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Document 32013L0053

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 354, 28.12.2013, p. 90–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/53/oj

28.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/90


DIRETTIVA 2013/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (3), è stata adottata nel quadro della realizzazione del mercato interno al fine di armonizzare le caratteristiche di sicurezza delle imbarcazioni da diporto in tutti gli Stati membri e di rimuovere gli ostacoli al commercio delle imbarcazioni da diporto tra Stati membri.

(2)

In origine, la direttiva 94/25/CE si applicava unicamente alle imbarcazioni da diporto aventi una lunghezza minima dello scafo di 2,5 metri e una lunghezza massima di 24 metri. La direttiva 2003/44/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE (4), ha esteso l’ambito di applicazione della direttiva 94/25/CE, includendovi le moto d’acqua, e ha integrato i requisiti di protezione ambientale nella direttiva modificata, adottando limiti di emissione di gas di scarico (CO, HC, NOx e particolato) e limiti di rumorosità per i motori di propulsione, sia ad accensione spontanea che ad accensione comandata.

(3)

La direttiva 94/25/CE è basata sui principi del nuovo approccio, stabiliti nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione (5). Essa stabilisce dunque unicamente i requisiti essenziali applicabili alle imbarcazioni da diporto, mentre i dettagli tecnici sono adottati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec), conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (6). La conformità alle norme armonizzate così adottate, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, pone in essere una presunzione di conformità alle prescrizioni della direttiva 94/25/CE. L’esperienza dimostra che tali principi di base hanno dato buoni risultati in questo settore e che dovrebbero essere mantenuti e anche ulteriormente promossi.

(4)

Gli sviluppi tecnologici del mercato, tuttavia, hanno sollevato nuovi problemi riguardo ai requisiti ambientali della direttiva 94/25/CE. Per tenere conto di tali sviluppi e chiarire il quadro nell’ambito del quale i prodotti oggetto della presente direttiva possono essere commercializzati, è opportuno rivedere e migliorare alcuni aspetti della direttiva 94/25/CE e, per chiarezza, abrogare tale direttiva e sostituirla con la presente direttiva.

(5)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (7), stabilisce disposizioni orizzontali sull’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, sulla marcatura CE e sul quadro dell’Unione in materia di vigilanza del mercato nonché sui controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, che si applicano anche ai prodotti oggetto della presente direttiva.

(6)

La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (8), prevede principi comuni e disposizioni di riferimento ai fini della normativa basata sui principi del nuovo approccio. Per assicurare la coerenza con la normativa di settore relativa ad altri prodotti, è opportuno allineare alcune disposizioni della presente direttiva a tale decisione, a meno che aspetti settoriali specifici non richiedano soluzioni differenti. È opportuno pertanto allineare a detta decisione alcune definizioni, gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, le norme sulla marcatura CE, le prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, nonché le disposizioni riguardanti le procedure relative a prodotti che comportano rischi. Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (9), prevede una procedura per le obiezioni alle norme armonizzate laddove tali norme non soddisfino completamente le prescrizioni della presente direttiva.

(7)

Al fine di facilitare la comprensione e l’applicazione uniforme della presente direttiva da parte degli operatori economici e delle autorità nazionali, è opportuno chiarire l’ambito di applicazione e le definizioni della direttiva 94/25/CE. In particolare, è opportuno chiarire che i mezzi anfibi sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. È inoltre necessario specificare che tipi di canoe e kayak sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva e chiarire che quest’ultima riguarda solo le moto d’acqua destinate ad attività sportive e ricreative.

(8)

È inoltre opportuno fornire le definizioni di «unità da diporto costruita per uso personale», di «lunghezza dello scafo» e di «importatore privato» specifiche a questo settore al fine di facilitare la comprensione e l’applicazione uniforme della presente direttiva. È necessario estendere l’attuale definizione di «motore di propulsione» anche alle soluzioni di propulsione innovative.

(9)

I prodotti oggetto della presente direttiva che sono immessi sul mercato dell’Unione o messi in servizio dovrebbero soddisfare la pertinente normativa dell’Unione e gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del loro ruolo rispettivo nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza e la protezione dei consumatori e dell’ambiente, e da garantire una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

(10)

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e di distribuzione dovrebbero adottare opportune misure per garantire che i prodotti oggetto della presente direttiva non mettano in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l’ambiente quando siano fabbricati in modo corretto e sottoposti ad una corretta manutenzione e che siano messi a disposizione sul mercato solo i prodotti che soddisfano la pertinente normativa dell’Unione. La presente direttiva dovrebbe prevedere una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nella catena di fornitura e di distribuzione.

(11)

Poiché taluni compiti possono essere assolti solo dal fabbricante, è necessario distinguere chiaramente tra fabbricante e operatori successivi nella catena di distribuzione. Occorre anche distinguere chiaramente tra importatore e distributore, in quanto l’importatore introduce nel mercato dell’Unione prodotti originari di paesi terzi. L’importatore dovrebbe dunque assicurarsi che tali prodotti siano conformi alle pertinenti prescrizioni dell’Unione.

(12)

Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.

(13)

È necessario garantire che i prodotti oggetto della presente direttiva che entrano nel mercato dell’Unione da paesi terzi siano conformi a tutte le prescrizioni dell’Unione applicabili e, in particolare, che i fabbricanti abbiano eseguito adeguate procedure di valutazione in relazione a tali prodotti. È pertanto opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che i prodotti che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni applicabili e che non immettano sul mercato prodotti che non sono conformi a tali prescrizioni o sono pericolosi. Per lo stesso motivo è anche opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state eseguite procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione predisposta dai fabbricanti siano disponibili per controlli da parte delle autorità di vigilanza.

(14)

Se il distributore mette a disposizione sul mercato un prodotto oggetto della presente direttiva dopo che questo sia stato immesso sul mercato dal fabbricante o dall’importatore, esso dovrebbe agire con la dovuta diligenza per garantire che la manipolazione del prodotto da parte sua non incida negativamente sulla conformità. Sia gli importatori che i distributori sono tenuti ad agire con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni applicabili ogniqualvolta immettono o mettono a disposizione prodotti sul mercato.

(15)

All’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto oggetto della presente direttiva, gli importatori dovrebbero indicare sul prodotto il proprio nome e l’indirizzo al quale possono essere contattati. Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura di un componente non consentano tale indicazione.

(16)

Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un prodotto in modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili dovrebbe essere considerato il fabbricante e dovrebbe pertanto assumersi i relativi obblighi.

(17)

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle competenti autorità nazionali e dovrebbero essere disposti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul prodotto in questione.

(18)

L’importazione nell’Unione di imbarcazioni da diporto e di moto d’acqua originari di paesi terzi da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite nell’Unione è una caratteristica specifica di questo settore. Tuttavia, la direttiva 94/25/CE contiene un numero limitato di disposizioni che si applicano o che si potrebbe considerare si applichino agli importatori privati per quanto riguarda l’esecuzione della valutazione della conformità (valutazione post-costruzione). Pertanto, è necessario chiarire gli altri obblighi degli importatori privati che in linea di principio dovrebbero essere armonizzati con quelli dei fabbricanti, con alcune eccezioni relative al carattere non commerciale delle loro attività.

(19)

Garantire la rintracciabilità di un prodotto in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato prodotti non conformi.

(20)

Per ragioni di chiarezza e di coerenza con altre direttive fondate sul nuovo approccio, è necessario specificare in modo esplicito che i prodotti oggetto della presente direttiva possono essere immessi sul mercato o messi in servizio unicamente se soddisfano la prescrizione generale di non mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l’ambiente, e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali stabiliti nella presente direttiva.

(21)

Per quanto riguarda i motori adattati per uso marino come motori di propulsione, nel caso in cui il motore di origine sia già omologato conformemente alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (10), o al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo (11), le persone che adattano i motori dovrebbero poter fare affidamento sulla prova di conformità rilasciata dal fabbricante del motore originale qualora tali adattamenti non abbiano alterato le caratteristiche di emissione di gas di scarico.

(22)

Nella relazione sulle possibilità di ulteriori miglioramenti delle caratteristiche ambientali dei motori delle imbarcazioni da diporto, presentata a norma dell’articolo 2 della direttiva 2003/44/CE, sono state valutate opzioni per ridurre ulteriormente i limiti di emissione di gas di scarico dei motori delle imbarcazioni da diporto. Tale relazione ha concluso che è opportuno fissare limiti più severi di quelli previsti nella direttiva 2003/44/CE. Tali limiti dovrebbero essere fissati ad un livello che rifletta l’evoluzione tecnica delle tecnologie più pulite per i motori marini e che permetta di progredire verso l’armonizzazione dei limiti di emissione di gas di scarico a livello mondiale. I limiti di CO dovrebbero invece essere innalzati per consentire una significativa riduzione di altri inquinanti atmosferici al fine di riflettere la fattibilità tecnologica e di ottenere l’applicazione più rapida possibile, garantendo nel contempo che l’impatto socioeconomico su questo settore economico sia accettabile.

(23)

A seconda della categoria di carburante e potenza, per i motori per applicazioni marine si dovrebbero utilizzare i cicli di prova descritti nella pertinente norma armonizzata e, finché sono disponibili, quelli descritti nella pertinente norma ISO, tenendo conto dei valori fissati all’allegato I, parte B, punto 2.3. È opportuno sviluppare cicli di prova per tutti i motori a combustione che fanno parte del sistema di propulsione, compresi gli impianti ibridi.

