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Document 32017D1324

Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri

OJ L 185, 18.7.2017, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1324/oj

18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/1


DECISIONE (UE) 2017/1324 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2017

relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione del 3 marzo 2010«Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», la Commissione ha sottolineato la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la strategia.

(2)

Con le sue risoluzioni del 28 luglio 2010 e 18 dicembre 2013 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto all'acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano essenziale al pieno godimento della vita. Ha inoltre chiesto che il diritto umano all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari sia realizzato progressivamente, sottolineando il ruolo importante della cooperazione internazionale in tale contesto.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020») che mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione contribuendo al rafforzamento dei partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell'Unione a programmi avviati da più Stati membri, ai fini dello sviluppo sostenibile.

(4)

I partenariati pubblico-pubblico dovrebbero mirare a sviluppare sinergie più strette, a rafforzare il coordinamento e a evitare inutili duplicazioni con i programmi di ricerca e innovazione dell'Unione, internazionali, nazionali e regionali, e dovrebbero rispettare appieno i principi generali di Orizzonte 2020, con l'obiettivo di rafforzare la ricerca e l'innovazione per contribuire al conseguimento dello sviluppo sostenibile, in particolare quelli riguardanti l'apertura e la trasparenza.

(5)

In conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013, le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) devono essere esclusivamente incentrate sulle applicazioni per uso civile.

(6)

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 ha individuato nella «Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia» e nell'«Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime» due delle sfide prioritarie per la società che devono essere affrontate favorendo gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1291/2013 riconosce che le attività di ricerca e innovazione per tali sfide sono svolte a livello di Unione o a un livello superiore, considerati il carattere transnazionale e la natura globale del clima e dell'ambiente, la loro portata e complessità nonché la dimensione internazionale della catena di approvvigionamento alimentare e agricola.

(7)

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 riconosce che la cooperazione internazionale con i paesi terzi è necessaria per affrontare efficacemente le sfide comuni. La cooperazione internazionale nella ricerca e nell'innovazione è un aspetto fondamentale degli impegni dell'Unione sul piano mondiale e deve svolgere un ruolo fondamentale nel partenariato dell'Unione con i paesi del vicinato europeo. A tale riguardo, l'area del Mediterraneo riveste un'importanza strategica per l'Unione sul piano politico, economico, culturale, scientifico e ambientale.

(8)

Per assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali azioni dovrebbero essere conformi a tutti gli obblighi legali derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione, fra l'altro da tutte le pertinenti decisioni della Commissione quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2013 (5), nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell'integrità della ricerca.

(9)

Nella comunicazione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, la Commissione ha sottolineato la necessità per tutte le politiche, compresa la politica in materia di ricerca e innovazione, di affrontare le cause profonde della migrazione attraverso un nuovo modello di cooperazione che coinvolga investitori privati, mobiliti risorse di bilancio limitate e si incentri sulle piccole e medie imprese (PMI) e le infrastrutture sostenibili.

(10)

PRIMA mira ad attuare un programma congiunto volto a promuovere le capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per migliorare l'efficienza, la sicurezza, la protezione e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e dell'approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo. PRIMA dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile recentemente concordati e alla futura strategia europea per lo sviluppo sostenibile, nonché agli obiettivi dell'accordo di Parigi.

(11)

L'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche, compresi il riutilizzo e il trattamento delle acque, implicano che siano considerati tutti i diversi utilizzi di dette risorse.

(12)

I sistemi agroalimentari sostenibili dovrebbero mirare a rispondere al fabbisogno dei cittadini e ai requisiti ambientali in termini di alimenti sicuri, sani e a prezzi accettabili nonché rendere più sostenibili la lavorazione, la distribuzione e il consumo dei prodotti alimentari e dei mangimi allo scopo di ridurre al minimo le perdite alimentari e i rifiuti agroalimentari.

(13)

Per quanto riguarda le risorse idriche e i sistemi agroalimentari, una governance aperta, democratica e partecipativa è fondamentale per assicurare che siano attuate le soluzioni più efficaci sotto il profilo dei costi, a vantaggio di tutta la società.

(14)

Per garantire la partecipazione a PRIMA dei paesi terzi non associati a Orizzonte 2020, segnatamente l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano e il Marocco, occorre prevedere accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione e questi paesi terzi al fine di estendere a questi paesi il regime giuridico istituito dalla presente decisione.

(15)

In linea con gli obiettivi di Orizzonte 2020, qualsiasi altro Stato membro e qualsiasi paese terzo associato a Orizzonte 2020 dovrebbe poter partecipare a PRIMA se si impegna a contribuire al finanziamento dello stesso e ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

(16)

Al fine di garantire l'attuazione congiunta di PRIMA, è opportuno istituire una struttura di attuazione («PRIMA-IS»). A PRIMA-IS dovrebbe essere destinato il contributo finanziario dell'Unione e dovrebbe garantire l'attuazione efficiente e trasparente di PRIMA.

