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Document C2016/155/06
Call for proposals — EACEA 27/2016 — EU Aid Volunteers initiative: Technical Assistance for sending organisations — Capacity Building for humanitarian aid of hosting organisations
Invito a presentare proposte — EACEA 27/2016 — Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari — Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle organizzazioni d’accoglienza
Invito a presentare proposte — EACEA 27/2016 — Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari — Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle organizzazioni d’accoglienza
GU C 155 del 30.4.2016, p. 6–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/6 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 27/2016
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari
Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle organizzazioni d’accoglienza
(2016/C 155/06)
Il regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, istituisce un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario») (1) per inquadrare contributi comuni di volontari europei volti a sostenere e completare l’aiuto umanitario nei paesi terzi.
In tale contesto, il presente invito a presentare proposte prevede l’erogazione di finanziamenti attraverso il sostegno ad azioni finalizzate a rafforzare le capacità, da parte delle potenziali organizzazioni d’accoglienza, al fine di migliorare la preparazione e la reazione alle crisi umanitarie. Inoltre, l’invito sosterrà le azioni volte al rafforzamento della capacità tecnica delle potenziali organizzazioni di invio di partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.
1. Obiettivi
L’obiettivo del presente invito consiste nel rafforzare le capacità delle organizzazioni di invio e d’accoglienza intenzionate a partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario e garantire la conformità alle norme e alle procedure relative ai candidati volontari e ai volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario al fine di richiedere la certificazione necessaria per mobilitare i volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.
Con il presente invito, la Commissione europea prevede di raggiungere i seguenti risultati:
il rafforzamento delle capacità di circa 115 organizzazioni di invio e d’accoglienza nei seguenti ambiti:
— |
gestione del rischio di catastrofi, preparazione e reazione alle catastrofi |
— |
e collegamento tra le attività di soccorso, riabilitazione e sviluppo; |
— |
rafforzamento del volontariato locale nei paesi terzi; |
— |
capacità di certificazione, compresa la relativa capacità amministrativa; |
— |
capacità di fornire allarmi rapidi alle comunità locali. |
2. Dotazione finanziaria disponibile
La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata a 7 960 000 EUR.
L’importo massimo della sovvenzione è di 700 000 EUR. L’importo di ogni sovvenzione è compreso tra 100 000 e 700 000 EUR.
Non saranno prese in considerazione per il finanziamento richieste di sovvenzioni inferiori a 100 000 EUR. L’Agenzia prevede di finanziare 23 proposte.
L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.
3. Organismi ammissibili
Soltanto le candidature corrispondenti ai criteri di ammissibilità sono prese in considerazione ai fini dell’eventuale concessione di una sovvenzione. Se una candidatura non è ritenuta ammissibile, al candidato è inviata una lettera recante le ragioni della mancata ammissibilità.
Le candidature che soddisfano i seguenti criteri sono oggetto di una valutazione approfondita.
3.1. Proponenti ammissibili
Le proposte relative all’assistenza tecnica e alle attività di rafforzamento delle capacità devono essere presentate:
— |
da organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione; oppure |
— |
da organismi di diritto pubblico a carattere civile disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro; oppure |
— |
dalla Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. |
Sono ammissibili solo le proposte provenienti da persone giuridiche aventi sede nei seguenti paesi:
— |
gli Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. |
Per le attività relative sia a progetti di assistenza tecnica che a progetti di rafforzamento delle capacità, il proponente di ciascun progetto deve essere attivo da almeno 3 anni nell’ambito dell’aiuto umanitario quale definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 375/2014 (2).
3.2. Criteri di ammissibilità
I proponenti possono presentare sia progetti di assistenza tecnica sia progetti di rafforzamento delle capacità. In tal caso, i proponenti devono indicare nella domanda di essere intenzionati a presentare progetti per entrambe le azioni.
Per entrambe le azioni i partner devono presentare un mandato sottoscritto dalle persone autorizzate ad assumersi impegni giuridicamente vincolanti, consentendo in tal modo al proponente di agire per loro conto.
Le organizzazioni candidate e le organizzazioni partner saranno di seguito denominate «il consorzio».
3.2.1. Assistenza tecnica
Le organizzazioni partner appartengono ad una delle seguenti categorie:
— |
organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione; oppure |
— |
organismi di diritto pubblico a carattere civile disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro; oppure |
— |
la Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. |
I progetti sono concepiti e realizzati da consorzi transnazionali a cui partecipano enti provenienti da almeno tre paesi partecipanti al programma e appartenenti a una delle categorie menzionate all’articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 375/2014.
