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Document 52016PC0026

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno

COM/2016/026 final - 2016/011 (CNS)

Bruxelles, 28.1.2016

COM(2016) 26 final

2016/0011(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno

EMPTY


INDICE

RELAZIONE    3

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA3

Motivazione e obiettivi della proposta3

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore3

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ4

Base giuridica4

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)4

Proporzionalità5

Scelta dello strumento5

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO5

Consultazione delle parti interessate5

Valutazione d’impatto6

4.INCIDENZA SUL BILANCIO7

5.ALTRI ELEMENTI7

Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta7

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno    11

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI    16

CAPO II MISURE VOLTE A CONTRASTARE L’ELUSIONE FISCALE    18

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI    23

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA    25

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA25

2.MISURE DI GESTIONE25

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA25

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA26

2.MISURE DI GESTIONE29

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA30

RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Nelle sue conclusioni del 18 dicembre 2014 il Consiglio europeo ha concluso che “occorre proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta all’elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, a livello sia globale sia dell’UE”. Dal dicembre 2014 la Commissione ha rapidamente posto le basi per un approccio unionale. Nel frattempo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha concluso i propri lavori di definizione di regole e norme globali a tali fini.

La presente direttiva, spesso definita la direttiva anti-elusione, stabilisce norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno. Essa rappresenta uno degli elementi costitutivi del pacchetto della Commissione contro l’elusione fiscale inteso ad affrontare una serie di importanti nuovi sviluppi e priorità politiche nel settore della fiscalità delle imprese che richiedono una reazione rapida a livello dell’UE. In particolare essa risponde al completamento del progetto contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) del G20 e dell’OCSE e alle richieste, formulate dal Parlamento europeo, da diversi Stati membri, dalle imprese e dalla società civile nonché da alcuni partner internazionali, di un approccio dell’Unione più deciso e più coerente contro gli abusi in materia di imposta sulle società.

I regimi interessati dalla presente direttiva riguardano situazioni in cui i contribuenti agiscono contro la vera finalità della legge, traendo vantaggio dalle disparità esistenti tra i sistemi fiscali nazionali per ridurre il loro onere fiscale. I contribuenti possono beneficiare di aliquote di imposizione basse o di doppie deduzioni o fare in modo che il loro reddito non venga tassato rendendolo deducibile in una giurisdizione senza includerlo nella base imponibile dell’altra. Tali situazioni portano a falsare le decisioni delle imprese nel mercato interno e, se non risolte efficacemente, potrebbero creare condizioni di concorrenza fiscale sleale. Con l’obiettivo di contrastare le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme anti-elusione in sei settori specifici: deducibilità degli interessi; imposizione in uscita; clausola di switch-over; norma generale antiabuso; norme sulle società controllate estere (CFC) e un quadro per contrastare i disallineamenti da ibridi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

La presente direttiva si basa sul piano d’azione per una tassazione societaria equa ed efficiente, presentato dalla Commissione il 17 giugno 2015. Essa stabilisce norme giuridicamente vincolanti per consentire agli Stati membri di affrontare efficacemente l’elusione dell’imposta sulle società in modo da preservare la competitività collettiva e rispettare il mercato unico, le libertà sancite dal trattato, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il diritto dell’Unione in generale. A tale riguardo essa si fonda su due principali settori di attività a livello internazionale e dell’UE.

In primo luogo, nel contesto del progetto BEPS dell’OCSE, la maggior parte degli Stati membri si è impegnata ad attuare le misure contenute nelle relazioni finali del BEPS, pubblicate il 5 ottobre 2015 e approvate dai leader del G20 nel novembre dello stesso anno. Tuttavia l’applicazione unilaterale e divergente del BEPS da parte di ciascuno Stato membro potrebbe frammentare il mercato unico creando conflitti a livello di politiche nazionali, distorsioni e ostacoli fiscali per le imprese nell’UE. Un’altra conseguenza di tale situazione sarebbe l’emergenza di nuove lacune e disallineamenti, che potrebbero essere sfruttati dalle imprese che cercano di eludere le imposte, compromettendo in tal modo gli sforzi degli Stati membri volti a prevenire pratiche di questo tipo. È pertanto essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico che gli Stati membri recepiscano nei loro sistemi nazionali, in modo coerente e coordinato, almeno le misure dell’OCSE relative al BEPS.

In secondo luogo, la Commissione ha annunciato nel piano d’azione del giugno 2015 la volontà di rilanciare la sua proposta per una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB) come una soluzione olistica finalizzata all’istituzione di una tassazione più equa ed efficiente. Ha inoltre invitato gli Stati membri a proseguire i lavori su alcuni aspetti internazionali della base comune, collegati al progetto BEPS dell’OCSE, mentre la nuova proposta CCCTB era in fase di elaborazione. La presente direttiva tiene conto dell’esito delle discussioni degli Stati membri su tali questioni in sede di Consiglio.

La presente direttiva mira a conseguire un equilibrio tra la necessità di raggiungere un certo grado di uniformità nell’attuazione dei risultati del BEPS in tutta l’Unione e le esigenze degli Stati membri di conciliare le specificità dei rispettivi sistemi fiscali con queste nuove norme. Il testo stabilisce pertanto norme basate su principi e lascia i dettagli dell’attuazione agli Stati membri, basandosi sul presupposto che essi si trovano nella posizione più idonea per definire gli elementi precisi delle norme secondo le modalità che meglio si adattano ai rispettivi regimi di imposta sulle società. La direttiva dovrebbe pertanto creare pari condizioni di protezione minima per tutti i sistemi di imposta societaria degli Stati membri.

La direttiva è ampiamente inclusiva e mira a comprendere tutti i contribuenti che sono assoggettati all’imposta societaria in uno Stato membro. Il suo campo di applicazione comprende anche le stabili organizzazioni, situate nell’Unione, di società che non sono esse stesse soggette alla direttiva.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La normativa in materia di imposte dirette rientra nell’ambito dell’articolo 115 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). A norma di tale articolo, le misure legislative di ravvicinamento assumono la forma giuridica di una direttiva.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà. La natura del tema richiede un’iniziativa comune a tutto il mercato interno.

Le norme della presente direttiva hanno lo scopo di contrastare le pratiche di elusione fiscale transfrontaliere e di fornire un quadro comune per l’attuazione coordinata dei risultati del BEPS nelle legislazioni nazionali degli Stati membri. Tali obiettivi non possono essere realizzati in misura sufficiente mediante l’azione intrapresa dai singoli Stati membri. Un’impostazione di questo tipo non farebbe che replicare, e probabilmente peggiorare, la frammentazione esistente nel mercato interno, perpetuando le attuali inefficienze e distorsioni nell’interazione di un mosaico di misure distinte. Se l’obiettivo è adottare soluzioni che funzionino per il mercato interno nel suo insieme (ad esempio, l’eliminazione dei disallineamenti derivanti dalle disparità dei regimi fiscali nazionali) e migliorare la resilienza (interna ed esterna) contro la pianificazione fiscale aggressiva, il percorso adeguato implica iniziative coordinate a livello dell’Unione.

Inoltre un’iniziativa dell’Unione apporterebbe un valore aggiunto rispetto a quello che una pluralità di metodi di attuazione nazionali può conseguire. Poiché le previste norme antiabuso hanno una dimensione transfrontaliera, è fondamentale che le proposte permettano di conciliare interessi divergenti nel mercato interno e considerino il quadro completo della situazione per individuare obiettivi e soluzioni comuni. Tale obiettivo può essere conseguito solo se la legislazione è elaborata a livello centrale. Infine, se le misure di attuazione del BEPS sono attuate in conformità all’acquis, i contribuenti possono avere la certezza giuridica che esse siano conformi al diritto dell’Unione.

