag . 49 . DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 1974 relativa alla lotta contro la tortrice del garofano ( 74/647/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che la produzione di garofani occupa una posizione importante nell'agricoltura della Comunità ; considerando che la resa di tale prodotto è costantemente compromessa da organismi nocivi ; considerando che la protezione delle colture di garofani da tali organismi nocivi ha per scopo non soltanto di mantenere intatta la capacità di produzione , ma altresi di accrescere la produttività dell'agricoltura ; considerando che le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi nei singoli Stati membri sarebbero di efficacia limitata , se tali organismi non venissero combattuti simultaneamente e metodicamente in tutta la Comunità e se non venisse loro impedito di propagarsi ; considerando che gli organismi nocivi più pericolosi per i garofani sono la tortrice mediterranea e la tortrice sudafricana ; considerando che detti organismi nocivi si sono già manifestati in vari Stati membri ; considerando che la coltivazione dei garofani verrebbe a trovarsi in stato di pericolo permanente in tutta la Comunità , se non venissero prese misure efficaci di lotta e di prevenzione contro gli organismi nocivi succitati ; considerando che , per debellare questi organismi nocivi , occorre adottare una serie di disposizioni comunitarie minime ; che gli Stati membri devono poter adottare disposizioni supplementari o più rigorose , nella misura in cui esse sono necessarie , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva concerne le misure minime da adottarsi negli Stati membri per combattere la tortrice del garofano e per impedirne la propagazione . Articolo 2 Ai sensi della presente direttiva s'intende per tortrice del garofano : la tortrice mediterranea del garofano ( Cacoecimorpha pronubana Hb ) e la tortrice sudafricana del garofano ( Epichoristodes acerbella ( Walk . ) Diak . ) . Articolo 3 1 . Gli Stati membri sorvegliano che i garofani ( Dianthus L . ) non siano messi in circolazione se sono contagiati dalla tortrice del garofano e che le colture di garofani infestate dalla tortrice del garofano vengano trattate in modo tale che i garofani ottenuti non siano più contaminati all'atto della loro messa in circolazione . 2 . In deroga al paragrafo 1 , durante il periodo 16 ottobre _ 30 aprile possono essere messi in circolazione anche fiori recisi di garofano , leggermente contaminati dalla tortrice del garofano . Articolo 4 Gli Stati membri vietano la conservazione di tortrici del garofano . Articolo 5 1 . Gli Stati membri possono autorizzare : a ) deroghe alle misure di cui agli articoli 3 e 4 per scopi scientifici , per esperimenti o per lavori di selezione ; b ) in deroga all'articolo 3 , la messa in circolazione anche durante il periodo 1 maggio _ 15 ottobre di fiori recisi di garofano leggermente contaminati dalla tortrice del garofano . 2 . Gli Stati membri provvedono a che le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 vengano accordate unicamente a condizione che adeguati controlli garantiscano che esse non pregiudicano la lotta contro la tortrice del garofano e non comportano alcun pericolo di propagazione di detto organismo nocivo . Articolo 6 Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari o più rigorose per combattere la tortrice del garofano o per impedirne la propagazione , sempreché tali disposizioni di lotta e di prevenzione siano necessarie . Articolo 7 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizione della presente direttiva non oltre un anno dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 9 dicembre 1974 . Per il Consiglio Il Presidente Ch . BONNET