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Document 32014L0028

Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 96, 29.3.2014, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/28/oj

29.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/1


DIRETTIVA 2014/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (3) ha subito sostanziali modificazioni (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Occorre chiarire nella presente direttiva che taluni articoli sono stati identificati come articoli pirotecnici o munizioni in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e che, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, sull’identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (5), che attualmente contiene un elenco di tali articoli, dovrebbe pertanto essere abrogata.

(3)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (6) stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

(4)

La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (7) stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. La direttiva 93/15/CEE dovrebbe pertanto essere adeguata a tale decisione.

(5)

La sicurezza durante l’immagazzinamento è disciplinata dalla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (8), che stabilisce requisiti di sicurezza per gli stabilimenti in cui sono presenti esplosivi. La sicurezza degli esplosivi durante il trasporto è disciplinata da convenzioni e da accordi internazionali, comprese le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose. Tali aspetti non rientrano quindi nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(6)

Gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di protezione degli utilizzatori finali e la sicurezza del pubblico. Gli articoli pirotecnici sono disciplinati dalla direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (9). È pertanto opportuno che la presente direttiva non si applichi agli articoli pirotecnici.

(7)

La presente direttiva dovrebbe includere nel suo ambito di applicazione le munizioni, ma solo per quanto concerne le norme relative al controllo dei trasferimenti e ai dispositivi associati. Poiché le munizioni sono oggetto di trasferimenti in condizioni analoghe alle armi, è opportuno che tali trasferimenti siano sottoposti a disposizioni analoghe a quelle applicate alle armi e previste dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (10).

(8)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

(9)

La definizione degli esplosivi di cui alla presente direttiva dovrebbe basarsi sulla definizione di tali prodotti prevista dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose.

(10)

Al fine di garantire la libera circolazione degli esplosivi è necessario armonizzare le legislazioni riguardanti la messa a disposizione degli esplosivi sul mercato.

(11)

Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità degli esplosivi alla presente direttiva, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza delle persone e la sicurezza pubblica nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

(12)

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di esplosivi conformi alla presente direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

(13)

Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e gli utilizzatori finali, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l’indirizzo del sito Internet in aggiunta a quello postale.

(14)

Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante.

(15)

È necessario garantire che gli esplosivi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell’Unione siano conformi alla presente direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali esplosivi. Occorre pertanto prevedere che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato esplosivi conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e di non immettere sul mercato esplosivi che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio. Dovrebbe essere inoltre previsto che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura degli esplosivi e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

(16)

Il distributore mette un esplosivo a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l’importatore lo ha immesso sul mercato e dovrebbe agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione dell’esplosivo non incida negativamente sulla sua conformità.

(17)

Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un esplosivo in modo tale da incidere sulla conformità alla presente direttiva dovrebbe esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.

(18)

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sull’esplosivo in questione.

(19)

È essenziale identificare in modo univoco gli esplosivi per poter disporre di registri degli esplosivi completi e precisi lungo tutta la catena della fornitura. Detto dispositivo dovrebbe consentire l’identificazione e la rintracciabilità di un esplosivo dal sito produttivo e dalla prima immissione sul mercato fino all’utilizzatore finale e al suo impiego, così da prevenire abusi e furti e da aiutare le autorità incaricate dell’applicazione della legge a stabilire la provenienza di esplosivi smarriti o rubati. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita anche il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l’operatore economico che abbia messo a disposizione sul mercato esplosivi non conformi. Nel conservare le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva per l’identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro esplosivi o ai quali essi hanno fornito esplosivi.

(20)

Le disposizioni della presente direttiva relative alla messa a disposizione sul mercato dovrebbero limitarsi alla descrizione dei requisiti essenziali di sicurezza per gli esplosivi al fine di proteggere la salute e l’incolumità delle persone, i beni e l’ambiente. Per agevolare la valutazione della conformità a tali requisiti è necessario, al fine della formulazione di specifiche tecniche dettagliate per i requisiti in questione, conferire una presunzione di conformità agli esplosivi conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normalizzazione europea (11).

(21)

Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino completamente le prescrizioni della presente direttiva.

(22)

Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli esplosivi messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli. In virtù delle loro caratteristiche specifiche e dei pericoli a essi connessi, gli esplosivi dovrebbero sempre essere sottoposti ad una valutazione della conformità da parte di terzi.

(23)

I fabbricanti dovrebbero redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma della presente direttiva sulla conformità di un esplosivo alla presente direttiva e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione.

(24)

Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie per identificare tutti gli atti dell’Unione applicabili dovrebbero essere disponibili in un’unica dichiarazione di conformità UE. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE può essere un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.

(25)

La marcatura CE, che indica la conformità di un esplosivo, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano il marchio CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la presente direttiva dovrebbe dettare le norme che disciplinano l’apposizione della marcatura CE.

(26)

Le procedure di valutazione della conformità di cui alla presente direttiva richiedono l’intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione.

(27)

L’esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 93/15/CEE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l’Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

(28)

Per garantire un livello uniforme di qualità nella prestazione della valutazione della conformità, è necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.

(29)

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle norme armonizzate, un organismo di valutazione della conformità dovrebbe essere considerato conforme alle corrispondenti prescrizioni fissate nella presente direttiva.

(30)

Il sistema previsto dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l’accreditamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.

(31)

L’accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l’Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di possedere gli strumenti idonei a effettuare da sé tale valutazione. In tal caso, onde assicurare l’opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate dalle altre autorità nazionali, dovrebbero fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.

(32)

Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un’affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per gli esplosivi da immettere sul mercato dell’Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi di valutazione della conformità e la sorveglianza degli organismi notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.

(33)

È necessario aumentare l’efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.

(34)

Poiché gli organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutta l’Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.

(35)

Nell’interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, dovrebbe essere garantita la coerenza nell’applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.

(36)

Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che agli esplosivi si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell’Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.

(37)

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli esplosivi possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e l’incolumità delle persone. Gli esplosivi dovrebbero essere considerati non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla presente direttiva soltanto in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.

(38)

È opportuno completare il sistema attuale con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l’adozione in relazione agli esplosivi che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per la protezione di beni o per l’ambiente. Esso dovrebbe consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali esplosivi.

(39)

Qualora gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro sia giustificata, non occorre prevedere ulteriori interventi della Commissione, ad eccezione dei casi in cui la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.

(40)

Nel caso di minacce o di pregiudizio gravi alla sicurezza pubblica a seguito della detenzione o dell’impiego illeciti di esplosivi o di munizioni è opportuno consentire agli Stati membri di derogare, a determinate condizioni, alla presente direttiva in materia di trasferimenti di esplosivi e di munizioni per prevenire detta detenzione o detto impiego illeciti.

(41)

È fondamentale stabilire meccanismi di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri. Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero conformarsi al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale e agricola (12).

(42)

È opportuno che la presente direttiva non pregiudichi la facoltà degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico illegale di esplosivi e di munizioni.

(43)

Al fine di raggiungere gli obiettivi della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle misure dell’Unione concernenti l’adeguamento della presente direttiva alle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(44)

Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, è necessario conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre inoltre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (13).

(45)

Per l’adozione di atti di esecuzione che richiedono allo Stato membro notificante di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la loro notifica, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(46)

Per l’adozione di atti di esecuzione che definiscono le modalità pratiche per le operazioni del sistema di identificazione univoca e di rintracciabilità degli esplosivi, nonché le modalità tecniche di applicazione delle disposizioni sul trasferimento degli esplosivi, in particolare il modello di documento da utilizzare, si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame.

