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Dokument 32017R0201

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/201 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluralaner per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/0543

    GU L 32 del 7.2.2017, s. 17—19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Právní stav dokumentu platné

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/201/oj

    7.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 32/17


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/201 DELLA COMMISSIONE

    del 6 febbraio 2017

    che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluralaner per quanto riguarda il suo limite massimo di residui

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

    visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.

    (2)

    Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 (2) della Commissione sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

    (3)

    La sostanza fluralaner non figura in tale tabella.

    (4)

    Una domanda per la determinazione degli LMR per il fluralaner nel pollo è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

    (5)

    In base al parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato di fissare un LMR per il fluralaner nei tessuti e nelle uova di pollo.

    (6)

    A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

    (7)

    L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare l'LMR per il fluralaner dai tessuti e dalle uova di pollo ai tessuti e alle uova di altre specie di pollame.

    (8)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

    (9)

    È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le misure eventualmente necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dall'8 aprile 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

    (2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza:

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animale

    LMR

    Tessuti campione

    Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

    Classificazione terapeutica

    «Fluralaner

    Fluralaner

    Pollame

    65 μg/kg

    Muscolo

    NESSUNA

    Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli ectoparassiti»

    650 μg/kg

    Pelle e grasso in proporzioni naturali

    650 μg/kg

    Fegato

    420 μg/kg

    Rene

    1 300 μg/kg

    Uova


    Nahoru