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Document 52016PC0271

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010

COM/2016/0271 final - 2016/0131 (COD)

Bruxelles, 4.5.2016

COM(2016) 271 final

2016/0131(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Il 6 aprile 2016 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata “Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa” 1 , in cui espone le priorità per migliorare il sistema europeo comune di asilo (CEAS). Rispondendo agli inviti del Consiglio europeo 2 la Commissione ha annunciato una riforma progressiva del quadro attuale, che stabilisca un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, rafforzi il sistema Eurodac, ottenga una maggiore convergenza nel sistema di asilo prevenendo così i movimenti secondari, e introduca un mandato rafforzato per l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO). La proposta in oggetto rientra in un primo pacchetto di riforme del CEAS e viene presentata insieme ad altre due proposte: una proposta di riforma del sistema Dublino e una proposta di modifica del sistema Eurodac.

Scopo della presente proposta è rafforzare il ruolo dell’EASO e trasformarlo in un’agenzia che faciliti l’attuazione e migliori il funzionamento del CEAS. Dalla sua entrata in funzione nel 2011, l’EASO ha continuamente aiutato gli Stati membri ad applicare le norme vigenti e a migliorare il funzionamento degli strumenti esistenti. L’Agenzia ha acquisito esperienza e guadagnato credibilità per il suo lavoro di cooperazione pratica fra gli Stati membri e di supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dal CEAS. Nel tempo, i compiti assunti dall’EASO si sono progressivamente trasformati per poter andare incontro alle crescenti esigenze degli Stati membri e del CEAS nel suo insieme, e gli Stati membri contano sempre di più sul sostegno operativo e tecnico di tale Agenzia. Poiché l’EASO ha acquisito una sempre maggiore conoscenza ed esperienza nel settore dell’asilo, è ora opportuno trasformarlo in un centro specializzato autonomo, che non debba più basarsi in modo significativo sulle informazioni e le competenze fornite dagli Stati membri.

A parere della Commissione, l’Agenzia è uno degli strumenti disponibili per affrontare in modo efficace le debolezze strutturali del CEAS, acuite dagli arrivi incontrollati e di massa di migranti e richiedenti asilo nell’Unione europea, in particolare nell’ultimo anno. Non sarebbe plausibile riformare il CEAS senza conferire all’Agenzia un mandato che corrisponda alle richieste che la riforma comporterà. È fondamentale dotare l’Agenzia dei mezzi necessari per assistere gli Stati membri nelle situazioni di crisi, ma occorre ancora di più predisporre un solido quadro giuridico, operativo e pratico affinché l’Agenzia possa rafforzare i sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri ed essere di complemento a tali sistemi.

Per rispecchiare tale sviluppo la proposta ribattezza l’EASO “Agenzia dell’Unione europea per l’asilo”. Un mandato rafforzato, quale previsto dalla presente proposta, trasforma l’EASO in una vera e propria agenzia in grado di fornire la necessaria assistenza operativa e tecnica agli Stati membri, di intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni fra di essi, di supportare una sostenibile ed equa distribuzione delle domande di protezione internazionale, di monitorare e valutare l’attuazione del CEAS e la capacità dei sistemi di asilo e di accoglienza negli Stati membri, e di far sì che le valutazioni delle domande di protezione internazionale nell’Unione siano convergenti.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

Il 19 febbraio 2016, Il Consiglio europeo ha indicato che devono essere compiuti progressi nella riforma del quadro esistente dell’UE, così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Nella comunicazione del 6 aprile, la Commissione ha dichiarato che l’obiettivo generale della politica dell’Unione in materia di migrazione e asilo è abbandonare un sistema che, per la concezione inadeguata e la scorretta attuazione, attribuisce una responsabilità sproporzionata ad alcuni Stati membri e incoraggia movimenti incontrollati verso altri Stati membri. Lo scopo è dotare l’Unione di un sistema solido ed efficace per una gestione sostenibile della migrazione, basato sui principi di responsabilità e solidarietà.

Nell’agenda europea sulla migrazione 3 , la Commissione ha riconosciuto l’importanza del ruolo dell’EASO nell’elaborazione e nel mantenimento di una forte politica comune di asilo. La Commissione ritiene che l’EASO potrebbe intensificare la cooperazione pratica e affermarsi come referente per le informazioni nazionali sui paesi d’origine per promuovere una maggiore uniformità delle decisioni, prendere misure fondamentali in materia di formazione e creare reti dedicate di autorità nazionali per rafforzare la cooperazione operativa nelle questioni di asilo. Nella comunicazione del 6 aprile 2016, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di proporre il conferimento di un mandato più forte all’EASO affinché esso possa svolgere nuovi compiti a livello di attuazione delle politiche e un ruolo operativo rafforzato. Questo avverrebbe tramite un meccanismo di monitoraggio che consenta di valutare l’osservanza del CEAS e altre funzioni fondamentali come la trasmissione e l’analisi di informazioni sui paesi d’origine (country of origin information, COI), la gestione della chiave di distribuzione del sistema Dublino e gli interventi a sostegno degli Stati membri in situazioni di emergenza o qualora non siano state adottate le necessarie azioni correttive.

Scopo della presente proposta è dotare l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo degli strumenti necessari perché possa diventare un’agenzia in grado di facilitare l’attuazione e migliorare il funzionamento del CEAS. A tale riguardo, costituisce un complemento degli strumenti giuridici e politici nel settore dell’asilo, in particolare per quanto riguarda le procedure d’asilo, le norme per l’attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, il sistema Dublino, la ricollocazione e il reinsediamento.

Coerenza con le altre politiche dell’Unione

La presente proposta è coerente con la politica globale di lungo termine per una migliore gestione della migrazione quale esposta dalla Commissione nell’agenda europea sulla migrazione, che ha trasformato gli orientamenti politici del presidente Juncker in una serie di iniziative coerenti e sinergiche basate su quattro pilastri, ossia: i) ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; ii) rendere sicure le frontiere esterne e salvare vite umane; iii) una politica di asilo forte e iv) una nuova politica di migrazione legale. La presente proposta attua inoltre l’agenda europea sulla migrazione, più specificamente per quanto riguarda l’obiettivo del rafforzamento della politica d’asilo dell’Unione, poiché l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo garantirà un’attuazione piena e coerente del CEAS.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta legislativa si basa sull’articolo 78, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Sussidiarietà

La presente proposta è volta a: facilitare l’attuazione e migliorare il funzionamento del CEAS; intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sulle questioni attinenti all’asilo; promuovere il diritto e le norme operative dell’Unione per garantire un alto grado di uniformità nelle procedure d’asilo, nelle condizioni d’accoglienza e nella valutazione delle esigenze di protezione in tutta l’Unione; monitorare l’applicazione operativa e tecnica del diritto e delle norme dell’Unione per quanto riguarda l’asilo, e fornire un maggiore sostegno operativo e tecnico agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza subiscano pressioni sproporzionate.

Poiché è interesse comune e condiviso garantire la corretta applicazione del quadro giuridico relativo all’asilo attraverso un’azione concertata fra Stati membri col sostegno dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, in modo da consolidare la stabilità e la regolarità nel funzionamento del CEAS, gli obiettivi della presente proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. Quest’ultima può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.

Proporzionalità

La proposta è volta a rispondere alle realtà politiche e alle sfide cui l’Unione deve far fronte nel settore della migrazione e dell’asilo, dotando l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo degli strumenti necessari per affrontare sul lungo termine sia la pressione sproporzionata cui sono soggetti i sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri che le debolezze insite in tali sistemi.

La proposta è volta a garantire che gli Stati membri applichino pienamente e correttamente la legislazione e le norme operative in materia d’asilo, che vengano intensificate la cooperazione pratica e la circolazione delle informazioni sia fra gli Stati membri che con i paesi terzi, che vengano intraprese azioni appropriate per mantenere il buon funzionamento del CEAS e per affrontare le pressioni sproporzionate in maniera efficace, con l’aiuto dell’Agenzia e in cooperazione con questa. L’Agenzia può assistere gli Stati membri nell’esame delle domande di protezione internazionale, su richiesta di questi e in un quadro chiaramente stabilito nel piano operativo. L’Agenzia può essere sollecitata a intervenire e a fornire aiuto a uno Stato membro solo nei casi in cui, a seguito di un’operazione di monitoraggio o in situazioni di pressione sproporzionata sui sistemi di asilo e di accoglienza, si constati che lo Stato membro interessato non interviene o adotta misure insufficienti, danneggiando così il funzionamento del CEAS. Dato l’obiettivo e conformemente al principio di proporzionalità sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, la presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire gli scopi prefissati.

Scelta dello strumento

Solo un regolamento può apportare il grado necessario di efficacia e di uniformità che richiede l’applicazione del diritto dell’Unione in materia di asilo. Inoltre, dato che l’EASO, rinominato “Agenzia dell’Unione europea per l’asilo”, era stato istituito tramite regolamento, anche per la presente proposta risulta adeguato lo stesso strumento giuridico.

3.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Per la preparazione della presente proposta la Commissione si è basata sulle discussioni tenutesi regolarmente in sede di Consiglio europeo e Consiglio dei Ministri, così come al Parlamento europeo, sullo sviluppo della politica dell’Unione in materia di migrazione e di asilo e sul ricorso alle agenzie dell’Unione per una migliore gestione della migrazione. Il ruolo dell’EASO nel fornire sostegno operativo e tecnico agli Stati membri, anche alle frontiere esterne in cooperazione con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, è stato evocato in più occasioni. In generale, nella valutazione degli Stati membri, l’EASO svolge un ruolo significativo nell’aiuto ad essi apportato per le questioni di ricollocazione e reinsediamento.

Dall’entrata in funzione dell’EASO, il 1º febbraio 2011, vi sono state discussioni continue con le parti interessate a livello europeo e nazionale. In particolare, si sono tenute regolarmente discussioni in occasione delle relazioni presentate dall’Agenzia al Parlamento europeo e al Consiglio. L’Agenzia riferisce costantemente in merito alle sue attività in occasione delle riunioni del consiglio d’amministrazione e tramite le varie relazioni presentate nel corso dell’anno. Si sono inoltre svolti regolarmente scambi di informazioni con altre agenzie dell’Unione, specialmente con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea e con l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. Sono state altresì organizzate diverse discussioni con la società civile e il mondo universitario.

Una valutazione dell’EASO è stata effettuata sulla base dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 439/2010, che prevede una valutazione esterna e indipendente concernente l’impatto dell’Agenzia sulla cooperazione pratica in materia di asilo e sul sistema europeo comune di asilo. La Commissione ha effettuato una valutazione interna dell’EASO nel 2013. Nel 2014, l’Agenzia è stata sottoposta a una valutazione esterna da parte di un contraente esterno indipendente, che ha riguardato il periodo da febbraio 2011 a giugno 2014. L’arco temporale della valutazione esterna è stato successivamente esteso per coprire tutto il periodo a decorrere dall’entrata in funzione dell’Agenzia. La valutazione si è svolta fra ottobre 2014 e luglio 2015, e ha interessato tutte le attività effettuate dall’EASO in tutti gli Stati membri. La presente proposta tiene conto delle raccomandazioni risultanti da tale valutazione e delle opinioni dell’EASO quanto al futuro dell’Agenzia.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tutte le attività dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo verranno svolte nel pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, inclusi il diritto di asilo, la protezione in caso di allontanamento, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo (rispettivamente articoli 18, 19, 7, 8 e 47 della Carta). La proposta tiene pienamente conto dei diritti dei minori e delle particolari necessità delle persone vulnerabili.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, da istituire partendo dall’attuale EASO, è incaricata di facilitare l’attuazione e migliorare il funzionamento del CEAS.

Le risorse finanziarie complessive necessarie per consentire all’Agenzia di adempiere alla sua missione nel quadro del proposto mandato ampliato ammontano a 363,963 milioni di euro per il periodo 2017-2020. Perché l’Agenzia svolga efficacemente i suoi nuovi compiti, oltre al numero attuale di posti di agenti temporanei e contrattuali autorizzati dal bilancio 2016 saranno necessari 275 posti di agente temporaneo e 82 agenti contrattuali, per un totale di 357 membri del personale per il periodo 2017-2020, per portare l’organico dell’Agenzia a un totale di 500 persone entro il 2020.

Le necessità finanziarie sono compatibili con l’attuale quadro finanziario pluriennale e possono comportare l’uso di strumenti speciali quali definiti nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio 4 .

5.ALTRI ELEMENTI

Modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo deve stilare una relazione annuale di attività sulla situazione dell’asilo, in cui deve valutare i risultati delle attività che svolge nel corso dell’anno. La relazione deve contenere un’analisi comparativa delle attività dell’Agenzia in modo che essa possa migliorare la qualità, la coerenza e l’efficacia del CEAS. L’Agenzia deve trasmettere la relazione annuale di attività al consiglio d’amministrazione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione deve far stilare una valutazione entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, per esaminare in particolare l’incidenza, l’efficacia e l’efficienza dell’Agenzia e le sue prassi di lavoro. La valutazione deve riguardare l’impatto dell’Agenzia sulla cooperazione pratica nelle questioni attinenti all’asilo e sul CEAS. La Commissione deve trasmettere la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio d’amministrazione. Le conclusioni della valutazione devono essere rese pubbliche.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il regolamento (UE) n. 439/2010 istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), e ne definisce il ruolo inteso a rafforzare la cooperazione pratica fra gli Stati membri e a fornire loro, o coordinare, un sostegno operativo. La realizzazione di tali obiettivi passa per lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori prassi, il sostegno alla formazione e alla ricollocazione, il coordinamento di attività connesse alle informazioni sui paesi d’origine, il sostegno all’implementazione della dimensione esterna del CEAS, l’adozione di documenti tecnici riguardanti l’attuazione degli strumenti dell’Unione in materia di asilo, e il sostegno operativo agli Stati membri sottoposti a una pressione particolare.

La presente proposta si basa sul mandato attuale dell’EASO e lo amplia in modo da trasformare l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo in una vera e propria agenzia dotata dei necessari strumenti per: 1) intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni in materia di asilo; 2) promuovere il diritto e le norme operative dell’Unione per garantire un alto grado di uniformità nell’applicazione del quadro giuridico relativo all’asilo; 3) garantire una maggiore convergenza nelle valutazioni delle esigenze di protezione nell’Unione; 4) monitorare e valutare l’attuazione del CEAS; 5) fornire una maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare nei casi di pressioni sproporzionate. La proposta ribattezza l’EASO “Agenzia dell’Unione europea per l’asilo”, per rispecchiarne il rafforzamento del mandato.

(1)Intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni in materia di asilo

Questo aspetto è trattato nel Capo 2 della proposta, che riguarda la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e con l’Agenzia. La proposta espone come l’Agenzia assolverà il compito di facilitare, coordinare e rafforzare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sui vari aspetti dell’asilo. Tali compiti non sono del tutto nuovi per l’Agenzia, visto che consentire lo scambio di informazioni e facilitare la cooperazione pratica sono già responsabilità dell’EASO. Tuttavia, occorreva che l’EASO potesse basarsi sulla comunicazione volontaria di informazioni da parte degli Stati membri. Con la presente proposta, l’Agenzia e gli Stati membri avranno il dovere di cooperare e l’obbligo di scambiarsi informazioni.

Per diventare un centro specializzato, l’Agenzia dovrà sviluppare la propria capacità di raccolta e di analisi di informazioni sulla situazione riguardante l’asilo nell’Unione, e nei paesi terzi nella misura in cui ciò possa avere un impatto sull’Unione, così come sull’attuazione del CEAS. L’analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l’asilo dovrebbe consentire all’Agenzia di aiutare gli Stati membri a comprendere meglio i fattori del fenomeno migratorio legato alle richieste d’asilo, sia verso l’Unione che all’interno di questa, e dovrebbe altresì servire lo scopo dell’allerta precoce e della preparazione degli Stati membri. A tale riguardo, l’Agenzia dovrebbe lavorare in stretta cooperazione non solo con gli Stati membri ma anche con le altre agenzie dell’Unione competenti, il Servizio europeo per l’azione esterna e con organizzazioni internazionali come l’UNHCR.

L’Agenzia avrà compiti e obblighi supplementari derivanti da una riforma del sistema Dublino. L’Agenzia è la scelta naturale per fornire agli Stati membri il sostegno di cui necessitano per far funzionare e gestire il meccanismo correttivo.

L’Agenzia continuerà a svolgere un ruolo importante nell’elaborazione e nell’organizzazione di attività di formazione per i membri delle amministrazioni e delle giurisdizioni nazionali e per i servizi nazionali responsabili in materia di asilo negli Stati membri. Dato il maggiore coinvolgimento del personale dell’Agenzia nel fornire assistenza operativa e tecnica agli Stati membri, l’Agenzia dovrà anche garantire una formazione appropriata al proprio organico. Essa deve inoltre assicurare che tutti gli esperti appartenenti alle squadre di sostegno per l’asilo e al gruppo d’intervento in materia di asilo ricevano una formazione specializzata attinente ai loro compiti e alle loro funzioni prima di partecipare alle attività operative.

(2)Garantire una maggiore convergenza nelle valutazioni delle esigenze di protezione nell’Unione

Nelle conclusioni del 21 aprile 2016 sulla convergenza nelle prassi decisionali in materia di asilo 5 , il Consiglio ha osservato che, nonostante i progressi compiuti in relazione al CEAS, vi sono ancora disparità significative fra gli Stati membri in termini di tassi di riconoscimento, di natura e di qualità della protezione internazionale concessa e generalmente in termini di esito delle procedure. Il Consiglio ha riconosciuto la necessità di avviare un processo di produzione COI più strutturato e razionalizzato in ambito EASO, che comprenda tutti i principali paesi d’origine e tutte le questioni tematiche, rafforzando le risorse a disposizione per la produzione COI in ambito EASO, e ha invitato l’EASO a contribuire al processo di sviluppo di politiche a livello UE in base a COI comuni.