— |
Almeno un proponente o partner di ciascun progetto deve essere attivo nell’ambito della gestione dei volontari da almeno 3 anni. |
3.2.2. Rafforzamento delle capacità
Le organizzazioni partner appartengono ad una delle seguenti categorie:
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organizzazioni non governative senza scopo di lucro operanti o stabilite in un paese terzo ai sensi della legislazione in vigore in tale paese; oppure |
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organismi di diritto pubblico a carattere civile; oppure |
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agenzie ed organizzazioni internazionali. |
— |
I progetti sono concepiti e realizzati da partenariati transnazionali a cui partecipano enti provenienti da almeno tre paesi partecipanti al programma e appartenenti a una delle categorie menzionate nel regolamento (UE) n. 375/2014 (articolo 10, paragrafo 3, lettera c)] e almeno tre paesi terzi in cui sono svolte attività e interventi di aiuto umanitario ai sensi dell’articolo 3, lettera d), e che appartengono a una delle categorie di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c). |
— |
Per ciascun progetto, oltre al proponente, anche i partner provenienti dai paesi partecipanti al programma devono essere attivi da almeno 3 anni nell’ambito dell’aiuto umanitario quale definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 375/2014. |
— |
Per ciascun progetto, almeno due partner provenienti dai paesi terzi in cui sono svolte attività e interventi di aiuto umanitario devono essere attivi nell’ambito dell’aiuto umanitario quale definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 375/2014. |
— |
Almeno un proponente o partner di ciascun progetto proveniente dai paesi partecipanti al programma deve essere attivo nell’ambito della gestione dei volontari da almeno 3 anni. |
3.2.3. Associati
Gli associati sono altre organizzazioni ed entità che possono essere coinvolte nell’azione. Detti associati svolgono un ruolo effettivo nell’iniziativa (per esempio, si tratta di fornitori specializzati di assistenza tecnica e/o di interventi di rafforzamento delle capacità). Non hanno alcun rapporto contrattuale con l’Agenzia e non devono soddisfare i criteri di ammissibilità di cui alla presente sezione. Se la proposta è ammessa ai finanziamenti, gli associati non ricevono una parte della sovvenzione tramite il proponente. Possono essere ad esempio società private a scopo di lucro. Gli associati devono essere menzionati nel modulo elettronico.
4. Attività ammissibili
Sono attività ammissibili:
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visite di studio/studio esplorativo per rifinire e finalizzare la valutazione delle necessità dell’azione; |
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attività di sviluppo/rafforzamento delle capacità; |
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corsi di formazione per formatori/guide/tutor/moltiplicatori dei paesi terzi; |
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seminari e workshop; |
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visite di osservazione sul lavoro; |
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gemellaggi e scambio di personale; |
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scambio di buone prassi; |
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visite di studio; |
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attività per promuovere la creazione di partenariati; |
ulteriori attività ammissibili per azioni secondarie:
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Assistenza tecnica
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Rafforzamento delle capacità
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Rafforzamento delle capacità tecniche per operazioni di aiuto umanitario incentrate su:
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5. Criteri di aggiudicazione (3)
Le domande ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:
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pertinenza del progetto (massimo 30 punti) |
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qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (massimo 30 punti) |
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qualità e pertinenza del partenariato e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti) |
— |
impatto e divulgazione (massimo 20 punti) |
I progetti che totalizzeranno meno di 60 punti complessivi non saranno presi in considerazione per il finanziamento.
Tutti i progetti, indipendentemente dal fatto che riguardino il rafforzamento delle capacità o l’assistenza tecnica, verranno classificati in base al punteggio attribuito agli stessi.
6. Termine per la presentazione delle domande
Le domande di sovvenzione devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’UE, utilizzando il modulo elettronico appositamente elaborato allo scopo. Il modulo elettronico è disponibile al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
Il modulo elettronico per la presentazione della domanda, debitamente compilato, deve pervenire entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 4 luglio 2016. Dopo questa data il sistema di candidatura online sarà chiuso.
I proponenti possono presentare sia progetti di assistenza tecnica sia progetti di rafforzamento delle capacità. In tal caso, i proponenti devono indicare nella domanda di essere intenzionati a presentare progetti per entrambe le azioni. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande non sono consentite modifiche. Ad ogni modo, qualora vi fosse l’esigenza di chiarire determinati aspetti o di correggere errori evidenti, l’EACEA può contattare a tal fine il proponente nel corso della procedura di valutazione.
Non sono accettate le domande inviate via posta, fax o posta elettronica.
7. Informazioni complementari
Le candidature devono rispettare le disposizioni contenute nelle pertinenti linee guida (Application Guidelines – Call for proposals EACEA 27/2016), essere presentate utilizzando il modulo elettronico predisposto allo scopo e contenere tutti gli allegati richiesti.
I suddetti documenti sono reperibili al seguente indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en
Per maggiori informazioni rivolgersi a: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
(1) GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1
(2) «Aiuto umanitario»: attività e interventi condotti in paesi terzi e destinati a fornire un’assistenza d’emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall’uomo o di catastrofi naturali. Esso comprende l’esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l’accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell’aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle catastrofi e la riduzione del loro rischio di insorgenza e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero.
(3) Articolo 132 del regolamento finanziario, articolo 203 delle modalità di applicazione.