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Document 32009D0426

Decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativa al rafforzamento dell’Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

OJ L 138, 4.6.2009, p. 14–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 166 - 184

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2019; abrog. impl. da 32018R1727

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/426/oj

4.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/14


DECISIONE 2009/426/GAI DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativa al rafforzamento dell’Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l’iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Eurojust è stato istituito dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio (2) quale organo dell’Unione europea, dotato di personalità giuridica, con l’obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri.

(2)

Sulla base di una valutazione dell’esperienza acquisita dall’Eurojust, è necessario rafforzarne ulteriormente l’efficacia operativa tenendo conto di tale esperienza.

(3)

È giunto il momento di assicurare una maggiore operatività dell’Eurojust e un ravvicinamento dello statuto dei membri nazionali.

(4)

Per assicurare il contributo continuo ed efficace degli Stati membri all’Eurojust nel raggiungimento dei suoi obiettivi, il luogo normale di lavoro del membro nazionale dovrebbe essere presso la sede dell’Eurojust.

(5)

È necessario definire una base comune di poteri che ogni membro nazionale dovrebbe avere in qualità di autorità nazionale competente che agisce nel rispetto del diritto nazionale. Taluni di questi poteri dovrebbero essere conferiti al membro nazionale per i casi urgenti in cui il membro nazionale sia nell’impossibilità di individuare o contattare l’autorità nazionale competente in tempo utile. Resta inteso che tali poteri non dovranno essere esercitati qualora sia possibile individuare e contattare l’autorità competente.

(6)

La presente decisione non influisce sulla maniera in cui gli Stati membri organizzano il loro sistema giudiziario interno o le loro procedure amministrative per la designazione del membro nazionale e l’istituzione del funzionamento interno degli uffici nazionali presso l’Eurojust.

(7)

Occorre istituire un coordinamento permanente all’interno dell’Eurojust per far sì che l’Eurojust sia permanentemente disponibile e consentirle di intervenire in casi urgenti. Dovrebbe essere compito di ciascuno Stato membro assicurare che i rappresentanti siano in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità nazionali competenti reagiscano senza indugio alle richieste inoltrate ai sensi della presente decisione, anche se le autorità nazionali competenti rifiutano di soddisfare le richieste del membro nazionale.

(9)

Il ruolo del collegio dovrebbe esser potenziato in caso di conflitto di giurisdizione e nei casi di rifiuti o difficoltà ricorrenti che riguardano l’esecuzione di richieste e di decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche riguardo agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

(10)

È opportuno istituire sistemi di coordinamento nazionali Eurojust negli Stati membri per coordinare il lavoro svolto dai corrispondenti nazionali dell’Eurojust, dal corrispondente nazionale dell’Eurojust in materia di terrorismo, dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete giudiziaria europea, nonché dai rappresentanti nelle reti delle squadre investigative comuni, dei crimini di guerra, del recupero dei beni e della corruzione.

(11)

Il sistema di coordinamento nazionale dovrebbe far sì che il sistema automatico di gestione dei fascicoli riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile. Non dovrebbe, tuttavia, spettare al sistema di coordinamento nazionale provvedere all’effettiva trasmissione delle informazioni all’Eurojust. Gli Stati membri dovrebbero decidere il canale più idoneo per la trasmissione delle informazioni all’Eurojust.

(12)

Per permettere al sistema di coordinamento nazionale dell’Eurojust di svolgere le sue funzioni dovrebbe essere assicurato il collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli. Il collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli dovrebbe essere effettuato tenendo debitamente conto dei sistemi informatici nazionali. L’accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale dovrebbe essere basato sul ruolo centrale svolto dal membro nazionale responsabile dell’apertura e della gestione degli archivi di lavoro temporanei.

(13)

La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (3), è applicabile al trattamento da parte degli Stati membri di dati personali trasferiti tra Stati membri e l’Eurojust. La decisione quadro 2008/977/GAI lascia impregiudicata la pertinente serie di disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla decisione 2002/187/GAI contenente disposizioni specifiche sulla protezione dei dati personali che disciplinano più dettagliatamente tali materie a motivo della natura, delle funzioni e delle competenze particolari dell’Eurojust.

(14)

L’Eurojust dovrebbe essere autorizzata a trattare taluni dati personali riguardanti le persone che, in base all’ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza dell’Eurojust o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato. L’elenco di tali dati personali dovrebbe includere numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, dati relativi all’immatricolazione dei veicoli, profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali. L’elenco dovrebbe anche includere i dati relativi al traffico, i dati relativi all’ubicazione ed i dati relativi necessari ad identificare l’abbonato o l’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; esso non dovrebbe includere i dati relativi al contenuto della comunicazione. Non è previsto che l’Eurojust effettui un raffronto automatizzato dei profili DNA o delle impronte digitali.

(15)

L’Eurojust dovrebbe avere l’opportunità di prolungare i termini per la conservazione di dati personali al fine di conseguire i suoi obiettivi. Tali decisioni dovrebbero essere prese in seguito all’attenta considerazione delle esigenze particolari. La proroga dei termini per il trattamento dei dati personali, qualora il termine di prescrizione dell’azione penale sia scaduto in tutti gli Stati membri interessati, dovrebbe essere decisa soltanto quando c’è una specifica esigenza di fornire assistenza ai sensi della presente decisione.

(16)

Le norme sull’autorità di controllo comune dovrebbero facilitare il suo funzionamento.

(17)

Al fine di aumentare l’efficacia operativa dell’Eurojust, la trasmissione delle informazioni all’Eurojust dovrebbe essere migliorata tramite l’istituzione di obblighi precisi e circoscritti per le autorità nazionali.

(18)

L’Eurojust dovrebbe realizzare le priorità stabilite dal Consiglio, in particolare quelle definite sulla base della valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA) di cui al programma dell’Aia (4).

(19)

L’Eurojust deve intrattenere rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea basati sulla concertazione e sulla complementarietà. La presente decisione dovrebbe contribuire a chiarire i ruoli rispettivi dell’Eurojust e della rete giudiziaria europea e i loro rapporti reciproci, mantenendo nel contempo la specificità della rete giudiziaria europea.

(20)

Nella presente decisione nulla dovrebbe essere interpretato in modo tale da incidere sull’autonomia dei segretariati delle reti ivi menzionate nello svolgimento delle loro funzioni in qualità di personale dell’Eurojust conformemente allo statuto dei funzionari delle Comunità europee definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (5).

(21)

È altresì necessario rafforzare la capacità dell’Eurojust di lavorare con partner esterni, quali gli Stati terzi, l’Ufficio europeo di polizia (Europol), l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il Centro di situazione congiunto e l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex).

