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Document 32000L0029

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

OJ L 169, 10.7.2000, p. 1–112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 033 P. 68 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 033 P. 68 - 175
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 189 - 296

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/oj

32000L0029

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 10/07/2000 pag. 0001 - 0112


Direttiva 2000/29/CE del Consiglio

dell'8 maggio 2000

concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(3) è stata modificata più volte e in maniera spesso sostanziale(4). È opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della suddetta direttiva.

(2) La produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità.

(3) Il rendimento della produzione vegetale è costantemente compromesso dagli organismi nocivi.

(4) È assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi, non soltanto per evitare una diminuzione della resa, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura.

(5) La lotta contro gli organismi nocivi condotta all'interno della Comunità attraverso un regime fitosanitario applicabile alla Comunità in quanto spazio senza frontiere interne ed intesa a distruggerli metodicamente e in loco avrebbe soltanto una portata limitata se non fossero applicate contemporaneamente misure di protezione contro la loro introduzione nella Comunità.

(6) La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta e ha formato oggetto di numerose disposizioni nazionali e di convenzioni internazionali, tra le quali la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), riveste un interesse mondiale.

(7) Una delle misure più importanti consiste nella compilazione di un elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi, la cui introduzione nella Comunità deve essere vietata, e degli organismi nocivi la cui introduzione tramite taluni vegetali o prodotti vegetali deve essere parimenti vietata.

(8) La presenza di alcuni di detti organismi nocivi non può essere accertata con sicurezza al momento dell'introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali provenienti dai paesi ove sono presenti detti organismi. È quindi necessario prevedere, in misura per quanto possibile limitata, divieti d'importazione di taluni vegetali e prodotti vegetali o l'organizzazione di controlli speciali nei paesi produttori.

(9) I suddetti controlli fitosanitari dovranno essere limitati alle introduzioni di prodotti originari di paesi terzi e ai casi in cui esistono seri motivi che facciano ritenere che una disposizione fitosanitaria non sia stata rispettata.

(10) È necessario prevedere, a certe condizioni, la possibilità di consentire deroghe ad alcune prescrizioni. L'esperienza acquisita ha dimostrato che alcune di tali deroghe possono essere altrettanto urgenti delle misure di salvaguardia. È pertanto opportuno applicare anche alle deroghe la procedura d'urgenza di cui alla presente direttiva.

(11) In caso di pericolo immediato d'introduzione o di diffusione di organismi nocivi, disposizioni protettive provvisorie non previste dalla presente direttiva, debbono, di norma, essere adottate dallo Stato membro in cui sorge il problema. La Commissione dovrebbe essere informata di tutti gli avvenimenti che richiedono l'adozione di misure di salvaguardia.

(12) Il volume degli scambi di vegetali e di prodotti vegetali dei dipartimenti francesi d'oltremare con il resto della Comunità rende opportuno che a tali dipartimenti vengano applicate le disposizioni della presente direttiva. Tenuto conto della specificità della produzione agricola dei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre prevedere misure di protezione supplementari, che sono giustificate per ragioni di protezione fitosanitaria. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero comprendere altresì misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare in provenienza da altre parti della Francia.

(13) Il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie(5), prevede l'integrazione delle isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e nel complesso delle politiche comuni. A norma degli articoli 2 e 10 di tale regolamento, l'applicazione della politica agricola comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento e deve essere inoltre accompagnata da misure particolari riguardanti la produzione agricola.

(14) La decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN)(6), definisce nelle linee generali gli orientamenti da seguire per tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti che contraddistinguono le isole Canarie.

(15) Conseguentemente, onde tener conto della particolare situazione fitosanitaria delle isole Canarie conviene estendere l'applicazione di talune misure della presente direttiva per sei mesi a decorrere dalla data alla quale gli Stati membri dovranno aver applicato le nuove disposizioni riguardanti gli allegati della presente direttiva concernente la protezione dei dipartimenti francesi d'oltremare e le isole Canarie.

(16) È opportuno adottare, ai fini della presente direttiva i modelli di certificati approvati nella CIPV, come modificata il 21 novembre 1979, in una forma standardizzata elaborata in stretta collaborazione con organizzazioni internazionali. Conviene stabilire ugualmente talune norme relative alle condizioni secondo cui questi certificati possono essere rilasciati, all'impiego dei modelli precedenti nel corso di un periodo transitorio, nonché alle condizioni per la certificazione nel caso dell'introduzione di piante e prodotti vegetali provenienti da paesi terzi.

(17) Per quanto riguarda l'importazione di vegetali o prodotti vegetali da paesi terzi, i servizi competenti in tali paesi per il rilascio dei certificati dovrebbero essere, in linea di massima, gli stessi cui è affidata questa funzione nell'ambito dell CIPV. Può essere opportuno compilare elenchi di tali servizi per i paesi terzi non contraenti.

(18) Occorre semplificare la procedura applicabile a taluni tipi di modifiche negli allegati della presente direttiva.

(19) Il campo di applicazione della presente direttiva deve essere definito con maggiore precisione per quanto riguarda il legname. A tal fine, è utile uniformarsi alle descrizioni particolareggiate del legname contenute nella regolamentazione comunitaria.

(20) Certe sementi sono comprese tra i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, elencati negli allegati della presente direttiva che debbono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o nel paese speditore prima che ne sia permessa l'introduzione nella Comunità e negli scambi all'interno della Comunità.

(21) È opportuno prevedere che, in taluni casi, le ispezioni ufficiali di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da paesi terzi siano eseguite dalla Commissione nel paese terzo d'origine.

(22) Le ispezioni comunitarie devono essere eseguite da esperti incaricati dalla Commissione e da esperti incaricati dagli Stati membri che agiscono in nome e per conto della Commissione. È necessario definire i compiti di detti esperti in connessione con le attività previste dal regime comunitario in materia fitosanitaria.

(23) Il campo d'azione del regime non deve più essere limitato agli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, ma deve essere esteso anche al commercio all'interno dei singoli Stati membri.

(24) In linea di massima, deve essere garantito a tutte le parti della Comunità lo stesso livello di protezione contro gli organismi nocivi. Si deve tuttavia tener conto delle varie condizioni ecologiche e della diffusione di determinati organismi nocivi. Occorre pertanto definire "zone protette" esposte nel campo fitosanitario a rischi particolari e accordare loro una protezione speciale a condizioni compatibili con la realizzazione del mercato interno.

(25) L'applicazione del regime fitosanitario comunitario alla Comunità come spazio senza frontiere interne e l'istituzione di zone protette presuppongono una distinzione dei requisiti in funzione della loro applicazione ai prodotti comunitari o alle importazioni dai paesi terzi e una identificazione degli organismi nocivi che riguardano zone protette.

(26) Il luogo più appropriato per l'esecuzione dei controlli fitosanitari è il luogo di produzione. Per quanto riguarda i prodotti comunitari, tali controlli devono essere resi obbligatori sul luogo di produzione e devono concernere tutti i vegetali e i prodotti vegetali ivi coltivati, prodotti, utilizzati o comunque presenti, nonché il terreno di coltura utilizzato. Per garantire l'efficacia di questo sistema di controllo, tutti i produttori dovrebbero essere soggetti a registrazione ufficiale.

(27) Per garantire un'applicazione più efficace del regime fitosanitario comunitario nel mercato interno, occorre poter far ricorso, ai fini dei controlli fitosanitari, a personale delle amministrazioni diverso da quello dei servizi ufficiali preposti alla protezione dei vegetali degli Stati membri, personale la cui formazione dovrà essere coordinata e sostenuta finanziariamente dalla Comunità.

(28) Se i risultati dei controlli sono soddisfacenti, in luogo del certificato fitosanitario utilizzato negli scambi internazionali, si deve apporre ai prodotti comunitari un contrassegno convenzionale ("passaporto delle piante"), adattato al tipo di prodotti, il quale ne permette la libera circolazione in tutta la Comunità o in quelle parti per cui il contrassegno è valido.

(29) Occorre specificare i provvedimenti ufficiali da adottare quando i risultati dei controlli non sono soddisfacenti.

(30) Per garantire l'osservanza del regime fitosanitario comunitario nel contesto del mercato interno, occorre istituire un sistema di controlli ufficiali nella fase di commercializzazione. Tale sistema deve essere quanto più possibile affidabile e uniforme in tutta la Comunità e deve escludere controlli specifici alle frontiere tra gli Stati membri.

(31) Nel contesto del mercato interno, i prodotti originari di paesi terzi devono, in linea di massima, essere sottoposti ai controlli fitosanitari al momento della loro prima introduzione nella Comunità. Se i resultati dei controlli sono soddisfacenti, ai prodotti dei paesi terzi deve essere rilasciato un passaporto delle piante che ne permetta la libera circolazione allo stesso modo dei prodotti comunitari.

(32) Per far fronte con tutte le debite garanzie alla situazione creatasi con la realizzazione del mercato interno, è indispensabile rafforzare le infrastrutture nazionali e comunitarie di ispezione fitosanitaria alle frontiere esterne della Comunità, con particolare riferimento agli Stati membri che, a causa della loro situazione geografica, rappresentano punti di accesso alla Comunità. A tal fine la Commissione proporrà l'iscrizione di stanziamenti sufficienti nel bilancio generale dell'Unione europea.

(33) Ai fini di aumentare l'efficacia del regime fitosanitario comunitario nel contesto del mercato interno, è opportuno armonizzare nei vari Stati membri le procedure seguite dal personale con funzioni in materia fitosanitaria. A tal fine la Commissione presenterà anteriormente al 1o gennaio 1993 un codice di procedure fitosanitarie comunitarie.

(34) Gli Stati membri non sono più autorizzati ad adottare in campo fitosanitario disposizioni speciali per l'introduzione nel proprio territorio di vegetali o prodotti vegetali originari di altri Stati membri. Tutte le disposizioni relative ai requisiti fitosanitari dei vegetali o dei prodotti vegetali devono essere decise a livello conmunitario.