(47)

La procedura d’esame dovrebbe inoltre essere utilizzata per l’adozione di atti di esecuzione relativi agli esplosivi che presentino un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o altri aspetti di protezione del pubblico interesse.

(48)

Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi agli esplosivi conformi che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell’ambiente, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(49)

In linea con la prassi consolidata, il comitato istituito a norma della presente direttiva può svolgere un ruolo utile esaminando le questioni concernenti l’applicazione della direttiva stessa che possono essere sollevate dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.

(50)

Ogniqualvolta si esaminino questioni relative alla presente direttiva, ad eccezione della sua attuazione o di sue violazioni, vale a dire in un gruppo di esperti della Commissione, il Parlamento europeo dovrebbe ricevere, in linea con la prassi corrente, tutte le informazioni e la documentazione, nonché, ove opportuno, l’invito a partecipare a tali riunioni.

(51)

La Commissione dovrebbe determinare mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro natura speciale, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, se le misure adottate dagli Stati membri nei confronti di esplosivi non conformi siano giustificate o meno.

(52)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole quanto alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle normative nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(53)

Occorre prevedere un regime transitorio ragionevole che consenta di mettere a disposizione sul mercato, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, gli esplosivi che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 93/15/CEE. I distributori dovrebbero quindi poter fornire esplosivi immessi sul mercato, vale a dire gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

(54)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire che gli esplosivi sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e di altri interessi pubblici, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(55)

L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.

(56)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato V, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica agli esplosivi per uso civile.

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:

a)

gli esplosivi, ivi comprese le munizioni, destinati a essere usati, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate e dalle forze di pubblica sicurezza;

b)

gli articoli pirotecnici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/29/UE;

c)

le munizioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 12, 13 e 14.

All’allegato I figura un elenco non esaustivo degli articoli pirotecnici e delle munizioni di cui, rispettivamente, al presente paragrafo, lettera b), e all’articolo 2, punto 2, identificati in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose.

3.   La presente direttiva non osta a che gli Stati membri designino talune sostanze non contemplate dalla presente direttiva come esplosivi in virtù di leggi o regolamentazioni nazionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   «esplosivi»: le materie e gli articoli considerati esplosivi nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose e figuranti nella classe 1 di tali raccomandazioni;

2)   «munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d’artiglieria;

3)   «sicurezza»: la prevenzione degli incidenti, o, ove non sia possibile, la limitazione dei loro effetti;

4)   «sicurezza pubblica»: la prevenzione di qualsiasi utilizzazione a fini contrari all’ordine pubblico;

5)   «licenza di trasferimento»: la decisione presa nei confronti dei trasferimenti previsti di esplosivi all’interno dell’Unione;

6)   «trasferimento»: qualsiasi spostamento fisico di esplosivi all’interno dell’Unione, eccettuati gli spostamenti realizzati in un medesimo sito;

7)   «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un esplosivo per la distribuzione o l’uso nel mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

8)   «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di un esplosivo;

9)   «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o lo utilizza per i propri scopi;

10)   «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

11)   «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un esplosivo originario di un paese terzo;

12)   «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione un esplosivo sul mercato;

13)   «operatori economici»: il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore e qualsiasi persona giuridica o fisica impegnata nell’immagazzinamento, nell’utilizzazione, nei trasferimenti, nell’importazione, nell’esportazione o nel commercio degli esplosivi;

14)   «armaiolo»: la persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione, commercio, scambio, nolo, riparazione o trasformazione di armi da fuoco e di munizioni;

15)   «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un esplosivo deve soddisfare;

16)   «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

17)   «accreditamento»: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

18)   «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

19)   «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva relativi agli esplosivi;

20)   «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

21)   «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un esplosivo già messo a disposizione dell’utilizzatore finale;

22)   «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un esplosivo presente nella catena di fornitura;

23)   «normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

24)   «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l’esplosivo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.

Articolo 3

Libera circolazione

Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato di esplosivi che soddisfano i requisiti della presente direttiva.

Articolo 4

Messa a disposizione sul mercato

Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che gli esplosivi possano essere messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti della presente direttiva.

CAPO 2

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 5

Obblighi dei fabbricanti

1.   All’atto dell’immissione dei loro esplosivi sul mercato o del loro utilizzo per i propri scopi, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II.

2.   I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato III e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 20.

Qualora la conformità di un esplosivo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3.   I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato.

4.   I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’esplosivo, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell’esplosivo.

5.   I fabbricanti garantiscono che gli esplosivi che hanno immesso sul mercato rechino l’identificazione univoca a norma del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi di cui all’articolo 15. Per gli esplosivi che non rientrano in tale sistema, i fabbricanti:

a)

garantiscono che gli esplosivi che hanno immesso sul mercato rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l’identificazione oppure, quando la dimensione ridotta, la forma o la progettazione dell’esplosivo non lo consentono, che le informazioni richieste siano apposte sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento dell’esplosivo;

b)

indicano sull’esplosivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’esplosivo. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

6.   I fabbricanti garantiscono che l’esplosivo che hanno immesso sul mercato sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

7.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’esplosivo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

8.   I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’esplosivo alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi immessi sul mercato.

Articolo 6

Rappresentanti autorizzati

1.   Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e l’obbligo di stesura della documentazione tecnica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato

2.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

a)

mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato;

b)

a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un esplosivo;

c)

cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

Articolo 7

Obblighi degli importatori

1.   Gli importatori immettono sul mercato solo esplosivi conformi.

2.   Prima di immettere un esplosivo sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 20. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull’esplosivo, che quest’ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5.

L’importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II, non immette l’esplosivo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l’esplosivo presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   Gli importatori indicano sull’esplosivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’esplosivo. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

4.   Gli importatori garantiscono che l’esplosivo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

5.   Gli importatori garantiscono che, mentre l’esplosivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto di quest’ultimo non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II.

6.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’esplosivo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

7.   Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.

8.   Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’esplosivo in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi immessi sul mercato.

Articolo 8

Obblighi dei distributori

1.   Quando mettono un esplosivo a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni della presente direttiva.

2.   Prima di mettere un esplosivo a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui l’esplosivo deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 3.

Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II, non mette l’esplosivo a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l’esplosivo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   I distributori garantiscono che, mentre l’esplosivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto di quest’ultimo non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II.

4.   I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’esplosivo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

5.   I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’esplosivo. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi messi a disposizione sul mercato.

Articolo 9

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 5 quando immette sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un esplosivo già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 10

Identificazione degli operatori economici

Per gli esplosivi non inclusi nel sistema di cui all’articolo 15, gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

a)

qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro esplosivi;

b)

qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito esplosivi.

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti esplosivi e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito esplosivi.

CAPO 3

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Articolo 11

Trasferimenti di esplosivi

1.   Gli esplosivi possono essere trasferiti solamente secondo la procedura prevista nei paragrafi da 2 a 8.

2.   Per poter trasferire esplosivi, il destinatario è tenuto ad ottenere una licenza di trasferimento dall’autorità competente del proprio Stato membro. L’autorità competente verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o più Stati membri deve essere notificato dall’operatore economico responsabile del trasferimento alle autorità competenti degli Stati membri interessati, che devono preventivamente approvarlo.

