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Document 32016R0424

Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 81, 31.3.2016, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/03/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj

31.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/424 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2016

relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce norme relative agli impianti a fune progettati, costruiti e gestiti per trasportare persone.

(2)

La direttiva 2000/9/CE è basata sui principi del «nuovo approccio» stabiliti nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (4). Essa stabilisce pertanto unicamente i requisiti essenziali di sicurezza applicabili agli impianti a fune, mentre i dettagli tecnici sono adottati dal Comitato europeo di normazione (CEN) e dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec), in conformità al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). La conformità alle norme armonizzate così adottate, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornisce una presunzione di conformità alle prescrizioni della direttiva 2000/9/CE. L'esperienza ha dimostrato che tali principi di base hanno dato buoni risultati in tale settore e che dovrebbero essere mantenuti e ulteriormente promossi.

(3)

L'esperienza acquisita con l'attuazione della direttiva 2000/9/CE ha rivelato la necessità di modificare alcune sue disposizioni al fine di chiarirle e aggiornarle, garantendo così la certezza del diritto, soprattutto per quanto riguarda l'ambito di applicazione e la valutazione della conformità dei sottosistemi.

(4)

Poiché l'ambito di applicazione, i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità devono essere identici in tutti gli Stati membri, non vi è quasi alcuna flessibilità nel recepimento nel diritto nazionale di una direttiva basata sui principi del nuovo approccio. Per semplificare il quadro normativo, è opportuno sostituire la direttiva 2000/9/CE con un regolamento, che è lo strumento giuridico adeguato poiché prevede norme chiare e dettagliate, che non lasciano spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati membri, e garantisce quindi un'attuazione uniforme in tutta l'Unione.

(5)

La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce principi e disposizioni di riferimento comuni da applicare in tutta la normativa di armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. È pertanto opportuno adeguare la direttiva 2000/9/CE a tale decisione.

(6)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce norme concernenti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

(7)

È opportuno che il presente regolamento rifletta l'ambito di applicazione della direttiva 2000/9/CE. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone utilizzati in particolare nelle località turistiche di alta montagna, nei trasporti urbani o in strutture sportive. Fra gli impianti a fune rientrano principalmente i sistemi di risalita quali funicolari, funivie (funivie a va e vieni, a va o vieni, cabinovie, seggiovie) e sciovie. La trazione mediante cavo e la funzione di trasporto di passeggeri sono i criteri essenziali per determinare se gli impianti a fune siano oggetto del presente regolamento.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in tutti i suoi elementi ai nuovi impianti a fune, alle modifiche di impianti a fune per cui è necessaria una nuova autorizzazione e disciplina i sottosistemi e i componenti di sicurezza che sono nuovi per il mercato dell'Unione al momento in cui vi sono immessi, vale a dire i sottosistemi e i componenti di sicurezza nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione o i sottosistemi e i componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo. Il presente regolamento non si applica al riposizionamento di impianti a fune installati nel territorio dell'Unione né al riposizionamento di sottosistemi o componenti di sicurezza facenti parte integrante di tali impianti, salvo laddove tale riposizionamento comporti una modifica sostanziale dell'impianto a fune.

(9)

Sono stati sviluppati nuovi tipi di impianti a fune concepiti sia per il trasporto che per le attività ricreative. Occorre che tali impianti siano contemplati dal presente regolamento.

(10)

È opportuno escludere determinati impianti a fune dall'ambito di applicazione del presente regolamento, o perché oggetto di altra normativa specifica di armonizzazione dell'Unione oppure perché adeguatamente regolamentabili a livello nazionale.

(11)

Gli ascensori, compresi gli ascensori a fune, sia verticali che inclinati, che servono in maniera permanente determinati piani di edifici e di costruzioni e non operano tra stazioni di impianti a fune, sono oggetto di una normativa specifica dell'Unione e dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli impianti a fune disciplinati dal presente regolamento sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(12)

Gli impianti a fune classificati dagli Stati membri come impianti appartenenti al patrimonio storico o culturale, messi in servizio prima del 1o gennaio 1986 e ancora funzionanti, che non abbiano subito modifiche significative di progettazione o costruzione dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tale esclusione si applica anche ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza progettati specificamente per detti impianti a fune. Gli Stati membri dovrebbero assicurare un alto livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni riguardo a tali impianti a fune, se necessario tramite la legislazione nazionale.

(13)

Al fine di garantire la certezza del diritto, l'esclusione dei traghetti fluviali a fune dovrebbe riguardare tutti gli impianti a fune i cui utenti o veicoli si trovino sull'acqua, come gli impianti a fune per lo sci nautico.

(14)

Per garantire che gli impianti a fune e le loro infrastrutture, i loro sottosistemi e i loro componenti di sicurezza assicurino un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, è necessario stabilire norme per la progettazione e la costruzione degli impianti a fune.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero garantire la sicurezza degli impianti a fune all'atto della loro costruzione, della messa in servizio e durante l'esercizio.

(16)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di specificare i requisiti che essi reputino necessari per quanto riguarda l'utilizzo del suolo e la pianificazione regionale, e al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente, della salute e della sicurezza delle persone e in particolare dei lavoratori e del personale di servizio durante l'uso degli impianti a fune.

(17)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di specificare le procedure appropriate per l'autorizzazione dei progetti di impianti a fune, per la loro ispezione prima della loro messa in servizio e per il loro controllo durante l'esercizio.

(18)

Il presente regolamento dovrebbe tenere in considerazione il fatto che la sicurezza degli impianti a fune dipende tanto dai vincoli imposti dal sito quanto dalla qualità delle forniture industriali e dalle relative modalità di assemblaggio, montaggio in loco e controllo durante l'esercizio. Le cause di incidenti gravi possono essere legate alla scelta del sito, al sistema di trasporto in quanto tale, alle strutture o alle modalità di esercizio e manutenzione.

(19)

Sebbene non riguardi l'esercizio degli impianti a fune in quanto tale, il presente regolamento dovrebbe fornire un quadro generale mirato a garantire che tali impianti situati sul territorio degli Stati membri siano gestiti in modo tale da offrire ai passeggeri, al personale di servizio e ai terzi un elevato grado di protezione.

(20)

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che gli impianti a fune siano messi in servizio soltanto se ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e se non mettono a rischio la salute o la sicurezza di persone o beni quando debitamente installati, sottoposti a manutenzione e gestiti conformemente alla loro destinazione.

(21)

È opportuno che gli Stati membri stabiliscano procedure di autorizzazione alla costruzione degli impianti a fune progettati, nonché alla loro modifica e messa in servizio, al fine di garantire che tali impianti siano costruiti e montati nel sito di destinazione in modo sicuro, conformemente all'analisi di sicurezza, i cui risultati sono riportati nella relazione sulla sicurezza, e a tutti gli specifici requisiti normativi.

(22)

L'analisi di sicurezza relativa all' impianto a fune in progetto dovrebbe identificare i componenti da cui dipende la sicurezza dell'impianto stesso.

(23)

L'analisi di sicurezza relativa degli impianti a fune progettati dovrebbe tenere conto dei vincoli connessi all'esercizio degli impianti a fune, senza tuttavia compromettere il principio della libera circolazione delle merci per quanto riguarda i sottosistemi e i componenti di sicurezza o la sicurezza degli impianti stessi.

(24)

Le norme relative all'autorizzazione della messa in servizio di impianti a fune rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri. L'autorizzazione di messa in servizio è concessa dalle autorità o dagli organismi competenti. Anche il monitoraggio della sicurezza dell'esercizio degli impianti a fune rientra nella sfera di competenza degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto determinare la persona responsabile dell'impianto a fune e, di conseguenza, dell'analisi di sicurezza dell'impianto a fune progettato.

(25)

Il presente regolamento mira a garantire il funzionamento del mercato interno dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza degli impianti a fune. I sottosistemi e i componenti di sicurezza conformi al presente regolamento dovrebbero beneficiare del principio della libera circolazione delle merci.

(26)

Dovrebbe essere consentito installare sottosistemi e componenti di sicurezza in un impianto a fune, purché questi permettano la costruzione di impianti a fune conformi alle disposizioni del presente regolamento e che non mettano a rischio la salute o la sicurezza di persone o beni quando siano correttamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente alla loro destinazione.

(27)

I requisiti essenziali vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato dell'arte al momento della progettazione e della fabbricazione così come dei fattori tecnici ed economici che sono coerenti con un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza.

(28)

Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza ai requisiti del presente regolamento in funzione del rispettivo ruolo nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici quali la salute e la sicurezza delle persone e la tutela dei beni nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

(29)

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato soltanto sottosistemi e componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

(30)

Il fabbricante dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza, che dispone delle conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. È pertanto opportuno che la valutazione della conformità rimanga un obbligo esclusivo del fabbricante del sottosistema o del componente di sicurezza.

(31)

Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici e le autorità nazionali di vigilanza del mercato, gli Stati membri dovrebbero invitare gli operatori economici a indicare l'indirizzo di un sito web oltre all'indirizzo postale.

(32)

È necessario garantire che i sottosistemi e i componenti di sicurezza provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti del presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano applicato in merito adeguate procedure di valutazione della conformità dei medesimi. È opportuno pertanto far sì che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato sottosistemi o componenti di sicurezza conformi ai requisiti del presente regolamento e di non immettervi sottosistemi o componenti di sicurezza non conformi a tali requisiti o che presentano dei rischi. Si dovrebbe inoltre richiedere agli importatori di accertarsi che siano state svolte le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

(33)

Il distributore rende disponibile sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza dopo che il fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato. Egli dovrebbe agire con la dovuta diligenza, per garantire che la sua manipolazione del sottosistema o del componente di sicurezza non incida negativamente sulla sua conformità.

(34)

All'atto dell'immissione sul mercato di un sottosistema o di un componente di sicurezza, ogni importatore dovrebbe indicare sul sottosistema ovvero sul componente di sicurezza il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato, nonché l'indirizzo postale al quale può essere contattato e un sito web, se disponibile. Dovrebbero essere previste eccezioni per i casi in cui le dimensioni o la natura del sottosistema o del componente di sicurezza non consentono tale indicazione, compreso il caso in cui l'importatore sarebbe costretto ad aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul sottosistema o sul componente di sicurezza.