Tale approccio è pertanto conforme al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.

Proporzionalità

Le misure previste si limitano ad assicurare il livello minimo di protezione necessario per il mercato interno. La direttiva non prescrive quindi la piena armonizzazione, ma soltanto una protezione minima per i sistemi di imposta sulle società degli Stati membri. Essa garantisce così il grado essenziale di coordinamento nell’Unione ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi. Alla luce di quanto precede, la proposta non va al di là di quanto è necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi e pertanto è conforme al principio di proporzionalità.

Scelta dello strumento

Si tratta di una proposta di direttiva, che è il solo strumento disponibile in virtù della base giuridica dell’articolo 115 del TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

I temi trattati nella presente direttiva sono stati discussi con le parti interessate nel quadro della proposta di direttiva per una CCCTB per vari anni. I delegati degli Stati membri hanno regolarmente inviato le loro osservazioni al gruppo di lavoro tecnico “Questioni fiscali” del Consiglio. Da marzo 2011, quando il Collegio ha adottato la proposta relativa alla CCCTB, il gruppo di lavoro si è riunito varie volte nel corso di ogni presidenza per esaminare in modo approfondito le questioni politiche e tecniche. I servizi della Commissione si sono inoltre tenuti in contatto con tutte le principali parti interessate del settore imprenditoriale e hanno ascoltato le loro opinioni su vari aspetti della proposta. Analogamente, numerose tematiche della direttiva, soprattutto di natura tecnica, sono state oggetto di dibattito in conferenze accademiche cui i servizi della Commissione hanno partecipato.

La maggior parte degli Stati membri fanno parte dell’OCSE e, fra il 2013 e il 2015, hanno partecipato a lunghe e approfondite discussioni sulle azioni BEPS, compresa l’elaborazione degli aspetti tecnici. L’OCSE ha organizzato ampie consultazioni pubbliche con le parti interessate su ciascuna delle azioni BEPS. Inoltre la Commissione ha discusso internamente e con esperti dell’OCSE varie tematiche correlate al BEPS (ad esempio la legislazione sulle società controllate estere), in particolare nei casi in cui nutriva dubbi circa la compatibilità con il diritto dell’Unione di alcune idee e/o soluzioni proposte.

Nel secondo semestre del 2014 la presidenza italiana del Consiglio ha lanciato l’idea di una “tabella di marcia dell’UE sul BEPS”. Il Consiglio ha discusso la proposta relativa alla CCCTB e si è concentrato in particolare sugli elementi internazionali e inerenti al BEPS di tale proposta. In tale contesto la presidenza ha promosso la coerenza con le iniziative parallele dell’OCSE, nel rispetto del diritto dell’Unione. Tale impostazione è stata approvata dal gruppo di lavoro ad alto livello sulla tassazione e portata avanti dalle presidenze successive. Le discussioni sulla tabella di marcia dell’UE sul BEPS sono proseguite nel 2015. L’obiettivo era contribuire al dibattito dell’OCSE e spianare la strada a un’armoniosa attuazione delle future raccomandazioni dell’OCSE, tenendo conto delle specificità dell’Unione.

Gli elementi della presente proposta di direttiva sono stati presentati in termini generali e discussi con le delegazioni degli Stati membri, con le imprese e i rappresentanti delle organizzazioni non governative in occasione di una riunione della piattaforma per la buona governance fiscale il 30 novembre 2015.

Valutazione d’impatto

Dopo la pubblicazione della sua relazione Addressing Base Erosion and Profit Shifting (Affrontare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili) all’inizio del 2013 e l’approvazione del piano d’azione dell’OCSE sul BEPS da parte dei leader del G20 nel settembre 2013, l’OCSE ha avviato un periodo di 2 anni di intensi lavori che ha portato, nel novembre 2015, alla presentazione di 13 relazioni. Tali relazioni stabiliscono norme internazionali nuove o rafforzate, nonché misure concrete per aiutare i paesi ad affrontare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. In questo quadro i membri dell’OCSE/G20 si sono impegnati a favore di questo pacchetto globale e della sua coerente attuazione.

Numerosi Stati membri, in qualità di membri dell’OCSE, si sono impegnati a recepire nel diritto nazionale i risultati del progetto BEPS in tempi brevi. Ciò considerato, è essenziale progredire rapidamente per convenire norme di coordinamento dell’attuazione nell’UE delle conclusioni relative al BEPS. In considerazione di un serio rischio di frammentazione del mercato interno che potrebbe risultare da azioni non coordinate realizzate unilateralmente dagli Stati membri, nella presente direttiva la Commissione propone soluzioni minime comuni per l’attuazione. La Commissione ha compiuto ogni sforzo possibile per rispondere contemporaneamente sia all’urgenza di agire, sia alla necessità imperativa di evitare che il funzionamento del mercato interno sia compromesso da misure unilaterali adottate dagli Stati membri (siano essi membri dell’OCSE oppure no) in modo autonomo o dall’inazione degli altri Stati membri. È stata considerata anche la possibilità di proporre strumenti normativi non vincolanti, ma è stata scartata in quanto ritenuta inadeguata per garantire un approccio coordinato.

Al fine di fornire analisi ed elementi probatori aggiornati, la presente proposta di direttiva è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che presenta un’ampia panoramica dei lavori accademici e dei dati economici disponibili per quanto riguarda l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Il documento, basato su studi recenti svolti, tra l’altro, dall’OCSE, dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, mette in evidenza gli incentivi e i meccanismi più comuni che, secondo le relazioni dell’OCSE, sono legati alla pianificazione fiscale aggressiva. Esso riassume le conclusioni di un riesame approfondito dei meccanismi chiave della pianificazione fiscale aggressiva sulla base delle analisi per Stato membro effettuate nel 2015 per conto della Commissione. Il documento di lavoro illustra come la direttiva sia complementare ad altre iniziative volte ad attuare nell’UE i risultati delle relazioni dell’OCSE sul BEPS e a contribuire all’instaurazione di un livello minimo comune di protezione contro l’elusione fiscale.

In questo contesto la valutazione d’impatto della presente proposta non è stata effettuata per il forte legame con il lavoro svolto dall’OCSE in materia di BEPS; perché il documento di lavoro dei servizi della Commissione fornisce un considerevole corpus di dati e di analisi; perché le parti interessate sono state ampiamente coinvolte nelle consultazioni riguardo agli elementi tecnici delle norme proposte in una fase precedente e, soprattutto, per la richiesta urgente di un’azione coordinata nell’UE in questa materia che costituisce una priorità politica internazionale.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta di direttiva non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione europea.

5.ALTRI ELEMENTI

Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

La direttiva è ampiamente inclusiva e mira a comprendere tutti i contribuenti che sono assoggettati all’imposta societaria in uno Stato membro. Il suo campo di applicazione comprende anche le stabili organizzazioni, situate nell’Unione, di società che non sono esse stesse soggette alla direttiva.

I regimi interessati dalla presente direttiva riguardano situazioni in cui i contribuenti agiscono contro la vera finalità della legge, traendo vantaggio dalle disparità esistenti tra i sistemi fiscali nazionali per ridurre il loro onere fiscale. I contribuenti possono beneficiare di aliquote di imposizione basse o di doppie deduzioni o fare in modo che il loro reddito non venga tassato rendendolo deducibile in una giurisdizione senza includerlo nella base imponibile dell’altra. Tali situazioni portano a falsare le decisioni delle imprese nel mercato interno e, se non risolte efficacemente, potrebbero creare condizioni di concorrenza fiscale sleale. Con l’obiettivo di contrastare le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme anti-elusione in sei settori specifici: deducibilità degli interessi; imposizione in uscita; clausola di switch-over; norma generale antiabuso; norme sulle società controllate estere (CFC) e un quadro per contrastare i disallineamenti da ibridi.

