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Document 52016XC0518(06)

    Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

    GU C 176 del 18.5.2016, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 176/29


    Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

    (2016/C 176/09)

    La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

    DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

    Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012  (2)

    «VULTURE»

    n. UE: IT-PDO-0105-01390 - 21.10.2015

    DOP ( X ) IGP ( ) STG ( )

    1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

    Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Protetta per l’olio extravergine di oliva Vulture

    Via Piano di Chiesa

    85027 Rapolla (PZ)

    ITALIA

    2.   Stato membro o paese terzo

    Italia

    3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

    Descrizione del prodotto

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Altro: introduzione riferimenti organismo di controllo

    4.   Tipo di modifica

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato.

    Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.

    Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    5.   Modifica (modifiche)

    Descrizione del prodotto

    Cultivar

    La frase seguente:

    «L’Olio Extravergine di Oliva “Vulture” DOP è ottenuto dalla frangitura delle olive delle seguenti varietà: per almeno il 70 % cultivar “Ogliarola del Vulture”; possono concorrere altresì le seguenti varietà; “Coratina”, “Cima di Melfi”, “Palmarola”, “Provenzale”, “Leccino”, “Frantoio”, “Cannellino”, eRotondella”, in misura non superiore al 30 %, da sole o congiuntamente.»

    è sostituita dalla frase:

    «L’Olio Extravergine di OlivaVultureDOP è ottenuto dalla frangitura delle olive delle seguenti varietà: per almeno il 60 % cultivarOgliarola del Vulture”; possono concorrere altresì le seguenti varietà;Coratina”, “Cima di Melfi”, “Palmarola”, “Provenzale”, “Leccino”, “Frantoio”, “Cannellino”, “Rotondella”, “Nocellara”, “Laudolia”, in misura non superiore al 40 %, da sole o congiuntamente.»

    Viene ridotto il concorso della cultivar «Ogliarola del Vulture» che passa dal 70 % al 60 % del totale delle olive da cui è ottenuto l’olio Vulture. Pertanto le altre varietà che concorrono all’ottenimento dell’olio Vulture DOP vengono incrementate dal 30 al 40 %. Inoltre tra le varietà consentite, nella misura massima del 40 %, sono state introdotte la Nocellara e la Laudonia.

    Tale modifica nasce dall’esigenza di valorizzare tutta l’olivicoltura presente nel territorio e trova giustificazione dal fatto che anni di analisi effettuate, sia dalla Camera di Commercio di Potenza, autorità di controllo, sia dall’Università degli studi della Basilicata sull’olio della zona geografica hanno dimostrato che le proporzioni introdotte non cambiano le caratteristiche dell’olio Vulture in quanto una percentuale comunque predominate, pari al 60 %, della cultivar Ogliarola del Vulture garantisce le caratteristiche dell’olio.

    L’introduzione delle due varietà Nocellara e Laudolia pur consentendo una maggiore valorizzazione del parco olivicolo della zona geografica permettono di mantenere inalterate le caratteristiche essenziali del prodotto.

    Acidità

    L’acidità espressa in acido oleico viene ridotta da ≤ 0,5 % a ≤ 0,38 %

    I miglioramenti nei metodi e nei processi di produzione degli ultimi anni hanno permesso di ridurre questo limite e migliorare la qualità dell’olio.

    Indice di perossidi

    L’indice di perossidi (mEq di O2/Kg) viene ridotto: da ≤ 11 a ≤ 10 per migliorare la qualità dell’olio;

    Inoltre, anche per i perossidi, i miglioramenti nei metodi e nei processi di produzione degli ultimi anni hanno permesso di ridurre questo limite e migliorare la qualità dell’olio.

