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Document 52016DC0129

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sulle attività della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

COM/2016/0129 final

Bruxelles, 10.3.2016

COM(2016) 129 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

sulle attività della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale


1.    Introduzione: Costruire ponti tra gli ordinamenti giudiziari

La Commissione europea ha inserito la creazione di uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia tra le sue dieci priorità strategiche fondamentali. Per realizzare questo obiettivo, la Commissione intende rafforzare gli strumenti comuni che contribuiscono a costruire ponti tra i diversi ordinamenti giudiziari degli Stati membri e creare così fiducia reciproca 1 . In termini sia di scopo sia di struttura, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (la "rete") è precisamente uno di tali strumenti.

La rete ha iniziato ad essere operativa il 1° dicembre 2002. Essa è stata istituita in base alla decisione 2001/470/CE del Consiglio ("la decisione"), del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale 2 , al fine di migliorare, semplificare e accelerare l'effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nelle materie civili e commerciali. Nel 2009 la decisione n. 568/2009/CE ha modernizzato il quadro giuridico della rete e ne ha ampliato i compiti, le attività e la struttura partecipativa sulla base della prima relazione del 2006 3 . Ora, dopo diversi anni di attività e alla luce delle responsabilità supplementari della rete derivanti da recenti strumenti legislativi dell'Unione in materia civile e commerciale, è il momento opportuno per riferire in merito al suo funzionamento, come previsto dall'articolo 19 della decisione.

I principali compiti della rete sono 4 :

   facilitare i contatti diretti e la gestione delle cause fra i punti di contatto nazionali della rete;

   agevolare l'accesso transfrontaliero alla giustizia, fornendo informazioni ai cittadini e ai professionisti mediante schede informative e altre pubblicazioni disponibili nel portale europeo della giustizia elettronica in tutte le lingue dell'Unione;

   valutare e condividere le esperienze riguardanti il funzionamento di specifici strumenti del diritto dell'Unione in materia civile e commerciale.

Sulla base dei risultati finora conseguiti, la Commissione intende a migliorare ulteriormente il ruolo e il funzionamento della rete 5 . Come indicato nella comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 sull'agenda giustizia dell'UE per il 2020 6 , i dispositivi esistenti, quali la rete, "vanno potenziati e sfruttati pienamente, anche online". Questo obiettivo è stato portato avanti negli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per gli anni a venire, adottati dal Consiglio europeo del 26/27 giugno 2014, nei quali si fa riferimento alla "priorità generale [...] del recepimento coerente, dell'attuazione efficace e del consolidamento degli strumenti giuridici e delle misure politiche in vigore" 7 .

La presente relazione si basa sui risultati di uno studio sulle attività della rete commissionato dalla Commissione nel 2014 (lo "studio"), che contiene i dati relativi al funzionamento della rete ed è reperibile online 8 . In tale contesto, si è svolta un'ampia consultazione dei membri della rete, compresa una consultazione online tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

2.    Struttura e funzionamento della rete

2.1    I membri della rete: verso una più forte interazione

Negli ultimi anni la struttura partecipativa della rete si è evoluta, principalmente in virtù dell'integrazione degli ordini dei professionisti forensi e dell'adozione di nuovi atti legislativi dell'Unione. La rete consta di 505 membri 9 , suddivisi nelle seguenti categorie:

punti di contatto designati dagli Stati membri (139 membri);

autorità centrali designate ai sensi di strumenti specifici dell'Unione 10  e di convenzioni internazionali (124 membri);

magistrati di collegamento (6 membri);

altre autorità giudiziarie o amministrative competenti per la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (166 membri);

ordini professionali rappresentanti gli operatori della giustizia che concorrono direttamente all'applicazione degli strumenti in materia civile e commerciale (70 membri).

