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Document 32017D1208(01)

    Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 dicembre 2017, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Graves (DOP)]

    C/2017/7947

    GU C 421 del 8.12.2017, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    8.12.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 421/10


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 4 dicembre 2017

    relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Graves (DOP)]

    (2017/C 421/07)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Francia ha presentato una domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Graves» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (2)

    La Commissione ha esaminato la domanda e accertato che sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (3)

    Al fine di consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Graves» dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

    DECIDE:

    Articolo unico

    La domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Graves» (DOP) a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figura nell’allegato della presente decisione.

    A norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo è conferito per i due mesi successivi alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

    Per la Commissione

    Phil HOGAN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


    ALLEGATO

    «GRAVES»

    AOP-FR-A1012-AM01

    Data di presentazione della domanda: 7.3.2016

    DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE

    1.   Norme applicabili alla modifica

    Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - Modifica non minore

    2.   Descrizione e motivi della modifica

    2.1.   Zona geografica

    Il capitolo 1, sezione IV, punto 1, del disciplinare è modificato come segue.

    Dopo il termine: «Virelade», è inserita la frase: «e su una parte del territorio del comune di Coimères che corrisponde alla sezione A detta degli Herrères, 1o foglio del catasto (mappa rivista per il 1934) certificato conforme al rilievo di conservazione in data 5 novembre 2010». Questa modifica ha lo scopo di inserire nella zona geografica una parte del territorio del comune di Coimères, che si giustifica per uno sfruttamento viticolo continuo, per modalità simili di conduzione della vigna e per un impianto in una zona molto simile ai vicini vigneti della denominazione «Graves» sia dal punto di vista ambientale che topografico, idrologico, geologico e pedologico. Questa parte del comune di Coimères è geograficamente attigua alla zona geografica della DOP «Graves».

    La richiesta di inserimento del comune di Coimères è stata presentata fin dal 1938, immediatamente dopo il riconoscimento nazionale della denominazione, a seguito di una dimenticanza segnalata da un operatore dell’epoca. In seguito, nonostante le successive decisioni favorevoli degli organi decisionali nazionali in merito all’inserimento del comune nella zona geografica della denominazione, la decisione non è mai stata recepita nei testi ufficiali. Pertanto l’inserimento del comune mira oggi semplicemente a risolvere una dimenticanza di vecchia data.

    I termini «Martignas-sur-Jalle» e «Saint-Jean-d’Illac» sono soppressi. Questa modifica ha lo scopo di escludere dalla zona geografica i comuni di Martignas-sur-Jalle e Saint-Jean-d’Illac, che hanno esaurito lo sfruttamento viticolo e non presentano viti o superfici delimitate nella DOP.

    Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 6.

    2.2.   Superficie parcellare delimitata

    Al capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo i termini: «del 10 febbraio 2011» sono inseriti i termini: «e della sua commissione permanente del 4 settembre 2013 per delega del comitato nazionale». Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione d’origine controllata in esame.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    2.3.   Legame con l’origine

    Al capitolo 1, sezione X, punto 1, lettera a), terzo comma, del disciplinare, il numero «43» è sostituito con il numero «42». La modifica corrisponde alla rettifica del numero dei comuni della zona geografica in seguito alla cancellazione dei due comuni di Martignas-sur-Jalle e di Saint-Jean-d’Illac e all’inserimento di una parte del territorio del comune di Coimères.

    Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 8.

    La sintesi del legame, di cui al punto 8 del documento unico, è stata rivista di conseguenza e secondo il numero massimo di caratteri imposto da e-Ambrosia.

    2.4.   Altre modifiche

    Nell’ambito di questa nuova domanda di modifica il documento unico è stato aggiornato in base alle nuove norme di inserimento introdotte nel software e-Ambrosia.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Denominazione

    Graves

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP – Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    4.   Descrizione del vino/dei vini

    Vino rosso fermo

    I vini rossi sono ottenuti da un tipo di vitigno equilibrato, in cui il vitigno Cabernet Sauvignon N fornisce aromi e struttura e il vitigno Merlot N profumo e flessibilità. I vitigni Cabernet franc N, Petit-Verdot N, Malbec N e Carménère N li integrano. Se giovani, questi vitigni sviluppano spesso aromi di frutti rossi, con note speziate e tostate. Eleganti e strutturati, fini e aromatici, questi vini evolvono con armonia e il loro aroma può assumere note finemente affumicate. A seconda delle annate e della loro provenienza, raggiungono il punto migliore dell’affinamento tra i 5 e i 10 anni.

    TAVN minimo dell’11 %.