    Valutazione organolettica

    È soppressa la seguente frase:

     

    «pomodoro mediana 4-6»

    Tale modifica si rende necessaria in quanto in anni di controlli e di analisi ci si è resi conto, che malgrado il rispetto di quanto prescritto dal disciplinare di produzione, tale caratteristica non sempre si riscontra nella valutazione organolettica dell’olio. Molto probabilmente tale caratteristica fu introdotta nel disciplinare basandosi erroneamente su analisi fatte su un numero non rappresentativo di campioni e su un numero di anni che non ricomprendeva la variabile legata alle diverse annate produttive

    Prova dell’origine:

    Si sono aggiunte le seguenti frasi:

    «Le piante di Ogliarola del Vulture e di altre varietà possono essere presenti sia nel terreno individuato dalla stessa particella catastale, sia in terreni individuati da particelle diverse, facenti capo allo stesso olivicoltore o a diversi olivicoltori.

    Nel caso di diversi olivicoltori, al fine di consentire e agevolare l’attività di controllo, essi devono presentare unica domanda congiunta di adesione al sistema di controllo, devono raccogliere le olive negli stessi giorni, devono conferire le olive allo stesso frantoio.»

    Viene specificato che la distribuzione della proporzione di olivi che concorrano alla DOP può aversi nella stessa particella ma anche in particelle diverse dello stesso olivicoltore o di olivicoltori diversi: nel caso di diversi olivicoltori, al fine di consentire e agevolare l’attività di controllo, essi devono presentare unica domanda congiunta di adesione al sistema di controllo, devono raccogliere le olive negli stessi giorni, devono conferire le olive allo stesso frantoio. Considerato che i nuovi impianti sono stati realizzati in tempi diversi e successivamente agli impianti di Ogliarola del Vulture, per cui in genere le altre varietà non sono distribuite fra gli olivi della varietà Ogliarola del Vulture ma occupano particelle diverse, si è reso necessario disciplinare in modo più adeguato la raccolta e la molitura delle olive.

    Metodo di produzione

    La frase seguente:

    «La produzione massima di olive non può superare le otto tonnellate per ettaro»

    è sostituita dalla frase:

    «La produzione massima di olive non può superare le otto tonnellate per ettaro + 20 % nelle annate di carico».

    Tale modifica è motivata dal fatto che la produzione massima di otto tonnellate nelle annate normali rappresenta un limite congruo, mentre si è rivelato molto penalizzante per i produttori nelle annate di carica, considerando anche l’alternanza di produzione dell’olivo.

    Le analisi effettuate negli ultimi anni dimostrano che l’aumento in queste annate del 20 % in più di produzione consente di mantenere inalterate le caratteristiche di qualità dell’olio Vulture così come prescritte dal disciplinare di produzione.

    Etichettatura

    La frase:

    «La denominazione “Vulture” dovrà essere realizzata con le seguenti caratteristiche:

    :

    carattere

    :

    Korinna regular;

    :

    corpo caratteri esterni

    :

    24,3;

    :

    colore carattere in primo piano

    :

    oro 872 U

    :

    corpo caratteri interni

    :

    17,9;

    :

    colore caratteri in ombra

    :

    pantone 8 580 cv;

    :

    cornice colore

    :

    pantone 8 580 cv

    Image »;

    è stata sostituita dalla seguente:

    «Il nome della denominazione di origine protetta “Vulture” deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta, secondo il seguente logotipo in carattere Sabon Bold:

    Image »

    Tale modifica nasce dall’esigenza dei produttori di avere un logo più efficace dal punto di vista della comunicazione e commercializzazione.

    Si è aggiunta la frase:

    «Sulle etichette devono essere riportate tutte le dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, oltre l’annata ed il lotto di produzione.»

    Tale modifica nasce dall’esigenza di avere una dicitura che consenta di avere un disciplinare sempre adeguato alle possibili modifiche normative.

    Altro:

    Si è aggiunta la frase:

    «Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti. L’autorità pubblica di controllo prescelta è la Camera di Commercio di Potenza mail: segreteriagenerale@pz.camcom.it – pec – ccia.potenza@pz.legalmail.it – tel. 0971 41211 – fax 0971 412226.»