Per garantire una maggiore convergenza ed affrontare le disparità nelle valutazioni delle domande di protezione internazionale, la proposta conferisce all’Agenzia il compito di coordinare gli sforzi fra gli Stati membri per intraprendere e sviluppare un’analisi comune che fornisca orientamenti sulla situazione dei paesi terzi d’origine, come stabilito al Capo 3 della proposta. Finora l’Agenza era tenuta a organizzare, promuovere e coordinare attività riguardanti le informazioni sui paesi d’origine, e anche a fornire un’analisi di tali informazioni. L’Agenzia continuerà a svolgere questo compito, ma garantirà anche il coordinamento delle iniziative nazionali di predisposizione di informazioni sui paesi d’origine creando reti per le informazioni su tali paesi. Queste reti dovranno servire allo scambio e all’aggiornamento delle relazioni nazionali, nonché come sistema per inviare e porre all’Agenzia specifiche questioni di fatto che possono emergere dalle domande di protezione internazionale.

Un altro nuovo compito per l’Agenzia è assistere la Commissione nel rivedere regolarmente la situazione dei paesi terzi inclusi nell’elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri. Quando ipotizza l’inserimento di un altro paese terzo in tale elenco dell’UE, la Commissione può chiedere all’Agenzia di fornirle informazioni su tale specifico paese terzo.

(3)Promuovere il diritto e le norme operative dell’Unione in materia di asilo

Il Capo 4 della proposta riguarda le norme operative, gli orientamenti e le migliori prassi. Nell’ambito dell’attuale mandato dell’EASO, l’Agenzia può adottare documenti tecnici sull’attuazione degli strumenti attinenti all’asilo. La proposta distingue fra i vari tipi di documenti tecnici che possono essere adottati dall’Agenzia. Di propria iniziativa o su richiesta della Commissione l’Agenzia elaborerà norme operative sull’attuazione degli strumenti di diritto dell’Unione in materia di asilo, e indicatori per monitorare l’osservanza di tali norme. L’Agenzia potrà inoltre elaborare orientamenti e migliori prassi sempre relativi all’attuazione degli strumenti di diritto dell’Unione relativi all’asilo. Nei casi in cui gli Stati membri abbiano bisogno di assistenza per applicare tali norme operative, orientamenti e migliori prassi, potranno domandare all’Agenzia di fornire loro le necessarie competenze o la necessaria assistenza operativa e tecnica.

(4)Monitorare e valutare l’attuazione del CEAS

Il Capo 5 della proposta prevede un nuovo compito per l’Agenzia, ossia: monitorare e valutare tutti gli aspetti del CEAS, in particolare le procedure d’asilo, il sistema Dublino, i tassi di riconoscimento e la qualità e la natura della protezione internazionale accordata; monitorare l’osservanza delle norme operative e degli orientamenti; verificare i sistemi di asilo e di accoglienza e la capacità degli Stati membri di gestire efficacemente tali sistemi, soprattutto nei periodi di pressione sproporzionata. Scopo del monitoraggio è, da un lato, garantire che tutte le carenze nel funzionamento del CEAS vengano affrontate al più presto per assicurare una gestione ordinata dei sistemi di asilo e di accoglienza e, dall’altro, far sì che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per poter affrontare adeguatamente le situazioni di pressione sproporzionata.

L’articolo 13 definisce l’ambito del meccanismo di monitoraggio e valutazione e l’articolo 14 ne stabilisce la relativa procedura. L’Agenzia può basare la sua valutazione sulle informazioni fornite dagli Stati membri, sulla propria analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l’asilo, su visite in loco e campionamenti di casi. Il monitoraggio può essere programmato dagli Stati membri sulla base di aspetti tematici o specifici dei sistemi di asilo. L’Agenzia predispone gruppi di esperti, composti da esperti dell’Agenzia e della Commissione, che effettuano il monitoraggio e stilano una relazione per esporre le proprie conclusioni. Il consiglio d’amministrazione adotta la relazione tenuto conto delle osservazioni dello Stato membro interessato e la trasmette alla Commissione. Parallelamente il direttore esecutivo, previa consultazione della Commissione, presenta delle bozze di raccomandazioni allo Stato membro interessato, in merito alle quali quest’ultimo potrà formulare le proprie osservazioni. Le bozze di raccomandazioni devono delineare le misure necessarie per affrontare le carenze indicate nella relazione di monitoraggio. Il consiglio d’amministrazione adotta le raccomandazioni e invita lo Stato membro a presentare un piano d’azione per attuarle entro un massimo di nove mesi.

L’articolo 15 riguarda le situazioni in cui, trascorso tale periodo, lo Stato membro interessato rimane inadempiente e la gravità delle carenze è tale da compromettere il funzionamento del CEAS. A tale stadio, la Commissione effettua una propria valutazione del piano d’azione e della gravità delle carenze. Adotta quindi delle raccomandazioni e può, ove necessario, indicare i provvedimenti che l’Agenzia deve prendere per sostenere lo Stato membro interessato. Questi dovrà riferire alla Commissione sullo stato d’attuazione delle raccomandazioni. Se, dopo il termine fissato nelle raccomandazioni della Commissione, lo Stato membro continua ad essere inadempiente, la Commissione può adottare ulteriori provvedimenti chiedendo all’Agenzia di intervenire a sostegno dello Stato membro.

(5)Fornire una maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri

Un compito importante dell’EASO è stato quello di fornire assistenza operativa agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i servizi di interpretazione, le informazioni sui paesi d’origine, e le competenze per trattare e gestire i casi di asilo inviando squadre di sostegno. Gli Stati membri erano autonomi nel decidere il numero e i profili degli esperti così come la durata della missione.

Il Capo 6 della proposta amplia in modo significativo il ruolo e le funzioni dell’Agenzia per quanto riguarda l’assistenza operativa e tecnica, analogamente a quanto proposto dalla Commissione per l’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera 6 . La proposta definisce chiaramente le misure operative e tecniche che possono essere organizzate e coordinate dall’Agenzia su richiesta degli Stati membri. Queste misure possono anche includere la possibilità, per l’Agenzia, di facilitare il trattamento delle domande di protezione internazionale esaminate dalle autorità nazionali competenti. In tal caso, il piano operativo dovrebbe prevedere disposizioni dettagliate, una chiara descrizione dei compiti e i riferimenti alla legislazione applicabile.

L’Agenzia provvederà all’invio di squadre di sostegno in materia d’asilo per fornire assistenza operativa e tecnica agli Stati membri. Tali squadre di sostegno saranno composte da esperti degli Stati membri o da esperti distaccati dagli Stati membri all’Agenzia, e da esperti appartenenti al personale dell’Agenzia. Nei casi in cui i sistemi di asilo e di accoglienza siano sottoposti a una pressione sproporzionata che implichi, per essi, oneri eccezionalmente pesanti e urgenti, l’Agenzia organizza e coordina un’ampia serie di misure operative e tecniche. Questo potrà avvenire su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa dell’Agenzia. Nei casi in cui, nonostante la pressione sproporzionata, non vi sia richiesta d’assistenza o l’offerta dell’Agenzia non sia accettata, oppure lo Stato membro interessato adotti misure insufficienti, al punto da compromettere il funzionamento del CEAS, la Commissione potrà adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui indicherà una o più misure operative e tecniche che l’Agenzia dovrà adottare per sostenere lo Stato membro interessato. A tale fine l’Agenzia creerà un gruppo d’intervento in materia d’asilo, che costituirà una riserva di non meno di 500 esperti degli Stati membri.

Il numero e i profili degli esperti delle squadre di sostegno per l’asilo sono decisi dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore esecutivo. Dato il numero crescente di minori e di minori non accompagnati fra i migranti e i richiedenti asilo, è importante che tali squadre comprendano persone con un profilo di esperti nel settore della protezione dei minori. La durata dell’invio è decisa dallo Stato membro d’origine. Tuttavia, per garantire continuità nella missione, è necessario stabilire una durata minima, che nella proposta è pari a 30 giorni. Per quanto riguarda il gruppo di intervento in materia d’asilo, il profilo degli esperti e la proporzione in cui ogni Stato membro deve contribuire per costituire la riserva di minimo 500 esperti sono decisi dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore esecutivo. L’invio degli esperti del gruppo di intervento in materia d’asilo è obbligatorio per gli Stati membri, che non possono invocare alcuna situazione eccezionale che possa incidere in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. L’Agenzia può anche inviare esperti appartenenti al proprio personale per rafforzare la missione degli esperti del gruppo di intervento in materia d’asilo.

Il regolamento (UE) n. XXX/XXX prevede l’istituzione di squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot) dove giungono flussi migratori misti. Tali squadre di sostegno per la gestione della migrazione sono composte da esperti e da funzionari inviati da e attraverso varie agenzie dell’Unione, compresa l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. Il rinforzo operativo e tecnico che può essere apportato dalle squadre di sostegno per l’asilo o dagli esperti del gruppo di intervento in materia d’asilo può includere lo screening dei cittadini di paesi terzi, la registrazione delle domande di protezione internazionale e, se richiesto dagli Stati membri, l’esame di tali domande, così come la comunicazione di informazioni e l’assistenza specifica per i richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione.

Gli esperti appartenenti alle squadre di sostegno per l’asilo o inviati dal gruppo di intervento in materia d’asilo devono poter consultare le banche dati nazionali ed europee per adempiere efficacemente ai loro compiti e per assistere gli Stati membri. A tal fine la proposta impone agli Stati membri l’obbligo di autorizzare tali esperti a consultare le banche dati europee, e prevede la possibilità di autorizzare la consultazione delle banche dati nazionali conformemente alla normativa europea e nazionale relativa all’accesso e alla consultazione di tali banche dati.

Per garantire un adeguato ed efficace coordinamento sul campo, la proposta trasforma quello che finora era denominato “referente dell’Unione” in un “agente di coordinamento” dell’Agenzia, analogo alla figura che interviene nelle operazioni coordinate dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea. Ruolo dell’agente di coordinamento è favorire la cooperazione e il coordinamento fra lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti. L’agente di coordinamento riceve istruzioni solo dall’Agenzia ed è tenuto a riferire al direttore esecutivo se il piano operativo non viene adeguatamente eseguito.

Dato che l’Agenzia invierà esperti appartenenti al proprio personale a far parte delle squadre di sostegno per l’asilo e come complemento al gruppo di intervento in materia d’asilo, la proposta prevede anche la possibilità, per l’Agenzia, di acquistare o noleggiare attrezzature tecniche. Ciò non incide sull’obbligo, per gli Stati membri, di fornire le necessarie strutture e attrezzature affinché l’Agenzia possa apportare la sua assistenza operativa e tecnica. Le attrezzature proprie devono integrare quelle fornite dalle altre agenzie dell’Unione.

(6)Altri aspetti

Il Capo 7 della proposta contiene disposizioni sulla protezione dei dati personali e conferisce all’Agenzia un mandato per il loro trattamento. Il trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia è limitato alla finalità dello svolgimento dei suoi compiti di prestazione di assistenza operativa e tecnica, di facilitazione dello scambio di informazioni con gli Stati membri e con altre agenzie dell’Unione, in particolare nel contesto delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, e di analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l’asilo. L’Agenzia, in cooperazione con l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), svilupperà e gestirà inoltre un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate.

Il Capo 8 riguarda la cooperazione fra l’Agenzia e la Danimarca e i paesi associati, la cooperazione con i paesi terzi, e la cooperazione con altri organismi dell’Unione e con le organizzazioni internazionali, in particolare l’UNHCR. Questi aspetti non sono del tutto nuovi se raffrontati al mandato attuale dell’EASO, che conferisce un ruolo importante alla cooperazione con le parti interessate.

Il principale cambiamento nel Capo 8 riguarda l’articolo 35 sulla cooperazione con i paesi terzi, che è ora più strutturata e prevede più chiare possibilità di collaborazione da parte dell’Agenzia. Ai sensi di tale articolo l’Agenzia coordina non solo lo scambio di informazioni ma anche la cooperazione operativa fra gli Stati membri e i paesi terzi. I funzionari dei paesi terzi possono essere invitati in qualità di osservatori delle attività operative svolte dall’Agenzia. Per quanto riguarda il reinsediamento, l’Agenzia continuerà a coordinare lo scambio di informazioni e le altre azioni intraprese dagli Stati membri, inclusi i programmi svolti a livello dell’Unione europea. L’Agenzia potrà anche partecipare all’attuazione degli accordi internazionali conclusi dall’Unione con i paesi terzi.

Il Capo 9 riguarda l’organizzazione dell’Agenzia. Esso rispecchia l’attuale organizzazione dell’EASO e segue l’orientamento comune sulle agenzie decentrate convenuto dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. Rispetto alla struttura esistente, la differenza consiste nel fatto che la proposta prevede un posto di vicedirettore esecutivo, considerando che i compiti dell’Agenzia sono stati significativamente potenziati e che da qui al 2020 vi sarà un corrispondente, grosso aumento di personale. Un’altra differenza rispetto all’organizzazione attuale riguarda il forum consultivo. Tale forum deve essere indipendente dall’Agenzia, e a tal fine non sarà più presieduto dal direttore esecutivo. Dovrà inoltre assistere il direttore esecutivo e il consiglio d’amministrazione nelle questioni attinenti all’asilo.

Il Capo 10 riguarda le disposizioni finanziarie e il Capo 11 contiene le disposizioni generali. Le disposizioni finanziarie conferiscono all’Agenzia la possibilità di accordare sovvenzioni. Le disposizioni generali rispecchiano le stesse disposizioni del regolamento in vigore. Il Capo 12 contiene le disposizioni finali. Nuovo, in questo Capo, è l’articolo relativo alla procedura di comitato, che riguarda la possibilità, per la Commissione di adottare atti di esecuzione nel quadro della proposta in oggetto. Quest’ultimo Capo verte inoltre sull’obbligo dell’Agenzia di presentare ogni anno una relazione sulle proprie attività, e sulla valutazione e il riesame dell’Agenzia.

2016/0131 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Scopo della politica dell’Unione in materia di asilo è sviluppare e predisporre un sistema europeo comune di asilo (CEAS), conforme ai valori e alla tradizione umanitaria dell’Unione europea e governato dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità.

(2)Il CEAS è basato su norme minime comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell’Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti nell’ambito del CEAS, sussistono disparità significative fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione internazionale e la forma che riveste tale protezione. Occorre che tali disparità vengano ridotte garantendo una maggiore convergenza delle valutazioni delle domande di protezione internazionale e assicurando un livello elevato e uniforme di applicazione del diritto dell’Unione in tutta l’UE.

(3)Nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del CEAS, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo, nel prevenire i movimenti secondari, e nell’introdurre un mandato rafforzato per l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18 febbraio 2016 di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa propone inoltre un percorso in linea con l’approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

(4)L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo è stato istituito con regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 , e ha iniziato la propria attività il 1º febbraio 2011. Ha rafforzato la cooperazione pratica fra gli Stati membri nelle questioni attinenti all’asilo e ha aiutato gli Stati membri ad assolvere i loro obblighi nel quadro del CEAS. L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo fornisce inoltre supporto agli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono soggetti a particolare pressione. Il suo ruolo e la sua funzione devono tuttavia essere ulteriormente rafforzati, in modo che non venga soltanto fornito sostegno agli Stati membri nella loro cooperazione pratica, ma anche in modo da rafforzare i sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri ed essere di complemento a tali sistemi.

(5)Date le debolezze strutturali del CEAS – venute alla luce dagli arrivi incontrollati e di massa di migranti e richiedenti asilo nell’Unione –, e data l’esigenza di un livello efficace, elevato e uniforme di applicazione della legislazione dell’Unione in materia d’asilo, è necessario migliorare l’attuazione e il funzionamento del CEAS, basandosi sul lavoro dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e trasformandolo in una vera e propria agenzia, col compito di facilitare e migliorare il funzionamento del CEAS, di permettere una ripartizione sostenibile ed equa delle domande di protezione internazionale, di far sì che le valutazioni delle domande di protezione internazionale nell’Unione siano convergenti, e di monitorare l’applicazione operativa e tecnica del diritto dell’Unione.

(6)I compiti dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo dovrebbero essere ampliati, e per rispecchiare tali cambiamenti tale Ufficio dovrebbe essere ribattezzato “Agenzia dell’Unione europea per l’asilo”. Tale Agenzia dovrebbe essere un centro specializzato con i seguenti compiti principali: intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sull’asilo, promuovere il diritto e le norme operative dell’Unione per garantire un alto grado di uniformità nelle procedure d’asilo, nelle condizioni d’accoglienza e nella valutazione delle esigenze di protezione in tutta l’Unione, monitorare l’applicazione operativa e tecnica del diritto e delle norme dell’Unione per quanto riguarda l’asilo, sostenere il sistema Dublino, e fornire un maggiore sostegno operativo e tecnico agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare agli Stati membri i cui sistemi subiscano pressioni sproporzionate.

(7)L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe lavorare in stretta cooperazione con le autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo, con i servizi nazionali responsabili per l’immigrazione e l’asilo e con altri servizi, avvalendosi delle loro capacità e della loro competenza, così come con la Commissione. È inoltre necessario che gli Stati membri cooperino con l’Agenzia per garantire che sia in grado di svolgere il proprio mandato. È importante che l’Agenzia e gli Stati membri agiscano in buona fede e si scambino informazioni in modo tempestivo e accurato. Tutti i dati statistici dovrebbero essere forniti nel rispetto delle specifiche tecniche e metodologiche del regolamento (CE) n. 862/2007 8 .

(8)L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe raccogliere e analizzare informazioni sulla situazione riguardante l’asilo nell’Unione e – nella misura in cui ciò possa avere un impatto sull’Unione – nei paesi terzi. Questo dovrebbe consentire all’Agenzia di aiutare gli Stati membri a comprendere meglio i fattori del fenomeno migratorio legato alle richieste d’asilo, sia verso l’Unione che all’interno di questa, e dovrebbe altresì servire lo scopo dell’allerta precoce e della preparazione degli Stati membri.

