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Document 62015CV0003

Parere della Corte (Grande Sezione) del 14 febbraio 2017.
Parere emesso in forza dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE.
Parere emesso in forza dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Trattato di Marrakech, volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa – Articolo 3 TFUE – Competenza esterna esclusiva dell’Unione europea – Articolo 207 TFUE – Politica commerciale comune – Aspetti commerciali della proprietà intellettuale – Accordo internazionale che può incidere sulle norme comuni o modificarne la portata – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4 – Eccezioni e limitazioni a favore delle persone con disabilità.
Parere 3/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:114

PARERE 3/15 DELLA CORTE (Grande Sezione)

14 febbraio 2017

«Parere emesso in forza dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE — Trattato di Marrakech, volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa — Articolo 3 TFUE — Competenza esterna esclusiva dell’Unione europea — Articolo 207 TFUE — Politica commerciale comune — Aspetti commerciali della proprietà intellettuale — Accordo internazionale che può incidere sulle norme comuni o modificarne la portata — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4 — Eccezioni e limitazioni a favore delle persone con disabilità»

Nel procedimento di parere 3/15,

avente ad oggetto una domanda di parere ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE, proposta l’11 agosto 2015 dalla Commissione europea,

LA CORTE (Grande Sezione)

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, M. Ilešič, L. Bay Larsen (relatore), T. von Danwitz e A. Prechal, presidenti di sezione, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, M. Safjan, D. Šváby, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund, C. Vajda e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 giugno 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per la Commissione europea, da B. Hartmann, F. Castillo de la Torre e J. Samnadda, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da O. Šváb, M. Smolek, E. Ruffer e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo francese, da D. Segoin, F.-X. Bréchot, D. Colas e G. de Bergues, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e R. Dzikovič, in qualità di agenti;

per il governo ungherese, da M. Fehér, G. Koós e M. Bóra, in qualità di agenti;

per il governo rumeno, da R. Radu, A. Voicu, R. Mangu e E. Gane, in qualità di agenti;

per il governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente;

per il governo del Regno Unito, da M. Holt e V. Kaye, in qualità di agenti, assistiti da R. Palmer, barrister;

per il Parlamento europeo, da A. Neergaard, D. Warin e A. Auersperger Matić, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da F. Florindo Gijón e M. Balta, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2016,

ha emesso il seguente

Parere

1.

La domanda di parere proposta alla Corte dalla Commissione europea è del seguente tenore:

«Se l’Unione europea disponga di una competenza esclusiva per concludere il trattato di Marrakech, volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa».

Contesto normativo

La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

2.

L’articolo 30, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 (GU 2010, L 23, pag. 35; in prosieguo: la «convenzione dell’ONU»), enuncia quanto segue:

«Gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:

a)

abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;

(…)».

La direttiva 2001/29/CE

3.

I considerando 1, 4, 6, 7, 9, 21 e 31 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), così recitano:

«(1)

Il trattato prevede l’instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.

(…)

(4)

Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici (...).

(…)

(6)

Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa. (…)

(7)

Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto d’autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e l’adeguato sviluppo della società dell’informazione in Europa, e dovrebbero essere evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno.

(…)

(9)

Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. (…)

(…)

(21)

La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.

(…)

(31)

Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (…) Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti [soggetti a restrizioni] hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. (…) Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno».

4.

In applicazione dell’articolo 2 di tale direttiva, gli Stati membri riconoscono in particolare agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle loro opere.

5.

L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

6.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo».

7.

L’articolo 5, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2001/29 è del seguente tenore:

«3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(…)

b)

quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l’utilizzo sia [direttamente] collegato all’handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;

(…)

4.   Quando gli Stati membri possono disporre un’eccezione o limitazione al diritto di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi possono anche disporre un’eccezione o limitazione al diritto di distribuzione di cui all’articolo 4 nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa.

5.   Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

Contesto della domanda di parere

Il trattato di Marrakech

8.

Ai sensi del preambolo del trattato di Marrakech, volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (in prosieguo: il «trattato di Marrakech»):

«Le Parti contraenti,

[(1)]

rammentando i principi di non discriminazione, parità di opportunità, accessibilità e piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella [convenzione dell’ONU],

[(2)]

consapevoli degli ostacoli che pregiudicano il pieno sviluppo delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, che limitano la loro libertà di espressione, e quindi anche la libertà di ricercare, ricevere e comunicare informazioni e idee di tutti i tipi in condizioni di parità con gli altri tramite tutte le forme di comunicazione di loro scelta, nonché il loro godimento del diritto all’istruzione e la possibilità di condurre ricerche,

[(3)]

sottolineando l’importanza di proteggere il diritto d’autore in quanto incentivo e ricompensa alle creazioni letterarie e artistiche nonché di migliorare per tutti, comprese le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, le opportunità di partecipare alla vita culturale della comunità, di fruire [delle] opere d’arte e di condividere il progresso scientifico e i suoi benefici,

[(4)]

consapevoli delle barriere che le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa incontrano, nel conseguimento delle pari opportunità nella società, per accedere ad opere pubblicate, nonché della necessità di aumentare il numero di opere in formati accessibili e di migliorarne la circolazione,

[(5)]

tenendo conto del fatto che la maggior parte delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa vive in paesi in via di sviluppo e nei paesi meno sviluppati,

(…)

[(7)]

riconoscendo che, per quanto molti Stati membri, nelle loro legislazioni nazionali in materia di diritti d’autore, abbiano stabilito limitazioni ed eccezioni a favore delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, persiste la carenza di opere disponibili in copie in formato accessibile a dette persone; che lo sforzo profuso dagli Stati membri per rendere le opere accessibili a tali persone richiede una grande quantità di risorse; e che l’assenza di possibilità di scambi transfrontalieri di copie in formato accessibile ha reso necessaria la duplicazione di questi sforzi,

[(8)]

riconoscendo l’importanza del ruolo dei titolari dei diritti nel rendere le loro opere accessibili alle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa nonché l’importanza di limitazioni ed eccezioni adeguate per rendere le opere accessibili a tali persone, in particolare quando il mercato non è in grado di assicurare tale accesso,

[(9)]

riconoscendo la necessità di mantenere un equilibrio tra l’effettiva protezione dei diritti degli autori e i più ampi interessi pubblici, in particolare l’istruzione, la ricerca e l’accesso alle informazioni, nonché la necessità di far sì che tale equilibrio agevoli un accesso efficace e tempestivo alle opere per le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa,

[(10)]

riaffermando gli obblighi delle Parti contraenti nell’ambito dei vigenti trattati internazionali per la protezione dei diritti d’autore nonché l’importanza e la flessibilità del test a tre fasi per le limitazioni e le eccezioni previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e da altri strumenti internazionali,

(…)

[(12)]

riconoscendo l’importanza del sistema internazionale dei diritt[i] d’autore e desiderose di armonizzare limitazioni ed eccezioni al fine di facilitare l’accesso e l’utilizzo delle opere da parte di persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa,

(…)».

9.

L’articolo 1 di questo trattato è del seguente tenore:

«Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci cui le Parti contraenti sono soggette a titolo di altri trattati, né i diritti di cui esse godono a titolo di altri trattati».

10.

L’articolo 2 di detto trattato prevede quanto segue:

«Ai fini del presente trattato, si intende per:

a)

“opere”, opere letterarie ed artistiche ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, in forma di testo, notazione e/o relative illustrazioni, pubblicati o resi altrimenti disponibili al pubblico con qualsiasi mezzo di comunicazione (…);

b)

“copia in formato accessibile”, una copia di un’opera realizzata in una forma alternativa che consenta alla persona che ne beneficia di accedere all’opera stessa in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha disabilità visive né altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. La copia in formato accessibile è utilizzata esclusivamente dai beneficiari e deve rispettare l’integrità dell’opera originale, tenendo nella dovuta considerazione i cambiamenti necessari per rendere l’opera accessibile nel formato alternativo e le esigenze dei beneficiari sul piano dell’accessibilità;

c)

“entità autorizzata”, un’entità che è autorizzata o riconosciuta dal governo ad offrire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella definizione rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari gli stessi servizi in quanto loro attività primarie o obblighi istituzionali (…).