(17)

Al fine di conseguire gli obiettivi di PRIMA, qualsiasi altro paese terzo non associato a Orizzonte 2020, in particolare i paesi del Sud del Mediterraneo, dovrebbe poter partecipare se il paese in questione si impegna a contribuire al finanziamento di PRIMA e se PRIMA-IS ne approva la partecipazione. Tale partecipazione dovrebbe essere prevista anche dal pertinente accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica tra il paese terzo in questione e l'Unione.

(18)

È opportuno che il contributo finanziario dell'Unione sia subordinato a impegni formali da parte degli Stati partecipanti a contribuire al finanziamento di PRIMA e all'adempimento e attuazione di tali impegni, nel rispetto della presente decisione. È opportuno lasciare una certa flessibilità agli Stati partecipanti a contribuire finanziariamente a PRIMA-IS su base facoltativa, al fine di finanziare azioni indirette, raggiungendo in tal modo un grado elevato di integrazione finanziaria. Inoltre, gli Stati partecipanti dovrebbero contribuire finanziariamente o in natura alle attività attuate senza il contributo finanziario dell'Unione e al bilancio amministrativo di PRIMA-IS non coperto dal contributo finanziario dell'Unione. Il periodo durante il quale gli Stati partecipanti devono apportare il loro contributo dovrebbe essere chiaramente definito.

(19)

È opportuno stabilire un massimale per il contributo finanziario dell'Unione a PRIMA con i finanziamenti di Orizzonte 2020. Al di sotto di tale massimale è opportuno che il contributo finanziario dell'Unione sia equivalente ai contributi degli Stati partecipanti a PRIMA per conseguire un forte effetto leva e garantire una maggiore integrazione dei programmi degli Stati partecipanti. È opportuno prevedere la possibilità di utilizzare una parte limitata del contributo finanziario dell'Unione a copertura dei costi amministrativi di PRIMA-IS. Dovrebbe essere garantita un'amministrazione efficiente di PRIMA e i costi amministrativi dovrebbero essere mantenuti al minimo.

(20)

Al fine di evitare che l'attuazione di PRIMA-IS si protragga eccessivamente, è opportuno fissare un termine per l'avvio delle attività finali da finanziare, compresi gli inviti finali a presentare proposte.

(21)

Le attività di PRIMA dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e le priorità di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 e con i principi e le condizioni generali di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1291/2013. PRIMA dovrebbe tenere conto delle definizioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici relative ai livelli di maturità tecnologica nella classificazione della ricerca tecnologica, dello sviluppo di prodotti e delle attività di dimostrazione.

(22)

PRIMA dovrebbe sostenere tutti i tipi di attività di ricerca e innovazione, inclusi progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, dimostrazioni innovative e impianti pilota, sviluppo di capacità, formazione, azioni di sensibilizzazione e diffusione nonché mobilità dei ricercatori, che riguardano una vasta gamma di livelli di maturità tecnologica e garantiscono un adeguato equilibrio tra piccoli e grandi progetti.

(23)

Ai fini di ottenere un maggiore impatto, si dovrebbe perseguire la coerenza tra PRIMA e gli altri progetti di ricerca e innovazione nell'ambito di Orizzonte 2020, quali la comunità della conoscenza e dell'innovazione sull'alimentazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia («Food KIC»), o altri strumenti dell'Unione, quali lo strumento europeo di vicinato e partenariato, e si dovrebbero evitare eventuali sovrapposizioni.

(24)

PRIMA dovrebbe essere attuato sulla base di piani di lavoro annuali che definiscano le attività da avviare in un dato anno. PRIMA-IS dovrebbe monitorare periodicamente i risultati degli inviti a presentare proposte e le azioni che finanzia e valutare che si sia tenuto conto in maniera adeguata delle tematiche scientifiche, dell'incidenza prevista e del numero eccessivo di proposte al di sopra della soglia che non è stato possibile finanziare. In casi giustificati, PRIMA-IS dovrebbe avviare azioni correttive modificando il piano di lavoro annuale o nei piani di lavoro annuali successivi.

(25)

Al fine di conseguire gli obiettivi di PRIMA, PRIMA-IS dovrebbe garantire un sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti per azioni finanziate da PRIMA-IS. Queste azioni dovrebbero essere selezionate a seguito di inviti a presentare proposte aperti e concorrenziali sotto la responsabilità di PRIMA-IS.

(26)

Dovrebbero essere monitorate e affrontate le barriere che impediscono a nuovi attori di partecipare alle attività di PRIMA.