   Deducibilità degli interessi

I gruppi multinazionali spesso finanziano le loro entità in giurisdizioni ad alta fiscalità attraverso il debito e dispongono che tali società restituiscano interessi “gonfiati” a società controllate residenti in giurisdizioni a bassa fiscalità. In questo modo la base imponibile del gruppo (o più precisamente, delle entità che versano gli interessi “gonfiati”) diminuisce nelle giurisdizioni ad alta fiscalità e aumenta invece nello Stato a bassa fiscalità che riceve il pagamento degli interessi. Il risultato globale è una riduzione della base imponibile del gruppo multinazionale nel suo complesso.

Scopo della norma proposta è scoraggiare tale pratica limitando l’importo degli interessi che il contribuente è autorizzato a dedurre in un esercizio fiscale. In questo modo si dovrebbero inoltre attenuare i pregiudizi nei confronti del finanziamento tramite equity. A tal fine gli interessi passivi netti saranno deducibili solo fino a una percentuale fissa basata sul risultato lordo d’esercizio del contribuente. Poiché la presente direttiva fissa un livello minimo di protezione del mercato interno, si prevede che la percentuale di deducibilità sarà fissata al livello più elevato (dal 10 al 30%) raccomandato dall’OCSE. Gli Stati membri possono in un secondo tempo introdurre norme più rigorose.

Benché sia generalmente riconosciuto che anche le imprese finanziarie, ossia gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione, dovrebbero essere soggette a limiti sulla deducibilità degli interessi, è parimenti riconosciuto che questi due settori presentano caratteristiche particolari che richiedono un approccio più adeguato alle loro esigenze. Il motivo principale è che, contrariamente ad altri settori dell’economia, per le imprese finanziarie il sostenimento di costi finanziari e l’ottenimento di ricavi rientrano fra le attività di base. Dal momento che le discussioni in questo campo non sono sufficientemente conclusive nel contesto internazionale e unionale, non è stato ancora possibile prevedere norme specifiche per i settori finanziario ed assicurativo. È tuttavia necessario chiarire che, nonostante l’esclusione temporanea di tali imprese finanziarie, l’intento è in ultima analisi definire una norma di ampia portata relativa ai limiti sugli interessi che non sia soggetta a eccezioni.

   Imposizione in uscita

I contribuenti possono cercare di ridurre il loro onere fiscale trasferendo la propria residenza fiscale e/o i propri attivi in una giurisdizione a bassa fiscalità. Tali pratiche provocano distorsioni del mercato in quanto erodono la base imponibile dello Stato di partenza e trasferiscono i futuri profitti a fini di tassazione nella giurisdizione di destinazione, a bassa fiscalità. Se i contribuenti trasferiscono la propria residenza fiscale al di fuori di un determinato Stato membro, tale Stato sarà privato del suo diritto di tassare in futuro le entrate di tali contribuenti, che possono essere già state generate, ma non ancora realizzate. La stessa complicazione sorge quando i contribuenti trasferiscono i loro attivi (senza cederli) al di fuori di uno Stato membro e tali attivi comprendono utili non realizzati.

L’imposizione in uscita serve a prevenire l’erosione della base imponibile nello Stato di origine quando gli attivi che comprendono plusvalenze non realizzate sono trasferiti, senza cambiamenti di proprietà, al di fuori della giurisdizione fiscale di detto Stato. Poiché l’applicazione dell’imposizione in uscita all’interno dell’Unione è conforme alle libertà fondamentali e in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), la presente direttiva affronta la questione dell’imposizione in uscita anche dal punto di vista del diritto unionale offrendo ai contribuenti la possibilità di dilazionare il pagamento dell’importo dell’imposta su un certo numero di anni e di versare il saldo mediante pagamenti scaglionati.

   Clausola di switch-over

Date le difficoltà insite nel concedere un credito d’imposta per imposte versate all’estero, gli Stati tendono sempre più a esentare dalla tassazione i redditi esteri. L’effetto negativo involontario di questo approccio è che può incoraggiare l’ingresso sul mercato interno di redditi non tassati o soggetti a bassa imposizione, che quindi circolano, in molti casi non tassati, all’interno dell’UE sfruttando gli strumenti disponibili nell’ambito del diritto dell’Unione.

Le clausole di switch-over sono comunemente utilizzate per contrastare tali pratiche. Il contribuente è infatti assoggettato a imposizione (anziché essere esentato) e riceve un credito per le imposte versate all’estero. In tal modo le imprese sono scoraggiate dal trasferire gli utili da giurisdizioni ad alta fiscalità verso territori a bassa fiscalità, a meno che motivi commerciali sufficienti giustifichino tali trasferimenti.

Soglia di imposizione ridotta

Nella proposta di direttiva relativa a una CCCTB la Commissione ha introdotto una clausola di switch-over per tener conto delle situazioni in cui i redditi che affluiscono sul mercato interno da un paese terzo sono stati soggetti a un’imposta sugli utili nel paese terzo a un’aliquota dell’imposta sulle società inferiore al 40 per cento dell’aliquota media dell’imposta sulle società nell’Unione. Tale norma consentirebbe di garantire che i redditi originari di un paese terzo entrino nell’Unione dopo essere stati tassati ad un livello almeno pari al livello minimo di tassazione cui tale pagamento sarebbe stato soggetto se fosse provenuto da uno Stato membro. A tal fine la proposta di una CCCTB fa riferimento, come termine di paragone, alla media delle aliquote dell’imposta sulle società nell’Unione.

Considerando che la presente direttiva non stabilisce un sistema di imposizione delle società indipendente, né comprende un meccanismo di consolidamento delle basi imponibili delle società appartenenti a un gruppo in tutta l’Unione in modo che, in base alla proposta di una CCCTB, sarebbe logico utilizzare come riferimento l’aliquota legale dell’imposta sulle società nello Stato membro del contribuente che percepisce i redditi esteri, almeno fino a quando i piani per rilanciare la CCCTB, come annunciato dalla Commissione, si concretizzino.

Il regime proposto tiene conto del fatto che nell’Unione non esiste un’armonizzazione delle aliquote dell’imposta sulle società. Al fine di individuare le pratiche di elusione fiscale la soglia dovrebbe in ogni caso essere fissata in modo da tener conto delle situazioni in cui l’imposizione è a un livello inferiore a 50 per cento rispetto allo Stato del contribuente beneficiario. Tuttavia, la soglia non dovrebbe essere fissata a un livello talmente basso da privare la misura di ogni significato interessando solo le giurisdizioni fiscali più aggressive. A tale riguardo una prova nell’ambito della quale l’aliquota legale dell’imposta sulle società nel paese di residenza dell’entità o nel paese in cui è situata la stabile organizzazione sia inferiore al 40 per cento dell’aliquota legale dell’imposta sulle società nello Stato membro del contribuente permetterebbe di raggiungere un equilibrio tra il riconoscimento dell’importanza di una concorrenza fiscale leale e la necessità di evitare le pratiche di elusione fiscale.

Inoltre, applicando la clausola di switch-over, i redditi originari di un paese terzo che affluiscono nell’Unione sarebbero tassati dallo Stato membro del contribuente allo stesso livello del reddito nazionale; sarebbe così garantita una parità di trattamento tra i pagamenti originari dell’Unione e quelli originari di paesi terzi. In tal modo gli Stati membri continuerebbero a rispettare gli obblighi assunti nell’ambito del diritto unionale e internazionale.

   Norma generale antiabuso

Gli schemi di pianificazione fiscale sono estremamente elaborati e la legislazione fiscale in genere non evolve abbastanza rapidamente da includere tutte le specifiche difese necessarie per farvi fronte. Per questo motivo una norma generale antiabuso è utile in un sistema fiscale: essa consente di contrastare le pratiche fiscali abusive nonostante l’assenza di una norma anti-elusione specifica.