Un’entità autorizzata definisce e segue le proprie prassi allo scopo di:

i)

stabilire che le persone alle quali essa presta servizio sono i beneficiari;

ii)

limitare ai beneficiari e/o alle entità autorizzate la distribuzione e la messa a disposizione di copie in formato accessibile;

iii)

scoraggiare la riproduzione, la distribuzione e la messa a disposizione di copie non autorizzate; e

iv)

trattare le copie delle opere con la dovuta diligenza e registrare tutte le operazioni effettuate, pur nel rispetto della vita privata dei beneficiari, in conformità dell’articolo 8».

11.

L’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo trattato è così redatto:

«a)

Le Parti contraenti prevedono, nelle legislazioni nazionali in materia di diritto d’autore, limitazioni o eccezioni al diritto di riproduzione, di distribuzione e di messa a disposizione del pubblico, come previsto dal Trattato OMPI sul diritto d’autore [(WCT)], per agevolare la disponibilità di copie di opere in formato accessibile per i beneficiari. (…)

b)

Le Parti contraenti possono inoltre prevedere limitazioni o eccezioni al diritto di esecuzione pubblica per favorire l’accesso dei beneficiari alle opere».

12.

L’articolo 4, paragrafo 2, del trattato di Marrakech precisa che le Parti contraenti possono soddisfare gli obblighi enunciati dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale trattato prevedendo, nella propria legislazione nazionale, un’eccezione o una limitazione che presenti determinate caratteristiche definite da questa prima disposizione.

13.

L’articolo 4, paragrafi da 3 a 5, di detto trattato così dispone:

«3.   Una Parte contraente può soddisfare l’articolo 4, paragrafo 1, prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d’autore altre limitazioni o eccezioni ai sensi degli articoli 10 e 11(…).

4.   Una Parte contraente ha facoltà di imporre le limitazioni o le eccezioni di cui al presente articolo soltanto alle opere che, nello specifico formato accessibile, non possono essere ottenute commercialmente dai beneficiari a condizioni di mercato ragionevoli. (…)

5.   Compete al diritto nazionale stabilire se le limitazioni o le eccezioni ai sensi del presente articolo siano oggetto di retribuzione».

14.

Ai sensi dell’articolo 5 del medesimo trattato:

«1.   Le Parti contraenti prevedono che, se una copia in formato accessibile viene realizzata in virtù di una limitazione o di un’eccezione oppure a norma di legge, detta copia in formato accessibile possa essere distribuita o resa disponibile da un’entità autorizzata a un beneficiario o a un’entità autorizzata nella giurisdizione di un’altra Parte contraente (…).

2.   Una Parte contraente può soddisfare l’articolo 5, paragrafo 1, prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d’autore una limitazione o un’eccezione tale che:

a)

alle entità autorizzate sia consentito, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, distribuire o rendere disponibili ad un’entità autorizzata, ad uso esclusivo dei beneficiari, copie in formato accessibile nella giurisdizione di un’altra Parte contraente; e

b)

alle entità autorizzate sia consentito, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore e ai sensi dell’articolo 2, lettera c), distribuire o rendere disponibili a un beneficiario copie in formato accessibile nella giurisdizione di un’altra Parte contraente;

a condizione che, prima della distribuzione o della messa a disposizione, l’entità autorizzata originaria non fosse a conoscenza, o non avesse motivi ragionevoli per esserlo, del fatto che la copia in formato accessibile sarebbe stata utilizzata da persone diverse dal beneficiario (…).

(…)

4.   

a)

Quando un’entità autorizzata nella giurisdizione di una Parte contraente riceve copie in formato accessibile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e detta Parte contraente non è soggetta a obblighi a titolo dell’articolo 9 della Convenzione di Berna, essa garantirà, in coerenza con il proprio sistema giuridico e le proprie prassi giuridiche, che le copie in formato accessibile siano riprodotte, distribuite o messe a disposizione dei beneficiari soltanto nella sua giurisdizione.

b)

La distribuzione e la messa a disposizione di copie in formato accessibile da parte di un’entità autorizzata a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, sono limitate a detta giurisdizione a meno che la Parte contraente sia parte contraente del Trattato OMPI sul diritto d’autore o altrimenti imponga, nell’attuazione del presente trattato, le limitazioni e le eccezioni relative al diritto di distribuzione e al diritto di messa a disposizione del pubblico soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell’opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti (…).

(…)».

15.

L’articolo 6 del trattato di Marrakech prevede quanto segue:

«Nella misura in cui il diritto nazionale di una Parte contraente consente ad un beneficiario, a un terzo che agisce per suo conto o ad un’entità autorizzata, di realizzare copie di un’opera in formato accessibile, la legislazione nazionale di detta Parte contraente consente loro anche di importare copie in formato accessibile ad uso dei beneficiari senza l’autorizzazione del titolare del diritto (…)».

16.

L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di questo trattato è del seguente tenore:

«1.   Le Parti contraenti si impegnano a promuovere lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile incoraggiando la condivisione volontaria di informazioni per aiutare le entità autorizzate ad identificarsi a vicenda. A tale scopo, l’Ufficio internazionale dell’OMPI istituisce uno sportello di accesso alle informazioni.

2.   Le Parti contraenti si impegnano ad assistere le loro entità autorizzate che conducono attività a titolo dell’articolo 5 per rendere disponibili informazioni concernenti le loro pratiche a norma dell’articolo 2, lettera c), attraverso sia lo scambio di informazioni tra entità autorizzate, sia la messa a disposizione di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche, comprese quelle relative allo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile, alle parti interessate e al pubblico, a seconda del caso».

17.

L’articolo 11 di detto trattato così dispone:

«Nell’adottare le misure necessarie per garantire l’applicazione del presente trattato, una Parte contraente può esercitare i diritti ed è tenuta ad adempiere gli obblighi cui essa è soggetta a titolo della Convenzione di Berna, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) e del Trattato OMPI sul diritto d’autore, compresi i loro accordi interpretativi, in modo che:

a)

a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Berna, una Parte contraente può autorizzare la riproduzione di opere in taluni casi speciali a condizione che tale riproduzione non arrechi danno al normale sfruttamento dell’opera e non rechi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell’autore;

b)

a norma dell’articolo 13 dell’Accordo TRIPS, una Parte contraente può imporre limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell’opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare dei diritti;

c)

a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato OMPI sul diritto d’autore, una Parte contraente può prevedere limitazioni o eccezioni ai diritti concessi agli autori a titolo di detto trattato in determinati casi speciali, che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell’opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell’autore;

d)

a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del Trattato OMPI sul diritto d’autore, una Parte contraente può, nell’applicare la Convenzione di Berna, imporre limitazioni o eccezioni ai diritti soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell’opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell’autore».

18.

L’articolo 12 del medesimo trattato è redatto nei seguenti termini:

«1.   Le Parti contraenti riconoscono che una Parte contraente ha la facoltà di attuare nella propria legislazione nazionale altre limitazioni ed eccezioni ai diritti d’autore a vantaggio dei beneficiari rispetto a quelle previste dal presente trattato, tenendo conto della situazione economica di detta Parte contraente e delle sue esigenze sociali e culturali, in conformità con i diritti e gli obblighi internazionali della stessa e, nel caso di un paese meno sviluppato, tenendo conto delle sue esigenze particolari nonché dei suoi diritti e obblighi internazionali specifici e della loro flessibilità.

2.   Il presente trattato lascia impregiudicate altre limitazioni ed eccezioni per le persone con disabilità previste dalla legislazione nazionale».

La genesi del trattato di cui è prevista la conclusione

19.

Il 26 novembre 2012, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a partecipare, a nome dell’Unione, a taluni negoziati, condotti nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), vertenti su un eventuale trattato internazionale che stabilisse eccezioni e limitazioni del diritto d’autore a favore delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (in prosieguo: i «beneficiari»).