(24)

I carburanti di prova utilizzati per valutare la conformità delle imbarcazioni ai limiti di emissione di gas di scarico dovrebbero rispecchiare la composizione dei carburanti utilizzati nel mercato in questione e pertanto si dovrebbero usare carburanti di prova europei per l’omologazione nell’Unione. Tuttavia, poiché i fabbricanti di paesi terzi possono non avere accesso ai carburanti di riferimento europei, occorre permettere alle autorità di omologazione di accettare che i motori siano testati con altri carburanti di riferimento. La scelta dei carburanti di riferimento, tuttavia, dovrebbe limitarsi alle specifiche previste dalla pertinente norma ISO al fine di garantire la qualità e la comparabilità dei risultati delle prove.

(25)

Al fine di contribuire alla protezione dell’ambiente marino, è opportuno adottare una prescrizione che imponga l’installazione obbligatoria di serbatoi sulle unità da diporto fornite di servizi igienici.

(26)

Le statistiche sugli incidenti mostrano che il rischio di rovesciamento delle imbarcazioni da diporto multiscafo abitabili è basso. Nonostante il rischio ridotto, è opportuno considerare che esiste un rischio di rovesciamento delle imbarcazioni da diporto multiscafo abitabili e, se suscettibili di rovesciamento, tali imbarcazioni dovrebbero restare a galla in posizione rovesciata e offrire la possibilità di evacuazione.

(27)

Conformemente al principio di sussidiarietà, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare la facoltà degli Stati membri di adottare le prescrizioni che reputino necessarie in materia di navigazione in determinate acque ai fini della tutela dell’ambiente, anche dall’inquinamento acustico, e della configurazione delle vie navigabili, nonché per garantire la sicurezza sulle vie navigabili, purché tali disposizioni non obblighino ad apportare modifiche alle unità da diporto conformi alla presente direttiva e siano giustificate e proporzionate agli obiettivi da raggiungere.

(28)

La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono enunciati nel regolamento (CE) n. 765/2008. Nella presente direttiva dovrebbero essere fissate norme relative all’apposizione della marcatura CE sulle unità da diporto, sui componenti e sui motori di propulsione. È opportuno estendere l’obbligo di apporre la marcatura CE anche a tutti i motori entrobordo ed entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato considerati conformi alle prescrizioni essenziali stabilite nella presente direttiva.

(29)

È indispensabile chiarire per i fabbricanti, gli importatori privati e gli utenti che, apponendo la marcatura CE sul prodotto, il fabbricante ne dichiara la conformità a tutte le prescrizioni applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

(30)

La marcatura CE dovrebbe essere l’unica marcatura di conformità da cui risulti che il prodotto oggetto della presente direttiva è conforme alla normativa di armonizzazione dell’Unione. È tuttavia opportuno permettere l’uso di altre marcature, purché contribuiscano a migliorare la protezione dei consumatori e non siano disciplinate dalla normativa di armonizzazione dell’Unione.

(31)

Per garantire il rispetto delle prescrizioni essenziali, è necessario stabilire adeguate procedure di valutazione della conformità cui i fabbricanti devono attenersi. Tali procedure dovrebbero essere stabilite facendo riferimento ai moduli di valutazione della conformità di cui alla decisione n. 768/2008/CE. Tali procedure dovrebbero essere concepite in funzione del grado di rischio che possono comportare le unità da diporto, i motori e i componenti. Pertanto, per ogni categoria di conformità dovrebbe essere prevista una procedura adeguata o la possibilità di scegliere tra varie procedure equivalenti.

(32)

L’esperienza ha dimostrato che è opportuno consentire una più ampia gamma di moduli di valutazione della conformità per i componenti. Riguardo alla valutazione della conformità alle prescrizioni sulle emissioni di gas di scarico e sulle emissioni acustiche, si dovrebbe distinguere tra i casi in cui le norme armonizzate sono state utilizzate e i casi in cui non lo sono state, dato che in questi ultimi casi è giustificato esigere una procedura di valutazione della conformità più rigorosa. Inoltre è opportuno eliminare, perché superflua, la possibilità di usare i dati sull’imbarcazione di riferimento ai fini delle prove per le emissioni acustiche, dal momento che non è stata utilizzata nella pratica.

(33)

Al fine di fornire informazioni chiare circa l’ambiente operativo accettabile delle unità da diporto, i titoli delle categorie di progettazione delle unità da diporto dovrebbero essere basati unicamente sulle condizioni ambientali essenziali per la navigazione, ossia la forza del vento e l’altezza d’onda significativa. Quattro categorie di progettazione, A, B, C e D, precisano le scale di forza del vento e di altezza d’onda significativa ai fini della progettazione e sono corredate di note esplicative.

(34)

La direttiva 94/25/CE contiene norme sulla valutazione post-costruzione delle imbarcazioni da diporto condotta da qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio nel caso in cui il fabbricante non ottemperi alle responsabilità relative alla conformità del prodotto alla direttiva. Per ragioni di coerenza, è opportuno estendere l’ambito di applicazione della valutazione post-costruzione per coprire non solo le imbarcazioni da diporto, ma anche le moto d’acqua. Ai fini di chiarezza, è opportuno specificare in quali situazioni si può utilizzare la valutazione post-costruzione. Inoltre, con riguardo all’importazione, è opportuno limitare il suo uso ai casi di importazione non commerciale da parte di importatori privati per evitare abusi della valutazione post-costruzione a scopi commerciali. È altresì necessario ampliare l’obbligo della persona che chiede la valutazione post-costruzione di fornire documenti all’organismo notificato al fine di garantire un’attendibile valutazione della conformità del prodotto da parte dell’organismo notificato.

(35)

Poiché è necessario garantire un livello uniformemente elevato delle prestazioni degli organismi che effettuano la valutazione della conformità dei prodotti oggetto della presente direttiva in tutta l’Unione e dal momento che tutti questi organismi dovrebbero svolgere le loro funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale, è opportuno stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati al fine di fornire servizi di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.

(36)

Per garantire un livello coerente di qualità nella prestazione della valutazione della conformità dei prodotti oggetto della presente direttiva, è necessario non solo consolidare le prescrizioni cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati, ma anche, parallelamente, stabilire le prescrizioni cui si devono attenere le autorità di notifica e gli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati.

(37)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 completa e rafforza l’attuale quadro in materia di vigilanza del mercato dei prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell’Unione, compresi i prodotti oggetto della presente direttiva. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero organizzare ed effettuare la vigilanza del mercato per tali prodotti conformemente a tale regolamento e, se del caso, alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (12).

(38)

Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali è necessario migliorare l’attuale procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare la giustificazione di una misura adottata da uno Stato membro nei confronti di prodotti che ritiene non conformi, con l’obiettivo di renderla più efficiente e di valorizzare le competenze disponibili negli Stati membri.

(39)

Il sistema attuale dovrebbe essere completato da una procedura che consenta alle parti interessate di essere informate delle misure adottate nei confronti dei prodotti oggetto della presente direttiva che comportano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone o per altri aspetti legati alla tutela dell’interesse pubblico. Esso dovrebbe consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase precoce per quanto riguarda tali prodotti.

(40)

Nei casi in cui gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura adottata da uno Stato membro sia giustificata, non dovrebbero essere previsti ulteriori interventi da parte della Commissione.

(41)

Al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per modificare l’allegato I, punti 2.3, 2.4 e 2.5 nonché la parte B, sezione 3, e la parte C, sezione 3, nonché gli allegati V, VII e IX. In futuro, ciò consentirà alla Commissione di includere cicli di prova per motori ibridi e di introdurre carburanti di prova miscelati con biocarburanti nella tabella dei carburanti di prova una volta che tali carburanti di prova siano stati accettati a livello internazionale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(42)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (13).

(43)

Per l’adozione di atti di esecuzione con cui si chiede allo Stato membro notificante di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più le prescrizioni relative alla loro notifica, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(44)

Per l’adozione di atti di esecuzione intesi a garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le disposizioni aggiuntive di cui all’articolo 24 sulle procedure di valutazione della conformità e le prescrizioni relative alle categorie di progettazione delle unità da diporto, all’identificazione delle unità da diporto, alla targhetta del costruttore, al manuale del proprietario, all’impianto del gas, alla prevenzione degli scarichi, al questionario informativo e ai fanali di navigazione, si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame.

(45)

La Commissione dovrebbe determinare, mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro natura speciale, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, se le misure adottate dagli Stati membri in relazione ad un prodotto che comporti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’ambiente siano giustificate.

(46)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla valutazione della conformità, alle categorie di progettazione delle unità da diporto, ai fanali di navigazione, alla prevenzione degli scarichi e agli apparecchi a gas che comportano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’ambiente, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(47)

In linea con la prassi in uso, il comitato istituito dalla presente direttiva può svolgere un ruolo utile esaminando le questioni concernenti l’applicazione della presente direttiva che possono essere sollevate dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro conformemente al suo regolamento interno.

(48)

Per garantire il monitoraggio e l’efficacia della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero compilare un questionario sull’applicazione della presente direttiva. La Commissione dovrebbe in seguito redigere e pubblicare una relazione sull’applicazione della presente direttiva.

(49)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione della presente direttiva e garantirne l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(50)

Per concedere ai fabbricanti e ad altri operatori economici il tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva, è necessario prevedere un congruo periodo transitorio dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, durante il quale i prodotti conformi alla direttiva 94/25/CE possano ancora essere immessi sul mercato.

(51)

Per facilitare l’applicazione della presente direttiva da parte di piccoli e medi fabbricanti di motori di propulsione fuoribordo ad accensione comandata con una potenza pari o inferiore a 15 kW e per consentire loro di adeguarsi alle nuove prescrizioni, è opportuno prevedere un periodo transitorio specifico per tali fabbricanti.