Lo studio ha rivelato che, nonostante le misure adottate nell'ambito delle iniziative esistenti, si potrebbe migliorare ulteriormente l'interazione fra tutti i membri della rete, in quanto, per il funzionamento efficiente della rete stessa, è importante garantire la piena cooperazione giudiziaria a livello operativo 11 . Anche le attività di coordinamento nazionale della rete, quali le riunioni dei membri nazionali, possono contribuire a raggiungere tale obiettivo. Questa buona prassi, già presente in alcuni Stati membri, dovrebbe essere estesa a tutti gli Stati membri che partecipano alla rete. Si otterrà così un effetto moltiplicatore sul miglioramento della conoscenza delle attività della rete e sulla crescita della visibilità della rete negli Stati membri 12 . Queste iniziative migliorano la cooperazione non solo fra tutti i membri della rete, ma anche fra l'Unione e le autorità degli Stati membri, ai fini di un'efficiente attuazione degli strumenti dell'Unione relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

2.1.1 Punti di contatto e relative risorse

I punti di contatto svolgono un ruolo centrale nel funzionamento della rete. Assicurano l'operatività quotidiana della rete fra le autorità degli Stati membri, ma si coordinano anche internamente con altri membri della rete. In media gli Stati membri hanno notificato cinque punti di contatto, ma la maggior parte ne ha notificati due o tre.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 bis, della decisione, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare ai punti di contatto mezzi sufficienti e adeguati in termini di personale, risorse e moderni strumenti di comunicazione. Le consultazioni dei membri della rete condotte dalla Commissione nel 2014 hanno rivelato che alcuni Stati membri hanno destinato più membri del personale ai rispettivi punti di contatto, insieme con risorse adeguate in termini di comunicazione e presenza su Internet. Poiché i compiti attribuiti alla rete aumentano, queste risorse rivestono particolare importanza per garantire il funzionamento pratico degli strumenti dell'Unione in materia civile e commerciale. Le risorse organizzative dovrebbero essere commisurate all'importanza di consentire ai punti di contatto di svolgere con efficienza i compiti e le attività loro assegnati.

Tramite le consultazioni della rete, la Commissione ha osservato che in alcune occasioni sono emerse difficoltà riguardanti le relazioni sull'attuazione degli strumenti dell'Unione, compresa la raccolta dei dati e la messa a disposizione del pubblico di informazioni sul diritto nazionale. Pertanto, nell'espletamento di questi compiti, i punti di contatto dovrebbero potersi rivolgere ad altre autorità per ottenere sostegno e scambiare conoscenze.

2.1.2    L'integrazione delle professioni forensi: un maggiore coinvolgimento

Un elemento fondamentale del quadro giuridico modernizzato, introdotto dalla decisione n. 568/2009/CE, è l'apertura della rete agli ordini delle professioni forensi direttamente coinvolte nella cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Con questa inclusione, la rete ha compiuto un passo notevole verso l'obiettivo di assicurare che la cooperazione giudiziaria e la corretta applicazione del diritto dell'UE siano sostenute da tutti i professionisti che concorrono alla sua attuazione. Sulla base delle notifiche effettuate dagli Stati membri, ad aprile 2015 la rete contava fra i propri membri settanta ordini professionali che rappresentano, in particolare, avvocati, notai e ufficiali giudiziari. Lo studio indica tuttavia che in alcuni casi gli ordini delle professioni forensi ritengono che la loro partecipazione sia insufficiente 13 . La maggior parte degli Stati membri ha notificato gli ordini professionali come membri della rete e li invita sistematicamente a partecipare alle sue attività, ma tre Stati membri non hanno ancora effettuato tale notifica. È quindi importante seguire la buona prassi adottata dalla maggior parte degli Stati membri di includere gli ordini delle professioni forensi nel funzionamento della rete.

La decisione modificata estende la possibilità di partecipare alla rete anche ai professionisti forensi che esercitano funzioni giudiziarie nel quadro di strumenti specifici dell'Unione. Questo aspetto è diventato particolarmente rilevante nel contesto del regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni 14 . I professionisti forensi che partecipano alla rete in questo contesto possono fare uso di tutte le funzionalità della rete.

La rete intrattiene relazioni di lavoro con gli ordini e le reti professionali a livello di Unione. La decisione non prevede la loro partecipazione alle rete. Tuttavia queste organizzazioni sono regolarmente invitate alle riunioni in qualità di osservatori, forniscono informazioni sulla loro attività e, se ritenuto opportuno, possono contribuire a discussioni sostanziali.