20.

Questi negoziati sono sfociati, in occasione della conferenza diplomatica svoltasi a Marrakech (Marocco) dal 17 al 28 giugno 2013, nell’adozione, il 27 giugno 2013, del trattato di Marrakech.

21.

Il Consiglio ha autorizzato la firma di questo trattato a nome dell’Unione con la decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014 (GU 2014, L 115, pag. 1). Questa decisione faceva richiamo, nel contempo, agli articoli 114 TFUE e 207 TFUE.

22.

Il 21 ottobre 2014, la Commissione ha adottato una proposta di decisione relativa alla conclusione del trattato di Marrakech a nome dell’Unione, facendo richiamo alle medesime basi giuridiche. Questa proposta non ha ottenuto la maggioranza necessaria in seno al Consiglio.

Valutazioni formulate dalla Commissione nella sua domanda di parere

23.

La Commissione sostiene, in via principale, che la conclusione del trattato di Marrakech dovrebbe basarsi nel contempo sull’articolo 114 TFUE, a causa dell’effetto di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri che avrà questo trattato, e sull’articolo 207 TFUE, al fine di coprire lo scambio di copie in formato accessibile con i paesi terzi. In quest’ipotesi, l’Unione disporrebbe, in applicazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, TFUE, di una competenza esclusiva per concludere detto trattato.

24.

In subordine, la Commissione deduce che la conclusione del medesimo trattato dovrebbe basarsi sul solo articolo 207 TFUE e che l’Unione disporrebbe, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, TFUE, di una competenza esclusiva a tale proposito.

Sull’articolo 3, paragrafo 1, TFUE

25.

La Commissione ricorda che l’Unione dispone, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, TFUE, di una competenza esclusiva nell’ambito della politica commerciale comune, compreso quanto concerne gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale.

26.

Quest’ultima nozione coprirebbe la totalità del trattato di Marrakech o, quanto meno, gli articoli 5 e 6 di tale trattato, nonché gli aspetti degli altri articoli di detto trattato che fanno riferimento a detti articoli 5 e 6.

27.

A questo proposito la Commissione rileva, facendo richiamo alla sentenza del 18 luglio 2013, Daiichi Sankyo e Sanofi-Aventis Deutschland (C‑414/11, EU:C:2013:520), che solo le norme adottate dall’Unione in materia di proprietà intellettuale che presentino un nesso specifico con gli scambi commerciali internazionali possono rientrare nella nozione di «aspetti commerciali della proprietà intellettuale» ai sensi dell’articolo 207 TFUE.

28.

Questa nozione non riguarderebbe unicamente gli accordi collegati all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Infatti, dalla giurisprudenza della Corte deriverebbe che un accordo internazionale il quale implichi un’armonizzazione dei regimi di tutela della proprietà intellettuale dev’essere collegato, in modo generale, alla politica commerciale comune quando quest’ultimo mira a promuovere il commercio.

29.

Nel caso di specie, secondo la Commissione, benché gli articoli da 4 a 6 e 9 del trattato di Marrakech prevedano il ravvicinamento delle legislazioni delle parti contraenti, l’obiettivo principale di questo trattato non sarebbe quello di armonizzare tali legislazioni bensì di agevolare, grazie a questa armonizzazione, lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile, ivi incluso lo scambio tra l’Unione e i paesi terzi, come indicato, segnatamente, dal preambolo di detto trattato e dall’articolo 9 di quest’ultimo. L’introduzione di queste norme internazionali nell’ambito della proprietà intellettuale sembrerebbe pertanto semplicemente un mezzo per raggiungere lo scopo della liberalizzazione degli scambi internazionali.

30.

La circostanza che il trattato di Marrakech si applicherebbe solo alle copie in formato accessibile prodotte senza scopo di lucro sarebbe irrilevante dato che, da un lato, questa particolarità non escluderebbe una remunerazione destinata a coprire le spese sostenute e, dall’altro, che l’articolo 207 TFUE si applicherebbe parimenti quando beni o servizi sono forniti senza scopo di lucro. A tale riguardo sarebbe rilevante evidenziare che l’eccezione o limitazione prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/29 si applica anche alle attività prive di fini lucrativi. Inoltre, il sistema istituito da questo trattato sarebbe tale da interferire con attività commerciali di messa a disposizione e di scambi di copie in formato accessibile.

31.

Parimenti, secondo la Commissione, l’argomento secondo cui lo scopo ultimo di detto trattato è sociale o umanitario non potrebbe essere accolto, posto che dal parere 1/78 (Accordo internazionale sulla gomma naturale), del 4 ottobre 1979 (EU:C:1979:224), e dalla sentenza del 17 ottobre 1995, Werner (C‑70/94, EU:C:1995:328), discenderebbe che la politica commerciale comune non può costituire oggetto di un’interpretazione restrittiva che escluda le misure miranti ad obiettivi specifici.

Sull’articolo 3, paragrafo 2, TFUE

32.

La Commissione sostiene che, nell’ipotesi in cui un fondamento giuridico diverso dall’articolo 207 TFUE dovesse essere considerato appropriato per approvare, in tutto o in parte, il trattato di Marrakech, l’Unione disporrebbe di una competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE il quale prevede, segnatamente, che l’Unione dispone di una siffatta competenza per la conclusione di un accordo internazionale qualora detta conclusione possa incidere sulle norme comuni dell’Unione o modificarne la portata.

33.

Nel sostenere che l’articolo 114 TFUE, e non l’articolo 19 TFUE, costituirebbe la base giuridica corretta, la Commissione afferma che l’individuazione della base giuridica è comunque secondaria poiché è irrilevante per determinare se un accordo internazionale incida su norme comuni dell’Unione.

34.

Ebbene, il diritto d’autore e i diritti connessi sui quali verterebbe il trattato di Marrakech e, in particolare, le eccezioni e limitazioni di tali diritti sarebbero stati armonizzati a livello dell’Unione mediante la direttiva 2001/29.

35.

Indubbiamente, gli Stati membri sarebbero liberi di applicare o meno le eccezioni e limitazioni previste da tale direttiva. Tuttavia, il potere discrezionale di cui godono gli Stati membri a tale riguardo sarebbe limitato dato che, da un lato, l’elenco delle eccezioni e delle limitazioni contenuto nell’articolo 5 di detta direttiva sarebbe tassativo e, dall’altro, gli Stati membri potrebbero dare esecuzione a dette eccezioni e limitazioni solo rispettando i confini tracciati dal diritto dell’Unione.

36.

Da ciò discenderebbe che il trattato di Marrakech deroga effettivamente al diritto d’autore e ai diritti connessi, che sarebbero stati integralmente armonizzati dalla direttiva 2001/29, prevedendo un’eccezione o una limitazione obbligatoria per usi direttamente collegati alla disabilità, laddove l’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), di questa direttiva prevederebbe un’eccezione o una limitazione facoltativa in quest’ambito.

37.

In questa cornice, quando gli Stati membri dovessero decidere di prevedere una siffatta eccezione o limitazione, essi non eserciterebbero una competenza «preservata» bensì farebbero uso di un’opzione «concessa/autorizzata» dal diritto dell’Unione nel rispetto del quadro previsto da tale diritto. La semplice circostanza che gli Stati membri dispongano di una certa libertà per adeguare taluni aspetti di una normativa non sarebbe sufficiente a permettere di ritenere che la competenza esterna dell’Unione in quest’ambito non sia esclusiva.

38.

La Commissione rileva parimenti che l’attuazione dell’eccezione o della limitazione prevista dal trattato di Marrakech è subordinata, in applicazione dell’articolo 11 di questo trattato e dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, al rispetto della condizione generale secondo cui l’applicazione di una siffatta eccezione o limitazione non può provocare un pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o intralciare il normale sfruttamento della sua opera. Ebbene, quest’obbligo discenderebbe da accordi internazionali che rientrerebbero nella competenza esclusiva dell’Unione.

39.