3.   Se uno Stato membro ritiene che esista un problema concernente la verifica dell’acquisizione di cui al paragrafo 2, trasmette le informazioni disponibili in materia alla Commissione che informa gli altri Stati membri.

4.   Se l’autorità competente dello Stato membro del destinatario autorizza il trasferimento, rilascia al destinatario un documento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 5. Tale documento accompagna gli esplosivi sino al punto di destinazione previsto. Esso è presentato ogniqualvolta sia richiesto dalle pertinenti autorità competenti. Una copia del documento è conservata dal destinatario che la presenta, su richiesta, all’autorità competente del proprio Stato membro.

5.   Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici che consentono di determinare se detti trasferimenti rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro, il destinatario, prima del trasferimento, fornisce all’autorità competente del proprio Stato membro le informazioni seguenti:

a)

il nome e l’indirizzo degli operatori economici interessati;

b)

il numero e la quantità degli esplosivi oggetto del trasferimento;

c)

una descrizione completa degli esplosivi in questione e dei mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite;

d)

le informazioni relative al rispetto delle condizioni di immissione sul mercato, quando si ha tale immissione;

e)

il modo in cui si effettua il trasferimento e l’itinerario;

f)

le date previste di partenza e di arrivo;

g)

se necessario, i punti di passaggio precisi all’entrata e all’uscita dagli Stati membri.

I dati di cui alla lettera a) del primo comma sono sufficientemente dettagliati da consentire alle autorità competenti, da un lato, di contattare gli operatori economici e, dall’altro, di accertare che gli operatori economici interessati siano abilitati a ricevere la spedizione.

L’autorità competente dello Stato membro del destinatario esamina le condizioni in cui può aver luogo il trasferimento, soprattutto in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il trasferimento è autorizzato. In caso di transito sul territorio di altri Stati membri, questi esaminano e approvano le informazioni relative al trasferimento.

6.   Se l’autorità competente di uno Stato membro ritiene che non sussistano le esigenze particolari di sicurezza pubblica di cui ai paragrafi 4 e 5, il trasferimento di esplosivi sul suo territorio o su una parte del suo territorio può essere effettuato senza informazione preventiva ai sensi del paragrafo 5. L’autorità competente dello Stato membro del destinatario rilascia allora una licenza di trasferimento valida per una durata determinata, che può essere sospesa in qualsiasi momento o revocata con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo 4, che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto a tale licenza di trasferimento.

7.   Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza esercita sul proprio territorio, i destinatari e gli operatori economici interessati trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di partenza nonché a quelle dello Stato membro di transito, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile di cui dispongono in merito ai trasferimenti di esplosivi.

8.   Nessun operatore economico può trasferire esplosivi senza che il destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto secondo i paragrafi 2, 4, 5 e 6.

Articolo 12

Trasferimenti di munizioni

1.   Le munizioni possono essere trasferite da uno Stato membro a un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi da 2 a 5. Tali paragrafi si applicano anche al trasferimento di munizioni in seguito a vendita per corrispondenza.

2.   Per quanto riguarda i trasferimenti di munizioni verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l’interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le munizioni:

a)

il nome e l’indirizzo del venditore o cedente e dell’acquirente o cessionario oppure, se del caso, del proprietario;

b)

l’indirizzo del luogo in cui saranno spedite o trasportate le munizioni;

c)

il numero di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto;

d)

i dati che consentono l’identificazione di dette munizioni ed inoltre l’indicazione che esse sono state oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1o luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;

e)

il mezzo di trasferimento;

f)

la data di partenza e la data prevista di arrivo.

Le informazioni di cui alle lettere e) e f) del primo comma non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli. Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, in particolare sotto il profilo della sicurezza. Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza accompagna le munizioni fino a destinazione. Essa è esibita ad ogni richiesta delle autorità competenti degli Stati membri.

3.   Ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di munizioni dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l’autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia un’autorizzazione che è valida per un periodo di tre anni, e che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta autorizzazione accompagna le munizioni fino a destinazione. Essa è esibita ad ogni richiesta delle autorità competenti degli Stati membri.

Anteriormente al trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire da cui il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma.

4.   Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri un elenco di munizioni il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.

Tali elenchi di munizioni sono comunicati agli armaioli che hanno ottenuto un’autorizzazione per il trasferimento di munizioni senza autorizzazione preventiva secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

5.   Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di munizioni, allo Stato membro verso il cui territorio è effettuato il trasferimento.

Le informazioni che gli Stati membri ricevono conformemente ai paragrafi 2 e 3 sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento, agli Stati membri di transito.

Articolo 13

Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica

In deroga all’articolo 11, paragrafi 2, 4, 5 e 6 e all’articolo 12, uno Stato membro, nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica a seguito della detenzione o dell’uso illeciti di esplosivi o di munizioni disciplinati dalla presente direttiva, può prendere qualsiasi misura necessaria in materia di trasferimento di esplosivi o di munizioni per prevenire detta detenzione o detto uso illeciti.

Le misure di cui al primo comma rispettano il principio di proporzionalità. Esse non costituiscono né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione camuffata nel commercio tra Stati membri.

Se uno Stato membro adotta tali misure, le notifica senza indugio alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 14

Scambio di informazioni

1.   Gli Stati membri istituiscono le reti di scambio delle informazioni per l’applicazione degli articoli 11 e 12. Essi indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere o di ricevere le informazioni e di espletare le formalità di cui a tali articoli.

Gli Stati membri tengono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione le informazioni aggiornate relative agli operatori economici in possesso di una licenza o di un’autorizzazione, quali previste all’articolo 16.

2.   Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, è applicabile mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 515/97, in particolare le prescrizioni relative alla riservatezza ivi indicate.

Articolo 15

Identificazione e tracciabilità degli esplosivi

1.   Gli operatori economici aderiscono a un sistema uniforme di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi, che tiene conto della loro dimensione, forma o progettazione, ad esclusione dei casi in cui non sussiste la necessità di apporre sull’esplosivo un’identificazione univoca datone il livello ridotto di pericolo basato sulle sue caratteristiche e su fattori quali effetti di detonazione limitati, gli utilizzi e il rischio ridotto posto alla sicurezza in virtù degli effetti limitati di un potenziale abuso.

Il sistema non si applica agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina o sugli esplosivi fabbricati sul luogo dell’esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione («produzione in loco»).

2.   Tale sistema prevede la raccolta e la conservazione dei dati, anche, se del caso, mediante mezzi elettronici, che consentano l’identificazione univoca e la tracciabilità degli esplosivi, nonché l’apposizione di un’identificazione unica sull’esplosivo e/o sull’imballaggio per consentire l’accesso a tali dati. Tali dati si riferiscono all’identificazione univoca dell’esplosivo, ivi comprese l’ubicazione durante il periodo in cui l’esplosivo è in possesso degli operatori economici e l’identità di questi ultimi.

