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Document 01994R2965-20031001

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio del 28 novembre 1994 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/2003-10-01

TESTO consolidato: 31994R2965 — IT — 01.10.2003

1994R2965 — IT — 01.10.2003 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2965/94 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 1994

relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

(GU L 314, 7.12.1994, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Regolamento (CE) n. 2610/95 del Consiglio del 30 ottobre 1995 

  L 268

1

10.11.1995

►M2

Regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003

  L 245

13

29.9.2003




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2965/94 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 1994

relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che a seguito della decisione del 29 ottobre 1993 adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello dei capi di Stato e di governo relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi delle Comunità europee, nonché di Europol ( 1 ), i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato di comune accordo una dichiarazione relativa all'istituzione, all'interno dei servizi di traduzione della Commissione installati a Lussemburgo, di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione, che fornirà i servizi di traduzione necessari al funzionamento degli organismi aventi sede nei luoghi determinati con la decisione del 29 ottobre 1993, ad eccezione dell'Istituto monetario europeo;

considerando che l'istituzione di un centro specializzato unico dà una soluzione pratica al problema di coprire il fabbisogno di traduzioni di un notevole numero di organismi distribuiti sul territorio dell'Unione;

considerando che le norme che disciplinano il Centro di traduzione dovrebbero consentirgli di prestare i propri servizi ad organismi singolarmente dotati di personalità giuridica, di autonomia di gestione e di un bilancio proprio, mantenendo tuttavia un vincolo funzionale con la Commissione;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

È istituito un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione, qui di seguito denominato il «Centro».

▼M1

Articolo 2

1.  Il Centro assicura i servizi di traduzione necessari al funzionamento dei seguenti organismi:

 Agenzia europea dell'ambiente,

 Fondazione europea per la formazione,

 Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze,

 Agenzia europea di valutazione dei medicinali,

 Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,

 Ufficio di armonizzazione a livello del mercato interno (marchi, disegni e modelli),

 Ufficio europeo di polizia (Europol) e Unità d'informazione sugli stupefacenti di Europol.

Il Centro e ciascuno dei suddetti organismi concordano tra loro le modalità della loro cooperazione.

2.  Gli organismi istituiti dal Consiglio, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, possono accedere ai servizi del Centro in base ad accordi con il Centro stesso.

3.  Le istituzioni e gli organi dell'Unione che dispongono già di propri servizi di traduzione possono eventualmente fare ricorso al Centro, su base volontaria, secondo accordi che saranno conclusi tra le parti per accedere ai suoi servizi.

4.  Il Centro partecipa a pieno titolo ai lavori del Comitato interistituzionale di traduzione.

▼B

Articolo 3

1.  Il Centro è dotato di personalità giuridica.

2.  Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti il Centro è dotato in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica, riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.

Articolo 4

▼M1

1.  Il Centro è dotato di un consiglio d'amministrazione, composto di:

a) un rappresentante di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1; ogni accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 può prevedere una rappresentanza dell'organismo parte dell'accordo,

b) un rappresentante di ogni Stato membro dell'Unione europea,

c) due rappresentanti della Commissione e

d) un rappresentante di ciascuna delle istituzioni e di ciascuno degli organi che dispongono di propri servizi di traduzione ma che hanno concluso con il Centro un accordo di collaborazione su base volontaria.

▼B

2.  Membri supplenti per i rappresentanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 sono nominati per sostituire i rappresentanti in loro assenza.

3.  Il consiglio di amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione.

Articolo 5

1.  La durata del mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è di tre anni.

2.  Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è rinnovabile.

Articolo 6

1.  Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno due volte all'anno e quando lo richiede almeno un terzo dei membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

2.  Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

3.  Ogni membro del consiglio d'amministrazione dispone di un voto.

4.  Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 7

Il consiglio d'amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1.  Il consiglio d'amministrazione adotta il programma di lavoro annuale del Centro, sulla base di un progetto preparato dal direttore.