(9)Per quanto riguarda la riforma del sistema Dublino, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe fornire agli Stati membri il supporto necessario, in particolare facendo funzionare e gestendo il meccanismo correttivo.

(10)L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe assistere gli Stati membri nella formazione di esperti di tutte le amministrazioni e di tutti gli organismi giurisdizionali nazionali, così come dei servizi nazionali responsabili delle questioni attinenti all’asilo, inclusa l’elaborazione di un programma comune di formazione. Dovrebbe inoltre garantire che tutti gli esperti appartenenti alle squadre di sostegno per l’asilo o al gruppo di intervento in materia d’asilo ricevano una formazione specializzata prima di partecipare alle attività operative organizzate dall’Agenzia.

(11)L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe garantire una produzione più strutturata e razionalizzata di informazioni sui paesi d’origine a livello dell’Unione europea. Essa deve raccogliere dati ed elaborare relazioni contenenti le informazioni sui paesi d’origine, avvalendosi delle reti europee d’informazione sui paesi d’origine, in modo da evitare doppioni e creare sinergie con le relazioni nazionali. Inoltre, per assicurare convergenza nelle valutazioni delle domande di protezione internazionale e nella natura e qualità della protezione concessa l’Agenzia dovrebbe, insieme agli Stati membri, intraprendere e sviluppare un’analisi comune che fornisca orientamenti sulla situazione degli specifici paesi d’origine.

(12)L’elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri stabilito con regolamento (UE) n. XXX/XXX 9 dovrebbe essere regolarmente riveduto dalla Commissione. Data la competenza dell’Agenzia, questa dovrebbe assistere la Commissione in tale lavoro di revisione. Su richiesta della Commissione, l’Agenzia dovrebbe inoltre fornirle informazioni su specifici paesi terzi che potrebbero essere inseriti nell’elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri, e sui paesi terzi designati come paesi d’origine sicuri o come paesi terzi sicuri, o sui paesi terzi a cui gli Stati membri applicano il concetto di paese terzo sicuro, paese di primo asilo o paese terzo europeo sicuro.

(13)Per garantire un alto grado di uniformità nelle procedure d’asilo, nelle condizioni d’accoglienza e nella valutazione delle esigenze di protezione in tutta l’Unione, l’Agenzia dovrebbe organizzare e coordinare attività di promozione del diritto dell’Unione. A tal fine l’Agenzia dovrebbe aiutare gli Stati membri elaborando norme operative e indicatori per monitorare l’osservanza di tali norme. L’Agenzia dovrebbe inoltre elaborare orientamenti sulle questioni attinenti all’asilo e dovrebbe rendere possibile lo scambio di migliori prassi fra gli Stati membri.

(14)L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, in stretta cooperazione con la Commissione e fatta salva la responsabilità della Commissione in qualità di garante dei trattati, dovrebbe creare un meccanismo per monitorare e valutare l’attuazione del CEAS, l’osservanza, da parte degli Stati membri, delle norme operative, degli orientamenti e delle migliori prassi in materia d’asilo, e per verificare il funzionamento dei sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri. Il monitoraggio e la valutazione dovrebbero essere globali e dovrebbero basarsi, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri, sull’analisi dell’Agenzia delle informazioni sulla situazione riguardante l’asilo, su visite in loco e campionamenti di casi. L’Agenzia dovrebbe riferire le sue conclusioni al consiglio d’amministrazione, che a sua volta adotta la relazione. Il direttore esecutivo, previa consultazione della Commissione, dovrebbe elaborare delle bozze di raccomandazioni destinate allo Stato membro interessato, che delineino le misure necessarie per affrontare le carenze gravi individuate, e che saranno successivamente adottate dal consiglio d’amministrazione come raccomandazioni.

(15)Alle raccomandazioni dovrebbe essere dato seguito sulla base di un piano d’azione elaborato dallo Stato membro interessato. Se, entro il periodo di tempo stabilito, lo Stato membro interessato non adotta le misure necessarie per eseguire le raccomandazioni, e le carenze dei sistemi di asilo e di accoglienza sono così gravi da compromettere il funzionamento del CEAS, la Commissione, in base alla propria valutazione dell’attuazione del piano d’azione e della gravità delle carenze, dovrebbe adottare delle raccomandazioni indirizzate a tale Stato membro in cui delinea le misure necessarie per rimediarvi. La Commissione può dover organizzare visite in loco nello Stato membro interessato per verificare l’attuazione del piano d’azione. Se necessario, la Commissione dovrebbe anche indicare i provvedimenti che l’Agenzia dovrebbe prendere per sostenere lo Stato membro interessato. Qualora lo Stato membro dovesse rimanere inadempiente per un certo periodo di tempo, la Commissione può adottare ulteriori provvedimenti chiedendo all’Agenzia di intervenire a sostegno dello Stato membro.

(16)Per facilitare e migliorare il corretto funzionamento del CEAS e per assistere gli Stati membri nell’adempimento dei loro obblighi nel quadro del sistema europeo comune di asilo, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe prestare agli Stati membri assistenza operativa e tecnica, in particolare quando i loro sistemi di asilo e di accoglienza sono sottoposti a una pressione sproporzionata. L’Agenzia dovrebbe fornire la necessaria assistenza con l’invio di squadre di sostegno per l’asilo composte da esperti appartenenti al personale dell’Agenzia, da esperti degli Stati membri o da esperti distaccati dagli Stati membri all’Agenzia, e sulla base di un piano operativo. Tali squadre dovrebbero sostenere gli Stati membri adottando provvedimenti operativi e tecnici, mettendo a disposizione le loro competenze per l’identificazione e la registrazione dei cittadini di paesi terzi, fornendo servizi di interpretazione, informazioni sui paesi d’origine e conoscenze in materia di trattamento e gestione dei casi di asilo, assistendo le autorità nazionali competenti per l’esame delle domande di protezione internazionale, e offrendo aiuto per la ricollocazione. Il regime applicabile alle squadre di sostegno per l’asilo dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento per garantire l’efficacia delle missioni.

(17)Nei casi in cui i sistemi di asilo e di accoglienza di uno Stato membro siano sottoposti a una pressione sproporzionata che implichi, per essi, oneri eccezionalmente pesanti e urgenti, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe assistere tale Stato membro su richiesta di questo o di propria iniziativa attuando un’ampia serie di misure fra cui l’invio di esperti del gruppo di intervento in materia di asilo. Onde garantire la disponibilità di tali esperti e il loro impiego immediato, il gruppo di intervento in materia di asilo dovrebbe costituire una riserva di esperti degli Stati membri composta almeno da 500 persone. L’Agenzia dovrebbe essere essa stessa in grado di intervenire a sostegno di uno Stato membro qualora, nonostante una pressione sproporzionata, tale Stato membro non chieda un’assistenza sufficiente o non adotti misure sufficienti per affrontare la pressione, rendendo i sistemi di asilo e di accoglienza così inefficaci da compromettere il funzionamento del CEAS. Un numero esagerato di domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro è competente può essere un’indicazione di pressione sproporzionata.

(18)Onde garantire che le squadre di sostegno per l’asilo o gli esperti inviati dal gruppo di intervento in materia di asilo possano adempiere efficacemente ai loro compiti con i mezzi necessari, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe poter acquistare o noleggiare le proprie attrezzature tecniche. Ciò non dovrebbe tuttavia incidere sull’obbligo, per gli Stati membri, di fornire le necessarie strutture e attrezzature affinché l’Agenzia possa apportare l’assistenza operativa e tecnica richiesta. L’Agenzia dovrebbe sottoporre ogni acquisto o noleggio di attrezzature a un’attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno.

(19)Per gli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza subiscano pressioni specifiche e sproporzionate dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe sostenere lo sviluppo della solidarietà all’interno dell’Unione per contribuire a una migliore ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale fra gli Stati membri, garantendo al tempo stesso che i sistemi di asilo e accoglienza non siano oggetto d’abuso.

(20)In determinate zone delle frontiere esterne in cui gli Stati membri devono affrontare pressioni migratorie sproporzionate caratterizzate da ampli flussi migratori misti, dette punti di crisi (hotspot), gli Stati membri dovrebbero poter contare sul rinforzo operativo e tecnico potenziato fornito dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, composte da gruppi di esperti degli Stati membri inviati attraverso l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, nonché da Europol e da altre agenzie competenti dell’Unione, e da esperti che fanno parte del personale dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea. L’Agenzia dovrebbe assicurare il coordinamento delle sue attività svolte nel contesto delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione con la Commissione e le altre agenzie competenti dell’Unione.

(21)Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l’espletamento dei suoi compiti, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe collaborare con gli organismi, le agenzie e gli uffici dell’Unione, in particolare con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea e con l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, sulle questioni contemplate dal presente regolamento, nell’ambito di accordi operativi conclusi conformemente alla normativa e alle politiche dell’Unione. Tali accordi operativi dovrebbero ricevere l’approvazione preliminare della Commissione.

(22)L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe cooperare con la rete europea sulle migrazioni, istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio 10 , per garantire sinergie e ed evitare duplicazioni delle attività. 

(23)L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe cooperare con le organizzazioni internazionali, in particolare l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), per le questioni contemplate nel presente regolamento, nell’ambito di accordi operativi, per beneficiare della loro competenza e del loro sostegno. A tal fine il ruolo dell’UNHCR e delle altre pertinenti organizzazioni internazionali dovrebbe essere pienamente riconosciuto e dette organizzazioni dovrebbero essere pienamente coinvolte nei lavori dell’Agenzia. Gli accordi operativi dovrebbero ricevere l’approvazione preliminare della Commissione.

(24)L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe agevolare la cooperazione operativa fra gli Stati membri per le questioni contemplate nel presente regolamento. Dovrebbe altresì cooperare con le autorità dei paesi terzi, nel quadro di accordi operativi soggetti all’approvazione preliminare della Commissione. L’Agenzia dovrebbe agire conformemente alla politica dell’Unione in materia di relazioni esterne e in nessun caso dovrebbe sviluppare una politica esterna autonoma. Nella cooperazione con i paesi terzi, l’Agenzia e gli Stati membri dovrebbero osservare norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell’Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi.

(25)L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe mantenere uno stretto dialogo con le organizzazioni della società civile per scambiare informazioni e mettere in comune conoscenze in materia di asilo. Essa dovrebbe istituire un forum consultivo, che dovrebbe costituire un meccanismo di scambio di informazioni e di condivisione di conoscenze. Il forum consultivo dovrebbe assistere il direttore esecutivo e il consiglio d’amministrazione nei settori disciplinati dal presente regolamento.

(26)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tutte le attività dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo si svolgeranno nel pieno rispetto di tali diritti fondamentali e principi, inclusi il diritto d’asilo, la protezione in caso di allontanamento, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo. I diritti dei minori e le particolari necessità delle persone vulnerabili saranno sempre tenuti in considerazione.

(27)La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nel consiglio d’amministrazione dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo al fine di esercitare un controllo politico e strategico sul suo funzionamento. Il consiglio d’amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi delle amministrazioni degli Stati membri competenti in materia di asilo o dei relativi rappresentanti. Esso dovrebbe godere dei necessari poteri, segnatamente per stabilire il bilancio, verificarne l’esecuzione, adottare l’opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l’iter decisionale dell’Agenzia, nominare un direttore esecutivo e un vicedirettore esecutivo. È opportuno che l’Agenzia sia gestita e disciplinata secondo i principi dell’orientamento comune sulle agenzie decentrate dell’Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea.

(28)Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare in situazioni che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 .

(29)L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni operative e tecniche e deve godere di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. A questo fine, è necessario ed appropriato che sia un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica ed eserciti le competenze d’esecuzione conferitele dal presente regolamento.

(30)Per garantire la sua autonomia, è opportuno che l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo sia dotata di un bilancio autonomo, alimentato per la maggior parte da un contributo dell’Unione. Il finanziamento dell’Agenzia dovrebbe essere subordinato a un accordo dell’autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 31 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 12 . La procedura di bilancio dell’Unione dovrebbe applicarsi al contributo dell’Unione e a qualsiasi sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione europea. Alla revisione contabile dovrebbe provvedere la Corte dei conti.

(31)Le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Agenzia sotto forma di sovvenzioni, accordi di delega o altri tipi di contratto conformemente al presente regolamento non dovrebbero dar luogo a duplicazioni di finanziamenti con altre fonti nazionali, europee o internazionali.

(32)All’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe applicarsi il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(33)Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dovrebbe applicarsi senza restrizioni all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, che dovrebbe aderire all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode 14 .

(34)All’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 15 .

(35)È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo nel quadro del presente regolamento sia svolto in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità 16 . L’Agenzia può trattare dati personali per i seguenti scopi: adempimento dei suoi compiti di prestazione di assistenza tecnica e operativa agli Stati membri; facilitazione dello scambio di informazioni con gli Stati membri, con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, con Europol o Eurojust; analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l’asilo, e per scopi amministrativi. Qualunque trattamento ulteriore di dati conservati per finalità diverse da quelle stabilite al presente regolamento dovrebbe essere vietato.

(36)Il regolamento (UE) n. XXX/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio 17  concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento, a meno che il trattamento non sia effettuato dalle competenti autorità designate o di controllo degli Stati membri ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

(37)La direttiva 2016/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 18 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati, si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti degli Stati membri ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi ai sensi del presente regolamento.

(38)Le norme stabilite nel regolamento (UE) n. XXX/2016 relativo alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali che le riguardano, nell’ambito del trattamento dei dati personali, dovrebbero essere specificate in relazione alla responsabilità del trattamento dei dati, alla salvaguardia dei diritti degli interessati e al controllo della protezione di dati, per quanto riguarda in particolare alcuni settori.

(39)L’Agenzia dovrebbe trattare i dati personali solo per i seguenti scopi: lo svolgimento dei suoi compiti di prestazione di assistenza tecnica e operativa; lo svolgimento di campionamenti di casi ai fini del monitoraggio; se del caso, il trattamento di domande di protezione internazionale di minori o persone vulnerabili; la facilitazione dello scambio di informazioni con gli Stati membri, con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, con Europol o Eurojust, e nel quadro delle informazioni ottenute durante lo svolgimento dei suoi compiti nel contesto delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot), e per l’analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l’asilo. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità ed essere strettamente limitato ai dati personali necessari per le finalità indicate.

(40)I dati personali trattati dall’Agenzia, eccetto quelli trattati a fini amministrativi, dovrebbero essere cancellati dopo 30 giorni. Un periodo di conservazione più lungo non è necessario per gli scopi per cui l’Agenzia tratta i dati personali nel quadro del presente regolamento.

(41)Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il […] 19 .

(42)Poiché gli obiettivi del presente regolamento – ossia facilitare l’attuazione del CEAS e migliorarne il funzionamento, rafforzare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sulle questioni attinenti all’asilo, promuovere il diritto e le norme operative dell’Unione per garantire un alto grado di uniformità nelle procedure d’asilo, nelle condizioni d’accoglienza e nella valutazione delle esigenze di protezione in tutta l’Unione; monitorare l’applicazione operativa e tecnica del diritto e delle norme dell’Unione per quanto riguarda l’asilo, e fornire un maggiore sostegno operativo e tecnico agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza subiscano pressioni sproporzionate – non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(43)[A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.] 

OPPURE

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

OPPURE

[(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(XX) A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, (con lettera del...) l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.]

OPPURE

[(XX) A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.] 

(44)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato ai trattati, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(45)Tenuto conto che la Danimarca ha finora contribuito alla cooperazione pratica tra gli Stati membri in materia di asilo, l’Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione operativa con questo paese. A tal fine, è opportuno invitare un rappresentante danese a partecipare a tutte le riunioni del consiglio d’amministrazione, senza diritto di voto.

(46)Gli Stati membri mantengono, in capo alle loro autorità nazionali responsabili per l’asilo, la competenza ad adottare decisioni in merito alle singole domande di protezione internazionale.

(47)Il presente regolamento mira a modificare e ampliare le disposizioni del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, ai fini della chiarezza, detto atto sia sostituito e abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato andrebbero intesi come riferimenti fatti al presente regolamento.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER L’ASILO

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1. L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (“l’Agenzia”) garantisce l’applicazione efficace ed uniforme, negli Stati membri, della legislazione dell’UE in materia d’asilo. Facilita l’attuazione e migliora il funzionamento del sistema europeo comune di asilo (CEAS), e ha la responsabilità di far sì che le valutazioni delle domande di protezione internazionale nell’Unione siano convergenti.

2. L’Agenzia costituisce un centro specializzato in virtù dell’indipendenza e della qualità scientifica e tecnica dell’assistenza fornita e delle informazioni diffuse, della trasparenza delle sue procedure e delle modalità di funzionamento, della diligenza nell’espletare i compiti attribuitile e del supporto informatico necessario allo svolgimento del suo mandato.

3. “Agenzia dell’Unione europea per l’asilo” è la nuova denominazione dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo istituito con regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le attività dell’Agenzia sono d’ora in poi basate sul presente regolamento.

.

Articolo 2

Compiti

1. L’Agenzia svolge i seguenti compiti:

(a)facilita, coordina e rafforza la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sui vari aspetti dell’asilo;

(b)raccoglie e analizza informazioni sulla situazione riguardante l’asilo e sull’attuazione del CEAS;

(c)sostiene gli Stati membri nell’attuazione del CEAS;

(d)assiste gli Stati membri nella formazione di esperti di tutte le amministrazioni e di tutti gli organismi giurisdizionali nazionali, così come dei servizi nazionali responsabili delle questioni attinenti all’asilo, inclusa l’elaborazione di un programma comune di formazione;

(e)stila e aggiorna regolarmente le relazioni e altri documenti che forniscono informazioni sui paesi d’origine a livello dell’Unione;

(f)coordina gli sforzi fra gli Stati membri per intraprendere e sviluppare un’analisi comune della situazione dei paesi terzi d’origine;

(g)fornisce un’efficace assistenza operativa e tecnica agli Stati membri, in particolare nei casi in cui i loro sistemi di asilo e di accoglienza siano sottoposti a pressioni sproporzionate

(h)fornisce assistenza nella ricollocazione o nel trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale nell’Unione;

(i)costituisce e invia squadre di sostegno per l’asilo e un gruppo d’intervento in materia di asilo;

(j)predispone le necessarie attrezzature tecniche per le squadre di sostegno per l’asilo e gli esperti del gruppo d’intervento in materia di asilo;

(k)stabilisce norme operative, indicatori, orientamenti e migliori prassi riguardo all’attuazione del diritto dell’Unione in materia di asilo;

(l)monitora e valuta l’attuazione del CEAS così come i sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri;

(m)sostiene gli Stati membri nella cooperazione con i paesi terzi nelle materie attinenti all’asilo, in particolare per quanto riguarda il reinsediamento.