(35) È necessario predisporre un sistema di contributi finanziari comunitari, per ripartire a livello comunitario gli oneri dei possibili rischi che possono permanere negli scambi nel quadro del regime fitosanitario comunitario.

(36) Per prevenire le infezioni da parte di organismi nocivi introdotti da paesi terzi, dovrebbe essere previsto un contributo finanziario comunitario volto a rafforzare le infrastrutture di ispezione fitosanitaria alle frontiere esterne della Comunità.

(37) Il regime dovrebbe anche contribuire adeguatamente a coprire determinate spese per misure specifiche che gli Stati membri hanno adottato per controllare e, ove necessario, eradicare le infezioni provocate da organismi nocivi provenienti da paesi terzi o da altre aree della Comunità e, se possibile, risarcire i danni arrecati.

(38) È necessario stabilire nei dettagli, con una procedura accelerata, il meccanismo di concessione del contributo finanziario comunitario.

(39) È necessario garantire che la Commissione sia esaurientemente informata sulle possibili cause dell'introduzione degli organismi nocivi in causa.

(40) In particolare, la Commissione deve controllare la corretta applicazione del regime fitosanitario comunitario.

(41) Qualora sia accertato che l'introduzione di organismi nocivi è dovuta a verifiche o controlli inadeguati, per le conseguenze che ne derivano deve applicarsi la normativa comunitaria, tenendo conto di talune misure specifiche.

(42) È opportuno instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio(7).

(43) La presente direttiva deve lasciare impregiudicato l'obbligo degli Stati membri relativo ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato VIII, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Essa concerne inoltre:

a) a decorrere dal 1o giugno 1993, le misure di protezione contro la diffusione di organismi nocivi all'interno della Comunità in modi connessi con gli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, che ad essi si riferiscono, all'interno di uno Stato membro;

b) le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare in provenienza da altre parti della Francia e, viceversa, in altre parti della Francia in provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare;

c) le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nelle isole Canarie in provenienza da altre parti della Spagna e, viceversa, in altre parti della Spagna in provenienza dalle isole Canarie.

2. Ferme restando le condizioni che dovranno essere stabilite per proteggere la situazione sanitaria dei vegetali esistenti in determinate regioni della Comunità, tenendo conto delle diverse condizioni agricole ed ecologiche, possono essere decise, secondo la procedura di cui all'articolo 18, altre misure di protezione, giustificate ai fini della salvaguardia della salute e della vita dei vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle isole Canarie, che si aggiungono alle misure previste dalla presente direttiva.

3. La presente direttiva non si applica a Ceuta e a Melilla.

4. Ogni Stato membro istituisce o designa un'autorità unica e centrale responsabile, sotto il controllo del governo nazionale, in particolare del coordinamento e dei contatti relativi alle questioni fitosanitarie oggetto della presente direttiva. A tal fine è designata di preferenza l'autorità nazionale competente per la protezione dei vegetali istituita conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV). Gli altri Stati membri e la Commissione vengono informati in merito a tale autorità e ad eventuali successivi cambiamenti.

5. Per quanto riguarda le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare in altre parti della Francia e in altri Stati membri e contro la loro diffusione nei dipartimenti francesi d'oltremare, le date di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 13, paragrafi 8, 10 e 11, sono sostituite dalla data corrispondente alla scadenza di un periodo di sei mesi successivo alla data in cui gli Stati membri debbono applicare le nuove disposizioni relative agli allegati da I a V per la protezione dei dipartimenti francesi d'oltremare. A decorrere dalla stessa data il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2 del presente articolo sono soppressi.

6. Per quanto riguarda le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi provenienti dalle isole Canarie in altre parti della Spagna e in altri Stati membri e contro la loro diffusione nelle isole Canarie, le date di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, all'articolo 13, paragrafi 8, 10 e 11 sono sostituite dalla data corrispondente alla scadenza di un periodo di sei mesi successivo alla data in cui gli Stati membri debbono porre in atto le nuove disposizioni relative agli allegati da I a V per la protezione delle isole Canarie. A decorrere dalla stessa data il paragrafo 1, lettera c), è soppresso.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

a) vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, comprese le sementi.

Le parti di piante vive comprendono:

- i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;

- le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;

- i tuberi, i bulbi, i rizomi;

- i fiori recisi;

- i rami con foglie;

- gli alberi tagliati, con foglie;

- le colture di tessuti vegetali.

Si intendono per sementi le sementi in senso botanico, escluse quelle non destinate ad essere piantate.

b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;

c) piantagione: ogni operazione di collacamento di vegetali atta ad assicurare la crescita o la riproduzione/moltiplicazione;

d) vegetali destinati alla piantagione: - vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione, o

- vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

e) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali, che appartengono al regno animale o vegetale, o si presentano sotto forma di virus, di micoplasmi o di altri agenti patogeni;

f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale attestante che le disposizioni della presente direttiva in materia di norme fitosanitarie e di requisiti speciali sono state rispettate e a tale scopo:

- normalizzata a livello comunitario per i vari tipi di vegetali o di prodotti vegetali, e

- definita dall'organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro e rilasciata conformemente alle disposizioni d'applicazione relative alle caratteristiche della procedurea di rilascio dei passaporti delle piante.

Per tipi specifici di prodotti, possono essere stabiliti, secondo la procedura prevista all'articolo 18, marchi convenzionali ufficiali diversi dall'etichetta.

Per la normalizzazione del passaporto si ricorre alla procedura di cui all'articolo 18. Nell'ambito di detta normalizzazione vengono stabiliti diversi marchi per i passaporti delle piante che non sono validi, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, per tutte le zone della Comunità;

g) organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro: i) la(e) autorità nazionale(i) di uno Stato membro competente(i) per la protezione dei vegetali di cui all'articolo 1, paragrafo 4,

oppure

ii) l'autorità statale istituita:

- a livello nazionale,

- o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla costituzione dello Stato membro in questione.

Gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente direttiva, che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo, a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, ha esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure da essi prese.

Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta cooperazione degli organismi di cui al primo comma, con quelli di cui sub ii).

Inoltre, secondo la procedura prevista dall'articolo 18, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisce per conto dell'organismo o degli organismi di cui al primo comma, sub i), e sotto l'autorità e il controllo di detti organismi, purché la persona giuridica non abbia interessi personali circa il risultato delle misure da essa prese.

L'autorità unica e centrale di cui all'articolo 1, paragrafo 4, notifica alla Commissione gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in questione. La Commissione trasmette questa informazione agli altri Stati membri,

h) zona protetta: una zona della Comunità:

- nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi menzionati nella presente direttiva e insediati in una o più parti della Comunità, o

- nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati nella Comunità

e della quale sia stata riconosciuta, secondo la procedura prevista all'articolo 18, la rispondenza alle condizioni fissate al primo e al secondo trattino e, nel caso previsto al primo trattino, dietro richiesta dello(degli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e a condizione che i resultati di indagini adeguate, e controllate dagli esperti menzionati all'articolo 21 conformemente alla procedura di tale articolo, non provino il contrario. Le indagini relative al caso previsto dal secondo trattino sono facoltative.

Un organismo nocivo si ritiene sia insediato in una regione quando si è avuta conoscenza che vi si è manifestato e se non sono state prese misure ufficiali per la sua eradicazione oppure se tali misure sono risultate inefficaci per almeno due anni consecutivi.

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati effettuano, per quanto riguarda il caso previsto al primo comma, primo trattino, regolarmente e sistematicamente, indagini ufficiali in merito alla presenza di organismi per i quali la zona protetta è stata riconosciuta. Ogni scoperta di tali organismi è immediatamente comunicata alla Commissione. Il rischio derivante da tale scoperta è valutato dal comitato fitosanitario permanente e le azioni appropriate sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Gli elementi delle indagini di cui al primo e terzo comma possono essere stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 18 e tenendo conto dei principi scientifici e statistici riconosciuti.

I risultati delle suddette indagini sono comunicati alla Commissione, la quale trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

Anteriormente al 1o gennaio 1998, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime delle zone protette corredata, se del caso, di opportune proposte;

i) constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21:

- dagli agenti delle autorità nazionali competenti per la protezione dei vegetali o, sotto la responsabilità delle persone suddette, da altri funzionari pubblici per quanto riguarda le constatazioni o le misure connesse con il rilascio dei certificati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 8, paragrafo 2, oppure

- dagli agenti o funzionari pubblici suddetti o da agenti qualificati alle dipendenze di uno degli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro, in tutti gli altri casi, purché detti agenti non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure prese e soddisfino i requisiti minimi di qualifica.

Gli Stati membri assicurano che i loro funzionari e agenti qualificati siano in possesso delle necessarie qualifiche ai fini di una corretta applicazione della presente direttiva. Secondo la procedura prevista all'articolo 18 possono essere stabilite linee direttrici per le suddette qualifiche.

La Commissione, nel quadro del comitato fitosanitario permanente, stabilisce programmi comunitari, di cui controlla l'applicazione, concernenti la formazione complementare dei summenzionati funzionari e agenti qualificati allo scopo di portare le conoscenze e l'esperienza acquisite in ambito nazionale al livello delle succitate qualifiche. Essa contribuisce al finanziamento di tale formazione e propone l'iscrizione nel bilancio comunitario degli stanziamenti necessari a tal fine.

2. Salvo espressa disposizione contraria, le disposizioni della presente direttiva riguardano il legname soltanto se esso ha conservato completamente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se esso è presentato sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.

Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'allegato V, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al primo comma, il legname è disciplinato dalla presente direttiva anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura sempreché presenti un rischio sul piano fitosanitario.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che gli organismi nocivi specificati nell'allegato I, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio.

2. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio se sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, secondo condizioni che possono essere determinate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, nel caso di una contaminazione leggera di vegetali diversi da quelli destinati ad essere piantati, dovuta ad organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, o nell'allegato II, parte A, precedentemente determinati d'intesa con le autorità rappresentanti gli Stati membri nel settore fitosanitario.

4. A decorrere dal 1o giugno 1993, gli Stati membri dispongono che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 siano applicate anche alla diffusione degli organismi nocivi in questione in modi connessi con gli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali o altre voci nel territorio di uno Stato membro.

5. A decorrere dal 1o giugno 1993, gli Stati membri vietano l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette:

a) degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B;

b) dei vegetali e dei prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte B, qualora siano contaminati dagli organismi nocivi ivi elencati.

6. Secondo la procedura prevista all'articolo 18:

a) gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II sono suddivisi come segue:

- gli organismi di cui non si conoscono manifestazioni in nessuna parte della Comunità e che riguardano l'intera Comunità sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte A, sezione I, e nell'allegato II, parte A, sezione I;

- gli organismi di cui si conoscono manifestazioni ma che non hanno carattere endemico né sono insediati in tutto il territorio della Comunità e che riguardano l'intera Comunità sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte A, sezione II, e nell'allegato II, parte A, sezione II;

- gli altri organismi, elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, a fronte della zona protetta pertinente;

b) gli organismi nocivi endemici o presenti in una o più parti della Comunità sono radiati, salvo quelli menzionati alla lettera a), secondo e terzo trattino;

c) i titoli degli allegati I e II nonché le loro diverse parti e sezioni sono adattati in conformità delle lettere a) e b).

7. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, può essere deciso che gli Stati membri prescrivano che:

a) l'introduzione e la diffusione nel loro territorio di organismi specifici, allo stato isolato o meno, considerati nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ma non elencati negli allegati I e II siano vietate o soggette ad una speciale autorizzazione alle condizioni fissate in conformità della medesima procedura;

b) l'introduzione e la diffusione nel loro territorio di organismi specifici, elencati nell'allegato II ma presenti in vegetali diversi da quelli di cui allo stesso allegato e considerati nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, siano vietate o soggette ad una speciale autorizzazione alle condizioni fissate in conformità della medesima procedura;

c) l'introduzione e la diffusione nel loro territorio di organismi specifici elencati negli allegati I e II, allo stato isolato e considerati nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, siano vietate o soggette ad una speciale autorizzazione alle condizioni fissate in conformità della medesima procedura.

Il primo comma si applica a tali organismi ove non siano contemplati dalla direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati(8), o da altre disposizioni comunitarie più specifiche riguardanti gli organismi geneticamente modificati.

Il paragrafo 1 e il paragrafo 5, lettera a), nonché il paragrafo 2 e il paragrafo 5, lettera b), e il paragrafo 4 non si applicano, conformemente alle condizioni fissate ai sensi della procedura di cui all'articolo 18, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

In caso di adozione delle misure di cui al primo comma, questo non si applica, conformemente alle condizioni fissate ai sensi della procedura di cui all'articolo 18, per prove o scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato III, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio quando siano originari dei paesi che li riguardano, menzionati in tale parte di allegato.

2. Gli Stati membri dispongono che a decorrere dal 1o giugno 1993 i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato III, parte B, non possono essere introdotti nelle zone protette corrispondenti situate nel loro territorio.

3. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, l'allegato III è modificato in modo che nella parte A siano elencati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci che costituiscono un rischio in campo fitosanitario per tutte le parti della Comunità e nella parte B siano elencati i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci che costituiscono un rischio in campo fitosanitario soltanto per le zone protette. Le zone protette in questione sono ivi specificate.

4. A decorrere dal 1o giugno 1993, il paragrafo 1 non si applica ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci originari della Comunità.

5. Conformemente alle condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 18, i paragrafi 1 e 2 non si applicano per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

6. Ove non sussista rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che i paragrafi 1 e 2 non si applichino in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

Nel concedere tale deroga, lo Stato membro indica il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione. Tali dettagli, che devono essere aggiornati a intervalli regolari, sono messi a disposizione della Commissione.

I vegetali, i prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di deroga in forza del primo comma sono accompagnati da una documentazione che testimonia del luogo nel paese terzo in questione da cui provengono detti vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato.

2. Gli Stati membri dispongono che, a decorrere dal 1o giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, sezione I non possono essere introdotti né spostati all'interno delle zone protette, eccetto quando siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.

3. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, l'allegato IV è modificato in base ai criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 6.

4. A decorrere dal 1o giugno 1993, gli Stati membri prescrivono che il paragrafo 1 si applica anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7. Il presente paragrafo e i paragrafi 1 e 2 non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

5. Conformemente alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18, i paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

6. Ove non sussista rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che i paragrafi 1, 2 e 4 non si applichino in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

Nel concedere tale deroga, lo Stato membro indica il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione. Tali dettagli, che devono essere aggiornati regolarmente, sono messi a disposizione della Commissione.

I vegetali, i prodotti vegetali e altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono corredati di una documentazione che testimonia del luogo del paese terzo in questione da cui provengono detti vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prescrivono come minimo che, per essere introdotti in un altro Stato membro, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonché i loro imballaggi, siano minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, e, se necessario, che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch'essi ispezionati ufficialmente al fine di accertare:

a) che non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;

b) per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;

c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, che sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

2. Non appena sono adottate le misure previste all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), ed all'articolo 5, paragrafo 3, il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto per quanto riguarda l'allegato I, parte A, sezione II, l'allegato II, parte A, sezione II, e l'allegato IV, parte A, sezione II. Quando nel corso dell'esame effettuato in conformità della presente disposizione si rilevano degli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione I, e all'allegato II, parte A, sezione I, non si considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 10.

3. Gli Stati membri prescrivono le misure di controllo previste al paragrafo 1 anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 7, o all'articolo 5, paragrafo 2, allorché lo Stato membro destinatario si avvalga di una delle facoltà previste negli stessi articoli.

4. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cui all'allegato IV, parte A, destinate ad essere introdotte in un altro Stato membro, siano ispezionate ufficialmente per accertare che esse rispondano ai requisiti particolari che le riguardano, indicati in tale parte di allegato.

5. A decorrere dal 1o giugno 1993, i paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo il paragrafo 7. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, nonché per quanto riguarda i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte B, agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta o all'esterno di essa.

Le ispezioni ufficiali di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono eseguiti nell'osservanza delle disposizioni seguenti:

a) devono riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;

b) sono effettuati nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;

c) sono effettuati regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, e almeno mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV; azioni ulteriori possono essere intraprese quando ciò sia previsto dal paragrafo 8.

Ogni produttore per il quale l'ispezione ufficiale di cui al secondo comma sia richiesta, conformemente ai paragrafi da 1 a 4, è iscritto in un registro ufficiale con un numero di registrazione che consenta di identificarlo. La Commissione, su richiesta, ha accesso ai registri ufficiali così compilati.

Il produttore è sottoposto a taluni obblighi fissati conformemente al paragrafo 8. In particolare, egli informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali.

I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

6. A decorrere dal 1o giugno 1993, gli Stati membri prescrivono che i produttori di taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci non elencati nell'allegato V, parte A, specificati conformemente al paragrafo 8, o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione situati nella zona di produzione, siano anche iscritti nel registro ufficiale a livello locale, regionale o nazionale conformemente al paragrafo 5, terzo comma. Essi possono essere sottoposti in qualsiasi momento ai controlli di cui al paragrafo 5, secondo comma.

Per taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci si può istituire, conformemente al paragrafo 8, tenendo conto delle condizioni di produzione e di commercializzazione, un sistema che permetta di risalire, se necessario e per quanto possibile, alla loro origine.

7. Gli Stati membri, nella misura in cui non vi sia da temere una diffusione di organismi nocivi, possono esonerare:

- dalla registrazione prevista ai paragrafi 5 e 6, i piccoli produttori o trasformatori di cui la totalità della produzione e della vendita di vegetali, prodotti vegetali e altre voci sia destinata, per uso finale, sul mercato locale a persone che non siano impegnate professionalmente nella produzione di vegetali (spostamento locale), o

- dall'ispezione ufficiale di cui ai paragrafi 5 e 6, lo spostamento locale di vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da persone così esentate.

Le disposizioni della presente direttiva concernenti lo spostamento locale sono riesaminate, anteriormente al 1o gennaio 1998, dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, alla luce dell'esperienza acquisita.

8. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, sono adottate disposizioni di applicazione concernenti:

- condizioni meno rigorose quanto allo spostamento dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno di una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi,

- garanzie per lo spostamento di vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi,

- la frequenza e il calendario del controllo ufficiale comprese le azioni ulteriori di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera c),

- gli obblighi dei produttori registrati di cui al paragrafo 5, quarto comma,

- la specificazione dei prodotti di cui al paragrafo 6, nonché i prodotti per i quali è previsto il sistema di cui allo stesso paragrafo 6,

- altri requisiti concernenti le deroghe di cui al paragrafo 7, in particolare per quanto riguarda la nozione di "piccoli produttori" e "mercato locale", nonché le relative procedure.

9. Secondo la procedura prevista all'articolo 18 possono essere adottate le norme di applicazione relative alla procedura di registrazione ed al numero di registrazione di cui al paragrafo 5, terzo comma.

Articolo 7

1. Quando può ritenersi che, sulla base del controllo prescritto dall'articolo 6, paragrafi 1 e 3, le condizioni ivi specificate sono soddisfatte, può essere rilasciato un certificato fitosanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato VII, parte A, redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità e compilato, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, interamente in stampatello o interamente dattilografato, preferibilmente in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

La denominazione botanica dei vegetali viene indicata in caratteri latini. Correzioni o cancellature non autenticate comportano l'invalidità del certificato. Eventuali copie vengono rilasciate unicamente con la dicitura "copia" o "duplicato" stampata o stampigliata.

2. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, possono essere introdotti in un altro Stato membro soltanto se accompagnati dal certificato fitosanitario rilasciato in conformità del paragrafo 1. Il certificato fitosanitario non può essere compilato più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano lo Stato membro speditore.

3. Le misure da adottare da parte degli Stati membri ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, per quanto riguarda le sementi di cui all'allegato IV, parte B, e dell'articolo 6, paragrafo 4, vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, entro il 31 dicembre 1991.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, quando non si presenti uno dei casi previsti dal paragrafo 2, prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, che sono stati introdotti nel loro territorio in provenienza da uno Stato membro e sono destinati ad essere introdotti in un altro Stato membro, siano esentati da un nuovo controllo, conforme alle disposizioni dell'articolo 6, se sono accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato da uno Stato membro, compilato secondo il modello dell'allegato VII, parte A.

2. Quando i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci provenienti da uno Stato membro hanno formato oggetto, in un secondo Stato membro, di frazionamento o di deposito o hanno subito una modificazione nell'imballaggio, per poi essere introdotti in un terzo Stato membro, il secondo Stato membro è dispensato dall'effettuare un nuovo controllo conforme alle disposizioni dell'articolo 6 se è stato constatato ufficialmente che nel suo territorio detti prodotti non hanno subito rischi che mettano in dubbio l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 6. In tale caso viene rilasciato un certificato fitosanitario di rispedizione, in una unica copia originale, conforme al modello dell'allegato VII, parte B, redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità e compilato, tranne per quanto riguarda timbro e firma, interamente in stampatello o interamente dattilografato, preferibilmente in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. Questo certificato deve essere unito al certificato fitosanitario rilasciato dal primo Stato membro o ad una copia certificata conforme dello stesso. Tale certificato può essere denominato certificato fitosanitario di riesportazione. L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, si applica in quanto compatibile.

Il certificato fitosanitario di rispedizione non può essere compilato più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altri voci lasciano il paese rispeditore.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche quando i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono introdotti successivamente in più Stati membri. Se in tale occasione sono stati rilasciati vari certificati fitosanitari di rispedizione, i prodotti in parola sono accompagnati dai seguenti documenti:

a) l'ultimo certificato fitosanitario o una sua copia certificata conforme,

b) l'ultimo certificato fitosanitario di rispedizione,

c) i certificati fitosanitari di rispedizione anteriori al certificato di cui alla lettera b) o loro copie certificate conformi.

Articolo 9

1. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci cui si applicano i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte A, il certificato fitosanitario ufficiale previsto dall'articolo 7 viene rilasciato nei paesi d'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci in causa, eccetto:

- nel caso del legname, se, conformemente ai requisiti particolari previsti dall'allegato IV, parte A, è sufficiente che esso sia scortecciato;

- in altri casi, nella misura in cui i requisiti particolari previsti all'allegato IV, parte A, possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quelli di origine.

2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di introduzione di vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato IV, parte B, negli Stati membri indicati in tale parte di allegato a fronte di tali prodotti.

Articolo 10

1. A decorrere dal 1o giugno 1993, ove si ritenga, in esito al controllo previsto all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, ed eseguito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, che le condizioni ivi stabilite sono soddisfatte, in luogo del rilascio dei certificati fitosanitari di cui agli articoli 7 e 8, viene rilasciato un passaporto delle piante conformemente alle disposizioni che possono essere adottate secondo il paragrafo 4 del presente articolo.

Se il controllo non riguarda condizioni attinenti a zone protette oppure se si ritiene che dette condizioni non siano soddisfatte, il passaporto delle piante è valido soltanto per le suddette zone e il suo marchio è quello previsto per tali casi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

2. A decorrere dal 1o giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, non possono essere spostati all'interno della Comunità, tranne localmente in conformità dell'articolo 6, paragrafo 7, se su di essi, sul loro imballagio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per il territorio di cui trattasi e rilasciato conformemente al paragrafo 1.

A decorrere dal 1o giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II, non possono essere introdotti in una determinata zona protetta e non possono essere spostati se su di essi, sul loro imballagio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per tale zona, rilasciato conformemente al paragrafo 1. Il presente comma non si applica quando sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 8, per il trasporto attraverso le zone protette.

Il primo e il secondo comma non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

3. Un passaporto delle piante può, successivamente e in qualsiasi parte della Comunità, essere sostituito con un altro conformemente alle disposizioni seguenti:

- la sostituzione di un passaporto delle piante può avvenire soltanto in caso o di ripartizione delle forniture, o di combinazione di varie forniture o delle loro parti, o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV, oppurre in altri casi specificati conformemente al paragrafo 4;

- la sostituzione può aver luogo soltanto su richiesta di una persona fisica o giuridica, produttore o non produttore, iscritta in un registro ufficiale, conformemente alle disposizioni, in quanto compatibili, dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma;

- il passaporto sostitutivo può essere rilasciato soltanto dall'organismo ufficiale responsabile della regione nella quale è situata l'azienda richiedente e soltanto se si possono dare garanzie circa l'identità del prodotto interessato e l'assenza di rischi di infezioni dovute a organismi nocivi di cui agli allegati I e II, in seguito alla spedizione da parte del produttore;

- la procedura di sostituzione è conforme alle disposizioni che possono essere adottate secondo il paragrafo 4;

- il passaporto sostitutivo comporta un marchio speciale definito conformemente al paragrafo 4 e che contiene il numero del produttore d'origine o, in caso di cambiamento della situazione fitosanitaria, dell'operatore responsabile di questo cambiamento.

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti:

- le particolarità della procedura relativa al rilascio di passaporti delle piante, di cui al paragrafo 1,

- le condizioni nelle quali può essere sostituito un passaporto delle piante, di cui al paragrafo 3, primo trattino;

- le particolarità della procedura relativa al passaporto sostitutivo, di cui al paragrafo 3, terzo trattino,

- il marchio speciale richiesto per il passaporto sostitutivo di cui al paragrafo 3, quinto trattino.

Articolo 11

1. Qualora si ritenga, in esito al controllo previsto all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, ed eseguito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, che le condizioni ivi stabilite non sono soddisfatte, il passaporto delle piante non viene rilasciato, salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati del controllo, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il paragrafo 1 non si applica alla parte in questione.

3. In caso di applicazione del paragrafo 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

- trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'appropriato passaporto delle piante conformemente all'articolo 10, se si ritiene che, come conseguenza del tratamento, siano soddisfatte le condizioni;

- autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui non presentano rischi supplementari;

- autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;

- distruzione.

Secondo la procedura prevista all'articolo 18, possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti:

- le condizioni alle quali una o più misure suddette devono o non devono essere adottate,

- le particolarità e condizioni che si riferiscono a tali misure.

4. In caso di applicazione del paragrafo 1, le attività del produttore sono totalmente o parzialmente sospese, finché non è accertato che il rischio di diffusione di organismi nocivi è eliminato. Finché dura tale sospensione, l'articolo 10 non si applica.

5. Se si ritiene, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e sulla base di controllo ufficiale effettuato conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, che i prodotti non sono esenti da organismi nocivi di cui agli allegati I e II, si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 12

1. Gli Stati membri non possono esigere alcuna dichiarazione supplementare sui certificati fitosanitari di cui agli articoli 7, 8 o 9.

2. Allorché viene constatato che una parte di una partita di vegetali, prodotti vegetali o altre voci è contaminata da organismi nocivi specificati negli allegati I e II, l'introduzione dell'altra parte non è vietata se non esiste alcun sospetto che essa sia contaminata e se possa escludersi una diffusione degli organismi nocivi.

3. Gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di rispedizione presentati al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, siano muniti di un timbro di entrata del servizio competente che indichi almeno il nome di tale servizio e la data di entrata.

4. Gli Stati membri provvedono a che i loro rispettivi servizi per la protezione dei vegetali informino il servizio omologo dello Stato membro rispeditore di tutti i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti provenienti da detto Stato membro, in quanto soggetti a divieti o restrizioni connessi a misure di protezione fitosanitaria. Queste informazioni non pregiudicano le misure che i suddetti servizi per la protezione dei vegetali possono ritenere necessario prendere circa la spedizione intercettata e sono trasmesse al più presto in modo che il servizio per la protezione dei vegetali interessato possa esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie per evitare che si verifichino in futuro casi analoghi nonché, se necessario, ove sia ancora possibile, per prendere, nei confronti della spedizione intercettata, i provvedimenti che si dimostrano adeguati al livello di rischio del caso di specie. Conformemente alla procedura prevista all'articolo 17, viene predisposto un sistema uniforme per la comunicazione di tali informazioni.

5. A decorrere dal 1o gennaio 1993 gli Stati membri organizzano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni della presente direttiva, in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengono trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci;

- controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali e altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti;

- controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

I controlli devono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 8, e possono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 6, paragrafo 6.

I controlli possono essere puntuali qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni della presente direttiva.

6. Gli acquirenti commerciali di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, quali utenti finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante pertinenti per almeno un anno e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.

Gli ispettori hanno accesso ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti, compresi quelli concernenti i registri ed i passaporti delle piante.

7. Nell'esecuzione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono essere assistiti dagli esperti menzionati all'articolo 21.

8. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente ai paragrafi 5 e 6, che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto di misure ufficiali quali previste all'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 13

1. Gli Stati membri prescrivono, per l'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci specificati nell'allegato V, parte B, ed in provenienza da paesi terzi, almeno:

a) che questi vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché i loro imballaggi, siano minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rapppresentativo, e, se necessario, che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch'essi minuziosamente ispezionati ufficialmente al fine di accertare, per quanto possibile:

- che non sono contaminati dagli organismi nocivi specificati nell'allegato I, parte A,

- per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato,

- per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci specificati nell'allegato IV, parte A, che essi sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;

b) che essi siano accompagnati dai certificati prescritti agli articoli 7 o 8 e che il certificato fitosanitario non può essere compilato più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano il paese speditore. I certificati prescritti agli articoli 7 o 8 contengono informazioni conformemente al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, come modificata il 21 novembre 1979, indipendentemente dalla presentazione dei certificati stessi, e vengono rilasciati da servizi competenti, a tal fine autorizzati nell'ambito della detta convenzione ovvero, ove si tratti di paesi non aderenti alla convenzione, in base alle disposizioni legislative o regolamentari del paese di cui trattasi. Secondo la procedura prevista nell'articolo 17 possono essere compilati elenchi dei servizi autorizzati a rilasciare i certificati nei vari paesi terzi.

In deroga al primo comma, i certificati fiosanitari rilasciati conformemente al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, nella sua versione originale, possono essere utilizzati per un periodo transitorio. La data di scadenza di questo periodo transitorio può essere fissata secondo la procedura di cui all'articolo 17.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 7, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri possono prescrivere che le spedizioni provenienti da paesi terzi e non contenenti, secondo quanto dichiarato, vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano oggetto di controllo ufficiale, allorché esistono seri motivi di ritenere che sia stata commessa un'infrazione alle norme che li concernono.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 si possono:

- specificare i casi in cui devono essere effettuati i controlli,

- stabilire le modalità per l'esecuzione dei controlli.

Se, al termine di un controllo, rimangono dubbi in merito all'identità della spedizione in particolare per quanto riguarda il genere, la specie e l'origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

4. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi:

- i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano se i vegetali, prodotti vegetali o altre voci sono spostati direttamente tra due luoghi all'interno della Comunità via il territorio di un paese terzo;

- i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e l'articolo 4, paragrafo 1, non si applicano in caso di transito attraverso il territorio della Comunità;

- i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto.

5. Conformemente alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

6. Ove non sussista rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che i paragrafi 1 e 2 non si applichino in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

Nel concedere tale deroga, lo Stato membro indica il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione. Tali dettagli, che devono essere aggiornati regolarmente, sono notificati alla Commissione.

I vegetali, i prodotti vegetali e altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono corredati di una documentazione che testimoni del luogo nel paese terzo in questione da cui provengono detti vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

7. Può essere concordato, nell'ambito di intese di tipo tecnico stipulate tra la Commissione e gli organismi competenti di taluni paesi terzi e approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, che le attività connesse con le ispezioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo possano anche essere eseguite, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21 nel paese terzo interessato, in collaborazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale paese.

8. Con effetto dal 1o giugno 1993, il paragrafo 1, lettera a) si applica, nel caso di spedizioni destinate ad una zona protetta, agli organismi nocivi e ai requisiti particolari elencati rispettivamente negli allegati I, II e IV, parte B. Dalla stessa data, il paragrafo 1 si applica all'atto della prima introduzione nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, fatti salvi accordi specifici conclusi al riguardo tra la Comunità e alcuni paesi terzi.

Gli Stati membri prescrivono che gli importatori, siano essi produttori o non produttori, siano iscritti in un registro ufficiale, conformemente alle disposizioni, in quanto compatibili, dell'articolo 6, paragrafo 5.

Le ispezioni, nella misura in cui si tratta di controlli documentali o d'identità, nonché i controlli sull'osservanza dell'articolo 4 hanno luogo al momento della prima introduzione nella Comunità, in relazione con le altre formalità amministrative concernenti l'importazione, comprese le formalità doganali.

Le ispezioni, qualora si tratti di controlli fitosanitari, sono effettuate nei luoghi in cui si effettuano le ispezioni di cui al terzo comma o in prossimità di questi ultimi. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei luoghi d'entrata. Tuttavia, in casi particolari possono essere effettuati controlli fitosanitari nel luogo di destinazione, purché siano fornite garanzie specifiche per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, si adottano disposizioni d'applicazione che possono contenere prescrizioni minime. I controlli fitosanitari sono considerati parte integrante delle formalità di cui al terzo comma.

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente paragrafo soltanto alle condizioni stabilite nell'ambito delle intese tecniche di cui al paragrafo 7.

9. È prevista una partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione, qualora si tratti di controlli fitosanitari eseguiti conformemente al paragrafo 8, quarto comma.

Tale partecipazione mira a migliorare, nei centri di ispezione che non siano quelli del luogo di destinazione, gli strumenti e gli impianti necessari per le attività di ispezione e di esame e, all'occorrenza, per le misure previste al paragrafo 11, oltre al livello già raggiunto rispettando le condizioni minime previste dalle disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 8, quarto comma.

La Commissione propone l'iscrizione degli stanziamenti all'uopo necessari nel bilancio generale dell'Unione europea.

Nei limiti degli stanziamenti a tal fine disponibili, la partecipazione della Comunità copre una quota non superiore al 50 % delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti e degli impianti.

Le modalità sono stabilite in un regolamento di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

L'assegnazione della partecipazione finanziaria della Comunità ed il relativo importo vengono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 18, sulla scorta delle informazioni e dei documenti forniti dallo Stato membro interessato e, se del caso, dei risultati di inchieste effettuate sotto l'autorità della Commissione dagli esperti di cui all'articolo 21 nonché in funzione degli stanziamenti disponibili a tal fine.

10. A decorrere dal 1o giugno 1993, l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, si applica nello stesso modo ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché siano elencati nell'allegato V, parte A, e qualora si ritenga, in esito alle ispezioni di cui al paragrafo 8, che le condizioni previste al paragrafo 1 siano rispettate.

11. A decorrere dal 1o giugno 1993, qualora non si ritenga, in esito alle ispezioni di cui al paragrafo 8, che le condizioni previste al paragrafo 1 siano rispettate, vengono immediatamente adottate una o più misure ufficiali seguenti:

- trattamento adeguato se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate;

- ritiro dei prodotti infetti/infestati, dalla fornitura;

- imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;

- rifiuto o autorizzazione di spedizione verso una destinazione all'esterno della Comunità;

- distruzione.

L'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, si applica in quanto compatibile.

In caso di ritiro di cui al primo comma, secondo trattino, o di rifiuto di cui al primo comma, quarto trattino, gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di rispedizione presentati al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, siano annullati dai rispettivi organismi ufficiali responsabili. All'atto dell'annullamento sul certificato viene apposto in prima pagina e in posizione visibile un timbro triangolare in rosso con la dicitura "certificato annullato" e recante almeno il nome di detti organismi e la data del rifiuto. La dicitura figurerà in maiuscolo e in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 14

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, adotta le modifiche da apportare agli allegati.

Tuttavia vengono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 17:

a) le voci aggiunte all'allegato III concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di determinati paesi terzi, a condizione:

i) che l'introduzione di queste voci formi oggetto di una richiesta di uno Stato membro che applica già divieti speciali concernenti questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi,

ii) che organismi nocivi presenti nel paese di origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa, e

iii) che la loro eventuale presenza sui prodotti in questione non possa essere sicuramente individuata al momento della loro introduzione;

b) le voci aggiunte agli altri allegati, concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di particolari paesi terzi, a condizione:

i) che l'introduzione di dette voci formi oggetto della richiesta di uno Stato membro che applica già divieti o restrizioni speciali concernenti questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi e

ii) che organismi nocivi presenti nel paese d'origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa nei confronti di talune culture per le quali non si può prevedere l'entità dei danni eventualmente provocati;

c) la modificazione della parte B degli allegati, d'intesa con gli Stati membri interessati;

d) le altre modificazioni degli allegati necessarie alla luce degli sviluppi nella conoscenza scientifica o tecnica.

Articolo 15

1. In conformità della procedura di cui all'articolo 17 o, in caso d'urgenza, della procedura di cui all'articolo 19, gli Stati membri che lo richiedano possono essere autorizzati a prevedere deroghe:

- all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda l'allegato III, parte A e parte B, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, nonché all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, per quanto riguarda le condizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, e parte B;

- all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), nel caso del legname, ove siano fornite garanzie equivalenti,

sempreché sia stabilito, grazie ad uno o più dei fattori seguenti, che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi:

- origine dei vegetali o prodotti vegetali,

- trattamento adeguato,

- particolari precauzioni per l'impiego dei vegetali o prodotti vegetali.

Il rischio è valutato in base alle informazioni scientifiche e tecniche a disposizione; qualora si rivelino insufficienti, tali informazioni sono completate mediante indagini supplementari o, se del caso, mediante ricerche effettuate, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, nel paese d'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci in questione.

Ogni autorizzazione si applica individualmente a tutto o parte del territorio della Comunità, a condizioni che tengano conto dei rischi di diffusione di organismi nocivi tramite il prodotto interessato nelle zone protette o, in talune regioni, tenendo conto delle differenze di condizioni di ordine agricolo ed ecologico. In tale caso, gli Stati membri interessati sono espressamente esentati da taluni obblighi nelle decisioni di autorizzazione.

I rischi sono valutati in base alle informazioni scientifiche e tecniche a disposizione. Qualora si rivelino insufficienti, tali informazioni sono completate mediante indagini supplementari o, se del caso, mediante ricerche effettuate dalla Commissione nel paese d'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci in questione.

2. Per quanto attiene alle deroghe di cui al paragrafo 1, è richiesta in ciascun caso singolo una dichiarazione ufficiale che attesti il sussistere delle condizioni prescritte per la concessione della deroga.

3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle deroghe concesse conformemente al paragrafo 1. La Commissione trasmette ogni anno tali informazioni agli altri Stati membri.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, gli Stati membri possono essere esentati dal fornire tali informazioni.

