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Document 32016R0842

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/842 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 167/2008 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione e la denominazione commerciale di un coccidiostatico (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/3106

    GU L 141 del 28.5.2016, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/842/oj

    28.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 141/47


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/842 DELLA COMMISSIONE

    del 27 maggio 2016

    che modifica il regolamento (CE) n. 167/2008 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione e la denominazione commerciale di un coccidiostatico

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, KRKA d.d. ha presentato una domanda in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione con riferimento al regolamento (CE) n. 167/2008 della Commissione (2) concernente l'autorizzazione di un coccidiostatico (Kokcisan 120G).

    (2)

    Il richiedente sostiene di aver trasferito i diritti di commercializzazione dell'additivo per mangimi Kokcisan 120G a Huvepharma EOOD con effetto a decorrere dal 5 febbraio 2016. Huvepharma EOOD, in qualità di nuovo titolare dei diritti di commercializzazione dell'additivo per mangimi, chiede inoltre la modifica della denominazione commerciale di quest'ultimo. Il richiedente ha presentato opportuni dati a sostegno della richiesta.

    (3)

    Le modifiche proposte dei termini dell'autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata in merito alla presentazione della domanda.

    (4)

    Per consentire che l'additivo per mangimi sia commercializzato con il nome di Huvepharma EOOD e con la nuova denominazione commerciale è necessario modificare i termini dell'autorizzazione.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 167/2008.

    (6)

    Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 167/2008 è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato al regolamento (CE) n. 167/2008 della Commissione è modificato come segue:

    1)

    nella seconda colonna le parole «KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia» sono sostituite da «Huvepharma EOOD, Bulgaria»;

    2)

    nella terza colonna le parole «Kokcisan 120G» sono sostituite da «Huvesal 120 G».

    Articolo 2

    Le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  Regolamento (CE) n. 167/2008 della Commissione, del 22 febbraio 2008, concernente l'autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi (GU L 50 del 23.2.2008, pag. 14).


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