(22)

Si dovrebbe prevedere la possibilità che l’Eurojust distacchi magistrati di collegamento in Stati terzi per raggiungere obiettivi simili a quelli assegnati ai magistrati di collegamento distaccati dagli Stati membri sulla base dell’azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell’Unione europea (6).

(23)

La presente decisione permette di considerare il principio dell’accesso del pubblico ai documenti ufficiali,

DECIDE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2002/187/GAI

La decisione 2002/187/GAI è modificata come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Composizione dell’Eurojust

1.   L’Eurojust dispone di un membro nazionale, distaccato da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, che sia magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché sia fornito un contributo continuo ed efficace all’Eurojust nel raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3. A tale scopo:

a)

il luogo normale di lavoro del membro nazionale è presso la sede dell’Eurojust;

b)

ciascun membro nazionale è assistito da un aggiunto e da un’altra persona in qualità di assistente. Il luogo normale di lavoro dell’aggiunto e dell’assistente può essere presso l’Eurojust. Il membro nazionale può essere assistito da più aggiunti o assistenti, il cui luogo normale di lavoro può essere, se necessario e previo accordo del collegio, presso l’Eurojust.

3.   Il membro nazionale occupa una posizione tale da conferirgli i poteri previsti dalla presente decisione per consentirgli di svolgere le sue funzioni.

4.   I membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti sono soggetti all’ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto.

5.   L’aggiunto soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 ed è in grado di agire per conto o in sostituzione del membro nazionale. Anche l’assistente può agire per conto o in sostituzione del membro nazionale, purché soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1.

6.   L’Eurojust è altresì collegata ad un sistema di coordinamento nazionale Eurojust a norma dell’articolo 12.

7.   L’Eurojust ha la facoltà di distaccare magistrati di collegamento in Stati terzi conformemente alla presente decisione.

8.   In conformità della presente decisione, l’Eurojust dispone di un segretariato diretto da un direttore amministrativo.»;

2)

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, lettera b), i termini «la prestazione dell’assistenza giudiziaria internazionale e l’esecuzione delle richieste di estradizione» sono sostituiti da «l’esecuzione delle richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco»;

b)

al paragrafo 2, i termini «dell’articolo 27, paragrafo 3» sono sostituiti da «dell’articolo 26 bis, paragrafo 2»;

3)

l’articolo 4, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le forme di criminalità e i reati per i quali Europol è competente ad agire, in qualsiasi momento;» (7);

b)

la lettera b) è soppressa;

c)

alla lettera c), i termini «ai paragrafi a) e b)» sono sostituiti da «alla lettera a)»;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Coordinamento permanente

1.   Per poter assolvere le sue funzioni in casi urgenti, l’Eurojust istituisce un coordinamento permanente (CP) in grado di ricevere e trattare in ogni momento le richieste che gli sono destinate. Il CP è contattabile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 attraverso un suo punto di contatto unico presso l’Eurojust.

2.   Il CP si avvale di un rappresentante (rappresentante CP) per Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale. Il rappresentante CP è in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

3.   Qualora, in casi urgenti, occorra dare esecuzione in uno o più Stati membri ad una richiesta o una decisione in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, l’autorità competente richiedente o di emissione può trasmetterla al CP. Il punto di contatto del CP la trasmette immediatamente al rappresentante dello Stato membro da cui proviene la richiesta e, ove espressamente richiesto dall’autorità di trasmissione o di emissione, ai rappresentanti CP degli Stati membri sul cui territorio la richiesta dovrebbe essere eseguita. Tali rappresentanti CP intervengono senza indugio, in relazione all’esecuzione della richiesta nel proprio Stato membro, esercitando i compiti o i poteri di cui dispongono e previsti all’articolo 6 e agli articoli da 9 bis a 9 septies.»;

5)

l’articolo 6 è modificato come segue:

a)

l’attuale comma diventa il paragrafo 1;

b)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, specificandone i motivi, di:

i)

avviare un’indagine o un’azione penale per fatti precisi;

ii)

accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi;

iii)

porre in essere un coordinamento fra di esse;

iv)

istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

v)

comunicarle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;

vi)

adottare misure investigative speciali;

vii)

adottare ogni altra misura giustificata ai fini dell’indagine o dell’azione penale;»;

c)

al paragrafo 1, la lettera g) è soppressa;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti rispondano senza indugio alle richieste avanzate a norma del presente articolo.»;

6)

l’articolo 7 è modificato come segue:

a)

il comma esistente diventa paragrafo 1;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«2.   Qualora due o più membri nazionali non siano d’accordo sulle modalità di risoluzione di un caso di conflitto di giurisdizione per quanto riguarda l’avvio di indagini o di azioni penali a norma dell’articolo 6, in particolare del paragrafo 1, lettera c), è chiesto al collegio di esprimere un parere scritto non vincolante sul caso, purché non sia stato possibile risolvere la questione di comune accordo tra le autorità nazionali competenti interessate. Il parere del collegio è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il paragrafo 1, lettera a), punto ii).

3.   Fatte salve le disposizioni degli strumenti adottati dall’Unione europea sulla cooperazione giudiziaria, un’autorità competente può comunicare all’Eurojust ricorrenti rifiuti o difficoltà in ordine all’esecuzione di richieste e di decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, e chiedere al collegio di esprimere un parere scritto non vincolante sulla questione, purché non sia stato possibile risolverla di comune accordo tra le autorità nazionali competenti o con l’intervento dei membri nazionali interessati. Il parere del collegio è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.»;

7)

gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 8

Seguito riservato alle richieste e ai pareri dell’Eurojust

Le autorità competenti degli Stati membri interessati, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o di non seguire un parere scritto ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, comunicano senza indugio all’Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni. Qualora non sia possibile motivare il rifiuto di accogliere una richiesta poiché ciò arrecherebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o metterebbe a repentaglio la sicurezza delle persone, le autorità competenti degli Stati membri possono addurre motivazioni operative.

Articolo 9

Membri nazionali

1.   La durata del mandato dei membri nazionali è di almeno quattro anni. Lo Stato membro d’origine può rinnovare il mandato. Il membro nazionale non può essere revocato prima della fine del mandato senza informarne il Consiglio prima della revoca e senza fornirne le motivazioni. Qualora un membro nazionale sia presidente o vicepresidente dell’Eurojust, il suo mandato di membro deve consentirgli almeno di svolgere le sue funzioni di presidente o vicepresidente per tutto il mandato elettivo.

2.   Tutte le informazioni scambiate fra l’Eurojust e gli Stati membri sono trasmesse per il tramite del membro nazionale.

