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Document 22004A0930(04)

Protocollo di adesione della Comunità europea alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea Eurocontrol, del 13 dicembre 1960, più volte modificata e coordinata dal protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997

OJ L 304, 30.9.2004, p. 210–215 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 331 - 334
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 331 - 334
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 331 - 334
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 331 - 334
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 331 - 334
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 331 - 334
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 331 - 334
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 331 - 334
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 331 - 334
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 171 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 171 - 176
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 021 P. 182 - 187

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2004/636/oj

Related Council decision

22004A0930(04)

Protocollo di adesione della Comunità europea alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea Eurocontrol, del 13 dicembre 1960, più volte modificata e coordinata dal protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997

Gazzetta ufficiale n. L 304 del 30/09/2004 pag. 0210 - 0215


Protocollo di adesione della Comunità europea alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» , del 13 dicembre 1960 , più volte modificata e coordinata dal protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997

LA REPUBBLICA D'ALBANIA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

LA REPUBBLICA MOLDOVA,

IL PRINCIPATO DI MONACO,

IL REGNO DI NORVEGIA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

LA REPUBBLICA CECA,

LA REPUBBLICA DI TURCHIA,

E

LA COMUNITÀ EUROPEA,

vista la convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) del  13 dicembre 1960 , modificata dal protocollo addizionale del  6 luglio 1970 , a sua volta modificato dal protocollo del 21 novembre 1978 , il tutto modificato dal protocollo del 12 febbraio 1981 , e modificata e coordinata dal protocollo del 27 giugno 1997 , in appresso denominata «la convenzione» , e in particolare l'articolo 40 della predetta convenzione;

visti i compiti affidati dal trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957 , riveduto dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 , alla Comunità europea in taluni settori contemplati dalla convenzione;

considerando che gli Stati membri della Comunità europea che sono membri di Eurocontrol, nell'adottare il protocollo che coordina la convenzione, aperto alla firma il 27 giugno 1997 , hanno dichiarato che la loro firma non pregiudica in alcun modo la competenza esclusiva della Comunità in taluni settori contemplati da tale convenzione e l'adesione della Comunità ad Eurocontrol ai fini dell'esercizio di tale competenza esclusiva;

considerando che lo scopo dell'adesione della Comunità europea alla convenzione è aiutare l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, in appresso denominata «Eurocontrol» , a raggiungere i suoi obiettivi, enunciati nella convenzione, in particolare quello di costituire un organismo unico ed efficiente incaricato di definire le politiche di gestione del traffico aereo in Europa;

considerando che l'adesione della Comunità europea ad Eurocontrol richiede che sia chiarito il modo in cui le disposizioni della convenzione si applicano alla Comunità europea e ai suoi Stati membri;

considerando che le condizioni dell'adesione della Comunità europea alla convenzione devono permettere alla Comunità di esercitare, in seno ad Eurocontrol, le competenze che le sono state conferite dai suoi Stati membri;

considerando che il 2 dicembre 1987 il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto a Londra, in una dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, un'intesa per una più stretta cooperazione nell'uso dell'aeroporto di Gibilterra; che tale intesa non è stata ancora attuata,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Comunità europea, nell'ambito delle sue competenze, aderisce alla convenzione alle condizioni enunciate nel presente protocollo, in conformità all'articolo 40 della convenzione.

Articolo 2

Per la Comunità europea, nell'ambito delle sue competenze, la convenzione si applica ai servizi di navigazione aerea di rotta e ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alla circolazione aerea nelle Regioni d'informazione di volo dei suoi Stati membri elencate nell'allegato II della convenzione, che rientrano nei limiti di applicabilità territoriale del trattato che istituisce la Comunità europea.

L'applicazione del presente protocollo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

L'applicazione del presente protocollo all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata l'intesa contenuta nella dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987 . I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno le altre parti contraenti del presente protocollo in merito a tale data di messa in applicazione.