3.   I dati di cui al paragrafo 2 sono periodicamente testati e protetti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. Tali dati sono conservati per dieci anni a decorrere dalla data in cui ha avuto luogo l’operazione o, se gli esplosivi sono stati utilizzati o smaltiti, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui sono stati utilizzati o smaltiti, anche se l’operatore economico ha cessato la propria attività. Essi sono prontamente messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a)

che stabiliscano modalità pratiche per il funzionamento del sistema di identificazione univoca e di tracciabilità di cui al paragrafo 1, tenendo conto della dimensione, della forma o della progettazione degli esplosivi, in particolare per il formato e la struttura dell’identificazione univoca, come disposto al paragrafo 2;

b)

che identifichino i casi di cui al paragrafo 1 per i quali non sussiste la necessità, dato il livello ridotto di pericolo di un esplosivo, che gli operatori economici aderiscano al sistema di identificazione univoca e di tracciabilità ai sensi del suddetto paragrafo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 16

Licenza o autorizzazione

Per poter fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi, gli operatori economici sono in possesso di una licenza o di un’autorizzazione apposita.

Il paragrafo precedente non si applica ai dipendenti di un operatore economico in possesso di una licenza o di un’autorizzazione.

Articolo 17

Concessione di licenza alle attività manifatturiere

Quando uno Stato membro rilascia una licenza o un’autorizzazione di cui all’articolo 16 per la fabbricazione di esplosivi, esso controlla, in particolare, la capacità degli operatori economici responsabili di garantire il rispetto degli impegni tecnici che assumono.

Articolo 18

Sequestri

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a consentire alle autorità competenti di sequestrare qualsiasi esplosivo qualora esistano prove sufficienti che tale esplosivo sarà oggetto di acquisizione, di utilizzazione o di traffico illeciti.

CAPO 4

CONFORMITÀ DELL’ESPLOSIVO

Articolo 19

Presunzione di conformità degli esplosivi

Gli esplosivi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato II.

Articolo 20

Procedure di valutazione della conformità

Ai fini della verifica di conformità degli esplosivi il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all’allegato III:

a)

esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure:

i)

conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2);

ii)

conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D);

iii)

conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto (modulo E);

iv)

conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);

b)

conformità basata sulla verifica dell’esemplare unico (modulo G).

Articolo 21

Dichiarazione di conformità UE

1.   La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II.

2.   La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’allegato III ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’esplosivo è immesso o messo a disposizione sul mercato.

3.   Se all’esplosivo si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un’unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell’Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

4.   Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’esplosivo ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 22

Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 23

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

1.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli esplosivi. Qualora non sia possibile o la natura dell’esplosivo non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

2.   La marcatura CE è apposta sull’esplosivo prima della sua immissione sul mercato.

3.   La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione.

Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

4.   La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell’organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

5.   In caso di esplosivi fabbricati per uso proprio, esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in unità mobili di fabbricazione di esplosivi (MEMU) destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina ed esplosivi fabbricati sul luogo dell’esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione (produzione in loco), la marcatura CE è apposta sui documenti di accompagnamento.

6.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.

CAPO 5

NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 24

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.

Articolo 25

Autorità di notifica

1.   Gli Stati membri designano un’autorità di notifica che è responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l’ottemperanza all’articolo 30.

2.   Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 26

Prescrizioni relative alle autorità di notifica

1.   L’autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

2.   L’autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che siano salvaguardate l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.

3.   L’autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.

4.   L’autorità di notifica non offre e non effettua attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale.

5.   L’autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6.   L’autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 27

Obbligo di informazione delle autorità di notifica

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 28

Prescrizioni relative agli organismi notificati

1.   Ai fini della notifica, l’organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.   L’organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

3.   L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dall’esplosivo che valuta.

4.   L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli esplosivi, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l’uso degli esplosivi che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o l’uso di esplosivi per scopi privati.

L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione degli esplosivi, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

5.   Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell’integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6.   L’organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all’allegato III e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di esplosivi per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

a)

personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b)

le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

c)

le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

7.   Il personale responsabile dell’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a)

una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a cui l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b)

soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c)

una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa armonizzata dell’Unione e delle normative nazionali;

d)

la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8.   È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale responsabile dell’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale responsabile dell’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9.   Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che la responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10.   Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni a norma dell’allegato III o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11.   Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione, o garantiscono che il loro personale addetto all’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 29

Presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 28 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.

Articolo 30

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1.   Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 28 e ne informa di conseguenza l’autorità di notifica.

2.   Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente.

4.   Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell’allegato III.

Articolo 31

Domanda di notifica

1.   L’organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all’autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

2.   La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dell’esplosivo o degli esplosivi per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l’organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 28.

3.   Qualora l’organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all’autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 28.

Articolo 32

Procedura di notifica

1.   Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 28.

2.   Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

3.   La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e l’esplosivo o gli esplosivi interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.

4.   Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 31, paragrafo 2, l’autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 28.

5.   L’organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un certificato di accreditamento.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.

6.   L’autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.

Articolo 33

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1.   La Commissione assegna un numero di identificazione all’organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell’Unione.

2.   La Commissione mette a disposizione del pubblico un elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva con i rispettivi numeri d’identificazione assegnati e con l’indicazione delle attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede ad aggiornare l’elenco.

Articolo 34

Modifiche delle notifiche

1.   Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 28 o non adempie ai suoi obblighi, l’autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi. L’autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2.   Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell’attività dell’organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 35

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull’ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

2.   Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo notificato in questione.

3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4.   La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui richiede allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie e, all’occorrenza, di ritirare la notifica.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 36

Obblighi operativi degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato III.

2.   Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell’esplosivo alla presente direttiva.

3.   Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità.

4.   Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un esplosivo non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all’occorrenza sospende o ritira il certificato.

5.   Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

Articolo 37

Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

Articolo 38

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati informano l’autorità di notifica:

a)

di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

b)

di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito o sulle condizioni della notifica;

c)

di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

d)

su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi esplosivi, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

Articolo 39

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 40

Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo settoriale di organismi notificati.

Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.

CAPO 6

SORVEGLIANZA DEL MERCATO DELL’UNIONE, CONTROLLO DEGLI ESPLOSIVI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL’UNIONE E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELL’UNIONE

Articolo 41

Sorveglianza del mercato dell’Unione e controllo degli esplosivi che entrano nel mercato dell’Unione

Agli esplosivi si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli esplosivi possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e l’incolumità delle persone.

Articolo 42

Procedura a livello nazionale per gli esplosivi che presentano rischi

1.   Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che un esplosivo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell’ambiente di cui alla presente direttiva, essi effettuano una valutazione dell’esplosivo interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che l’esplosivo non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’esplosivo conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l’organismo notificato competente.

L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.

2.   Qualora ritengano che l’inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all’operatore economico di prendere.

3.   L’operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli esplosivi interessati che ha messo a disposizione sull’intero mercato dell’Unione.

4.   Qualora l’operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione dell’esplosivo sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo.

Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all’identificazione dell’esplosivo non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l’inadempienza sia dovuta:

a)

alla non conformità dell’esplosivo alle prescrizioni relative alla salute o all’incolumità delle persone o alla protezione dei beni materiali o dell’ambiente; oppure

b)

alle carenze nelle norme armonizzate di cui all’articolo 19, che conferiscono la presunzione di conformità.

6.   Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell’esplosivo interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.

7.   Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8.   Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione all’esplosivo in questione, quale il suo ritiro dal mercato.

Articolo 43

Procedura di salvaguardia dell’Unione

1.   Se in esito alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafi 3 e 4 vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che tali misure siano contrarie alla legislazione dell’Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente a essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.

2.   Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’esplosivo non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.

