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Document 52017XC0624(02)
Publication of a cancellation request pursuant to Article 50(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs in connection with Article 7(1) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 supplementing Regulation (EU) No 1151/2012
Pubblicazione di una domanda di cancellazione a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 664/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012
Pubblicazione di una domanda di cancellazione a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 664/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012
GU C 201 del 24.6.2017, pp. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 201/5 |
Pubblicazione di una domanda di cancellazione a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 664/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012
(2017/C 201/05)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di cancellazione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (2).
RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
Richiesta di cancellazione ai sensi dell’artico 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012
«CARNE DE MORUCHA DE SALAMANCA»
N. UE: PGI-ES-02107 – 15.1.2015
DOP ( ) IGP ( X ) STG ( )
1. Denominazione registrata di cui si propone la cancellazione
«Carne de Morucha de Salamanca»
2. Stato membro o paese terzo
Spagna
3. Tipo di prodotto
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
4. Persona o organismo che presenta la richiesta
Indirizzo |
: |
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Telefono |
: |
+34 923214746 |
||||
Indirizzo di posta elettronica |
: |
crigp@carnedemoruchadesalamanca.org |
5. Tipo di cancellazione e relative motivazioni
— |
☐ |
In conformità dell’articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 |
— |
☐ |
Lettera a) |
— |
☐ |
Lettera b) |
— |
☒ |
In conformità all’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 |
I produttori dell’IGP «Carne de Morucha di Salamanca» lavorano da anni all’integrazione degli ibridi nelle loro aziende. Ciò è necessario per adeguarsi ai tempi moderni e per garantire la sopravvivenza della razza Morucha che sarebbe altrimenti destinata a scomparire. Infatti, l’allevamento di razze pure indigene in generale, e in particolare di tale razza, resta praticamente limitato agli allevamenti iscritti nel libro genealogico. L’incrocio tra riproduttrici di razza autoctona e maschi di razze destinate alla produzione di carne (razze Charolaise, Limousine) rimane la prassi più comune.
I produttori dell’IGP «Carne de Morucha di Salamanca» desiderano anzitutto conservare e difendere la qualità del prodotto, salvaguardando le specificità relative alla carne salmantina tradizionale, mantenendo il legame con l’ambiente di produzione e il metodo tradizionale di allevamento estensivo in pascolo.
Le parti interessate ritengono che in questo caso occorra chiedere una nuova denominazione. Se, infatti, la denominazione del prodotto copre non solo gli animali di razza Morucha ma anche gli incroci di animali di tale razza con altre razze, essa non deve far riferimento alla razza Morucha a causa della confusione che potrebbe derivarne per il consumatore. Il nome da registrare come IGP è quindi «Carne de Salamanca».
Per registrare la nuova denominazione è necessario conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e annullare quindi l’IGP «Carne de Morucha di Salamanca», poiché la denominazione «Carne de Salamanca» è parzialmente omonima all’IGP registrata e rischia dunque di indurre i consumatori in errore.
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.