(35)

Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio d'impresa o che modifichi un sottosistema o un componente di sicurezza in modo tale da poter incidere sulla conformità ai requisiti stabiliti dal presente regolamento dovrebbe essere considerato il fabbricante di tale prodotto e assumersi i relativi obblighi.

(36)

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sui sottosistemi o i componenti di sicurezza in questione.

(37)

Garantire la rintracciabilità di un sottosistema o di un componente di sicurezza in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che ha messo a disposizione sul mercato sottosistemi o componenti di sicurezza non conformi. Nel conservare le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento per l'identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro un sottosistema o un componente di sicurezza o ai quali essi hanno fornito un sottosistema o un componente di sicurezza.

(38)

È opportuno che il presente regolamento si limiti a formulare i requisiti essenziali. Per agevolare la valutazione della conformità a tali requisiti è necessario prevedere la presunzione di conformità per gli impianti a fune, i sottosistemi e i componenti di sicurezza che sono conformi alle norme armonizzate adottate in forza del regolamento (UE) n. 1025/2012 ai fini della formulazione di specifiche tecniche dettagliate in relazione a tali requisiti, in particolare per quanto riguarda la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune.

(39)

Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura di obiezione a norme armonizzate che non soddisfano completamente le prescrizioni del presente regolamento.

(40)

Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che i sottosistemi e i componenti di sicurezza resi disponibili sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa proporzionalmente al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte fra tali moduli.

(41)

I fabbricanti di sottosistemi e componenti di sicurezza dovrebbero redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma del presente regolamento sulla conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione. La dichiarazione di conformità UE dovrebbe essere allegata al sottosistema o al componente di sicurezza.

(42)

Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie a identificare tutti gli atti dell'Unione applicabili ai sottosistemi o ai componenti di sicurezza dovrebbero essere disponibili in un'unica dichiarazione di conformità UE. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE può essere un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.

(43)

La marcatura CE, che indica la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE e la sua relazione con altre marcature sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008. Le norme relative all'apposizione della marcatura CE dovrebbero essere fissate nel presente regolamento.

(44)

Una verifica circa la conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza con i requisiti essenziali di cui al presente regolamento è necessaria per proteggere efficacemente i passeggeri, il personale di servizio e i terzi.

(45)

Le procedure di valutazione della conformità di cui al presente regolamento richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, notificati dagli Stati membri alla Commissione.

(46)

L'esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 2000/9/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di prestazioni degli organismi notificati in tutta l'Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi notificati eseguano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire requisiti obbligatori per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

(47)

Per garantire un livello coerente di qualità delle valutazioni della conformità, è inoltre necessario stabilire i requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

(48)

Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la conformità ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che sia conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(49)

Il sistema previsto dal presente regolamento dovrebbe essere completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accreditamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.

(50)

L'accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di disporre degli strumenti idonei a effettuare esse stesse tale valutazione. In tal caso, onde assicurare l'opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate da altre autorità nazionali, dovrebbero fornire alla Commissione e agli altri Stati membri la necessaria documentazione attestante che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.

(51)

Spesso, gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per i sottosistemi e i componenti di sicurezza da immettere sul mercato dell'Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate che eseguono la valutazione della conformità rispettino gli stessi requisiti applicati agli organismi notificati in relazione allo svolgimento delle attività di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi che devono essere notificati e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.

(52)

È necessario aumentare l'efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.

(53)

Poiché gli organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutta l'Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relativamente a un organismo notificato. È pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che questi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.

(54)

Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.

(55)

Le parti interessate dovrebbero avere il diritto di ricorrere contro l'esito di una valutazione di conformità eseguita da un organismo notificato. Per tale motivo, è importante assicurare che sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni adottate dagli organismi notificati.

(56)

Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.

(57)

La direttiva 2000/9/CE prevede già una procedura di salvaguardia che consente di contestare la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali, è necessario migliorare la procedura di salvaguardia attuale al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.

(58)

È opportuno completare il sistema attuale con una procedura che consenta di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per i beni. Esso dovrebbe consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali sottosistemi e componenti di sicurezza.

(59)

Nei casi in cui gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura adottata da uno Stato membro sia giustificata, non dovrebbero essere previsti ulteriori interventi da parte della Commissione, tranne qualora la non conformità possa essere attribuita a difetti della norma armonizzata.

(60)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(61)

Per l'adozione di atti di esecuzione che richiedono allo Stato membro notificante di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la loro notifica, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(62)

La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di atti di esecuzione relativi ai sottosistemi e componenti di sicurezza conformi che presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per i beni.

(63)

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza conformi che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(64)

In linea con la prassi consolidata, il comitato istituito a norma del presente regolamento può svolgere un ruolo utile esaminando le questioni riguardanti l'applicazione del regolamento stesso che possono essere sollevate dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.

(65)

Ogniqualvolta si esaminino questioni relative al presente regolamento, ad eccezione della sua esecuzione o di sue violazioni, vale a dire in un gruppo di esperti della Commissione, il Parlamento europeo dovrebbe ricevere, in linea con la prassi corrente, tutte le informazioni e la documentazione nonché, ove opportuno, l'invito a partecipare a tali riunioni.

(66)

La Commissione dovrebbe mediante atti di esecuzione e, data la loro particolare natura, deliberando senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, determinare se le misure adottate dagli Stati membri nei confronti di sottosistemi o componenti di sicurezza non conformi siano giustificate o meno.

(67)

È necessario prevedere disposizioni transitorie ragionevoli che consentano che sottosistemi e componenti di sicurezza già immessi sul mercato a norma della direttiva 2000/9/CE siano messi a disposizione sul mercato, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti.

(68)

Occorre prevedere disposizioni transitorie che consentano la messa in servizio di impianti a fune già installati a norma della direttiva 2000/9/CE.

(69)

È opportuno che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e della legislazione nazionale adottata a norma dello stesso e provvedano affinché tali norme siano applicate. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni dovrebbero tener conto della gravità, della durata e, se del caso, del carattere intenzionale della violazione. Inoltre le sanzioni dovrebbero considerare se l'operatore economico coinvolto abbia già commesso un'analoga violazione del presente regolamento in passato.

(70)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assicurare che gli impianti a fune soddisfino requisiti che offrano un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, garantendo nel contempo il funzionamento del mercato interno dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza, non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(71)

È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2000/9/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune. Contiene inoltre norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai nuovi impianti a fune adibiti al trasporto di persone, alle modifiche degli impianti a fune per le quali è richiesta una nuova autorizzazione e ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

agli ascensori di cui alla direttiva 2014/33/UE;

b)

agli impianti a fune classificati dagli Stati membri come impianti appartenenti al patrimonio storico o culturale, messi in servizio prima del 1o gennaio 1986 e ancora in esercizio, che non abbiano subito modifiche significative di progettazione o costruzione, compresi i sottosistemi e i componenti di sicurezza specificamente progettati per detti impianti;

c)

agli impianti destinati agli usi agricoli o forestali;

d)

agli impianti a fune al servizio di rifugi e baite di montagna destinati esclusivamente al trasporto di merci e di persone specificamente designate;

e)

alle attrezzature fisse e mobili che servono esclusivamente per il divertimento e a scopi ricreativi e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;

f)

agli impianti minerari o ad altri impianti in siti industriali utilizzati per attività industriali;

g)

agli impianti i cui utenti o veicoli si trovino sull'acqua.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «impianto a fune»: un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi, che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato;

2)   «sottosistema»: un sistema elencato nell'allegato I, sia singolarmente che in combinazione con altri, destinato ad essere installato in un impianto a fune;

3)   «infrastruttura»: le strutture delle stazioni o una struttura unitamente alle opere di linea appositamente progettate per ogni impianto a fune e costruite in loco, che tengono conto del tracciato e delle caratteristiche del sistema e che sono necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a fune, comprese le fondazioni;

4)   «componente di sicurezza»: ogni componente di attrezzature o qualsiasi dispositivo concepito per essere installato in un sottosistema o in un impianto a fune allo scopo di svolgere una funzione di sicurezza, il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza o la salute dei passeggeri, del personale di servizio o dei terzi;

5)   «requisiti tecnici per l'esercizio»: l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla costruzione e sono indispensabili per la sicurezza dell'esercizio dell'impianto a fune;

6)   «requisiti relativi alla manutenzione tecnica»: l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla costruzione e sono indispensabili per la manutenzione, mirata a mantenerne la sicurezza in esercizio, dell'impianto a fune;

7)   «funivia»: un impianto a fune i cui i veicoli sono tenuti sospesi e azionati da una o più funi;

8)   «sciovia»: un impianto a fune i cui passeggeri, opportunamente equipaggiati, sono trainati lungo un tracciato preparato a tale scopo;

9)   «funicolare»: un impianto a fune i cui i veicoli sono trainati da uno o più funi su una rotaia che può essere situata sul terreno o sostenuta da strutture fisse;

10)   «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un sottosistema o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o il suo uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

11)   «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un sottosistema o di un componente di sicurezza sul mercato dell'Unione;

12)   «messa in servizio»: l'operazione di primo avvio all'esercizio di un impianto a fune avente per oggetto esplicito il trasporto di persone;

13)   «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un sottosistema o un componente di sicurezza, o che lo fa progettare o fabbricare, e che lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o lo installa in un impianto a fune;

14)   «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività;

15)   «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un sottosistema o un componente di sicurezza originario di un paese terzo;

16)   «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza;

17)   «operatori economici»: il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore di un sottosistema o di un componente di sicurezza;

18)   «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un impianto a fune, un'infrastruttura, un sottosistema o un componente di sicurezza deve soddisfare;

19)   «norma armonizzata»: una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

20)   «accreditamento»: accreditamento come definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

21)   «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento come definito all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008.

22)   «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente regolamento in relazione a un sottosistema o a un componente di sicurezza;

23)   «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità in relazione a un sottosistema o a un componente di sicurezza, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

24)   «richiamo»: qualsiasi misura volta ad ottenere la restituzione di un sottosistema o di un componente di sicurezza già messo a disposizione della persona responsabile dell'impianto a fune;

25)   «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un sottosistema o di un componente di sicurezza presente nella catena di fornitura;

26)   «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

27)   «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il sottosistema o il componente di sicurezza è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.