3.   Per conseguire gli obiettivi dell’Eurojust, il membro nazionale ha un accesso almeno equivalente alle informazioni o è in grado di ottenere almeno le informazioni contenute nei seguenti tipi di registri del suo Stato membro che sarebbero a sua disposizione in quanto magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia, secondo il caso, a livello nazionale:

a)

casellario giudiziario;

b)

registri delle persone arrestate;

c)

registri relativi alle indagini;

d)

registri del DNA;

e)

altri registri del proprio Stato membro contenenti informazioni ritenute necessarie all’assolvimento dei suoi compiti.

4.   Il membro nazionale può contattare direttamente le autorità competenti del proprio Stato membro.»;

8)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Poteri conferiti al membro nazionale a livello nazionale

1.   I poteri di cui agli articoli 9 ter, 9 quater e 9 quinquies sono esercitati dal membro nazionale in qualità di autorità nazionale competente che agisce nel rispetto del diritto nazionale e alle condizioni stabilite nel presente articolo e agli articoli da 9 bis a 9 sexies. Nell’esercizio delle sue funzioni, il membro nazionale indica all’occorrenza quando agisce in virtù dei poteri conferiti ai membri nazionali a norma del presente articolo e degli articoli da 9 bis a 9 quinquies.

2.   Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri che conferisce al proprio membro nazionale per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in relazione a tale Stato membro. Tuttavia, ogni Stato membro conferisce al proprio membro nazionale almeno i poteri di cui all’articolo 9 ter e, fatto salvo l’articolo 9 sexies, i poteri di cui agli articoli 9 quater e 9 quinquies, di cui disporrebbe in veste di giudice, magistrato del pubblico ministero o funzionario di polizia, secondo il caso, a livello nazionale.

3.   Quando designa il membro nazionale e, se necessario, in qualsiasi altro momento, lo Stato membro notifica la sua decisione relativa all’attuazione del paragrafo 2 all’Eurojust e al segretariato generale del Consiglio cosicché questo ne possa informare gli altri Stati membri. Gli Stati membri s’impegnano ad accettare e a riconoscere le prerogative così conferite, purché siano conformi agli impegni assunti sul piano internazionale.

4.   Ciascuno Stato membro definisce il diritto del membro nazionale di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale.

Articolo 9 ter

Poteri ordinari

1.   I membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, sono autorizzati a ricevere, trasmettere, agevolare, seguire e fornire le informazioni supplementari relative all’esecuzione delle richieste e delle decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco. Qualora siano esercitati i poteri di cui al presente paragrafo, l’autorità nazionale competente ne è informata senza indugio.

2.   In caso di esecuzione parziale o inadeguata di una richiesta di cooperazione giudiziaria, i membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, sono autorizzati a chiedere all’autorità nazionale competente del proprio Stato membro misure supplementari ai fini della piena esecuzione della richiesta.

Articolo 9 quater

Poteri esercitati d’intesa con un’autorità nazionale competente

1.   I membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, possono esercitare, d’intesa con un’autorità nazionale competente o su sua richiesta e caso per caso, i seguenti poteri:

a)

emettere e completare richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

b)

eseguire nel proprio Stato membro richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

c)

disporre nel proprio Stato membro misure investigative ritenute necessarie durante una riunione di coordinamento organizzata dall’Eurojust per assistere le autorità nazionali competenti interessate da una determinata indagine e alla quale sono invitate a partecipare le autorità nazionali competenti interessate dall’indagine;

d)

autorizzare e coordinare consegne controllate nel proprio Stato membro.

2.   I poteri di cui al presente articolo sono di norma esercitati da un’autorità nazionale competente.

Articolo 9 quinquies

Poteri esercitati in casi urgenti

In qualità di autorità nazionali competenti, i membri nazionali, in casi urgenti e allorché siano nell’impossibilità di individuare o contattare l’autorità nazionale competente in tempo utile, hanno il diritto di:

a)

autorizzare e coordinare consegne controllate nel proprio Stato membro;

b)

eseguire, in relazione al proprio Stato membro, una richiesta o decisione in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

Non appena è individuata o contattata, l’autorità nazionale competente è informata sull’esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

Articolo 9 sexies

Richieste di membri nazionali qualora i poteri non possano essere esercitati

1.   Il membro nazionale, in qualità di autorità nazionale competente, è competente almeno per presentare all’autorità competente una proposta finalizzata all’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 quater e 9 quinquies, qualora il conferimento di tali poteri al membro nazionale sia contrario:

a)

alle norme costituzionali,

ovvero

b)

agli aspetti fondamentali del sistema giudiziario penale:

i)

relativi alla suddivisione dei poteri tra polizia, magistrati del pubblico ministero e giudici;

ii)

relativi alla divisione funzionale dei compiti tra procure;

ovvero

iii)

relativi alla struttura federale dello Stato membro interessato.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, la richiesta presentata dal membro nazionale sia trattata senza indebito ritardo dall’autorità nazionale competente.

Articolo 9 septies

Partecipazione del membro nazionale alle squadre investigative comuni

I membri nazionali sono autorizzati a partecipare alle squadre investigative comuni in conformità dell’articolo 13 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea o della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (8), per quanto riguarda il proprio Stato membro, anche per quanto riguarda l’istituzione di tali squadre. Tuttavia, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione del membro nazionale all’accordo dell’autorità nazionale competente. I membri nazionali, i loro aggiunti o assistenti sono invitati a partecipare a qualsiasi squadra investigativa comune che interessi il loro Stato membro e benefici di un finanziamento comunitario in conformità degli strumenti finanziari applicabili. Ciascuno Stato membro determina se il membro nazionale partecipa alla squadra investigativa comune in quanto autorità nazionale competente o per conto dell’Eurojust.

9)

l’articolo 10 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva il regolamento interno dell’Eurojust su proposta del collegio. Il collegio adotta la sua proposta a maggioranza dei due terzi dopo aver consultato l’autorità di controllo comune di cui all’articolo 23 per quanto concerne le disposizioni relative al trattamento dei dati personali.»;

b)

al paragrafo 3, i termini «ai sensi dell’articolo 7, lettera a),» sono sostituiti da «ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 3,»;

10)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Sistema di coordinamento nazionale Eurojust

1.   Ciascuno Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per l’Eurojust.

2.   Entro il 4 giugno 2011, ciascuno Stato membro istituisce un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto:

a)

dai corrispondenti nazionali dell’Eurojust;

b)

dal corrispondente nazionale dell’Eurojust in materia di terrorismo;

c)

dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea e da non più di tre altri punti di contatto della rete giudiziaria europea;

d)

dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite dalla decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all’istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra (9), dalla decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (10), e dalla decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione (11).