(52)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, segnatamente garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza umana e di tutela dell’ambiente, al contempo garantendo il funzionamento del mercato interno mediante l’introduzione di prescrizioni armonizzate per i prodotti oggetto della presente direttiva e di requisiti minimi in materia di vigilanza del mercato, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(53)

È opportuno pertanto abrogare la direttiva 94/25/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e le norme sulla loro libera circolazione nell’Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:

a)

imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;

b)

moto d’acqua e moto d’acqua parzialmente completate;

c)

componenti elencati all’allegato II se immessi sul mercato dell’Unione separatamente, in prosieguo denominati «componenti»;

d)

motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati su o in unità da diporto;

e)

motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;

f)

unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.

2.   La presente direttiva non si applica ai seguenti prodotti:

a)

per quanto riguarda i requisiti di progettazione e di costruzione di cui all’allegato I, parte A:

i)

unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le imbarcazioni a remi e le imbarcazioni per l’addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante;

ii)

canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalò;

iii)

tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o più persone in piedi;

iv)

tavole da surf;

v)

riproduzioni storiche originali e singole di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante;

vi)

unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell’Unione;

vii)

unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell’Unione durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto;

viii)

unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 3, indipendentemente dal numero di passeggeri;

ix)

sommergibili;

x)

veicoli a cuscino d’aria;

xi)

aliscafi;

xii)

unità da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;

xiii)

mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull’acqua sia sulla terraferma;

b)

per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all’allegato I, parte B:

i)

motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti:

unità da diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante,

unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell’Unione,

unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 3, indipendentemente dal numero di passeggeri,

sommergibili,

veicoli a cuscino d’aria,

aliscafi,

mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull’acqua sia sulla terraferma;

ii)

riproduzioni originali e singole di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità da diporto di cui alla lettera a), punti v) o vii);

iii)

motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell’Unione durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto;

c)

per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all’allegato I, parte C:

i)

tutte le unità da diporto di cui alla lettera b);

ii)

unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell’Unione durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto.

3.   Il fatto che la stessa unità da diporto possa essere utilizzata anche per noleggio o per l’addestramento per attività sportive e ricreative non la esclude dall’ambito d’applicazione della presente direttiva quando è immessa sul mercato dell’Unione a fini di diporto.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«unità da diporto», un’imbarcazione da diporto o una moto d’acqua;

2)

«imbarcazione da diporto», un’unità da diporto di qualsiasi tipo, escluse le moto d’acqua, destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;

3)

«moto d’acqua», un’unità da diporto destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi, o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

4)

«unità da diporto costruita per uso personale», un’unità da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale;

5)

«motore di propulsione», qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione;

6)

«modifica rilevante del motore», la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all’allegato I, parte B, o che determina un aumento superiore al 15 % della potenza nominale del motore;

7)

«trasformazione rilevante dell’imbarcazione», una trasformazione di un’unità da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l’unità da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dalla presente direttiva;

8)

«mezzo di propulsione», il metodo con cui è assicurata la propulsione dell’unità da diporto;

9)

«famiglia di motori», il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili;

10)

«lunghezza dello scafo», la lunghezza dello scafo misurata conformemente alla norma armonizzata;

11)

«messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

12)

«immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;

13)

«messa in servizio», il primo impiego nell’Unione di un prodotto oggetto della presente direttiva da parte del suo utilizzatore finale;

14)

«fabbricante», qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;

15)

«rappresentante autorizzato», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

16)

«importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo;

17)

«importatore privato», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che importa nell’Unione, nel quadro di un’attività non commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio;

18)

«distributore», qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;

19)

«operatori economici», il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;

20)

«norma armonizzata», una norma armonizzata quale definita all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

21)

«accreditamento», l’accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

22)

«organismo nazionale di accreditamento», un organismo nazionale di accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

23)

«valutazione della conformità», la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni della presente direttiva relative ad un prodotto siano state rispettate;

24)

«organismo di valutazione della conformità», un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

25)

«richiamo», qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale;

26)

«ritiro», qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;

27)

«vigilanza del mercato», le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle pubbliche autorità per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell’interesse pubblico;

28)

«marcatura CE», una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione;

29)

«normativa di armonizzazione dell’Unione», la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.

Articolo 4

Requisiti essenziali

1.   I prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, possono essere messi a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l’ambiente quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione, e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali di cui all’allegato I.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, non siano messi a disposizione sul mercato o messi in servizio salvo che essi soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Disposizioni nazionali in materia di navigazione

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni sulla navigazione in determinate acque per proteggere l’ambiente e la configurazione delle vie navigabili e per garantire la sicurezza sulle vie navigabili, purché tali disposizioni non comportino l’obbligo di modificare unità da diporto conformi alla presente direttiva e siano giustificate e proporzionate.

Articolo 6

Libera circolazione

1.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o, fatto salvo l’articolo 5, la messa in servizio nel loro territorio di unità da diporto conformi alla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di unità da diporto parzialmente completate nel caso in cui il fabbricante o l’importatore dichiari, conformemente all’allegato III, che sono destinate a essere completate da altri.

3.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di componenti conformi alla presente direttiva destinati a essere incorporati in unità da diporto conformemente alla dichiarazione del fabbricante o dell’importatore di cui all’articolo 15.

4.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei seguenti motori di propulsione:

a)

motori, anche se non installati in unità da diporto, conformi alla presente direttiva;

b)

motori installati in unità da diporto e omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea (AS) utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all’allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva, conformi alla presente direttiva, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all’allegato I, parte B;

c)

motori installati in unità da diporto e omologati conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, conformi alla presente direttiva, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all’allegato I, parte B.

Il primo comma, lettere b) e c), si applica a condizione che, in caso di adattamento di un motore ai fini dell’installazione in un’unità da diporto, la persona che procede all’adattamento assicuri che quest’ultimo tenga pienamente conto dei dati e delle altre informazioni resi disponibili dal fabbricante del motore per garantire che, se installato secondo le istruzioni d’installazione fornite dalla persona che adatta il motore, quest’ultimo continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore. La persona che adatta il motore dichiara, ai sensi dell’articolo 15, che il motore continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore, se installato secondo le istruzioni di installazione da essa fornite.

5.   In occasione di fiere, mostre, dimostrazioni e altri eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che non sono conformi alla presente direttiva, purché un’indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non sono conformi alla presente direttiva e non saranno messi a disposizione o messi in servizio nell’Unione fino a che non saranno resi conformi.

CAPO II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DEGLI IMPORTATORI PRIVATI

Articolo 7

Obblighi dei fabbricanti

1.   All’atto dell’immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I.

2.   I fabbricanti preparano la documentazione tecnica conformemente all’articolo 25 ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di valutazione della conformità applicabile conformemente agli articoli da 19 a 22 e all’articolo 24.

Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell’articolo 15 e attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo quanto previsto agli articoli 17 e 18.

3.   I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di cui all’articolo 15 per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

4.   I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto.

Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

5.   I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

6.   I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

7.   I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

8.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

9.   I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

Articolo 8

Rappresentanti autorizzati

1.   Un fabbricante può, mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato.

2.   Gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e l’elaborazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

3.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:

a)

di tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione di cui all’articolo 15 e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;

b)

a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, di fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;

c)

di cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.

Articolo 9

Obblighi degli importatori

1.   Gli importatori immettono sul mercato dell’Unione solo prodotti conformi.

2.   Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi si assicurano che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all’articolo 17 e sia corredato dei documenti necessari conformemente all’articolo 15 e all’allegato I, parte A, punto 2.5, all’allegato I, parte B, punto 4, e all’allegato I, parte C, punto 2, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 5 e 6.

Se l’importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I, esso non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile nel caso di componenti, sull’imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati.

4.   Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

5.   Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I.

6.   Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

7.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

8.   Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, gli importatori tengono una copia della dichiarazione di cui all’articolo 15 a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorità.

9.   Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

Articolo 10

Obblighi dei distributori

1.   Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni della presente direttiva.

2.   Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all’articolo 17, che sia accompagnato dai documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 7, all’articolo 15, all’allegato I, parte A, punto 2.5, all’allegato I, parte B, punto 4 e all’allegato I, parte C, punto 2, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 9, paragrafo 3.

Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I.

4.   I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

5.   I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

Articolo 11

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità ai requisiti di cui alla presente direttiva è considerato un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 7.

Articolo 12

Obblighi degli importatori privati

1.   Se il fabbricante non ottempera alle responsabilità ai fini della conformità del prodotto alla presente direttiva, un importatore privato, prima di mettere il prodotto in servizio, si accerta che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I e assolve o fa assolvere gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 7, paragrafi 2, 3, 7 e 9.

2.   Se la documentazione tecnica necessaria non è resa disponibile da parte del fabbricante, l’importatore privato la fa elaborare ricorrendo a competenze adeguate.

3.   L’importatore privato provvede affinché il nome e l’indirizzo dell’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità del prodotto siano indicati sul prodotto.

Articolo 13

Identificazione degli operatori economici

1.   Su richiesta, gli operatori economici identificano per le autorità di vigilanza del mercato:

a)

qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto;

b)

qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.

Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.

2.   Gli importatori privati, su richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del mercato l’operatore economico che ha fornito loro il prodotto.

Gli importatori privati sono in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento che sia stato loro fornito il prodotto.

CAPO III

CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

Articolo 14

Presunzione di conformità

I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I.

Articolo 15

Dichiarazione di conformità UE e dichiarazione conformemente all’allegato III

1.   La dichiarazione di conformità UE attesta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti specificati all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I o di quelli di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettere b) o c).

2.   La dichiarazione di conformità UE ha la struttura del modello di cui all’allegato IV della presente direttiva, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli stabiliti nell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE nonché nell’allegato V della presente direttiva ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a disposizione o messo in servizio.