Articolo 4

Messa a disposizione sul mercato di sottosistemi e componenti di sicurezza

I sottosistemi e i componenti di sicurezza sono messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi ai requisiti del presente regolamento.

Articolo 5

Messa in servizio degli impianti a fune

1.   Conformemente all'articolo 9, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a determinare le procedure per garantire che gli impianti a fune siano messi in servizio soltanto se sono conformi al presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza di persone o beni quando adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati secondo la loro destinazione.

2.   Conformemente all'articolo 9, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a determinare le procedure per garantire che i sottosistemi e i componenti di sicurezza siano installati negli impianti a fune soltanto se consentono la costruzione di impianti a fune che sono conformi al presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza di persone o beni quando adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e impiegati per l'uso cui sono destinati.

3.   Gli impianti a fune conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono conformi ai requisiti essenziali, di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.

4.   Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere i requisiti che ritengono necessari per garantire la tutela delle persone e, in particolare, dei lavoratori durante l'uso degli impianti a fune, a patto che ciò non implichi modifiche di detti impianti non previste dal presente regolamento.

Articolo 6

Requisiti essenziali

Gli impianti a fune e le loro infrastrutture, i loro sottosistemi e i loro componenti di sicurezza devono soddisfare i requisiti essenziali a loro applicabili di cui all'allegato II.

Articolo 7

Libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza

Gli Stati membri non vietano, né limitano, né ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza conformi al presente regolamento.

Articolo 8

Analisi di sicurezza e relazione sulla sicurezza degli impianti a fune progettati

1.   La persona responsabile dell'impianto a fune, determinata da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, svolge o fa svolgere un'analisi della sicurezza dell'impianto a fune progettato.

2.   L'analisi di sicurezza cui deve essere sottoposto ogni impianto a fune:

a)

tiene conto di tutte le modalità di esercizio previste;

b)

è realizzata secondo un metodo riconosciuto o consolidato;

c)

tiene conto dello stato dell'arte e della complessità dell'impianto a fune in questione;

d)

garantisce che la progettazione e la configurazione dell'impianto a fune tengano conto dell'ambiente circostante e delle situazioni più sfavorevoli al fine di garantire condizioni di sicurezza soddisfacenti;

e)

prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza dell'impianto a fune e dei suoi fattori esterni nelle fasi di progettazione, costruzione e messa in servizio;

f)

consente, in base all'esperienza maturata, di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi durante l'esercizio.

3.   L'analisi verte anche sui dispositivi di sicurezza ed i loro effetti sull'impianto a fune e sui sottosistemi connessi che essi fanno intervenire affinché i dispositivi di sicurezza:

a)

siano in grado di reagire a un primo guasto o cedimento rilevato in modo da rimanere in uno stato che garantisca la sicurezza, in una modalità di funzionamento ridotto o in un arresto in sicurezza (fail safe);

b)

siano ridondanti e sorvegliati; o

c)

siano tali che le probabilità di un loro cedimento possano essere valutate e i loro effetti siano d'un livello equivalente a quello dei dispositivi di sicurezza che soddisfano i criteri di cui alle lettere a) e b).

4.   L'analisi di sicurezza è utilizzata per redigere l'elenco dei rischi e delle situazioni pericolose, per raccomandare le misure previste per affrontare tali rischi e per determinare l'elenco dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza da installare nell'impianto a fune.

5.   Il risultato dell'analisi di sicurezza è riportato in una relazione sulla sicurezza.

Articolo 9

Autorizzazione degli impianti a fune

1.   Ciascuno Stato membro stabilisce le procedure di autorizzazione alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune situati nel suo territorio.

2.   La persona responsabile dell'impianto a fune, determinata da uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale, presenta la relazione sulla sicurezza di cui all'articolo 8, la dichiarazione di conformità UE e gli altri documenti relativi alla conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza, nonché la documentazione riguardante le caratteristiche dell'impianto a fune, all'autorità o organismo responsabile dell'autorizzazione dell'impianto a fune. La documentazione relativa all'impianto a fune comprende anche le condizioni e le limitazioni di esercizio, unitamente alle istruzioni per il mantenimento, la sorveglianza, la regolazione e la manutenzione dell'impianto a fune. Una copia di questi documenti viene conservata presso l'impianto a fune.

3.   Se caratteristiche, sottosistemi o componenti di sicurezza importanti di impianti a fune esistenti sono oggetto di modifiche che richiedono che lo Stato membro interessato rilasci una nuova autorizzazione di messa in servizio, tali modifiche e la loro incidenza sul complesso dell'impianto a fune soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato II.

4.   Gli Stati membri non utilizzano le procedure di cui al paragrafo 1 per vietare, limitare o ostacolare, per motivi legati ad aspetti contemplati dal presente regolamento, la costruzione e la messa in servizio di impianti a fune che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento e non presentano rischi per la salute o la sicurezza di persone o beni quando installati in modo corretto conformemente alla loro destinazione d'uso.

5.   Gli Stati membri non utilizzano le procedure di cui al paragrafo 1 per vietare, limitare o ostacolare la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza conformi al presente regolamento.

Articolo 10

Funzionamento degli impianti a fune

1.   Gli Stati membri fanno in modo che un impianto a fune rimanga in funzione solo se soddisfa le condizioni stabilite nella relazione sulla sicurezza.

2.   Qualora uno Stato membro constati che un impianto a fune autorizzato e utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso mette a rischio la salute o la sicurezza delle persone o beni, adotta tutte le misure appropriate per limitarne le condizioni di esercizio o per vietarne l'esercizio.

CAPO II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 11

Obblighi dei fabbricanti

1.   All'atto dell'immissione sul mercato dei loro sottosistemi o componenti di sicurezza o dell'installazione degli stessi in un impianto a fune, i fabbricanti garantiscono che tali prodotti sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.

2.   I fabbricanti di sottosistemi o componenti di sicurezza redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato VIII («documentazione tecnica») ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all'articolo 18.

Qualora la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza ai requisiti applicabili sia stata dimostrata mediante la procedura di cui al primo comma, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3.   I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di 30 anni a decorrere dall'immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza.

4.   I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui ad essere conforme al presente regolamento e tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza.

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un sottosistema o da un componente di sicurezza, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei passeggeri, del personale di servizio e dei terzi, eseguono una prova a campione dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami relativi ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza non conformi e i richiami di tali sottosistemi e componenti di sicurezza, mantenendone eventualmente un registro e informano i distributori di tale monitoraggio.

5.   I fabbricanti assicurano che i sottosistemi o componenti di sicurezza che hanno immesso sul mercato rechino un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione.

Qualora le dimensioni o la natura del sottosistema o del componente di sicurezza non lo consentano, i fabbricanti garantiscono che le informazioni prescritte si trovino sull'imballaggio o in un documento allegato al sottosistema al componente di sicurezza.

6.   I fabbricanti indicano, sul sottosistema o sul componente di sicurezza, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio d'impresa registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento allegato al sottosistema o al componente di sicurezza. L'indirizzo indica un unico recapito in cui il fabbricante può essere contattato. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti e dalle autorità di vigilanza del mercato. Qualora il fabbricante indichi l'indirizzo di un sito web, egli garantisce che le informazioni indicate sul sito siano accessibili e aggiornate.

7.   I fabbricanti garantiscono che al sottosistema o al componente di sicurezza siano allegate una copia della dichiarazione di conformità UE, le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza, scritte in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti, stabilita dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni in materia di sicurezza sono chiare, comprensibili e intelligibili.

Tuttavia, nel caso in cui un gran numero di sottosistemi o componenti di sicurezza sia fornito a un unico operatore economico o utente, il lotto o la partita interessati possono essere accompagnati da un'unica copia della dichiarazione di conformità UE.

8.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il sottosistema o il componente di sicurezza presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati hanno messo a disposizione tale sottosistema o componente di sicurezza, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

9.   I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, le forniscono tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I fabbricanti collaborano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai sottosistemi o dai componenti di sicurezza che hanno immesso sul mercato.

Articolo 12

Mandatari

1.   Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.

Gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e l'obbligo di redazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.

2.   Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti:

a)

mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di 30 anni dalla data di immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza;

b)

a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza;

c)

collaborare con le autorità nazionali competenti, su richiesta di queste ultime, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai sottosistemi o dai componenti di sicurezza che rientrano nel suo mandato.

Articolo 13

Obblighi degli importatori

1.   Gli importatori immettono sul mercato solo sottosistemi o componenti di sicurezza conformi.

2.   Prima di immettere sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'articolo 18. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il sottosistema o il componente di sicurezza rechi la marcatura CE e sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE, che ad esso siano allegate le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza e, ove opportuno, altri documenti richiesti nonché che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafi 5 e 6.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza non sia conforme ai requisiti essenziali applicabili dell'allegato II, non immette il sottosistema o il componente di sicurezza sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un sottosistema o un componente di sicurezza presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   Gli importatori indicano sul sottosistema o sul componente di sicurezza oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il sottosistema o il componente di sicurezza, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale possono essere contattati. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti e dalle autorità di vigilanza del mercato.

Qualora l'importatore indichi l'indirizzo di un sito web, garantisce che le informazioni indicate sul sito siano accessibili e aggiornate.

4.   Gli importatori garantiscono che al sottosistema o al componente di sicurezza siano allegate le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza, scritte in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti, stabilita dallo Stato membro interessato.

5.   Gli importatori garantiscono che, mentre un sottosistema o un componente di sicurezza è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non pregiudichino la sua conformità ai requisiti essenziali applicabili di cui all'allegato II.

6.   Ove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un sottosistema o da un componente di sicurezza, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei passeggeri, del personale di servizio e dei terzi, eseguono una prova a campione dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami relativi ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza non conformi e i richiami di tali sottosistemi e componenti di sicurezza, mantenendone eventualmente un registro, e informano i distributori di tale monitoraggio.