2. L’Agenzia sostiene gli Stati membri in relazione alla dimensione esterna del CEAS. A tale riguardo, e d’accordo con la Commissione, coordina gli scambi di informazioni e le altre azioni intraprese relativamente alle questioni attinenti all’attuazione degli strumenti e dei meccanismi relativi alla dimensione esterna del sistema europeo comune di asilo. 

3. L’Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nei campi che rientrano nel suo mandato. Le attività di comunicazione non possono pregiudicare i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio d’amministrazione.

CAPO 2

COOPERAZIONE PRATICA E INFORMAZIONI IN MATERIA D’ASILO

Articolo 3

Dovere di cooperare in buona fede e di scambiarsi informazioni

1. L’Agenzia e le autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo, i servizi nazionali responsabili per l’immigrazione e l’asilo e altri servizi nazionali hanno il dovere di cooperare in buona fede e l’obbligo di scambiarsi informazioni.

2. L’Agenzia lavora a stretto contatto con le autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo, con i servizi nazionali responsabili per l’immigrazione e l’asilo e con altri servizi nazionali, così come con la Commissione. Svolge i propri compiti fermi restando quelli conferiti ad altri organismi pertinenti dell’Unione e lavora in stretta cooperazione con detti organismi e con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

3. L’Agenzia organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni fra gli Stati membri, se del caso anche attraverso la costituzione di reti. A tal scopo l’Agenzia e le autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo, i servizi nazionali responsabili per l’immigrazione e l’asilo e altri servizi nazionali condividono in modo tempestivo e accurato tutte le informazioni necessarie.

Articolo 4

Analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l’asilo

1. Per favorire un rapido ed affidabile scambio di informazioni fra gli Stati membri e individuare possibili rischi per i sistemi d’asilo degli Stati membri, l’Agenzia raccoglie e analizza informazioni sulla situazione riguardante l’asilo nell’Unione e – nella misura in cui ciò possa avere un impatto sull’Unione – nei paesi terzi, comprese informazioni aggiornate sulle cause profonde, sui flussi migratori e dei rifugiati, così come su eventuali arrivi improvvisi e massicci di cittadini di paesi terzi che possono sottoporre i sistemi di asilo e di accoglienza a pressioni sproporzionate.

2.L’Agenzia basa la sua analisi sulle informazioni fornite in particolare dagli Stati membri, dalle istituzioni e agenzie dell’Unione competenti, dal Servizio europeo per l’azione esterna così come dall’UNHCR e altre organizzazioni internazionali.

A tal fine l’Agenzia lavora in stretta collaborazione con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, e si basa in particolare sull’analisi dei rischi da essa svolta, in modo da garantire il massimo livello di coerenza e convergenza nelle informazioni fornite.

3.L’Agenzia assicura il rapido scambio delle informazioni pertinenti tra gli Stati membri e con la Commissione. Presenta inoltre, in modo tempestivo e accurato, i risultati della sua analisi al consiglio d’amministrazione.

Articolo 5

Informazioni sull’attuazione del CEAS

1. L’Agenzia organizza, coordina e promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra la questi e la Commissione relativamente all’attuazione di tutti gli strumenti del diritto dell’Unione in materia di asilo.

2. L’Agenzia crea banche dati fattuali, giuridiche e giurisprudenziali sull’applicazione e l’interpretazione degli strumenti relativi all’asilo a livello nazionale, dell’Unione e internazionale, utilizzando, in particolare, i dispositivi esistenti. In tali banche dati non vengono memorizzati dati personali, a meno che l’Agenzia non li abbia tratti da documenti accessibili al pubblico.

3. L’Agenzia raccoglie in particolare informazioni:

(a)sul trattamento delle domande di protezione internazionale presso le amministrazioni e autorità nazionali;

(b)sul diritto e gli sviluppi giuridici nazionali in materia di asilo, compresa la giurisprudenza;

(c)sulla giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Articolo 6

Sostegno al sistema Dublino

L’Agenzia adempie ai suoi compiti e ai suoi obblighi conformemente al regolamento (UE) n. XXX/XXX 20 .

Articolo 7

Formazione

1. L’Agenzia organizza e sviluppa attività di formazione destinate al proprio personale, ai membri di tutte le amministrazioni, di tutti gli organismi giurisdizionali nazionali, e a qualsiasi tipo di servizio nazionale responsabile in materia di asilo negli Stati membri. 

2. L’Agenzia organizza tali attività di formazione in stretta cooperazione con gli Stati membri e in collaborazione con i competenti organismi di formazione degli Stati membri, incluse le istituzioni accademiche e altre organizzazioni pertinenti.

3. L’Agenzia sviluppa strumenti di formazione generica, specifica o tematica, che possono includere la metodologia “formazione dei formatori” e l’e-learning.

4. L’Agenzia istituisce ed elabora un programma europeo in materia d’asilo tenuto conto della cooperazione dell’Unione esistente in tale settore. Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione del personale dei servizi nazionali e delle autorità responsabili per le questioni di asilo conformemente all’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 , per garantire un’adeguata formazione del personale.

5. La formazione specifica o tematica sulle questioni attinenti all’asilo include:

(a)le norme internazionali e dell’Unione sui diritti fondamentali, e in particolare le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, così come il diritto internazionale e dell’Unione in materia d’asilo, comprese specifiche questioni giuridiche e giurisprudenziali;

(b)le problematiche attinenti al trattamento delle domande di protezione internazionale, in particolare quelle delle persone vulnerabili con esigenze particolari e dei minori, anche per quanto riguarda la valutazione dell’interesse superiore del minore, specifiche garanzie procedurali come il rispetto del diritto del minore di essere sentito e aspetti della tutela del minore come le tecniche per la valutazione dell’età;

(c)le tecniche di intervista, con una speciale attenzione per i minori, i gruppi vulnerabili e le vittime di tortura;

(d)i dati dattiloscopici, compresi i requisiti di qualità e sicurezza dei dati;

(e)l’utilizzo delle perizie mediche e legali nelle procedure di asilo;

(f)le problematiche attinenti alla produzione e all’utilizzo delle informazioni sui paesi di origine;

(g)le condizioni di accoglienza, con una speciale attenzione per i minori non accompagnati e per quelli insieme alle famiglie, per i gruppi vulnerabili e le vittime di tortura.

6. Le azioni di formazione proposte sono di alta qualità e definiscono principi chiave e migliori prassi ai fini di una maggiore convergenza delle prassi e delle decisioni amministrative e della prassi giuridica, nel pieno rispetto dell’indipendenza degli organi giudiziari nazionali.

7. L’Agenzia prende le iniziative necessarie per assicurare che gli esperti appartenenti alle squadre di sostegno per l’asilo e al gruppo d’intervento in materia di asilo abbiano ricevuto una formazione specializzata attinente ai loro compiti e alle loro funzioni prima di partecipare alle attività operative da essa organizzate, e svolge esercitazioni periodiche secondo un calendario di formazione specializzata ed esercitazioni indicato nel suo programma di lavoro annuale.

8. L’Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri o con paesi terzi sul loro territorio.

CAPO 3

INFORMAZIONI SUI PAESI D’ORIGINE

Articolo 8

Informazioni sui paesi d’origine a livello dell’Unione

1. L’Agenzia è un centro di raccolta di informazioni pertinenti, affidabili, accurate e aggiornate sui paesi di origine delle persone che fanno domanda di protezione internazionale, incluse le informazioni specifiche relative ai minori e le informazioni mirate sulle persone appartenenti a gruppi vulnerabili. Essa redige e aggiorna regolarmente relazioni e altri tipi di documenti che forniscono informazioni sui paesi d’origine a livello dell’Unione, anche su questioni tematiche specifiche di tali paesi.

2. L’Agenzia, in particolare:

(a)si avvale di ogni fonte pertinente, comprese le sue analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l’asilo e altre informazioni raccolte da organizzazioni governative e non governative e da organizzazioni internazionali – anche attraverso le reti di cui all’articolo 9 –, così come dalle istituzioni, dalle agenzie, dagli organismi e dagli uffici dell’Unione e dal Servizio europeo per l’azione esterna;

(b)crea e sviluppa un portale che raccolga le informazioni sui paesi di origine;

(c)elabora un formato e una metodologia comune, compresi i termini di riferimento, in linea con gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione in materia d’asilo, per l’elaborazione di relazioni e altri tipi di documenti con informazioni sui paesi d’origine a livello dell’Unione.

Articolo 9

Reti europee per le informazioni sui paesi d’origine

1. L’Agenzia provvede al coordinamento delle iniziative nazionali di predisposizione di informazioni sui paesi d’origine creando e gestendo fra gli Stati membri reti per le informazioni su tali paesi.

2. Le reti di cui al paragrafo 1 servono agli Stati membri per:

(a)scambiarsi e aggiornare le relazioni nazionali e altri tipi di documenti sui paesi d’origine, incluse questioni tematiche specifiche di tali paesi;

(b)presentare all’Agenzia richieste attinenti a specifiche questioni di fatto che possono emergere dalle domande di protezione internazionale, ferme restando le norme di riservatezza stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 10

Analisi comune delle informazioni sui paesi d’origine

1. Per promuovere la convergenza nell’applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nella direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 22 , l’Agenzia coordina gli sforzi fra gli Stati membri per intraprendere e sviluppare un’analisi comune che fornisca orientamenti sulla situazione negli specifici paesi d’origine.

2. Il direttore esecutivo, previa consultazione della Commissione, sottopone tale analisi comune al consiglio d’amministrazione per approvazione. Gli Stati membri devono tenere conto di tale analisi comune nell’esaminare le domande di protezione internazionale, ferma restando la loro competenza a decidere in merito alle singole domande.

3. L’Agenzia provvede a che l’analisi comune sia costantemente oggetto di revisioni ed aggiornamenti nella misura necessaria. Ogni revisione richiede a sua volta la consultazione preliminare della Commissione e l’approvazione da parte del consiglio d’amministrazione.

4. Ogni mese gli Stati membri presentano all’Agenzia informazioni rilevanti sulle decisioni adottate nei confronti di richiedenti protezione internazionale provenienti da paesi terzi oggetto dell’analisi comune. Tali informazioni includono in particolare:

(a)statistiche sul numero di decisioni di concessione di protezione internazionale ai richiedenti di ciascun paese d’origine oggetto dell’analisi comune, specificando il tipo di protezione;

(b)statistiche sul numero di decisioni di rifiuto di protezione internazionale ai richiedenti di ciascun paese d’origine oggetto dell’analisi comune;

(c)statistiche sul numero di decisioni adottate nei confronti di richiedenti di ciascun paese d’origine oggetto dell’analisi comune nei casi in cui non si sia tenuto conto dell’analisi comune, e indicando le ragioni di tale mancata considerazione.

Articolo 11

Designazione dei paesi d’origine sicuri e dei paesi terzi sicuri

1. L’Agenzia assiste la Commissione nel rivedere regolarmente la situazione dei paesi terzi inclusi nell’elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri istituito con regolamento (UE) n. XXX/XXX, compresi quelli sospesi dalla Commissione e quelli cancellati dall’elenco.

2.L’Agenzia fornisce alla Commissione, su richiesta, informazioni su specifici paesi terzi di cui si potrebbe ipotizzare l’inserimento nell’elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri conformemente al regolamento (UE) n. XXX/XXX.

3.Nel notificare alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 37, paragrafo 4, all’articolo 38, paragrafo 5, e all’articolo 39, paragrafo 7 della direttiva 2013/32/UE, gli Stati membri comunicano anche all’Agenzia i paesi terzi designati come paesi d’origine sicuri o paesi terzi sicuri, o i paesi terzi cui si applica il concetto di paese di primo asilo, paese terzo sicuro, o paese terzo europeo sicuro, ai sensi rispettivamente degli articoli 35, 38 e 39 della stessa direttiva.

La Commissione può chiedere all’Agenzia di effettuare un riesame della situazione in uno qualunque di questi paesi terzi, per valutare se le condizioni e i criteri rilevanti stabiliti nella direttiva sono rispettati.

CAPO 4

NORME OPERATIVE E ORIENTAMENTI

Articolo 12

Norme operative, orientamenti e migliori prassi

1. L’Agenzia organizza e coordina attività volte a promuovere una corretta ed effettiva attuazione del diritto dell’Unione, anche attraverso l’elaborazione di norme operative, indicatori, orientamenti e migliori prassi su materie attinenti all’asilo, e lo scambio di tali migliori prassi fra gli Stati membri.

2.L’Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, e in consultazione con essa, elabora norme operative, orientamenti e migliori prassi sull’attuazione degli strumenti di diritto dell’Unione relativi all’asilo, e indicatori per monitorare l’osservanza delle norme operative. Previa consultazione della Commissione, e dopo la loro adozione da parte del consiglio d’amministrazione, l’Agenzia comunica tali norme, indicatori, orientamenti o migliori prassi agli Stati membri.

3. L’Agenzia aiuta gli Stati membri, su loro richiesta, ad applicare ai loro sistemi di asilo e di accoglienza le norme operative, gli orientamenti e le migliori prassi, fornendo loro le necessarie competenze o assistenza operativa e tecnica.

CAPO 5

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 13

Meccanismo di monitoraggio e di valutazione dei sistemi di asilo e di accoglienza

1. L’Agenzia, in stretta cooperazione con la Commissione, istituisce un meccanismo per:

(a)monitorare l’attuazione di tutti gli aspetti del CEAS negli Stati membri e valutare tali aspetti, in particolare: il sistema Dublino, le condizioni d’accoglienza, le procedure d’asilo, l’applicazione dei criteri di determinazione delle esigenze di protezione e la natura e la qualità della tutela offerta alle persone che necessitano di protezione internazionale, tenendo conto anche del rispetto dei diritti fondamentali, delle garanzie di protezione dei minori e delle esigenze delle persone vulnerabili;

(b)monitorare l’osservanza, da parte degli Stati membri, delle norme operative, degli indicatori, degli orientamenti e delle migliori prassi in materia d’asilo;

(c)verificare i sistemi di asilo e di accoglienza, le competenze, le infrastrutture, le attrezzature, il personale disponibile, anche per la traduzione e l’interpretazione negli Stati membri, le risorse finanziarie e le capacità delle autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo, incluso il sistema giudiziario, di trattare e gestire efficacemente e correttamente i casi di asilo.

2. L’Agenzia può, in particolare, basare la sua valutazione sulle informazioni fornite dagli Stati membri, sulla propria analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l’asilo, su visite in loco e campionamenti di casi.

A tal fine gli Stati membri comunicano all’Agenzia, su domanda di questa, le informazioni necessarie riguardanti le procedure d’asilo, le attrezzature, le infrastrutture, le condizioni d’accoglienza, i tassi di riconoscimento e la qualità della protezione accordata, così come i dati relativi al personale e alle risorse finanziarie a livello nazionale per garantire una gestione efficace dei sistemi di asilo e di accoglienza. Gli Stati membri cooperano inoltre con l’Agenzia e facilitano ogni eventuale visita in loco da questa svolta ai fini del monitoraggio.

3. L’Agenzia valuta la prontezza degli Stati membri ad affrontare i problemi causati da eventuali pressioni sproporzionate sui loro sistemi di asilo e di accoglienza. Essa può chiedere agli Stati membri di fornirle i loro piani d’emergenza con le misure da prendere per far fronte a tali eventuali pressioni sproporzionate e li aiuta, se necessario, a preparare e a rivedere tali piani.

Articolo 14

Procedura di monitoraggio e di valutazione da parte dell’Agenzia

1. Il consiglio d’amministrazione, in consultazione con la Commissione, stabilisce il programma di monitoraggio e di valutazione dei sistemi di asilo e di accoglienza di ciascuno Stato membro, o di tutti gli Stati membri sulla base di aspetti tematici o specifici dei sistemi di asilo. Esso fa parte della programmazione pluriennale ed annuale di cui all’articolo 41.

La programmazione pluriennale comprende un elenco degli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza saranno monitorati ogni anno, garantendo che ogni Stato membro venga controllato almeno una volta su ogni periodo di cinque anni.

Il programma di lavoro annuale comprende l’elenco degli Stati membri che saranno monitorati l’anno successivo conformemente alla programmazione pluriennale e alle valutazioni tematiche. Indica in cosa consisterà il monitoraggio e include una pianificazione delle visite in loco.

Il programma di lavoro annuale può essere adattato, se necessario, conformemente all’articolo 41.

L’Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, può iniziare un monitoraggio ai fini della valutazione dei sistemi di asilo o di accoglienza di uno Stato membro ogniqualvolta vi siano serie preoccupazioni riguardanti il funzionamento di un aspetto di tali sistemi.

2. L’Agenzia predispone gruppi di esperti per ciascun monitoraggio, anche, se necessario, per le visite in loco. Tali gruppi di esperti sono composti da personale dell’Agenzia e da rappresentanti della Commissione, e hanno il compito di redigere una relazione basata sulle conclusioni delle visite in loco e sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

3. Il direttore esecutivo trasmette il progetto di relazione del gruppo di esperti allo Stato membro interessato, che formula le proprie osservazioni in merito. Il direttore esecutivo sottopone poi il progetto di relazione, tenendo conto delle osservazioni dello Stato membro interessato, al consiglio d’amministrazione. Il consiglio d’amministrazione adotta la relazione di monitoraggio e la trasmette alla Commissione.