(27)

Nel realizzare gli obiettivi di PRIMA e in linea con le regole e i principi applicabili, come ad esempio il principio di eccellenza scientifica, mediante il piano di lavoro annuale PRIMA-IS dovrebbe mirare a fornire una quota adeguata del suo finanziamento, pari a circa il 25 % del contributo finanziario dell'Unione in modo da riflettere gli impegni dei paesi partner mediterranei nei confronti di PRIMA, a soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi mirati considerati Stati partecipanti.

(28)

Gli inviti a presentare proposte gestiti da PRIMA-IS dovrebbero anche essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

(29)

PRIMA-IS dovrebbe mettere a disposizione del pubblico le informazioni sull'attuazione delle azioni finanziate.

(30)

Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle norme in materia di gestione indiretta di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (7).

(31)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sopprimere, ridurre o sospendere il contributo finanziario dell'Unione in caso di inadeguata, parziale o tardiva attuazione di PRIMA oppure se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento di PRIMA.

(32)

In linea con l'obiettivo generale di Orizzonte 2020 di giungere a una maggiore semplificazione, si dovrebbero evitare insiemi di norme diversi da quelli di Orizzonte 2020. La partecipazione ad azioni indirette finanziate nell'ambito di PRIMA-IS è pertanto disciplinata dal regolamento (UE) n. 1290/2013. A causa degli obiettivi unici e delle particolari esigenze operative di PRIMA è tuttavia necessario prevedere talune deroghe a detto regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso.

(33)

Al fine di tener conto delle specificità derivanti dalla copertura geografica di PRIMA, sono necessarie deroghe all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, per adeguare le condizioni minime di ammissibilità per la partecipazione alle azioni indirette. Al fine in particolare di adeguarsi alle specificità di PRIMA, il numero minimo di partecipanti dovrebbe corrispondere, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013, a tre soggetti giuridici stabiliti in tre diversi Stati partecipanti, in modo da promuovere una cooperazione euromediterranea equilibrata. Una deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 è altresì necessaria per garantire che le condizioni di ammissibilità minime per la partecipazione alle azioni indirette non siano discriminatorie nei confronti di soggetti stabiliti nei paesi terzi che siano Stati partecipanti.

(34)

Le deroghe all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013 sono necessarie per garantire che, in linea di massima, soltanto i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato partecipante o istituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali di interesse europeo siano ammissibili al finanziamento. Ciononostante, Prisma-IS dovrebbe anche poter finanziare beneficiari stabiliti in un paese che non è uno Stato partecipante, a condizione che tale partecipazione sia ritenuta essenziale da PRIMA-IS o se il finanziamento è previsto da un accordo internazionale. PRIMA-IS dovrebbe monitorare la partecipazione di tali soggetti.

(35)

Ai fini della semplificazione, gli oneri amministrativi dovrebbero essere rigorosamente proporzionati agli effetti previsti su tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e alcuni oneri sproporzionati di documentazione o relazioni. Nello svolgimento degli audit è opportuno tenere conto, se del caso, delle specificità dei programmi nazionali.

(36)

Gli audit sui destinatari dei fondi dell'Unione erogati a norma della presente decisione dovrebbero garantire una riduzione degli oneri amministrativi, a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.

(37)

È necessario tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in tutto il ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero di fondi perduti, indebitamente pagati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(38)

È opportuno che la Commissione, tenendo conto dell'opinione degli Stati partecipanti nonché dei pareri espressi da un'ampia gamma di soggetti interessati, effettui una valutazione intermedia per analizzare in particolare la qualità e l'efficienza di PRIMA e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi fissati, nonché una valutazione finale, ed elabori delle relazioni in merito a tali valutazioni.

(39)

Su richiesta della Commissione, PRIMA-IS e gli Stati partecipanti dovrebbero trasmettere tutte le informazioni che la Commissione intende inserire nelle relazioni sulla valutazione di PRIMA e, a tal fine, dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare un formato armonizzato.