2.2. Modalità di funzionamento della rete

a)    Riunioni dei punti di contatto, comprese le riunioni delle autorità centrali

Come previsto dalla decisione di istituzione, le riunioni si sono rivelate indispensabili per la rete, al fine di scambiare buone prassi ed esperienze, individuare eventuali carenze e giungere a una concezione comune dell'applicazione degli strumenti dell'Unione 15 . Sono anche un fattore essenziale per consentire alla rete di risolvere questioni o problemi in sospeso fra le autorità e di adottare decisioni concordate all'interno della rete 16 . Le riunioni sono particolarmente utili per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione effettiva degli strumenti dell'Unione relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Svolgono anche una funzione importante al fine di creare fiducia tra i diversi soggetti interessati e contribuiscono alla corretta applicazione del diritto dell'Unione. La decisione prevede che i punti di contatto si riuniscano almeno una volta ogni sei mesi. Nel periodo 2009-2015 la Commissione ha organizzato 38 riunioni. Le riunioni dei punti di contatto sono dedicate a uno strumento specifico dell'Unione, al fine di favorire la partecipazione mirata degli esperti degli Stati membri.

Oltre alle riunioni periodiche dei punti di contatto, si tiene una riunione annuale aperta a tutti i membri della rete, in occasione della quale si esamina una grande varietà di temi rilevanti per i partecipanti alla rete. Almeno una volta l'anno vengono organizzate riunioni specifiche delle autorità centrali istituite a norma del regolamento (CE) n. 2201/2003 (il "regolamento Bruxelles II bis") e del regolamento (CE) n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari.

b)    Riunioni bilaterali

Parallelamente alle riunioni periodiche, vengono organizzate riunioni bilaterali fra i responsabili delle cause e le autorità interessate nel quadro dei meccanismi di cooperazione previsti dal regolamento Bruxelles II bis e dal regolamento sulle obbligazioni alimentari. Scopo di queste riunioni è agevolare la gestione delle singole cause transfrontaliere pendenti, per le quali è necessario trovare soluzioni attraverso i contatti fra le autorità degli Stati membri. Queste cause spesso riguardano questioni delicate, come la sottrazione di minori o le controversie in materia di obbligazioni alimentari. La Commissione facilita l'organizzazione delle riunioni in ambito riservato, al fine di promuovere soluzioni efficienti per le singole cause pendenti fra le autorità degli Stati membri. Questi contatti diretti sono un utile e pratico strumento di cooperazione e di rafforzamento della fiducia 17 . Nel periodo 20102014 sono state organizzate 204 riunioni nel quadro del regolamento Bruxelles II bis e nel periodo 2013-2015 sono state organizzate 107 riunioni nel quadro del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

c)    Gruppi di lavoro

La rete ha istituito gruppi di lavoro su temi specifici, che svolgono un'essenziale funzione di supporto. Questi gruppi di lavoro sono creati ad hoc periodicamente su richiesta degli Stati membri in cooperazione con la Commissione. La partecipazione ai gruppi di lavoro è aperta a tutti i membri della rete in coordinamento con i rispettivi punti di contatto nazionali. I gruppi di lavoro propongono, preparano o realizzano azioni concrete nell'ambito della rete. La presidenza di un gruppo di lavoro è di norma assicurata da un punto di contatto nazionale o da un altro membro della rete.

Nel periodo 2009-2015 sono stati costituiti undici gruppi di lavoro su:

Dati statistici Bruxelles II bis

• Moduli per gli arretrati del debito alimentare

• Orientamenti sugli allegati VI e VII del regolamento sulle obbligazioni alimentari

• Mediazione familiare

• Guida pratica relativa alle controversie di modesta entità

• Guida pratica sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

• Rifusione Bruxelles I – nota ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2

• Guida pratica sulla giurisdizione e la legge applicabile nelle controversie internazionali fra lavoratori dipendenti e datori di lavoro

• Visibilità della rete

• Guida per il cittadino relativa al regolamento sulle successioni

• Scambio di informazioni sull'accesso alla legge straniera nell'ambito del regolamento sulle successioni

d)    Gestione delle cause e trattamento delle richieste dei punti di contatto

La rete ha il compito fondamentale di agevolare i contatti diretti fra le autorità incaricate della cooperazione giudiziaria in materia civile. Ciò riveste particolare importanza per la gestione delle cause e consente di attuare gli strumenti pertinenti dell'Unione secondo un approccio caso per caso. I dati raccolti attraverso la consultazione della rete hanno evidenziato un quadro eterogeneo, se pure incompleto, che indica una grande variabilità nel ricorso alla rete a questo scopo, segno che si dovrebbe fare un uso migliore di questo aspetto dei meccanismi di cooperazione della rete.

e)    Strumenti elettronici e metodi di comunicazione all'interno della rete

Attualmente la rete usa l'intranet CIRCA messa a disposizione dalla Commissione per l'invio di documenti, in particolare l'elenco dei membri della rete e i documenti relativi alle riunioni. Non esiste però un sistema elettronico per il trattamento delle richieste fra gli Stati membri.