La norma generale antiabuso è volta a colmare le lacune che possono esistere nelle specifiche norme antiabuso contro l’elusione fiscale vigenti in un paese. Essa conferirebbe alle autorità il potere di negare ai contribuenti il beneficio di meccanismi fiscali abusivi. In conformità all’acquis, la norma generale antiabuso proposta è concepita per tener conto delle prove di artificiosità della Corte di giustizia dell’Unione europea ove esse siano applicate all’interno dell’Unione.

   Norme sulle società controllate estere (CFC)

I contribuenti con società controllate in giurisdizioni a bassa fiscalità possono attuare pratiche di pianificazione fiscale in virtù delle quali trasferiscono ingenti quantità di utili dalla società madre (soggetta ad elevata fiscalità) verso le controllate, che sono soggette ad una tassazione ridotta. Ne consegue una diminuzione dell’onere fiscale complessivo del gruppo. L’analisi di cui sopra sulla soglia di imposizione ridotta è valida anche per le norme sulle società controllate estere.

I redditi trasferiti alla controllata sono di solito redditi passivi mobili. Un sistema comune consisterebbe ad esempio nel trasferire inizialmente, all’interno di un gruppo, la proprietà di attivi immateriali (ad esempio, proprietà intellettuale) alla società controllata estera e successivamente nel trasferire ingenti quantità di redditi in forma di pagamenti di canoni quali corrispettivo del diritto di utilizzare gli attivi posseduti e gestiti dalla società controllata estera. Tali pratiche di trasferimento degli utili incidono chiaramente sul funzionamento del mercato interno, soprattutto quando i redditi sono trasferiti dall’UE verso paesi terzi a bassa fiscalità.

Le norme sulle società controllate estere riattribuiscono i redditi di una società controllata estera soggetta a bassa tassazione alla sua società madre. La società madre è pertanto tenuta a versare l’imposta su tali redditi nel suo Stato di residenza, di solito uno Stato ad elevata fiscalità. La legislazione sulle società controllate estere mira pertanto a eliminare l’incentivo a trasferire redditi in modo che siano tassati a un’aliquota bassa in un’altra giurisdizione.

   Quadro per contrastare i disallineamenti da ibridi

I disallineamenti da ibridi sono la conseguenza delle differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti (strumenti finanziari) o delle entità quando due sistemi giuridici interagiscono. Tali disallineamenti possono spesso portare a doppie deduzioni (ossia una deduzione su entrambi i lati della frontiera) o a una deduzione del reddito da un lato della frontiera senza che sia dichiarato sull’altro lato. I contribuenti, in particolare quelli che si avvalgono di strutture transfrontaliere, si avvantaggiano spesso di tali disparità tra i sistemi fiscali nazionali per ridurre il loro debito d’imposta complessivo nell’Unione.

Tale problema è stato esaminato dal gruppo “Codice di condotta (tassazione delle imprese)” e dall’OCSE. Al fine di garantire che gli Stati membri introducano norme per contrastare efficacemente tali disallineamenti, la presente direttiva prescrive che la qualificazione giuridica attribuita a uno strumento ibrido o a un’entità ibrida dallo Stato membro da cui ha origine un pagamento, sia esso una spesa o una perdita, deve essere seguita dall’altro Stato membro interessato dal disallineamento.

2016/0011 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 1 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Le attuali priorità politiche nella fiscalità internazionale evidenziano la necessità di assicurare che l’imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati. È pertanto fondamentale ristabilire la fiducia nell’equità dei sistemi fiscali e consentire ai governi di esercitare effettivamente la loro sovranità fiscale. Questi nuovi obiettivi politici sono stati tradotti in raccomandazioni di azioni concrete nel quadro dell’iniziativa contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). In risposta all’esigenza di una maggiore equità fiscale la Commissione, nella sua comunicazione del 17 giugno 2015, definisce un piano d’azione per un’imposizione societaria equa ed efficace nell’Unione europea 3 (piano d’azione).

(2)La maggior parte degli Stati membri, in qualità di membri dell’OCSE, si è impegnata ad attuare i risultati delle 15 azioni contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, pubblicati il 5 ottobre 2015. È quindi essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri attuino come minimo i loro impegni in materia di BEPS e, più in generale, prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un’equa ed efficace imposizione nell’Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato. In un mercato di economie altamente integrate si avverte l’esigenza di approcci strategici comuni e di un’azione coordinata al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e massimizzare gli effetti positivi dell’iniziativa contro il BEPS. Inoltre solo un quadro comune potrebbe impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni del mercato attualmente esistenti. Infine, misure nazionali di attuazione che seguono una linea comune in tutta l’Unione fornirebbero ai contribuenti la certezza giuridica della compatibilità di dette misure con il diritto unionale.

(3)È necessario stabilire norme per rafforzare il livello medio di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno. Dal momento che dovrebbero adattarsi a 28 diversi regimi di imposta sulle società, queste norme dovrebbero limitarsi a disposizioni generali e lasciare il compito dell’attuazione agli Stati membri, che si trovano in una posizione migliore per definire gli elementi specifici di tali norme secondo le modalità più adatte ai rispettivi regimi di imposizione delle società. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito creando un livello minimo di protezione per i regimi nazionali di imposta sulle società in tutta l’Unione. È pertanto necessario coordinare le risposte degli Stati membri nell’attuare i risultati delle 15 azioni intese a contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia del mercato interno nel suo insieme nella lotta contro le pratiche di elusione fiscale. Occorre altresì stabilire un livello minimo comune di protezione per il mercato interno in settori specifici.

(4)È necessario stabilire norme applicabili a tutti i contribuenti che sono assoggettati all’imposta societaria in uno Stato membro. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle stabili organizzazioni di tali società che possono essere situate in altri Stati membri. Le società possono essere residenti a fini fiscali in uno Stato membro o essere costituite a norma delle leggi di uno Stato membro. Anche le stabili organizzazioni di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo dovrebbero essere soggette a tali norme se sono situate in uno o più Stati membri.

(5)È necessario stabilire norme contro l’erosione della base imponibile nel mercato interno e il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno. Per contribuire al conseguimento di tale obiettivo sono necessarie disposizioni nei seguenti settori: limiti sulla deducibilità degli interessi, imposizione in uscita, clausola di switch-over, una norma generale antiabuso, norme sulle società controllate estere e un quadro per contrastare i disallineamenti da ibridi. Ove l’applicazione di tali norme dia luogo a una doppia imposizione, i contribuenti dovrebbero beneficiare di uno sgravio tramite una detrazione dell’imposta versata in un altro Stato membro o in un paese terzo, a seconda del caso. Le norme dovrebbero pertanto mirare non solo a contrastare le pratiche di elusione fiscale, ma anche a evitare la creazione di altri ostacoli al mercato, come la doppia imposizione.

