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Document 01958R0001-20130701
Regulation No 1 determining the languages to be used by the European Economic Community
Consolidated text: Regolamento n o 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea
Regolamento n o 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea
01958R0001 — IT — 01.07.2013 — 007.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO No 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU P 017 del 6.10.1958, pag. 385) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 920/2005 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2005 |
L 156 |
3 |
18.6.2005 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006 |
L 363 |
1 |
20.12.2006 |
|
REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
Modificato da:
ATTO relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati |
L 73 |
14 |
27.3.1972 |
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L 002 |
1 |
.. |
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ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati |
L 291 |
17 |
19.11.1979 |
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L 302 |
23 |
15.11.1985 |
||
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
||
|
L 001 |
1 |
.. |
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L 236 |
33 |
23.9.2003 |
REGOLAMENTO No 1
che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea
Articolo 1
Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.
Articolo 2
I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.
Articolo 3
I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.
Articolo 4
I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle lingue ufficiali.
Articolo 5
La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicata nelle lingue ufficiali.
Articolo 6
Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni.
Articolo 7
Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima.
Articolo 8
Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.
Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.