3.   Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità dell’esplosivo è attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all’articolo 42, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la Commissione applica la procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 44

Esplosivi conformi che presentano un rischio

1.   Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, ritiene che un esplosivo, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell’ambiente, chiede all’operatore economico interessato di far sì che tale esplosivo, all’atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che l’esplosivo sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2.   L’operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli esplosivi interessati da esso messi a disposizione sull’intero mercato dell’Unione.

3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione dell’esplosivo interessato, la sua origine e la catena di fornitura dell’esplosivo, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4.   La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e propone, all’occorrenza, opportune misure.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute o dell’incolumità delle persone o alla protezione dei beni o dell’ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’articolo 49, paragrafo 4.

5.   La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 45

Non conformità formale

1.   Fatto salvo l’articolo 42, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a)

la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 23 della presente direttiva;

b)

la marcatura CE non è stata apposta;

c)

il numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell’articolo 23 o non è stato apposto;

d)

non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;

e)

non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;

f)

la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;

g)

le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, o all’articolo 7, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;

h)

qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’articolo 5 o all’articolo 7 non è rispettata.

2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell’esplosivo o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

CAPO 7

DELEGA DI POTERE, COMPETENZE DI ESECUZIONE E COMITATO

Articolo 46

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 47 riguardo all’aggiornamento dell’allegato I per allinearlo alle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

Articolo 47

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 46 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 aprile 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il consiglio non si oppongano a tal proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 46 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 46 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 48

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità pratiche di applicazione dell’articolo 11, in particolare il modello di documento da utilizzare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 49

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per gli esplosivi per uso civile. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l’articolo 5.

5.   La Commissione consulta il comitato nelle questioni per le quali la consultazione di esperti del settore è richiesta a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 o di un altro atto dell’Unione.

Il comitato può inoltre esaminare qualsiasi altra questione riguardante l’applicazione della presente direttiva che può essere sollevata dal suo presidente o da un rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.

CAPO 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 50

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 51

Disposizioni transitorie

1.   Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di esplosivi conformi alla direttiva 93/15/CEE e immessi sul mercato entro il 20 aprile 2016.

2.   I certificati rilasciati a norma della direttiva 93/15/CEE sono validi a norma della presente direttiva.

3.   La direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (14) continua ad applicarsi fino alla sua sostituzione con le misure adottate a norma dell’articolo 15 della presente direttiva.

Articolo 52

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, punto 2, punti da 7 a 13 e da 15 a 24, agli articoli da 3 a 10, all’articolo 14, paragrafo 1, agli articoli 15 e 16, all’articolo 20, lettera a), punto i), agli articoli da 21 a 27, all’articolo 28, paragrafi da 1 a 4 e paragrafi 6, 7, 10 e 11, agli articoli da 29 a 45, all’articolo 50, all’articolo 51, e agli allegati III e IV. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 aprile 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 53

Abrogazione

La direttiva 93/15/CEE, come modificata dai regolamenti elencati nell’allegato IV, parte A, e la direttiva 2004/57/CE sono abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato V, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.

Articolo 54

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, l’articolo 2, punto 1, punti da 3 a 6 e 14, gli articoli 11, 12, 13, l’articolo 14, paragrafo 2, gli articoli da 17 a 19, l’articolo 19, lettera a), punti da ii) a iv), l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 28, paragrafi 5, 8 e 9, gli articoli 46, 47, 48 e 49 nonché gli allegati I, II, V e VI si applicano a decorrere dal 20 aprile 2016.

Articolo 55

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.

(3)  GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

(4)  Cfr. allegato V, parte A.

(5)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 73.

(6)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(7)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

(8)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

(9)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.

(10)  GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.

(11)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(12)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

(13)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(14)  GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8.


ALLEGATO I

ARTICOLI CONSIDERATI PIROTECNICI O MUNIZIONI SECONDO LE RACCOMANDAZIONI PERTINENTI DELLE NAZIONI UNITE

UN N.

NOME E DESCRIZIONE

CLASSE DIVISIONE

GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)

Gruppo G

0009

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione

1.2 G

Munizioni

Termine generico riferito principalmente ad articoli di impiego militare quali tutti i tipi di bombe, granate, razzi, mine, proiettili e altri oggetti simili.

Munizioni incendiarie

Munizioni contenenti sostanze incendiarie. Salvo quando la composizione è essa stessa un esplosivo, le munizioni possono contenere ugualmente uno o più dei seguenti elementi: carica di lancio con innesto e carica di accensione, spoletta con carica di scoppio o carica di espulsione.

0010

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0009

0015

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione

1.2 G

Munizioni fumogene

Munizioni contenenti una materia fumogena. Salvo quando la materia stessa è un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: carica di lancio con innesto e carica di accensione, spolette con carica di scoppio o carica di espulsione.

0016

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0015

0018

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione

1.2 G

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione

Munizioni contenenti una sostanza lacrimogena. Esse contengono ugualmente uno o più dei seguenti elementi: sostanze pirotecniche, carica di lancio con innesto e carica di accensione, proiettili con carica di dispersione o di espulsione.

0019

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0018

0039

Bombe foto-illuminanti

1.2 G

Bombe

Oggetti esplosivi sganciati da un aereo. Possono contenere un liquido infiammabile con carica di scoppio, un composto foto-lampo o una carica di esplosivo detonante. Il termine comprende bombe foto-illuminanti.

0049

Cartucce illuminanti

1.1 G

Cartucce illuminanti

Oggetti costituiti da un bossolo, da un innesco e da una polvere illuminante, il tutto assemblato in un unico pezzo pronto per il tiro.

0050

Cartucce illuminanti

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0049

0054

Cartucce da segnalazione

1.3 G

Cartucce da segnalazione

Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali con l’aiuto di pistole segnalatrici ecc.

0066

Miccia a combustione rapida

1.4 G

Miccia a combustione rapida

Oggetto costituito da fili tessili coperti di polvere nera o di un’altra composizione pirotecnica a combustione rapida e da un involucro protettore flessibile, oppure costituito da un’anima di polvere nera avvolta da tela tessile flessibile. Esso brucia con una fiamma esterna che progredisce lungo la miccia e serve a trasmettere l’accensione di un dispositivo ad una carica.

0092

Dispositivi illuminanti di superficie

1.3 G

Dispositivi illuminanti Oggetti costituiti da materie pirotecniche e concepiti per essere usati per illuminare, identificare, segnalare o avvertire.

0093

Dispositivi illuminanti aerei

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0092

0101

Miccia istantanea non detonante

1.3 G

Miccia

Per convenzione si distingue tra micce a corda (cord-like fuse) e i dispositivi usati per le munizioni con componenti meccaniche, elettriche o idrostatiche per innescare una deflagrazione o detonazione (fuze).

Miccia istantanea non detonante (conduttore di fuoco)

Oggetto costituito da fili di cotone impregnati di polverino (conduttore di fuoco). Esso brucia con una fiamma esterna ed è utilizzato nelle catene di accensione degli artifici da divertimento ecc.

0103

Miccia di accensione a rivestimento

1.4 G

Miccia di accensione a rivestimento

Oggetto costituito da un tubo di metallo contenente un’anima di esplosivo deflagrante.

0171

Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 G

Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

Munizioni concepite per produrre una sorgente unica di luce intensa allo scopo di illuminare uno spazio. Le cartucce illuminanti, le granate illuminanti, i proiettili illuminanti, le bombe illuminanti e le bombe con carica di localizzazione del punto di caduta sono comprese in questa denominazione.

0191

Artifici da segnalazione a mano

1.4 G

Oggetti producenti segnali.