4. Il direttore esecutivo, previa consultazione della Commissione, presenta delle bozze di raccomandazioni allo Stato membro interessato delineando le misure necessarie per affrontare le carenze individuate nella relazione di monitoraggio. Lo Stato membro interessato dispone di un mese per formulare le proprie osservazioni in merito alle bozze di raccomandazioni. Tenuto conto di tali osservazioni, il consiglio d’amministrazione adotta le raccomandazioni e invita lo Stato membro interessato a elaborare un piano d’azione che delinei le misure per rimediare alle carenze.

5.Lo Stato membro interessato presenta all’Agenzia il piano d’azione entro un mese dall’adozione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4. Lo Stato membro riferisce all’Agenzia in merito all’attuazione del piano d’azione entro tre mesi dall’adozione delle raccomandazioni e continua successivamente a riferire ogni mese per un massimo di sei mesi.

6.L’Agenzia informa periodicamente la Commissione in merito all’attuazione del piano d’azione.

Articolo 15

Follow-up e monitoraggio

1. Se lo Stato membro interessato, trascorso il periodo di cui all’articolo 14, paragrafo 5, non ha pienamente attuato il piano d’azione, e le carenze dei sistemi di asilo e di accoglienza sono così gravi da compromettere il funzionamento del CEAS, la Commissione, in base alla propria valutazione dell’attuazione del piano d’azione e della gravità delle carenze, adotta delle raccomandazioni indirizzate a tale Stato membro in cui delinea le misure necessarie per rimediarvi e, ove necessario, indica i provvedimenti che l’Agenzia deve prendere per sostenere tale Stato membro.

2.Tenuto conto della gravità delle carenze individuate, la Commissione può organizzare visite in loco nello Stato membro interessato per verificare l’attuazione del piano d’azione.

3. Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione in merito all’attuazione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine fissato nelle raccomandazioni stesse. Se, trascorso tale termine, la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia pienamente adempiuto alle raccomandazioni, essa può adottare ulteriori provvedimenti conformemente all’articolo 22, paragrafo 3.

4.La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai progressi compiuti dallo Stato membro interessato.

CAPO 6

ASSISTENZA OPERATIVA E TECNICA

Articolo 16

Assistenza operativa e tecnica prestata dall’Agenzia

1. Gli Stati membri possono rivolgersi all’Agenzia per ricevere assistenza nell’adempiere ai loro obblighi relativi all’asilo, in particolare quando i loro sistemi di asilo e di accoglienza sono soggetti a una pressione sproporzionata.

2. Gli Stati membri presentano una richiesta di assistenza al direttore esecutivo, descrivendo la situazione, esponendo lo scopo della domanda, e corredandola con una dettagliata valutazione delle necessità. Il direttore esecutivo valuta, approva e coordina le richieste di assistenza, ognuna delle quali è sottoposta a un esame approfondito e accurato che consente all’Agenzia di individuare e proporre un insieme di misure di cui al paragrafo 3 che possa soddisfare le esigenze dello Stato membro interessato.

3. L’Agenzia organizza e coordina, per un periodo limitato di tempo, una o più delle seguenti misure operative e tecniche:

(a)assistenza agli Stati membri nell’identificazione e nella registrazione dei cittadini dei paesi terzi;

(b)agevolazione del trattamento delle domande di protezione internazionale esaminate dalle autorità nazionali competenti;

(c)assistenza alle autorità nazionali competenti responsabili dell’esame delle domande di protezione internazionale;

(d)agevolazione delle iniziative di cooperazione tecnica fra Stati membri per il trattamento delle domande di protezione internazionale;

(e)assistenza nella comunicazione di informazioni sulla procedura di protezione internazionale;

(f)consulenza e coordinamento nella creazione o nella messa a disposizione di strutture di accoglienza da parte degli Stati membri, in particolare di alloggi d’emergenza, mezzi di trasporto e assistenza medica;

(g)assistenza nella ricollocazione o nel trasferimento di beneficiari di protezione internazionale nell’Unione;

(h)prestazione di servizi di interpretariato;

(i)assistenza agli Stati membri affinché possano assicurare tutte le necessarie garanzie relative ai diritti e alla tutela dei minori;

(j)partecipazione alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot) di cui al regolamento n. XXX/XXX 23 .

4. L’Agenzia finanzia o cofinanzia le attività di cui al paragrafo 3 col proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria ad essa applicabile

5.Il direttore esecutivo valuta i risultati delle misure operative e tecniche e trasmette al consiglio d’amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro 60 giorni dal termine di tali provvedimenti. L’Agenzia effettua un’analisi comparativa globale di tali risultati, e la include nella relazione annuale delle attività di cui all’articolo 65.

Articolo 17

Squadre di sostegno per l’asilo

1. L’Agenzia invia negli Stati membri squadre di sostegno per l’asilo per fornire assistenza tecnica e operativa conformemente all’articolo 16.

2. Le squadre di sostegno per l’asilo sono composte da esperti appartenenti al personale dell’Agenzia, da esperti degli Stati membri o da esperti distaccati dagli Stati membri all’Agenzia.

3. Su proposta del direttore esecutivo il consiglio d’amministrazione decide, a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto, in merito ai profili e al numero complessivo degli esperti da mettere a disposizione delle squadre di sostegno per l’asilo. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche dei profili e del numero complessivo di esperti.

4. Gli Stati membri contribuiscono alle squadre di sostegno per l’asilo tramite un gruppo di esperti nazionali costituito in base ai diversi profili definiti, nominando esperti corrispondenti ai profili richiesti.

5. Nell’ambito delle squadre di sostegno per l’asilo, l’Agenzia stabilisce un elenco di interpreti. Gli Stati membri assistono l’Agenzia nell’individuazione degli interpreti da inserire nell’elenco. Gli Stati membri possono scegliere di inviare gli interpreti o di metterli a disposizione tramite videoconferenza.

6. Il contributo degli Stati membri relativamente ai propri esperti o agli esperti distaccati all’Agenzia per l’anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l’Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri tengono a disposizione gli esperti per il loro impiego immediato, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali.

7. Gli Stati membri garantiscono che gli esperti messi a disposizione corrispondono ai profili e al numero deciso dal consiglio d’amministrazione. La durata della missione è stabilita dallo Stato membro d’origine. Essa non è inferiore a 30 giorni.

8. L’Agenzia contribuisce alle squadre di sostegno per l’asilo con esperti appartenenti al proprio personale, specificamente acquisiti per il lavoro sul campo, e interpreti.

Articolo 18

Gruppo di intervento in materia d’asilo

1. Ai fini dell’articolo 22 il consiglio d’amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, predispone un gruppo di intervento in materia d’asilo, che costituisce una riserva di esperti a disposizione immediata dell’Agenzia. A tale scopo gli Stati membri mettono a disposizione dell’Agenzia ogni anno un numero di esperti non inferiore a 500 persone.

2. Il consiglio d’amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, decide a maggioranza di tre quarti dei membri aventi diritto di voto in merito ai profili degli esperti e alla proporzione in cui ogni Stato membro deve contribuire alla costituzione del gruppo di intervento in materia d’asilo. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche dei profili e del numero complessivo di esperti.

3.Gli Stati membri contribuiscono al gruppo di intervento in materia d’asilo tramite un gruppo di esperti nazionali costituito in base ai diversi profili definiti, nominando esperti corrispondenti ai profili richiesti. La durata della missione è stabilita dallo Stato membro d’origine. Essa non è inferiore a 30 giorni.

Articolo 19

Piano operativo

1. Il direttore esecutivo e lo Stato membro ospitante concordano un piano operativo, vincolante per l’Agenzia, per lo Stato membro ospitante e per gli Stati membri partecipanti.

2.Il piano operativo descrive in dettaglio le condizioni delle prestazioni d’assistenza operativa e dell’invio delle squadre di sostegno per l’asilo o degli esperti del gruppo di intervento in materia d’asilo, fra cui i seguenti elementi:

(a)una descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell’invio, scopo operativo compreso;

(b)la durata prevedibile della missione;

(c)il luogo dello Stato membro ospitante in cui sono inviati le squadre di sostegno per l’asilo o gli esperti del gruppo di intervento in materia d’asilo;

(d)aspetti logistici, fra cui informazioni sulle condizioni di lavoro e l’ambiente nel luogo in cui sono inviati le squadre di sostegno per l’asilo o gli esperti del gruppo di intervento in materia d’asilo;

(e)una descrizione chiara e dettagliata dei compiti e istruzioni specifiche per le squadre di sostegno per l’asilo o per gli esperti del gruppo di intervento in materia d’asilo, anche in merito alle banche dati nazionali ed europee che sono autorizzati a consultare e all’equipaggiamento che possono usare o portare nello Stato membro ospitante;

(f)la composizione delle squadre di sostegno per l’asilo o gli esperti da inviare del gruppo di intervento in materia d’asilo;

(g)le attrezzature tecniche utilizzate, con specifiche disposizioni come le condizioni d’uso, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;

(h)per quanto riguarda l’assistenza nell’ambito delle domande di protezione internazionale, incluso l’esame di tali domande, informazioni specifiche sui compiti che le squadre di sostegno per l’asilo o gli esperti del gruppo di intervento in materia d’asilo possono svolgere, così come i riferimenti alla normativa applicabile nazionale e dell’Unione;

(i)un programma di rendiconto e valutazione contenente i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale;

(j)le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le agenzie, gli organismi e gli uffici dell’Unione o con le organizzazioni internazionali;

(k)le procedure con cui le persone che necessitano di protezione internazionale, le vittime della tratta di esseri umani, i minori non accompagnati e le persone in situazioni vulnerabili sono indirizzate verso le autorità nazionali competenti per ricevere l’assistenza adeguata.

3. Considerato il paragrafo 2, lettera e), lo Stato membro ospitante autorizza gli esperti delle squadre di sostegno per l’asilo o del gruppo di intervento in materia d’asilo a consultare le banche dati europee, e può autorizzarli a consultare le proprie banche dati nazionali conformemente alla normativa europea e nazionale relativa all’accesso e alla consultazione di tali banche dati, nella misura in cui ciò è necessario per conseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati nel piano operativo.

4. Eventuali modifiche o adattamenti del piano operativo sono subordinati al consenso del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante. L’Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti.

Articolo 20

Procedura d’invio delle squadre di sostegno per l’asilo

1. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare esperti dell’Agenzia per valutare la situazione nello Stato membro che richiede assistenza. Il direttore esecutivo informa immediatamente il consiglio d’amministrazione di ogni richiesta di invio delle squadre di sostegno.

2. Il direttore esecutivo decide in merito alla richiesta di invio delle squadre di sostegno per l’asilo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Il direttore esecutivo comunica contemporaneamente per iscritto allo Stato membro che chiede assistenza e al consiglio d’amministrazione la decisione, precisandone le motivazioni principali.

3. Nel determinare la composizione di ciascuna squadra di sostegno per l’asilo, il direttore esecutivo tiene conto delle circostanze particolari dello Stato membro che chiede assistenza e della sua valutazione delle necessità. La squadra di sostegno è costituita secondo il piano operativo.

4. Il direttore esecutivo e lo Stato membro ospitante elaborano un piano operativo entro tre giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione di invio delle squadre di sostegno.

5. Non appena concordato il piano operativo, il direttore esecutivo chiede agli Stati membri di inviare gli esperti entro un massimo di sette giorni lavorativi. Il direttore esecutivo indica il numero e i profili richiesti agli Stati membri. Queste informazioni sono fornite per iscritto ai referenti nazionali. e menzionano la data di invio prevista. Ai referenti nazionali viene trasmessa anche una copia del piano operativo.

6.Il direttore esecutivo, dopo avere informato lo Stato membro ospitante, sospende o conclude l’invio delle squadre di sostegno per l’asilo se le condizioni per l’esecuzione delle misure operative e tecniche non ricorrono più o se lo Stato membro ospitante non rispetta il piano operativo.

Articolo 21

Squadre di sostegno per la gestione della migrazione

1. Qualora uno Stato membro chieda un rinforzo operativo e tecnico da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. XXX/XXX, o qualora vengano inviate squadre di sostegno per la gestione delle migrazione nei punti di crisi (hotspot) ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. XXX/XXX, il direttore esecutivo garantisce il coordinamento fra le attività dell’Agenzia nell’ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione e quelle della Commissione e di altre agenzie competenti dell’Unione, in particolare l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea.

2. Il direttore esecutivo, ove appropriato, avvia la procedura per l’invio delle squadre di sostegno per l’asilo o degli esperti del gruppo d’intervento in materia d’asilo di cui agli articoli 17 e 18. Il rinforzo operativo e tecnico fornito dalle squadre di sostegno per l’asilo o dagli esperti del gruppo d’intervento in materia d’asilo nel contesto delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione può comprendere:

(a)lo screening dei cittadini di paesi terzi, compresa la loro identificazione, registrazione, nonché, se richiesto dagli Stati membri, il rilevamento delle loro impronte digitali;

(b)la registrazione delle domande di protezione internazionale e, se richiesto dagli Stati membri, l’esame di tali domande;

(c)la comunicazione di informazioni sulle procedure di asilo, compresa la ricollocazione e l’assistenza specifica per i richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione.

Articolo 22

Pressione sproporzionata sul sistema di asilo e di accoglienza

1. Quando i sistemi di asilo e di accoglienza di uno Stato membro sono sottoposti a una pressione sproporzionata che implichi, per essi, oneri eccezionalmente pesanti e urgenti, l’Agenzia, su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, organizza e coordina un’ampia serie di misure operative e tecniche quali quelle stabilite all’articolo 16, e invia esperti del gruppo di intervento in materia d’asilo di cui all’articolo 18 ed esperti appartenenti al proprio personale per rafforzare i sistemi di asilo e di accoglienza in questione entro un breve periodo di tempo.

2. L’invio degli esperti del gruppo di intervento in materia d’asilo avviene conformemente alla procedura stabilita all’articolo 20. Ciascuno Stato membro provvede a inviare i propri esperti entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il direttore esecutivo e lo Stato membro che richiede assistenza hanno concordato il piano operativo. Gli Stati membri non possono invocare l’eccezione di cui all’articolo 17, paragrafo 6.

3. Qualora, in caso di pressione sproporzionata sui sistemi di asilo o di accoglienza, uno Stato membro non chieda all’Agenzia assistenza operativa e tecnica o non accetti l’offerta di una tale assistenza da parte dell’Agenzia, oppure non adotti misure sufficienti per affrontare tale pressione, o non si conformi alle raccomandazioni della Commissione di cui all’articolo 15, paragrafo 3, rendendo così inefficaci i sistemi di asilo o di accoglienza al punto da compromettere il funzionamento del CEAS, la Commissione può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui indica una o più misure di cui all’articolo 16, paragrafo 3, che l’Agenzia deve adottare per sostenere lo Stato membro interessato. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 64.

4. Ai fini del paragrafo 3 il direttore esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione della Commissione, stabilisce le azioni da adottare per l’esecuzione pratica delle misure individuate in tale decisione. Parallelamente, il direttore esecutivo e lo Stato membro interessato concordano il piano operativo.

5. L’Agenzia invia quanto prima possibile, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, gli esperti necessari del gruppo di intervento in materia di asilo, così come esperti appartenenti al proprio personale. Laddove necessario, l’impiego degli esperti del gruppo di intervento in materia di asilo è immediatamente completato dalle squadre di sostegno per l’asilo.

6. Lo Stato membro interessato coopera immediatamente con l’Agenzia e intraprende le azioni necessarie per agevolare l’attuazione della decisione e l’esecuzione pratica delle misure stabilite nella stessa e nel piano operativo.

7. Gli Stati membri mettono a disposizione gli esperti del gruppo di intervento in materia d’asilo come stabilito dal direttore esecutivo.

Articolo 23

Attrezzature tecniche

1. Fermo restando l’obbligo degli Stati membri di fornire le strutture e le attrezzature necessarie affinché l’Agenzia possa apportare l’assistenza operativa e tecnica richiesta, l’Agenzia può utilizzare le proprie attrezzature negli Stati membri nella misura in cui ciò possa essere necessario alle squadre di sostegno per l’asilo o agli esperti del gruppo di intervento in materia di asilo, e nella misura in cui ciò possa integrare attrezzature già messe a disposizione dagli Stati membri o da altre agenzie dell’Unione.

2. L’Agenzia può acquistare o noleggiare attrezzature tecniche su decisione del direttore esecutivo in consultazione con il consiglio d’amministrazione. L’acquisto o il noleggio delle attrezzature sono preceduti da un’attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. Tali eventuali spese sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia adottato dal consiglio d’amministrazione e conformemente alle regole finanziarie applicabili all’Agenzia.

Articolo 24

Referente nazionale

Ciascuno Stato membro designa un referente nazionale incaricato di comunicare con l’Agenzia in merito a tutte le questioni attinenti all’assistenza operativa e tecnica di cui agli articoli 16 e 22.

Articolo 25

Agente di coordinamento dell’Agenzia

1. L’Agenzia garantisce l’attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi, compresi la presenza di membri del suo personale e l’invio delle squadre di sostegno per l’asilo o degli esperti del gruppo di intervento in materia di asilo, nel corso dell’intera prestazione dell’assistenza operativa e tecnica di cui agli articoli 16 e 22.

2.Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell’Agenzia che intervengano o che siano inviati in qualità di agenti di coordinamento ai fini del paragrafo 1. Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro ospitante.

3. L’agente di coordinamento favorisce la cooperazione e il coordinamento fra lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti. In particolare, l’agente di coordinamento:

(a)funge da interfaccia fra l’Agenzia, lo Stato membro ospitante e gli esperti delle squadre di sostegno per l’asilo o del gruppo di intervento in materia d’asilo, fornendo assistenza, per conto dell’Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro impiego;

(b)controlla la corretta attuazione del piano operativo;

(c)agisce a nome dell’Agenzia per tutti gli aspetti relativi all’impiego delle squadre di sostegno per l’’asilo o degli esperti del gruppo di intervento in materia d’asilo, e riferisce all’Agenzia su tutti tali aspetti;

(d)riferisce al direttore esecutivo qualora il piano operativo non venga adeguatamente attuato.