2.  Con la procedura di cui al paragrafo 1, il programma può essere adattato nel corso dell'anno.

▼M2

3.  Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività del Centro e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, nonché agli organismi di cui all'articolo 2.

4.  Il Centro trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

▼B

Articolo 9

1.  A capo del Centro è posto un direttore nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni, rinnovabile.

2.  Il direttore è il rappresentante legale del Centro. È responsabile:

 dell'elaborazione e dell'attuazione corrette del programma di lavoro e delle decisioni del consiglio d'amministrazione;

 dell'amministrazione corrente;

 dell'esecuzione dei compiti affidati al Centro;

 dell'esecuzione del bilancio;

 di qualsiasi questione concernente il personale;

 della preparazione delle riunioni del consiglio d'amministrazione.

3.  Il direttore rende conto del suo operato al consiglio d'amministrazione.

Articolo 10

1.  Tutte le entrate e le spese del Centro sono oggetto di previsioni per ogni esercizio di bilancio, il quale coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro.

▼M1

2.  

a) Le entrate e le spese del bilancio del Centro devono essere in pareggio.

▼M2

b) Le entrate del Centro comprendono i versamenti effettuati dagli organismi per i quali il Centro opera e dalle istituzioni e dagli organi con i quali è stata convenuta una collaborazione in contropartita delle prestazioni da esso fornite, ivi comprese attività a carattere interistituzionale, nonché una sovvenzione comunitaria.

▼M2 —————

▼B

3.  Le spese del Centro comprendono la retribuzione del personale, le spese amministrative e di infrastruttura nonché le spese di esercizio.

▼M1

Articolo 11

1.  Prima del riesame previsto all'articolo 19, qualsiasi organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 che incontrasse difficoltà particolari connesse con le prestazioni dei servizi del Centro può rivolgersi al Centro al fine di individuare le soluzioni più adeguate.

2.  Qualora non fosse possibile trovare siffatte soluzioni entro un termine di tre mesi, l'organismo in questione può inviare una comunicazione debitamente documentata alla Commissione in modo che quest'ultima possa adottare le misure necessarie e, se del caso, organizzare, sotto l'autorità del Centro e con la sua assistenza, un ricorso più sistematico a terzi per tradurre i documenti in questione.

▼B

Articolo 12

Sulla base di accordi da concludere con il Centro, la Commissione fornirà al Centro stesso, contro rimborso dei costi, i seguenti tipi di assistenza:

1) servizi di supporto: terminologia, basi di dati, documentazione, traduzione automatica, formazione di traduttori esterni nonché relativa documentazione e curerà inoltre il comando di funzionari presso il Centro;

2) gestione dei servizi amministrativi di base: pagamento delle retribuzioni, assicurazione malattia, sistemi pensionistici, organizzazione di servizi sociali.

▼M2

Articolo 13

1.  Tutte le entrate e le spese del Centro formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro, che comprende la tabella dell'organico.

2.  Il bilancio del Centro è in pareggio in entrate e spese.

3.  Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

4.  La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito «autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

5.  Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

6.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata al Centro.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico del Centro.

7.  Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio del Centro. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

8.  Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

▼B

Articolo 14

1.  Il direttore cura l'esecuzione del bilancio del Centro.

▼M2

2.  Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile del Centro comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3.  Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori del Centro, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.  Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori del Centro, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi del Centro, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5.  Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi del Centro.

6.  Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

7.  I conti definitivi vengono pubblicati.

8.  Al più tardi il 30 settembre, il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9.  Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10.  Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Articolo 15

Il regolamento finanziario applicabile al Centro è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 2 ) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento del Centro e previo accordo della Commissione.

▼B

Articolo 16

Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile al Centro.

Articolo 17

1.  Il personale del Centro è soggetto alle regolamentazioni e ai regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

2.  Il Centro esercita nei confronti del personale i poteri assegnati all'autorità che ha il potere di nomina.

3.  Il consiglio d'amministrazione stabilisce, d'accordo con la Commissione, le opportune norme di attuazione, in particolare per garantire la riservatezza di taluni lavori.