0192

Petardi per ferrovia

1.1 G

Cfr. la voce UN n. 0191

0194

Segnali di pericolo per navi

1.1 G

Cfr. la voce UN n. 0191

0195

Segnali di pericolo per navi

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0191

0196

Segnali fumogeni

1.1 G

Cfr. la voce UN n. 0191

0197

Segnali fumogeni

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0191

0212

Traccianti per munizioni

1.3 G

Traccianti per munizioni

Oggetti sigillati contenenti materie pirotecniche e concepiti per seguire la traiettoria di un proiettile

0254

Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0171

0297

Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0254

0299

Bombe foto-illuminanti

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0039

0300

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0009

0301

Munizioni lacrimogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0018

0303

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0015

0306

Traccianti per munizioni

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0212

0312

Cartucce da segnalazione

1.4 G

Cartucce da segnalazione

Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali con l’aiuto di pistole segnalatrici.

0313

Segnali fumogeni

1.2 G

Cfr. la voce UN n. 0195

0318

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.3 G

Granate a mano o per fucile

Oggetti concepiti per essere lanciati a mano o con l’aiuto di un fucile. Il termine include le granate da esercitazione a mano o per fucile.

0319

Cannelli

1.3 G

Cannelli

Oggetti costituiti da un innesco che provocano l’accensione e da una carica ausiliaria di esplosivo deflagrante come polvere nera, utilizzati per accendere una carica propulsiva in un bossolo ecc..

0320

Cannelli00

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0319

0333

Fuochi pirotecnici

1.1 G

Fuochi pirotecnici

Oggetti pirotecnici concepiti ai fini di divertimento.

0334

Fuochi pirotecnici

1.2 G

Cfr. la voce UN n. 0333

0335

Fuochi pirotecnici

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0333

0336

Fuochi pirotecnici

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0333

0362

Munizioni per esercitazioni

1.4 G

Munizioni per esercitazioni

Munizioni sprovviste di carica di scoppio principale, ma contenenti una carica di dispersione o di espulsione. Generalmente esse contengono anche una spoletta e una carica propulsiva.

0363

Munizioni per esercitazioni

1.4 G

Munizioni per esercitazioni

Munizioni contenenti una materia pirotecnica, utilizzate per provare l’efficacia o la potenza di nuovi elementi o l’insieme di nuove munizioni o di armi.

0372

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.2 G

Cfr. la voce UN n. 0318

0373

Artifici da segnalazione a mano

1.4 S

Cfr. la voce UN n. 0191

0403

Dispositivi illuminanti aerei

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0092

0418

Dispositivi illuminanti di superficie

1.2 G

Cfr. la voce UN n. 0092

0419

Dispositivi illuminanti di superficie

1.1 G

Cfr. la voce UN n. 0092

0420

Dispositivi illuminanti aerei

1.1 G

Cfr. la voce UN n. 0092

0421

Dispositivi illuminanti aerei

1.2 G

Cfr. la voce UN n. 0092

0424

Proiettili inerti con traccianti

1.3 G

Proiettili

Oggetti come una granata o palla lanciati da un cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da un fucile o da un’altra arma di piccolo calibro. Possono essere inerti, con o senza traccianti, e possono contenere una carica di dispersione, espulsione o scoppio. Il termine include proiettili inerti con traccianti, proiettili con carica di dispersione o espulsione, proiettili con carica di scoppio.

0425

Proiettili inerti con traccianti

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0424

0428

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.1 G

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

Oggetti che contengono materie pirotecniche e che sono destinati ad uso tecnico come produzione di calore, produzione di gas, effetti scenici ecc.. Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: munizioni, cartucce da segnalazione, tagli cavi esplosivi, fuochi pirotecnici, dispositivi illuminanti aerei, dispositivi illuminanti di superficie, dispositivi di sgancio esplosivi, rivetti esplosivi, torce da segnalazione a mano, segnali di pericolo, petardi per ferrovia, segnali fumogeni.

0429

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.2 G

Cfr. la voce UN n. 0428

0430

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0428

0431

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0428

0434

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.2 G

Proiettili

Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da un fucile o da un’altra arma di piccolo calibro. Possono essere inerti, con o senza traccianti, e possono contenere una carica di dispersione, espulsione o scoppio. Il termine include proiettili inerti con traccianti, proiettili con carica di dispersione o espulsione, proiettili con carica di scoppio.

0435

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0434

0452

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0372

0487

Segnali fumogeni

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0194

0488

Munizioni per esercitazioni

1.3 G

Munizioni per esercitazioni

Munizioni sprovviste di carica di scoppio principale, ma contenenti una carica di dispersione o di espulsione. Generalmente esse contengono anche una spoletta e una carica propulsiva. Il termine esclude i seguenti oggetti che sono elencati separatamente: granate da esercitazione.

0492

Petardi per ferrovia

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0194

0493

Petardi per ferrovia

1.4 G

Cfr. la voce UN n. 0194

0503

Gonfiatori pirotecnici di sacchi gonfiabili o moduli pirotecnici di sacchi gonfiabili o pretensionatori pirotecnici di cinture di sicurezza

1.4 G

 

Gruppo S

0110

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.4 S

Cfr. la voce UN n. 0318

0193

Petardi per ferrovia

1.4 S

Cfr. la voce UN n. 0194

0337

Fuochi pirotecnici

1.4 S

Cfr. la voce UN n. 0334

0345

Proiettili inerti con traccianti

1.4 S

Proiettili

Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da un fucile o da un’altra arma di piccolo calibro. Possono essere inerti, con o senza traccianti, e possono contenere una carica di dispersione, espulsione o scoppio.

0376

Cannelli

1.4 S

Cfr. la voce UN n. 0319

0404

Dispositivi illuminanti aerei

1.4 S

Cfr. la voce UN n. 0092

0405

Cartucce da segnalazione

1.4 S

Cartucce da segnalazione

Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali con l’aiuto di pistole segnalatrici ecc.

0432

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.4 S

 


ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

I.   Requisiti generali

1.

Ogni esplosivo deve essere progettato, fabbricato e fornito in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle persone, nonché da evitare danni ai beni materiali e all’ambiente in condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le normative relative alla sicurezza pubblica e le pratiche standard, fino a che viene utilizzato.

2.

Ogni esplosivo deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.

3.

Ogni esplosivo deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento che comporti ripercussioni minime sull’ambiente, se vengono impiegate tecniche adeguate.

II.   Requisiti speciali

1.   Come requisiti minimi, le seguenti informazioni e proprietà, se del caso, devono essere considerati o testati:

a)

progettazione e caratteristiche, compresa la composizione chimica, il grado di miscela e, eventualmente, le dimensioni e la distribuzione dei grani secondo la dimensione;

b)

stabilità fisica e chimica dell’esplosivo in tutte le condizioni ambientali a cui può essere esposto;

c)

sensibilità agli urti e all’attrito;

d)

compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica e fisica;

e)

purezza chimica dell’esplosivo;

f)

resistenza dell’esplosivo all’effetto dell’acqua qualora questo sia destinato ad essere usato nell’umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dall’acqua;

g)

resistenza alle temperature basse e alte qualora l’esplosivo sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell’esplosivo nel suo insieme;

h)

idoneità dell’esplosivo ad essere utilizzato in ambienti pericolosi (per esempio ambienti a rischio per la presenza di grisù, masse calde) qualora sia destinato ad essere usato in tali condizioni;

i)

caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l’innesco o l’accensione intempestivi o involontari;

j)

corretto caricamento e funzionamento dell’esplosivo quando è impiegato per lo scopo a cui è destinato;

k)

adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all’immagazzinamento, all’uso e allo smaltimento;

l)

la capacità dell’esplosivo, del sua confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento durante l’immagazzinamento fino alla «data di scadenza» indicata dal fabbricante;

m)

l’indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari per un funzionamento affidabile e sicuro dell’esplosivo.