    Sono stati inseriti i riferimenti all’Organismo di Controllo non presenti nel disciplinare vigente.

    DOCUMENTO UNICO

    «VULTURE»

    n. UE: IT-PDO-0105-01390 - 21.10.2015

    DOP ( X ) IGP ( )

    1.   Denominazione

    «Vulture»

    2.   Stato membro o paese terzo

    Italia

    3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

    3.1.   Tipo di prodotto

    Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

    3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

    Le caratteristiche dell’Olio Extra Vergine di oliva «Vulture» DOP al momento del confezionamento dovranno essere le seguenti:

    1 -   Caratteristiche fisico-chimiche

    Acidità espressa in acido oleico: ≤ 0,38 %;

    Indice di perossidi (mEq di O2/Kg): ≤ 10;

    Polifenoli totali: ≥ 150;

    K 232: ≤ 2,0.

    2 -   Valutazioni organolettiche

    Colore: giallo ambrato con riflessi verdi;

    Odore/flavour:

    fruttato

    :

    mediana 4-6, con eventuale note d’erba falciata;

    amaro

    :

    debole/moderato, mediana 2-6;

    piccante

    :

    debole/moderato, mediana 2-6.

    3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

    L’Olio Extravergine di Oliva «Vulture» DOP è ottenuto dalla frangitura delle olive delle seguenti varietà: per almeno il 60 % cultivar «Ogliarola del Vulture»; possono concorrere altresì le seguenti varietà; «Coratina», «Cima di Melfi», «Palmarola», «Provenzale», «Leccino», «Frantoio», «Cannellino», «Rotondella», «Nocellara», «Laudolia», in misura non superiore al 40 %, da sole o congiuntamente.

    3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

    Tutte le operazioni, ossia la produzione e la trasformazione delle olive, la conservazione dell’olio, riguardanti il prodotto «Vulture» DOP devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione.

    3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

    Il condizionamento può avvenire nella zona di produzione e fuori dalla stessa: in ogni caso deve essere garantito il controllo e la tracciabilità riportando sempre sulle bolle di trasferimento il lotto dell’olio ed il frantoio di produzione.

    La commercializzazione deve avvenire in contenitori di vetro o di banda stagnata di capacità non superiore a cinque litri. Inoltre, il prodotto può essere confezionato in bustine monodose.

    3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

    Il nome della denominazione di origine protetta «Vulture» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta, secondo il seguente logotipo in carattere Sabon Bold:

    Image

    Con la possibilità di aggiungere: «olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta», oppure «olio extravergine di oliva DOP».

    Sulle etichette devono essere riportate tutte le dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, oltre l’annata e il lotto di produzione.

    Alla denominazione è vietato aggiungere qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare: è tuttavia consentita la dicitura «Olio imbottigliato dal produttore all’origine», oppure «olio imbottigliato nella zona di produzione», nel caso in cui l’imbottigliamento sia effettuato da terzi.

    È possibile l’utilizzo di indicazioni relative alle aziende, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

    È consentita la menzione e il logo che fanno riferimento all’olio ottenuto con metodo biologico.

    Il prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall’Organismo di controllo.

    Sono ammesse contro etichette e collarini dei confezionatori.

    4.   Delimitazione concisa della zona geografica

    Le olive destinate alla produzione dell’Olio Extravergine di Oliva «Vulture» DOP devono essere prodotte e trasformate nell’intero territorio amministrativo dei comuni di: Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa.

    5.   Legame con la zona geografica

    L’area geografica delimitata è caratterizzata e conosciuta con il nome del monte «Vulture» un vulcano spento situato nell’area centrale dell’Appennino meridionale a circa 60 km dal mare. I terreni coltivati ad oliveto per la produzione dell’olio «Vulture» sono situate sulle pendici del Vulture esposte ad est – sud/est, poiché il monte influenza il microclima e protegge gli oliveti dai venti freddi invernali. Il territorio delimitato si estende fra un’altitudine slm tra i 400 e i 700 metri e ha un microclima particolare caratterizzato da una situazione di tipo continentale con inverni in genere lunghi e freddi, ed estati brevi e spesso secche.