Infine, la Commissione ritiene che gli articoli 5 e 6 del trattato di Marrakech siano destinati a disciplinare gli scambi tra gli Stati membri e che essi incidano sulla libera circolazione delle merci. Parimenti, l’articolo 7 di questo trattato inciderebbe sull’articolo 6 della direttiva 2001/29, relativo alla tutela giuridica delle misure tecniche utilizzate dai titolari di diritti.

Sintesi delle osservazioni presentate alla Corte

Sull’articolo 3, paragrafo 1, TFUE

40.

I governi ceco, francese, italiano, ungherese, rumeno, finlandese e del Regno Unito ritengono che l’Unione europea non disponga di una competenza esclusiva per concludere il trattato di Marrakech sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 207 TFUE.

41.

A questo proposito, essi sottolineano che dalla sentenza del 18 luglio 2013, Daiichi Sankyo e Sanofi-Aventis Deutschland (C‑414/11, EU:C:2013:520), discenderebbe che solo le norme che presentano un nesso specifico con gli scambi commerciali internazionali possono rientrare nella nozione di «aspetti commerciali della proprietà intellettuale», di cui all’articolo 207 TFUE. Questo nesso dipenderebbe dalla corrispondenza dell’oggetto e delle finalità dell’accordo previsto con la politica commerciale comune, mentre sarebbero di per sé insufficienti mere implicazioni sugli scambi internazionali.

42.

Ebbene, il trattato di Marrakech non avrebbe come oggetto o scopo quello di liberalizzare o promuovere gli scambi commerciali internazionali.

43.

Da un lato, dal preambolo e dalle disposizioni di tale trattato si ricaverebbe che quest’ultimo avrebbe lo scopo di promuovere la parità degli scambi e l’inclusione sociale delle persone colpite da disabilità. Lo scambio transfrontaliero sarebbe solo un mezzo al servizio di quest’obiettivo o, secondo il governo ungherese, un obiettivo accessorio di detto trattato. Il governo francese ritiene, per di più, che il medesimo trattato abbia parimenti uno scopo di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario. L’armonizzazione delle legislazioni nazionali, prevista dal trattato di Marrakech, mirerebbe pertanto ad aumentare il numero di copie in formato accessibile disponibili e non a promuovere, agevolare o disciplinare gli scambi commerciali internazionali.

44.

Di conseguenza, secondo i governi francese, rumeno e del Regno Unito, è escluso che questo trattato miri a estendere l’applicazione di disposizioni analoghe a quelle del diritto dell’Unione al fine di promuovere il commercio internazionale, come quelle che erano in discussione nella causa sfociata nella sentenza del 22 ottobre 2013, Commissione/Consiglio (C‑137/12, EU:C:2013:675). Viceversa, i governi finlandese e del Regno Unito ritengono che il parere 2/00 (Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza), del 6 dicembre 2001 (EU:C:2001:664), e la sentenza dell’8 settembre 2009, Commissione/Parlamento e Consiglio (C‑411/06, EU:C:2009:518), costituiscano precedenti rilevanti; la Corte ha dichiarato che gli accordi in discussione in tali casi, i quali vertevano sugli scambi internazionali, non rientravano nell’ambito della politica commerciale comune a causa degli obiettivi che essi perseguivano.

45.

Dall’altro, secondo i governi ceco, francese, italiano, ungherese, finlandese e del Regno Unito, gli scambi oggetto del trattato di Marrakech non sarebbero condotti in un quadro commerciale, il che implicherebbe, conformemente alla giurisprudenza della Corte, che essi non rientrino nell’ambito della politica commerciale comune.

46.

Difatti, dall’articolo 4, paragrafo 2, di tale trattato risulterebbe che l’eccezione o la limitazione che esso prevede potrebbe essere applicata solo a scopi non lucrativi, o da un ente autorizzato, o da un beneficiario o da una persona fisica che agisca in nome di un beneficiario. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 4, di detto trattato permetterebbe alle parti contraenti di prevedere un’eccezione o una limitazione del diritto d’autore solo qualora il mercato non sia in grado di offrire ai beneficiari la possibilità di ottenere copie in formato accessibile a un prezzo ragionevole. Parimenti, gli scambi transfrontalieri di tali copie oggetto del trattato di Marrakech potrebbero essere realizzati solo da un ente autorizzato che operi senza fini di lucro.

47.

Peraltro, secondo i governi francese, ungherese, rumeno, finlandese e del Regno Unito, è parimenti importante rilevare che il trattato di Marrakech sarebbe stato negoziato al fine, segnatamente, di soddisfare agli obblighi derivanti dalla convenzione dell’ONU, nel quadro dell’OMPI, il cui scopo sarebbe estraneo alla liberalizzazione e alla promozione degli scambi commerciali internazionali.

48.

Viceversa, secondo il governo lituano e il Parlamento, gli articoli 5, 6 e 9 di tale trattato, così come le relative disposizioni di esecuzione, mirerebbero a promuovere, agevolare e disciplinare gli scambi transfrontalieri e rientrerebbero pertanto nella politica commerciale comune, ambito spettante alla competenza esclusiva dell’Unione. Il governo del Regno Unito aderisce, in subordine, a tale conclusione.

Sull’articolo 3, paragrafo 2, TFUE

49.

I vari governi che hanno presentato osservazioni alla Corte adottano posizioni differenziate in merito al fondamento giuridico appropriato per concludere il trattato di Marrakech, dato che il governo francese menziona gli articoli 114 TFUE e 209 TFUE o, in subordine, gli articoli 19 TFUE e 209 TFUE, il governo ungherese gli articoli 4 TFUE e 114 TFUE, il governo del Regno Unito l’articolo 19 TFUE e il governo finlandese gli articoli 19 TFUE e 114 TFUE.

50.

Nonostante queste divergenze, i governi ceco, francese, italiano, lituano, rumeno, finlandese e del Regno Unito ritengono che l’Unione non disponga di una competenza esclusiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE, per concludere tale trattato, in quanto quest’ultimo non sarebbe in grado di incidere sulle norme comuni dell’Unione o di modificarne la portata.

51.

Essi sottolineano, a questo proposito, che dalla giurisprudenza della Corte discenderebbe che qualunque conclusione a tale riguardo deve basarsi su un’analisi concreta della relazione esistente tra l’accordo internazionale previsto e il diritto dell’Unione vigente tenendo conto, segnatamente, della natura e del contenuto delle norme in questione.

52.

Ebbene, la direttiva 2001/29 avrebbe operato solo un’armonizzazione minima di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi. In particolare, questa direttiva non avrebbe armonizzato le eccezioni e le limitazioni di tali diritti.

53.

Difatti, l’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/29 si limiterebbe a offrire agli Stati membri la facoltà di prevedere un’eccezione o una limitazione del diritto d’autore e dei diritti connessi a favore delle persone con disabilità. Gli Stati membri conserverebbero pertanto la loro competenza, sia sul piano interno sia su quello estero, per rendere obbligatoria una siffatta eccezione o una siffatta limitazione. Secondo i governi francese e rumeno, quest’analisi sarebbe confermata dal fatto che questa direttiva non definisce le modalità di esecuzione dell’eccezione o della limitazione del diritto d’autore e dei diritti connessi a favore delle persone con disabilità. Il governo del Regno Unito sostiene, inoltre, che non esisterebbe nessuna incoerenza tra il trattato di Marrakech e detta direttiva.

54.

Su questa base, i governi francese, ungherese e rumeno deducono che dal parere 1/94 (Accordi allegati all’accordo OMC), del 15 novembre 1994 (EU:C:1994:384), discenderebbe che l’Unione non può imporre, mediante un accordo internazionale, l’adozione di misure relative a un’eccezione o a una limitazione del diritto d’autore e dei diritti connessi a favore delle persone con disabilità, mentre gli Stati membri restano liberi di prevedere misure di tal genere sul piano interno.

55.