Articolo 3

Fatto salvo quanto previsto dal presente protocollo, s'intende che le disposizioni della convenzione comprendono anche la Comunità europea nell'ambito di sua competenza e i vari termini utilizzati per designare le parti contraenti della convenzione e i loro rappresentanti vanno intesi di conseguenza.

Articolo 4

La Comunità europea non contribuisce al bilancio di Eurocontrol.

Articolo 5

Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti di voto ai sensi dell'articolo 6, la Comunità europea ha diritto ad essere rappresentata e a partecipare ai lavori di tutti gli organi di Eurocontrol in seno ai quali uno qualsiasi dei suoi Stati membri ha diritto di essere rappresentato in quanto parte contraente e in cui possono essere trattate materie di sua competenza, ad eccezione degli organi aventi funzioni di revisione contabile.

In tutti gli organi di Eurocontrol cui può partecipare, la Comunità europea fa valere il suo punto di vista, nell'ambito delle sue competenze, in conformità alle sue norme istituzionali.

La Comunità europea non può presentare suoi candidati in qualità di membri di organi Eurocontrol elettivi, né può presentarne per svolgere funzioni negli organi cui ha diritto di partecipare.

Articolo 6

1. Per le decisioni concernenti questioni per le quali la Comunità europea ha competenza esclusiva e ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 8 della convenzione, la Comunità europea esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri ai sensi della convenzione, e i voti, semplici e ponderati, espressi dalla Comunità europea sono cumulati per la determinazione delle maggioranze previste al suddetto articolo 8. Quando la Comunità vota, i suoi Stati membri non votano.

Ai fini della determinazione del numero di parti contraenti della convenzione necessario per dare seguito ad una richiesta di decisione a maggioranza di tre quarti, come previsto alla fine del primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 8, si considera che la Comunità rappresenta i suoi Stati membri che sono membri di Eurocontrol.

2. Qualora una parte contraente della convenzione che non è membro della Comunità europea lo richieda, una decisione proposta riguardo a un particolare punto su cui la Comunità europea è chiamata a votare viene rinviata. Il rinvio permette alle parti contraenti della convenzione, assistite dall'Agenzia Eurocontrol, di procedere a consultazioni sulla decisione proposta. In caso di tale richiesta, l'adozione della decisione può essere rinviata per un periodo massimo di sei mesi.

Per le decisioni concernenti questioni su cui la Comunità europea non ha competenza esclusiva, gli Stati membri della Comunità europea votano secondo quanto previsto all'articolo 8 della convenzione e la Comunità europea non vota.

3. La Comunità europea informa di volta in volta le altre parti contraenti della convenzione dei casi in cui, per i vari punti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale, del Consiglio e degli altri organi decisionali cui l'Assemblea generale e il Consiglio hanno delegato poteri, essa eserciterà i diritti di voto di cui al precedente paragrafo 1. Questa disposizione si applica obbligatoriamente anche alle decisioni da prendere per corrispondenza.

Articolo 7

La portata delle competenze trasferite alla Comunità è descritta in termini generali in una dichiarazione scritta fatta dalla Comunità europea al momento della firma del presente protocollo.

Tale dichiarazione può essere modificata, se del caso, mediante notifica da parte della Comunità europea ad Eurocontrol. Essa non sostituisce o limita in alcun modo le materie che possono essere oggetto di notifiche di competenza della Comunità presentate prima che in Eurocontrol si proceda all'adozione di decisioni tramite formale votazione od altra procedura.

Articolo 8

L'articolo 34 della convenzione si applica a qualsiasi controversia che insorga tra due o più parti contraenti del presente protocollo o tra una o più parti contraenti del presente protocollo ed Eurocontrol in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente protocollo, in particolare per quanto riguarda la sua esistenza, validità o risoluzione.

Articolo 9

1. Il presente protocollo è aperto alla firma da parte di tutti gli Stati firmatari del protocollo che coordina la convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960 a seguito delle varie modifiche intervenute, aperto alla firma il 27 giugno 1997 , in appresso denominato «il protocollo che coordina la convenzione» , e da parte della Comunità europea.