(40)

L'obiettivo della presente decisione è rafforzare l'integrazione e l'allineamento dei sistemi e delle attività di ricerca e di innovazione nei paesi del Mediterraneo nei settori dei sistemi agroalimentari, affinché diventino sostenibili, e dell'approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche. La portata delle attività di ricerca e innovazione necessarie per affrontare le sfide nell'area del Mediterraneo è vastissima a causa della natura sistematica delle principali strozzature. L'ambito della ricerca e dell'innovazione è complesso e multidisciplinare e richiede un approccio multilaterale e transfrontaliero. Un approccio collaborativo con un'ampia serie di Stati partecipanti può contribuire ad aumentare l'ampiezza e la portata necessarie, mediante la messa in comune di risorse finanziarie e intellettuali. Poiché l'obiettivo della presente decisione non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, integrando gli sforzi nazionali in un approccio unionale coerente, raggruppando programmi nazionali di ricerca e innovazione compartimentati, favorendo l'elaborazione di strategie transnazionali comuni di ricerca e di finanziamento e raggiungendo la massa critica di operatori e di investimenti richiesti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41)

Pertanto, l'Unione dovrebbe partecipare a PRIMA,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione a PRIMA

1.   L'Unione partecipa al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo («PRIMA») avviato congiuntamente da Croazia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia («Stati partecipanti»), alle condizioni stabilite nella presente decisione.

2.   Algeria, Egitto, Giordania, Libano e Marocco diventano Stati partecipanti, a condizione che concludano accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabiliscano i termini e le condizioni della loro partecipazione a PRIMA.

3.   Qualsiasi Stato membro e paese terzo associato a Orizzonte 2020 diverso da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo può partecipare a PRIMA purché soddisfi la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e rispetti, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 5.

Gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 che soddisfano le condizioni di cui al primo comma, sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.

4.   Qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020 diverso da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo può partecipare a PRIMA purché:

a)

soddisfi la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e rispetti, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 5;

b)

la struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS) approvi la sua partecipazione a PRIMA, dopo aver esaminato la pertinenza della sua partecipazione al conseguimento degli obiettivi di PRIMA; e

c)

concluda un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della sua partecipazione a PRIMA.

I paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al primo comma, sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.

Articolo 2

Obiettivi di PRIMA

1.   In linea con le priorità di Orizzonte 2020, gli obiettivi generali di PRIMA sono creare capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'aerea del Mediterraneo, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi e dell'approvvigionamento e gestione in questione, e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.

2.   Al fine di contribuire agli obiettivi generali stabiliti al paragrafo 1, PRIMA persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

l'elaborazione di un programma strategico comune di lungo termine in materia di sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili, nonché in materia di approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche;

b)

il perseguimento, nei pertinenti programmi nazionali di ricerca e innovazione, dell'attuazione del programma strategico;

c)

il coinvolgimento di tutte le parti interessate del settore pubblico e privato nell'attuazione nel programma strategico, grazie alla messa in comune delle conoscenze e delle risorse finanziarie per raggiungere la massa critica necessaria;

d)

il rafforzamento del finanziamento delle capacità di ricerca e di innovazione e delle capacità di attuazione di tutte le parti coinvolte, incluse le PMI, il mondo accademico, le organizzazioni non governative e i centri di ricerca locali.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA

1.   L'importo del contributo finanziario dell'Unione, compresi gli stanziamenti EFTA, eguaglia i contributi degli Stati partecipanti a PRIMA. Il contributo finanziario dell'Unione non supera i 220 000 000 EUR.

2.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è erogato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione n. 2013/743/UE del Consiglio (8), e in particolare a titolo della parte II «Leadership industriale» e della parte III «Sfide per la società», in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è utilizzato da PRIMA-IS per:

a)

finanziare le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

b)

coprire i costi amministrativi di PRIMA-IS, fino a un massimo del 6 % del contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Condizioni del contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA

1.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è subordinato a quanto segue:

a)

la dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti che PRIMA è istituito in conformità della presente decisione;

b)

la designazione da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate di PRIMA-IS in qualità di soggetto dotato di personalità giuridica, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che è responsabile dell'attuazione efficiente di PRIMA, del ricevimento, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, nonché dei contributi degli Stati partecipanti, se del caso, e garantisce che siano intraprese tutte le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di PRIMA;

c)

l'impegno di ogni Stato partecipante a contribuire al finanziamento di PRIMA con un adeguato contributo di risorse nazionali pertinenti per gli obiettivi di PRIMA;

d)

la dimostrazione da parte di PRIMA-IS della sua capacità di attuare PRIMA, compresi il ricevimento, l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

e)

l'istituzione di un modello efficiente di governance per PRIMA a norma dell'articolo 12;

f)

l'adozione da parte di PRIMA-IS, previa approvazione da parte della Commissione, dei principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 9.

2.   Durante l'attuazione di PRIMA il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è inoltre subordinato a quanto segue:

a)

l'attuazione da parte di PRIMA-IS degli obiettivi di cui all'articolo 2 e delle attività di cui all'articolo 6;

b)

il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente a norma dell'articolo 12;

c)

il rispetto da parte di PRIMA-IS degli obblighi di comunicazione stabiliti all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

d)

l'adempimento da parte degli Stati partecipanti degli impegni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

3.   La Commissione valuta il rispetto degli impegni presi dagli Stati partecipanti, in particolare durante i due primi piani di lavoro annuali. In seguito a tale valutazione il contributo finanziario massimo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere rivisto a norma dell'articolo 9.