Tuttavia, il governo francese ritiene che la situazione sia mutata a seguito della domanda, rivolta, il 19 maggio 2015, dal Consiglio alla Commissione e accolta in seguito da quest’ultima, di presentare una proposta legislativa diretta a introdurre, nel diritto dell’Unione, l’eccezione o la limitazione obbligatoria prevista dall’articolo 4 del trattato di Marrakech. Infatti, tale circostanza sarebbe rilevante alla luce della giurisprudenza della Corte secondo la quale, per determinare se una materia sia già coperta in gran parte da norme dell’Unione, occorre prendere in considerazione, segnatamente, le prospettive di evoluzione del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’articolo 4 di tale trattato rientrerebbe nella competenza esclusiva dell’Unione.

56.

Questa constatazione non rimette in discussione, secondo tale governo, l’esistenza di una competenza condivisa per quanto concerne altre disposizioni di detto trattato, tanto più che queste ultime rientrano negli ambiti della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario e che l’articolo 4, paragrafo 4, TFUE precisa che l’esercizio della competenza dell’Unione in tali ambiti non può avere come effetto quello di impedire agli Stati membri di esercitare la loro competenza a tale riguardo.

57.

I governi ceco, italiano, ungherese, rumeno, finlandese e del Regno Unito, nonché il Parlamento e il Consiglio, sostengono viceversa che la domanda del Consiglio, ricordata nel punto 55 del presente parere, non sarebbe sufficiente a dimostrare una prospettiva di evoluzione del diritto dell’Unione che debba essere presa in considerazione per valutare l’esistenza di una competenza esclusiva dell’Unione nell’ambito interessato dal trattato di Marrakech.

58.

Per questo, il Parlamento ritiene che l’Unione disponga di una competenza esclusiva per quanto concerne l’articolo 4 di tale trattato e che l’Unione abbia esercitato del resto la propria competenza in tale ambito adottando la direttiva 2001/29. La circostanza che gli Stati membri dispongano di un ampio potere discrezionale nell’esecuzione delle eccezioni e delle limitazioni previste da tale direttiva non implicherebbe l’esistenza di una competenza condivisa, a causa della distinzione che occorrerebbe operare tra le eccezioni relative alla portata di un atto dell’Unione e quelle relative ai diritti enunciati in un atto del genere.

59.

L’incidenza dell’articolo 4 del trattato di Marrakech sul sistema istituito dalla direttiva 2001/29 sarebbe peraltro manifesta, in quanto tale trattato abrogherebbe il potere discrezionale di cui disporrebbero attualmente gli Stati membri in forza dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva.

Posizione della Corte

Sull’articolo 3, paragrafo 1, TFUE

60.

Riguardo allo scopo e al contenuto del trattato di Marrakech, risulta chiaramente che quest’ultimo non verte su uno dei quattro primi ambiti oggetto dell’articolo 3, paragrafo 1, TFUE. Viceversa, occorre esaminare se questo trattato si ricolleghi, in tutto o in parte, alla politica commerciale comune, definita dall’articolo 207 TFUE, il quale rientra, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, nella competenza esclusiva dell’Unione.

61.

Dalla costante giurisprudenza della Corte discende che la mera circostanza che un atto dell’Unione possa avere talune implicazioni sugli scambi internazionali non è sufficiente per concludere che tale atto debba essere classificato nella categoria di quelli che rientrano nella politica commerciale comune. Viceversa, un atto dell’Unione rientra in tale politica se esso verte specificamente sugli scambi internazionali in quanto è essenzialmente destinato a promuovere, agevolare o disciplinare detti scambi ed ha effetti diretti e immediati su questi ultimi (sentenze del 18 luglio 2013, Daiichi Sankyo e Sanofi-Aventis Deutschland, C‑414/11, EU:C:2013:520, punto 51, e del 22 ottobre 2013, Commissione/Consiglio, C‑137/12, EU:C:2013:675, punto 57).

62.

Al fine di determinare se il trattato di Marrakech rientri in detta politica, è necessario esaminare sia le finalità di quest’ultimo sia il suo contenuto.

63.

Per quanto concerne, anzitutto, la finalità del trattato di Marrakech, il titolo stesso di questo trattato precisa che quest’ultimo mira a facilitare l’accesso dei beneficiari, ossia dei non vedenti, delle persone con disabilità visive e delle persone con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, alle opere pubblicate.

64.

L’intento delle parti contraenti di garantire un’armonizzazione delle eccezioni e delle limitazioni del diritto d’autore e di facilitare la circolazione delle copie in formato accessibile, al fine di migliorare l’accesso dei beneficiari alle opere pubblicate e di superare in tal modo gli ostacoli che si oppongono attualmente a detto accesso è confermato, segnatamente, dai considerando 7, 8 e 12 del preambolo di detto trattato.

65.

Inoltre, dai considerando 1, 2 e 4 di questo preambolo si evince che l’istituzione della cornice giuridica rafforzata a livello internazionale prevista nello stesso trattato deve consentire, in definitiva, di rispettare i principi di non discriminazione, di pari opportunità, accessibilità e di partecipazione e inclusione sociale piene ed effettive delle persone con disabilità, proclamati dalla convenzione dell’ONU, segnatamente lottando contro gli ostacoli che si oppongono al loro compiuto godimento, alla loro libertà di espressione e alla loro fruizione del diritto all’educazione.

66.

Certamente, i considerando 4 e 7 del preambolo del trattato di Marrakech menzionano la circolazione e lo scambio transfrontalieri di copie in formato accessibile.

67.

Ciò nondimeno, da una parte, detti considerando non menzionano il carattere commerciale di questa circolazione o di questo scambio e, dall’altro, essi li citano solo come uno strumento destinato a migliorare l’accesso dei beneficiari a dette copie e a evitare il sovrapporsi degli sforzi compiuti a tal fine dalle parti contraenti.

68.

Inoltre, sebbene dai considerando 3, 9, 10 e 12 del preambolo di questo trattato si deduca che le parti contraenti riconoscono l’importanza che riveste la tutela del diritto d’autore, in generale, e il sistema internazionale del diritto d’autore, in particolare, i termini adoperati in detto preambolo non indicano che il trattato in questione avrebbe come finalità quella di rafforzare tale protezione o tale sistema.

69.

Peraltro, dalle disposizioni dello stesso trattato non discende che quest’ultimo persegua obiettivi diversi da quelli indicati nel suo titolo e nel suo preambolo.

70.

Di conseguenza, occorre giudicare che il trattato di Marrakech ha essenzialmente il fine di migliorare la condizione dei beneficiari facilitando, in diversi modi, fra cui una circolazione agevolata delle copie in formato accessibile, l’accesso di tali persone alle opere pubblicate.

71.

Per quanto concerne poi il contenuto di tale trattato, quest’ultimo precisa che le parti contraenti devono impiegare due strumenti distinti e complementari al fine di conseguire i suoi obiettivi.

72.

In primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, di detto trattato dispone che le parti contraenti prevedono un’eccezione o una limitazione dei diritti di riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del pubblico per mettere più facilmente a disposizione dei beneficiari le copie in formato accessibile. Gli altri paragrafi di quest’articolo forniscono precisazioni in merito al modo in cui le parti contraenti possono dare esecuzione a detto obbligo nella loro legislazione nazionale, lasciando nel contempo un’ampia discrezionalità a tale riguardo.

73.

In secondo luogo, gli articoli 5 e 6 del trattato di Marrakech istituiscono determinati obblighi relativi allo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile.

74.

Per l’esattezza, l’articolo 5, paragrafo 1, di tale trattato stabilisce che le parti contraenti prevedono che, qualora una copia in formato accessibile sia realizzata in forza di un’eccezione o di una limitazione o per effetto della legge, questa copia può essere distribuita o messa a disposizione di un beneficiario o di un ente autorizzato in un’altra parte contraente ad opera di un ente autorizzato. Gli altri paragrafi di quest’articolo forniscono precisazioni in merito al modo in cui le parti contraenti possono dare esecuzione a tale obbligo nella loro legislazione nazionale, lasciando nel contempo un’ampia discrezionalità a tale riguardo.

75.