4. Il direttore esecutivo può autorizzare l’agente di coordinamento a contribuire alla soluzione di eventuali disaccordi relativi all’attuazione del piano operativo e all’invio delle squadre di sostegno per l’asilo o degli esperti del gruppo di intervento in materia d’asilo.

5. Nell’assolvimento dei suoi compiti l’agente di coordinamento riceve istruzioni solo dal direttore esecutivo.

Articolo 26

Responsabilità civile

1. Quando gli esperti di una squadra di sostegno per l’asilo o del gruppo di intervento in materia d’asilo operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le loro operazioni, conformemente alla sua legislazione nazionale.

2. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine o all’Agenzia per ottenere dallo Stato membro di origine o dall’Agenzia il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle vittime o agli aventi diritto.

3. Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro di origine o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

4. Eventuali controversie tra gli Stati membri o con l’Agenzia sull’applicazione dei paragrafi 2 e 3 che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati sono da essi deferite alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 273 del trattato.

5. Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l’Agenzia sostiene le spese connesse con i danni causati al proprio equipaggiamento durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

Articolo 27

Responsabilità penale

Durante la missione di una squadra di sostegno per l’asilo o di esperti del gruppo di intervento in materia d’asilo, tali esperti sono assimilati ai funzionari dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime.

Articolo 28

Costi

1. L’Agenzia copre i costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere i loro esperti a disposizione ai fini dell’impiego nelle squadre di sostegno per l’asilo o come parte del gruppo di intervento in materia d’asilo, in particolare:

(a)il viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine;

(a)le vaccinazioni;

(b)le assicurazioni specifiche richieste;

(c)l’assistenza sanitaria;

(d)la diaria, compreso l’alloggio;

(e)le attrezzature tecniche dell’Agenzia;

(f)gli onorari degli esperti.

2. Il consiglio d’amministrazione stabilisce e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il pagamento della diaria agli esperti messi a disposizione dagli Stati membri nelle squadre di sostegno per l’asilo.

CAPO 7

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 29

Sistemi di scambio di informazioni

1. L’Agenzia può prendere tutte le misure necessarie per agevolare lo scambio con la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con le pertinenti agenzie dell’Unione, di informazioni utili all’assolvimento dei suoi compiti.

2. L’Agenzia, in cooperazione con l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita col regolamento (UE) n. 1077/2011 24 , sviluppa e gestisce un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate con detti interlocutori, nonché i dati personali di cui agli articoli 31 e 32 conformemente alla decisione 2013/488 del Consiglio 25 e alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione 26 .

Articolo 30

Protezione dei dati

1. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia.

2. Il consiglio d’amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell’Agenzia, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.

3. Fatti salvi gli articoli 31 e 32, l’Agenzia può trattare i dati personali per scopi amministrativi.

4. Sono vietate la trasmissione di dati personali trattati dall’Agenzia e la trasmissione ulteriore da parte degli Stati membri ad autorità di paesi terzi o a terze parti, incluse le organizzazioni internazionali, dei dati personali trattati dall’Agenzia nell’ambito del presente regolamento.

Articolo 31

Finalità del trattamento dei dati personali

1. L’Agenzia può trattare i dati personali solo per i seguenti scopi:

(a)lo svolgimento dei suoi compiti di prestazione di assistenza tecnica e operativa a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, e dell’articolo 21, paragrafo 2;

(b)lo svolgimento di campionamenti di casi ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 13;

(c)il trattamento di domande di protezione internazionale di minori o persone vulnerabili, su richiesta degli Stati membri, come stabilito all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 16, paragrafo 3, lettere b) e c);

(d)la facilitazione dello scambio di informazioni con gli Stati membri, con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, con Europol o Eurojust conformemente all’articolo 36, e nel quadro delle informazioni ottenute durante lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 21, paragrafo 2;

(e)l’analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l’asilo conformemente all’articolo 4;

2. Qualsiasi trattamento di dati personali rispetta il principio di proporzionalità ed è strettamente limitato ai dati personali necessari per le finalità di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri o altre Agenzie dell’Unione che forniscono dati personali all’Agenzia possono procedere a tali trasferimenti solo per le finalità di cui al paragrafo 1. Qualunque trattamento ulteriore di dati conservati per finalità diverse da quelle di cui al paragrafo 1 è vietato.

4. Gli Stati membri o le altre agenzie dell’Unione possono indicare, al momento del trasferimento di dati personali, le eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento o la fornitura delle informazioni, essi ne informano l’Agenzia. L’Agenzia si conforma a tali limitazioni.

Articolo 32

Trattamento dei dati personali raccolti durante la prestazione di assistenza operativa e tecnica

1. L’utilizzo, da parte dell’Agenzia, di dati personali raccolti o trasmessile dagli Stati membri o dal suo personale nel contesto della prestazione di assistenza operativa e tecnica agli Stati membri è limitato al nome, alla data di nascita, al genere, alla cittadinanza, alla professione e agli studi, alle impronte digitali e alla fotografia digitale dei cittadini di paesi terzi.

2. L’Agenzia può trattare i dati personali di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

(a)quando ciò è necessario ai fini dell’identificazione e della registrazione di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera a);

(b)quando ciò è necessario per agevolare il trattamento delle domande di protezione internazionale esaminate dalle autorità nazionali competenti come indicato all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b);

(c)quando ciò è necessario per fornire assistenza alle autorità nazionali competenti responsabili dell’esame delle domande di protezione internazionale, come indicato all’articolo 16, paragrafo 3, lettera c);

(d)quando ciò è necessario ai fini dell’assistenza nella ricollocazione o nel trasferimento di beneficiari di protezione internazionale nell’Unione, come indicato all’articolo 16, paragrafo 3, lettera g);

(e)quando la trasmissione all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, a Europol o Eurojust è necessaria per lo svolgimento dei loro compiti in conformità ai rispettivi mandati e in conformità dell’articolo 30;

(f)quando la trasmissione alle autorità degli Stati membri e ai servizi responsabili per l’immigrazione e l’asilo è necessaria per un uso in conformità alla legislazione nazionale e alle norme in materia di protezione dei dati nazionali e dell’Unione;

(g)quando ciò è necessario per l’analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l’asilo.

3. I dati personali sono cancellati subito dopo essere stati trasmessi all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, a Europol o Eurojust o alle autorità competenti degli Stati membri, o utilizzati per l’analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l’asilo. Il periodo di conservazione non supera in nessun caso 30 giorni dalla data in cui l’Agenzia raccoglie o riceve i dati. Nel risultato dell’analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l’asilo, in nessun momento i dati consentono l’identificazione di una persona fisica.

CAPO 8

COOPERAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA

Articolo 33

Cooperazione con la Danimarca

L’Agenzia agevola la cooperazione operativa con la Danimarca, incluso lo scambio di informazioni e di migliori prassi su questioni che rientrano nelle sue attività.

Articolo 34

Cooperazione con i paesi associati

1. L’Agenzia è aperta alla partecipazione dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera.

2. La natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell’Agenzia continuano ad essere definite in pertinenti accordi operativi. Tali accordi comprendono disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative dell’Agenzia, ai contributi finanziari, alla partecipazione alle riunioni del consiglio d’amministrazione e al personale. In materia di personale, tali accordi rispettano in ogni caso lo statuto.

Articolo 35

Cooperazione con i paesi terzi

1. Per le questioni che rientrano nelle sue attività, e nella misura necessaria all’espletamento dei suoi compiti, l’Agenzia agevola e incoraggia la cooperazione operativa fra gli Stati membri e i paesi terzi nel quadro della politica dell’Unione in materia di relazioni esterne e in cooperazione con il Servizio europeo per l’azione esterna. L’Agenzia e gli Stati membri promuovono e osservano norme e standard equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell’Unione, anche quando svolgono attività nel territorio di tali paesi terzi.

2. L’Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento, con il sostegno e di concerto con le delegazioni dell’Unione, in particolare per promuovere le norme dell’Unione in materia d’asilo e assistere i paesi terzi nell’acquisizione di competenze e nello sviluppo di capacità per i loro sistemi di asilo e di accoglienza, così come per attuare i programmi di sviluppo e protezione regionale e altre azioni. L’Agenzia può porre in atto tale cooperazione nell’ambito di accordi operativi conclusi con tali autorità, conformemente al diritto dell’Unione e alle sue politiche. L’Agenzia chiede l’approvazione preliminare della Commissione per tali accordi operativi e informa il Parlamento europeo.

3.L’Agenzia, con l’accordo dello Stato membro ospitante, può invitare funzionari degli Stati membri in qualità di osservatori delle misure tecniche e operative delineate all’articolo 16, paragrafo 3, laddove la loro presenza non comprometta il conseguimento degli obiettivi di tali misure, e possa contribuire a migliorare la cooperazione e lo scambio di migliori prassi.

4.L’Agenzia coordina le azioni in materia di reinsediamento intraprese dagli Stati membri o dall’Unione, inclusi gli scambi di informazioni, al fine di far fronte alle esigenze di protezione internazionale dei rifugiati nei paesi terzi e di dar prova di solidarietà ai paesi di accoglienza. Essa raccoglie informazioni, controlla il reinsediamento negli Stati membri e li sostiene nel rafforzamento delle capacità in tale settore. L’Agenzia può anche, previo consenso del paese terzo e in accordo con la Commissione, coordinare scambi di informazioni di questo tipo o altre azioni fra gli Stati membri e un paese terzo nel territorio di tale paese terzo.

5.L’Agenzia partecipa all’attuazione degli accordi internazionali conclusi dall’Unione con i paesi terzi nel quadro della politica dell’Unione in materia di relazioni esterne, che riguardino i settori contemplati dal presente regolamento.

6. L’Agenzia può beneficiare del finanziamento dell’Unione ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno alla politica dell’Unione in materia di relazioni esterne. Essa può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento.

Articolo 36

Cooperazione con le agenzie, gli organismi e gli uffici dell’Unione

1. L’Agenzia coopera con le agenzie, gli organismi e gli uffici dell’Unione che svolgono attività legate al suo settore di competenza, in particolare con l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, e che sono competenti nei settori contemplati dal presente regolamento.

2. Tale cooperazione si svolge nell’ambito di accordi operativi conclusi con tali organismi, e previo ottenimento dell’approvazione della Commissione. L’Agenzia informa il Parlamento europeo in merito a tali accordi.

3. La cooperazione consente di creare sinergie fra gli organismi rilevanti dell’Unione ed evita doppioni nei lavori svolti da ciascuno di essi nell’ambito del loro mandato.

Articolo 37

Cooperazione con l’UNHCR e con altre organizzazioni internazionali

L’Agenzia coopera con le organizzazioni internazionali, in particolare l’UNHCR, nei settori disciplinati dal presente regolamento, nell’ambito di accordi operativi conclusi con tali organismi, conformemente alle disposizioni del trattato e alle disposizioni relative alla competenza di tali organismi. Il consiglio d’amministrazione decide in merito agli accordi operativi che sono soggetti all’approvazione preliminare della Commissione.

CAPO 9

ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA

Articolo 38

Struttura amministrativa e di gestione

La struttura amministrativa e di gestione dell’Agenzia comprende:

(a)un consiglio d’amministrazione, che esercita le funzioni definite all’articolo 40;

(b)un direttore esecutivo, che esercita le responsabilità definite all’articolo 46;

(c)un vicedirettore esecutivo, secondo quanto stabilito all’articolo 47.

Articolo 39

Composizione del Consiglio d’amministrazione

1. Il consiglio d’amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, con diritto di voto.

2. Il consiglio d’amministrazione comprende un rappresentante dell’UNHCR, senza diritto di voto.

3. Ogni membro del consiglio d’amministrazione ha un supplente che lo rappresenta in caso d’assenza.

4. I membri del consiglio d’amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di asilo, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Tutte le parti rappresentate nel consiglio d’amministrazione si sforzano di limitare l’avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori e si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne in seno al consiglio.

5. Il mandato dei membri del consiglio d’amministrazione è di quattro anni, ed è prorogabile. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino alla proroga del mandato o fino alla loro sostituzione.

Articolo 40

Funzioni del consiglio d’amministrazione

1. Il consiglio d’amministrazione:

(a)definisce l’orientamento generale delle attività dell’Agenzia e adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell’articolo 41, il documento di programmazione dell’Agenzia;

(b)adotta il bilancio annuale dell’Agenzia a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell’Agenzia a norma del Capo 10;

(c)adotta la relazione annuale consolidata relativa alle attività dell’Agenzia e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1° luglio di ogni anno. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;

(d)adotta le regole finanziarie applicabili all’Agenzia conformemente all’articolo 53;

(e)adotta tutte le decisioni finalizzate all’esecuzione del mandato dell’Agenzia quale definito dal presente regolamento;

(f)adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

(g)adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;

(h)adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, in base a un’analisi delle esigenze;

(i)adotta il proprio regolamento interno;

(j)ai sensi del paragrafo 2, esercita, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione 27 (“autorità che ha il potere di nomina”);

(k)adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all’articolo 110 dello statuto;

(l)nomina il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo, esercita autorità disciplinare nei loro confronti e, se necessario, ne proroga il mandato o li rimuove dall’incarico, a norma degli articoli 45 e 47;

(m)adotta la relazione annuale sulla situazione riguardante l’asilo nell’Unione conformemente all’articolo 65. La relazione è presentata al parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

(n)adotta tutte le decisioni relative allo sviluppo dei sistemi informativi previsti dal presente regolamento, fra cui il portale d’informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b);

(o)stabilisce le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 conformemente all’articolo 58;

(p)adotta la politica relativa al personale dell’Agenzia conformemente all’articolo 55;

(q)adotta, previa richiesta del parere della Commissione, il documento di programmazione conformemente all’articolo 41;

(r)adotta tutte le decisioni relative alla costituzione della struttura interna dell’Agenzia e, ove necessario, alla loro modifica;

(s)assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

(t)adotta le norme operative, gli indicatori, gli orientamenti e le migliori prassi sviluppati dall’Agenzia conformemente all’articolo 12, paragrafo 2;

(u)approva l’analisi comune delle informazioni sui paesi d’origine e le revisioni di tale analisi comune conformemente all’articolo 10, paragrafi 2 e 3;

(v)stabilisce il programma di monitoraggio e di valutazione dei sistemi di asilo e di accoglienza conformemente all’articolo 14, paragrafo 1;

(w)adotta il progetto di relazione del gruppo di esperti che effettua il monitoraggio conformemente all’articolo 14, paragrafo 3;

(x)adotta le raccomandazioni a seguito del monitoraggio conformemente all’articolo 14, paragrafo 4;

(y)definisce e decide i profili e il numero totale di esperti da mettere a disposizione delle squadre di sostegno per l’asilo a norma dell’articolo 17, paragrafo 3;

(``)definisce e decide i profili e il numero totale di esperti da mettere a disposizione del gruppo di intervento in materia d’asilo a norma dell’articolo 18, paragrafo 2;

(aa)adotta una strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali riguardo alle questioni che rientrano nelle competenze dell’Agenzia così come un accordo operativo con la Commissione per la sua attuazione;

(bb)autorizza la conclusione di accordi operativi conformemente all’articolo 35.

2. Il consiglio d’amministrazione adotta, in conformità all’articolo 110 dello statuto, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio d’amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

3. Il consiglio d’amministrazione può istituire un comitato esecutivo, composto dal presidente del consiglio d’amministrazione, dai due rappresentanti della Commissione nel consiglio d’amministrazione e da tre altri membri del consiglio d’amministrazione, per assistere il consiglio stesso e il direttore esecutivo nel predisporre le decisioni, la programmazione annuale e pluriennale e le attività che saranno adottate dal consiglio d’amministrazione. Quando necessario, per motivi d’urgenza, il comitato esecutivo può prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio d’amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa.

Articolo 41

Programmazione pluriennale e programmi di lavoro annuali

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio d’amministrazione adotta un documento contenente la programmazione pluriennale ed annuale in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo e tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Il consiglio d’amministrazione trasmette tale documento al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l’approvazione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

Una bozza del documento di programmazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno, così come ogni eventuale versione successiva aggiornata.

2. La programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica generale a medio e a lungo termine, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Riporta inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

La programmazione pluriennale stabilisce i settori strategici di intervento e illustra le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi. Essa comprende la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali di cui agli articoli 34 e 37, rispettivamente, e le azioni connesse a tale strategia così come specificazioni delle risorse associate.

La programmazione pluriennale è attuata attraverso programmi di lavoro annuali ed è aggiornata annualmente. Viene inoltre aggiornata se del caso, e in particolare in base all’esito della valutazione di cui all’articolo 66.

3.Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, e un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna attività, in conformità ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con la programmazione pluriennale di cui al paragrafo 2. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente.

4. Quando all’Agenzia viene affidato un nuovo compito, il consiglio d’amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio d’amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

Articolo 42

Presidente del consiglio d’amministrazione

1. Il consiglio d’amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio d’amministrazione con diritto di voto.

Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo a svolgere le sue funzioni.

2. Il presidente e il vicepresidente hanno un mandato di quattro anni rinnovabile un’unica volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio d’amministrazione in un qualsiasi momento del mandato da presidente o vicepresidente, questo termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 43

Riunioni del consiglio d’amministrazione

1. Le riunioni del consiglio d’amministrazione sono indette dal presidente.

2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio d’amministrazione, senza diritto di voto.

3. Il rappresentante dell’UNHCR non partecipa alle riunioni quando il consiglio d’amministrazione svolge le funzioni di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettere l), o), p), q) e r) e all’articolo 40, paragrafo 2, e quando il consiglio d’amministrazione mette a disposizione risorse finanziarie per finanziare azioni dell’UNHCR che consentono all’Agenzia di beneficiare della sua competenza come previsto all’articolo 49.

