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Document 31980L0987

Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

OJ L 283, 28.10.1980, p. 23–27 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 004 P. 35 - 39
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 219 - 223
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 219 - 223
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 197 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 197 - 201

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/10/2008; abrogato da 32008L0094

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/987/oj

31980L0987

Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 28/10/1980 pag. 0023 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0121
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 4 pag. 0035
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0121
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0219
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0219


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

(80/987/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunità;

considerando che tra gli Stati membri sussistono differenze per quanto riguarda l'entità della protezione dei lavoratori subordinati in questo settore; che occorre tendere alla riduzione di tali differenze che possono ripercuotersi direttamente sul funzionamento del mercato comune;

considerando che si deve quindi incoraggiare il ravvicinamento nel progresso delle legislazioni in materia, ai sensi dell'articolo 117 del trattato;

considerando che il mercato del lavoro della Groenlandia, a motivo della posizione geografica e delle strutture professionali attuali di questa regione, differisce in modo sostanziale da quello delle altre regioni della Comunità;

considerando che, in vista del fatto che il 1o gennaio 1981 la Repubblica ellenica dovrebbe diventare membro della Comunità conformemente all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati, conviene fissare nell'allegato della direttiva, sotto il titolo « Grecia », le categorie di lavoratori subordinati i cui diritti possono essere esclusi conformemente all'articolo 1, paragrafo 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

Campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione della natura particolare del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dei lavoratori subordinati o in funzione dell'esistenza di altre forme di garanzia che assicurano ai lavoratori subordinati una tutela equivalente a quella che risulta dalla presente direttiva.

L'elenco delle categorie di lavoratori subordinati di cui al primo comma è riportato nell'allegato.

3. La presente direttiva non è applicabile in Groenlandia. Questa eccezione verrà riesaminata qualora si registri un'evoluzione delle strutture professionali di questa regione.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza:

a) quando è stata chiesta l'apertura di un procedimento, previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato, che riguarda il patrimonio del datore di lavoro ed è volto a soddisfare collettivamente i creditori di quest'ultimo e che permette di prendere in considerazione i diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e

b) quando l'autorità competente in virtù di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

- ha deciso l'apertura del procedimento,

- o ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro, e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento.

2. La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini « lavoratore subordinato », « datore di lavoro », « retribuzione », « diritto maturato » e « diritto in corso di maturazione ».

SEZIONE II

Disposizioni relative agli organismi di garanzia

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata.

2. La data di cui al paragrafo 1 è, a scelta degli Stati membri:

- o quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro;

- o quella del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato interessato, comunicato a causa dell'insolvenza del datore di lavoro;

- o quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro o quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta a causa dell'insolvenza del datore di lavoro.

Articolo 4

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, di cui all'articolo 3.

2. Quando si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono:

- nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro nell'ambito di un periodo di sei mesi precedenti la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro;

- nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro precedenti la data del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato, comunicato a causa dell'insolvenza del datore di lavoro;

- o, nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi diciotto mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro precedenti la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro o la data della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato, avvenuta a causa dell'insolvenza del datore di lavoro. In tal caso, gli Stati membri possono limitare l'obbligo di pagamento alla retribuzione corrispondente ad un periodo di otto settimane o a vari periodi parziali per un totale della stessa durata.

3. Tuttavia per evitare di versare delle somme che vanno oltre il fine sociale della presente direttiva, gli Stati membri possono fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati.

Quando si avvalgono di tale facoltà, gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale.

Articolo 5

Gli Stati membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza;

b) i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest'ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri;

c) l'obbligo di pagamento a carico degli organismi esiste indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento.

SEZIONE III

Disposizioni relative alla sicurezza sociale

Articolo 6

Gli Stati membri possono prevedere che gli articoli 3, 4 e 5 non si applichino ai contributi dovuti a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale o dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il mancato pagamento ai loro organismi assicurativi di contributi obbligatori dovuti dal datore di lavoro prima dell'insorgere dell'insolvenza a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale non leda i diritti alle prestazioni dei lavoratori subordinati nei confronti di questi organismi assicurativi nella misura in cui i contributi salariali siano stati trattenuti sui salari versati.