Esso è inoltre aperto, prima della data della sua entrata in vigore, alla firma da parte di qualsiasi altro Stato debitamente autorizzato a firmare il protocollo che coordina la convenzione, in conformità all'articolo II di tale protocollo.

2. Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione sono depositati presso il governo del Regno del Belgio.

3. Il presente protocollo entrerà in vigore una volta ratificato, accettato od approvato, da un lato, da tutti gli Stati firmatari che sono anche firmatari del protocollo che coordina la convenzione e dai quali quest'ultimo protocollo dovrà essere stato ratificato, accettato od approvato per entrare in vigore, e d'altro lato, dalla Comunità europea, il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione od approvazione, purché a tale data il protocollo che coordina la convenzione sia entrato in vigore. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, esso entrerà in vigore alla stessa data del protocollo che coordina la convenzione.

4. Il presente protocollo entrerà in vigore per i firmatari che avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito del loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione.

5. Il governo del Regno del Belgio notificherà ai governi degli altri Stati firmatari del presente protocollo e alla Comunità europea ciascuna firma, ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione od approvazione e ciascuna data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 10

Ciascuna adesione alla convenzione posteriore alla sua entrata in vigore costituisce anche consenso ad essere vincolati dal presente protocollo. Le disposizioni degli articoli 39 e 40 della convenzione si applicano anche al presente protocollo.

Articolo 11

1. Il presente protocollo resta in vigore per un periodo indeterminato.

2. Qualora tutti gli Stati membri di Eurocontrol che sono membri della Comunità europea recedano da Eurocontrol, la notifica di recesso dalla convenzione e dal presente protocollo si riterrà data dalla Comunità europea contestualmente alla notifica di recesso di cui all'articolo 38, paragrafo 2, della convenzione data dall'ultimo Stato membro della Comunità europea che recede da Eurocontrol.

Articolo 12

Il governo del Regno del Belgio farà registrare il presente protocollo presso il Segretario generale delle Nazioni unite in virtù dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni unite e presso il consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale in virtù dell'articolo 83 della convenzione internazionale per l'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 .

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

FATTO a Bruxelles, l' 8 ottobre 2002 , in ciascuna delle lingue ufficiali degli Stati firmatari, in un unico esemplare che resterà depositato presso gli archivi del governo del Regno del Belgio, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme ai governi degli altri Stati firmatari e alla Comunità europea. In caso di divergenza fra i testi, farà fede il testo in lingua francese.

Dichiarazione di competenza della Comunità europea per le questioni contemplate dalla convenzione Eurocontrol

Conformemente ai pertinenti articoli del trattato CE, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, la presente dichiarazione indica le competenze della Comunità europea nelle questioni contemplate dalla convenzione Eurocontrol.

A. PRINCIPI GENERALI

1. L'esercizio delle competenze che gli Stati membri hanno trasferito alla Comunità a norma del trattato CE è, per sua natura, soggetto a costante evoluzione. Nell'ambito del trattato le istituzioni competenti possono prendere decisioni che determinano l'ambito delle competenze della Comunità europea. La Comunità europea si riserva quindi il diritto di modificare conseguentemente la presente dichiarazione, senza che questo costituisca un prerequisito per l'esercizio delle sue competenze in seno ad Eurocontrol.

2. In relazione ad Eurocontrol, sono di applicazione soltanto le competenze esterne della Comunità europea. Ne consegue che, tranne se le istituzioni competenti decidano esplicitamente di esercitare direttamente una competenza esterna sulla base del trattato in un settore specifico, la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva soltanto nella misura in cui la legislazione interna è interessata dagli accordi internazionali o da altre regole stabilite nell'ambito della cooperazione internazionale(1).

B. COMPETENZE ESERCITATE DALLA COMUNITÀ

1. Settori di competenza nel settore della gestione del traffico aereo

a) Normalizzazione: si tratta dell'armonizzazione delle specifiche tecniche in generale e di quelle relative alle apparecchiature e ai sistemi usati per la fornitura di servizi del traffico aereo in particolare (articolo 95 e 80 del trattato CE).

