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Document 32016R1408
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1408 of 12 August 2016 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Steirische Käferbohne (PDO))
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1408 della Commissione, del 12 agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Steirische Käferbohne (DOP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1408 della Commissione, del 12 agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Steirische Käferbohne (DOP)]
C/2016/5339
GU L 229 del 24.8.2016, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 229/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1408 DELLA COMMISSIONE
del 12 agosto 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Steirische Käferbohne (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Steirische Käferbohne» presentata dall'Austria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Steirische Käferbohne» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Steirische Käferbohne» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 127 del 9.4.2016, pag. 9.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).