L’articolo 6 di detto trattato precisa, quanto ad esso, che, nella misura in cui la legislazione nazionale di una parte contraente consenta a un beneficiario, a una persona fisica che agisca per suo conto o a un ente autorizzato di realizzare una copia in formato accessibile, detta legislazione deve parimenti autorizzarli a importare, a vantaggio dei beneficiari, una siffatta copia senza l’autorizzazione del titolare del diritto.

76.

Gli articoli 5 e 6 del medesimo trattato sono integrati dall’articolo 9 di quest’ultimo che obbliga le parti contraenti a cooperare al fine di favorire gli scambi transfrontalieri di copie in formato accessibile.

77.

In base a tali elementi, occorre determinare se il trattato di Marrakech rientri, in tutto o in parte, nella politica commerciale comune.

78.

A questo proposito, occorre certamente rilevare, in primo luogo, che le norme adottate dall’Unione in materia di proprietà intellettuale che presentano un nesso specifico con gli scambi commerciali internazionali possono rientrare nella nozione di «aspetti commerciali della proprietà intellettuale», di cui all’articolo 207, paragrafo 1, TFUE e, quindi, nell’ambito della politica commerciale comune (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Daiichi Sankyo e Sanofi-Aventis Deutschland, C‑414/11, EU:C:2013:520, punto 52).

79.

La Corte infatti ha giudicato che determinate regole internazionali, le quali enunciano norme che devono essere applicate per ciascuna delle principali categorie di diritti di proprietà intellettuale, presentano un nesso specifico con gli scambi internazionali, poiché queste regole si inseriscono nel quadro della liberalizzazione di detti scambi, in quanto fanno parte integrante del regime dell’OMC e hanno come obiettivo quello di facilitare detti scambi, riducendo le distorsioni del commercio internazionale (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Daiichi Sankyo e Sanofi-Aventis Deutschland, C‑414/11, EU:C:2013:520, punti 53 e da 57 a 60).

80.

Peraltro, la Corte ha dichiarato che norme che istituiscono una tutela giuridica adeguata dei servizi ad accesso condizionato presentano un nesso specifico con gli scambi internazionali e rientrano pertanto nella politica commerciale comune. A tal fine, essa si è basata sul fatto che dette norme hanno come scopo piuttosto quello di promuovere scambi siffatti aventi ad oggetto tali servizi che quello di migliorare il funzionamento del mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2013, Commissione/Consiglio, C‑137/12, EU:C:2013:675, punti 64, 6567).

81.

Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, un ragionamento analogo non può essere applicato alle norme del trattato di Marrakech relative all’istituzione di un’eccezione o di una limitazione dei diritti di riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del pubblico.

82.

Infatti, come si evince dai punti da 63 a 70 del presente parere, il trattato di Marrakech ha lo scopo di migliorare la condizione dei beneficiari facilitando, in diversi modi, l’accesso di tali persone alle opere pubblicate e non di promuovere, facilitare o disciplinare il commercio internazionale delle copie in formato accessibile.

83.

Per quanto concerne in particolare l’armonizzazione delle eccezioni e delle limitazioni dei diritti di riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del pubblico, il considerando 12 del preambolo del medesimo trattato afferma specificamente che detta armonizzazione è realizzata al fine di consentire ai beneficiari di accedere più facilmente alle opere e di farne uso.

84.

Inoltre, l’articolo 4 del trattato di Marrakech non è in grado di garantire un ravvicinamento delle legislazioni nazionali che consenta di facilitare in modo rilevante il commercio internazionale, in quanto le parti contraenti dispongono di un ampio potere discrezionale nell’esecuzione di detto articolo, e poiché dall’articolo 12 di tale trattato discende che quest’ultimo non ha lo scopo o l’effetto di vietare alle parti contraenti di introdurre nella loro normativa nazionale eccezioni e limitazioni a favore dei beneficiari diverse da quelle previste da detto trattato.

85.

Peraltro, l’argomento della Commissione secondo il quale, tra le norme che disciplinano la proprietà intellettuale, solo quelle relative al diritto morale non rientrano nella nozione di «aspetti commerciali della proprietà intellettuale», di cui all’articolo 207 TFUE, non può essere accolto, in quanto porterebbe ad estendere in modo eccessivo la sfera della politica commerciale comune, ricollegando a detta politica norme che non presentano un nesso specifico con gli scambi commerciali internazionali.

86.

Alla luce di ciò, non si può giudicare che le norme del trattato di Marrakech che prevedono l’istituzione di un’eccezione o di una limitazione dei diritti di riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del pubblico presentino un nesso specifico con gli scambi internazionali, che implichi che esse vertano sugli aspetti commerciali della proprietà intellettuale di cui all’articolo 207 TFUE.

87.

Per quanto concerne, in secondo luogo, le norme del trattato di Marrakech che disciplinano l’esportazione e l’importazione di copie in formato accessibile, occorre rilevare che queste norme vertono indubbiamente sugli scambi internazionali di copie siffatte.

88.

Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte si ricava che occorre prendere in considerazione lo scopo perseguito da norme siffatte al fine di valutare il loro collegamento con la politica commerciale comune [v., in tal senso, parere 2/00 (Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza), del 6 dicembre 2001, EU:C:2001:664, punti da 35 a 37, e sentenza dell’8 settembre 2009, Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑411/06, EU:C:2009:518, punti da 49 a 54 nonché 7172].

89.

Ebbene, alla luce delle considerazioni sviluppate nei punti da 63 a 70 del presente parere e in assenza di qualsiasi elemento che indichi che gli articoli 5, 6 e 9 del trattato di Marrakech perseguano un obiettivo distinto da quello del trattato nel suo complesso, occorre giudicare che questi articoli mirano non specificamente a promuovere, facilitare o disciplinare il commercio internazionale delle copie in formato accessibile, ma piuttosto a migliorare la condizione dei beneficiari facilitando l’accesso di tali persone a copie in formato accessibile riprodotte in altre parti contraenti.

90.

Alla luce di ciò, la facilitazione degli scambi transfrontalieri di copie in formato accessibile sembra piuttosto un mezzo per realizzare l’obiettivo non commerciale di detto trattato che un fine in sé assegnato a quest’ultimo.

91.

Inoltre, è importante parimenti rilevare che, in considerazione delle loro caratteristiche, gli scambi previsti dal trattato di Marrakech non possono essere assimilati a scambi internazionali effettuati a fini commerciali [v., per analogia, parere 2/00 (Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza), del 6 dicembre 2001, EU:C:2001:664, punto 38, e sentenza dell’8 settembre 2009, Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑411/06, EU:C:2009:518, punto 69].

92.

Infatti, l’obbligo di autorizzare l’esportazione di copie in formato accessibile previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, di questo trattato riguarda solo le esportazioni effettuate da un ente autorizzato. L’articolo 9 di detto trattato conferma che la procedura così istituita non mira a promuovere, facilitare o disciplinare, in modo generale, tutti gli scambi di copie in formato accessibile, bensì piuttosto gli scambi praticati tra gli enti autorizzati.

93.

Ebbene, dall’articolo 2, lettera c), del trattato di Marrakech discende che questi enti devono essere autorizzati o riconosciuti dal loro governo, agire senza scopo di lucro e rivolgere i loro servizi ai soli beneficiari. Pertanto, benché non sia escluso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, di questo trattato, che le esportazioni disciplinate dall’articolo 5 del medesimo costituiscano oggetto di una retribuzione, quest’ultima può essere prevista solo nei limiti imposti dal carattere non lucrativo delle attività dell’esportatore.

94.

Parimenti, l’articolo 6 del medesimo trattato obbliga le parti contraenti ad autorizzare le importazioni solo in quanto queste ultime siano effettuate o da un beneficiario, che operi direttamente o indirettamente, o da un ente autorizzato.

95.

Inoltre, dall’articolo 5, paragrafo 1, e dall’articolo 6 del trattato di Marrakech si evince espressamente che solo le esportazioni e le importazioni destinate ai beneficiari, eventualmente tramite un ente autorizzato, sono coperte da tali disposizioni. L’articolo 2, lettera c), e l’articolo 5, paragrafi 2 e 4, di questo trattato istituiscono inoltre procedure destinate a garantire che solo i beneficiari possano disporre delle copie in formato accessibile scambiate in tal modo.