2.   Ogni esplosivo deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l’esplosivo è destinato ad essere usato.

3.   Requisiti per le categorie di esplosivi

3.1.

Gli esplosivi detonanti devono anche soddisfare i seguenti requisiti:

a)

il metodo proposto per l’innesco deve garantire la detonazione sicura, affidabile e completa dell’esplosivo e deve condurre alla decomposizione completa di questo. Nel caso particolare delle polveri nere, viene verificata l’attitudine alla deflagrazione;

b)

gli esplosivi detonanti sotto forma di cartucce devono trasmettere la detonazione in condizioni di sicurezza e affidabilità lungo tutta la colonna di cartucce;

c)

i gas prodotti dagli esplosivi detonanti destinati all’uso sotterraneo possono contenere monossido di carbonio, gas nitrosi, altri gas, vapori o residui solidi sospesi nell’aria solo in quantità tali da non danneggiare la salute in condizioni d’uso normali.

3.2.

I cordoncini detonanti, le micce di sicurezza e i cordoncini di accensione devono anche soddisfare i seguenti requisiti:

a)

la copertura dei cordoncini detonanti, delle micce di sicurezza, delle altre micce e dei cordoncini di accensione deve avere un’adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico normale;

b)

i parametri per la velocità di combustione delle micce di sicurezza devono essere indicati e debitamente soddisfatti;

c)

i cordoncini detonanti devono poter essere innescati in condizioni di affidabilità, avere una capacità di innesco sufficiente e soddisfare i requisiti per quanto riguarda il deposito anche in condizioni climatiche particolari.

3.3.

I detonatori (inclusi i detonatori a scoppio ritardato) devono anche soddisfare i seguenti requisiti:

a)

i detonatori devono innescare in condizioni di affidabilità lo scoppio degli esplosivi detonanti destinati ad essere impiegati con loro in tutte le condizioni di uso prevedibili;

b)

i detonatori a scoppio ritardato devono poter essere innescati in condizioni di affidabilità;

c)

la capacità di innesco non deve essere compromessa dall’umidità;

d)

i tempi di ritardo dei detonatori a scoppio ritardato devono essere sufficientemente uniformi affinché sia insignificante il rischio che i ritardi di raccordi vicini si sovrappongano;

e)

le caratteristiche elettriche dei detonatori elettrici devono essere indicate sull’imballaggio (ad esempio corrente che non provoca incendi, resistenza);

f)

i cavi dei detonatori elettrici devono avere un isolamento e una resistenza meccanica sufficienti, anche a livello di connessioni con il detonatore, tenuto conto dell’impiego previsto.

3.4.

I propellenti e i propellenti per endoreattori devono anche soddisfare i seguenti requisiti:

a)

questi materiali non devono detonare quando sono impiegati per lo scopo a cui sono destinati;

b)

se necessario, i propellenti (ad esempio quelli a base di nitrocellulosa) devono essere stabilizzati contro la decomposizione;

c)

i propellenti per endoreattori non devono contenere bolle di gas o fessure involontarie che possono renderne pericoloso il funzionamento quando sono in forma compressa o in blocchi.


ALLEGATO III

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

MODULO B

Esame ue del tipo

1.

L’esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un esplosivo, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale esplosivo rispetta le prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.

2.

L’esame UE del tipo è effettuato in base a una valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico dell’esplosivo effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all’esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del prodotto finito (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).

3.

Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell’esplosivo alle prescrizioni applicabili della presente direttiva e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell’esplosivo. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

i)

una descrizione generale dell’esplosivo;

ii)

i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi delle componenti, delle sottounità, dei circuiti ecc.;

iii)

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’esplosivo;

iv)

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza essenziali della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

v)

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;

vi)

le relazioni sulle prove effettuate;

d)

i campioni rappresentativi della produzione prevista. L’organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;

e)

la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

4.

L’organismo notificato:

per l’esplosivo:

4.1.

esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico dell’esplosivo;

per i campioni:

4.2.

verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche;

4.3.

esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;

4.4.

esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante, applicando le altre pertinenti specifiche tecniche, soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva;

4.5.

concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

5.

L’organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l’organismo notificato rende pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.

6.

Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni della presente direttiva applicabili all’esplosivo in questione, l’organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.

Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità degli esplosivi fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

Se il tipo non soddisfa i requisiti della presente direttiva ad esso applicabili, l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7.

L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l’organismo notificato ne informa il fabbricante.

Il fabbricante informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell’esplosivo ai requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.

8.

Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell’autorità di notifica l’elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato. L’organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato.

10.

Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

MODULO C 2

Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali

1.   La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli esplosivi in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

2.   Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell’esplosivo fabbricato al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili della presente direttiva a essi applicabili.

3.   Controlli sul prodotto

Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti da tale organismo, per verificare la qualità dei controlli interni sugli esplosivi, tenuto conto tra l’altro della complessità tecnologica di tali prodotti e della quantità prodotta. Si esamina un adeguato campione dei prodotti finali, prelevato in loco dall’organismo notificato prima dell’immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformità dell’esplosivo al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Laddove un campione non è conforme al livello di qualità accettabile, l’organismo notificato adotta le opportune misure.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell’esplosivo funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità dell’esplosivo.

Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell’organismo notificato, il numero d’identificazione di quest’ultimo.

4.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo esplosivo conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva a esso applicabili.

4.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di esplosivo e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

MODULO D

Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione

1.   La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli esplosivi interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono ai requisiti della presente direttiva a essi applicabili.

2.   Produzione

Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova degli esplosivi interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta per gli esplosivi in questione.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di esplosivi contemplati;

d)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

e)

la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.

3.2.

Il sistema di qualità garantisce che gli esplosivi siano conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità del prodotto;

b)

dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;

c)

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

d)

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;

e)

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità dei prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3.

L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre all’esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore del prodotto interessato e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), per verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell’esplosivo a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5.

Il fabbricante deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Ai fini della valutazione il fabbricante consente all’organismo notificato l’accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3.

L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo esplosivo conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

5.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di esplosivo e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.   Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell’esplosivo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a)

la documentazione di cui al punto 3.1;

b)

le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

c)

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7.   Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

8.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

MODULO E

Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto

1.   La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli esplosivi interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

2.   Produzione

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l’ispezione del prodotto finale e le prove degli esplosivi interessati come indicato nel punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per gli esplosivi in questione.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di esplosivi contemplati;

d)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

e)

la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.

3.2.

Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli esplosivi al tipo descritto dal certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva a essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;

b)

degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

c)

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;

d)

dei mezzi per controllare l’efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

3.3.

L’organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle corrispondenti specifiche delle pertinenti norme armonizzate.

Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell’esplosivo a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5.

Il fabbricante deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Ai fini della valutazione il fabbricante consente all’organismo notificato l’accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3.