7.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il sottosistema o il componente di sicurezza presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati hanno messo a disposizione tale sottosistema o componente di sicurezza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

8.   Per un periodo di 30 anni dalla data in cui il sottosistema o il componente di sicurezza è stato immesso sul mercato, gli importatori conservano la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità su richiesta.

9.   A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. Gli importatori collaborano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai sottosistemi o dai componenti di sicurezza che hanno immesso sul mercato.

Articolo 14

Obblighi dei distributori

1.   Quando mettono un sottosistema o un componente di sicurezza a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento.

2.   Prima di mettere un sottosistema o un componente di sicurezza a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e che sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE, nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza e, ove opportuno, da altri documenti richiesti, redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utenti, stabilita dallo Stato membro interessato, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 13, paragrafo 3, rispettivamente.

Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza non sia conforme ai requisiti essenziali applicabili dell'allegato II, non rende disponibile sul mercato il sottosistema o il componente di sicurezza fino a quando non sia stato reso conforme Inoltre, quando il sottosistema o il componente di sicurezza presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   I distributori garantiscono che, mentre un sottosistema o un componente di sicurezza è sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non pregiudichino la sua conformità ai requisiti essenziali applicabili di cui all'allegato II.

4.   I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il sottosistema o il componente di sicurezza presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati hanno messo a disposizione tale sottosistema o componente di sicurezza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

5.   A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I distributori collaborano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai sottosistemi o dai componenti di sicurezza che hanno messo a disposizione sul mercato.

Articolo 15

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 11 quando immette sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un sottosistema o un componente di sicurezza già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità ai requisiti del presente regolamento.

Articolo 16

Identificazione degli operatori economici

Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

a)

qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un sottosistema o un componente di sicurezza;

b)

qualsiasi operatore economico e qualsiasi persona responsabile di un impianto a fune cui abbiano fornito un sottosistema o un componente di sicurezza.

Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per 30 anni dopo che è stato loro fornito un sottosistema o un componente di sicurezza e per 30 anni dopo che hanno fornito un sottosistema o un componente di sicurezza.

CAPO III

CONFORMITÀ DI SOTTOSISTEMI E COMPONENTI DI SICUREZZA

Articolo 17

Presunzione di conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza

I sottosistemi e i componenti di sicurezza conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono conformi ai requisiti essenziali, di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.

Articolo 18

Procedure di valutazione della conformità

1.   Prima di immetterlo sul mercato, il fabbricante sottopone il sottosistema o il componente di sicurezza a una procedura di valutazione della conformità ai sensi del paragrafo 2.

2.   La conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza è valutata, a scelta del fabbricante, tramite una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

a)

esame UE del tipo (modulo B — tipo di produzione) di cui all'allegato III in combinazione con una delle due procedure seguenti:

i)

conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D), di cui all'allegato IV;

ii)

conformità al tipo basata sulla verifica del sottosistema o del componente di sicurezza (modulo F), di cui all'allegato V;

b)

conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G), di cui all'allegato VI;

c)

conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto (modulo H 1), di cui all'allegato VII.

3.   I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato che esegue le procedure di cui al paragrafo 2, oppure in una lingua accettata da tale organismo.

Articolo 19

Dichiarazione di conformità UE

1.   La dichiarazione di conformità UE di un sottosistema o di un componente di sicurezza attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

2.   La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati da III a VII ed è continuamente aggiornata. È allegata al sottosistema o al componente di sicurezza ed è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il sottosistema o il componente di sicurezza viene immesso o reso disponibile sul mercato.

3.   Se a un sottosistema o a un componente di sicurezza si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, è compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

4.   Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del sottosistema o del componente di sicurezza ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 20

Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 21

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1.   La marcatura CE è apposta sul sottosistema o sul componente di sicurezza, o sulla relativa targhetta segnaletica, in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del sottosistema o del componente di sicurezza, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

2.   La marcatura CE è apposta sul sottosistema o sul componente di sicurezza prima della sua immissione sul mercato.

3.   La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario.

4.   La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un uso particolare.

5.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.

CAPO IV

NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 22

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente regolamento.

Articolo 23

Autorità di notifica

1.   Gli Stati membri designano un'autorità di notifica responsabile dell'elaborazione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 28.

2.   Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.   Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo ad un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis i requisiti di cui all'articolo 24. Inoltre, esso adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

4.   L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

Articolo 24

Requisiti relativi alle autorità di notifica

1.   L'autorità di notifica è istituita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

2.   L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.

3.   L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia adottata da persone competenti, diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.

4.   L'autorità di notifica non offre e non svolge attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale.

5.   L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6.   L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 25

Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 26

Requisiti relativi agli organismi notificati

1.   Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.   L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

3.   L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal sottosistema o dal componente di sicurezza che valuta.

Può essere ritenuto tale un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'uso o nella manutenzione di sottosistemi o componenti di sicurezza che esso valuta può essere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4.   Nessun organismo di valutazione della conformità, né i suoi alti dirigenti o il personale responsabile dell'esecuzione della valutazione della conformità possono essere al contempo progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o responsabili della manutenzione dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza sottoposti alla valutazione, né rappresentanti di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza valutati che sono necessari al funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali sottosistemi o componenti di sicurezza per fini privati.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'uso o nella manutenzione di tali sottosistemi o componenti di sicurezza, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non possono esercitare alcuna attività che possa pregiudicare la propria indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di valutazione della conformità per le quali sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non pregiudichino la riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità.

5.   Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale svolgono le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta nell'ambito specifico e sono liberi da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati a tali risultati.

6.   L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità, assegnatigli in base agli allegati da III a VII e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o a suo nome e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di sottosistemi o di componenti di sicurezza per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

a)

personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b)

la descrizione delle procedure in base alle quali è svolta la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riprodurre tali procedure. Esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

c)

le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del sottosistema o del componente di sicurezza in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

7.   Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a)

una formazione tecnica e professionale solida per tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b)

conoscenze soddisfacenti dei requisiti relativi alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c)

una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali, di cui all'allegato II, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione, nonché della normativa nazionale;

d)

la capacità di redigere certificati, documenti e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8.   È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9.   Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10.   Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi degli allegati da III a VII o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, ma non nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11.   Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma del presente regolamento e garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 27

Presunzione di conformità degli organismi notificati

Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume che sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 26 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprono tali requisiti.

Articolo 28

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1.   Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino requisiti di cui all'articolo 26 e ne informa l'autorità di notifica.

2.   Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata soltanto previo consenso del cliente.

4.   Gli organismi notificati tengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti relativi all'esame delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e al lavoro svolto da quest'ultimi ai sensi degli allegati da III a VII.

Articolo 29

Domanda di notifica

1.   L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

2.   La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità soddisfa i requisiti di cui all'articolo 26.

3.   Qualora non possa fornire un certificato di accreditamento, l'organismo di valutazione della conformità fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 26.

Articolo 30

Procedura di notifica

1.   Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 26.

2.   Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

3.   La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e il sottosistema/componente di sicurezza o i sottosistemi/componenti di sicurezza interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.

4.   Se la notifica non si basa su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali attestanti la competenza dell'organismo di valutazione della conformità e le disposizioni atte a garantire che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 26.

5.   L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi dalla notifica qualora non sia usato un accreditamento.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento.

6.   L'autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica.

Articolo 31

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1.   La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.

2.   La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione garantisce che tale elenco sia tenuto aggiornato.

Articolo 32

Modifiche delle notifiche

1.   Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o dell'inadempimento di tali obblighi. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2.   Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro di notifica adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 33

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui nutra dubbi o siano sottoposti alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato ai requisiti e alle responsabilità cui è sottoposto.

2.   Lo Stato membro di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione.

3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4.   La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui richiede allo Stato membro di notifica di adottare le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, di ritirare la notifica.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 34

Obblighi operativi degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati da III a VII.

2.   Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.

Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del sottosistema o del componente di sicurezza in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel farlo, rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza alle disposizioni del presente regolamento.

3.   Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di cui all'allegato II o alle norme armonizzate corrispondenti o ad altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato o un'approvazione.

4.   Un organismo notificato che nel corso del controllo della conformità successivo al rilascio di un certificato o di un'approvazione riscontri che un sottosistema o un componente di sicurezza non è più conforme, chiede al fabbricante di adottare le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato o l'approvazione.

5.   Qualora non siano adottate misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi.

Articolo 35

Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

Gli organismi notificati provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le loro decisioni.

Articolo 36

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:

a)

di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato o di un'approvazione;

b)

di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica;

c)

di eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

d)

su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e hanno come oggetto gli stessi sottosistemi o componenti di sicurezza, informazioni pertinenti su questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

Articolo 37

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 38

Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione provvede affinché sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma del presente regolamento, che funzioni correttamente sotto forma di gruppo di coordinamento di organismi notificati per gli impianti a fune.

Gli organismi notificati partecipano al lavoro di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.

CAPO V

VIGILANZA DEL MERCATO DELL'UNIONE, CONTROLLI SUI SOTTOSISTEMI E I COMPONENTI DI SICUREZZA CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL'UNIONE E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELL'UNIONE

Articolo 39

Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sui sottosistemi e i componenti di sicurezza che entrano nel mercato dell'Unione

Ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 40

Procedure a livello nazionale per i sottosistemi o i componenti di sicurezza che presentano rischi

1.   Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per i beni, effettuano una valutazione del sottosistema o del componente di sicurezza interessato che investa tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che il sottosistema o il componente di sicurezza non rispetta i requisiti di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il sottosistema o il componente di sicurezza conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente.

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.

2.   Qualora ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di adottare.

3.   L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i sottosistemi e di tutti i componenti di sicurezza interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.

4.   Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del sottosistema o del componente di sicurezza sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.

Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del sottosistema o del componente di sicurezza non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti addotti dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una delle due cause seguenti:

a)

non conformità del sottosistema o del componente di sicurezza ai requisiti relativi alla salute o alla sicurezza delle persone o alla tutela dei beni; oppure

b)

alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 17, che conferiscono la presunzione di conformità.

6.   Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del sottosistema o del componente di sicurezza interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.

7.   Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni avverso la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al sottosistema o al componente di sicurezza in questione, quale il suo ritiro dal mercato.