3.   Redigendo la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante, l’importatore privato o la persona che adatta il motore di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettere b) e c), si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

4.   La dichiarazione di conformità UE di cui al paragrafo 3 accompagna i seguenti prodotti quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:

a)

unità da diporto;

b)

componenti immessi sul mercato separatamente;

c)

motori di propulsione.

5.   La dichiarazione del fabbricante o dell’importatore di cui all’allegato III per le unità da diporto parzialmente completate contiene gli elementi specificati in tale allegato e accompagna le unità da diporto parzialmente completate. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a disposizione.

Articolo 16

Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali stabiliti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 17

Prodotti soggetti alla marcatura CE

1.   I seguenti prodotti sono soggetti alla marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:

a)

unità da diporto;

b)

componenti;

c)

motori di propulsione.

2.   Gli Stati membri presumono che i prodotti di cui al paragrafo 1 che recano la marcatura CE siano conformi alla presente direttiva.

Articolo 18

Norme e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

1.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sui prodotti di cui all’articolo 17, paragrafo 1. Nel caso di componenti, laddove ciò non sia possibile o giustificato a causa delle dimensioni o della natura del prodotto, la marcatura CE è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento. Nel caso di unità da diporto, la marcatura CE è apposta sulla targhetta del costruttore dell’unità da diporto, separata dal numero d’identificazione dell’unità da diporto. Nel caso di un motore di propulsione, la marcatura CE è apposta sul motore.

2.   La marcatura CE è apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato o messo in servizio. La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un impiego particolare.

3.   La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione o nella valutazione post-costruzione.

Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dalla persona di cui all’articolo 19, paragrafi 2, 3 o 4.

CAPO IV

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 19

Procedure di valutazione della conformità applicabili

1.   Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 20, 21 e 22 prima dell’immissione sul mercato dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

2.   L’importatore privato applica la procedura di cui all’articolo 23 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformità per il prodotto in questione.

3.   Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un’unità da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d’uso di un’unità da diporto non contemplata dalla presente direttiva in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all’articolo 23 prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.

4.   Chiunque immetta sul mercato un’unità da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto vii), applica la procedura di cui all’articolo 23 prima dell’immissione sul mercato del prodotto.

Articolo 20

Progettazione e costruzione

1.   Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di imbarcazioni da diporto si applicano le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

a)

per le categorie di progettazione A e B di cui all’allegato I, parte A, punto 1:

i)

per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:

modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto),

modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità),

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

ii)

per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:

modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità),

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

b)

per la categoria di progettazione C di cui all’allegato I, parte A, punto 1:

i)

per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:

se le norme armonizzate relative all’allegato I, parte A, punti 3.2 e 3.3, sono rispettate: modulo A (controllo interno della produzione), modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale),

se le norme armonizzate relative all’allegato I, parte A, punti 3.2 e 3.3, non sono rispettate: modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

ii)

per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:

modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità),

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

c)

per la categoria di progettazione D di cui all’allegato I, parte A, punto 1:

per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 metri e 24 metri, uno dei seguenti moduli:

modulo A (controllo interno della produzione),

modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto),

modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità),

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

2.   Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di moto d’acqua si applica una delle seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

a)

modulo A (controllo interno della produzione);

b)

modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);

c)

modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

d)

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);

e)

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

3.   Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di componenti si applica una delle seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

a)

modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

b)

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);

c)

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

Articolo 21

Emissioni di gas di scarico

Riguardo all’emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e), il fabbricante del motore applica le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

a)

se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:

i)

modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

ii)

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);

iii)

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

b)

se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:

i)

modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C 1;

ii)

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità).

Articolo 22

Emissioni acustiche

1.   Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle imbarcazioni da diporto dotate di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e delle imbarcazioni da diporto dotate di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immesse sul mercato entro cinque anni dalla trasformazione, il fabbricante applica le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

a)

se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:

i)

modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);

ii)

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);

iii)

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

b)

se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);

c)

se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento, uno dei seguenti moduli:

i)

modulo A (controllo interno della produzione);

ii)

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);

iii)

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

2.   Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle moto d’acqua, dei motori di propulsione fuoribordo e dei motori di propulsione entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati all’installazione su imbarcazioni da diporto, il fabbricante della moto d’acqua o del motore applica le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

a)

se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:

i)

modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);

ii)

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);

iii)

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

b)

se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità).

Articolo 23

Valutazione post-costruzione

La valutazione post-costruzione di cui all’articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4 è effettuata come indicato nell’allegato V.

Articolo 24

Requisiti supplementari

1.   Quando si usa il modulo B dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, l’esame UE per tipo è effettuato secondo le modalità indicate nel punto 2, secondo trattino, di tale modulo.

Un tipo di produzione di cui al modulo B può applicarsi a più varianti di un prodotto, a condizione che:

a)

le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti riguardanti le prestazioni del prodotto; e

b)

le varianti del prodotto siano indicate nel corrispondente certificato di esame UE per tipo, se necessario attraverso modifiche al certificato originale.

2.   Quando si usa il modulo A1 dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, i controlli sul prodotto sono effettuati su uno o più unità da diporto che rappresentino la produzione del fabbricante e si applicano i requisiti supplementari di cui all’allegato VI della presente direttiva.

3.   Non si applica la possibilità di ricorrere a organismi interni accreditati di cui ai moduli A1 e C1 dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

4.   Quando si usa il modulo F dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, si applica la procedura descritta all’allegato VII della presente direttiva per la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico.

5.   Quando si usa il modulo C dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, per quanto riguarda la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico della presente direttiva e se il fabbricante non opera a norma di un adeguato sistema qualità quale descritto nel modulo H dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, un organismo notificato scelto dal fabbricante esegue o fa eseguire controlli sui prodotti a intervalli casuali determinati da tale organismo, al fine di verificare la qualità dei controlli interni sul prodotto. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente o se appare necessario verificare la validità dei dati presentati dal fabbricante, si applica la procedura di cui all’allegato VIII della presente direttiva.

Articolo 25

Documentazione tecnica

1.   La documentazione tecnica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, contiene tutti i dati e i dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I. Essa contiene, in particolare, i documenti pertinenti elencati all’allegato IX.

2.   La documentazione tecnica assicura che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità possano essere compresi chiaramente.

CAPO V

NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 26

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere in qualità di terzi compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.

Articolo 27

Autorità notificanti

1.   Gli Stati membri designano un’autorità notificante responsabile dell’istituzione ed esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità ai fini della presente direttiva e per il controllo degli organismi notificati, inclusa il rispetto delle disposizioni dell’articolo 32.

2.   Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008.

3.   Se l’autorità notificante delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo che non sia un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all’articolo 28. Inoltre, tale organismo adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

4.   L’autorità notificante si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall’organismo di cui al paragrafo 3.

Articolo 28

Prescrizioni relative alle autorità notificanti

1.   L’autorità notificante è stabilita in modo che non sorgano conflitti di interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

2.   L’autorità notificante è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.

3.   L’autorità notificante è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.

4.   L’autorità notificante non offre e non fornisce attività eseguite da organismi di valutazione della conformità né servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

5.   L’autorità notificante garantisce la riservatezza delle informazioni da essa ottenute.

6.   L’autorità notificante ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 29

Obbligo di informazione a carico delle autorità notificanti

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, nonché di eventuali relative modifiche.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 30

Prescrizioni relative agli organismi notificati

1.   Ai fini della notifica a norma della presente direttiva, un organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.   Un organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica.

3.   Un organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dal prodotto che valuta.

Un organismo appartenente a un’associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti le imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere considerato un organismo di tale tipo, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4.   Un organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti che essi valutano, né il rappresentante di uno di tali soggetti. Ciò non preclude l’uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o l’uso di tali prodotti per scopi privati.

L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di conformità non intervengono direttamente nella progettazione o fabbricazione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione di tali prodotti, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

5.   Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale svolgono le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6.   Un organismo di valutazione della conformità è in grado di svolgere le funzioni di valutazione della conformità a esso conferite dalle disposizioni degli articoli da 19 a 24 e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali funzioni siano svolte dall’organismo di valutazione della conformità stesso oppure per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

a)

personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per svolgere le funzioni di valutazione della conformità;

b)

descrizioni adeguate delle procedure secondo le quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la riproducibilità di tali procedure.

Esso predispone una politica e procedure appropriate che distinguono le funzioni svolte in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

c)

procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.

Esso dispone dei mezzi necessari per svolgere le funzioni tecniche e amministrative connesse alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari.

7.   Il personale responsabile dell’esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a)

solida formazione tecnica e professionale per tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b)

soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c)

conoscenza e comprensione adeguate dei requisiti essenziali, delle norme armonizzate applicabili, della pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione e della normativa nazionale applicabile;

d)

capacità di redigere certificati, verbali e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8.   È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9.   Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato membro conformemente al proprio diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10.   Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni a norma degli articoli da 19 a 24 o di qualsiasi disposizione di diritto interno che vi dà effetto, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11.   Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell’articolo 42, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come orientamenti generali le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 31

Presunzione di conformità

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 30, nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.

Articolo 32

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1.   Un organismo notificato, qualora subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 30 e ne informa l’autorità notificante.

2.   Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle funzioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente.

4.   Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell’autorità notificante i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli articoli da 19 a 24.

Articolo 33

Domanda di notifica

1.   L’organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all’autorità notificante dello Stato membro in cui è stabilito.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l’organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 30.

3.   Qualora non possa fornire un certificato di accreditamento, l’organismo di valutazione della conformità fornisce all’autorità notificante tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 30.

Articolo 34

Procedura di notifica

1.   Le autorità notificanti possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 30.

2.   Le autorità notificanti notificano alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

3.   La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il prodotto o i prodotti interessati e la relativa attestazione di competenza.