In questo settore gli strumenti giuridici più importanti, adottati dalla Comunità, sono il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio(2) e le direttive 93/65/CEE del Consiglio(3) e 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4).

b) Politica di ricerca e sviluppo tecnologico (articoli da 163 a 173 del trattato CE).

In questo settore gli strumenti giuridici più importanti, adottati dalla Comunità europea, sono attualmente le decisioni n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5), 2002/834/CE del Consiglio(6) e 2002/835/CE del Consiglio(7). Si tratta principalmente della ricerca fondamentale (università, istituti di ricerca) e della ricerca e dello sviluppo tecnologico relativi all'aeronautica e alla telematica, compresi i sistemi di gestione del traffico aereo e le apparecchiature.

c) Reti transeuropee (articoli 154, 155 e 156 del trattato CE): sono inclusi i trasporti, le telecomunicazioni e l'energia, con il fine di assicurare l'interoperabilità e la compatibilità delle reti nazionali mediante una pianificazione collettiva, incentivi finanziari e norme esistenti in materia di interoperabilità.

In questo settore gli strumenti giuridici più importanti, adottati dalla Comunità europea, sono la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8) e il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio(9).

d) Politica di armonizzazione dello spettro radio elettrico: si tratta di stabilire un quadro di orientamento e un quadro giuridico per garantire un coordinamento delle politiche e l'armonizzazione delle condizioni relative alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio elettrico, necessario per l'introduzione e il funzionamento efficace del mercato interno nei settori della politica comunitaria, come comunicazioni elettroniche, trasporti, ricerca e sviluppo.

In questo settore lo strumento giuridico più importante, adottato dalla Comunità, è la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10).

2. Settori di competenza nel settore del trasporto aereo

La politica dei trasporti aerei (articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE e legislazione derivata) ha l'obiettivo di facilitare la fornitura di servizi di trasporto nella Comunità, di promuovere la sicurezza e contribuire al funzionamento efficace del mercato interno.

In questo settore gli strumenti giuridici più importanti, adottati dalla Comunità, sono i regolamenti (CEE) n. 2407/92(11), (CEE) n. 2408/92(12), (CEE) n. 2409/92(13), (CEE) n. 95/93(14) del Consiglio, e i regolamenti (CE) n. 1592/2002(15) e (CE) n. 2320/2002(16) del Parlamento europeo e del Consiglio, attuati dal regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione(17), dal regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(18) e dalla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(19).

3. Può anche verificarsi che una misura che deve essere adottata da Eurocontrol abbia incidenze su regole stabilite di politiche generali della Comunità, come la concorrenza, la libera circolazione delle merci e dei servizi (compresi gli appalti pubblici e la protezione dei dati), la protezione dell'ambiente, la politica sociale, la coesione economica e sociale.

C. COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

1. Qualora la Comunità europea non abbia stabilito regole interne e non sia stato deciso di esercitare direttamente determinate competenze esterne, la competenza spetta agli Stati membri.

2. Il trattato non conferisce alla Comunità europea competenza riguardo a questioni di sicurezza nazionale e di difesa, quindi la pianificazione e l'uso dello spazio aereo per scopi militari esulano dalle competenze della Comunità europea.

(1) Come stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nei pareri 1/94 (Racc. 1994, pag. I-5267), 2/91 (Racc. 1993, pag. I-1061), 1/76 (Racc. 1977, pag. 741) e nella causa 22/71 (Racc. 1971, pag. 949).

(2) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).

(3) GU L 187 del 29.7.1993, pag. 52. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2082/2000 della Commissione (GU L 254 del 9.10.2000, pag. 1).

(4) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

(5) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(6) GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

(7) GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44.

(8) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1).

(9) GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1).

(10) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(11) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(12) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(13) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15.

(14) GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 1).

(15) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

(16) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

(17) GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9.

(18) GU L 66 dell'11 marzo 2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione (GU L 194 dell'1 agosto 2003, pag. 9).

(19) GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.

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