Articolo 41

Procedura di salvaguardia dell'Unione

1.   Se in esito alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni avverso una misura presa da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

2.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il sottosistema o il componente di sicurezza non conforme sia ritirato dal proprio mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.

3.   Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del sottosistema o del componente di sicurezza è attribuita alle carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 40, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 42

Sottosistemi o componenti di sicurezza conformi che presentano un rischio

1.   Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, ritiene che un sottosistema o un componente di sicurezza, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per i beni, chiede all'operatore economico interessato di prendere tutte le misure del caso per garantire che tale sottosistema o componente di sicurezza, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che il sottosistema o il componente di sicurezza sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2.   L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti i sottosistemi o di tutti i componenti di sicurezza interessati da esso messi a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del sottosistema o del componente di sicurezza interessato, la sua origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4.   La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e propone, all'occorrenza, opportune misure.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 3.

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute e della sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 4.

5.   La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 43

Non conformità formale

1.   Fatto salvo l'articolo 40, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a)

la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 21 del presente regolamento;

b)

la marcatura CE non è stata apposta;

c)

il numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione è stato apposto in violazione dell'articolo 21 o non è stato apposto;

d)

la dichiarazione di conformità UE non accompagna il sottosistema o il componente di sicurezza;

e)

la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata;

f)

la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata correttamente;

g)

la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;

h)

le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6, o all'articolo 13, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;

i)

qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all'articolo 11 o all'articolo 13 non è rispettato.

2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure del caso per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.

CAPO VI

PROCEDURA DI COMITATO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per gli impianti a fune. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

5.   La Commissione consulta il comitato nelle questioni per le quali la consultazione di esperti del settore è richiesta a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 o di un altro atto dell'Unione.

Il comitato può inoltre esaminare qualsiasi altra questione riguardante l'applicazione del presente regolamento sollevata dal suo presidente o da un rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.

Articolo 45

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento e della legislazione nazionale adottata a norma dello stesso. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere inasprite se l'operatore economico interessato ha precedentemente commesso un'analoga violazione del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro il 21 marzo 2018 e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva delle stesse.

2.   Gli Stati membri adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle norme sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione, da parte degli operatori economici, del presente regolamento.

Articolo 46

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di sottosistemi o componenti di sicurezza oggetto della direttiva 2000/9/CE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018.

Gli Stati membri non ostacolano la messa in servizio di impianti a fune oggetto della direttiva 2000/9/CE conformi a tale direttiva e installati prima del 21 aprile 2018.

Per quanto riguarda i componenti di sicurezza, gli attestati e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 2000/9/CE sono validi nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 47

Abrogazione

La direttiva 2000/9/CE è abrogata con effetto dal 21 aprile 2018.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

Articolo 48

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione:

a)

degli articoli da 22 a 38 e 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;

b)

dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  GU C 451 del 16.12.2014, pag. 81.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 febbraio 2016.

(3)  Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21).

(4)  GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(6)  Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

(7)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(8)  Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251).

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO I

SOTTOSISTEMI

Un impianto a fune si compone delle infrastrutture e dei sottosistemi elencati di seguito:

1.

Funi e attacchi di funi.

2.

Argani e freni.

3.

Dispositivi meccanici:

3.1.

Dispositivi di tensione delle funi.

3.2.

Meccanismi delle stazioni.

3.3.

Meccanica di linea.

4.

Veicoli:

4.1.

Cabine, sedili o dispositivi di traino.

4.2.

Sospensione.

4.3.

Carrelli.

4.4.

Collegamenti con la fune.

5.

Dispositivi elettrotecnici:

5.1.

Dispositivi di comando, di controllo e di sicurezza.

5.2.

Dispositivi di comunicazione e di informazione.

5.3.

Dispositivi parafulmini.

6.

Dispositivi di soccorso:

6.1.

Dispositivi di soccorso fissi.

6.2.

Dispositivi di soccorso mobili.


ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI

1.   Oggetto

Il presente allegato definisce i requisiti essenziali che si applicano alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune e ai sottosistemi e componenti di sicurezza nonché i requisiti tecnici per l'esercizio e quelli relativi alla manutenzione tecnica.

2.   Requisiti generali

2.1.   Sicurezza delle persone

La sicurezza dei passeggeri, del personale di servizio e dei terzi è un requisito fondamentale per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune.

2.2.   Principi di sicurezza

Per quanto riguarda la progettazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune, devono essere applicati nell'ordine i principi seguenti:

eliminare o, qualora non sia possibile, ridurre i pericoli mediante soluzioni progettuali o costruttive,

definire e adottare tutte le misure di protezione necessarie rispetto ai pericoli che non possono essere eliminati mediante soluzioni progettuali o costruttive,

definire e rendere note le precauzioni da adottare per evitare i pericoli che non è stato possibile eliminare completamente mediante le soluzioni e le misure di cui al primo e al secondo trattino.

2.3.   Considerazione dei fattori esterni

Ogni impianto a fune deve essere progettato e costruito in modo che possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza tenendo conto del tipo di impianto, delle caratteristiche fisiche e della natura del terreno e dell'ambiente circostante, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze.

2.4.   Dimensionamento

L'impianto a fune, i sottosistemi e tutti i suoi componenti di sicurezza devono essere dimensionati, progettati e realizzati in modo da resistere con un grado di sicurezza sufficiente alle sollecitazioni corrispondenti a tutte le condizioni prevedibili, anche fuori esercizio, tenendo conto in particolare delle azioni esterne, degli effetti dinamici e dei fenomeni di fatica, conformemente allo stato dell'arte, in particolare per la scelta dei materiali.

2.5.   Assemblaggio

2.5.1.   L'impianto a fune, i sottosistemi e tutti i componenti di sicurezza devono essere progettati e realizzati in modo da garantirne l'assemblaggio e l'installazione in condizioni di sicurezza.

2.5.2.   I componenti di sicurezza devono essere progettati in modo da rendere impossibili errori di assemblaggio, per il modo in cui sono costruiti o per l'apposizione di marcature appropriate sui componenti stessi.

2.6.   Integrità dell'impianto a fune

2.6.1.   I componenti di sicurezza devono essere progettati, realizzati e utilizzati in modo che sia sempre garantita la loro integrità funzionale e/o la sicurezza dell'impianto a fune, secondo quanto definito nell'analisi di sicurezza di cui all'articolo 8, affinché un loro guasto sia altamente improbabile e con un adeguato margine di sicurezza.

2.6.2.   L'impianto a fune deve essere progettato e realizzato in modo che, nel suo esercizio, qualsiasi eventuale guasto di un componente che possa mettere a rischio la sicurezza, sia oggetto di un'adeguata contromisura tempestiva.

2.6.3.   Le garanzie di cui ai punti 2.6.1 e 2.6.2 devono applicarsi durante tutto l'intervallo di tempo compreso tra due ispezioni previste per il componente di cui si tratta. Gli intervalli di tempo tra le ispezioni dei componenti di sicurezza devono essere chiaramente specificati nelle istruzioni.

2.6.4.   I componenti di sicurezza installati come pezzi di ricambio negli impianti a fune devono soddisfare i requisiti essenziali del presente regolamento nonché le condizioni riguardanti la corretta interazione con le altre parti dell'impianto.

2.6.5.   Devono essere adottate misure affinché gli effetti di un incendio nell'impianto a fune non mettano a rischio la sicurezza delle persone.

2.6.6.   Devono essere adottate misure particolari per proteggere gli impianti e le persone dalle conseguenze dei fulmini.

2.7.   Dispositivi di sicurezza

2.7.1.   Qualsiasi malfunzionamento che si verifichi nell'impianto a fune capace di provocare un guasto pregiudizievole per la sicurezza deve, se possibile, essere rilevato, segnalato e trattato da un dispositivo di sicurezza. Lo stesso vale per qualsiasi avvenimento esterno normalmente prevedibile e che possa mettere a repentaglio la sicurezza.

2.7.2.   L'impianto a fune deve poter essere arrestato manualmente in qualsiasi momento.

2.7.3.   Dopo un arresto provocato da un dispositivo di sicurezza, la rimessa in funzione dell'impianto a fune deve essere possibile solo dopo che siano state adottate le misure del caso.

2.8.   Requisiti relativi alla manutenzione tecnica

L'impianto a fune deve essere progettato e realizzato in modo da consentire di effettuare i lavori di manutenzione e di riparazione, ordinari e straordinari, in condizioni di sicurezza.

2.9.   Disturbo

L'impianto a fune deve essere progettato e realizzato in modo che il disturbo interno ed esterno derivante dalle emissioni di gas inquinanti, dal rumore o dalle vibrazioni sia contenuto nei limiti prescritti.

3.   Requisiti relativi all'infrastruttura

3.1.   Tracciato, velocità, distanza tra i veicoli

3.1.1.   L'impianto a fune deve essere progettato per funzionare in condizioni di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dell'ambiente circostante, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, in modo da non provocare inconvenienti o pericoli, in qualsiasi condizione di esercizio o di manutenzione o in caso di evacuazione delle persone.

3.1.2.   Si deve garantire lateralmente e verticalmente una distanza sufficiente tra i veicoli, i dispositivi di traino, le vie di corsa, le funi ecc. e le eventuali opere nonché gli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, tenendo conto degli spostamenti verticali, longitudinali e laterali delle funi e dei veicoli o dei dispositivi di traino nelle condizioni prevedibili di esercizio più sfavorevoli.

3.1.3.   La distanza massima tra i veicoli e il suolo deve tener conto della natura dell'impianto a fune, dei tipi di veicoli e delle modalità di soccorso. Nel caso di veicoli aperti, essa deve tenere conto del pericolo di caduta e degli aspetti psicologici connessi all'altezza di sorvolo.

3.1.4.   La velocità massima dei veicoli o dei dispositivi di traino, la loro equidistanza minima nonché le loro prestazioni di accelerazione e di frenatura devono essere scelti in modo da garantire la sicurezza delle persone e dell'esercizio dell'impianto a fune.

3.2.   Stazioni e opere di linea

3.2.1.   Le stazioni e le opere di linea devono essere progettate, realizzate ed attrezzate in modo da essere stabili. Devono consentire una guida sicura delle funi, dei veicoli e dei dispositivi di traino e devono poter essere sottoposte a manutenzione in piena sicurezza, indipendentemente dalle possibili condizioni di esercizio.