Articolo 16

1. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente alla Commissione ed agli altri Stati membri la presenza nel suo territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione I, o all'allegato II, parte A, sezione I, oppure la comparsa in una parte del suo territorio, in cui sino ad allora non ne era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sezione II, o parte B.

Esso adotta tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione. Esso informa la Commissone e gli altri Stati membri delle misure adottate.

2. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati nell'allegato I o nell'allegato II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel suo territorio. Esso informa altresì la Commissione e gli altri Stati membri delle misure di protezione adottate o previste al riguardo. Tra l'altro, queste misure debbono essere tali da prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo in questione nel territorio degli altri Stati membri.

Nei confronti di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da paesi terzi, che si ritenga possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione degli organismi nocivi di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato adotta immediatamente le misure necessarie per proteggere il territorio della Comunità da tale rischio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Qualora uno Stato membro ritenga che esista un rischio imminente, diverso da quello di cui al secondo comma, esso notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure di cui auspica l'adozione. Qualora ritenga che dette misure non siano adottate entro un termine adeguato per evitare l'introduzione o la diffusione nel suo territorio di un organismo nocivo, può adottare provvisoriamente le disposizioni complementari che ritiene necessarie, fintantoché la Commissione non abbia adottato misure in applicazione del paragrafo 3.

La Commissione presenta entro il 31 dicembre 1992 una relazione, corredata da eventuali proposte, sull'attuazione della presente disposizione.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione esamina la situazione al più presto in seno al comitato fitosanitario permanente. Possono essere effettuate indagini in loco sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, possono essere adottate le misure necessarie, comprese quelle grazie alle quali si può decidere se le misure prese dagli Stati membri devono essere revocate o emendate. La Commissione segue gli sviluppi della situazione e, conformemente alla stessa procedura, modifica o abroga le summenzionate misure in funzione delle circostanze. Fintantoché una misura non sia adottata in conformità della procedura di cui sopra, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Articolo 17

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, in appresso denominato "il comitato", è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 18

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure e le applica immediatamente se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta al più presto al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non adotta misure entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 19

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto nel termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato.

3. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 20

1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie concernenti, per i vegetali e i prodotti vegetali, requisiti di carattere fitosanitario, sempreché essa non preveda o ammetta esplicitamente requisiti più rigorosi al riguardo.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, sono adottate le modifiche della presente direttiva necessarie per garantirne la coerenza con le disposizioni comunitarie menzionate al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare, all'atto dell'introduzione nel loro territorio di vegetali o di prodotti vegetali, in particolare di quelli specificati all'allegato VI, nonché dei loro imballaggi o dei veicoli per mezzo dei quali avviene il loro trasporto, disposizioni fitosanitarie particolari contro gli organismi nocivi che attaccano di norma i vegetali o i prodotti vegetali immagazzinati.

Articolo 21

1. Allo scopo di garantire un'applicazione corretta ed uniforme della presente direttiva, e fatti salvi i controlli eseguiti sotto l'autorità degli Stati membri, la Commissione può fare effettuare sotto la sua autorità controlli da parte di esperti per quanto concerne compiti elencati al paragrafo 3, in loco o non, in conformità delle disposizioni del presente articolo.

I controlli in uno Stato membro sono eseguiti, in cooperazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria, di detto Stato membro, come indicato ai paragrafi 4 e 5, e conformemente alle modalità previste dal paragrafo 7.

2. Gli esperti di cui al paragrafo 1 possono essere:

- dipendenti della Commissione,

- dipendenti degli Stati membri, messi a disposizione della Commissione a titolo temporaneo o per missioni specifiche.

Essi debbono aver acquisito, almeno in uno Stato membro, le qualifiche richieste alle persone incaricate di effettuare e sorvegliare ispezioni ufficiali fitosanitarie.

3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono essere eseguite per quanto riguarda i seguenti compiti:

- sorvegliare i controlli di cui all'articolo 6,

- controllare o, nell'ambito del paragrafo 5, quinto comma, del presente articolo, eseguire, in collaborazione con gli Stati membri, le ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1,

- eseguire le attività indicate nelle intese di tipo tecnico di cui all'articolo 13, paragrafo 7,

- procedere alle indagini di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 3,

- assistere la Commissione nei compiti di cui al paragrafo 6,

- eseguire eventuali altri compiti assegnati agli esperti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4. Nell'assolvimento dei compiti elencati al paragrafo 3, gli esperti di cui al paragrafo 1 possono:

- visitare vivai, aziende a altri luoghi in cui sono o sono stati coltivati, prodotti, lavorati o immagazzinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci,

- visitare i luoghi in cui sono effettuati i controlli di cui all'articolo 6 o le ispezioni di cui all'articolo 13,

- consultare i funzionari dell'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria degli Stati membri,

- accompagnare gli ispettori nazionali degli Stati membri nell'ambito delle attività eseguite ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

5. Nell'ambito della cooperazione menzionata al paragrafo 1, secondo comma, l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale State membro deve ricevere comunicazione del compito da eseguire in tempo sufficiente affinché possa dare le necessarie disposizioni.

Gli Stati membri prendono tutte le misure del caso per garantire che non siano compromessi gli obiettivi e l'efficacia delle ispezioni. Essi devono far sì che gli esperti possano espletare i loro compiti senza intralci e prendono le decisioni opportune per fornire, su loro richiesta, le attrezzature necessarie disponibili, comprese il materiale e il personale di laboratorio. La Commissione rimborsa le spese risultanti da tali richieste entro i limiti degli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio generale dell'Unione europea.

Gli esperti, in tutti i casi in cui la legislazione nazionale lo richieda, devono avere regolare mandato dell'organizzazione fitosanitaria ufficiale dello Stato membro in questione e rispettare le norme e le consuetudini imposte agli agenti di tale Stato membro.

Laddove i compiti consistano nel sorvegliare i controlli di cui all'articolo 6, nel controllare ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o nel procedere alle indagini di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 3, nessuna decisione può essere presa in loco. Gli esperti riferiscono alla Commissione circa le loro attività e le loro conclusioni.

Laddove i compiti consistano nell'eseguire ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, tali ispezioni devono essere integrate in un programma di controllo istituito e devono essere rispettate le procedure stabilite dallo Stato membro interessato; tuttavia, in caso di ispezioni congiunte, lo Stato membro interessato consente l'introduzione di una partita nella Comunità soltanto se la propria organizzazione di protezione fitosanitaria e la Commissione sono d'accordo. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, tale condizione può essere estesa ad altri requisiti imperativi applicati alle partite prima della loro introduzione nella Comunità se l'esperienza lo fa ritenere necessario. In caso di disaccordo tra il perito comunitario e l'ispettore nazionale, lo Stato membro interessato prende le misure conservative necessarie, in attesa di una decisione definitiva.

In ogni caso, le disposizioni nazionali in materia di procedura penale e di sanzioni amministrative sono applicate secondo le procedure abituali. Quando gli esperti scoprono una possibile infrazione delle disposizioni della presente direttiva, il fatto deve essere comunicato alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

6. La Commissione provvede:

- ad istituire una rete di comunicazioni per la notifica dei nuovi casi di presenza di organismi nocivi,

- a formulare raccomandazioni per l'elaborazione di note a scopo di orientamento degli esperti e degli ispettori nazionali nell'espletamento dei compiti loro affidati.

Nel quadro della collaborazione con la Commissione a questo riguardo, gli Stati membri notificano alla Commissione le procedure d'ispezione nazionali in vigore nel settore fitosanitario.

7. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 18, le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese quelle relative alla cooperazione menzionata al paragrafo 1, secondo comma.

8. Entro il 31 dicembre 1994 la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure necessarie per modificare, se del caso, tali disposizioni tenendo conto di detta esperienza.

Articolo 22

In caso di comparsa reale o sospetta di un organismo nocivo, dovuta all'introduzione o alla diffusione dello stesso nella Comunità, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria "lotta fitosanitaria" della Comunità a norma degli articoli 23 e 24, per coprire le spese che si riferiscono direttamente alle misure necessarie, adottate o progettate, per la lotta a tale organismo nocivo al fine di debellarlo o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione. La Commissone propone di iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea gli stanziamenti all'uopo necessari.

Articolo 23

1. Lo Stato membro interessato può ottenere, su richiesta, la partecipazione finanziaria della Comunità di cui all'articolo 22, qualora venga accertato che l'organismo nocivo, elencato o meno negli allegati I e II:

- è stato oggetto di notificazione conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma,

e

- costituisce un pericolo imminente per la totalità, o parte, della Comunità in quanto apparso in una zona in cui non era stato fino allora presente oppure era stato debellato o è in corso di eradicazione

e

- è stato introdotto in detta zona tramite forniture di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti provenienti da un paese terzo o da un'altra zona della Comunità.

2. Per misure necessarie ai sensi dell'articolo 22 si intendono:

a) le operazioni di distruzione, disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione, pulizia o qualsiasi altro trattamento effettuato ufficialmente o su richiesta delle autorità competenti per:

i) i vegetali, prodotti vegetali e altre voci costitutivi delle forniture tramite i quali è stato introdotto l'organismo nocivo nella zona in questione, riconosciuti come contaminati o che possono esserlo,

ii) i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci riconosciuti come contaminati, o che possono essere stati contaminati dall'organismo nocivo introdotto perché derivanti dai vegetali delle forniture in questione o per essere stati in prossimità dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di tali forniture o di quelli da esse derivanti,

iii) i substrati di coltivazione e i terreni riconosciuti come contaminati o che possono essere stati contaminati o che possono essere stati contaminati dall'organismo nocivo in questione,

iv) i materiali di produzione, confezionamento, imballagio, o immagazzinamento, i locali di immagazzinamento o di confezionamento, nonché i mezzi di trasporto che sono stati in contatto con la totalità o una parte dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui sopra;

b) le ispezioni o le prove effettuate ufficialmente o su richiesta delle autorità competenti al fine di controllare la presenza o la gravità della contaminazione ad opera dell'organismo nocivo introdotto;

c) il divieto o la limitazione dell'impiego di substrati di coltivazione, di aree coltivabili o di locali, nonché di vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi dai materiali facenti parte delle forniture in questione o da quelli aventi la stessa origine, allorché tale divieto o limitazione risulta da decisioni ufficiali motivate da rischi fitosanitari connessi all'organismo nocivo introdotto.