(6)Nel tentativo di ridurre il proprio onere fiscale globale, i gruppi transfrontalieri di società ricorrono sempre più di frequente al trasferimento degli utili, spesso attraverso pagamenti di interessi gonfiati, da giurisdizioni fiscali a imposizione elevata verso paesi che applicano regimi fiscali più vantaggiosi. La norma relativa ai limiti sugli interessi è necessaria per scoraggiare tali pratiche in quanto limita la deducibilità degli oneri finanziari netti dei contribuenti (ossia l’importo di cui le spese finanziarie superano le entrate finanziarie). È pertanto necessario fissare una percentuale di deducibilità che sia riferita agli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA). Le entrate finanziarie esenti da imposta non dovrebbero essere compensate a fronte dei costi finanziari. Solo il reddito imponibile dovrebbe essere preso in considerazione per determinare l’importo degli interessi che può essere dedotto. Per agevolare i contribuenti che presentano rischi ridotti in relazione all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, gli interessi netti dovrebbero essere sempre deducibili fino a un massimale fissato, applicato qualora comporti una deduzione superiore alla percentuale stabilita sulla base dell’EBITDA. Se il contribuente fa parte di un gruppo che redige conti consolidati, si dovrebbe prendere in considerazione l’indebitamento complessivo del gruppo ai fini della concessione ai contribuenti del diritto a dedurre importi più elevati degli oneri finanziari netti. La norma relativa ai limiti sugli interessi dovrebbe applicarsi agli oneri finanziari netti di un contribuente senza distinguere se i costi traggono origine da un debito contratto a livello nazionale, a livello transfrontaliero all’interno dell’Unione o in un paese terzo. Benché sia generalmente riconosciuto che anche le imprese finanziarie, ossia gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione, dovrebbero essere soggette a limiti sulla deducibilità degli interessi, è parimenti riconosciuto che questi due settori presentano caratteristiche particolari che richiedono un approccio più adeguato alle loro esigenze. Dal momento che le discussioni in questo campo non sono sufficientemente conclusive nel contesto internazionale e unionale, non è ancora possibile prevedere norme specifiche per i settori finanziario ed assicurativo.

(7)L’imposizione in uscita ha la funzione di garantire che quando un contribuente trasferisce attivi o la propria residenza fiscale al di fuori della giurisdizione fiscale di uno Stato, detto Stato assoggetta ad imposta il valore economico di qualsiasi plusvalenza creata nel suo territorio, anche se tale plusvalenza non è ancora stata realizzata al momento dell’uscita. È pertanto necessario specificare i casi in cui i contribuenti sono soggetti a norme in materia di imposizione in uscita e sono tassati sulle plusvalenze non realizzate che sono state integrate nei loro attivi trasferiti. Al fine di calcolare gli importi è fondamentale stabilire un valore di mercato per gli attivi trasferiti basato sul principio di libera concorrenza. All’interno dell’Unione occorre esaminare l’applicazione dell’imposizione in uscita e illustrare le condizioni di conformità al diritto dell’Unione. In tali situazioni i contribuenti dovrebbero avere il diritto di versare immediatamente l’importo dell’imposta in uscita dovuta o di dilazionare il pagamento dell’importo dell’imposta, eventualmente maggiorato degli interessi e di una garanzia, su un certo numero di anni e di saldare il loro debito fiscale tramite pagamenti scaglionati. L’imposizione in uscita non dovrebbe essere applicata se il trasferimento degli attivi è di natura temporanea e a condizione che gli attivi siano destinati a tornare allo Stato membro dell’autore del trasferimento, se il trasferimento avviene allo scopo di rispettare requisiti prudenziali o a fini di gestione della liquidità o se si tratta di operazioni di finanziamento tramite titoli o attivi forniti come garanzia collaterale.

(8)Date le difficoltà insite nel concedere un credito d’imposta per imposte versate all’estero, gli Stati membri tendono sempre più a esentare i redditi esteri dall’imposizione nello Stato di residenza. L’effetto negativo involontario di questo approccio è tuttavia quello di incoraggiare situazioni in cui redditi non tassati o soggetti a bassa imposizione entrano nel mercato interno e quindi circolano, in molti casi non tassati, all’interno dell’Unione sfruttando gli strumenti disponibili nell’ambito del diritto unionale. Le clausole di switch-over sono comunemente utilizzate per contrastare tali pratiche. È pertanto necessario prevedere una clausola di switch-over mirata ad alcuni tipi di redditi esteri, ad esempio le distribuzioni di utili, i proventi della cessione di azioni e gli utili delle stabili organizzazioni che sono esenti da imposta nell’Unione e sono originari di paesi terzi. Tali redditi dovrebbero essere imponibili nell’Unione se sono stati tassati al di sotto di un determinato livello nel paese terzo. Considerando che la clausola di switch-over non richiede il controllo sull’entità soggetta a bassa imposizione e che quindi la contabilità obbligatoria dell’entità può non essere accessibile, il calcolo dell’aliquota d’imposta effettiva può risultare molto complicato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto utilizzare l’aliquota d’imposta legale quando applicano la clausola di switch-over. Gli Stati membri che applicano la clausola di switch-over dovrebbero concedere un credito per l’imposta versata all’estero al fine di evitare la doppia imposizione.

(9)Norme generali antiabuso sono presenti nei sistemi fiscali per contrastare le pratiche fiscali abusive che non sono ancora state oggetto di disposizioni specifiche. Tali norme sono pertanto destinate a colmare lacune e non dovrebbero pregiudicare l’applicabilità di norme antiabuso specifiche. All’interno dell’Unione l’applicazione di norme generali antiabuso dovrebbe essere limitata alle costruzioni “di puro artificio” (non genuine); in caso contrario, il contribuente dovrebbe avere il diritto di scegliere la struttura più vantaggiosa dal punto di vista fiscale per i propri affari commerciali. È inoltre importante garantire che le norme generali antiabuso si applichino in modo uniforme in situazioni nazionali, all’interno dell’Unione e nei confronti di paesi terzi, così che l’ambito di applicazione e i risultati dell’applicazione in contesti nazionali e transfrontalieri siano identici.

(10)Le norme sulle società controllate estere (CFC) hanno come effetto la riattribuzione dei redditi di una società controllata soggetta a bassa imposizione alla società madre. La società madre diventa quindi tassabile per i redditi che le sono stati attribuiti nello Stato in cui è residente a fini fiscali. In funzione delle priorità politiche di tale Stato, le norme sulle società controllate estere possono riguardare un’intera controllata soggetta a bassa imposizione o essere limitate ai redditi artificialmente dirottati verso la controllata. È auspicabile porre rimedio a situazioni di questo tipo sia nei paesi terzi che nell’Unione. Al fine di rispettare le libertà fondamentali, l’impatto della normativa all’interno dell’Unione dovrebbe essere limitato alle costruzioni che comportano un trasferimento artificiale di utili dallo Stato membro della società madre alla società controllata estera. In tal caso gli importi dei redditi attribuiti alla società madre dovrebbero essere adeguati sulla base del principio di libera concorrenza, in modo che lo Stato della società madre tassi soltanto gli importi dei redditi della società controllata estera che non sono conformi a tale principio. Le norme sulle società controllate estere dovrebbero escludere dal loro campo di applicazione le imprese finanziarie fiscalmente residenti nell’Unione, comprese le stabili organizzazioni di tali imprese situate nell’Unione. Il campo di applicazione legittimo delle norme sulle società controllate estere all’interno dell’Unione dovrebbe infatti essere limitato a situazioni artificiali prive di sostanza economica, il che comporterebbe che i settori finanziario ed assicurativo, fortemente regolamentati, non sarebbero probabilmente interessati da tali norme.

(11)I disallineamenti da ibridi sono la conseguenza delle differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti (strumenti finanziari) o delle entità e tali differenze emergono quando i sistemi giuridici di due giurisdizioni interagiscono. L’effetto di tali disallineamenti è spesso una doppia deduzione (ossia una deduzione in entrambi gli Stati) o una deduzione dei redditi in uno Stato senza che tali redditi siano inclusi nella base imponibile dell’altro Stato. Per evitare tale risultato è necessario stabilire norme in base alle quali una delle due giurisdizioni interessata da un disallineamento dovrebbe fornire una qualificazione giuridica dello strumento ibrido o dell’entità ibrida e l’altra giurisdizione dovrebbe accettare tale qualificazione. Anche se gli Stati membri, nell’ambito del gruppo “Codice di condotta (tassazione delle imprese)”, hanno concordato linee guida sul trattamento fiscale delle entità ibride 4 e delle stabili organizzazioni ibride 5 all’interno dell’Unione, nonché sul trattamento fiscale delle entità ibride legate a paesi terzi, rimane necessario adottare norme vincolanti. Occorre infine limitare il campo di applicazione di tali norme ai disallineamenti da ibridi tra Stati membri. I disallineamenti da ibridi tra Stati membri e paesi terzi devono essere oggetto di ulteriore esame.

