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Document 32016R0039

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/39 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Messico nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 11 del 16.1.2016, pp. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/39/oj

16.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/39 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Messico nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (2) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

Il Messico figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzate le importazioni e il transito nell'Unione di uova esenti da organismi patogeni specifici («uova SPF») e di ovoprodotti.

(4)

A seguito di focolai di HPAI del sottotipo H7N3 sul territorio messicano nel gennaio 2013, le importazioni o il transito nell'Unione di ovoprodotti sono stati vietati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2013 della Commissione (3).

(5)

L'ultimo focolaio di HPAI del sottotipo menzionato è stato confermato all'inizio del mese di marzo 2015.

(6)

In data 8 maggio 2015 il Messico ha presentato informazioni sulla sua situazione in materia di HPAI. Il Messico ha attuato una politica di abbattimento totale, ha provveduto alla sorveglianza dell'influenza aviaria e non ha riscontrato alcuna ulteriore circolazione del virus.

(7)

Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione e delle garanzie fornite dal Messico, i servizi della Commissione hanno concluso che le importazioni o il transito nell'Unione di ovoprodotti dall'intero territorio del Messico dovrebbero essere nuovamente autorizzati.

(8)

La voce per il Messico nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, la parte 1 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Messico negli elenchi di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali sono autorizzati l'importazione o il transito di merci nell'Unione (GU L 129 del 14.5.2013, pag. 25).


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa al Messico è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«MX — Messico

MX-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

5 febbraio 2016»

 

 

 


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