L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L’organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo esplosivo conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

5.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di esplosivo e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.   Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell’esplosivo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a)

la documentazione di cui al punto 3.1;

b)

le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

c)

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7.   Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

8.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

MODULO F

Conformità al tipo basata sulla verifica sul prodotto

1.   La conformità al tipo basata sulla verifica sul prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5.1 e 6 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli esplosivi interessati cui sono state applicate le disposizioni del punto 3 sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

2.   Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli esplosivi fabbricati al tipo approvato oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti della presente direttiva a essi applicabili.

3.   Verifica

Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua opportuni esami e prove per verificare la conformità dell’esplosivo al tipo approvato oggetto del certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

Gli esami e le prove di controllo della conformità degli esplosivi ai requisiti pertinenti sono effettuati, a scelta del fabbricante, mediante controllo e prova di ciascun prodotto, come specificato al punto 4 o esaminando e provando gli esplosivi su base statistica, come precisato al punto 5.

4.   Verifica della conformità mediante controllo e prova di ogni prodotto

4.1.

Tutti gli esplosivi vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, definite nelle pertinenti norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre specifiche tecniche pertinenti per verificare la conformità al tipo approvato oggetto del certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili della presente direttiva. In mancanza di una norma armonizzata, l’organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.

4.2.

L’organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione sull’esplosivo approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità a fini d’ispezione per dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato.

5.   Verifica statistica della conformità

5.1.

Il fabbricante adotta i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano l’omogeneità di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica i propri esplosivi in forma di lotti omogenei.

5.2.

Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso. Tutti gli esplosivi che compongono un campione vanno esaminati singolarmente e sottoposti a opportune prove, descritte nelle norme armonizzate, e/o a prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per verificarne la loro conformità al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e la conformità alle prescrizioni applicabili della presente direttiva e per stabilire se il lotto vada accettato o respinto. In mancanza di una norma armonizzata, l’organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.

5.3.

Se un lotto è accettato, sono considerati approvati tutti gli esplosivi che lo compongono, esclusi gli esplosivi del campione risultati non conformi.

L’organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni esplosivo approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato.

5.4.

Se un lotto è respinto, l’organismo notificato o l’autorità competente provvede a impedire l’immissione sul mercato di tale lotto. Se i lotti sono respinti frequentemente l’organismo notificato può sospendere la verifica statistica e prendere opportuni provvedimenti.

6.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

6.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo esplosivo conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

6.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di esplosivo e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Previo accordo dell’organismo notificato di cui al punto 3 e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre sugli esplosivi il numero d’identificazione di tale organismo.

Previo accordo dell’organismo notificato e sotto la sua responsabilità, il fabbricante può apporre il numero d’identificazione di tale organismo sull’esplosivo nel corso del processo di fabbricazione.

7.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non può assolvere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1.

MODULO G

Conformità basata sulla verifica dell’unità

1.   La conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l’esplosivo interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, è conforme ai requisiti della presente direttiva ad esso applicabili.

2.   Documentazione tecnica

2.1.

Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell’organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione permette di valutare la conformità dell’esplosivo ai requisiti pertinenti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell’esplosivo. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

a)

un descrizione generale dell’esplosivo;

b)

i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti ecc.;

c)

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’esplosivo;

d)

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

e)

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc., e

f)

le relazioni sulle prove effettuate.

2.2.

Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato.

3.   Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità dell’esplosivo fabbricato alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

4.   Verifica

L’organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste in altre specifiche tecniche, per verificare la conformità dell’esplosivo alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. In mancanza di una norma armonizzata, l’organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.

L’organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni esplosivo approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 4, il numero d’identificazione di quest’ultimo su ogni singolo esplosivo conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

5.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l’esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2.2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.


ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. XXXX) (1)

1.

Numero di prodotto, tipo, lotto o serie:

2.

Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato:

3.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

4.

Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilità):

5.

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:

6.

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7.

L’organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato:

8.

Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome, funzione) (firma):


(1)  L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.


ALLEGATO V

PARTE A

Direttive abrogate ed elenco delle modifiche successive

(di cui all’articolo 53)

Direttiva 93/15/CEE del Consiglio

(GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20).

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Solo il punto 13) dell’allegato II.

Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109).

Solo il punto 2.2 dell’allegato

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Solo la lettera b) dell’articolo 26, paragrafo 1

Direttiva 2004/57/CE della Commissione

(GU L 127 del 29.4.2004, pag. 73).

 

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale e date di applicazione

(di cui all’articolo 53)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

93/15/CEE (articoli 9,10, 11,12, 13 e 14)

30 settembre 1993

30 settembre 1993

93/15/CEE (tutti gli altri articoli)

30 giugno 1994

1 gennaio 1995

2004/57/CE

31 dicembre 2004

31 gennaio 2005


ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 93/15/CEE

Direttiva 2004/57/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 3

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 4

 

Articolo 2, punti da 3 a 6, 8, 13 e 14

 

Articolo 2, punti 2, 7, da 9 a 12 e da 15 a 24

Articolo 1, paragrafo 5

 

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 3

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 4

Articolo 2, paragrafo 3

 

Articolo 22

Articolo 3

 

Articolo 4 e articolo 5, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafi da 2 a 8

 

Articolo 6

 

Articolo 7

 

Articolo 8

 

 

Articolo 9

 

Articolo 10

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articolo 19

Articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 5

 

Articolo 43, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 20

 

Articolo 21

 

Articoli da 24 a 27

Articolo 6, paragrafo 2

 

Articoli da 28 a 40

Articolo 7, paragrafo 1

 

Articoli 22 e 23

Articolo 7, paragrafo 2

 

Articolo 22

Articolo 7, paragrafo 3

 

Articolo 22

 

Articolo 41

Articolo 8, paragrafo 1

 

Articoli 42 e 44

Articolo 8, paragrafo 2

 

Articolo 43

Articolo 8, paragrafo 3

 

Articolo 45

Articolo 9, paragrafo 1

 

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 9, paragrafo 3

 

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 4

 

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 5

 

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 6

 

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 7

 

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 8

 

Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 9, paragrafo 9

 

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 10, paragrafo 1

 

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

 

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

 

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

 

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5

 

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 11

 

Articolo 13

Articolo 12, paragrafo 1

 

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

 

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

 

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

 

Articolo 13, paragrafo 3

 

Articoli 46 e 47

 

Articolo 48

Articolo 13, paragrafo 4

 

Articolo 49, paragrafi da 2 a 5

Articolo 13, paragrafo 5

 

Articoli da 46 a 47

Articolo 14, primo comma

 

Articolo 16

Articolo 14, secondo comma

 

Articolo 15, paragrafi 1 e 4

Articolo 14, terzo comma

 

Articolo 15, paragrafi 2 e 4

Articolo 14, quarto comma

 

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 15

 

Articolo 16

 

Articolo 17

Articolo 17

 

Articolo 50

Articolo 18

 

Articolo 18

Articolo 19

 

Articoli 51 e 52

 

Articolo 53

 

Articolo 54

Articolo 20

 

Articolo 55

 

Articolo 1

 

Articolo 2

 

Articolo 3

 

Articolo 4

 

Articolo 5

 

Allegato I

Allegato I

 

Allegato II

Allegato I

 

Allegato II

Allegato II

 

Allegato III

Allegato III

 

Articolo 28

Allegato IV

 

Articolo 22

 

Allegato IV

 

Allegato V

 

Allegato VI


DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.


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