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Document 32017R2003

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2003 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che approva il fludioxonil come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/7364

    GU L 290 del 9.11.2017, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2003/oj

    9.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 290/7


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2003 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 novembre 2017

    che approva il fludioxonil come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'8 ottobre 2014 la Danimarca ha ricevuto una domanda di approvazione del principio attivo fludioxonil ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole», del tipo di prodotto 9 «preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati» e del tipo di prodotto 10 «preservanti per i materiali da costruzione», come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (2)

    Il 5 aprile 2016 la Danimarca ha presentato le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (3)

    I pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 2 marzo 2017 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

    (4)

    In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10 contenenti fludioxonil rispettino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

    (5)

    È pertanto opportuno approvare il fludioxonil ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

    (6)

    Poiché il fludioxonil rispetta i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per essere definito molto persistente, gli articoli trattati, trattati con fludioxonil o che lo contengono, dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

    (7)

    È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il fludioxonil è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nome comune

    Denominazione IUPAC

    Numeri di identificazione

    Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell'approvazione

    Tipo di prodotto

    Condizioni specifiche

    Fludioxonil

    Denominazione IUPAC:

    4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile

    N. CE: non disponibile

    N. CAS: 131341-86-1

    950 g/kg

    1o aprile 2018

    31 marzo 2028

    7

    Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

    1)

    nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso oggetto di una domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo;

    2)

    in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.

    L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

    la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, trattato con fludioxonil o che lo contiene, è tenuta ad assicurare che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

    9

    Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione:

    nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso oggetto di una domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo;

    L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

    la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, trattato con fludioxonil o che lo contiene, è tenuta ad assicurare che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

    10

    Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione:

    nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso oggetto di una domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo;

    L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

    la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, trattato con fludioxonil o che lo contiene, è tenuta ad assicurare che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


    (1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


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