    TAV totale di 13,5 % dopo l’arricchimento.

    La fermentazione malolattica è obbligatoria per i vini rossi.

    Il tenore di acido malico è pari o inferiore a 0,30 grammi per litro.

    Il tenore di zuccheri fermentabili è pari o inferiore a 3 grammi per litro.

    Vino bianco fermo secco

    I vini bianchi sono eleganti e carnosi. Elaborati a partire dal vitigno Sémillon B, sviluppano in genere note floreali e un grasso naturale che non esclude la freschezza. Se associati al vitigno Sauvignon B, che conferisce vivacità ed espressione, e al vitigno Muscadelle B, che apporta note leggermente moscate, tali vini presentano spesso aromi di fiori e di agrumi, accompagnati a volte da note esotiche o mentolate. La lavorazione in botti, cui si ricorre talvolta, consente di acquisire ricchezza e complessità dopo alcuni anni di invecchiamento.

    TAVN minimo del 10,5 %.

    TAV totale del 13 % dopo l’arricchimento.

    Il tenore di zuccheri fermentabili è pari o inferiore a 4 grammi per litro.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

    In milliequivalenti per litro

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    13,27

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

     

    I parametri non inseriti, riguardanti le caratteristiche analitiche, sono quelli stabiliti dalla normativa in vigore.

    5.   Pratiche vitivinicole

    a.    Pratiche enologiche essenziali

    Densità e distanza

    Pratica colturale

    La densità minima d’impianto della vigna è di 5 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri.

    Regole di potatura della vigna

    Pratica colturale

    La potatura è effettuata entro la fase foglie distese (fase 9 di Lorenz). Le vigne sono potate secondo le seguenti tecniche, con un massimo di dodici gemme franche per vitigno:

    potatura corta (a sperone) o lunga (a rami lunghi),

    potatura corta a due cordoni oppure a ventaglio a quattro bracci.

    Irrigazione

    Pratica colturale

    Durante il periodo vegetativo della vite la potatura può essere autorizzata solo in caso di siccità persistente che compromette il corretto sviluppo fisiologico della vigna e la buona maturazione dell’uva.

    Arricchimento

    Pratica enologica specifica

    Le tecniche sottrattive di arricchimento sono autorizzate per i vini rossi entro il limite di un tasso di concentrazione del 15 %.

    In seguito all’arricchimento i vini rossi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %.

    In seguito all’arricchimento i vini bianchi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

    b.    Rese massime

    Vino rosso

    65 ettolitri per ettaro

    Vino bianco

    68 ettolitri per ettaro

    6.   Zona delimitata

    La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda: Arbanats, Ayguemorte-les-Graves, Beautiran, Bègles, La Brède, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cadaujac, Canéjan, Castres-Gironde, Cérons, Cestas, Eysines, Gradignan, Guillos, Le Haillan, Illats, Isle-Saint-Georges, Landiras, Langon, Léogeats, Léognan, Martillac, Mazères, Mérignac, Pessac, Podensac, Portets, Pujols-sur-Ciron, Roaillan, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Selve, Saucats, Talence, Toulenne, Villenave-d’Ornon, Virelade, e su una parte del territorio del comune di Coimières che corrisponde alla sezione A detta degli Herrères 1o foglio del catasto (mappa rivista per il 1934) certificato conforme al rilievo di conservazione al 5 novembre 2010).

    7.   Uve da vino principali

     

    Cabernet-Sauvignon N

     

    Cabernet franc N

     

    Cot N

     

    Carménère N

     

    Muscadelle B

     

    Merlot N

     

    Sémillon B

     

    Sauvignon gris G

     

    Sauvignon B

     

    Petit Verdot N

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    La zona geografica della denominazione di origine protetta «Graves» si estende per una fascia di circa dieci chilometri di larghezza sulla riva sinistra del fiume Garonna, dal nord di Bordeaux a sud-est di Langon.

    Come indica il nome della denominazione, il terreno dei «Graves» è composto da ciottoli, ghiaia, sassi più o meno grossolani, sabbia, limo e argilla. In alcuni punti poggia su calcare ma generalmente su sabbia pura o alios (sabbia aggregata contenente particelle di ferro) o argilla. La zona si estende su 42 comuni del dipartimento della Gironda.

    I terreni sono il risultato di una storia geologica lunga e complessa, strettamente legata alla nascita della Garonna, alle variazioni del suo tracciato e alle successive glaciazioni dell’era quaternaria. In queste fasi i ghiacciai dei Pirenei hanno formato le loro valli e preparato le scorte rocciose che i fiumi hanno poi trasportato fino alla regione bordolese. Di tali depositi successivi restano solo alcuni resti sotto forma di montagnole di ghiaia di varie dimensioni e tipologie.