3.   Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 mantengono la loro posizione e il loro statuto ai sensi del diritto nazionale.

4.   I corrispondenti nazionali dell’Eurojust sono responsabili del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust. Qualora siano designati vari corrispondenti dell’Eurojust, uno di questi è responsabile del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust.

5.   Il sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola, all’interno dello Stato membro, lo svolgimento dei compiti dell’Eurojust, segnatamente:

a)

provvedendo affinché il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all’articolo 16 riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile;

b)

aiutando a determinare se procedere al trattamento del fascicolo con l’assistenza dell’Eurojust o della rete giudiziaria europea;

c)

aiutando il membro nazionale a individuare le pertinenti autorità per l’esecuzione delle richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

d)

mantenendo stretti rapporti con l’unità nazionale Europol.

6.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 5, le persone di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere da a) a c), sono collegate e le persone di cui al paragrafo 2, lettera d), possono essere collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli articoli 16, 16 bis, 16 ter e 18, nonché del regolamento interno dell’Eurojust. Il collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

7.   Il presente articolo lascia impregiudicati i contatti diretti tra autorità giudiziarie competenti previsti dagli strumenti di cooperazione giudiziaria, quali l’articolo 6 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea. Le relazioni tra il membro nazionale e i corrispondenti nazionali non escludono contatti diretti tra il membro nazionale e le sue autorità competenti.

11)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Scambi di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali

1.   Le autorità competenti degli Stati membri scambiano con l’Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest’ultima, conformemente agli articoli 4 e 5 nonché alle norme sulla protezione dei dati contemplate dalla presente decisione. Tale disposizione include almeno le informazioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7.

2.   La trasmissione di informazioni all’Eurojust è interpretata come richiesta di assistenza dell’Eurojust nel caso in questione solo se un’autorità competente dispone in tal senso.

3.   I membri nazionali dell’Eurojust hanno la facoltà di scambiare, senza autorizzazione preliminare, qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni dell’Eurojust, tra di loro o con le autorità competenti dei rispettivi Stati membri. In particolare, i membri nazionali sono messi al corrente senza indugio di un caso che li riguarda.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicati altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni all’Eurojust, tra cui quelli derivanti dalla decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (12).

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i membri nazionali siano informati dell’istituzione di una squadra investigativa comune, che sia istituita a norma dell’articolo 13 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea o a norma della decisione quadro 2002/465/GAI, e dei risultati del lavoro di tali squadre.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché il rispettivo membro nazionale sia informato senza indugio di qualsiasi caso riguardante direttamente almeno tre Stati membri per cui richieste o decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, sono state trasmesse ad almeno due Stati membri; e

a)

il reato in questione è punibile nello Stato membro richiedente o nello Stato membro di emissione con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima di almeno cinque o sei anni, decisa dallo Stato membro in questione, ed è incluso nel seguente elenco:

i)

tratta di esseri umani;

ii)

sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

iii)

traffico di stupefacenti;

iv)

traffico di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni;

v)

corruzione;

vi)

frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee;

vii)

falsificazione dell’euro;

viii)

riciclaggio di denaro;

ix)

attacchi contro i sistemi di informazione;

ovvero

b)

vi sono indicazioni concrete del coinvolgimento di un’organizzazione criminale;

ovvero

c)

vi sono indicazioni secondo le quali il caso può avere una grave dimensione transfrontaliera o un’incidenza sul piano dell’Unione europea o potrebbe riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi membri nazionali siano informati in merito a:

a)

casi in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione;

b)

consegne controllate che riguardino almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;

c)

difficoltà o rifiuti ripetuti che riguardano l’esecuzione di richieste e di decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

8.   Le autorità nazionali non sono tenute, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni se così facendo:

a)

si arreca pregiudizio agli interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza; ovvero

b)

si mette a repentaglio la sicurezza delle persone.

9.   Il presente articolo lascia impregiudicate le condizioni stabilite in accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all’utilizzo delle informazioni già fornite.

10.   Le informazioni trasmesse all’Eurojust ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7 includono almeno, se disponibile, il tipo di informazione di cui all’elenco che figura nell’allegato.

11.   Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all’Eurojust in modo strutturato.

12.   Entro il 4 giugno 2014 (12), la Commissione redige, sulla scorta delle informazioni trasmesse dall’Eurojust, una relazione sull’attuazione del presente articolo, corredata di eventuali proposte che ritenga opportune, in particolare per valutare l’opportunità di una modifica dei paragrafi 5, 6 e 7 e dell’allegato.

12)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Informazioni trasmesse dall’Eurojust alle autorità nazionali competenti

1.   L’Eurojust comunica alle autorità nazionali competenti informazioni ed elementi di riscontro sui risultati del trattamento delle informazioni, nonché sull’esistenza di collegamenti con casi già registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

2.   Inoltre, allorché un’autorità nazionale competente le chiede di fornire informazioni, l’Eurojust le trasmette entro il termine richiesto da tale autorità.»;

13)

l’articolo 14 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3, i termini «ai sensi degli articoli 13 e 26» sono sostituiti da «ai sensi degli articoli 13, 26 e 26 bis»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

14)

all’articolo 15, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

nell’alinea, i termini «sono oggetto di un’indagine o di un’azione penale per una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all’articolo 4» sono sostituiti da «sono sospettate di aver commesso un reato di competenza dell’Eurojust o di avervi partecipato o che sono state condannate per un siffatto reato»;

b)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«l)

numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica e dati citati all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (13);

m)

dati relativi all’immatricolazione dei veicoli;

n)

profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali.

15)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Sistema automatico di gestione dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei

1.   Conformemente alla presente decisione, l’Eurojust istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice contenenti dati personali e non personali.

2.   Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:

a)

prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui l’Eurojust fornisce assistenza, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni;

b)

agevolare l’accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso;

c)

agevolare il controllo della legittimità del trattamento dei dati personali e del rispetto della presente decisione in tale ambito.

3.   Il sistema automatico di gestione dei fascicoli, nella misura in cui ciò sia conforme alle norme sulla protezione dei dati contemplate dalla presente decisione, può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all’articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla rete giudiziaria europea (14).

4.   L’indice contiene rinvii agli archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro dell’Eurojust e non può contenere dati personali diversi da quelli di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a i), k) e m), e all’articolo 15, paragrafo 2.

5.   Nello svolgimento delle loro funzioni in conformità della presente decisione, i membri nazionali dell’Eurojust possono trattare in un archivio di lavoro temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si occupano. Ne consentono l’accesso al delegato alla protezione dei dati. Il membro nazionale interessato informa il delegato alla protezione dei dati della creazione di ogni nuovo archivio di lavoro temporaneo contenente dati personali.