La decisione prevede l'uso di un registro elettronico protetto e ad accesso limitato, basato sulle informazioni fornite dai punti di contatto 18 . Un sistema iniziale introdotto a tal fine è stato considerato troppo gravoso nell'uso quotidiano ed è stato abbandonato. Permane quindi la necessità di assicurare una registrazione efficiente della gestione delle cause fra i punti di contatto. In questo contesto, sarebbe utile adottare uno strumento di comunicazione elettronico che permetta la registrazione automatica delle richieste, eliminando così gli oneri burocratici e facilitando la raccolta di dati statistici, oltre a migliorare l'uso dei meccanismi di cooperazione della rete menzionati al punto precedente.

In questo contesto, la Commissione intende valutare le implicazioni finanziarie e tecniche dell'introduzione di uno strumento o dell'adattamento di uno strumento esistente per gli scopi sopra descritti, al quale si possa accedere dalla sezione della rete sul portale europeo della giustizia elettronica. Si potrebbe trarre ispirazione dal mercato unico, nel quale la cooperazione è favorita dal sistema di informazione del mercato interno (IMI) dal 2008 19 .

3. Valutazione degli strumenti esistenti – Raccolta dei dati

Una funzione fondamentale della rete è monitorare l'applicazione e la valutazione degli strumenti dell'Unione esistenti. In questo contesto, la raccolta di dati statistici non ha ancora raggiunto un livello soddisfacente. La raccolta di dati statistici e di elementi concreti è indispensabile per una corretta valutazione del funzionamento degli strumenti dell'Unione in materia civile e commerciale esistenti, in quanto è un fattore importante per assicurare l'applicazione dei principi per legiferare meglio, conformemente alla comunicazione della Commissione del 19 maggio 2015, Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE 20 . Secondo gli orientamenti per legiferare meglio 21 , è necessario stabilire quali elementi si possano raccogliere e presso chi e in quale momento tali elementi debbano essere raccolti.

Gli Stati membri e la Commissione devono impegnarsi a individuare insieme quali dati siano da considerare essenziali per ogni strumento dell'Unione in materia civile e commerciale. Su questa base, gli Stati membri dovrebbero introdurre un quadro di raccolta dei dati statistici che comprenda la raccolta dei dati essenziali per ogni strumento dell'Unione. Le metodologie, le norme e le definizioni relative alla raccolta di statistiche nell'ambito della rete possono essere ottimizzate in consultazione con l'Eurostat, in piena cooperazione con i punti di contatto e le autorità centrali che operano all'interno della rete. Parallelamente, gli Stati membri dovrebbero adattare i propri sistemi di raccolta dei dati presso i tribunali e altre autorità giudiziarie e amministrative.

4.    Facilitare l'accesso alla giustizia

4.1    Sviluppo e attuazione della giustizia elettronica europea

Sin dall'inizio delle sue attività, una funzione fondamentale della rete 22 è istituire un sistema di informazione online destinato al pubblico sugli strumenti dell'Unione, sulle misure nazionali volte ad attuarli, sul diritto nazionale, sugli strumenti internazionali e sulla giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia. Su queste basi, la rete attualmente apporta un importante contributo all'ulteriore sviluppo della giustizia elettronica, come riconosciuto nel piano d'azione pluriennale 2014-2018 in materia di giustizia elettronica europea adottato dal Consiglio 23 .

La migrazione del sito web della rete verso il portale europeo della giustizia elettronica dovrebbe essere perfezionata nel 2016. Per migliorare la visibilità della rete sul portale e favorire l'accesso al contenuto fornito dalla rete, si sta mettendo a punto un'apposita sezione del portale europeo della giustizia elettronica dedicata alla rete. Le pagine di questa sezione saranno chiaramente contraddistinte con il logo della rete. Queste funzionalità devono essere pienamente interconnesse con altri strumenti di rilievo per i professionisti, quali l'Atlante giudiziario in materia civile, la futura banca dati degli organi giurisdizionali e i moduli dinamici collegati agli strumenti legislativi dell'UE disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica.

Le informazioni fornite dalla rete comprendono schede informative che trattano questioni concernenti l'accesso alla giustizia negli Stati membri. Le schede informative contengono informazioni sulle leggi e sulle procedure nazionali, con particolare riferimento agli aspetti relativi all'accesso alla giustizia e all'accesso al diritto straniero.