4.   Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 33, paragrafo 2, l’autorità notificante fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sarà controllato periodicamente e continuerà a soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 30.

5.   L’organismo interessato può eseguire le attività di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica, qualora non sia usato un accreditamento.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.

6.   Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 35

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1.   La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo notificato.

Essa assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato a norma di diversi atti dell’Unione.

Gli Stati membri assegnano inoltre un codice di identificazione all’organismo notificato che è stato autorizzato da un’autorità notificante ad effettuare le valutazioni della conformità post-costruzione.

2.   La Commissione rende pubblico l’elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva, inclusi i numeri e, se del caso, i codici di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione garantisce che tale elenco sia tenuto aggiornato.

Articolo 36

Modifiche delle notifiche

1.   Qualora accerti o sia informata del fatto che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 30 o non adempie ai suoi obblighi, l’autorità notificante limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi. L’autorità notificante ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2.   In caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, o quando l’organismo notificato abbia cessato la propria attività, lo Stato membro notificante adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità notificanti e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 37

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sul rispetto di un organismo notificato delle prescrizioni e responsabilità cui è soggetto.

2.   Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo in questione.

3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4.   La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui chiede allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie, incluso, se necessario, il ritiro della notifica.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 50, paragrafo 2.

Articolo 38

Obblighi operativi degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli da 19 a 24.

2.   Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici e gli importatori privati. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

Nel far ciò essi rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del prodotto alla presente direttiva.

3.   Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato I o alle norme armonizzate corrispondenti non sono state rispettate da un fabbricante o da un importatore privato, chiede a tale fabbricante o importatore privato di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.

4.   Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di adottare le misure correttive opportune e, se necessario, sospende o ritira il certificato.

5.   Qualora non siano adottate misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

Articolo 39

Procedura di ricorso

Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

Articolo 40

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati informano l’autorità notificante:

a)

di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

b)

di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito e sulle condizioni della notifica;

c)

di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

d)

su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva che esercitano attività di valutazione della conformità simili che coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni della conformità.

Articolo 41

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 42

Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione garantisce che sia istituito un appropriato sistema di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo settoriale o di gruppo di organismi notificati.

Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino al lavoro di tale o tali gruppi direttamente o mediante rappresentanti designati.

CAPO VI

VIGILANZA DEL MERCATO DELL’UNIONE, CONTROLLO DEI PRODOTTI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL’UNIONE E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 43

Vigilanza del mercato dell’Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione

L’articolo 15, paragrafo 3 e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applicano ai prodotti oggetto della presente direttiva.

Articolo 44

Procedura a livello nazionale per i prodotti che comportano rischi

1.   Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto della presente direttiva rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’ambiente, effettuano una valutazione del prodotto interessato che investa i requisiti pertinenti di cui alla presente direttiva. Gli operatori economici interessati o l’importatore privato cooperano, ove necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

Nel caso di un operatore economico, se, attraverso tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui alla presente direttiva, esse chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, da esse prescritto.

Nel caso di un importatore privato, qualora, nel corso di tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato constatino che il prodotto non rispetta i requisiti di cui alla presente direttiva, l’importatore privato è informato tempestivamente delle opportune misure correttive da adottare al fine di rendere il prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne la messa in servizio o sospenderne l’uso, in proporzione alla natura del rischio.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l’organismo notificato competente.

L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al presente paragrafo, secondo e terzo comma.

2.   Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all’operatore economico interessato di adottare.

3.   L’operatore economico assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.

L’importatore privato assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti del prodotto che ha importato nell’Unione per uso proprio.

4.   Qualora l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.

Qualora l’importatore privato non adotti le misure correttive adeguate, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa in servizio del prodotto o vietarne o limitarne l’uso nel loro territorio.

Le autorità di vigilanza del mercato informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall’operatore economico interessato o dall’importatore privato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:

a)

alla mancata rispondenza del prodotto alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone e alla tutela delle cose o dell’ambiente previste dalla presente direttiva; o

b)

a carenze delle norme armonizzate di cui all’articolo 14 che conferiscono la presunzione di conformità.

6.   Gli Stati membri diversi dallo Stato membro che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.

7.   Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8.   Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il ritiro del prodotto dal loro mercato.

Articolo 45

Procedura di salvaguardia dell’Unione

1.   Se, al termine della procedura di cui all’articolo 44, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell’Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l’operatore o gli operatori economici interessati o l’importatore privato e valuta la misura nazionale. Sulla base dei risultati di tale valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione inteso a determinare se la misura nazionale sia giustificata o meno.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati o all’importatore privato.

2.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.

3.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all’articolo 44, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la Commissione applica la procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 46

Non conformità formale

1.   Fatto salvo l’articolo 44, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato o all’importatore privato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a)

la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 16, dell’articolo 17 o dell’articolo 18;

b)

la marcatura CE di cui all’articolo 17 non è stata apposta;

c)

la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all’allegato III non è stata redatta;

d)

la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all’allegato III non sono state redatte correttamente;

e)

la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa;

f)

le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 6, o all’articolo 9, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;

g)

qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’articolo 7 o all’articolo 9 non è rispettata.

2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato oppure, nel caso di un prodotto importato da un importatore privato per uso proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.

CAPO VII

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 47

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 48 per modificare quanto segue:

a)

al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici:

i)

l’allegato I, punti 2.3, 2.4 e 2.5 nonché la parte B, sezione 3, e la parte C, sezione 3;

ii)

gli allegati VII e IX; e

b)

l’allegato V al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche, dell’opportunità di assicurare la conformità equivalente e dei nuovi dati scientifici.

Articolo 48

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 47 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 47 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 47 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 49

Atti di esecuzione

1.   Al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare atti di esecuzione in merito a quanto segue:

a)

procedure particolareggiate per l’attuazione dell’articolo 24, tenendo conto delle specifiche esigenze della valutazione della conformità dei prodotti oggetto della presente direttiva;

b)

l’applicazione dettagliata delle categorie di progettazione delle unità da diporto di cui all’allegato I, parte A, punto 1, anche con riguardo all’uso della terminologia relativa alle condizioni atmosferiche e le scale di misurazione ivi utilizzate;

c)

procedure particolareggiate per l’identificazione dell’unità da diporto di cui all’allegato I, parte A, punto 2.1, compresi il chiarimento della terminologia e l’assegnazione e la gestione dei codici dei fabbricanti assegnati ai fabbricanti stabiliti fuori dell’Unione;

d)

le informazioni sulla targhetta del costruttore di cui all’allegato I, parte A, punto 2.2;

e)

l’applicazione delle normative sui fanali di navigazione di cui all’allegato I, parte A, punto 5.7;

f)

disposizioni relative alla prevenzione degli scarichi di cui all’allegato I, parte A, punto 5.8, in particolare per quanto riguarda il funzionamento dei serbatoi;

g)

l’installazione e il collaudo degli apparecchi a gas e degli impianti del gas fissi sulle unità da diporto;

h)

il formato e il contenuto dei manuali del proprietario;

i)

il formato e il contenuto del questionario informativo che deve essere compilato dagli Stati membri previsto all’articolo 51.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 50, paragrafo 3.

2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora un prodotto comporti un rischio grave per la sicurezza e la salute delle persone, per le cose o per l’ambiente, con riguardo al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 50, paragrafo 4.

Articolo 50

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l’articolo 5.

5.   Il comitato è consultato dalla Commissione su qualsiasi questione per la quale il regolamento (UE) n. 1025/2012 o altra normativa dell’Unione richiedono la consultazione di esperti di settore.

6.   Il comitato può inoltre esaminare qualsiasi altra questione relativa all’applicazione della presente direttiva sollevata dal suo presidente o da un rappresentante di uno Stato membro conformemente al suo regolamento interno.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE SPECIFICHE

Articolo 51

Informazione

Entro il 18 gennaio 2021, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri compilano un questionario predisposto dalla Commissione sull’applicazione della presente direttiva.

Entro il 18 gennaio 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, tenuto conto delle risposte degli Stati membri al questionario di cui al primo comma, elabora e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva.

Articolo 52

Riesame

Entro il 18 gennaio 2022 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio su quanto segue:

a)

la fattibilità tecnica di un’ulteriore riduzione delle emissioni dei motori di propulsione marini e dell’introduzione di requisiti per le emissioni evaporative e i sistemi di alimentazione del carburante applicabili a motori e sistemi di propulsione, tenendo conto dell’efficienza in termini di costi delle tecnologie e della necessità di concordare valori armonizzati a livello mondiale per il settore, tenendo in considerazione eventuali importanti iniziative di mercato; e

b)

l’impatto sulle informazioni al consumatore e sui fabbricanti, in particolare le piccole e medie imprese, delle categorie di progettazione delle unità da diporto di cui all’allegato I, che si basano sulla resistenza alla forza del vento e all’altezza d’onda significativa, tenendo conto dell’evoluzione nella normalizzazione internazionale. Tale relazione comprende una valutazione dell’opportunità di prevedere ulteriori specifiche o suddivisioni per le categorie di progettazione delle unità da diporto e propone, se del caso, ulteriori sottocategorie.

Le relazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono corredate, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 53

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni, che possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi, applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione.

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere inasprite se l’operatore economico o l’importatore privato interessato ha precedentemente commesso un’analoga violazione della presente direttiva.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 54

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18 gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 gennaio 2016. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 55

Periodo transitorio

1.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei prodotti contemplati dalla direttiva 94/25/CE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato o messi in servizio prima del 18 gennaio 2017.

2.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei motori di propulsione ad accensione comandata (AC) fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di emissione di gas di scarico della fase I di cui all’allegato I, parte B, punto 2.1, fabbricati da piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (14) e immessi sul mercato prima del 18 gennaio 2020.