Articolo 5

Contributi degli Stati partecipanti a PRIMA

1.   Gli Stati partecipanti apportano, direttamente o tramite i propri organismi di finanziamento nazionali, contributi finanziari o in natura pari ad almeno 220 000 000 EUR nel corso del periodo compreso tra il 7 agosto 2017 e il 31 dicembre 2028.

2.   I contributi degli Stati partecipanti consistono in:

a)

se del caso, contributi finanziari a favore di PRIMA-IS in vista del finanziamento delle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

b)

contributi finanziari o in natura al fine di attuare le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

c)

contributi finanziari o in natura al bilancio amministrativo di PRIMA-IS non coperto dal contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).

3.   I contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), previa deduzione di qualsiasi contributo finanziario diretto o indiretto dell'Unione a tali costi.

4.   I contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettera c), sono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti in relazione al bilancio amministrativo di PRIMA-IS, previa deduzione di qualsiasi contributo finanziario diretto o indiretto dell'Unione a tali costi.

5.   Al fine di valutare i contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), i costi sono determinati conformemente alle pratiche contabili abituali degli Stati partecipanti o degli organismi di finanziamento nazionali interessati, alle norme contabili applicabili dello Stato partecipante in cui sono stabiliti gli organismi nazionali di finanziamento in questione e ai principi contabili internazionali/principi internazionali d'informativa finanziaria applicabili. I costi sono certificati da un revisore indipendente designato dagli Stati partecipanti o dagli organismi nazionali di finanziamento interessati. In caso di dubbi quanto alla certificazione, il metodo di valutazione può essere verificato da PRIMA-IS. Se rimangono dubbi, il metodo di valutazione può essere oggetto di audit da parte di PRIMA-IS.

6.   I contributi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo considerati come contributi degli Stati partecipanti, sono versati dopo l'adozione del piano di lavoro annuale. Se il piano di lavoro annuale è adottato nel corso dell'anno di riferimento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, i contributi di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo considerati come contributi degli Stati partecipanti inclusi nel piano di lavoro annuale, possono comprendere i contributi versati a partire dal 1o gennaio di tale anno. Tuttavia, i contributi di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo considerati come contributi degli Stati partecipanti inclusi nel primo piano di lavoro annuale, possono comprendere i contributi versati dopo il 7 agosto 2017.

Articolo 6

Attività e attuazione di PRIMA

1.   PRIMA sostiene un'ampia gamma di attività di ricerca e innovazione, come descritto nel suo piano di lavoro annuale, tramite:

a)

le azioni indirette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 finanziate da PRIMA-IS conformemente all'articolo 7 della presente decisione, per lo più sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti e competitivi organizzati da PRIMA-IS, in particolare:

i)

azioni di ricerca e innovazione e azioni di innovazione;

ii)

azioni di coordinamento e di sostegno, incentrate sulla diffusione e la sensibilizzazione per promuovere PRIMA e massimizzarne l'impatto;

b)

attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, consistenti in:

i)

attività selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti e competitivi organizzati da PRIMA-IS, gestiti dagli organismi nazionali di finanziamento nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, in cui il sostegno finanziario assume principalmente la forma di sovvenzioni;

ii)

attività nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, inclusi i progetti transnazionali.

2.   PRIMA è attuato sulla base di piani di lavoro annuali che includono le attività da avviare nel periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre di un dato anno («anno di riferimento»). PRIMA-IS adotta i piani di lavoro annuali entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, previa approvazione da parte della Commissione. Nell'adottare i piani di lavoro annuali, sia PRIMA-IS che la Commissione agiscono senza indebito ritardo. PRIMA-IS mette il piano di lavoro annuale a disposizione del pubblico.

3.   Le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere avviate solo nel corso dell'anno di riferimento e solo dopo l'adozione del piano di lavoro annuale per quell'anno.

4.   Se il piano di lavoro annuale è adottato nel corso dell'anno di riferimento, il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere usato per rimborsare i costi amministrativi di PRIMA-IS sostenuti a partire dal 1o gennaio dello stesso anno di riferimento in linea con il piano di lavoro annuale. Tuttavia, il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può rimborsare i costi amministrativi di PRIMA-IS sostenuti a partire dal 7 agosto 2017 in linea con il primo piano di lavoro annuale.