(12)È necessario chiarire che l’attuazione delle norme contro l’elusione fiscale contemplate nella presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l’obbligo dei contribuenti di rispettare il principio di libera concorrenza o il diritto dello Stato membro di adeguare un debito fiscale al rialzo in conformità al principio di libera concorrenza, ove applicabile.

(13)Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 . Il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 si applica al trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva.

(14)Considerando che uno dei principali obiettivi della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso contro le pratiche transfrontaliere di elusione fiscale, tale obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri che agiscono singolarmente. I regimi nazionali di imposizione delle società sono eterogenei e l’azione indipendente degli Stati membri si limiterebbe a riprodurre l’attuale frammentazione del mercato interno nel campo della fiscalità diretta. L’interazione di misure nazionali distinte comporterebbe la persistenza di inefficienze e distorsioni, con la conseguente mancanza di coordinamento. Misure correttive dovrebbero invece essere adottate a livello dell’Unione in quanto gran parte dell’inefficienza nel mercato interno si traduce principalmente in problemi di natura transfrontaliera. È pertanto fondamentale adottare soluzioni che funzionino per il mercato interno nel suo complesso e tale obiettivo può essere meglio conseguito a livello dell’Unione. L’Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Fissando un livello minimo di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all’interno dell’Unione essenziale per conseguire i suoi obiettivi.

(15)È opportuno che la Commissione valuti l’attuazione della presente direttiva tre anni dopo la sua entrata in vigore e presenti al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Campo di applicazione

La presente direttiva si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti all’imposta sulle società in uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1)“oneri finanziari”, gli interessi passivi e altri oneri equivalenti sostenuti da un contribuente in relazione all’ottenimento di finanziamenti, compresa qualsiasi differenza tra i finanziamenti ottenuti e l’importo alla scadenza, la componente dell’interesse in un contratto di leasing nel caso in cui il proprietario economico abbia diritto a dedurre tale interesse e i costi sostenuti per la raccolta di finanziamenti;

(2)“oneri finanziari eccedenti”, l’importo di cui gli oneri finanziari di un contribuente superano gli interessi attivi e altri ricavi imponibili equivalenti da attivi finanziari che il contribuente riceve;

(3)“attivo finanziario”, uno strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 8 nonché depositi e depositi strutturali, crediti da prestiti e prodotti di investimento assicurativi;

(4)“impresa finanziaria”, una delle seguenti entità:

(a)un ente creditizio o un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 9 ,

(b)un’impresa di assicurazione quale definita all’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 10 ;

(c)un’impresa di riassicurazione quale definita all’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;

(d)un ente pensionistico aziendale o professionale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 11 , a meno che lo Stato membro abbia deciso, a norma dell’articolo 5 di tale direttiva, di non applicare la medesima, in tutto o in parte, all’ente in questione, o il delegato di un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/41/CE;

(e)un fondo di investimento alternativo gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 ;

(f)organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ,

(g)una controparte centrale quale definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 14 ;

(h)un depositario centrale di titoli quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 ;

(5)“trasferimento di attivi”, l’operazione mediante la quale il diritto di tassare gli attivi trasferiti passa a un altro Stato membro o a un paese terzo, mentre gli attivi restano sotto la titolarità effettiva del medesimo contribuente, esclusi i trasferimenti di attivi di natura temporanea a condizione che gli attivi siano destinati a tornare nello Stato membro dell’autore del trasferimento;

(6)“trasferimento di residenza fiscale”, l’operazione mediante la quale un contribuente cessa di essere residente a fini fiscali in uno Stato membro e nel contempo acquisisce la residenza fiscale in un altro Stato membro o in un paese terzo;

(7)“trasferimento di stabile organizzazione”, l’operazione mediante la quale un contribuente cessa di essere presente a fini fiscali in uno Stato membro e nel contempo acquisisce tale presenza in un altro Stato membro o in un paese terzo senza diventare residente a fini fiscali in tale Stato membro o paese terzo.

Articolo 3
Livello minimo di protezione

La presente direttiva non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a salvaguardare un livello di protezione più elevato delle basi imponibili nazionali per l’imposta sulle società.

CAPO II

MISURE VOLTE A CONTRASTARE L’ELUSIONE FISCALE

Articolo 4
Norma relativa ai limiti sugli interessi

1.Gli oneri finanziari sono sempre dedotti a concorrenza degli interessi o di altri ricavi imponibili da attivi finanziari ricevuti dal contribuente.

2.Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nell’esercizio fiscale in cui sono sostenuti solo fino al 30 per cento degli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) o fino a un importo di 1 000 000 EUR, se superiore. L’EBITDA si calcola aggiungendo ai redditi imponibili gli importi corretti per l’imposta relativi agli interessi passivi netti e altri costi equivalenti agli interessi nonché gli importi corretti per l’imposta relativi a svalutazioni e ammortamenti.

3.In deroga al paragrafo 2, il contribuente può avere il diritto di dedurre integralmente gli oneri finanziari eccedenti qualora sia in grado di dimostrare che il rapporto tra il capitale proprio e i suoi attivi totali è pari o superiore al rapporto equivalente del gruppo.

L’applicazione del primo comma è subordinata alle seguenti condizioni:

(a)il rapporto tra il capitale proprio del contribuente e i suoi attivi totali è considerato pari al rapporto equivalente del gruppo se il rapporto tra il capitale proprio del contribuente e i suoi attivi totali è inferiore al massimo di 2 punti percentuali;

(b)il gruppo è costituito da tutte le entità incluse nel bilancio consolidato sottoposto a revisione redatto in conformità ai principi internazionali d’informativa finanziaria (IFRS) o al sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro o ai principi contabili generalmente accettati degli Stati Uniti d’America (GAAP);

(c)tutti gli attivi e i passivi sono valutati secondo lo stesso metodo utilizzato per il bilancio consolidato;

(d)il capitale proprio e gli attivi totali del contribuente sono ridotti dei contributi effettuati nei sei mesi precedenti la data di riferimento del bilancio, nella misura in cui detti contributi corrispondono a ritiri o distribuzioni effettuati nei sei mesi successivi alla data di riferimento del bilancio;

(e)i pagamenti alle imprese associate non superano il 10 per cento del totale degli interessi passivi netti del gruppo.

4.L’EBITDA di un esercizio fiscale che non è completamente assorbito dagli oneri finanziari sostenuti dal contribuente nel medesimo esercizio fiscale o in quelli precedenti può essere riportato agli esercizi fiscali successivi.

5.Gli oneri finanziari che non possono essere dedotti nell’esercizio fiscale in corso a norma del paragrafo 2 sono deducibili fino al 30 per cento dell’EBITDA negli esercizi fiscali successivi allo stesso modo degli oneri finanziari relativi a detti esercizi.

6.I paragrafi da 2 a 5 non si applicano alle imprese finanziarie.

Articolo 5

Imposizione in uscita

1.Un contribuente è soggetto ad imposta per un importo pari al valore di mercato degli attivi trasferiti, al momento dell’uscita, meno il loro valore a fini fiscali, in una delle seguenti situazioni:

(a)un contribuente trasferisce attivi dalla sua sede centrale alla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo;

(b)un contribuente trasferisce attivi dalla sua stabile organizzazione situata in uno Stato membro alla sua sede centrale o a un’altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo;

(c)un contribuente trasferisce la sua residenza fiscale in un altro Stato membro o in un paese terzo, ad eccezione degli attivi che rimangono effettivamente collegati a una stabile organizzazione situata nel primo Stato membro;

(d)un contribuente trasferisce la sua stabile organizzazione al di fuori di uno Stato membro.