    I terreni che si sono formati in seguito hanno in comune una grande permeabilità dovuta alla loro ricchezza di sassi e ghiaia. Non sono gli unici terreni di grande qualità dei «Graves», ma ne costituiscono l’ossatura e l’immagine stessa dell’eccellenza. Le loro pendenze favoriscono il deflusso delle acque, garantendo un perfetto prosciugamento superficiale. Tale drenaggio è inoltre rafforzato da un reticolo idrografico importante di piccoli corsi d’acqua affluenti della Garonna. Si tratta di terreni in cui l’alimentazione idrica della vite è fortemente regolata.

    I vigneti godono di un clima particolare e favorevole, poiché sono protetti a ovest dalle intemperie grazie alla foresta di pini che svolge un importante ruolo termoregolatore, dal calore e dagli eccessi di umidità grazie a un’aerazione e a una ventilazione naturali dovute alla vicinanza della Garonna e poiché beneficiano delle influenze oceaniche che mitigano le gelate primaverili. I paesaggi viticoli di questo settore, costituiti da pendii dolci dove la ghiaia chiara e lucida riflette la luce sugli acini, sono situati tra il fiume e le foreste di pini.

    Terre da cui nascono i grandi vini bianchi e rossi della regione bordolese, i Graves sono la culla di pratiche in uso ancora oggi. Le viti, coltivate in un clima oceanico, già nel XVII e nel XVIII secolo hanno necessitato di pali di sostegno, poi della generalizzazione del palizzamento e di un metodo di potatura rigoroso per garantire una buona ripartizione della vendemmia e una superficie fogliare sufficiente alla fotosintesi per una maturazione ottimale.

    Nel rispetto degli usi già registrati nel decreto del 4 marzo 1937 che definiscono la denominazione di origine controllata «Graves», la superficie parcellare delimitata per la raccolta delle uve classifica le particelle caratterizzate da un prosciugamento naturale sia per la loro qualità di drenaggio sia per la loro posizione sulla cima o in pendenza. Sono escluse le situazioni geografiche e topografiche che, per la loro lontananza della Garonna o perché ubicate nella foresta (blocco della circolazione delle masse d’aria fredda), sono soggette a gelate primaverili.

    Le particelle, delimitate con precisione, consentono le espressioni ottimali dei vitigni locali, selezionati nel corso della storia per le loro capacità di conservazione e invecchiamento, legate alla necessità di trasportarne i prodotti in luoghi lontani.

    I terreni pietrosi, caldi e poco fertili della denominazione limitano naturalmente la produzione di vini rossi, ma consentono tuttavia una maturità ottimale dei vitigni Cabernet-Sauvignon N e Merlot, favorita anche dalla termoregolazione assicurata dalla vicinanza del fiume Garonna. I vini così ottenuti presentano una buona struttura e sono oggetto di una lavorazione necessaria al loro affinamento e ad esprimersi al meglio prima della commercializzazione destinata al consumatore.

    I terreni più sabbiosi o a matrice argillosa sono più favorevoli alla produzione dei vini bianchi della denominazione ottenuti principalmente da vitigni Sauvignon B e Sémillon B, che conferiscono loro una freschezza che si combina alla finezza e alle espressioni floreali e fruttate di questi vini.

    Al fine di garantire un raccolto sufficiente, senza sovraccarico dei ceppi, garanzia di maturità e concentrazione ottimale dei frutti, la densità minima di impianto è elevata.

    La combinazione della prossimità con il porto di Bordeaux, da cui storicamente fioriscono i commerci di questi vini nel mondo, e di una situazione geopedologica originale ha consentito alla denominazione di origine controllata «Graves» di acquisire notorietà internazionale.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali

    Zona di prossimità immediata

    Quadro normativo

    Legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore

    Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione

    La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda: Barsac, Béguey, Bieujac, Bommes, Cadillac, Castets-en-Dorthe, Fargues, Langoiran, Loupiac, Le Pian-sur-Garonne, Preignac, Rions, Saint-Loubert, Saint-Maixant, Saint-Pierre-d’Aurillac, Sainte-Croix-du-Mont e Sauternes.

    Unità geografica ampliata

    Quadro normativo

    Legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore

    Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione

    L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica ampliata «Vin de Graves». Le dimensioni dei caratteri di questa unità geografica ampliata non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    10.   Link al disciplinare del prodotto

    https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-d60d4526-0d0e-4eec-811f-73176ca92985


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