3.2.2.   Le aree di imbarco e di sbarco dell'impianto a fune devono essere progettate in modo da garantire la circolazione dei veicoli, dei dispositivi di traino e delle persone in condizioni di sicurezza. Il movimento dei veicoli e dei dispositivi di traino nelle stazioni deve poter avvenire senza pericoli per le persone, tenendo conto della loro eventuale partecipazione attiva.

4.   Requisiti relativi alle funi, agli argani e ai freni nonché agli impianti meccanici ed elettrici

4.1.   Funi e relativi appoggi

4.1.1.   Si devono adottare tutte le misure conformemente allo stato dell'arte, per:

evitare la rottura delle funi e dei relativi attacchi,

rispettare i valori limite di sollecitazione,

assicurarne la sicurezza sugli appoggi ed impedirne lo scarrucolamento,

permetterne la sorveglianza.

4.1.2.   Non è possibile eliminare ogni pericolo di scarrucolamento delle funi; si devono adottare misure per garantire, in caso di scarrucolamento, la trattenuta delle funi e l'arresto dell'impianto a fune senza rischi per le persone.

4.2.   Impianti meccanici

4.2.1.   Argani

Le prestazioni e le possibilità di impiego dell'argano devono essere adeguate ai vari regimi e modalità di esercizio.

4.2.2.   Sistema di trazione di emergenza

L'impianto a fune deve disporre di un sistema di trazione di emergenza alimentato da una fonte di energia indipendente dal sistema di trazione principale, a meno che l'analisi di sicurezza dimostri che un sistema di trazione di emergenza non è necessario per consentire un'evacuazione semplice, rapida e sicura degli utenti dall'impianto, in particolare dai veicoli o dai dispositivi di traino.

4.2.3.   Frenatura

4.2.3.1.   In caso di urgenza, l'arresto dell'impianto a fune e/o dei veicoli deve essere possibile in qualsiasi momento e nelle condizioni più sfavorevoli di carico e di aderenza sulla puleggia motrice ammesse durante l'esercizio. Lo spazio di arresto deve essere tanto breve quanto lo richiede la sicurezza dell'impianto.

4.2.3.2.   I valori di decelerazione devono essere compresi entro limiti opportunamente fissati in modo da garantire la sicurezza delle persone, nonché il buon comportamento dei veicoli, delle funi e delle altre parti dell'impianto a fune.

4.2.3.3.   Su tutti gli impianti a fune, la frenatura deve essere ottenuta mediante due o più sistemi, ciascuno in grado di provocare l'arresto, e coordinati in modo da sostituire automaticamente il sistema in azione qualora la sua efficacia risultasse insufficiente. L'ultimo sistema di frenatura dell'impianto a fune deve esercitare la sua azione il più vicino possibile alla fune di trazione. Queste disposizioni non si applicano alle sciovie.

4.2.3.4.   L'impianto a fune deve essere munito di un dispositivo di arresto e di blocco efficace che impedisca qualsiasi rimessa in moto intempestiva.

4.3.   Dispositivi di comando

I dispositivi di comando devono essere progettati e realizzati in modo da essere sicuri e affidabili nonché resistenti alle sollecitazioni normali di esercizio e ai fattori esterni come l'umidità, le temperature estreme e le interferenze elettromagnetiche, in modo da non provocare situazioni pericolose, anche in caso di manovre errate.

4.4.   Dispositivi di comunicazione

Il personale di servizio deve poter comunicare in qualsiasi momento mediante opportuni dispositivi e, in caso di urgenza, deve poter informare i passeggeri.

5.   Veicoli e dispositivi di traino

5.1.   I veicoli e/o i dispositivi di traino devono essere progettati e attrezzati in modo che, nelle condizioni di esercizio prevedibili, nessun passeggero o membro del personale di servizio possa cadere o correre altri pericoli.

5.2.   Gli attacchi dei veicoli e dei dispositivi di traino devono essere progettati e realizzati in modo che anche nelle condizioni più sfavorevoli:

non danneggino la fune, o

non possano scorrere, salvo consentire uno slittamento non rilevante per la sicurezza del veicolo, del dispositivo di traino o dell'impianto.

5.3.   Le porte dei veicoli (delle vetture, delle cabine) devono essere progettate e realizzate in modo da potere essere chiuse e bloccate. Il pavimento e le pareti dei veicoli devono essere progettati e fabbricati in modo da resistere in qualsiasi circostanza alle pressioni e ai carichi derivanti dai passeggeri e dai membri del personale di servizio.

5.4.   Se per la sicurezza di esercizio è richiesta la presenza di un agente a bordo del veicolo, quest'ultimo deve essere munito di attrezzature che gli consentano di esercitare le sue funzioni.

5.5.   I veicoli e/o i dispositivi di traino e, in particolare, le loro sospensioni devono essere progettati e realizzati in modo da garantire la sicurezza degli addetti che intervengono sugli stessi nel rispetto delle opportune regole e istruzioni.

5.6.   Nel caso di veicoli ad ammorsamento automatico, devono essere adottate tutte le disposizioni per arrestare, senza rischi per i passeggeri o i membri del personale di servizio, prima dell'uscita, un veicolo non correttamente accoppiato alla fune e, in entrata, un veicolo non disaccoppiato per evitare che tali veicoli precipitino.

5.7.   Negli impianti in cui i veicoli viaggiano su via di corsa (quali i veicoli di funicolari e di funivie multifuni) gli stessi devono essere dotati di dispositivo di frenatura che agisca automaticamente sulla via di corsa allorquando la rottura della fune traente non possa ragionevolmente essere esclusa.

5.8.   Qualora altre misure non possano escludere pericoli di scarrucolamento, il veicolo deve essere munito di un dispositivo antiscarrucolante che ne consenta l'arresto senza rischi per le persone.

6.   Dispositivi per passeggeri e personale di servizio

L'accesso alle aree di imbarco e l'uscita dalle aree di sbarco, nonché l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e del personale di servizio, devono essere organizzati, per quanto concerne il movimento e l'arresto del veicolo, in modo da garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale di servizio, in particolare nelle zone in cui vi è pericolo di caduta.

L'impianto a fune deve poter essere usato da bambini e persone a mobilità ridotta senza pericoli per la loro sicurezza, se è previsto che esso effettui il trasporto delle suddette categorie di persone.

7.   Requisiti tecnici per l'esercizio

7.1.   Sicurezza

7.1.1.   Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche affinché l'impianto a fune possa essere utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso e alle sue specifiche tecniche nonché alle condizioni di esercizio prescritte e affinché possano essere rispettate le istruzioni per la manutenzione e la sicurezza di esercizio. Il manuale di istruzioni e le avvertenze corrispondenti devono essere redatti in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti, stabilita dallo Stato membro nel cui territorio è costruito l'impianto.

7.1.2.   Le persone responsabili dell'esercizio dell'impianto a fune devono essere dotate dei mezzi materiali adeguati ed essere qualificate per svolgere questo compito.

7.2.   Sicurezza in caso di arresto dell'impianto a fune

Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche affinché, in caso di arresto dell'impianto a fune senza possibilità di una rapida rimessa in esercizio, i passeggeri e il personale di servizio possano essere condotti in luogo sicuro, entro un periodo di tempo adeguato, in funzione del tipo di impianto e dell'ambiente circostante.

7.3.   Altre disposizioni particolari attinenti alla sicurezza

7.3.1.   Posti di manovra e di lavoro

Gli elementi mobili normalmente accessibili nelle stazioni devono essere progettati, realizzati e installati in modo da escludere pericoli oppure, se questi ultimi sussistono, da munirli di dispositivi di protezione, in modo da prevenire qualsiasi contatto diretto con parti dell'impianto a fune che possa provocare incidenti. Questi dispositivi non devono poter essere facilmente smontati o messi fuori uso.

7.3.2.   Pericoli di caduta

I posti e le zone di lavoro o di intervento, anche se occasionali, e il loro accesso devono essere progettati e costruiti in modo da evitare la caduta delle persone che vi devono lavorare o circolare. Qualora la costruzione non fosse adeguata, i posti di lavoro devono inoltre essere muniti di punti di ancoraggio per l'attrezzatura individuale di protezione contro le cadute.


ALLEGATO III

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI SOTTOSISTEMI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA: MODULO B: CERTIFICAZIONE UE — TIPO DI PRODUZIONE

1.

La certificazione UE è la parte di una procedura di valutazione della conformità in cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un sottosistema o di un componente di sicurezza nonché verifica e certifica che il progetto tecnico rispetta i requisiti del presente regolamento ad esso applicabili.

2.

La certificazione UE consiste nella valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del sottosistema o del componente di sicurezza effettuata esaminando la documentazione tecnica di cui al punto 3, unitamente a un campione, rappresentativo della produzione prevista, del sottosistema o del componente di sicurezza completo (tipo di produzione).

3.

Il fabbricante presenta la domanda di certificazione UE all'organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve includere:

a)

il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

b)

una dichiarazione scritta che attesti che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

la documentazione tecnica relativa al sottosistema e/o al componente di sicurezza conformemente all'allegato VIII;

d)

un campione rappresentativo del sottosistema o del componente di sicurezza previsto o l'indicazione del luogo in cui tale campione può essere esaminato. L'organismo notificato può richiedere altri campioni, qualora necessari per svolgere il programma di prove.

4.

L'organismo notificato:

4.1.

esamina la documentazione tecnica per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del sottosistema o del componente di sicurezza;

4.2.

verifica che i campioni siano stati fabbricati in conformità alla documentazione tecnica ed individua gli elementi progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;

4.3.

effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, tali soluzioni siano state applicate correttamente;

4.4.

esegue o fa eseguire esami e prove appropriati per controllare se, nel caso non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali del presente regolamento;

4.5.

concorda con il fabbricante il luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove.

5.

L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le attività intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

6.

Se il tipo soddisfa i requisiti del presente regolamento, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Il certificato deve riportare il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità, i dati necessari per l'identificazione del tipo omologato (sottosistema o componente di sicurezza) nonché, se necessario, la descrizione del suo funzionamento. Il certificato può avere uno o più allegati.