6.   Per il trattamento di dati personali relativi a un caso l’Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli.

16)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 16 bis

Funzionamento degli archivi di lavoro temporanei e dell’indice

1.   Il membro nazionale interessato crea un archivio di lavoro temporaneo per ogni caso in merito al quale gli sono trasmesse informazioni, purché la trasmissione sia conforme alla presente decisione o agli strumenti di cui all’articolo 13, paragrafo 4. Il membro nazionale è responsabile della gestione degli archivi di lavoro temporanei che ha creato.

2.   Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide, caso per caso, se mantenere riservato tale archivio ovvero se concedervi ad altri membri nazionali associati o a personale autorizzato dell’Eurojust accesso totale o parziale, ove necessario per consentire all’Eurojust di svolgere le sue funzioni.

3.   Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide quali informazioni relative a tale archivio inserire nell’indice.

Articolo 16 ter

Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale

1.   Le persone di cui all’articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, possono accedere unicamente:

a)

all’indice, purché il membro nazionale che ha deciso di introdurre i dati nell’indice non abbia espressamente negato tale accesso;

b)

agli archivi di lavoro temporanei creati o gestiti dal membro nazionale del loro Stato membro;

c)

agli archivi di lavoro temporanei creati o gestiti da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che ha creato o gestisce l’archivio di lavoro temporaneo non abbia espressamente negato tale accesso.

2.   Il membro nazionale decide, entro i limiti di cui al paragrafo 1, la portata dell’accesso agli archivi di lavoro temporanei concesso nel proprio Stato membro alle persone di cui all’articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell’articolo 12, paragrafo 6.

3.   Previa consultazione del membro nazionale, ciascuno Stato membro decide la portata dell’accesso all’indice concesso nello Stato membro stesso alle persone di cui all’articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell’articolo 12, paragrafo 6. Gli Stati membri notificano la loro decisione relativa all’attuazione del presente paragrafo all’Eurojust e al segretariato generale del Consiglio affinché quest’ultimo ne informi gli altri Stati membri.

Tuttavia le persone di cui all’articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, hanno almeno accesso all’indice nella misura necessaria ad accedere agli archivi di lavoro temporaneo a cui hanno avuto accesso in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

4.   Entro il 4 giugno 2013, l’Eurojust riferisce al Consiglio e alla Commissione in merito all’attuazione del paragrafo 3. In base a tale relazione ciascuno Stato membro considera se sia opportuno riesaminare la portata dell’accesso concesso in conformità del paragrafo 3.»;

17)

l’articolo 17 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, i termini «non riceve istruzioni da nessuno» sono sostituiti da «agisce in maniera indipendente»;

b)

ai paragrafi 3 e 4, i termini «il delegato» sono sostituiti da «il delegato alla protezione dei dati»;

18)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Accesso autorizzato ai dati personali

Solo i membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, le persone di cui all’articolo 12, paragrafo 2 nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, nonché il personale autorizzato dell’Eurojust possono avere accesso, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Eurojust e nei limiti previsti negli articoli 16, 16 bis e 16 ter, ai dati personali trattati dall’Eurojust.»;

19)

all’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), i termini «cui contribuisce l’Eurojust» sono soppressi;

20)

l’articolo 21 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

nella frase introduttiva, i termini «la prima data applicabile tra le seguenti» sono inseriti dopo il termine «oltre»;

ii)

è inserita la seguente lettera:

«a bis)

la data in cui la persona è stata assolta e la decisione è divenuta definitiva;»;

iii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

tre anni dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell’ultimo degli Stati membri interessati dalle indagini o dalle azioni penali;»;

iv)

alla lettera c), i termini «, a meno che non ci sia un obbligo di fornire questa informazione all’Eurojust in conformità dell’articolo 13, paragrafi 6 e 7, o degli strumenti di cui all’articolo 13, paragrafo 4;» sono inseriti dopo i termini «azioni penali da parte dell’Eurojust»;

v)

è aggiunta la lettera seguente:

«d)

tre anni dopo la data in cui i dati sono stati trasmessi in conformità dell’articolo 13, paragrafi 6 e 7, o degli strumenti di cui all’articolo 13, paragrafo 4.»;

b)

il paragrafo 3 è modificato come segue:

i)

alle lettere a) e b), i termini «al paragrafo 2» sono sostituiti da «al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d)»;

ii)

alla lettera b) è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, dopo la scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale in tutti gli Stati membri interessati di cui al paragrafo 2, lettera a), i dati possono essere conservati soltanto se sono necessari affinché l’Eurojust fornisca assistenza in conformità della presente decisione.»;

21)

l’articolo 23 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

nel primo comma, i termini «agli articoli da 14 a 22» sono sostituiti da «agli articoli da 14 a 22, 26, 26 bis e 27»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’autorità di controllo comune si riunisce almeno una volta per semestre. Inoltre si riunisce entro i tre mesi che seguono l’introduzione di un ricorso di cui all’articolo 19, paragrafo 8, o entro i tre mesi successivi alla data in cui è stata adita per un caso in conformità dell’articolo 20, paragrafo 2. L’autorità di controllo comune può essere altresì riunita dal suo presidente se almeno due Stati membri lo richiedono.»;

iii)

nel terzo comma, seconda frase, i termini «18 mesi» sono sostituiti da «tre anni»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il giudice nominato da uno Stato membro diventa membro permanente dopo essere stato eletto dalla riunione plenaria delle persone nominate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 e rimane membro permanente per tre anni. Annualmente si tengono elezioni per la designazione di un membro permanente dell’autorità di controllo comune mediante scrutinio segreto. L’autorità di controllo comune è presieduta dal membro che è al suo terzo anno di mandato dopo le elezioni. I membri permanenti possono essere rieletti. Le persone nominate che desiderano essere elette presentano le loro candidature per iscritto al segretariato dell’autorità di controllo comune dieci giorni prima della riunione in cui si procederà all’elezione.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis.   L’autorità di controllo comune adotta nel suo regolamento interno le misure necessarie per attuare i paragrafi 3 e 4.»;

d)

al paragrafo 10 è aggiunta la frase seguente:

«Il segretariato dell’autorità di controllo comune può avvalersi delle competenze del segretariato istituito dalla decisione 2000/641/GAI (15).