5.   Le attività possono essere finanziate nell'ambito di PRIMA solo se figurano nel piano di lavoro annuale. Il piano di lavoro annuale fa una distinzione tra le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e i costi amministrativi di PRIMA-IS. Specifica le previsioni di spesa corrispondenti nonché l'assegnazione degli stanziamenti di bilancio alle attività finanziate con il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e alle attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il piano di lavoro annuale include il valore stimato dei contributi in natura degli Stati partecipanti, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

6.   I piani di lavoro annuali modificati per un anno di riferimento e i piani di lavoro annuali per i successivi anni di riferimento tengono conto dei risultati dei precedenti inviti a presentare proposte. Tali piani sono volti ad affrontare la questione dell'insufficiente copertura di temi scientifici, in particolare quelli inizialmente previsti dalle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), che non è stato possibile finanziare in maniera adeguata.

7.   Le attività finali da finanziare, compresi gli inviti finali a presentare proposte nell'ambito dei piani di lavoro annuali pertinenti, sono avviate entro il 31 dicembre 2024. In casi debitamente giustificati, possono essere avviate entro il 31 dicembre 2025.

8.   Le attività destinate a essere finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere incluse nel piano di lavoro annuale soltanto previo esito positivo di una valutazione esterna inter pares indipendente e internazionale in relazione agli obiettivi di PRIMA, predisposta da PRIMA-IS.

9.   Le attività previste dal piano di lavoro annuale che sono finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono attuate nel rispetto di principi comuni che devono essere adottati da PRIMA-IS, previa approvazione da parte della Commissione. I principi comuni tengono conto dei principi enunciati nella presente decisione, nel titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e nel regolamento (UE) n. 1290/2013, in particolare i principi di parità di trattamento, trasparenza, valutazione inter pares indipendente e selezione. PRIMA-IS adotta, previa approvazione da parte della Commissione, le prescrizioni in materia di comunicazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS, anche in relazione agli indicatori inseriti in ciascuna di queste attività.

10.   Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), oltre ai principi comuni di cui al paragrafo 9, soddisfano le seguenti condizioni:

a)

le proposte riguardano progetti transnazionali, cui partecipano almeno tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre diversi paesi considerati Stati partecipanti a norma della presente decisione, entro il termine di presentazione nell'ambito del pertinente invito a presentare proposte, di cui:

i)

almeno uno è stabilito in uno Stato membro o paese terzo associato a Orizzonte 2020 e che non rientra nel punto ii); e

ii)

almeno uno è stabilito in un paese terzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo;

b)

le proposte sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali e sono valutate con l'assistenza di almeno tre esperti indipendenti, in base ai criteri di aggiudicazione seguenti: eccellenza, impatto e qualità ed efficienza dell'attuazione;

c)

le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. La selezione è effettuata da PRIMA-IS e dovrebbe seguire tale classificazione. Gli Stati partecipanti concordano un adeguato modello di finanziamento che consenta di massimizzare il numero di proposte al di sopra della soglia da finanziare sulla base di tale classificazione, in particolare prevedendo importi di riserva nei contributi nazionali a favore degli inviti a presentare proposte. Nel caso in cui uno o più progetti non possano essere finanziati, possono essere selezionati i progetti immediatamente successivi nella classificazione.

11.   PRIMA-IS monitora e riferisce alla Commissione in merito all'attuazione di tutte le attività previste dal piano di lavoro annuale.

12.   Tutte le comunicazioni o pubblicazioni relative alle attività di PRIMA ed effettuate in collaborazione con PRIMA, siano esse attuate da PRIMA-IS, da uno Stato partecipante o dai suoi organismi di finanziamento nazionali o da altri soggetti che partecipano a un'attività, riportano la dicitura o la co-dicitura seguente «[nome dell'attività] fa parte del programma PRIMA sostenuto dall'Unione europea».

Articolo 7

Regole di partecipazione e diffusione

1.   PRIMA-IS è considerato un organismo di finanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1290/2013 e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione, in conformità delle norme stabilite in tale regolamento, fatte salve le deroghe di cui al presente articolo.

2.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013, il numero minimo di partecipanti corrisponde a tre soggetti giuridici stabiliti in tre paesi diversi considerati Stati partecipanti a norma della presente decisione entro il termine di presentazione nell'ambito del pertinente invito a presentare proposte, di cui:

a)

almeno uno è stabilito in uno Stato membro o paese terzo associato a Orizzonte 2020 e che non rientra nella lettera b); e

b)

almeno uno è stabilito in un paese terzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo.

3.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, in casi debitamente giustificati previsti nel piano di lavoro annuale, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante a norma della presente decisione, entro il termine di presentazione nell'ambito del pertinente invito a presentare proposte.

4.   In deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013, i seguenti partecipanti sono ammissibili al finanziamento da parte di PRIMA-IS:

a)

qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante o costituito a norma del diritto dell'Unione;

b)

qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 12, del regolamento (UE) n. 1290/2013.

