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Document 01958R0001-20130701

Consolidated text: Regolamento n o 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/2013-07-01

01958R0001 — IT — 01.07.2013 — 007.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO No 1

che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea

(GU P 017 del 6.10.1958, pag. 385)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 920/2005 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2005

  L 156

3

18.6.2005

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013


Modificato da:

 A1

ATTO relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati

  L 73

14

27.3.1972

 

  L 002

1

..

 A2

ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati

  L 291

17

19.11.1979

 A3

ATTO Relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese e agli adattamenti dei trattati

  L 302

23

15.11.1985

 A4

ATTO (94/C 241/08)

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

 A5

ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003




▼B

REGOLAMENTO No 1

che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea



▼M3

Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.

▼B

Articolo 2

I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.

Articolo 3

I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

▼M2

Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle lingue ufficiali.

Articolo 5

La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicata nelle lingue ufficiali.

▼B

Articolo 6

Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni.

Articolo 7

Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima.

Articolo 8

Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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