Articolo 56

Abrogazione

La direttiva 94/25/CE è abrogata a decorrere dal 18 gennaio 2016. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 57

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 58

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 30.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2013.

(3)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.

(4)  GU L 214 del 26.8.2003, pag. 18.

(5)  GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

(6)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(7)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(8)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

(9)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(10)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(11)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

(12)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(13)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(14)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.


ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI

A.   Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1

1.   CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Categoria di progettazione

Forza del vento

(scala Beaufort)

Altezza d’onda significativa

(H ⅓, metri)

A

superiore a 8

superiore a 4

B

fino a 8 compreso

fino a 4 compreso

C

fino a 6 compreso

fino a 2 compreso

D

fino a 4 compreso

fino a 0,3 compreso

Note esplicative:

A.

Un’imbarcazione da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerata progettata per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un’altezza d’onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale.

B.

Un’imbarcazione da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione B è considerata progettata per una forza del vento fino a 8, compreso, e un’altezza d’onda significativa fino a 4 metri, compresi.

C.

Un’unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un’altezza d’onda significativa fino a 2 metri, compresi.

D.

Un’unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un’altezza d’onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.

Le unità da diporto di ciascuna categoria di progettazione devono essere progettate e costruite per rispettare i parametri di stabilità, galleggiamento e altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato, nonché per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.

2.   REQUISITI GENERALI

2.1.   Identificazione dell’unità da diporto

Ogni unità da diporto è contrassegnata con un numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:

1)

codice del paese del fabbricante;

2)

codice unico del fabbricante assegnato dall’autorità nazionale dello Stato membro;

3)

numero di serie unico;

4)

mese e anno di produzione;

5)

anno del modello.

I requisiti dettagliati relativi al numero di identificazione di cui al primo comma sono stabiliti nella relativa norma armonizzata.

2.2.   Targhetta del costruttore dell’unità da diporto

Ogni unità da diporto reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d’identificazione dell’unità da diporto, contenente almeno le seguenti informazioni:

a)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché il recapito del fabbricante;

b)

la marcatura CE di cui all’articolo 18;

c)

la categoria di progettazione dell’unità da diporto conformemente alla sezione 1;

d)

la portata massima consigliata dal fabbricante desunta dal punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;

e)

il numero di persone raccomandato dal fabbricante per cui l’unità da diporto è stata progettata.

Nel caso di valutazione post-costruzione, i recapiti e i requisiti di cui alla lettera a) comprendono quelli dell’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità.

2.3.   Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo

Le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo. I mezzi di rientro a bordo sono accessibili o utilizzabili da una persona in acqua senza l’aiuto di altre persone.

2.4.   Visibilità a partire dalla posizione principale di pilotaggio

In condizioni normali di uso (velocità e carico), la posizione principale di governo delle imbarcazioni da diporto consente al timoniere una buona visibilità a 360°.

2.5.   Manuale del proprietario

Ogni prodotto è dotato di un manuale del proprietario conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, e all’articolo 9, paragrafo 4. Tale manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per l’uso sicuro del prodotto attirando particolarmente l’attenzione su messa in opera, manutenzione, funzionamento regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi.

3.   RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI

3.1.   Struttura

La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione dell’unità da diporto assicurano una resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare attenzione è prestata alla categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6.

3.2.   Stabilità e bordo libero

L’unità da diporto ha una stabilità e un bordo libero adatti alla propria categoria di progettazione, conformemente alla sezione 1, nonché alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6.

3.3.   Galleggiabilità

L’unità da diporto è costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla propria categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. Tutte le imbarcazioni da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento hanno una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione rovesciata.

Le unità da diporto inferiori a 6 metri hanno una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro categoria di progettazione.

3.4.   Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura

Eventuali aperture nello scafo, nel ponte o nei ponti e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell’unità da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa.

Finestre, oblò, porte e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell’acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta.

Le tubazioni che attraversano lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.

3.5.   Allagamento

Tutte le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento.

Se del caso, particolare attenzione è riservata:

a)

ai pozzetti e gavoni, che dovrebbero essere autosvuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all’acqua di penetrare all’interno dell’unità da diporto;

b)

agli impianti di ventilazione;

c)

all’evacuazione dell’acqua con apposite pompe o altri mezzi.

3.6.   Portata massima consigliata dal fabbricante

La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l’unità da diporto è stata progettata è determinata conformemente alla categoria di progettazione (sezione 1), alla stabilità e al bordo libero (punto 3.2) e alla galleggiabilità (punto 3.3).

3.7.   Alloggiamento della zattera di salvataggio

Tutte le imbarcazioni da diporto delle categorie di progettazione A e B, nonché quelle appartenenti alle categorie di progettazione C e D di lunghezza superiore ai 6 metri sono munite di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti per il trasporto delle quali l’imbarcazione da diporto è progettata. L’alloggiamento o gli alloggiamenti per le zattere di salvataggio sono facilmente accessibili in qualsiasi momento.

3.8.   Evacuazione

Tutte le imbarcazioni da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento sono munite di mezzi di evacuazione efficaci in caso di rovesciamento. Se è previsto un mezzo di evacuazione da usare in posizione rovesciata, esso non compromette la struttura (punto 3.1), la stabilità (punto 3.2) o la galleggiabilità (punto 3.3), indipendentemente dal fatto che l’imbarcazione da diporto si trovi in posizione dritta o rovesciata.

Ogni imbarcazione da diporto abitabile è munita di mezzi di evacuazione efficaci in caso di incendio.

3.9.   Ancoraggio, ormeggio e rimorchio

A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unità da diporto sono munite di uno o più attacchi per punti d’ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.

4.   CARATTERISTICHE DI MANOVRA

Il fabbricante provvede affinché le caratteristiche di manovra dell’unità da diporto, anche se munita del motore di propulsione più potente per il quale l’unità da diporto è progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per tutti i motori di propulsione la potenza massima nominale del motore è specificata nel manuale del proprietario.

5.   REQUISITI DI INSTALLAZIONE

5.1.   Motori e compartimenti motore

5.1.1.   Motore entrobordo

Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio.

Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili.

I materiali isolanti posti all’interno dei compartimenti motore non alimentano la combustione.

5.1.2.   Ventilazione

Il compartimento motore è ventilato. Si deve ridurre al minimo l’ingresso di acqua nel compartimento motore attraverso le aperture.

5.1.3.   Parti esposte

Le parti esposte del motore in movimento o calde, che potrebbero causare lesioni alle persone, sono efficacemente protette, a meno che il motore non sia protetto da una copertura o isolato nel proprio vano.

5.1.4.   Avviamento del motore di propulsione fuoribordo

Ogni motore di propulsione fuoribordo montato su qualsiasi unità da diporto è dotato di un dispositivo atto a impedire che il motore sia avviato a marcia inserita, tranne il caso in cui:

a)

il motore fornisca meno di 500 newton (N) di spinta statica;

b)

il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell’avviamento.

5.1.5.   Moto d’acqua funzionanti senza conducente

Le moto d’acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore di propulsione o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocità ridotta quando il conducente scende deliberatamente dall’imbarcazione o cade in acqua.

5.1.6.   I motori di propulsione fuoribordo a timone sono dotati di un dispositivo di arresto d’emergenza che può essere collegato al timoniere.

5.2.   Sistema di alimentazione del carburante

5.2.1.   In generale

I dispositivi e le installazioni destinati a rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d’incendio e di esplosione.

5.2.2.   Serbatoi di carburante

I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi e i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante.

Gli spazi contenenti i serbatoi di benzina sono ventilati.

I serbatoi di benzina non fanno parte dello scafo e sono:

a)

protetti da incendi provenienti da qualsiasi motore e da ogni altra fonte di ignizione;

b)

isolati dai locali di alloggio.

I serbatoi di carburante diesel possono essere parte integrante dello scafo.

5.3.   Sistema elettrico

Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell’unità da diporto in condizioni di uso normale e ridurre al minimo il rischio d’incendio e di elettrocuzione.

Tutti i circuiti elettrici, ad eccezione dei circuiti di accensione del motore alimentati da batterie, rimangono sicuri se esposti al sovraccarico.

I circuiti di propulsione elettrica non interagiscono con altri circuiti in modo tale da renderli inidonei al funzionamento previsto.

È garantita una ventilazione per evitare l’accumulo di gas esplosivi, eventualmente emessi dalle batterie. Le batterie sono assicurate fermamente e protette da infiltrazioni d’acqua.

5.4.   Sistema di governo

5.4.1.   In generale

I sistemi di governo e controllo della propulsione sono progettati, costruiti e installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.

5.4.2.   Dispositivi di emergenza

Ogni imbarcazione da diporto a vela e ogni imbarcazione da diporto non a vela con un solo motore di propulsione dotata di sistemi di governo con comando a distanza è munita di dispositivi di emergenza per il governo dell’imbarcazione da diporto a velocità ridotta.

5.5.   Impianto del gas

Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e sono progettati e installati in modo da evitare perdite e il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali e i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni e agli agenti incontrati in ambiente marino.

Ogni apparecchio a gas destinato dal fabbricante all’impiego per il quale è utilizzato è installato secondo le istruzioni del fabbricante. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite e prodotti di combustione.

Tutte le unità da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento è isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall’esterno e ventilato verso l’esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo.

In particolare, gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l’installazione.

5.6.   Protezione antincendio

5.6.1.   In generale

Il tipo di equipaggiamento installato e l’allestimento dell’unità da diporto tengono conto del rischio d’incendio e di propagazione del fuoco. Particolare attenzione è riservata all’ambiente circostante degli apparecchi a fiamma libera, alle zone calde o ai motori e alle macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle conduttore di olio e carburante non ricoperte nonché a mantenere il percorso dei fili elettrici lontano da fonti di calore e parti calde.

