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Document 52018XC0127(04)

    Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche dalla Confederazione svizzera

    GU C 31 del 27.1.2018, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 31/26


    AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

    Indicazioni geografiche dalla Confederazione svizzera

    (2018/C 31/09)

    L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1) è entrato in vigore nel 2002. L’allegato 7 dell’accordo, relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, contempla la protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche di entrambe le parti.

    Le due parti stanno aggiornando l’elenco delle denominazioni protette a norma di detto allegato. In questo contesto, viene esaminata la possibilità di tutelare nell’Unione europea, quali indicazioni geografiche, le seguenti denominazioni della Confederazione svizzera:

    Aargau

    Appenzell Ausserrhoden

    Calamin

    Dézaley

    Dézaley-Marsens

    Jura

    La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un legittimo interesse, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.

    Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica:

    AGRI-A5-GI@ec.europa.eu

    Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che la denominazione di cui si propone la protezione:

    a)

    è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

    b)

    è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (2), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (3) e del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (4) oppure di una denominazione prevista in accordi conclusi dall’Unione con uno dei seguenti paesi:

    Australia (5)

    Cile (6)

    Stati della SADC aderenti all’APE (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland e Sud Africa) (7)

    Messico (8)

    Corea (9)

    America centrale (10)

    Colombia, Perù ed Ecuador (11)

    Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (12)

    Canada (13)

    Stati Uniti (14)

    Albania (15)

    Montenegro (16)

    Bosnia-Erzegovina (17)

    Serbia (18)

    Moldova (19)

    Ucraina (20)

    Georgia (21)

    c)

    tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell’uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

    d)

    mette a repentaglio l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

    e)

    oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.

    I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L’eventuale protezione delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.


    (1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

    (2)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (4)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

    (5)  Decisione 2009/49/CE del Consiglio, del 28 novembre 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino (GU L 28 del 30.1.2009, pag. 1).

    (6)  Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

    (7)  Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio, del 1o giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 1).

    (8)  Decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (GU L 152 dell’11.6.1997, pag. 15).

    (9)  Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

    (10)  Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3).

    (11)  Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3) e protocollo di adesione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3).

    (12)  Decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6).

    (13)  Decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1).

    (14)  Decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino (GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1).

    (15)  Decisione 2006/580/CE del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra – Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato (GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1).

    (16)  Decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1).

    (17)  Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra - Protocollo 6 (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10).

    (18)  Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1).

    (19)  Decisione 2013/7/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 10 del 15.1.2013, pag. 1).

    (20)  Accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

    (21)  Decisione 2012/164/UE del Consiglio, del 14 febbraio 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 30.3.2012, pag. 1).


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