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Document 32013R0487
Commission Regulation (EU) No 487/2013 of 8 May 2013 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell’ 8 maggio 2013 , recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell’ 8 maggio 2013 , recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 149, 1.6.2013, p. 1–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 066 P. 52 - 110
In force
1.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 487/2013 DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2013
recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 53,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 armonizza le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all’interno dell’Unione. |
(2) |
Il regolamento tiene conto del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, di seguito «GHS») delle Nazioni Unite. |
(3) |
I criteri di classificazione e le norme relative all’etichettatura del GHS vengono riveduti periodicamente a livello dell’ONU. La quarta edizione riveduta del GHS è un risultato di modifiche adottate nel dicembre 2010 dal Comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema generale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici. Essa contiene modifiche riguardanti, tra l’altro, nuove categorie di pericolo per i gas chimicamente instabili e gli aerosol non-infiammabili nonché l’ulteriore razionalizzazione dei consigli di prudenza. Di conseguenza è necessario adeguare le disposizioni tecniche e i criteri degli allegati al regolamento (CE) n. 1272/2008 alla quarta edizione riveduta del GHS. |
(4) |
Il GHS consente alle autorità di adottare deroghe concernenti l’etichettatura di sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non corrosive per pelle e/o occhi. Offre altresì la possibilità di omettere taluni elementi dell’etichetta dall’imballaggio se il volume della sostanza o della miscela è inferiore a un certo quantitativo. Dovranno essere incluse disposizioni per attuare tali misure a livello dell’Unione. |
(5) |
Andrebbe inoltre modificata la terminologia di varie disposizioni degli allegati e di taluni criteri tecnici, al fine di agevolare l’attuazione da parte degli operatori e delle autorità preposte all’attuazione, per migliorare la coerenza dei testi giuridici e per migliorarne la chiarezza. |
(6) |
Per garantire che i fornitori di sostanze possano adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio introdotte dal presente regolamento, va previsto un periodo transitorio e l’applicazione del presente regolamento va differita. In tal modo si intende fornire la possibilità di applicare le disposizioni del presente regolamento su una base volontaria prima che termini il periodo transitorio. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1) |
la lettera c) dell’articolo 14, paragrafo 2, è soppressa; |
2) |
All’articolo 23, viene aggiunta seguente lettera f):
|
3) |
L’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento; |
4) |
L’allegato II è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento; |
5) |
L’allegato III è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento; |
6) |
L’allegato IV è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento; |
7) |
L’allegato V è modificato in conformità dell’allegato V del presente regolamento; |
8) |
L’allegato VI è modificato in conformità dell’allegato VI del presente regolamento; |
9) |
L’allegato VII è modificato in conformità dell’allegato VII del presente regolamento. |
Articolo 2
1. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, le sostanze e le miscele possono, prima del 1o dicembre 2014 e prima del 1o giugno 2015 rispettivamente, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.
2. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o dicembre 2014 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o dicembre 2016.
3. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o giugno 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1o giugno 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(2) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato come segue:
A. |
La parte 1 è modificata come segue:
|
B. |
La parte 2 è modificata come segue:
|
C. |
la parte 3 è modificata come segue:
|
(1) Non rapidamente degradabili.
(2) Rapidamente degradabili».
ALLEGATO II
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato come segue:
1) |
Nella parte 1, la sezione 1.1.2. è soppressa. |
2) |
Nella parte 3, le sezioni da 3.2 a 3.2.2.2 sono sostituite dal seguente testo: «3.2. Avvertenze riconoscibili al tatto 3.2.1. Imballaggi che devono recare un’avvertenza riconoscibile al tatto
3.2.2. Disposizioni riguardanti le avvertenze riconoscibili al tatto Le specifiche tecniche relative ai dispositivi di avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto sono conformi alla norma EN ISO 11683 modificata "Imballaggi — Avvertenze di pericolo riconoscibili al tatto — Requisiti".» |
ALLEGATO III
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato come segue:
1) |
nella parte 1, la tabella 1.1 è modificata come segue:
|
2) |
Nella tabella 2.1 della parte 2, il codice dell’indicazione di pericolo supplementare EUH006 è soppresso. |
ALLEGATO IV
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato come segue:
1) |
la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «Nella scelta dei consigli di prudenza a norma degli articoli 22 e 28, paragrafo 3, i fornitori possono combinare i consigli di prudenza della tabella sottoindicata tenendo in considerazione la chiarezza e la comprensibilità del consiglio di prudenza. Dove il testo è posto tra parentesi quadre […] in un consiglio di prudenza nella colonna 2, ciò indica che il testo tra parentesi non è adeguato in ogni caso e deve essere impiegato solo in determinate circostanze. In questi casi, le condizioni di utilizzo che spiegano quando impiegare il testo vengono fornite nella colonna 5. Quando compare una barra retroversa o un segno diagonale [/] in un consiglio di prudenza nella colonna 2, ciò sta a indicare che deve essere compiuta una scelta tra le frasi separate dai segni, conformemente alle indicazioni fornite nella colonna 5. Quando tre punti di sospensione […] compaiono nel testo di un consiglio di prudenza nella colonna (2), i dettagli sulle informazioni da fornire vengono indicati nella colonna (5).»; |
2) |
la parte 1 è modificata come segue:
|
3) |
la parte 2 è modificata come segue:
|
ALLEGATO V
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1) |
la parte 1 è modificata come segue:
|
2) |
nella parte 3, la sezione 3.1 è sostituita dal seguente testo: «3.1. SIMBOLO: AMBIENTE
Non è necessario un pittogramma per le seguenti classi e categorie di pericoli per l’ambiente: sezione 4.1: Pericoloso per l’ambiente acquatico — Categorie di pericolo a lungo termine: cronico 3, cronico 4». |
ALLEGATO VI
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1) |
la parte 1 è modificata come segue:
|
2) |
Nella tabella 3.1 della parte 3, il codice di indicazione di pericolo supplementare EUH006 è soppresso per la sostanza con il numero 601-015-00-0. |
ALLEGATO VII
L’allegato VII del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato come segue:
1) |
nella tabella 1.2, la riga seguente è soppressa:
|
2) |
La nota 4 sotto la tabella 1.1 è sostituita dal testo seguente: «Nota 4: «Le indicazioni di pericolo H360 e H361 si riferiscono in termini generali agli effetti per la fertilità e/o per lo sviluppo: "Può nuocere/Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto". In base ai criteri, l’indicazione di pericolo generale può essere sostituita da un’indicazione di pericolo specificante l’effetto specifico dello stesso, conformemente alla sezione 1.1.2.1.2 dell’allegato VI. Quando non viene menzionata l’altra differenziazione, ciò è dovuto alla presenza di prove che testimoniano l’assenza di tale effetto, a dati non probanti o all’assenza di dati e gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, si applicheranno a tale differenziazione». |