5.   Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese che non è uno Stato partecipante, nessuno dei quali è ammissibile al finanziamento ai sensi del paragrafo 4, il finanziamento a titolo di PRIMA-IS può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

a)

la partecipazione è considerata essenziale da PRIMA-IS ai fini della realizzazione dell'azione;

b)

tale finanziamento è previsto in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale, o in un altro accordo tra l'Unione e l'organizzazione internazionale o, nel caso di soggetti stabiliti in un paese che non è uno Stato partecipante, il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

6.   Fatti salvi il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e il regolamento (UE) n. 1290/2013, il modello di convenzione di sovvenzione applicabile può prevedere che anche i soggetti giuridici stabiliti in paesi che non sono Stati partecipanti e che ricevono finanziamenti da PRIMA-IS forniscano garanzie finanziarie appropriate.

7.   Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1290/2013 e tenendo conto delle specificità di PRIMA, PRIMA-IS può introdurre nei piani di lavoro annuali un'ulteriore condizione di partecipazione per quanto concerne i tipi di soggetti che possono essere coordinatori di azioni indirette.

Articolo 8

Accordi tra l'Unione e PRIMA-IS

1.   Sulla base di una valutazione ex ante positiva di PRIMA-IS a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dell'offerta di garanzie finanziarie adeguate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), di tale regolamento, la Commissione stipula con PRIMA-IS, a nome dell'Unione, un accordo di delega e accordi annuali di trasferimento di fondi.

2.   L'accordo di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concluso a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Esso definisce, tra l'altro, quanto segue:

a)

le prescrizioni per il contributo di PRIMA-IS relativamente agli indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;

b)

le prescrizioni per il contributo di PRIMA-IS relativamente al controllo di cui all'allegato III della decisione n. 2013/743/UE;

c)

gli indicatori di prestazione specifici correlati al funzionamento di PRIMA-IS;

d)

i rquisiti per PRIMA-IS relativi alla comunicazione di informazioni sui costi amministrativi e di cifre dettagliate concernenti l'attuazione di PRIMA;

e)

le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati necessari ad assicurare che la Commissione sia in grado di ottemperare ai suoi obblighi di diffusione e comunicazione;

f)

le modalità per l'approvazione o il rifiuto da parte della Commissione del progetto di piano di lavoro annuale, dei principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 9, e dei requisiti in materia di comunicazione per gli Stati partecipanti, prima che siano adottati da PRIMA-IS; e

g)

le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte di PRIMA-IS, in particolare sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di divulgazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

Articolo 9

Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione

1.   Se PRIMA non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, la Commissione può porre termine, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in funzione dell'effettiva attuazione di PRIMA.

2.   Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono parzialmente o tardivamente al finanziamento di PRIMA, la Commissione può porre termine, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tenendo conto dell'importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti all'attuazione di PRIMA.

Articolo 10

Audit ex post

1.   A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013, PRIMA-IS effettua audit ex post delle spese relative alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione.

2.   La Commissione può decidere di effettuare autonomamente gli audit di cui al paragrafo 1. In tali casi procede conformemente alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.

Articolo 11

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   PRIMA-IS garantisce al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, che siano necessarie per effettuare gli audit.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 2185/96 del Consiglio (9) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati, direttamente o indirettamente, a norma della presente decisione.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, PRIMA-IS, la Corte dei conti e l'OLAF a eseguire tali audit e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione di sovvenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti interessate l'accettazione esplicita di questi poteri della Commissione, di PRIMA-IS, della Corte dei conti e dell'OLAF.

5.   Nell'attuare PRIMA, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare a garantire il recupero integrale di eventuali importi di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 12

Governance di PRIMA

1.   Gli organi di PRIMA-IS comprendono:

a)

un comitato dei garanti, composto da un presidente e da un copresidente;

b)

un comitato direttivo;

c)

un segretariato, diretto da un direttore;

d)

un comitato consultivo scientifico.

2.   PRIMA-IS è gestito dal comitato dei garanti, in cui sono rappresentati tutti gli Stati partecipanti. Il comitato dei garanti è l'organo decisionale di PRIMA-IS.

Il comitato dei garanti adotta, previa approvazione della Commissione:

a)

il piano di lavoro annuale;

b)

i principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 9; e

c)

i requisiti in materia di comunicazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS.

Il comitato dei garanti verifica che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate e ne informa di conseguenza la Commissione.

Il comitato dei garanti approva la partecipazione a PRIMA di qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020 diverso da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dopo aver esaminato la pertinenza della sua partecipazione per conseguire gli obiettivi di PRIMA.