Articolo 8

Gli Stati membri si assicurano che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e quelli delle persone che hanno già lasciato l'impresa o lo stabilimento del datore di lavoro alla data dell'insorgere della insolvenza di quest'ultimo, per quanto riguarda i diritti maturati o i diritti in corso di maturazione, in materia di prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, previste dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale.

SEZIONE IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 9

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati.

Articolo 10

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri:

a) di adottare le misure necessarie per evitare abusi;

b) di rifiutare o di ridurre l'obbligo di pagamento di cui all'articolo 3 o l'obbligo di garanzia di cui all'articolo 7 qualora risulti che l'esecuzione dell'obbligo non si giustifica a causa dell'esistenza di legami particolari tra il lavoratore subordinato e il datore di lavoro e di interessi comuni che si traducono in una collusione tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trentasei mesi a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Entro diciotto mesi dalla scadenza del periodo di trentasei mesi previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per consentirle di elaborare una relazione sull'applicazione della presente direttiva da sottoporre al Consiglio.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU n. C 135 del 9. 6. 1978, pag. 2.(2) GU n. C 39 del 12. 2. 1979, pag. 26.(3) GU n. C 105 del 26. 4. 1979, pag. 15.

ALLEGATO

Categorie di lavoratori subordinati i cui diritti possono essere esclusi dal campo di applicazione conformemente all'articolo 1, paragrafo 2

I. Lavoratori subordinati con un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro di natura particolare

A. GRECIA

Il padrone e i membri dell'equipaggio di un peschereccio se e nella misura in cui essi sono retribuiti sotto forma di partecipazione al guadagno o alle entrate lorde del peschereccio.

B. IRLANDA

1. I lavoratori a domicilio (cioè le persone che lavorano a cottimo al loro domicilio) purché non abbiano un contratto di lavoro scritto.

2. I parenti prossimi del datore di lavoro che non hanno un contratto di lavoro scritto e il cui lavoro riguarda un'abitazione privata o un'azienda agricola in cui abitano il datore di lavoro ed i parenti prossimi.

3. Le persone che lavorano normalmente meno di diciotto ore alla settimana presso uno o più datori di lavoro e che non traggono la parte principale dei loro mezzi di sussistenza dal salario corrisposto per tale lavoro.

4. Le persone impiegate nella pesca per un lavoro stagionale, intermittente o a tempo parziale e retribuite sotto forma di partecipazione al risultato della pesca.

5. Il coniuge del datore di lavoro.

C. PAESI BASSI

Lavoratori domestici occupati presso una persona fisica, che lavorano per meno di tre giorni alla settimana per detta persona fisica.

D. REGNO UNITO

1. Il padrone e i membri dell'equipaggio di un peschereccio che sono retribuiti sotto forma di partecipazione al guadagno o alle entrate lorde del peschereccio.

2. Il coniuge del datore di lavoro.

II. Lavoratori subordinati che beneficiano di altre forme di garanzia

A. GRECIA

Gli equipaggi delle navi marittime.

B. IRLANDA

1. I lavoratori subordinati aventi diritto alla pensione dipendenti a titolo permanente da un ente locale o da un altro ente pubblico o da un'impresa di trasporti che assicura un servizio pubblico.

2. Gli insegnanti aventi diritto alla pensione impiegati presso uno dei seguenti istituti: National Schools, Secondary Schools, Comprehensive Schools, Teachers' Training Colleges.

3. I lavoratori subordinati aventi diritto alla pensione dipendenti a titolo permanente da ospedali privati finanziati dal ministero delle finanze.

C. ITALIA

1. I lavoratori subordinati che beneficiano delle prestazioni previste dalla vigente legislazione in materia di garanzia del reddito in caso di crisi economica dell'impresa.

2. Gli equipaggi delle navi marittime.

D. REGNO UNITO

1. I portuali registrati, tranne quelli che sono interamente o principalmente incaricati di svolgere un lavoro che non è un lavoro di portuale.

2. Gli equipaggi delle navi marittime.

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