22)

l’articolo 25 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I membri nazionali, gli aggiunti e i loro assistenti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, il personale dell’Eurojust, i corrispondenti nazionali e il delegato alla protezione dei dati hanno l’obbligo della riservatezza, fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4.»;

b)

al paragrafo 4, i termini «l’articolo 9, paragrafo 1» sono sostituiti da «l’articolo 2, paragrafo 4»;

23)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Cooperazione con la rete giudiziaria europea e altre reti dell’Unione europea coinvolte nella cooperazione giudiziaria in materia penale

1.   L’Eurojust e la rete giudiziaria europea intrattengono rapporti privilegiati tra di loro basati sulla concertazione e sulla complementarità, in particolare tra il membro nazionale, i punti di contatto della rete giudiziaria europea di uno stesso Stato membro e i corrispondenti nazionali dell’Eurojust e della rete giudiziaria europea. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono adottate le seguenti misure:

a)

i membri nazionali informano i punti di contatto della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che ritengano possano essere trattati più opportunamente dalla rete;

b)

il segretariato della rete giudiziaria europea fa parte del personale dell’Eurojust. Ne costituisce un’unità distinta sul piano funzionale. Può avvalersi dei mezzi amministrativi dell’Eurojust necessari ad assolvere i compiti della rete giudiziaria europea, anche per la copertura dei costi delle riunioni plenarie della rete. Nel caso in cui le riunioni plenarie si tengano presso la sede del Consiglio a Bruxelles, i costi possono includere solo le spese di viaggio e i costi di interpretazione. Nel caso in cui le riunioni plenarie si tengano nello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio, i costi possono includere solo una parte dei costi complessivi della riunione;

c)

i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, quando lo si ritiene necessario, possono essere invitati alle riunioni dell’Eurojust.

2.   Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 1, i segretariati della rete delle squadre investigative comuni e della rete istituita in virtù della decisione 2002/494/GAI fanno parte del personale dell’Eurojust. Tali segretariati costituiscono unità distinte sul piano funzionale. Possono avvalersi dei mezzi amministrativi dell’Eurojust necessari ad assolvere i rispettivi compiti. L’Eurojust provvede al coordinamento dei segretariati.

Il presente paragrafo si applica al segretariato di qualsiasi nuova rete istituita mediante decisione del Consiglio allorché tale decisione prevede che il segretariato sia assunto dall’Eurojust.

3.   La rete istituita in virtù della decisione 2008/852/GAI può chiedere che l’Eurojust fornisca un segretariato alla rete. Se tale richiesta viene fatta, si applica il paragrafo 2.»;

24)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Relazioni con istituzioni, organi e agenzie della Comunità o dell’Unione

1.   Se pertinente con lo svolgimento dei suoi compiti, l’Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi e le agenzie istituite dai trattati che istituiscono le Comunità europee o dal trattato sull’Unione europea, o sulla base dei medesimi. L’Eurojust instaura e mantiene relazioni di cooperazione almeno con:

a)

l’Europol;

b)

l’OLAF;

c)

l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex);

d)

il Consiglio, in particolare il centro di situazione congiunto.

L’Eurojust instaura e mantiene relazioni di cooperazione anche con la rete europea di formazione giudiziaria.

2.   L’Eurojust può stipulare accordi o accordi di lavoro con i soggetti di cui al paragrafo 1. Tali accordi o accordi di lavoro possono riguardare in particolare lo scambio di informazioni, inclusi i dati personali, e il distacco di ufficiali di collegamento presso l’Eurojust. Tali accordi o accordi di lavoro possono essere stipulati solo dopo che l’Eurojust abbia consultato l’autorità di controllo comune per quanto attiene alle disposizioni relative alla protezione dei dati e previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. L’Eurojust informa il Consiglio dell’intenzione di avviare tali negoziati e il Consiglio può trarre le conclusioni che ritiene opportune.

3.   Prima dell’entrata in vigore di un accordo o accordo di lavoro di cui al paragrafo 2, l’Eurojust può ricevere direttamente e usare informazioni, inclusi i dati personali, dai soggetti di cui al paragrafo 1, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti, e può trasmettere direttamente informazioni, inclusi i dati personali, a tali soggetti, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario e in conformità delle norme sulla protezione dei dati previste dalla presente decisione.

4.   L’OLAF può contribuire all’attività di coordinamento delle indagini e delle azioni penali concernenti la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee svolta dall’Eurojust, su iniziativa dell’Eurojust o su richiesta dell’OLAF, sempre che le autorità nazionali competenti in materia non vi si oppongano.

5.   Per le esigenze di ricezione e trasmissione delle informazioni tra l’Eurojust e l’OLAF, e fatto salvo l’articolo 9, gli Stati membri vigilano affinché i membri nazionali dell’Eurojust siano considerati autorità competenti degli Stati membri esclusivamente ai fini del regolamento (CE) n. 1073/1999 e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alla indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (16). Lo scambio di informazioni tra l’OLAF e i membri nazionali non pregiudica l’informazione che deve essere fornita ad altre autorità competenti in virtù di detti regolamenti.

25)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 26 bis

Relazioni con Stati terzi e organizzazioni

1.   Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, l’Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le seguenti entità:

a)

Stati terzi;

b)

organizzazioni quali:

i)

organizzazioni internazionali ed enti di diritto pubblico a quelle subordinati;

ii)

altri enti di diritto pubblico esistenti in virtù di un accordo tra due o più Stati; e

iii)

l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

2.   L’Eurojust può stipulare accordi con le entità di cui al paragrafo 1. Tali accordi possono riguardare in particolare lo scambio di informazioni, inclusi i dati personali, e il distacco di ufficiali di collegamento presso l’Eurojust. Tali accordi possono essere stipulati solo dopo che l’Eurojust abbia consultato l’autorità di controllo comune per quanto attiene alle disposizioni relative alla protezione dei dati e previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. L’Eurojust informa il Consiglio dell’intenzione di avviare tali negoziati e il Consiglio può trarre le conclusioni che ritiene opportune.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 2, contenenti disposizioni sullo scambio di dati personali, possono essere conclusi soltanto se al soggetto interessato si applica la convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 o in seguito a una valutazione che confermi l’esistenza di un adeguato livello di protezione dei dati garantito da tale soggetto.

4.   Gli accordi di cui al paragrafo 2 contengono disposizioni per il controllo della loro attuazione, attuazione delle norme sulla protezione dei dati compresa.

5.   Prima dell’entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, l’Eurojust può ricevere direttamente informazioni, inclusi i dati personali, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti.

6.   Prima dell’entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, l’Eurojust può, alle condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni, esclusi i dati personali, a tali soggetti, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.

7.   Alle condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, l’Eurojust può trasmettere dati personali ai soggetti di cui al paragrafo 1 qualora:

a)

ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza dell’Eurojust; e

b)

l’Eurojust abbia stipulato, con il soggetto interessato, un accordo di cui al paragrafo 2 che è entrato in vigore e che autorizza la trasmissione di tali dati.