5.6.2.   Attrezzatura antincendio

Le imbarcazioni da diporto sono munite di attrezzature antincendio adeguate al tipo di rischio, oppure sono indicate la posizione e la capacità dell’attrezzatura antincendio adeguata al tipo di rischio. Le imbarcazioni non sono messe in servizio fino all’installazione di un’adeguata attrezzatura antincendio. I compartimenti dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consente di evitare l’apertura del compartimento in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili e uno è collocato in modo da poter essere afferrato facilmente dalla posizione principale di governo dell’imbarcazione da diporto.

5.7.   Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici

Laddove siano installati fanali di navigazione, sagome e segnali acustici, essi sono conformi al COLREG 1972 (regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare) o al CEVNI (Codice europeo delle vie di navigazione interna), a seconda del caso.

5.8.   Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra

Le unità da diporto sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale di prodotti inquinanti (olio, carburante ecc.) in mare.

I servizi igienici installati in un’imbarcazione da diporto sono unicamente collegati ad un sistema di serbatoi o ad un sistema di trattamento dell’acqua.

Le imbarcazioni da diporto con serbatoi installati sono muniti di un collegamento di scarico standard per consentire di collegare i tubi degli impianti di raccolta alla tubazione di scarico dell’imbarcazione da diporto.

Inoltre, le tubazioni destinate all’evacuazione dei rifiuti umani che attraversano lo scafo sono dotate di valvole che ne consentono la chiusura.

B.   Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione

I motori di propulsione sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni allo scarico stabiliti alla presente parte.

1.   IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE DI PROPULSIONE

1.1.

Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti informazioni:

a)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e il recapito del fabbricante del motore; e, se applicabile, il nome e il recapito della persona che adatta il motore;

b)

il tipo di motore, la famiglia di motori, se applicabile;

c)

il numero di serie unico del motore;

d)

la marcatura CE come previsto all’articolo 18.

1.2.

Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere una durata pari alla normale durata del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano etichette o targhette, esse devono essere apposte in maniera tale che il fissaggio abbia una durata pari alla normale durata del motore e che le etichette o targhette non possano essere rimosse senza essere distrutte o cancellate.

1.3.

Le indicazioni devono essere apposte su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore.

1.4.

Le indicazioni devono trovarsi in una posizione facilmente visibile dopo che il motore è stato assemblato con tutti i componenti necessari al suo funzionamento.

2.   REQUISITI RELATIVI ALL’EMISSIONE DI GAS DI SCARICO

I motori di propulsione sono progettati, costruiti e assemblati in modo che, se correttamente installati e in condizioni d’uso normale, le emissioni non superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2, tabelle 2 e 3:

2.1.   Valori applicabili ai fini dell’articolo 55, paragrafo 2, e della tabella 2, punto 2.2:

Tabella 1

(g/kWh)

Tipo

Ossido di carbonio

Formula

Idrocarburi

Formula

Ossidi di azoto

NOX

Particolato

PT

 

A

B

n

A

B

n

 

 

Accensione comandata a 2 tempi

150,0

600,0

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

Non applicabile

Accensione comandata a 4 tempi

150,0

600,0

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

Non applicabile

Accensione spontanea

5,0

0

0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

Se A, B e n sono valori costanti secondo la tabella, PN è la potenza nominale del motore in kW.

2.2.   Valori applicabili a partire dal 18 gennaio 2016:

Tabella 2

Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AS)  (2)

Cilindrata

SV

(l/cil)

Potenza nominale del motore PN

(kW)

Particolato

PT

(g/kWh)

Idrocarburi + Ossidi di azoto

Formula

(g/kWh)

Formula

Formula

I valori di cui alla tabella 1

Formula

 (1)

0,30

4,7

Formula

0,15

5,8

Formula

Formula

0,14

5,8

Formula

0,12

5,8

Formula

0,12

5,8

Formula

0,11

5,8


Tabella 3

Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione comandata (AC)

Tipo di motore

Potenza nominale del

motore PN

(kW)

Ossido di carbonio

CO

(g/kWh)

Idrocarburi + Ossidi di azoto

Formula

(g/kWh)

Entrobordo ed entrobordo con comando a poppa

Formula

75

5

Formula

350

16

Formula

350

22

Motori fuoribordo e PWC

Formula

Formula

30

Formula

Formula

Formula

Formula

300

Formula

2.3.   Cicli di prova:

Cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare:

Si applicano i seguenti requisiti della norma ISO 8178-4:2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella in appresso.

Per motori AS a velocità variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW, può essere applicato il ciclo di prove E3. Per motori ad AC a velocità variabile si applica il ciclo di prova E4.

Ciclo E1, numero di modalità

1

2

3

4

5

Velocità

Velocità nominale

Velocità intermedia

Velocità minima

Coppia, %

100

75

75

50

0

Fattore di ponderazione

0,08

0,11

0,19

0,32

0,3

Velocità

Velocità nominale

Velocità intermedia

Velocità minima

Ciclo E3, numero di modalità

1

2

3

4

 

Velocità, %

100

91

80

63

 

Potenza, %

100

75

50

25

 

Fattore di ponderazione

0,2

0,5

0,15

0,15

 

Ciclo E4, numero di modalità

1

2

3

4

5

Velocità, %

100

80

60

40

Inattivo

Coppia, %

100

71,6

46,5

25,3

0

Fattore di ponderazione

0,06

0,14

0,15

0,25

0,40

Ciclo E5, numero di modalità

1

2

3

4

5

Velocità, %

100

91

80

63

Inattivo

Potenza, %

100

75

50

25

0

Fattore di ponderazione

0,08

0,13

0,17

0,32

0,3

Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di funzionamento del motore.

2.4.   Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite

Il fabbricante del motore è responsabile di stabilire quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una famiglia di motori.

Il motore capostipite è scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore capostipite della famiglia il motore che possiede le caratteristiche che dovrebbero risultare nel più alto quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh), misurate nel ciclo di prova applicabile.

2.5.   Carburanti di prova

Il carburante di prova utilizzato per le prove di emissione di scarico risponde alle seguenti caratteristiche:

Benzina

Proprietà

RF-02-99

Senza piombo

RF-02-03

Senza piombo

 

min

max

min

max

Numero di ottano ricerca

95

95

Numero di ottano motore

85

85

Densità a 15 °C (kg/m3)

748

762

740

754

Punto di ebollizione iniziale (°C)

24

40

24

40

Frazione di massa di zolfo (mg/kg)

100

10

Contenuto di piombo (mg/l)

5

5

Tensione di vapore Reid (kPa)

56

60

Tensione di vapore (DVPE) (kPa)

56

60

Diesel

Proprietà

RF-06-99

RF-06-03

 

min

max

min

max

Numero di cetano

52

54

52

54

Densità a 15 °C (kg/m3)

833

837

833

837

Punto di ebollizione finale (°C)

370

370

Punto di infiammabilità (°C)

55

55

Frazione di massa di zolfo (mg/kg)

Da comunicare

300 (50)

10

Frazione di massa delle ceneri (%)

Da comunicare

0,01

0,01

Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri carburanti di prova specificati in una norma armonizzata.

3.   DURATA

Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l’installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni d’uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo.

Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l’usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul il mercato.

La durata normale del motore è la seguente:

a)

per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;

b)

per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza scarico integrato:

i)

per la categoria di motori

Formula

: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;

ii)

per i motori nella categoria

Formula

: 150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo;

iii)

per i motori nella categoria

Formula

: 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo;

c)

motori di moto d’acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo,

d)

motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo,

4.   MANUALE DEL PROPRIETARIO

Ogni motore è dotato di un manuale del proprietario redatto in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato.

Il manuale del proprietario:

a)

fornisce istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3 (durata);

b)

specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.

C.   Requisiti essenziali per le emissioni acustiche

Le imbarcazioni da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d’acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche stabiliti nella presente parte.

1.   LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA

1.1.

Le imbarcazioni da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d’acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati così che le emissioni acustiche non superino i valori limite illustrati nella seguente tabella:

Potenza nominale del motore

(un solo motore)

in kW

Livello massimo di pressione sonora = LpASmax

in dB

Formula

67

Formula

72

Formula

75

in cui PN = potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla velocità nominale e L pASmax = livello massimo di pressione sonora in dB.

Per le unità con due o più motori di tutti i tipi, si può applicare una tolleranza di 3 dB.

1.2.

In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto 1.1 se il numero di Froude è ≤ 1,1 e se il rapporto potenza/dislocamento è ≤ 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore.

1.3.

Il «numero di Froude» Fn è calcolato dividendo la velocità massima dell’imbarcazione da diporto V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante di accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2.

Formula

Il «rapporto potenza/dislocamento» è calcolato dividendo la potenza nominale del motore PN (in kW) per il dislocamento dell’imbarcazione da diporto D (in tonnellate).

Formula

2.   MANUALE DEL PROPRIETARIO

Per le imbarcazioni da diporto dotate di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d’acqua, il manuale del proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le informazioni necessarie per mantenere l’imbarcazione da diporto e il sistema di scarico in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformità ai valori limite di rumore specificati per l’uso normale.

Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformità ai valori limite di rumore specificati per l’uso normale.

3.   DURATA

Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B, sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di cui alla presente parte, sezione 1.


(1)  

+

In alternativa, i motori ad accensione spontanea con potenza nominale pari o superiore a 37 kW e inferiore a 75 kW e con una cilindrata inferiore a 0,9 l/cil non superano il limite di emissione PT di 0,20 g/kWh e il limite di emissione combinata

Formula

di 5,8 g/kWh.