Ciascuno Stato partecipante dispone di un voto in seno al comitato dei garanti. Le decisioni sono adottate per consenso. Qualora non sia raggiunto alcun consenso, il comitato dei garanti adotta le sue decisioni a maggioranza di almeno il 75 % dei voti validi espressi.

L'Unione, rappresentata dalla Commissione, è invitata a partecipare a tutte le riunioni del comitato dei garanti in qualità di osservatore e può prendere parte alle discussioni. A questo titolo riceve tutti i documenti necessari.

3.   Il comitato dei garanti stabilisce il numero dei membri del comitato direttivo, che non può essere inferiore a cinque, e li nomina. Il comitato direttivo monitora l'operato del direttore e fornisce consulenza al comitato dei garanti per quanto concerne l'attuazione di PRIMA da parte del segretariato. In particolare, fornisce orientamenti in merito all'esecuzione del bilancio annuale e al piano di lavoro annuale.

4.   Il comitato dei garanti istituisce il segretariato di PRIMA-IS in quanto organo esecutivo di PRIMA.

Il segretariato:

a)

attua il piano di lavoro annuale;

b)

fornisce sostegno agli altri organi di PRIMA-IS;

c)

monitora e riferisce in merito all'attuazione di PRIMA;

d)

gestisce il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e i contributi finanziari degli Stati partecipanti, e riferisce sul loro utilizzo;

e)

rafforza la visibilità di PRIMA attraverso attività di sensibilizzazione e comunicazione;

f)

collabora con la Commissione secondo quanto stabilito dall'accordo di delega di cui all'articolo 8;

g)

garantisce la trasparenza delle attività svolte da PRIMA.

5.   Il comitato dei garanti istituisce un comitato scientifico consultivo, composto da esperti indipendenti riconosciuti, competenti nei settori pertinenti per PRIMA. Il comitato dei garanti stabilisce il numero dei membri del comitato consultivo scientifico e le modalità di nomina a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1290/2013.

Il comitato consultivo scientifico:

a)

assiste il comitato dei garanti su priorità ed esigenze strategiche;

b)

assiste il comitato dei garanti in merito al contenuto e alla portata del progetto di piano di lavoro annuale da un punto di vista scientifico e tecnico;

c)

riesamina gli aspetti scientifici e tecnici dell'attuazione di PRIMA e formula un parere sulla relazione annuale.

Articolo 13

Comunicazione di informazioni

1.   Su richiesta della Commissione, PRIMA-IS fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 14.

2.   Gli Stati partecipanti trasmettono alla Commissione, tramite PRIMA-IS, le informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di PRIMA.

3.   La Commissione inserisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni di cui all'articolo 14.

Articolo 14

Valutazione

1.   Entro il 30 giugno 2022 la Commissione effettua una valutazione intermedia di PRIMA con l'assistenza di esperti indipendenti. La Commissione elabora una relazione riguardante tale valutazione, in cui include le conclusioni della valutazione e le proprie osservazioni. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2022.

2.   Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione effettua la valutazione finale di PRIMA con l'assistenza di esperti indipendenti. La Commissione elabora una relazione riguardante tale valutazione che contiene i risultati di quest'ultima e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2029.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 80.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2017.

(3)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(4)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

(5)  GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9.

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(8)  Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

(9)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


Dichiarazione della Commissione sulle garanzie finanziarie per la struttura di esecuzione di PRIMA

1.

Con riferimento all'iniziativa PRIMA, il regolamento finanziario dell'UE dispone, nel suo articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), che la Commissione può affidare l'attuazione del bilancio dell'Unione a un organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico (struttura di esecuzione — IS). Tale organismo deve offrire adeguate garanzie finanziarie.

2.

Nel rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE, tali garanzie dovrebbero coprire, senza limitazioni di importo o di ambito di applicazione, qualsiasi debito dell'IS nei confronti dell'Unione in relazione a tutti i compiti di esecuzione previsti dall'accordo di delega. La Commissione richiede di norma ai garanti di accettare la responsabilità in solido per i debiti dell'IS.

3.

Tuttavia, sulla base di un'approfondita valutazione del rischio, in particolare se l'esito della valutazione ex ante per pilastro sull'IS conformemente all'articolo 61 del regolamento finanziario è ritenuto adeguato, l'ordinatore delegato della Commissione responsabile dell'iniziativa PRIMA disporrà quanto segue:

tenendo conto del principio di proporzionalità, le garanzie finanziarie richieste dall'IS possono essere limitate all'importo massimo del contributo dell'Unione,

conseguentemente, la responsabilità di ciascun garante può essere proporzionata alla quota del rispettivo contributo all'iniziativa PRIMA.

I garanti possono concordare, nelle rispettive lettere di dichiarazione sulle responsabilità, le modalità con cui intendono far fronte a tali responsabilità.


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