8.   Se i soggetti di cui al paragrafo 1 non assicurano il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 o se vi sono fondati motivi di ritenere che non l’assicurino, l’autorità di controllo comune e gli Stati membri interessati ne ricevono immediata comunicazione da parte dell’Eurojust. L’autorità di controllo comune può sospendere lo scambio di dati personali con i soggetti in questione finché non si sia accertato che sono stati presi provvedimenti per rimediare alla situazione.

9.   Tuttavia, anche in mancanza delle condizioni di cui al paragrafo 7, un membro nazionale può, agendo in qualità di autorità nazionale competente e secondo le disposizioni della sua legislazione nazionale, in circostanze eccezionali e soltanto perché vengano adottati provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per una persona o per la sicurezza pubblica, procedere a uno scambio di informazioni comprendenti dati personali. Il membro nazionale è responsabile della legittimità della trasmissione. Il membro nazionale registra la trasmissione e il relativo motivo. La trasmissione di dati è autorizzata soltanto se il destinatario si impegna a far sì che i dati siano utilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.»;

26)

l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Trasmissione dei dati

1.   Prima che l’Eurojust scambi informazioni con le entità di cui all’articolo 26 bis, il membro nazionale dello Stato membro che ha messo a disposizione le informazioni dà il proprio consenso alla trasmissione delle stesse. Se del caso, il membro nazionale consulta le autorità competenti degli Stati membri.

2.   L’Eurojust è responsabile della legittimità della trasmissione dei dati. Mantiene una traccia di tutte le trasmissioni di dati ai sensi degli articoli 26 e 26 bis e dei relativi motivi. I dati sono trasmessi solo se il destinatario si impegna a usarli unicamente per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.»;

27)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 27 bis

Magistrati di collegamento distaccati presso Stati terzi

1.   Allo scopo di agevolare la cooperazione giudiziaria con Stati terzi nei casi in cui l’Eurojust dà il suo sostegno in conformità della presente decisione, il collegio dell’Eurojust può distaccare magistrati di collegamento presso uno Stato terzo, con riserva di un accordo di cui all’articolo 26 bis con detto Stato terzo. Prima di avviare negoziati con un paese terzo, è necessario l’accordo del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. L’Eurojust informa il Consiglio dell’intenzione di avviare tali negoziati e il Consiglio può trarre le conclusioni che ritiene opportune.

2.   Il magistrato di collegamento di cui al paragrafo 1 deve possedere un’esperienza di lavoro con l’Eurojust e una conoscenza adeguata della cooperazione giudiziaria nonché del funzionamento dell’Eurojust. Il distacco di un magistrato di collegamento per conto dell’Eurojust è subordinato al consenso preliminare del magistrato e del suo Stato membro.

3.   Qualora il magistrato di collegamento distaccato dall’Eurojust sia selezionato tra membri nazionali, aggiunti o assistenti:

i)

è sostituito nella sua funzione di membro nazionale, aggiunto o assistente, dallo Stato membro;

ii)

non può più esercitare i poteri conferitigli ai sensi degli articoli da 9 bis a 9 sexies.

4.   Fatto salvo l’articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (17), il collegio dell’Eurojust elabora le norme sul distacco dei magistrati di collegamento e adotta le necessarie disposizioni attuative in consultazione con la Commissione.

5.   Le attività dei magistrati di collegamento distaccati dall’Eurojust sono soggette al controllo dell’autorità di controllo comune. I magistrati di collegamento riferiscono al collegio dell’Eurojust, che informa opportunamente delle loro attività il Parlamento europeo e il Consiglio nella relazione annuale. I magistrati di collegamento informano i membri nazionali e le autorità nazionali competenti di tutti i fascicoli riguardanti il rispettivo Stato membro.

6.   Le autorità competenti degli Stati membri e i magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 possono mettersi direttamente in contatto tra loro. In tal caso, il magistrato di collegamento ne informa il membro nazionale interessato.

7.   I magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 sono collegati al sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Articolo 27 ter

Richieste di cooperazione giudiziaria presentate a Stati terzi e da Stati terzi

1.   Con l’accordo degli Stati membri interessati, l’Eurojust può coordinare l’esecuzione di richieste di cooperazione giudiziaria di uno Stato terzo qualora tali richieste rientrino in una stessa indagine e debbano essere eseguite in almeno due Stati membri. Le richieste di cui al presente paragrafo possono altresì essere trasmesse all’Eurojust da un’autorità nazionale competente.

2.   In caso di urgenza e conformemente all’articolo 5 bis il CP può ricevere e trattare le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo e presentate da uno Stato terzo che ha concluso un accordo di cooperazione con l’Eurojust.

3.   Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2, in caso di richieste di cooperazione giudiziaria che si riferiscono alla stessa indagine e devono essere eseguite in uno Stato terzo, con l’accordo degli Stati membri interessati l’Eurojust può altresì agevolare la cooperazione giudiziaria con lo Stato terzo in questione.

4.   Le richieste di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere trasmesse tramite l’Eurojust, a condizione che ciò sia conforme agli strumenti applicabili ai rapporti tra detto Stato terzo e l’Unione europea o gli Stati membri interessati.

Articolo 27 quater

Responsabilità diversa dalla responsabilità per trattamento di dati non autorizzato o scorretto

1.   La responsabilità contrattuale dell’Eurojust è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

2.   In caso di responsabilità extracontrattuale, l’Eurojust risarcisce, indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell’articolo 24, i danni dovuti a colpa del collegio o del personale dell’Eurojust nell’esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui possano essere imputati ad essi e a prescindere dai diversi procedimenti di risarcimento danni ai sensi della legislazione degli Stati membri.

3.   Il paragrafo 2 si applica anche ai danni per colpa di un membro nazionale, di un aggiunto o di un assistente nell’esercizio delle loro funzioni. Tuttavia quando questi agiscono sulla base dei poteri loro conferiti a norma degli articoli da 9 bis a 9 sexies il rispettivo Stato membro d’origine rimborsa all’Eurojust gli importi pagati da quest’ultima in risarcimento dei danni.

4.   Il soggetto danneggiato ha diritto di esigere che l’Eurojust si astenga dal promuovere un’azione o vi rinunci.

5.   Le autorità giurisdizionali degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità dell’Eurojust di cui al presente articolo sono determinate con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (18).