(2)  

++

Ogni motore ad accensione spontanea non supera il limite di emissione di monossido di carbonio (CO) di 5,0 g/kWh.


ALLEGATO II

COMPONENTI DELLE UNITÀ DA DIPORTO

1)

Protezione antincendio per motori entrobordo ed entrobordo con comando a poppa a benzina e per gli spazi contenenti serbatoi di benzina;

2)

Dispositivo che impedisce l’avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata;

3)

Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi;

4)

Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante;

5)

Boccaporti e oblò prefabbricati.


ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE O DELL’IMPORTATORE DI UNITÀ DA DIPORTO PARZIALMENTE COMPLETATE (ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2)

La dichiarazione del fabbricante o dell’importatore stabilito nell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, contiene i seguenti elementi:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante;

b)

il nome e l’indirizzo del rappresentante autorizzato del fabbricante stabilito nell’Unione o, se del caso, della persona responsabile dell’immissione sul mercato;

c)

una descrizione dell’unità da diporto parzialmente completata;

d)

una dichiarazione che l’unità da diporto parzialmente completata è conforme ai requisiti essenziali che si applicano in questa fase di costruzione; tale dichiarazione contiene riferimenti alle rilevanti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali si dichiara la conformità in questa fase di costruzione; inoltre, è destinata a essere completata da altre persone giuridiche o fisiche nel pieno rispetto della presente direttiva.


ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N. xxxxx  (1)

1.

N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo o numero di serie):

2.

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato [il rappresentante autorizzato deve indicare anche la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante] o dell’importatore privato.

3.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante o dell’importatore privato o della persona di cui all’articolo 19, paragrafo 3 o 4, della direttiva 2013/53/UE.

4.

Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, se opportuno):

5.

L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:

6.

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7.

Se del caso, l’organismo notificato … (nome, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato:

8.

Identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato

9.

Indicazioni complementari:

 

La dichiarazione di conformità UE include una dichiarazione del fabbricante del motore di propulsione e della persona che adatta un motore conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettere b) e c), secondo cui:

a)

se installato in un’unità da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest’ultimo soddisferà:

i)

i requisiti relativi alle emissioni di scarico previsti dalla presente direttiva;

ii)

i valori limite di cui alla direttiva 97/68/CE per quanto riguarda i motori omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all’allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o

iii)

i valori limite di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda i motori omologati conformemente a tale regolamento.

 

Il motore non deve essere messo in servizio finché l’unità da diporto in cui deve essere installato sia stata dichiarata conforme, se previsto, con la pertinente disposizione della presente direttiva.

 

Se il motore è stato immesso sul mercato durante l’ulteriore periodo transitorio di cui all’articolo 55, paragrafo 2, la dichiarazione di conformità UE ne fa menzione.

 

Firmato a nome e per conto di:

 

(Luogo e data di rilascio)

 

(nome, funzione) (firma)


(1)  L’attribuzione di un numero alla dichiarazione di conformità è facoltativa.


ALLEGATO V

CONFORMITÀ EQUIVALENTE SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE POST-COSTRUZIONE (MODULO APC)

1.   La conformità basata su una valutazione post-costruzione è la procedura atta a valutare la conformità equivalente di un prodotto nel caso in cui il fabbricante non si sia assunto la responsabilità della conformità del prodotto con la presente direttiva, e con cui la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 19, paragrafi 2, 3 o 4, che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità si assume la responsabilità della conformità equivalente del prodotto. Tale persona adempie agli obblighi di cui ai punti 2 e 4 e accerta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto in questione, soggetto alle disposizioni del punto 3, è conforme ai requisiti applicabili della presente direttiva.

2.   La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio presenta una domanda di valutazione post-costruzione del prodotto a un organismo notificato e deve fornire all’organismo notificato i documenti e il fascicolo tecnico che consentano all’organismo notificato di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della presente direttiva e tutte le informazioni disponibili sull’uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio.

La persona che mette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio tiene tali documenti e informazioni a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla valutazione del prodotto relativamente alla sua conformità equivalente, conformemente alla procedura di valutazione post-costruzione.

3.   L’organismo notificato esamina il prodotto e procede agli opportuni calcoli, prove e altre verifiche, nella misura necessaria a garantire la dimostrazione della conformità equivalente del prodotto ai corrispondenti requisiti della direttiva.

L’organismo notificato redige e rilascia un certificato e una relativa relazione di conformità concernente la valutazione eseguita e tiene una copia del certificato e della relativa relazione di conformità a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi al loro rilascio.

L’organismo notificato appone il proprio numero di identificazione accanto alla marcatura CE sul prodotto approvato o lo fa apporre sotto la propria responsabilità.

Nel caso in cui il prodotto valutato sia un’unità da diporto, l’organismo notificato avrà apposto, sotto la propria responsabilità, il numero di identificazione dell’unità da diporto di cui all’allegato I, parte A, punto 2.1, in cui il campo dedicato al codice del paese del fabbricante è utilizzato per indicare il paese in cui è stabilito l’organismo notificato e i campi dedicati al codice unico del fabbricante assegnato dall’autorità nazionale dello Stato membro sono utilizzati per indicare il codice di identificazione della valutazione post-costruzione assegnato all’organismo notificato, seguito dal numero di serie del certificato di valutazione post-costruzione. I campi nel numero di identificazione dell’unità da diporto per il mese e l’anno di produzione e per l’anno del modello sono utilizzati per indicare il mese e l’anno della valutazione post-costruzione.

4.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1.

La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui alla sezione 3, il numero di identificazione di quest’ultimo per il prodotto per il quale l’organismo notificato ha effettuato la valutazione e certificato la conformità equivalente ai pertinenti requisiti della presente direttiva.

4.2.

La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio stila una dichiarazione di conformità UE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla data in cui sia stato rilasciato il certificato di valutazione post-costruzione. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta.

Su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti.

4.3.

Nel caso in cui il prodotto valutato sia un’unità da diporto, la persona che immette l’unità da diporto sul mercato o la mette in servizio vi appone la targhetta del costruttore di cui all’allegato I, parte A, punto 2.2, che comprende la menzione «valutazione post-costruzione», e il numero di identificazione dell’unità da diporto di cui all’allegato I, parte A, punto 2.1, conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 3.

5.   L’organismo notificato informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio in merito ai suoi obblighi a norma della presente procedura di valutazione post-costruzione.


ALLEGATO VI

REQUISITI SUPPLEMENTARI IN CASO DI UTILIZZO DEL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE E DELLE PROVE DI PRODUZIONE CON SUPERVISIONE DI CUI AL MODULO A1 (ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2)

Progettazione e costruzione

Su una o più unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante sono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del fabbricante o a suo nome:

a)

prova di stabilità conformemente all’allegato I, parte A, punto 3.2;

b)

prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente all’allegato I, parte A, punto 3.3.

Emissioni acustiche

Per le imbarcazioni da diporto dotate di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d’acqua, in una o più unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante delle unità da diporto, le prove di emissione sonora definite nell’allegato I, parte C, sono effettuate dal fabbricante delle unità da diporto, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, in uno o più motori di ciascuna famiglia di motori rappresentanti la produzione del fabbricante di motori, le prove di emissione sonora definite nell’allegato I, parte C, sono effettuate dal fabbricante del motore, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

Qualora siano testati più motori di un’unica famiglia di motori, per assicurare la conformità del campione si applica il metodo statistico descritto nell’allegato VII.


ALLEGATO VII

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO E ACUSTICHE

1.

La verifica della conformità di una famiglia di motori è effettuata su un campione di motori di serie. Il fabbricante decide la dimensione (n) del campione, d’intesa con l’organismo notificato.

2.

La media aritmetica X dei risultati ottenuti dal campione è calcolata per ciascun componente regolamentato delle emissioni di gas di scarico e acustiche. La produzione della serie è considerata conforme ai requisiti («decisione d’autorizzazione») se la condizione seguente è soddisfatta:

Formula

S è la deviazione standard, dove:

Formula

X

=

media aritmetica dei risultati ottenuti dal campione

x

=

singoli risultati ottenuti dal campione

L

=

valore limite appropriato

n

=

numero di motori nel campione

k

=

fattore statistico dipendente da n (cfr. tabella in appresso)

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

Se n ≥ 20 allora Formula.


ALLEGATO VIII

PROCEDURA SUPPLEMENTARE DA APPLICARE IN CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE (MODULO C)

Nei casi di cui all’articolo 24, paragrafo 5, quando il livello qualitativo appare insoddisfacente si applica la seguente procedura:

un motore è prelevato dalla serie e sottoposto alla prova descritta nell’allegato I, parte B. I motori di prova sono rodati, parzialmente o completamente, conformemente alle specifiche del fabbricante. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore prelevato dalla serie superano i valori limite di cui all’allegato I, parte B, il fabbricante può chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore prelevato inizialmente. Per garantire la conformità del campione di motori con i requisiti della presente direttiva, si applica il metodo statistico descritto nell’allegato VII.


ALLEGATO IX

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Nella misura in cui siano rilevanti ai fini della valutazione, la documentazione tecnica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 25 contiene i seguenti elementi:

a)

una descrizione generale del tipo;

b)

i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri dati pertinenti;

c)

le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto;

d)

un elenco delle norme di cui all’articolo 14, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all’articolo 14;

e)

i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e altri dati rilevanti;

f)

i risultati delle prove o i calcoli relativi alla stabilità di cui all’allegato I, parte A, punto 3.2, e i calcoli relativi alla galleggiabilità di cui all’allegato I, parte A, punto 3.3;

g)

i rapporti di prova delle emissioni di gas di scarico che dimostrano la conformità all’allegato I, parte B, sezione 2;

h)

i rapporti di prova delle emissioni acustiche che dimostrino la conformità all’allegato I, parte C, sezione 1.


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