    Le precipitazioni medie raggiungono i 750 mm per anno con punte fino a 1 000 mm nelle zone più interne. Sono per lo più concentrate nel periodo autunno invernale, con una buona presenza all’inizio della primavera; ma non mancano precipitazioni anche nella primavera inoltrata e in estate.

    La temperatura media annua oscilla fra i 14 e i 15 °C e i mesi più freddi risultano gennaio e febbraio con temperature medie di 4-6 °C e che spesso scendono anche sotto zero: trattasi di condizioni climatiche al limite della sopravvivenza dell’olivo le cui coltivazioni confinano, nella parte più alta, con il castagno. Il clima piuttosto freddo della zona di produzione determina, come dimostrato da numerosi autori, un maggior contenuto di polifenoli nell’olio. I terreni di origine vulcanica sono particolarmente fertili appunto per la derivazione da tufi vulcanici leucitiferi, ben forniti di anidride fosforica, potassa e calce, a cui va aggiunta una buona dotazione di sostanza organica di circa il 6 %. Secondo ricerche condotte dall’Università della Basilicata, da Metapontum Agrobios e dal stessa Regione Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale i terreni del Vulture sono ricchi di potassio scambiabile (mediamente superiore a 450 ppm), di calcio scambiabile (mediamente superiore a 3 000 ppm), di magnesio scambiabile (mediamente superiore a 170 ppm). Il potassio nella pianta si trova principalmente nelle cavità cellulari in forma ionica ed interviene nella formazione dei glucidi e protiti, nei processi di assimilazione, di respirazione e di movimento dell’acqua nella pianta. Ulteriore elemento che caratterizza il territorio e la denominazione è la presenza della varietà «Ogliarola del Vulture», varietà autoctona che nei secoli naturalmente e con l’aiuto degli olivicoltori si è selezionata occupando l’area geografica delimitata: la varietà non ha potuto espandersi a più elevate altitudini per i rigori dell’inverno e nelle zone più calde data la presenza di varietà più produttive con piante di maggiore vigoria e più resistenti alle alte temperature. Infatti è stato dimostrato da diversi autori che esiste una correlazione tra l’origine della varietà e la tolleranza alle temperature: le varietà native di località più fredde mostrano una minore tolleranza alle alte temperature, mentre le varietà native delle località più calde sono più tolleranti e viceversa. Di conseguenza l’Ogliarola del Vulture occupa solo il territorio di produzione dell’olio Vulture DOP. Nel Vulture, l’olivo non è solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l’identità paesaggistica e ambientale del territorio, proteggendo lo stesso territorio dalle calamità atmosferiche da cui spesso, purtroppo questo territorio è colpito. Occupando le pendici esposte ad est – sud del Monte Vulture, di fatto l’olivo occupa terreni in pendenza e l’azione di protezione del suolo da parte di questo albero è importante quanto quella del bosco in montagna. Un’azione a difesa della stabilità idrogeologica del territorio e degli insediamenti umani occupando terreni che a causa della loro pendenza non sarebbero utilizzabili per altre coltivazioni. Nell’area del Vulture l’olivo è presente dall’antichità come emerge dai diversi documenti storici reperibili presso l’Archivio di Stato di Potenza dove sono conservate diverse statistiche e relazioni storiche che descrivono il territorio e la coltivazione dell’olivo. Da questa documentazione si rileva la presenza da epoca remota dell’olivo e della produzione dell’olio nell’area del Vulture, nonché l’evolversi di questa produzione che, progressivamente, ha acquisito una sempre maggiore importanza nel contesto economico del territorio.

    Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

    (articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

    Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

    Oppure

    accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP, IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) e infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».


    (1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.

    (2)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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