Ad oggi la rete ha messo a disposizione 10 695 pagine di schede informative sul diritto nazionale, che nel 2014 hanno generato 359 184 visualizzazioni (in media 29 932 visualizzazioni al mese). La cifra è salita considerevolmente nel 2015, raggiungendo un totale di 2 994 122 visualizzazioni (in media 249 510 al mese), dopo la pubblicazione delle schede informative sulla successione, sulla mediazione familiare, sulla legge applicabile e sulle controversie in materia di alimenti e probabilmente in conseguenza della campagna di comunicazione specifica condotta dalla Commissione a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni il 17 agosto 2015.

Il contenuto delle pagine sul diritto e sulle procedure nazionali è elaborato a livello nazionale, verificato e periodicamente aggiornato dai responsabili nazionali dei contenuti relativi alla giustizia elettronica nell'ambito della rete.

Attualmente sono disponibili schede informative sui seguenti temi:

Competenza giurisdizionale

• Ricorso in giustizia

• Procedure di ingiunzione di pagamento

• Controversie di modesta entità

• Divorzio

• Procedure per l'esecuzione di una decisione giudiziaria

• Assunzione delle prove

• Provvedimenti cautelari e misure conservative

• Termini processuali

• Uso delle tecnologie informatiche nei procedimenti giudiziari

• Lecito trasferimento del minore

• Controversie in materia di alimenti

• Responsabilità genitoriale

• Fallimento

• Successioni

• Mediazione familiare

• Notificazione e comunicazione degli atti

• Legge applicabile

Sono in corso di preparazione schede informative su altri tre temi, ossia l'interesse legale, l'assunzione delle prove e le strutture nazionali della rete. Per quanto riguarda le schede informative esistenti, gli strumenti di monitoraggio introdotti nell'ambito del sistema di gestione del contenuto del portale europeo della giustizia elettronica ne assicurano l'aggiornamento periodico, l'attendibilità e l'accuratezza linguistica.

Un altro ambito in cui la rete può fornire un valido sostegno alle autorità nazionali è quello del coordinamento e dell'organizzazione di videoconferenze transfrontaliere fra gli organi giurisdizionali.

4.2.    Guide sugli strumenti del diritto dell'Unione

Al fine di rafforzare l'efficiente applicazione degli strumenti dell'Unione, la rete ha prodotto guide per i cittadini e gli operatori del diritto volte a promuovere l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in materia civile e commerciale da parte degli organi giurisdizionali e di altri operatori della giustizia. Queste guide sono rivolte ai cittadini oppure ai giudici e ai professionisti forensi.

Nel periodo 2009-2014, sono state prodotte le seguenti guide:

Guide per i cittadini

Guide per gli operatori del diritto

• Controversie civili transfrontaliere nell'Unione europea

• Cooperazione giudiziaria in materia civile nell'Unione europea

• Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

• Applicazione del regolamento Bruxelles II bis

• Applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

• Applicazione del regolamento che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

• Applicazione del regolamento sul titolo esecutivo europeo

Le pubblicazioni sono disponibili online in 23 lingue sul portale europeo della giustizia elettronica 24 e sul sito web della DG Giustizia e consumatori della Commissione europea o presso l'EU Bookshop. Secondo i risultati dello studio, gli interpellati valutano positivamente le pubblicazioni della rete. Quasi il 70% ha indicato che le guide per gli operatori del diritto rispondono alle loro esigenze. Il 60% ha ritenuto che le proprie esigenze siano soddisfatte dalle schede informative 25 .

Ciononostante sarebbe utile promuovere meglio queste guide, per esempio in occasione delle iniziative dedicate ai professionisti, quali le giornate formative. Occorre facilitarne l'accessibilità sul portale europeo della giustizia elettronica e tutti i siti web delle istituzioni di appartenenza dei membri della rete dovrebbero contenere collegamenti a ogni guida.

4.3.    Altri strumenti pratici

La rete si impegna a produrre strumenti pratici aggiuntivi, che vengono elaborati su iniziativa dei punti di contatto in risposta a esigenze specifiche individuate a seguito dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli strumenti dell'Unione in materia civile e commerciale.