4. Il consiglio d’amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

5. Il consiglio d’amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.

6. La Danimarca è invitata a partecipare alle riunioni del consiglio d’amministrazione.

7. I membri e i supplenti del consiglio d’amministrazione, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, possono farsi assistere nelle riunioni da consulenti o esperti.

8. L’Agenzia provvede alle funzioni di segreteria del consiglio d’amministrazione.

Articolo 44

Regole di voto del consiglio d’amministrazione

1. Salvo disposizioni contrarie, il consiglio d’amministrazione decide a maggioranza dei membri aventi diritto di voto 

2. Ogni membro avente diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il suo supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto

3. Il presidente partecipa al voto.

4. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.

5. Il regolamento interno del consiglio d’amministrazione stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

Articolo 45

Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è un membro del personale ed è assunto come agente temporaneo dell’Agenzia a norma dell’articolo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio d’amministrazione in base ad un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio d’amministrazione sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa esperienza professionale in materia di migrazione ed asilo.

Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l’Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio d’amministrazione.

3. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio d’amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

4. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell’Agenzia.

5. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio d’amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni.

6. Il consiglio d’amministrazione informa il Parlamento europeo dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

7. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

8. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio d’amministrazione adottata su proposta della Commissione.

9. Il consiglio d’amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall’incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Articolo 46

Responsabilità del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione dell’Agenzia e risponde delle sue attività al consiglio d’amministrazione.

2. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio d’amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, persona o altro organismo.

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull’esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull’esercizio delle sue funzioni.

4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia.

5. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione dei compiti assegnati all’Agenzia dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo è responsabile di quanto segue:

(a)la gestione corrente dell’Agenzia;

(b)l’attuazione delle decisioni adottate dal consiglio d’amministrazione;

(c)la preparazione del documento di programmazione e la sua presentazione al consiglio d’amministrazione previa consultazione della Commissione;

(d)l’attuazione del documento di programmazione e il rendiconto di tale attuazione al consiglio d’amministrazione;

(e)l’elaborazione della relazione annuale consolidata di attività dell’Agenzia e la sua presentazione al consiglio d’amministrazione per adozione;

(f)l’elaborazione di un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e il rendiconto sui progressi compiuti, due volte all’anno alla Commissione, e periodicamente al consiglio d’amministrazione e al comitato esecutivo;

(g)la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell’OLAF, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive;

(h)l’elaborazione di una strategia antifrode dell’Agenzia e la sua presentazione al consiglio d’amministrazione per approvazione;

(i)la preparazione del progetto di regole finanziarie applicabili all’Agenzia;

(j)la predisposizione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia e l’esecuzione del bilancio;

(k)l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 55 nei confronti del personale dell’Agenzia;

(l)l’adozione di tutte le decisioni relative alla gestione dei sistemi informativi previsti dal presente regolamento, fra cui il portale d’informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b);

(m)l’adozione di tutte le decisioni relative alla gestione delle strutture interne dell’Agenzia;

(n)la presentazione dell’analisi comune al consiglio d’amministrazione conformemente all’articolo 10, paragrafo 2;

(o)la presentazione dei progetti di relazione e delle bozze di raccomandazioni, nel contesto della procedura di monitoraggio, allo Stato membro interessato e successivamente al consiglio d’amministrazione conformemente all’articolo 14, paragrafi 3 e 4;

(p)la valutazione, l’approvazione e il coordinamento delle richieste di assistenza operativa e tecnica conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 20;

(q)l’attuazione del piano operativo di cui all’articolo 19;

(r)il coordinamento delle attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione con la Commissione e altre agenzie competenti dell’Unione conformemente all’articolo 21, paragrafo 1;

(s)l’attuazione della decisione della Commissione di cui all’articolo 22, paragrafo 3;

(t)le decisioni, in consultazione con il consiglio d’amministrazione, riguardanti l’acquisto o il noleggio di attrezzature tecniche conformemente all’articolo 23, paragrafo 2;

(u)la nomina di un agente di coordinamento dell’Agenzia conformemente all’articolo 25, paragrafo 1.

Articolo 47

Vicedirettore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è assistito da un vicedirettore esecutivo.

2. Al vicedirettore esecutivo si applicano le disposizioni dell’articolo 45.

Articolo 48

Forum consultivo

1. L’Agenzia mantiene uno stretto dialogo con le pertinenti organizzazioni della società civile e i relativi organismi competenti che operano nel settore della politica di asilo a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale e istituisce a tal fine un forum consultivo.

2. Il forum consultivo costituisce un meccanismo di scambio di informazioni e di condivisione di conoscenze. Esso assicura uno stretto dialogo tra l’Agenzia e le organizzazioni o gli organismi pertinenti di cui al paragrafo 1, e assiste il direttore esecutivo e il consiglio d’amministrazione nei settori disciplinati dal presente regolamento.

3. L’Agenzia invita l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, l’UNHCR e le altre organizzazioni od organismi pertinenti di cui al paragrafo 1.

Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio d’amministrazione decide in merito alla composizione e al metodo di lavoro del forum consultivo, compresi i gruppi consultivi tematici o geografici, e alle modalità di comunicazione delle informazioni al forum consultivo.

4. Il forum consultivo assiste il direttore esecutivo e il consiglio d’amministrazione nelle questioni attinenti all’asilo, conformemente alle specifiche esigenze nei settori individuati come prioritari per il lavoro dell’Agenzia.

5. Il forum consultivo, in particolare:

(a)formula proposte al consiglio d’amministrazione sulla programmazione annuale e pluriennale di cui all’articolo 41;

(b)fornisce un riscontro al consiglio d’amministrazione e propone il seguito da dare alla relazione annuale sulla situazione riguardante l’asilo nell’Unione di cui all’articolo 65, e

(c)comunica al direttore esecutivo e al consiglio d’amministrazione i risultati e le raccomandazioni delle conferenze, dei seminari e delle riunioni, così come i risultati di studi o di lavori sul campo svolti da organizzazioni od organismi membri del forum consultivo, e pertinenti per i lavori dell’Agenzia.

6. Il forum consultivo si riunisce almeno due volte all’anno.

CAPO 10

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 49

Bilancio

1. Le entrate e le spese dell’Agenzia sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia.

2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Agenzia devono essere in pareggio.

3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Agenzia comprendono:

(a)un contributo dell’Unione iscritto al bilancio generale dell’Unione europea;

(b)finanziamenti dell’Unione sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc ai sensi delle regole finanziarie di cui all’articolo 53 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno alle politiche dell’Unione;

(c)eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;

(d)eventuali contributi dei paesi associati;

(e)i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dall’Agenzia.

4. Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

Articolo 50

Stesura del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio d’amministrazione.

2. Sulla base di tale progetto provvisorio, il consiglio d’amministrazione prepara uno stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio finanziario successivo.

3. Lo stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell’Agenzia è trasmesso alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. La Commissione trasmette lo stato di previsione all’autorità di bilancio con il progetto di bilancio generale dell’Unione europea.

5. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo della sovvenzione da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all’autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato.

6. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all’Agenzia.

7. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia.

8. Il consiglio d’amministrazione adotta il bilancio dell’Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

9. Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio dell’Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione 28 .

Articolo 51

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Agenzia.

2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 52

Rendicontazione e discarico

1. Entro il 1º marzo dell’esercizio finanziario successivo, il contabile dell’Agenzia invia al contabile della Commissione e alla Corte dei conti i conti provvisori.

2. Entro il 31 marzo dell’esercizio finanziario successivo, l’Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Entro il 31 marzo dell’esercizio finanziario successivo, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti.

3. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 , il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia sotto la propria responsabilità e li presenta al consiglio d’amministrazione per parere.

4. Il consiglio d’amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Agenzia.

5. Entro il 1º luglio successivo a ciascun anno finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio d’amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6. I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno successivo.

7. Entro il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Invia inoltre tale risposta al consiglio d’amministrazione.

8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall’articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in causa.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia, prima del 15 maggio dell’anno n + 2, per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio n.

Articolo 53

Regole finanziarie

1.Le regole finanziarie applicabili all’Agenzia sono adottate dal consiglio d’amministrazione previa consultazione della Commissione. Esse sono conformi al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, tranne nel caso in cui una deroga alle disposizioni di tale regolamento sia richiesta dalle esigenze specifiche di funzionamento dell’Agenzia e previo accordo della Commissione.

2.L’Agenzia può concedere sovvenzioni legate all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 2, conformemente al presente regolamento o su delega della Commissione a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv) del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 30 . Le disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione 31 sono d’applicazione.

CAPO 11

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 54

Status giuridico

1. L’Agenzia è un organismo dell’Unione. Essa ha personalità giuridica.

2. L’Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. Può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. L’Agenzia è indipendente per quanto attiene alle questioni tecniche e operative.

4. L’Agenzia è rappresentata dal direttore esecutivo.

5. L’Agenzia ha sede a Malta.

Articolo 55

Personale

1. Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione europea per l’applicazione di detto statuto e regime applicabile agli altri agenti.

2. Il consiglio d’amministrazione adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all’articolo 110 dello statuto.

3. Nei confronti del proprio personale, l’Agenzia esercita i poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto e all’autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.

4. L’Agenzia può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze. Il consiglio d’amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia.

5. L’Agenzia può impiegare personale per lavorare sul campo negli Stati membri.

Articolo 56

Privilegi e immunità

All’Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

Articolo 57

Regime linguistico

1. All’Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 32 del Consiglio.

2. Fatte salve le decisioni prese in base all’articolo 342 del trattato, la relazione annuale consolidata relativa alle attività dell’Agenzia e il documento di programmazione sono redatti in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.

Articolo 58

Trasparenza

1. Ai documenti in possesso dell’Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. L’Agenzia può comunicare informazioni di propria iniziativa nell’ambito dei settori contemplati dal suo mandato. Essa rende pubblica la relazione annuale di attività consolidata e garantisce, in particolare, che il pubblico e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività.

3. Il Consiglio d’amministrazione, entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, adotta le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Qualsiasi persona fisica o giuridica ha il diritto di rivolgersi per iscritto all’Agenzia in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Ha inoltre diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua.

5. Le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea alle condizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 228 e 263 del trattato.

Articolo 59

Lotta antifrode

1. Per facilitare la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite si applica senza restrizioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 . L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutti i propri dipendenti utilizzando i modelli riportati nell’allegato di tale accordo.

2. La Corte dei conti europea ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione da parte dell’Agenzia.

3. L’OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 34 per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati dall’Agenzia.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell’Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti europea e l’OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

Articolo 60

Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1. L’Agenzia applica le norme di sicurezza della Commissione di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 35 e 2015/444 36 della Commissione. Tali norme si applicano, in particolare, allo scambio, al trattamento e alla conservazione di informazioni classificate.

2. L’Agenzia applica i principi di sicurezza adottati in relazione al trattamento delle informazioni sensibili non classificate quali definiti nelle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e attuati dalla Commissione. Il consiglio d’amministrazione stabilisce le modalità di applicazione di tali principi di sicurezza.

Articolo 61

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

2. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall’Agenzia.

3.In materia di responsabilità extracontrattuale l’agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità individuale del personale verso l’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea ad esso applicabili.

Articolo 62

Monitoraggio amministrativo

Le attività dell’Agenzia sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell’articolo 228 del trattato.

Articolo 63

Accordo di sede e condizioni operative

1. Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che questa deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio d’amministrazione, al personale dell’Agenzia e ai familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del consiglio d’amministrazione, fra l’Agenzia e lo Stato membro ospitante.

2. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell’Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

CAPO 12

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 37 .

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Se il parere del comitato deve essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura viene chiusa senza esito qualora, entro la scadenza prevista per la trasmissione di un parere, lo decida la presidenza del comitato o lo richieda la maggioranza di due terzi dei membri del comitato.

4.Nei casi in cui il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

5.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l’articolo 5 del medesimo.

Articolo 65

Relazioni

1.L’Agenzia elabora una relazione annuale delle attività relativa alla situazione in materia d’asilo nell’Unione, tenendo in debita considerazione le informazioni già rese disponibili da altre fonti pertinenti. In tale relazione l’Agenzia valuta i risultati delle azioni svolte ai sensi del presente regolamento e ne fa un’analisi comparativa globale al fine di rafforzare la qualità, la coerenza e l’efficacia del sistema europeo comune di asilo.

2.L’Agenzia trasmette la relazione annuale delle attività al consiglio d’amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il direttore esecutivo presenta la relazione annuale al Parlamento europeo.

Articolo 66

Valutazione e riesame

1. Entro tre anni dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione ordina una valutazione per esaminare, in particolare, i risultati dell’Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. Tale valutazione concerne l’impatto dell’Agenzia sulla cooperazione pratica nelle questioni attinenti all’asilo e sul CEAS. La valutazione tiene debitamente conto dei progressi conseguiti nell’ambito del suo mandato, in particolare valutando se sono necessarie misure supplementari per assicurare un’effettiva solidarietà e condivisione di responsabilità con gli Stati membri soggetti a una pressione particolare.

La valutazione affronta in particolare l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia, e le conseguenze finanziarie di tale modifica. Esamina altresì l’adeguatezza della struttura di gestione all’adempimento dei compiti. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti interessate sia a livello dell’Unione sia a livello nazionale.

2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio d’amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

3. Ogni due valutazioni, la Commissione esamina se sia giustificato mantenere l’Agenzia tenuto conto dei suoi obiettivi, del suo mandato e dei suoi compiti, e può proporre che il presente regolamento venga modificato di conseguenza o abrogato.

Articolo 67

Abrogazione

1. Il regolamento (UE) n. 439/2010 è abrogato a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tabella di concordanza figurante in allegato.

Articolo 68

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il Presidente    Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Titolo della proposta

1.2.Settore interessato nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio di spesa interessata

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Titolo della proposta

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010

1.2.Settore interessato nella struttura ABM/ABB 38  

Settore: Asilo e migrazione (Titolo 18)

Attività: Asilo

1.3.Natura della proposta

 La proposta riguarda una nuova azione

 La proposta riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 39  

 La proposta riguarda la proroga di un’azione esistente

 La proposta riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.Obiettivo

1.4.1.Obiettivo strategico pluriennale della Commissione oggetto della proposta

Scopo della proposta in oggetto è rafforzare il ruolo dell’EASO e trasformarlo in una vera e propria agenzia che faciliti l’attuazione del CEAS e ne migliori il funzionamento.

Per rispecchiare tale sviluppo la proposta ribattezza l’EASO “Agenzia dell’Unione europea per l’asilo”.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1: Facilitare l’attuazione e migliorare il funzionamento del CEAS

- Monitoraggio e valutazione dell’attuazione del CEAS

- (Attività di) sostegno per l’attuazione del CEAS

- (Attività di) sostegno per la cooperazione pratica fra SM

- Informazioni sui paesi d’origine e analisi comune

- Promozione del diritto e delle norme operative dell’Unione in materia di asilo

Obiettivo specifico 2: Rafforzamento dell’assistenza operativa e tecnica agli Stati membri

- Maggiore cooperazione pratica e scambio di informazioni

- Attività operative di sostegno

- Cooperazione con i partner e con le parti interessate

- Norme operative, orientamenti e migliori prassi in materia d’asilo

- Comunicazione, scambio di informazioni

Attività ABM/ABB interessate

Attività 18 03: Asilo e migrazione

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Lo scopo è trasformare l’EASO in una vera e propria agenzia in grado di:

- fornire la necessaria assistenza operativa e tecnica agli Stati membri;

- intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri;

- supportare una sostenibile ed equa distribuzione delle domande di protezione internazionale;

- monitorare e valutare l’attuazione del CEAS e la capacità dei sistemi di asilo e di accoglienza negli Stati membri, e

- far sì che le valutazioni delle domande di protezione internazionale nell’Unione siano convergenti.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta.

- Numero di carenze riscontrate durante il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione del CEAS / per anno

- Numero di (attività di) sostegno per l’attuazione del CEAS / per anno

- Numero di (attività di) sostegno per la cooperazione pratica fra SM / per anno

- Numero di paesi d’origine per cui sono stilate relazioni COI e per cui è svolta un’analisi comune / per anno

- Numero di norme operative, orientamenti e migliori prassi in materia d’asilo / per anno

- Numero di azioni di cooperazione pratica e di reti sviluppate / per anno

- Numero di accordi per lo scambio di informazioni / per anno

- Numero di attività operative di sostegno / per anno

- Numero di accordi e attività con i partner e con le parti interessate / per anno

- Numero di attività di comunicazione / per anno

1.5.Motivazione della proposta

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

La proposta in oggetto si basa sull’attuale mandato dell’EASO e lo amplia in modo da trasformare l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo in una vera e propria agenzia dotata dei necessari strumenti per: 1) intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni in materia di asilo; 2) promuovere il diritto e le norme operative dell’Unione per garantire un alto grado di uniformità nell’applicazione del quadro giuridico relativo all’asilo; 3) garantire una maggiore convergenza nelle valutazioni delle esigenze di protezione nell’Unione; 4) monitorare e valutare l’attuazione del CEAS; 5) fornire una maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare nei casi di pressioni sproporzionate.

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Gli obiettivi della presente proposta sono: facilitare l’attuazione e migliorare il funzionamento del CEAS; intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sulle questioni attinenti all’asilo; promuovere il diritto e le norme operative dell’Unione per garantire un alto grado di uniformità nelle procedure d’asilo, nelle condizioni d’accoglienza e nella valutazione delle esigenze di protezione in tutta l’Unione; monitorare l’applicazione operativa e tecnica del diritto e delle norme dell’Unione per quanto riguarda l’asilo, e fornire un maggiore sostegno operativo e tecnico agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza subiscano pressioni sproporzionate.