Ai fini dell’applicazione della lettera c) del primo comma, ogni trasferimento successivo di attivi verso un paese terzo dalla stabile organizzazione situata nel primo Stato membro e alla quale gli attivi sono effettivamente collegati è considerato una cessione al valore di mercato.

2.Un contribuente può dilazionare il versamento di un’imposta in uscita di cui al paragrafo 1 mediante pagamenti rateizzati ripartiti su un arco di almeno 5 anni in uno dei seguenti casi:

(a)un contribuente trasferisce attivi dalla sua sede centrale alla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE);

(b)un contribuente trasferisce attivi dalla sua stabile organizzazione situata in uno Stato membro alla sua sede centrale o a un’altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell’accordo SEE;

(c)un contribuente trasferisce la sua residenza fiscale in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell’accordo SEE;

(d)un contribuente trasferisce la sua stabile organizzazione in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell’accordo SEE.

3.Se un contribuente dilaziona il pagamento in conformità al paragrafo 2, possono essere addebitati interessi a norma della legislazione dello Stato membro del contribuente o della stabile organizzazione, secondo il caso, nella misura necessaria a preservare il valore dell’onere fiscale dovuto.

Se esiste un rischio dimostrabile ed effettivo di non recupero, i contribuenti possono essere anche tenuti a costituire una garanzia come condizione per dilazionare il pagamento in conformità al paragrafo 2.

Il secondo comma non si applica se la legislazione dello Stato membro del contribuente o della stabile organizzazione prevede la possibilità di recuperare il debito d’imposta tramite un altro contribuente che è membro del medesimo gruppo ed è residente a fini fiscali in tale Stato membro.

4.La dilazione di pagamento di cui al paragrafo 2 è immediatamente interrotta e il debito fiscale diventa recuperabile nei seguenti casi:

(a)gli attivi trasferiti sono ceduti;

(b)gli attivi trasferiti sono successivamente trasferiti in un paese terzo;

(c)la residenza fiscale del contribuente o la sua stabile organizzazione è successivamente trasferita in un paese terzo;

(d)il contribuente è in stato di fallimento o di liquidazione.

5.Se gli attivi, la residenza fiscale o la stabile organizzazione sono trasferiti in un altro Stato membro, detto Stato membro accetta il valore di mercato determinato dallo Stato membro del contribuente o della stabile organizzazione come valore di partenza degli attivi a fini fiscali.

6.Ai fini dei paragrafi da 1 a 5, per “valore di mercato” si intende l’importo in cambio del quale un attivo può essere scambiato o reciproche obbligazioni possono essere fissate tra acquirenti e venditori indipendenti e disponibili nel quadro di una transazione diretta.

7.    Il presente articolo non si applica ai trasferimenti di attivi di natura temporanea quando gli attivi sono destinati a tornare allo Stato membro dell’autore del trasferimento.

Articolo 6
Clausola di switch-over

1.Gli Stati membri non esentano un contribuente dall’imposta sui redditi esteri che il contribuente ha percepito come una distribuzione di utili da un’entità in un paese terzo o come proventi derivanti dalla cessione di azioni detenute in un’entità in un paese terzo o come redditi di una stabile organizzazione situata in un paese terzo in cui l’entità o la stabile organizzazione è soggetta, nel paese di residenza dell’entità o nel paese in cui è situata la stabile organizzazione, a un’imposta sugli utili a un’aliquota legale dell’imposta sulle società inferiore al 40 per cento dell’aliquota legale che sarebbe stata applicata nell’ambito del regime dell’imposta sulle società vigente nello Stato membro del contribuente. In tali situazioni il contribuente è soggetto all’imposta sui redditi esteri con una detrazione dell’imposta versata nel paese terzo dal suo debito d’imposta nel suo Stato di residenza a fini fiscali. La detrazione non supera l’ammontare dell’imposta, calcolato prima della detrazione, imputabile ai redditi che possono essere tassati.

2.Il paragrafo 1 non si applica ai seguenti tipi di perdite:

(a)perdite sostenute dalla stabile organizzazione di un contribuente residente situata in un paese terzo;

(b)perdite derivanti dalla cessione di azioni in un’entità che è residente a fini fiscali in un paese terzo.

Articolo 7
Norma generale anti-abuso

1.Le costruzioni non genuine o una serie di costruzioni non genuine poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità delle disposizioni fiscali che sarebbero state altrimenti applicabili sono ignorate ai fini del calcolo dell’imposta sulle società dovuta. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

2.Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica.

3.Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l’imposta dovuta è calcolata con riferimento alla sostanza economica in conformità al diritto nazionale.

Articolo 8
Normativa sulle società controllate estere

1.La base imponibile di un contribuente include i redditi non distribuiti di un’entità se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)il contribuente, da solo o insieme alle sue imprese consociate, secondo quanto definito nell’ambito del sistema di imposizione delle società applicabile, detiene una partecipazione diretta o indiretta di oltre il 50 per cento dei diritti di voto o possiede oltre il 50 per cento del capitale o ha il diritto di ricevere oltre il 50 per cento dei profitti di tale entità;

(b)nell’ambito del regime generale applicabile nel paese dell’entità, gli utili sono soggetti a un’aliquota effettiva dell’imposta sulle società inferiore al 40 per cento dell’aliquota effettiva che sarebbe stata applicata nell’ambito del sistema di imposizione delle società vigente nello Stato membro del contribuente;

(c)oltre il 50 per cento dei redditi ottenuti dall’entità rientra in una delle seguenti categorie:

i)interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;

ii)canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale o permessi negoziabili;

iii)dividendi e redditi derivanti dalla cessione di azioni;

iv)redditi da leasing finanziario;

v)redditi da beni immobili a meno che lo Stato membro del contribuente non abbia il diritto di tassare i redditi in applicazione di un accordo concluso con un paese terzo;

vi)redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;

vii)redditi da servizi resi al contribuente o alle sue imprese consociate;

(d)l’entità non è una società la cui principale categoria di azioni è negoziata regolarmente in una o più borse riconosciute.

La lettera c) del primo comma si applica alle imprese finanziarie solo se oltre il 50 per cento dei redditi dell’entità appartenente a tali categorie deriva da operazioni con il contribuente o le sue imprese consociate.

2.Gli Stati membri non applicano il paragrafo 1 quando un’entità è residente a fini fiscali in uno Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell’accordo SEE o nel caso di una stabile organizzazione di un’entità di un paese terzo situata in uno Stato membro, salvo qualora la costituzione dell’entità sia interamente fittizia o nella misura in cui l’entità realizza, nel corso della sua attività, costruzioni non genuine che sono state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.

Il paragrafo 1 non si applica alle imprese finanziarie che sono fiscalmente residenti in uno Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell’accordo SEE o alle loro stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri.

Ai fini del primo comma, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui l’entità non possiederebbe gli attivi o non avrebbe assunto i rischi che generano la totalità o una parte dei suoi redditi se non fosse controllata da una società in cui le funzioni significative del personale che sono pertinenti per tali attivi e rischi sono svolte e sono funzionali al fine di generare i redditi della società controllata.

Se l’entità realizza costruzioni non genuine, i redditi da includere nella base imponibile della società controllante sono limitati agli importi generati dagli attivi e dai rischi collegati alle funzioni significative del personale svolte dalla società controllante. L’attribuzione dei redditi di una società controllata estera è calcolata secondo il principio di libera concorrenza.