Nel periodo 2009-2014 sono state intraprese le seguenti iniziative:

Strumento

Funzioni

Raccolta di dati statistici nel quadro del regolamento Bruxelles II bis

Valutazione dei meccanismi nel quadro del regolamento Bruxelles II bis

Modulo non obbligatorio per il calcolo dei crediti alimentari

Facilitazione del calcolo dei crediti alimentari

Guida sui moduli relativi agli alimenti

Facilitazione della compilazione dei moduli nel quadro del regolamento sulle obbligazioni alimentari

Nota non obbligatoria relativa all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (rifusione)

Testo uniforme facoltativo destinato agli organi giurisdizionali per informare i cittadini del loro diritto di eccepire l'incompetenza dell'autorità giurisdizionale

5.    Visibilità della rete

5.1.    Visibilità tra i professionisti forensi e i cittadini

La rete può realizzare il proprio potenziale soltanto se i professionisti forensi sono a conoscenza della sua esistenza e degli strumenti che essa mette a disposizione. Si devono quindi adottare misure a livello nazionale e di Unione per accrescere la visibilità della rete in generale.

Il grado di visibilità della rete dipende principalmente dalle strutture nazionali presenti in ogni Stato membro. Si può osservare che, negli Stati membri in cui esiste una rete nazionale formale, la circolazione delle informazioni fra tutte le parti interessate sembra funzionare meglio, il che ha effetto sulla maggiore visibilità della rete.

In occasione della riunione annuale nel febbraio 2015, la rete ha deciso di dare priorità ad accrescere la visibilità della rete non solo tra i professionisti forensi, ma anche tra i cittadini. Le azioni dovrebbero riguardare il miglioramento della visibilità della rete sul portale europeo della giustizia elettronica e accrescerne la presenza sui siti web nazionali, sui media sociali e presso i tribunali e le professioni forensi tramite materiale cartaceo e online. Nel febbraio 2015 la Commissione ha introdotto un hashtag Twitter, #EJNcivil, che è stato usato per divulgare i risultati conseguiti dalla rete. Inoltre la rete ha sempre svolto un ruolo centrale nel promuovere la Giornata europea della giustizia e gli Stati membri dovrebbero usarla come forum per il lancio di eventi transfrontalieri.

In questo contesto, anche il funzionamento trasparente della rete riveste importanza. Mettere a disposizione del pubblico informazioni sull'ordine del giorno delle riunioni e una sintesi dei risultati delle riunioni gioverebbe alla rete e a coloro che desiderano farvi ricorso. Va rilevato che la rete opera nel quadro del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e mette a disposizione i propri documenti ai sensi di queste disposizioni.

5.2.    Contatti con altre reti

Le sinergie con altre reti e organizzazioni intergovernative aventi i suoi stessi obiettivi aiutano la rete ad assolvere le funzioni e i compiti principali ad essa assegnati ai sensi della decisione e sono previste dall'articolo 12 bis, paragrafo 1, della decisione stessa.

In questo contesto, la rete coopera con la rete giudiziaria europea (in materia penale) 26 , la rete europea di formazione giudiziaria (EJTN) 27 e la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-Net) 28 . In particolare, la rete opera in stretta collaborazione con la EJTN nelle iniziative riguardanti la formazione giudiziaria sugli strumenti dell'UE nel settore del diritto civile e commerciale. Questa cooperazione serve a condividere competenze e individuare, attraverso la rete, aspetti specifici sui quali la EJTN può offrire una formazione giudiziaria.

Infine, si dovrebbero sviluppare ulteriori contatti con altre reti, quali La tua EuropaConsulenza 29 e Solvit. Queste altre reti dovrebbero essere invitate alle riunioni quando si discutono argomenti sui quali possono offrire contributi.

6.    Conclusioni e raccomandazioni

La rete ha fornito un sostegno sostanziale ai fini di un'efficiente cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale fra gli Stati membri e la piena partecipazione dei suoi membri è parte integrante dell'attuazione quotidiana dell'acquis dell'Unione in materia di giustizia civile. Le modifiche introdotte nella decisione nel 2009 hanno inoltre contribuito allo sviluppo positivo della rete. La rete ha dimostrato di operare in maniera efficace, sebbene si possano introdurre miglioramenti nelle sue operazioni nell'ambito del quadro giuridico esistente. La Commissione conclude pertanto che non è necessario modificare la decisione.