Poiché è interesse comune e condiviso garantire la corretta applicazione del quadro giuridico relativo all’asilo attraverso un’azione concertata fra Stati membri col sostegno dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, in modo da consolidare la stabilità e la regolarità nel funzionamento del CEAS, gli obiettivi della presente proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Dalla sua entrata in funzione nel 2011, l’EASO ha continuamente aiutato gli Stato membri ad applicare le norme vigenti e a migliorare il funzionamento degli strumenti esistenti. L’Agenzia ha acquisito esperienza e guadagnato credibilità per il suo lavoro di cooperazione pratica fra gli Stati membri e di supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dal CEAS. Nel tempo, i compiti assunti dall’EASO si sono progressivamente trasformati per poter andare incontro alle crescenti esigenze degli Stati membri e del CEAS nel suo insieme, e gli Stati membri contano sempre di più sul sostegno operativo e tecnico di tale Agenzia. Poiché l’EASO ha acquisito una conoscenza ed un’esperienza significativa nel settore dell’asilo, è ora opportuno trasformarlo in un centro specializzato autonomo, che non debba più basarsi in modo significativo sulle informazioni e le competenze fornite dagli Stati membri.

A parere della Commissione, l’Agenzia è uno degli strumenti disponibili per affrontare in modo efficace le debolezze strutturali del CEAS, acuite dagli arrivi incontrollati e di massa di migranti e richiedenti asilo nell’Unione europea, in particolare nell’ultimo anno. Non sarebbe plausibile riformare il CEAS senza conferire all’Agenzia un mandato che corrisponda alle richieste che la riforma comporterà. È fondamentale dotare l’Agenzia dei mezzi necessari per assistere gli Stati membri nelle situazioni di crisi, ma occorre ancora di più predisporre un solido quadro giuridico, operativo e pratico affinché l’Agenzia possa rafforzare i sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri ed essere di complemento a tali sistemi.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La presente proposta è coerente con la politica globale di lungo termine per una migliore gestione della migrazione quale esposta dalla Commissione nell’agenda europea sulla migrazione, che ha trasformato gli orientamenti politici del presidente Juncker in una serie di iniziative coerenti e sinergiche basate su quattro pilastri, ossia: i) ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; ii) rendere sicure le frontiere esterne e salvare vite umane; iii) una politica di asilo forte e iv) una nuova politica di migrazione legale. La presente proposta attua inoltre l’agenda europea sulla migrazione, più specificamente per quanto riguarda l’obiettivo del rafforzamento della politica d’asilo dell’Unione, poiché l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo garantirà un’attuazione piena e coerente del CEAS.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta di durata limitata

   Proposta in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA a AAAA,

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 40  

 Gestione centralizzata da parte della Commissione

◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

   a opera delle agenzie esecutive 

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☑ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo ha l’obbligo di rendere conto delle proprie attività. L’Agenzia deve stilare una relazione annuale di attività sulla situazione dell’asilo, in cui deve valutare i risultati delle attività che svolge nel corso dell’anno. La relazione deve contenere un’analisi comparativa delle attività dell’Agenzia in modo che essa possa migliorare la qualità, la coerenza e l’efficacia del CEAS. L’Agenzia deve trasmettere la relazione annuale di attività al consiglio d’amministrazione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione deve far stilare una valutazione entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, per esaminare in particolare l’incidenza, l’efficacia e l’efficienza dell’Agenzia e le sue prassi di lavoro. La valutazione deve riguardare l’impatto dell’Agenzia sulla cooperazione pratica nelle questioni attinenti all’asilo e sul CEAS. La Commissione deve trasmettere la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio d’amministrazione. Le conclusioni della valutazione devono essere rese pubbliche.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

- Per garantire l’attuazione del CEAS e quella del sistema Dublino riformato è necessario un ampliamento delle competenze attuali dell’Agenzia. Per assicurare l’adempimento della missione dell’Agenzia è necessario un rafforzamento del suo personale e delle sue risorse. Senza questi cambiamenti il CEAS è a rischio.

- Flussi migratori vasti e incontrollati che continuano a mettere sotto pressione i sistemi di asilo e di accoglienza, ritardando così la transizione fra la modalità d’emergenza e una gestione ordinata dei sistemi di migrazione e di asilo.

- Assunzione del personale: il ritmo di assunzione può comportare un rischio dato che la capacità attuale dell’Agenzia resta ridotta, le assunzioni sono relativamente lente e il volume di nuovi compiti è in crescita. La Commissione cerca di attenuare questo problema fornendo appoggio e controllo costanti.

- Il ritardo nell’adozione della base giuridica del sistema Dublino modificato e nello sviluppo degli strumenti informatici connessi che dovrebbero essere usati e gestiti dall’Agenzia potrebbe impedire l’adempimento dei nuovi compiti dell’Agenzia sotto tale aspetto.

- Continuare a dipendere fortemente dalle informazioni degli Stati membri, cosa che ritarderebbe lo sviluppo di una base di conoscenze propria dell’Agenzia impedendole di diventare un vero e proprio centro specializzato autonomo.

2.2.2.Modalità di controllo previste

I conti dell’Agenzia saranno soggetti all’approvazione della Corte dei conti e alla procedura di scarico. Il servizio di audit interno della Commissione svolgerà i suoi audit in cooperazione con il revisore interno dell’Agenzia.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

- Agenzia: spetta al direttore esecutivo dare esecuzione al bilancio dell’agenzia. Questi deve presentare alla Commissione, al consiglio d’amministrazione e alla Corte dei conti, ogni anno, un consuntivo dettagliato di tutte le entrate e le spese relative all’esercizio precedente. Il servizio di controllo finanziario interno della Commissione fornirà inoltre la propria assistenza per la gestione delle operazioni finanziarie dell’agenzia, controllandone il rischio, richiedendo un parere indipendente sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo a verifica dell’avvenuto rispetto delle regole applicabili ed avanzando eventuali raccomandazioni per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle operazioni, nonché per assicurare un impiego razionale delle risorse dell’agenzia.

L’Agenzia adotta il suo regolamento finanziario conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, previo accordo della Commissione e della Corte dei conti. L’agenzia porrà in essere un sistema di controllo interno analogo a quello adottato dalla Commissione nel quadro della propria riforma.

- Cooperazione con l’OLAF: il personale soggetto allo statuto dei funzionari della Commissione coopererà con l’OLAF nella lotta antifrode.

- Corte dei conti: la Corte dei conti esaminerà le scritture contabili conformemente al disposto dell’articolo 248 del trattato e pubblicherà ogni anno una relazione sulle attività dell’Agenzia.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio di spesa interessata

Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipi di spesa

Partecipazione

Numero
[Rubrica 3]

Diss./Non diss. 41

di paesi EFTA 42

di paesi candidati 43

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

18.03.02 Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)

Diss./Non diss.

NO

NO

*

NO

*L’EASO riceve contributi da paesi associati.

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Non è necessario richiedere una nuova linea di bilancio, ma la linea di bilancio 18 03 02 dovrebbe essere rinominata di conseguenza

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipi di spesa

Partecipazione

Numero
[Rubrica………………………………………]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

3

Sicurezza e cittadinanza

Agenzia dell’Unione europea per l’asilo

Anno
2017 44

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1)

Pagamenti

(2)

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 45  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti per l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo

Impegni

=1+1a +3

66.206

86.971

96.686

114.100

363.963

Pagamenti

=2+2a

+3

66.206

86.971

96.686

114.100

363.963







Rubrica del quadro finanziario pluriennale

5

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

COMMISSIONE

• Risorse umane

0,536

0,536

0,536

0,536

2,144

• Altre spese amministrative

0,030

0,030

0,030

0,030

0,120

TOTALE COMMISSIONE

Stanziamenti

0,566

0, 566

0, 566

0, 566

2,264

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0, 566

0, 566

0, 566

0, 566

2,264

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017 46

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

66.206,5

86.971,5

96.686,5

114.100,5

363.963,5

Pagamenti

66.206,5

86.971.5

96.686,5

114.100,5

363.963,5

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo

   La proposta non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati 

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

Tipo 47

Costo medio

n.

Costo

n.

Costo

n.

Costo

n.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 48 : Facilitare l’attuazione e migliorare il funzionamento del CEAS

- Risultato

Attività di sostegno per l’attuazione del CEAS

90.104,922

70

7.810.000,00

120

10.810.000,00

150

13.810.000,00

170

13.523.510,20

510

45.953.510,200

- Risultato

Attività di sostegno per la cooperazione pratica fra SM

40.586,80

100

6.081.250

150

6.081.250

200

6.981.250

200

7.237.654

650

26.381.404,080

- Risultato

Informazioni sui paesi d’origine e analisi comune

494.651,327

8

4.306.250,00

10

4.645.000,00

10

4.845.000,00

12

5.989.803,06

40

19.786.053,060

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

625.343,05

178

18.197.500,000

280

21.536.250,000

360

25.636.250,000

382

26.750.967,340

1200

92.120.967,340

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Rafforzamento dell’assistenza operativa e tecnica agli Stati membri

- Risultato

Attività operative di sostegno

572.666,823

70

28.633.341,16

70

28.633.341,16

70

28.633.341,16

70

28.633.341,16

280

114.533.364,620

- Risultato

Cooperazione con i partner e con le parti interessate

73.281,678

15

1.240.000,00

20

1.740.000,00

25

1.740.000,00

30

1.875.351,02

90

6.595.351,020

- Risultato

Norme operative e migliori prassi in materia d’asilo

43.969,007

15

500.000

20

700.000

20

800.000

20

1.297.675,51

75

3.297.675,510

- Risultato

Comunicazione, scambio di informazioni

82.441,888

10

500.000

10

700.000

10

800.000

10

1.297.675,51

40

3.297.675,510

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2

772.359,40

110

30.873.341,155

120

31.773.341,155

125

31.973.341,155

130

33.104.043,195

485

127.724.066,660

COSTO TOTALE

1.309.064,436

288

49.070.841,155

400

53.309.591,155

485

57.609.591,155

512

59.855.010,535

1685

219.845.034,000

* La presente tabella espone solo le spese operative previste al titolo 3                

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Risorse umane

2017

2018

2019

2020

C(2013)519 scenario di base

51

51

51

51

Modifiche

40

40

40

40

Scenario di base modificato

91

91

91

91

Posti supplementari richiesti (non cumulativi)*

64

59

70

82

Posti in organico
in unità

155

214

284

366

di cui AD

107

135

179

231

di cui AST

48

79

105

135

Personale esterno (equivalenti a tempo pieno: ETP)

52

83

106

134

di cui agenti contrattuali

41

72

95

123

di cui esperti nazionali distaccati

11

11

11

11

Totale effettivi

207

297

390

500

* Per il 2017 sono richiesti 34 posti nel quadro del mandato attuale. 30 posti supplementari sono richiesti in vista del nuovo mandato.

Spese di personale

2017

2018

2019

2020

Posti nella tabella dell’organico
(in unità
)

16.482.000

24.723.000

33.366.000

43.550.000

- di cui AD

12.060.000

16.214.000

21.038.000

27.470.000

- di cui AST

4.422.000

8.509.000

12.328.000

16.080.000

Personale esterno (equivalenti a tempo pieno: ETP)

3.238.000

4.813.000

6.703.000

8.488.000

- di cui agenti contrattuali

2.380.000

3.955.000

5.845.000

7.630.000

- di cui esperti nazionali distaccati (END)

858.000

858.000

858.000

858.000

Totale personale

19.720.000

29.536.000

40.069.000

52.038.000

La proposta si adegua alla riforma che prevede la riduzione del personale del 5% (20132017) riducendo i posti dell’Agenzia gradualmente a un tasso dell’1% nella tabella dell’organico per il 2017 (un tasso di riduzione analogo è stato seguito negli anni 20132016).

Nel corso del 2015 la tabella dell’organico dell’Agenzia per il 2016 è stata rafforzata con 76 posti supplementari per permetterle di affrontare la crisi migratoria in modo più efficace. Tuttavia, al fine di svolgere i nuovi compiti previsti dal regolamento, l’Agenzia avrà bisogno di 329 posti supplementari entro il 2020, oltre a 273 unità di personale esterno. In particolare, sono necessari i seguenti rafforzamenti di posti:

Personale supplementare necessario all’EASO per poter adempiere ai nuovi compiti previsti dal nuovo mandato

(Dati dettagliati per obiettivo operativo)

Totale personale (equivalenti a tempo pieno: ETP)

AD

AST

AC

Obiettivo

55

36

8

11

Obiettivo 1: Meccanismo di monitoraggio e di valutazione dei sistemi di asilo e di accoglienza e procedura di monitoraggio e di valutazione da parte dell’Agenzia; gestione e funzionamento del sistema Dublino

44

21

12

11

Obiettivo 2: Informazioni sull’attuazione del CEAS; scambio di informazioni fra gli Stati membri; analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l’asilo; procedimenti di qualità e specializzazione

32

13

8

11

Obiettivo 3: Rete europea per le informazioni sui paesi d’origine; analisi comune delle informazioni sui paesi d’origine; designazione dei paesi d’origine sicuri e dei paesi terzi sicuri

126

66

29

31

Obiettivo 4: Piano operativo; gruppo di intervento in materia d’asilo; squadre di sostegno per l’asilo; azioni di ricollocazione; pressione sproporzionata sui sistemi di asilo e di accoglienza; attrezzature tecniche; squadre di sostegno per la gestione della migrazione

34

16

13

5

Obiettivo 5: Collaborazione con l’EASO relativa ai paesi PEV (stanziamento); cooperazione DK, paesi associati, paesi terzi, agenzie, organismi e uffici dell’Unione, UNHCR e altre organizzazioni internazionali; sostegno agli Stati membri in relazione al CEAS; forum consultivo

23

11

9

3

Obiettivo 6: Norme operative, orientamenti e migliori prassi

15

2

7

6

Obiettivo 7: Iniziative di comunicazione prese dall’Agenzia nei settori rientranti nel suo mandato

28

9

15

4

Supporto amministrativo e di gestione dei nuovi compiti

357

174

101

82

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:



Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2017

2018

2019

2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

4

4

4

4

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 49

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy 50

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

4

4

4

4

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Rappresentare la Commissione nel consiglio d’amministrazione dell’Agenzia. Redigere il parere della Commissione sul programma di lavoro annuale e controllarne l’attuazione. Vigilare sull’elaborazione del bilancio dell’Agenzia e controllare l’esecuzione del bilancio. Assistere l’Agenzia nell’elaborazione delle sue attività conformemente alle politiche dell’UE, anche attraverso la partecipazione alle riunioni di esperti.

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale e potrebbe comportare l’uso di strumenti speciali, come definito nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio 51 .

   La proposta richiederà una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

I bilanci dell’Agenzia per il 2015 e il 2016 sono stati considerevolmente rafforzati. Il bilancio del 2015 ha visto l’aggiunta di 40 membri del personale nella tabella dell’organico visto il ruolo sempre maggiore svolto dall’Agenzia nel supporto fornito agli Stati membri sulle questioni relative all’asilo. Il bilancio del 2016 è fortemente aumentato in termini di spesa operativa, e la portata degli interventi dell’EASO a sostegno degli Stati membri sta continuamente aumentando.

   La proposta richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 52 .

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

◻ La proposta non prevede cofinanziamenti da terzi.

☑ La proposta prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

2017

2018

2019

2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Contributi dei paesi associati a Schengen

pm

pm

pm

pm

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati




Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta 53

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

(1) COM(2016) 197 final.
(2) EUCO 19.2.2016, SN 1/16.
(3) COM(2015) 240 final.
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(5) Conclusioni del Consiglio sulla convergenza nelle prassi decisionali in materia di asilo, 21 aprile 2016, 8210/16.
(6) COM(2015) 671 final.
(7) Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).
(8) Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
(9) GU L […].
(10) Decisione del Consiglio del 14 maggio 2008 che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).
(11) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(12) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(13) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(14) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
(15) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(16) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(17) GU L […].
(18) GU L […].
(19) GU C […].
(20) GU L […].
(21) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
(22) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
(23) GU L […].
(24) Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1).
(25) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
(26) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(27) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(28) Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 66/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).
(29) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(30) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(31) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
(32) Regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).
(33) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(34) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(35) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(36) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(37) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(38) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(39) A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(40) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(41) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(42) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(43) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(44) L’anno N ê l’anno in cui comincia l’attuazione della proposta.
(45) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(46) L’anno N ê l’anno in cui comincia l’attuazione della proposta.
(47) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.).
(48) Quale descritto al punto 1.4.2. “Obiettivi specifici…”.
(49) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(50) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(51) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(52) Cfr. gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
(53) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
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Bruxelles, 4.5.2016

COM(2016) 271 final

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga
il regolamento (UE) n. 439/2010


ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga
il regolamento (UE) n. 439/2010

Tabella di concordanza

Regolamento (UE) n. 439/2010

Questo regolamento

Articolo 1 e articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1 (eccetto articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e h))

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafi 1 e 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 3

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 8

Articolo 5

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 4

Articolo 10

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 5

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 65

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 14

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 20

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 22, paragrafi da 2 a 7

Articolo 23

Articolo 19

Articolo 24

Articolo 20

Articolo 25

Articolo 21

Articolo 26

Articolo 22

Articolo 27

Articolo 23

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 24

Articolo 38

Articolo 25

Articolo 39

Articolo 41

Articolo 26

Articolo 42

Articolo 27

Articolo 43

Articolo 28

Articolo 44

Articolo 29

Articolo 40

Articolo 30

Articolo 45

Articolo 31

Articolo 46

Articolo 32

Articolo 47

Articolo 33

Articolo 49

Articolo 34

Articolo 50

Articolo 35

Articolo 51

Articolo 36

Articolo 52

Articolo 37

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 38

Articolo 55

Articolo 39

Articolo 56

Articolo 40

Articolo 54

Articolo 41

Articolo 57

Articolo 42

Articolo 58

Articolo 43

Articolo 60

Articolo 44

Articolo 59

Articolo 45

Articolo 61

Articolo 46

Articolo 66

Articolo 47

Articolo 62

Articolo 48

Articolo 33

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 34

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafi 3, 5 e 6

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 37

Articolo 50, paragrafo 2

Articolo 51

Articolo 48

Articolo 52

Articolo 36

Articolo 53

Articolo 63

Articolo 64

Articolo 54

Articolo 67

Articolo 55

Articolo 68

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