28)

all’articolo 28, paragrafo 2, seconda frase, i termini «, che delibera a maggioranza qualificata» sono inseriti dopo i termini «del Consiglio»;

29)

l’articolo 29 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1:

i)

i termini «all’unanimità» sono sostituiti da «a maggioranza dei due terzi» dopo i termini «dal collegio»;

ii)

è aggiunta la frase seguente:

«La Commissione ha il diritto di prendere parte al processo di selezione e di partecipare al comitato di selezione.»;

b)

al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il mandato può essere rinnovato una volta senza invito a presentare candidature, a condizione che il collegio decida in tal senso a maggioranza dei tre quarti e designi il direttore amministrativo con la stessa maggioranza.»;

c)

al paragrafo 5 è aggiunta la frase seguente:

«A tal fine ha la responsabilità di stabilire e attuare, in cooperazione con il collegio, un’efficace procedura di controllo e valutazione dei risultati dell’amministrazione dell’Eurojust in termini di raggiungimento degli obiettivi. Il direttore amministrativo riferisce periodicamente al collegio sui risultati di tale controllo.»;

30)

l’articolo 30 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2:

i)

nella quarta frase, i termini «che possono altresì assistere il membro nazionale» sono aggiunti;

ii)

l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il collegio adotta le modalità di applicazione necessarie per gli esperti nazionali distaccati.»;

b)

al paragrafo 3, sono aggiunti i termini «, fatto salvo l’articolo 25 bis, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2)»;

31)

l’articolo 32 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Commissione o il Consiglio possono chiedere il parere dell’Eurojust su tutti i progetti di strumenti predisposti a norma del titolo VI del trattato.»;

32)

l’articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Finanziamento

1.   Gli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, sono a carico dello Stato membro di origine.

2.   Quando i membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti operano nell’ambito delle funzioni dell’Eurojust, le spese pertinenti relative a tali attività sono considerate spese operative ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, del trattato.»;

33)

l’articolo 35 paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

i termini «31 marzo» sono sostituiti da «10 febbraio»;

b)

è aggiunta la seguente frase:

«La rete giudiziaria europea e le reti di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 2, sono tempestivamente informate in merito alle sezioni relative alle attività dei loro segretariati prima della trasmissione dello stato di previsione alla Commissione.»;

34)

l’articolo 36 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2.   Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile dell’Eurojust comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento finanziario generale.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’Eurojust invia la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell’anno successivo.»;

c)

al paragrafo 10, i termini «30 aprile» sono sostituiti da «15 maggio»;

35)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 39 bis

Informazioni classificate UE

Europol applica i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio relativamente alle informazioni classificate UE (19).

36)

l’articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri notificano all’Eurojust e al segretariato generale del Consiglio la nomina di membri nazionali, aggiunti e assistenti, nonché delle persone di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, ed eventuali modifiche di tali nomine. Il segretariato generale del Consiglio tiene un elenco aggiornato di dette persone e mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione i relativi nominativi ed estremi.

2.   La designazione definitiva del membro nazionale non può produrre i suoi effetti prima del giorno in cui il segretariato generale del Consiglio riceve la notifica ufficiale di cui al paragrafo 1 e all’articolo 9 bis, paragrafo 3.»;

37)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 41 bis

Valutazione

1.   Entro il 4 giugno 2014, e successivamente ogni cinque anni, il collegio commissiona una valutazione esterna indipendente dell’attuazione della presente decisione e delle attività dell’Eurojust.

2.   Ogni valutazione considera l’impatto della presente decisione, i risultati conseguiti dall’Eurojust relativamente agli obiettivi di cui alla presente decisione nonché l’efficacia e l’efficienza dell’Eurojust. Il collegio stabilisce precisi termini di riferimento in consultazione con la Commissione.

3.   La relazione di valutazione include le risultanze della valutazione e raccomandazioni. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed è resa pubblica.»;

38)

è aggiunto l’allegato il cui testo figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale alla presente decisione quanto prima e in ogni caso entro il 4 giugno 2011.

2.   La Commissione esamina ad intervalli regolari l’attuazione da parte degli Stati membri della decisione 2002/187/GAI quale modificata e presenta al riguardo una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, delle proposte necessarie per migliorare la cooperazione giudiziaria e il funzionamento dell’Eurojust. Ciò si applica in particolare alle capacità dell’Eurojust di sostenere gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo.

Articolo 3

Decorrenza degli effetti

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Parere espresso il 2 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

(3)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

(4)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(5)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(6)  GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.

(7)  Al momento dell’adozione della presente decisione, le competenze di Europol sono quelle indicate nell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2), quale modificata dal protocollo del 2003 (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 1), e nel relativo allegato. Tuttavia, quando la decisione del Consiglio che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) entrerà in vigore, le competenze dell’Eurojust saranno quelle indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione e nel relativo allegato.

(8)  GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.»;

(9)  GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1.

(10)  GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103.

(11)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 38».

(12)  GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22.»;

(13)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54.»;

(14)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.»;

(15)  Decisione 2000/641/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che istituisce un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale e dalla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen) (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 1).»;

(16)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.»;

(17)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(18)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.»;

(19)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 10, che stabilisce il tipo di informazione minima da trasmettere, se disponibile, all’Eurojust ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 5, 6 e 7

1.

Situazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 5:

a)

Stati membri partecipanti;

b)

tipo di reato perseguito;

c)

data dell’accordo che istituisce la squadra;

d)

durata prevista della squadra, comprese modifiche di tale durata;

e)

estremi del responsabile della squadra per ciascuno Stato membro partecipante;

f)

breve riassunto dei risultati delle squadre investigative comuni.

2.

Situazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 6:

a)

dati per l’identificazione della persona, del gruppo o dell’entità oggetto di un’indagine o azione penale;

b)

Stati membri interessati;

c)

qualificazione del reato perseguito e relative circostanze;

d)

dati relativi alle richieste di cooperazione giudiziaria o alle decisioni in materia, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, in particolare:

i)

data della richiesta;

ii)

autorità richiedente o di emissione;

iii)

autorità richiesta o di esecuzione;

iv)

tipo di richiesta (misure richieste);

v)

esecuzione o mancata esecuzione della richiesta e, in quest’ultimo caso, i motivi.

3.

Situazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, lettera a):

a)

Stati membri interessati e autorità competenti interessate;

b)

dati per l’identificazione della persona, del gruppo o dell’entità oggetto di un’indagine o azione penale;

c)

qualificazione del reato perseguito e relative circostanze.

4.

Situazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, lettera b):

a)

Stati membri interessati e autorità competenti interessate;

b)

dati per l’identificazione della persona, del gruppo o dell’entità oggetto di un’indagine o azione penale;

c)

tipo di consegna;

d)

tipo di reato in relazione al quale è effettuata la consegna controllata.

5.

Situazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, lettera c):

a)

Stato richiedente o di emissione;

b)

Stato richiesto o di esecuzione;

c)

descrizione delle difficoltà.»


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