3. Si considerano spese derivanti direttamente dalle misure necessarie, di cui al paragrafo 2, i pagamenti effettuati a valere su stanziamenti pubblici al fine di:

- coprire totalmente, o in parte, i costi delle misure di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), fatta eccezione per quelli connessi con il normale funzionamento dell'organismo ufficiale responsabile in questione,

- oppure compensare la totalità, o parte, delle perdite finanziarie, diverse dal mancato profitto, direttamente derivanti da una o più delle misure di cui al paragrafo 2, lettera c).

In deroga al primo comma, secondo trattino, un regolamento d'applicazione può specificare secondo la procedura prevista all'articolo 18 i casi in cui una compensazione per il lucro cessante è considerata spesa derivante direttamente dalle misure necessarie soggette alle condizioni di cui al paragrafo 5 nonché ai termini di tempo applicabili a tali casi, con un massimo di tre anni.

4. Per poter beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità, e fatto salvo l'articolo 16, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione, entro l'anno civile successivo a quello in cui è stata scoperta la presenza dell'organismo nocivo, la relativa domanda e informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri:

- del riferimento alla notificazione di cui al paragrafo 1, primo trattino,

- della natura e dell'entità della presenza di organismi nocivi di cui all'articolo 22, nonché degli antefatti e delle modalità della scoperta,

- dell'identità delle forniture di cui al paragrafo 1, terzo trattino, attraverso le quali l'organismo nocivo è stato introdotto,

- delle misure necessarie che sono state adottate o sono previste, compreso lo scadenzario, per le quali chiede di beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità, nonché

- dei risultati ottenuti e del costo reale o stimato delle spese sostenute o da sostenere e della parte di tali spese che è o sarà coperta da stanziamenti pubblici concessi dallo Stato membro per la realizzazione delle misure necessarie stesse.

Qualora la scoperta della presenza di organismi nocivi sia avvenuta prima del 30 gennaio 1997, tale data è considerata la data della scoperta ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 5, sempre che la data reale della scoperta non sia anteriore al 1o gennaio 1995. Tuttavia questa disposizione non si applica per quanto riguarda la compensazione per lucro cessante di cui al paragrafo 3, secondo trattino, tranne in casi eccezionali, alle condizioni previste dal regolamento di applicazione menzionato al paragrafo 3, per il lucro cessante che ne consegua.

5. Salvo il disposto dell'articolo 24, la concessione della partecipazione finanziaria della Comunità e il relativo importo sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 18, sulla scorta delle informazioni e dei documenti forniti dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 4 e, se del caso, dei risultati di controlli che possono essere effettuati, sotto l'autorità della Commissione, dagli esperti di cui all'articolo 21 ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e tenendo conto dell'importanza del pericolo di cui al paragrafo 1, secondo trattino, nonché in funzione degli stanziamenti disponibili a tal fine.

Entro i limiti degli stanziamenti disponibili a tal fine, la partecipazione finanziaria della Comunità copre una quota non superiore al 50 % e, in caso di compensazione per lucro cessante di cui al paragrafo 3, secondo comma, non superiore al 25 % delle spese relative alle misure necessarie di cui al paragrafo 2, purché tali misure siano state prese entro un periodo massimo di due anni dalla data della scoperta della presenza di un organismo nocivi di cui all'articolo 22, o siano previste per questo periodo.

Il periodo suddetto può anche essere prorogato, secondo la stessa procedura, se l'esame della situazione consente di concludere che gli obiettivi delle misure saranno realizzati entro un termine supplementare ragionevole. La partecipazione finanziaria della Comunità è decrescente durante gli anni in questione.

Qualora lo Stato membro non possa fornire l'informazione richiesta per quanto riguarda l'identità delle forniture in conformità del paragrafo 4, terzo trattino, esso indica l'origine presunta della presenza e i motivi per cui non è stato possibile individuare le forniture. L'assegnazione della partecipazione finanziaria può essere decisa, secondo la stessa procedura, in funzione dei risultati della valutazione di queste informazioni.

Le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono stabilite in un regolamento d'applicazione, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

6. Considerata l'evoluzione della situazione nella Comunità, si può decidere, secondo la procedura di cui agli articoli 18 o 19, che siano realizzate altre azioni o che altre misure, adottate o previste dallo Stato membro interessato, siano subordinate all'osservanza di requisiti o condizioni supplementari, se ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi considerati.

La concessione della partecipazione finanziaria della Comunità per siffatte altre azioni, requisiti o condizioni è decisa in base alla stessa procedura. Nei limiti degli stanziamenti disponibili a tal fine la partecipazione finanziaria della Comunità copre una quota non superiore al 50 % delle spese direttamente connesse a tali altre azioni, requisiti o condizioni.

Qualora tali altre azioni, requisiti o condizioni siano essenzialmente intesi a proteggere altri territori della Comunità rispetto a quelli dello Stato membro interessato, può essere deciso, secondo la stessa procedura, che la partecipazione finanziaria della Comunità superi il 50 % delle spese.

La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata nel tempo e decrescente durante gli anni in questione.

7. La concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità non pregiudica eventuali diritti che lo Stato membro interessato o singoli individui potrebbero avere nei confronti di terzi, compresi altri Stati membri nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 3, per il rimborso delle spese e il risarcimento delle perdite o di altri danni, in virtù della legislazione nazionale, del diritto comunitario o del diritto internazionale. Tali diritti sono oggetto di un trasferimento "de jure" alla Comunità che diventa effettivo con il versamento della partecipazione finanziaria di quest'ultima, nella misura in cui le spese, le perdite o gli altri danni siano da questa coperti.

8. La partecipazione finanziaria della Comunità può essere erogata in più rate.

Qualora emerga che la partecipazione finanziaria concessa dalla Comunità non è più giustificata, si applicano le seguenti misure.

L'importo della partecipazione finanziaria della Comunità concessa allo Stato membro interessato in virtù dei paragrafi 5 e 6 può essere ridotto o sospeso, qualora si accerti, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, dai risultati di controlli effettuati sotto l'autorità della Commissione dagli esperti di cui all'articolo 21, o dai risultati dell'esame appropriato che la Commissione ha eseguito conformemente alle procedure analoghe a quelle di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali(9):

- che la mancata esecuzione o l'esecuzione incompleta delle misure necessarie decise in virtù dei paragrafi 5 e 6 o il mancato rispetto delle modalità o dei termini stabiliti secondo queste disposizioni o richiesti per gli obiettivi perseguiti non sono giustificati; oppure

- che le misure non sono più necessarie; oppure

- che si verifica la situazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

9. Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(10), si applicano mutatis mutandis.

10. Gli importi erogati della partecipazione finanziaria della Comunità concessa allo Stato membro interessato conformemente ai paragrafi 5 e 6 sono restituiti totalmente o in parte da tale Stato membro alla Comunità, qualora si accerti, dalle informazioni di cui al paragrafo 8:

a) che le misure necessarie decise ai sensi dei paragrafi 5 e 6:

i) non sono state realizzate o

ii) non lo sono state in modo conforme alle modalità o ai termini stabiliti secondo queste disposizioni, o necessari per gli obiettivi perseguiti, oppure

b) che gli importi versati sono stati utilizzati a fini diversi da quelli per i quali è stata concessa la partecipazione finanziaria, oppure

c) che si verifica la situazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

I diritti di cui al paragrafo 7, seconda frase, sono oggetto di un ritrasferimento "de jure" allo Stato membro in questione, che diventa effettivo con la restituzione, nella misura in cui detti diritti sono coperti da quest'ultima.

Per gli importi non restituiti sono dovuti interessi di mora conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e conformemente ai metodi che saranno stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 24

1. Per quanto riguarda le cause della comparsa di un organismo nocivo di cui all'articolo 22, si applicano le disposizioni che seguono.

La Commissione verifica se la comparsa dell'organismo nocivo nella zona interessata sia stata causata dal movimento verso la zona in questione di una o più forniture portatrici dell'organismo nocivo e individua lo Stato membro o gli Stati membri successivi di provenienza delle forniture.

Lo Stato membro di provenienza, identico o meno a quello succitato, delle forniture portatrici dell'organismo nocivo informa immediatamente la Commissione, su richiesta di quest'ultima, su tutti i particolari concernenti l'origine o le origini delle forniture e sulle relative procedure amministrative, compresi gli esami, le ispezioni e i controlli previsti dalla presente direttiva, al fine di stabilire per quali ragioni tale Stato membro non abbia rilevato la non conformità delle forniture alla presente direttiva. Esso informa inoltre la Commissione, su richiesta di quest'ultima, sulla destinazione di tutte le altre forniture provenienti dalla stessa origine o dalle stesse origini durante un periodo specificato.

Per completare le informazioni, si può procedere a controlli, sotto l'autorità della Commissione, conformemente all'articolo 21.

2. Le informazioni acquisite in virtù delle presenti disposizioni o di quelle di cui all'articolo 16, paragrafo 3, sono oggetto di un esame in seno al comitato, onde individuare le eventuali carenze del regime fitosanitario comunitario o della sua applicazione e le misure atte a porvi rimedio.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono inoltre utilizzate per stabilire, in conformità delle disposizioni del trattato, se la non conformità delle forniture che sono state all'origine della comparsa dell'organismo nocivo nella zona in questione non sia stata scoperta dallo Stato membro di provenienza perché quest'ultimo non ha rispettato uno degli obblighi che gli incombono in virtù del trattato e delle disposizioni della presente direttiva, relativa segnatamente agli esami prescritti dall'articolo 6 o alle ispezioni previste dall'articolo 13, paragrafo 1.