96.

Peraltro, le copie in formato accessibile di cui l’articolo 5, paragrafo 1, di detto trattato disciplina l’esportazione sono unicamente quelle realizzate in forza di una limitazione o di un’eccezione o in virtù della legge. L’articolo 6 del medesimo trattato si limita, per parte sua, a prevedere che l’importazione di copie siffatte sul territorio di una parte contraente dev’essere autorizzata nel caso in cui, in applicazione della normativa di detta parte contraente, sia consentito alla persona o all’ente interessato di realizzare queste copie.

97.

Risulta evidente pertanto non solo che gli scambi transfrontalieri promossi dal trattato di Marrakech esorbitano dal quadro usuale degli scambi commerciali internazionali, ma anche che gli scambi internazionali di copie in formato accessibile che siano effettuati a scopi commerciali da operatori ordinari, o semplicemente al di fuori del quadro delle eccezioni o delle limitazioni a favore dei beneficiari, non sono inclusi nel regime specifico istituito da questo trattato.

98.

Inoltre, gli articoli 1 e 11 di detto trattato prevedono il rispetto degli obblighi derivanti da altri trattati internazionali, il che implica che questo regime non è destinato a derogare alle norme internazionali che disciplinano gli scambi commerciali internazionali di opere letterarie e artistiche.

99.

Alla luce di queste diverse caratteristiche, il regime istituito dal trattato di Marrakech dev’essere pertanto distinto dai regimi rientranti nella politica commerciale comune esaminati dalla Corte nel parere 1/78 (Accordo internazionale sulla gomma naturale), del 4 ottobre 1979 (EU:C:1979:224), nonché nelle sentenze del 17 ottobre 1995, Werner (C‑70/94, EU:C:1995:328), del 10 gennaio 2006, Commissione/Consiglio (C‑94/03, EU:C:2006:2), e del 12 dicembre 2002, Commissione/Consiglio (C‑281/01, EU:C:2002:761), che, benché non perseguissero esclusivamente scopi commerciali, si basavano viceversa sull’adozione di misure di natura commerciale.

100.

Ciò posto, la mera circostanza che il regime istituito dal trattato di Marrakech possa eventualmente essere applicato a opere che costituiscono oggetto di sfruttamento commerciale o che possano costituire oggetto di un siffatto sfruttamento e, pertanto, che esso possa eventualmente incidere indirettamente sugli scambi internazionali di opere di tal genere non può implicare che esso rientri nella politica commerciale comune [v., per analogia, parere 2/00 (Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza), del 6 dicembre 2001, EU:C:2001:664, punto 40].

101.

Occorre pertanto giudicare che la conclusione del trattato di Marrakech non rientra nella politica commerciale comune definita dall’articolo 207 TFUE e, di conseguenza, che l’Unione non dispone, in base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, di una competenza esclusiva per concludere detto trattato.

Sull’articolo 3, paragrafo 2, TFUE

102.

In applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l’Unione dispone di una competenza esclusiva per la conclusione di un accordo internazionale allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

103.

Ebbene, la conclusione del trattato di Marrakech non è prevista da nessun atto legislativo dell’Unione e non è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno.

104.

Di conseguenza, solo l’ipotesi menzionata nell’ultima parte della frase dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE, che corrisponde alla situazione in cui la conclusione di un accordo internazionale «può incidere sulle norme comuni o modificarne la portata», risulta rilevante nel presente caso.

105.

A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il rischio di incidere su norme comuni dell’Unione o di modificarne la portata mediante impegni internazionali assunti dagli Stati membri, che può giustificare una competenza esterna esclusiva dell’Unione, esiste quando tali impegni rientrano nell’ambito di applicazione di dette norme [parere 1/13 (Adesione di Stati terzi alla Convenzione dell’Aia), del 14 ottobre 2014, EU:C:2014:2303, punto 71, e sentenza del 26 novembre 2014, Green Network, C‑66/13, EU:C:2014:2399, punto 29].

106.

L’accertamento di un siffatto rischio non presuppone una concordanza completa tra il settore disciplinato dagli impegni internazionali e quello disciplinato dalla normativa dell’Unione [parere 1/13 (Adesione di Stati terzi alla Convenzione dell’Aia), del 14 ottobre 2014, EU:C:2014:2303, punto 72, e sentenza del 26 novembre 2014, Green Network, C‑66/13, EU:C:2014:2399, punto 30].

107.

In particolare, impegni internazionali di tal genere possono incidere sulle norme dell’Unione o modificarne la portata quando questi ultimi rientrano in un ambito già disciplinato in gran parte da norme siffatte [v., in tal senso, parere 1/13 (Adesione di Stati terzi alla Convenzione dell’Aia), del 14 ottobre 2014, EU:C:2014:2303, punto 73, e sentenza del 26 novembre 2014, Green Network, C‑66/13, EU:C:2014:2399, punto 31].

108.

Ciò premesso, dato che l’Unione dispone solo di competenze di attribuzione, l’esistenza di una competenza, per giunta di natura esclusiva, deve basarsi su conclusioni tratte da un’analisi complessiva e concreta del rapporto esistente tra l’accordo internazionale previsto e il diritto dell’Unione in vigore. Quest’analisi deve prendere in considerazione gli ambiti disciplinati, rispettivamente, dalle norme del diritto dell’Unione e dalle disposizioni dell’accordo previsto, le loro prevedibili prospettive di evoluzione nonché la natura e il contenuto di queste norme e disposizioni, al fine di verificare se l’accordo in questione possa pregiudicare l’applicazione uniforme e coerente delle norme dell’Unione e il buon funzionamento del sistema che esse istituiscono [parere 1/13 (Adesione di Stati terzi alla Convenzione dell’Aia), del 14 ottobre 2014, EU:C:2014:2303, punto 74, e sentenza del 26 novembre 2014, Green Network, C‑66/13, EU:C:2014:2399, punto 33].

109.

A questo proposito, occorre ricordare che, come si evince dai punti da 71 a 76 del presente parere, il trattato di Marrakech prevede che le parti contraenti, al fine di realizzare gli obiettivi di quest’ultimo, devono introdurre due istituti distinti e complementari ossia, da un lato, un’eccezione o una limitazione dei diritti di riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del pubblico per mettere più facilmente le copie in formato accessibile a disposizione dei beneficiari e, dall’altro, regimi di esportazione e importazione destinati a favorire determinati tipi di scambi transfrontalieri di copie in formato accessibile.

110.

Ebbene, gli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29 attribuiscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione, la comunicazione al pubblico e la distribuzione di opere.

111.

Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva precisa che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre un’eccezione o una limitazione dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico «quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l’utilizzo sia collegato all’handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap». Dall’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva risulta che gli Stati membri possono anche prevedere un’eccezione o una limitazione del diritto di distribuzione, in quanto quest’ultima sia giustificata dallo scopo della riproduzione autorizzata a titolo dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della medesima direttiva.

112.

Ne consegue che l’eccezione o la limitazione prevista dal trattato di Marrakech dovrà essere posta in esecuzione nel quadro dell’ambito armonizzato dalla direttiva 2001/29. Lo stesso vale per i regimi di esportazione e importazione previsti da questo trattato, in quanto essi hanno in definitiva come scopo quello di autorizzare la comunicazione al pubblico o la distribuzione, sul territorio di una parte contraente, di copie in formato accessibile pubblicate in un’altra parte contraente senza dover ricevere il consenso dei titolari dei diritti.

113.