Il certificato di esame UE del tipo e gli allegati devono contenere tutte le informazioni atte a consentire la valutazione della conformità del sottosistema e dei componenti di sicurezza fabbricati al tipo esaminato e il controllo del prodotto in funzione. Tale certificato indica inoltre le condizioni cui il suo rilascio è eventualmente soggetto e comprende le descrizioni e i disegni necessari per identificare il tipo omologato.

La validità del certificato non deve essere superiore a 30 anni a decorrere dalla data del rilascio.

Se il tipo non soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e ne informa il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7.

L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo omologato non è più conforme ai requisiti applicabili del presente regolamento. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo ne informa il fabbricante.

Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di qualsiasi modifica al tipo omologato che possa incidere sulla conformità del sottosistema o del componente di sicurezza ai requisiti essenziali del presente regolamento o sulle condizioni di validità del certificato.

L'organismo notificato esamina la modifica e comunica al fabbricante se il certificato di esame UE del tipo rimane valido o se sono necessari ulteriori esami, verifiche o prove. L'organismo notificato rilascia un supplemento del certificato di esame UE del tipo iniziale o richiede la presentazione di una nuova domanda di certificazione UE, secondo i casi.

8.

Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi da esso rilasciati o ritirati, e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tale autorità l'elenco dei certificati e/o dei relativi supplementi da esso rifiutati, sospesi o altrimenti limitati.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti limitati e, su richiesta, dei certificati e/o dei relativi supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, unitamente alla documentazione tecnica, per 30 anni dalla data di immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza.

10.

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 7 e 9 possono essere adempiuti dal suo mandatario, purché siano specificati nel mandato.


ALLEGATO IV

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI SOTTOSISTEMI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA: MODULO D: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE

1.   La conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i sottosistemi o i componenti di sicurezza in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente regolamento ad essi applicabili.

2.   Fabbricazione

Il fabbricante adotta un sistema di qualità approvato per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza in questione, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza, come specificato al punto 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità all'organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

b)

una dichiarazione scritta che attesti che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

tutte le informazioni pertinenti sui sottosistemi o i componenti di sicurezza approvati nell'ambito del modulo B;

d)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

e)

la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e una copia del certificato o dei certificati di esame UE del tipo;

f)

informazioni sui siti presso cui il sottosistema o il componente di sicurezza è fabbricato.

3.2.

Il sistema di qualità garantisce la conformità dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza al tipo o ai tipi descritti nel certificato o nei certificati di esame UE del tipo e ai requisiti del presente regolamento ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante sono documentati in modo sistematico e ordinati sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e documenti riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;

b)

dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;

c)

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

d)

della documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove e alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;

e)

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta per il prodotto e che il sistema di qualità funzioni efficacemente.

3.3.

L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per stabilire se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

L'organismo presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti della norma armonizzata pertinente.

L'audit comprende una visita di valutazione ai siti presso cui i sottosistemi o i componenti di sicurezza sono fabbricati, ispezionati e testati.

Oltre ad avere esperienza in tema di sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'audit deve comprendere almeno un membro con esperienza di valutazione nel settore degli impianti a fune e nell'ambito tecnologico dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza in questione, che inoltre conosca i requisiti applicabili del presente regolamento. L'audit prevede una visita di valutazione presso gli stabilimenti del fabbricante. Il gruppo incaricato dell'audit esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), per verificare la capacità del fabbricante di individuare i requisiti applicabili del presente regolamento e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza a tali requisiti.

La decisione viene comunicata al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'audit e la motivazione circostanziata della decisione di valutazione.

3.4.

Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a far sì che tale sistema rimanga adeguato ed efficace.

3.5.

Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica che intende apportare al medesimo.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo comunica al fabbricante il risultato della valutazione. Nel caso di una seconda valutazione, esso comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione di valutazione.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante adempia tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Ai fini della valutazione, il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni informazione utile, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

la documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove e alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3.

L'organismo notificato svolge periodicamente, almeno ogni due anni, audit per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sugli audit effettuati.

4.4.

L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In occasione di tali visite, l'organismo notificato può, se necessario, svolgere o far svolgere prove sul prodotto, per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero di identificazione di quest'ultimo, su ogni singolo sottosistema o componente di sicurezza conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente regolamento.

5.2.

Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di sottosistema o componente di sicurezza, che tiene a disposizione delle autorità nazionali per 30 anni dalla data di immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di sottosistema o componente di sicurezza per cui è stata redatta.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.   Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di 30 anni dalla data di immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza:

a)

la documentazione di cui al punto 3.1;

b)

le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5, quale approvata;

c)

le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7.   Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tale autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti limitate, illustrando i motivi della sua decisione e, su richiesta, delle approvazioni da esso rilasciate.

Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

L'organismo notificato conserva una copia delle approvazioni rilasciate e degli allegati e dei supplementi.

8.   Mandatario

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo mandatario, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.


ALLEGATO V

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI SOTTOSISTEMI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA: MODULO F: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL SOTTOSISTEMA O DEL COMPONENTE DI SICUREZZA

1.   La conformità al tipo basata sulla verifica del sottosistema o del componente di sicurezza è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5.1 e 6 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i sottosistemi o i componenti di sicurezza in questione, ai quali sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3, sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente regolamento ad essi applicabili.

2.   Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza fabbricati al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti del presente regolamento a essi applicabili.

3.   Verifica

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sottosistema o componente di sicurezza all'organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

b)

una dichiarazione scritta che attesti che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

tutte le informazioni pertinenti sui sottosistemi o i componenti di sicurezza approvati nell'ambito del modulo B;

d)

la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e una copia del certificato o dei certificati di esame UE del tipo;

e)

informazioni sui siti presso cui il sottosistema o il componente di sicurezza può essere esaminato.

3.2.

L'organismo notificato esegue o fa eseguire gli esami e le prove del caso per verificare la conformità dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente regolamento.

Gli esami e le prove intesi a verificare la conformità dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza ai requisiti applicabili sono effettuati, a scelta del fabbricante, o esaminando e sottoponendo a prova ogni sottosistema o componente di sicurezza come indicato al punto 4, o esaminando e sottoponendo a prova i sottosistemi o i componenti di sicurezza su base statistica come specificato al punto 5.

4.   Verifica della conformità mediante esame e prova di ogni sottosistema o componente di sicurezza

4.1.

Tutti i sottosistemi o i componenti di sicurezza sono esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, definite nella(e) pertinente(i) norma(e) armonizzata(e), e/o a prove equivalenti previste da altre specifiche tecniche pertinenti, per verificarne la conformità al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente regolamento.

In assenza di tali norme armonizzate l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.

4.2.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuati e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni sottosistema o componente di sicurezza approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità a fini di ispezione per 30 anni dalla data di immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza.

5.   Verifica statistica della conformità

5.1.

Il fabbricante adotta tutti i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano l'omogeneità di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica il proprio sottosistema o componente di sicurezza in forma di lotti omogenei.

5.2.

Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso. Tutti i sottosistemi o i componenti di sicurezza che fanno parte di un campione sono esaminati singolarmente e sottoposti a opportune prove descritte nella(e) norma(e) armonizzata(e) e/o a prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche per verificarne la conformità al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente regolamento e stabilire se il lotto è accettato o respinto. In assenza di tali norme armonizzate l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.

5.3.

Se un lotto è accettato, tutti i sottosistemi o i componenti di sicurezza del lotto sono considerati approvati, ad eccezione dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza del campione che siano risultati non conformi.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuati e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni sottosistema o componente di sicurezza approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per 30 anni dalla data di immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza.

5.4.

Se un lotto è respinto, l'organismo notificato o l'autorità competente adotta le misure del caso per impedirne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può sospendere la verifica statistica e prendere misure appropriate.

6.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

6.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero di identificazione di quest'ultimo, su ogni singolo sottosistema o componente di sicurezza conforme al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente regolamento.

6.2.

Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di sottosistema o componente di sicurezza, che tiene a disposizione delle autorità nazionali per 30 anni dalla data di immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di sottosistema o componente di sicurezza per cui è stata redatta.

Qualora l'organismo notificato di cui al punto 3 esprima il suo consenso e sotto la responsabilità del medesimo, il fabbricante può anche apporre ai sottosistemi o ai componenti di sicurezza il numero di identificazione dell'organismo notificato.

7.   Qualora l'organismo notificato esprima il suo consenso e sotto la responsabilità del medesimo, il fabbricante può apporre ai sottosistemi o ai componenti di sicurezza in questione il numero di identificazione dell'organismo notificato nel corso del processo di fabbricazione.

8.   Mandatario

Gli obblighi del fabbricante possono essere adempiuti dal suo mandatario, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. Un mandatario non può adempiere gli obblighi di cui ai punti 2 e 5.1.


ALLEGATO VI

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI SOTTOSISTEMI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA: MODULO G: CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO

1.   La conformità basata sulla verifica di un unico prodotto è la procedura di valutazione della conformità con cui un fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3.1 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il sottosistema o il componente di sicurezza in questione, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3, è conforme ai requisiti del presente regolamento a esso applicabili.

2.   Fabbricazione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza fabbricato ai requisiti applicabili del presente regolamento.

3.   Verifica

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di verifica di un unico prodotto relativa a un sottosistema o a un componente di sicurezza all'organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

b)

una dichiarazione scritta che attesti che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

la documentazione tecnica relativa al sottosistema o al componente di sicurezza conformemente all'allegato VIII;

d)

informazioni sui siti presso cui il sottosistema o il componente di sicurezza può essere esaminato.

3.2.

L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica relativa al sottosistema o al componente di sicurezza ed effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso previste dalle pertinenti norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per verificare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza ai requisiti applicabili del presente regolamento. In assenza di tali norme armonizzate l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuati e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione sul sottosistema o sul componente di sicurezza approvato.

Se nega il rilascio del certificato di conformità, l'organismo notificato fornisce i motivi dettagliati di tale rifiuto e indica le misure correttive che è necessario prendere.

Per richiedere una nuova verifica del sottosistema o del componente di sicurezza in questione, il fabbricante deve farne domanda allo stesso organismo notificato.

Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia del certificato di conformità.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali la documentazione tecnica e il certificato di conformità per 30 anni dalla data di immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza.

4.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero di identificazione di quest'ultimo, su ogni sottosistema o componente di sicurezza conforme ai requisiti applicabili del presente regolamento.

4.2.

Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE, che mantiene a disposizione delle autorità nazionali per 30 anni dalla data di immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza. La dichiarazione di conformità UE identifica il sottosistema o il componente di sicurezza per cui è stata redatta.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5.   Mandatario

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1 e 4 possono essere adempiuti dal suo mandatario, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.


ALLEGATO VII

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI SOTTOSISTEMI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA: MODULO H 1: CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ TOTALE E SULL'ESAME DEL PROGETTO

1.   La conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i sottosistemi o i componenti di sicurezza in questione soddisfano i requisiti del presente regolamento a essi applicabili.

2.   Fabbricazione

Il fabbricante adotta un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione e le prove finali dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza, come specificato al punto 4. L'adeguatezza del progetto tecnico dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza è stata oggetto di esame a norma del punto 3.6.

3.   Sistema di qualità

3.1.   Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità all'organismo notificato di sua scelta per i sottosistemi o i componenti di sicurezza in questione.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

b)

tutte le informazioni necessarie relative ai sottosistemi o ai componenti di sicurezza di cui è prevista la fabbricazione;

c)

la documentazione tecnica, in conformità a quanto riportato nell'allegato VIII, relativa a un tipo rappresentativo di ogni categoria di sottosistema o di componente di sicurezza di cui è prevista la fabbricazione;

d)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

e)

l'indirizzo dei siti presso cui i sottosistemi o i componenti di sicurezza sono progettati, fabbricati, ispezionati e testati;

f)

una dichiarazione scritta che attesti che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

3.2.   Il sistema di qualità garantisce la conformità dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza ai requisiti del presente regolamento a essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante sono documentati in modo sistematico e ordinati sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e documenti riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e di qualità dei prodotti;

b)

delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le norme armonizzate pertinenti non siano applicate integralmente, dei mezzi, comprese altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire il soddisfacimento dei requisiti essenziali del presente regolamento;

c)

delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che saranno utilizzati per la progettazione dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza;

d)

dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;

e)

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

f)

della documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove e alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;

g)

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta per la progettazione e il prodotto e che il sistema di qualità funzioni efficacemente.

3.3.   L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per stabilire se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. L'organismo presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti della norma armonizzata pertinente.

L'audit comprende una visita di valutazione ai siti presso cui i sottosistemi o i componenti di sicurezza sono progettati, fabbricati, ispezionati e testati.

Oltre ad avere esperienza in tema di sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'audit deve comprendere almeno un membro con esperienza di valutazione nel settore degli impianti a fune e nell'ambito tecnologico dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza in questione, che inoltre conosca i requisiti applicabili del presente regolamento.

Il gruppo incaricato dell'audit esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, per verificare la capacità del fabbricante di individuare i requisiti applicabili del presente regolamento e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza a tali requisiti.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante o al suo mandatario. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'audit e la motivazione circostanziata della decisione di valutazione.

3.4.   Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a far sì che tale sistema rimanga adeguato ed efficace.

3.5.   Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica che intende apportare al medesimo.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo comunica la sua decisione al fabbricante o al mandatario. La comunicazione deve contenere le conclusioni della valutazione e la motivazione circostanziata della decisione di valutazione.

3.6.   Esame del progetto

3.6.1.

Il fabbricante presenta una domanda di esame del progetto all'organismo notificato di cui al punto 3.1.

3.6.2.

La domanda consente di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento del sottosistema o del componente di sicurezza, nonché di valutare la conformità ai requisiti del presente regolamento a esso applicabili.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b)

una dichiarazione scritta che attesti che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

la documentazione tecnica descritta nell'allegato VIII.

3.6.3.

L'organismo notificato esamina la domanda e, se il progetto soddisfa i requisiti del presente regolamento applicabili al sottosistema o al componente di sicurezza, rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del progetto. Tale certificato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per identificare il progetto approvato. Tale certificato può comprendere uno o più allegati.

Tale certificato e i relativi allegati contengono tutte le informazioni atte a consentire la valutazione della conformità dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza fabbricati al progetto esaminato e, se del caso, il controllo del prodotto in funzione.

Se il progetto non soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del progetto e ne informa il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

3.6.4.

L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il progetto approvato non è più conforme ai requisiti applicabili del presente regolamento. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo ne informa il fabbricante.

Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto di qualsiasi modifica al progetto approvato che possa incidere sulla conformità ai requisiti essenziali del presente regolamento o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche necessitano di un'ulteriore approvazione, da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto, sotto forma di un supplemento all'originario certificato di esame UE del progetto.

3.6.5.

Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica dei certificati di esame UE del progetto e/o dei relativi supplementi da esso rilasciati o ritirati, e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tale autorità l'elenco dei certificati e/o dei relativi supplementi da esso rifiutati, sospesi o altrimenti limitati.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame CE del progetto e/o dei relativi supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti limitati e, su richiesta, dei certificati e/o dei relativi supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del progetto e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato.

L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del progetto, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità del certificato.

3.6.6.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del progetto, degli allegati e dei supplementi, unitamente alla documentazione tecnica, per 30 anni dalla data di immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1.   Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante adempia tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.   Ai fini della valutazione, il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni informazione utile, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

la documentazione in materia di qualità prevista nella parte del sistema di qualità dedicato alla progettazione, quali risultati di analisi, calcoli, prove ecc.;

c)

la documentazione in materia di qualità prevista nella sezione del sistema di qualità relativa alla fabbricazione, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove e alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale ecc.

4.3.   L'organismo notificato svolge periodicamente audit per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sugli audit effettuati. La frequenza degli audit periodici è tale da consentire una rivalutazione completa ogni tre anni.

4.4.   L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può, se necessario, svolgere o far svolgere prove sul prodotto, per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

5.1.   Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero di identificazione di quest'ultimo, su ogni singolo sottosistema o componente di sicurezza conforme ai requisiti applicabili del presente regolamento.

5.2.   Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di sottosistema o componente di sicurezza, che tiene a disposizione delle autorità nazionali per 30 anni dalla data di immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di sottosistema o componente di sicurezza per cui è stata redatta e riporta il numero del certificato di esame UE del progetto.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.   Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di 30 anni dalla data di immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza:

a)

la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera c);

b)

la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 3.1, lettera d);

c)

le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5, quale approvata;

d)

le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, 3.5, 4.3 e 4.4.

7.   Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tale autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, delle approvazioni da esso rilasciate.

Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia dell'approvazione o delle approvazioni del sistema di qualità rilasciate.

L'organismo notificato conserva una copia dell'approvazione o delle approvazioni del sistema di qualità rilasciate, dei loro allegati e supplementi, nonché la documentazione tecnica per 30 anni dalla data di rilascio.

8.   Mandatario

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.6.4, 3.6.6, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo mandatario, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.


ALLEGATO VIII

DOCUMENTAZIONE TECNICA DEI SOTTOSISTEMI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA

1.

La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza ai requisiti applicabili del presente regolamento e deve comprendere un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. Essa deve precisare i requisiti applicabili e comprendere, nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità, la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento del sottosistema o del componente di sicurezza.

2.

La documentazione tecnica deve contenere almeno gli elementi seguenti:

a)

una descrizione generale del sottosistema o del componente di sicurezza;

b)

i disegni di progettazione e di fabbricazione, nonché gli schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc. e le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del sottosistema o del componente di sicurezza;

c)

un elenco delle norme armonizzate di cui all'articolo 17, applicate in tutto o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora tali norme armonizzate non siano state applicate, la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali del presente regolamento, compreso un elenco di altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica deve specificare le parti che sono state applicate;

d)

la documentazione che attesti l'adeguatezza del progetto, compresi i risultati di calcoli di progetto, esami o prove eseguiti da o per conto del fabbricante e le relative relazioni;

e)

una copia delle istruzioni relative al sottosistema o al componente di sicurezza;

f)

per i sottosistemi, le copie delle dichiarazioni di conformità UE dei componenti di sicurezza incorporati nel sottosistema.


ALLEGATO IX

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DI SOTTOSISTEMI E COMPONENTI DI SICUREZZA N. …  (*)

1.

Il sottosistema/componente di sicurezza o il modello di sottosistema/componente di sicurezza (numero di prodotto, di tipo, di lotto o di serie):

2.

Il nome e l'indirizzo del fabbricante ed eventualmente del suo mandatario:

3.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

4.

L'oggetto della dichiarazione (identificazione del sottosistema o del componente di sicurezza che ne consenta la tracciabilità; se necessario allegare una figura):

descrizione del sottosistema o del componente di sicurezza,

tutte le disposizioni pertinenti cui deve ottemperare il componente di sicurezza, in particolare le disposizioni connesse all'utilizzo.

5.

L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: …

6.

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7.

L'organismo notificato … (denominazione, indirizzo, numero) ha effettuato … (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato/i certificati: … (estremi, fra cui la data, nonché, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).

8.

Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di: …

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):


(*)  L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.


ALLEGATO X

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2000/9/CE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 3, punto 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 3, punti da 7 a 9

Articolo 1, paragrafo 4, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 3, punti 1 e da 3 a 6

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 17

Articolo 3, punti da 10 a 27

Articolo 4

Articolo 8

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4 e articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7, paragrafi da 1 a 3

Articoli da 18 a 21

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 4

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10

Articoli da 18 a 21

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 7

Articolo 11, paragrafi 6 e 7

Articolo 9, paragrafo 2

Articoli da 11 a 16

Articolo 12

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 13

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 14

Articoli da 39 a 43

Articolo 15

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 16

Articoli da 22 a 38

Articolo 17

Articolo 44

Articolo 18

Articoli 20 e 21

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 46

Articolo 22

Articolo 48

Articolo 45

Articolo 47

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Articolo 8

Allegato IV

Allegato IX

Allegato V

Allegati da III a VII

Allegato VI

Allegato IX

Allegato VII

Allegati da III a VII

Allegato VIII

Articolo 26

Allegato IX

Articolo 20

Allegato VIII


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