Tuttavia, prendendo le mosse dalle iniziative già in corso, la rete dovrebbe rafforzare ulteriormente le sue capacità in alcuni settori al fine di adempiere il suo compito di garantire la corretta attuazione degli strumenti dell'Unione relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. La Commissione ha individuato sette punti chiave sui quali intervenire per migliorare il funzionamento della rete:

1) in linea con la decisione e seguendo le buone prassi presenti in alcuni Stati membri, tutti i punti di contatto dovrebbero essere dotati delle risorse e del sostegno necessari a livello nazionale per poter far fronte in modo efficace ai loro compiti crescenti;

2) sulla base delle buone prassi presenti in alcuni Stati membri, si dovrebbero creare reti a livello nazionale in tutti gli Stati membri che riuniscano i membri nazionali della rete, assicurino l'interazione a livello nazionale, nonché lo scambio di conoscenze e la raccolta di informazioni;

3) garantire una maggiore integrazione dei giudici e di altre autorità giudiziarie, nonché dei professionisti forensi, in tutte le attività della rete;

4) ampliare le sinergie con altre reti europee che perseguono finalità analoghe;

5) conseguire una visibilità sempre maggiore della rete, in particolare sulla base delle attività in corso per rafforzarne la presenza anche tramite un'apposita sezione sul portale europeo della giustizia elettronica e per rafforzarne la presenza sui siti web nazionali delle istituzioni di appartenenza dei membri della rete nonché diffondendo informazioni tramite i media sociali e altri canali di comunicazione;

6) sviluppare ulteriormente il ruolo della rete nella valutazione ex post completa degli strumenti esistenti, tramite l'individuazione e la raccolta di dati statistici fondamentali sulla base dei meccanismi nazionali di raccolta dei dati;

7) la Commissione intende valutare le implicazioni finanziarie e tecniche dell'introduzione di uno strumento elettronico di scambio di informazioni, o dell'adattamento di uno strumento esistente, per la comunicazione e la registrazione protette ad uso dei punti di contatto.

In linea con la comunicazione della Commissione sull'agenda giustizia dell'UE per il 2020 e con gli orientamenti strategici del Consiglio europeo del 26/27 giugno 2014, e conformemente all'articolo 19 della decisione, la prossima relazione si baserà sui risultati esistenti e fornirà una valutazione completa dell'impatto delle attività della rete.

(1)

Un nuovo inizio per l'Europa. Il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico, Jean-Claude Juncker, Strasburgo, 15 luglio 2014, punto 7.

(2)

GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

(3)

COM(2006) 203 definitivo, 16.5.2006.

(4)

Articolo 3 della decisione.

(5)

Titoli I, II e III della decisione.

(6)

COM(2014) 144 final, 11.3.2014, punto 4.1, lettera e).

(7)

Conclusioni del Consiglio europeo (26/27.6.2014), punto 3.

(8)

  http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-the-activities-of-the-european-judicial-network-in-civil-and- commercial-matters-pbDS0114824/?CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L

(9)

La Danimarca non partecipa alla rete, ma può prendere parte alle riunioni della rete in qualità di osservatore.

(10)

I seguenti strumenti dell'Unione prevedono autorità centrali: regolamento (CE) n. 2201/2003 ("regolamento Bruxelles II bis"), regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti e regolamento (CE) n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari. Il regolamento (CE) n. 1206/2001 sull'assunzione delle prove in materia civile o commerciale prevede organi centrali.

(11)

Lo studio, pag. 35.

(12)

Lo studio, pag. 39.

(13)

Lo studio, pag. 33.

(14)

Il termine "organo giurisdizionale" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 comprende non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che esercitano funzioni giudiziarie.

(15)

Titolo II della decisione.

(16)

Lo studio, pagg. 45 e 46.

(17)

Lo studio, pag. 47.

(18)

Articolo 8, paragrafo 3, della decisione.

(19)

Il sistema di informazione del mercato interno è un sistema di comunicazione elettronico multilingue accessibile tramite Internet introdotto dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

(20)

COM(2015) 215 final.

(21)

SWD(2015) 111 final, pag. 43.

(22)

Articoli da 14 a 18 della decisione.

(23)

GU C 182 del 14.6.2014, pag. 2.

(24)

Le pubblicazioni della rete sono disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica:

https://e-justice.europa.eu/content_ejn_s_publications-287-it.do?clang=it .

(25)

Lo studio, pag. 51.

(26)

  http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/

(27)

  http://www.ejtn.eu

(28)

  http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

(29)

  http://europa.eu/youreurope/advice

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