A questo proposito, benché diversi governi che hanno presentato osservazioni alla Corte abbiano dedotto che gli obblighi previsti dal trattato di Marrakech potrebbero essere applicati in modo compatibile con la direttiva 2001/29, occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza consolidata della Corte, gli Stati membri, al di fuori del quadro delle istituzioni dell’Unione, non possono assumere impegni internazionali che rientrino in un ambito già coperto in gran parte da norme comuni dell’Unione, persino in assenza di una possibile contraddizione tra tali impegni e dette norme [v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Commissione/Consiglio, C‑114/12, EU:C:2014:2151, punti 7071, nonché parere 1/13 (Adesione di Stati terzi alla Convenzione dell’Aia), del 14 ottobre 2014, EU:C:2014:2303, punto 86].

114.

Alla luce di ciò, la circostanza che l’articolo 11 del trattato di Marrakech preveda un obbligo paragonabile a quello derivante dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 o che le condizioni enunciate dagli articoli da 4 a 6 di detto trattato non siano, come tali, incompatibili con quelle presenti nell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, della direttiva 2001/29, anche qualora fosse dimostrata, non può comunque essere determinante.

115.

Peraltro, occorre certamente rilevare che, come sottolineato dai governi che hanno presentato osservazioni alla Corte, dal titolo della direttiva 2001/29 e dal considerando 7 di quest’ultima si evince che il legislatore dell’Unione ha effettuato solo un’armonizzazione parziale del diritto d’autore e dei diritti connessi, dato che questa direttiva non ha lo scopo di sopprimere o evitare le disparità tra le normative nazionali che non pregiudicano il funzionamento del mercato interno (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 88, e del 26 marzo 2015, C More Entertainment, C‑279/13, EU:C:2015:199, punto 29).

116.

Per quanto concerne in particolare le eccezioni e le limitazioni di tali diritti, il considerando 31 di detta direttiva precisa che il grado di armonizzazione di queste ultime dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno. È per questo, per esempio, che il legislatore dell’Unione non ha armonizzato completamente, nell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, della medesima direttiva, le eccezioni o le limitazioni a favore delle persone con disabilità.

117.

Tuttavia questa considerazione, in quanto tale, non può essere decisiva.

118.

Infatti, benché dalla giurisprudenza della Corte risulti che un accordo internazionale che copre un ambito già oggetto di un’armonizzazione completa può incidere su norme comuni o modificarne la portata [v., in tal senso, parere 1/94 (Accordi allegati all’accordo OMC), del 15 novembre 1994, EU:C:1994:384, punto 96, e sentenza del 5 novembre 2002, Commissione/Danimarca, C‑467/98, EU:C:2002:625, punto 84], ciò nondimeno si tratta solo di una delle situazioni in cui è soddisfatta la condizione contenuta nell’ultima parte della frase dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE [v., in tal senso, parere 1/03 (Nuova Convenzione di Lugano), del 7 febbraio 2006, EU:C:2006:81, punto 121].

119.

Parimenti, benché gli Stati membri dispongano di un potere discrezionale nel far uso della loro facoltà di prevedere un’eccezione o una limitazione a favore delle persone con disabilità, occorre sottolineare che tale potere discrezionale discende dalla decisione del legislatore dell’Unione di concedere agli Stati membri detta facoltà, in seno al quadro giuridico armonizzato che garantisce una protezione elevata e omogenea dei diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e distribuzione istituito dalla direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark, C‑510/10, EU:C:2012:244, punto 32, e del 4 settembre 2014, Commissione/Consiglio, C‑114/12, EU:C:2014:2151, punto 79).

120.

L’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, di detta direttiva non è riconducibile a una situazione paragonabile a quella enunciata nei punti 18 e 21 del parere 2/91 (Convenzione n. 170 dell’OIL), del 19 marzo 1993 (EU:C:1993:106), nella quale la Corte non ha riconosciuto una competenza esclusiva dell’Unione in ragione della natura di prescrizioni minime sia delle disposizioni del diritto dell’Unione sia di quelle della convenzione internazionale di cui trattavasi.

121.

Infatti, queste disposizioni della direttiva 2001/29 non stabiliscono un livello minimo di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi lasciando intatta la competenza degli Stati membri di prevedere una tutela più rilevante di tali diritti, bensì introducono piuttosto una deroga a diritti armonizzati dal legislatore dell’Unione, autorizzando gli Stati membri a prevedere, a determinate condizioni, un’eccezione o una limitazione di detti diritti. Pertanto, uno Stato membro che faccia uso di tale facoltà concessa dal diritto dell’Unione garantirà, in ultima analisi, una tutela di questi stessi diritti inferiore a quella che deriva normalmente dal livello di protezione armonizzato istituito dagli articoli da 2 a 4 di tale direttiva.

122.

In tale contesto, occorre aggiungere che il potere discrezionale di cui godono gli Stati membri deve esercitarsi entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 104), il che implica che gli Stati membri non sono liberi di determinare, in modo non armonizzato, il complesso dei parametri dell’eccezione o della limitazione a favore delle persone con disabilità (v., per analogia, sentenza del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark, C‑510/10, EU:C:2012:244, punto 36).

123.

In particolare, gli Stati membri possono prevedere, nella loro legislazione, un’eccezione o una limitazione a favore delle persone con disabilità solo in quanto essi rispettino l’insieme delle condizioni enunciate dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/29, ossia che detta eccezione o limitazione copra solo gli usi a beneficio di persone con disabilità che sono direttamente connessi alla disabilità di cui trattasi e di natura non commerciale, nella misura richiesta dalla citata disabilità (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, punto 39), condizioni che, del resto, non compaiono negli articoli da 4 a 6 del trattato di Marrakech.

124.

Inoltre, il potere discrezionale di cui godono gli Stati membri per introdurre un’eccezione o una limitazione a favore delle persone con disabilità non può essere impiegato in modo da compromettere gli obiettivi di tale direttiva mirante, come si evince dai considerando 1 e 9 di quest’ultima, all’instaurazione di un livello elevato di tutela a favore degli autori e al corretto funzionamento del mercato interno (v., per analogia, sentenze del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 107, e del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 34).

125.

Questo potere discrezionale è anche limitato dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, che subordina l’introduzione dell’eccezione o della limitazione prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva a una triplice condizione, vale a dire che tale eccezione o tale limitazione sia applicabile esclusivamente in determinati casi speciali, che non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e che non arrechi un ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore (v., per analogia, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 58, e del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 110).

126.

Alla luce del complesso di questi elementi, appare evidente che, benché gli Stati membri dispongano della facoltà di introdurre un’eccezione o una limitazione alle norme armonizzate enunciate dagli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29 a favore delle persone con disabilità, si tratta di una facoltà concessa dal legislatore dell’Unione che è rigorosamente inquadrata dagli obblighi del diritto dell’Unione descritti nei punti da 123 a 125 del presente parere.

127.

In tale contesto, è importante ancora sottolineare che, mentre l’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/29 prevede unicamente la facoltà, per gli Stati membri, di introdurre un’eccezione o una limitazione a favore delle persone con disabilità, l’articolo 4 del trattato di Marrakech prevede, per parte sua, un obbligo di introdurre una siffatta eccezione o limitazione.

128.

Di conseguenza, la conclusione di questo trattato implicherebbe che i vari limiti e obblighi imposti dal diritto dell’Unione menzionati nei punti da 123 a 125 del presente parere si applicheranno a tutti gli Stati membri, d’ora in poi obbligati a prevedere una siffatta eccezione o limitazione in forza dell’articolo 4 di detto trattato.

129.

Ne consegue che l’insieme degli obblighi previsti dal trattato di Marrakech rientra in un ambito già coperto in gran parte da norme comuni dell’Unione e che la conclusione di questo trattato può incidere su dette norme o modificarne la portata.

130.

Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che la conclusione del trattato di Marrakech rientra nella competenza esclusiva dell’Unione.

Di conseguenza, la Corte (Grande Sezione) emette il seguente parere:

La conclusione del trattato di Marrakech, volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, rientra nella competenza esclusiva dell’Unione europea.

Lenaerts

Tizzano

Ilešič

Bay Larsen

von Danwitz

Prechal

Bonichot

Arabadijev

Toader

Safjan

Šváby

Jarašiūnas

Fernlund

Vajda

Rodin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 febbraio 2017.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente

K. Lenaerts

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