3. Qualora per lo Stato membro di cui all'articolo 23, paragrafo 1, sia acquisita la conclusione contemplata nel paragrafo 2, la partecipazione finanziaria della Comunità non gli è assegnata o, se gli è stata già assegnata non gli viene versata o, se è già stata versata, viene restituita alla Comunità. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 10, terzo comma.

Qualora la conclusione contemplata al paragrafo 2 sia acquisita per un altro Stato membro si applica il diritto comunitario, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 7, seconda frase.

Articolo 25

Per quanto riguarda la partecipazione finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 9, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta disposizioni per i casi eccezionali di preponderante interesse comunitario che giustificano una partecipazione finanzaria della Comunità fino al 70 % delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti ed impianti, nei limiti degli stanziamenti a tal fine disponibili, sempreché ciò non pregiudichi le decisioni in forza dell'articolo 23, paragrafo 5 o 6.

Articolo 26

Entro il 20 gennaio 2002, la Commissione esamina i risultati dell'applicazione all'articolo 13, paragrafo 9, e degli articoli 22, 23, e 24 e presenta al Consiglio una relazione corredata delle proposte di modifiche eventualmente necessarie.

Articolo 27

La direttiva 77/93/CEE, come modificata dagli atti di cui all'allegato VIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione e d'applicazione indicati all'allegato VIII, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

Articolo 28

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 29

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Pina Moura

(1) Parere espresso il 15 febbraio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU C 129 del 27.4.1998, pag. 36.

(3) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29).

(4) Cfr. allegato VIII parte A.

(5) GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2674/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 3).

(6) GU L 171 del 29.6.1991, pag. 5.

(7) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25.

(8) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE della Commissione (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).

(9) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(10) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

ALLEGATO I

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE O LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

Sezione I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNITARIO, E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

1. Acleris spp. (specie non europee)

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

5. Anoplophora malasiaca (Forster)

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quali:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (specie non europee)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte

11. Heliothis zea (Boddie)

11.1. Hirschmanniella spp. ad eccezione di Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

14. Monochamus spp. (specie non europee)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

17. Premnotrypes spp. (specie non europee)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricus)

24. Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (non europei) quali:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus curcurbitae Coquillet

g) Dacus dorsalis Hendel

h) Dacus tryoni (Froggatt)

i) Dacus tsuneonis Miyake

j) Dacus zonatus Saund

k) Epochra canadensis (Loew)

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

n) Pterandrus rosa (Karsch)

o) Rhacochelaena japonica Ito

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella Walsh

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee)

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Batteri

1. Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c) Funghi

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (specie non europee)

4. Endocronartium spp. (specie non europee)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

6. Gymnosporangium spp. (specie non europee)

7. Inonotus weiril (Murril) Kotlaba et Pouzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1. Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. Micoplasma delle necrosi del floema dell'olmo

2. Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B, oca strain

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato virus T

g) Isolati non-europei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y o, Y n et Y c, e Potato leafroll virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L., quali:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (American)

c) Peach mosaic virus (American)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette mycoplasm

g) Peach X-disease mycoplasm

h) Peach yellows mycoplasm

i) Plum line pattern virus (American)

j) Raspberry leaf curl virus (American)

k) Strawberry latent "C" virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches' broom mycoplasm

n) Virus, ed organismi virus-simili, non-europei di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L.

6. Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

e) Piante parassite

1. Arceuthobium spp. (specie non europee)

Sezione II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. Heliothis armigera (Hübner)

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

5. Liriomyza trifolii (Burgess)

6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

8. Popilia japonica Newman

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Batteri

1. Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith

c) Funghi

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. Apple proliferation mycoplasm

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

3. Pear decline mycoplasm

PARTE B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Virus ed organismi patogeni virus-simili

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

Sezione I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO, MA CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Batteri

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Funghi

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

>SPAZIO PER TABELLA>

Sezione II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Batteri

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Funghi

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE O LA DIFFUSIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Batteri

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Funghi

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

PARTE A

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI È VIETATA L'INTRODUZIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE B

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI È VIETATA L'INTRODUZIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

PARTE A

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Sezione I

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

>SPAZIO PER TABELLA>

Sezione II

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE COMUNITARIA

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE B

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO IN ALCUNE ZONE PROTETTE DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL LUOGO DI PRODUZIONE PER POTER ESSERE SPOSTATI NEL TERRITORIO COMUNITARIO, SE SONO ORIGINARI DELLA COMUNITÀ, OPPURE A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL PAESE DI ORIGINE O NEL PAESE SPEDITORE SE NON SONO ORIGINARI DELLA COMUNITÀ PER POTER ESSERE INTRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNITARIO

PARTE A

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

I. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante

1. Vegetali e prodotti vegetali

1.1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., ad eccezione di Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e Stranvaesia Lindl.

1.2. Vegetali di Beta vulgaris L. e di Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

1.3. Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di Solanum L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.

1.4. Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf. o relativi ibridi e di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.6. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.

1.7. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti generi:

- Castanea Mill, escluso il legname scortecciato,

- Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

e,

b)

>SPAZIO PER TABELLA>

1.8. Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill

2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul, Dianthus L. e ebridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impantiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. e Verbena L.

2.2. Vegetali di Solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.

2.3. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.

2.4. Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione di Allium porrum L., destinati alla piantagione.

3. Bulbi e cormi destinati alla piantagione prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti, fiori recisi e per cui tale indicazione risulta dall'imballaggio o altro modo, di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galantus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Cultivar nane e relativi ibridi di Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. e Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. e Tulipa L.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale zona

Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

1.1. Vegetali di Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr.

1.2. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Populus L. e Beta vulgaris L.

1.3. Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill, Eriobotrya Lindl., Eucalyptus l'Hérit., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl.

1.4. Polline vivo per l'impollinazione di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl.

1.5. Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione.

1.6. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati al foraggio per animali o alla lavorazione industriale.

1.7. Terra e residui non sterilizzati di rapa rossa (Beta vulgaris L.).

1.8. Sementi di Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. e Phaseolus vulgaris L.

1.9. Frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato.

1.10. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato, e

b)

>SPAZIO PER TABELLA>

1.11. Corteccia, separata dal tronco, di conifere (Coniferales).

2. Vegetali, prodotti ed altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1. Vegetali di Begonia L. destinati alla piantagione, escluse le sementi, i tuberi, i cormi e i rizomi, e vegetali di Euphorbia pulcherrima Willd., destinati alla piantagione, escluse le sementi.

PARTE B

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DI TERRITORI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PARTE A

I. Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità

1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di Crucifere, Graminacee, Trifolium spp., originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, genera Triticum, Secale e X Triticosecale originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli USA, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,

- conifere (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., originarie dell'America settentrionale,

- Prunus L., originarie di paesi extraeuropei.

3. Frutti di:

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relative ibridi,

- Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., e Vaccinium L., originari di paesi extraeuropei.

4. Tuberi di Solanum tuberosum L.

5. Corteccia, separata dal tronco, di:

- conifere (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L., esclusa la specie Quercus suber L.

6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie:

- Castanea Mill.,

- Castanea Mill., Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale,

- Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

- Conifere (Coniferales), escluso il genere Pinus L., originarie di paesi extraeuropei, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

- Pinus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

- Populus L., originario del continente americano,

- Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale;

b)

>SPAZIO PER TABELLA>

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex441520) formano pure oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio.

7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.

b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a), oppure costituito interamente o parzialmente di torba o di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari della Turchia, della Bielorussia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Moldova, della Russia, dell'Ucraina e di paesi extraeuropei ad eccezione di Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco e Tunisia.

8. Semi dei genera Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli USA.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette

Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati al foraggio per animali o alla lavorazione industriale.

2. Terra e residui non sterilizzati di rapa rossa (Beta vulgaris L.).

3. Polline vivo per l'impollinazione di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., escluse le specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl.

4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e Stranvaesia Lindl.

5. Sementi di Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. e Phaseolus vulgaris L.

6. Sementi e frutti "capsule" di Gossypium spp. e cotone non sgranato.

7. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), escluso il genere Pinus L., originario di paesi terzi europei, e

b)

>SPAZIO PER TABELLA>

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex441520) formano anche oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio.

8. Parti di vegetali di Eucalyptus l'Hérit.

ALLEGATO VI

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI CHE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI AD UN REGIME PARTICOLARE

1. Cereali e loro derivati

2. Leguminose secche

3. Tuberi di manioca e loro derivati

4. Residui della produzione di oli di origine vegetale

ALLEGATO VII

MODELLI DI CERTIFICATI

I seguenti modelli di certificati sono determinati per quanto riguarda:

- il testo,

- il formato,

- la disposizione e le dimensioni delle caselle,

- il colore della carta e delle scritte.

A. Modello di certificato fitosanitario

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B. Modello di certificato fitosanitario di rispedizione

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C. Note esplicative

1. Casella 2

Il numero del certificato è così composto:

- "CE",

- iniziale o iniziali dello Stato membro

- codice di identificazione del singolo certificato, consistente in una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro interessato in cui è rilasciato il certificato.

2. Casella non numerata

Questa casella è esclusivamente riservata all'amministrazione.

3. Casella 8

"Natura dei colli" significa indicazione del tipo di colli.

4. Casella 9

La quantità dev'essere espressa in numero o in peso.

5. Casella 11

Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è sufficiente, essa può essere continuata sul retro del certificato.

ALLEGATO VIII

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

(previste all'articolo 27)

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE B

TERMINI D'ATTUAZIONE E/O D'APPLICAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>

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