Articolo 9
Calcolo dei redditi delle società controllate estere

1.I redditi da includere nella base imponibile sono calcolati in conformità alle norme della legge sull’imposta societaria dello Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali. Le perdite dell’entità non sono incluse nella base imponibile bensì riportate e prese in conto all’atto dell’applicazione dell’articolo 8 negli esercizi fiscali successivi.

2.I redditi da includere nella base imponibile sono calcolati in proporzione al diritto del contribuente di ricevere gli utili dell’entità.

3.I redditi sono inclusi nell’esercizio fiscale nel quale si conclude l’esercizio fiscale dell’entità.

4.Se l’entità distribuisce utili al contribuente, gli importi dei redditi precedentemente inclusi nella base imponibile a norma dell’articolo 8 sono dedotti dalla base imponibile in sede di calcolo dell’importo dell’imposta dovuta sugli utili distribuiti, al fine di evitare una doppia imposizione.

5.Se il contribuente cede la sua partecipazione nell’entità, la parte dei proventi derivante dalla cessione precedentemente inclusa nella base imponibile a norma dell’articolo 8 che non è ancora stata distribuita è dedotta dalla base imponibile in sede di calcolo dell’importo dell’imposta dovuta su tali proventi, al fine di evitare una doppia imposizione.

Articolo 10
Disallineamenti da ibridi

Se due Stati membri danno una diversa qualificazione giuridica al medesimo contribuente (entità ibrida), comprese le sue stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri, e ciò porta a una situazione in cui lo stesso pagamento, le stesse spese o le stesse perdite sono dedotti sia nello Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite sia in un altro Stato membro, o a una situazione in cui un pagamento è dedotto nello Stato membro in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione del medesimo pagamento nell’altro Stato membro, la qualificazione giuridica attribuita all’entità ibrida dallo Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite è seguita dall’altro Stato membro.

Se due Stati membri danno una diversa qualificazione giuridica allo stesso pagamento (strumento ibrido) e ciò porta a una situazione in cui è applicata una deduzione nello Stato membro in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione del medesimo pagamento nell’altro Stato membro, la qualificazione giuridica data allo strumento ibrido dallo Stato membro in cui il pagamento ha origine è seguita dall’altro Stato membro.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11
Riesame

1.La Commissione valuta l’attuazione della presente direttiva tre anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione al riguardo.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare l’attuazione della presente direttiva.

Articolo 12
Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il […], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal […].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 13
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 16  

14

14.03

1.3.Natura della proposta/iniziativa 

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 17  

La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente 

La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa 

Il programma di lavoro della Commissione per il 2015 elenca tra le sue priorità un approccio più equo in materia di imposizione fiscale. Di conseguenza uno dei settori di azione principali nel programma di lavoro della Commissione per il 2016 è il miglioramento del quadro giuridico per la tassazione degli utili delle società attraverso la proposta di misure contro la pianificazione fiscale inaccettabile, il trasferimento degli utili e l’erosione della base imponibile.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate 

Obiettivo specifico

Stabilire, attraverso misure coordinate, un livello minimo di protezione per il mercato interno contro le strategie di pianificazione fiscale più rilevanti che incidono direttamente sul funzionamento del mercato.

Attività ABM/ABB interessate

ABB 3

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L’imposizione avrà luogo nella giurisdizione in cui gli utili sono generati e il valore è creato. La ripartizione dell’onere fiscale tra le imprese nell’UE diverrà così più equa. In tal modo i gruppi di società attivi a livello internazionale non beneficeranno più di opportunità di pianificazione fiscale di cui i contribuenti (in particolare le PMI) che operano solo a livello nazionale non possono disporre.

Le basi imponibili degli Stati membri saranno meglio protette contro le pratiche di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili.

Sarà rafforzata la fiducia dell’opinione pubblica, dei cittadini e dei contribuenti in generale nell’equità dei sistemi fiscali.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza 

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

La proposta sarà disciplinata dalle disposizioni dell’articolo 11 (riesame) e dell’articolo 12 (recepimento).

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine 

Migliorare la protezione del mercato interno contro le strategie di pianificazione fiscale più rilevanti che incidono direttamente sul funzionamento del mercato.

Concordare un approccio comune a livello dell’UE per l’attuazione dei risultati del BEPS.

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Garantire la coerenza ed evitare disallineamenti mediante norme e procedure comuni in tutti gli Stati membri. Le incoerenze e le lacune nell’attuazione da parte degli Stati membri potrebbero compromettere la riuscita dell’intero progetto.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Già nel 1990 il Consiglio aveva adottato due delle cosiddette “direttive relative all’imposta sulle società” per affrontare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno. Alla fine degli anni ‘90 sono state adottate ulteriori norme nel settore dell’imposizione delle imprese, in particolare per quanto riguarda le attività transfrontaliere nell’Unione. 

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta fa parte di un pacchetto che comprende diverse iniziative. Effetti di sinergia positivi possono derivare dall’interazione tra le misure contemplate dal presente pacchetto e le proposte contemplate nel pacchetto sulla trasparenza del marzo 2015 e nel piano d’azione del giugno 2015.

1.6.Durata e incidenza finanziaria 

◻ Proposta/iniziativa di durata limitata

◻ ◻ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

◻ ◻ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

⊠ Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 18  

Gestione diretta a opera della Commissione

◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

      a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Poiché la proposta è di natura legislativa, non sono previsti modalità di gestione o compiti di esecuzione del bilancio per la Commissione.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Nessuna

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Rischi individuati 

Nessuno

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Nessuna

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore 

Non pertinente.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Non pertinente.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero
Nessuna [Denominazione………………………...…]

Diss./Non diss 19 .

di paesi EFTA 20

di paesi candidati 21

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

Nessuna

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero
Nessuna

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

Nessuna

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

[Sezione da compilare utilizzando il foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Non pertinente...........................................................................................]

DG: TAXUD

Anno N 22

Anno N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio

Impegni

1)

Pagamenti

2)

Numero della linea di bilancio

Impegni

1a)

Pagamenti

2 a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 23  

Numero della linea di bilancio

3)

TOTALE degli stanziamenti
per DG TAXUD

Impegni

=1+1a +3

Pagamenti

=2+2a

+3






TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

4)

Pagamenti

5)

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA Non pertinente
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

4)

Pagamenti

5)

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: TAXUD

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

TOTALE DG TAXUD

Stanziamenti

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno N 24

Anno N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

Pagamenti

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

⊠ ⊠ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

◻ ◻ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 25

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 26

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2:

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi 

⊠ ⊠ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

◻ ◻ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno N 27

Anno N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 5 28
del quadro finanziario pluriennale 

Risorse umane

Altre spese di natura amministrativa

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

⊠ ⊠ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

◻ ◻ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

 Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE) 29

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 aa  30

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

⊠ ⊠ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

◻ ◻ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

◻ ◻ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

    La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

    sulle risorse proprie

    sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 31

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Non pertinente.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

Non pertinente.

(1) GU C del , pag. .
(2) GU C del , pag. .
(3)

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento COM(2015) 302 final del 17 giugno 2015.

(4) Codice di condotta (Tassazione delle imprese) - Relazione al Consiglio, 16553/14, FISC 225, dell’11.12.2014.
(5) Codice di condotta (Tassazione delle imprese) - Relazione al Consiglio, 9620/15, FISC 60, dell’11.6.2015.
(6) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(7) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(8) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(9) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(10) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(11) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(12) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
(13) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(14) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(16) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(17) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(18) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(19) Diss.= stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati
(20) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(21) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(22) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(23) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(24) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(25) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.).
(26) Come descritto nella sezione 1.4.2. “'Obiettivo/obiettivi specifici…”'.
(27) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(28) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(29) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(30) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(31) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
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