Articolo 18

1.  La responsabilità contrattuale del Centro è disciplinata dalla legge applicabile ai singoli contratti in questione.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in forza delle clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dal Centro.

2.  In materia di responsabilità extracontrattuale, il Centro risarcisce, conformemente ai principi generali comuni dei diritti degli Stati membri, i danni causati da esso e dai suoi funzionari e agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare su qualsiasi controversia relativa al risarcimento di tali danni.

3.  La responsabilità personale dei funzionari o agenti del Centro è disciplinata dalle disposizioni ad essi applicabili.

▼M2

Articolo 18 bis

1.  Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( 3 ) si applica ai documenti in possesso del Centro.

2.  Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea ( 4 ).

3.  Le decisioni adottate dal Centro a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

▼B

Articolo 19

Le modalità di funzionamento del Centro definite nel presente regolamento potranno essere riesaminate dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, entro i tre anni successivi alla scadenza del periodo iniziale che non dovrà superare tre esercizi di bilancio.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




DICHIARAZIONE 1

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio attribuisce la massima importanza al fatto di assicurare una perfetta applicazione dei principi dell'efficienza e del rapporto costi-benefici.

In questo contesto esso ricorda che il regolamento finanziario contiene le seguenti disposizioni:

«Gli stanziamenti di bilancio devono essere utilizzati conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria e, in particolare, a quelli di economia e di rispetto del rapporto costo/efficacia. Si devono fissare obiettivi quantitativi e garantire il progresso della loro realizzazione.

Per le attività di carattere operativo, la scheda finanziaria deve includere in particolare, una giustificazione adeguata dell'importo dell'intervento della Comunità, corredata, se del caso, degli appropriati dati statistici.»




DICHIARAZIONE 2

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

In occasione dell'istituzione del Centro di traduzione, il Consiglio e la Commissione confermano che il Centro stesso deve essere organizzato in modo tale da assicurare alle lingue ufficiali delle Comunità europee parità di trattamento, salve restando le disposizioni specifiche che disciplinano il regime linguistico dei diversi organismi per i quali il Centro opera.




DICHIARAZIONE 3

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE SULL'ARTICOLO 17

Il Consiglio e la Commissione ritengono che, tenuto conto delle sue funzioni e della struttura del suo bilancio, il Centro di traduzione ricorrerà a modalità di gestione del personale il più flessibili possibile, senza compromettere il compimento della sua missione.




DICHIARAZIONE 4

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULL'ARTICOLO 17

Il Consiglio invita la Commissione:

 a presentare entro la fine del 1994 una relazione sulla misura in cui le disposizioni dell'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto continuano ad essere giustificate e in cui si esamini in particolare il loro rapporto costo-efficacia;

 a presentare adeguate proposte per riformare le sue disposizioni in base a detta relazione.




DICHIARAZIONE 5

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE TEDESCA SULL'ARTICOLO 17

La Repubblica federale di Germania, nonostante gravi riserve, approva il compromesso sull'articolo 17, per non pregiudicare il consenso degli Stati membri e l'inizio dei lavori del Centro. Essa ritiene che una revisione della disposizione contestata continui ad imporsi urgentemente. Se ha dato la sua approvazione, è nella speranza che la richiesta ora adottata sbocchi infine su corrispondenti proposte della Commissione.




DICHIARAZIONE 6

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione, nel quadro delle sue competenze, prenderà l'iniziativa di proporre in sede di Collegio dei Capi dell'amministrazione la rapida creazione, sotto l'autorità del Collegio stesso, di un comitato interistituzionale di traduzione destinato a promuovere il coordinamento tra i servizi di traduzione delle varie istituzioni, compresa il Centro di traduzione per gli organi dell'Unione europea.



( 1 ) GU n. C 323 del 30. 11. 1993, pag. 1.

( 2 ) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

( 3 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

( 4 ) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13.

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